Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1481/2024, trattenuto in decisione all'udienza dell'11.12.2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/06/2024 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. VICCIONE TIZIANA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sant'AN Abate in data 05/09/2010; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli: AN (14.11.2012) e (03.04.2017); Per_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 18.03.2019; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso, così come modificate all'udienza dell'11.12.2024, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e Parte_1
il 05.09.2010 in Sant'AN Abate (NA), Atto n. 51 - Parte 2 - Serie A – Volume 1 - Parte_2
Anno 2010;
- confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale omologata relativamente ai figli minori e, pertanto, affidare AN e ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con mantenimento Per_1 della residenza anagrafica e coabitazione con la madre in Capriati a Volturno alla via Andreucci n. 21 e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, nel seguente modo, a settimane alterne: - nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 21:00 (senza pernottamento) e dalle ore 8:00 del successivo sabato alle 21 della
domenica, così a settimane alterne;
- nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 21:00
(senza pernottamento) e così a settimane alterne;
- durante le attività scolastiche, il padre curerà di portare i bambini a scuola e di riprenderli all'uscita nei giorni in cui eserciterà il diritto di visita;
- durante le festività, il padre ha facoltà di tenere con sé i figli, alternativamente, ogni anno, con pernottamento, il giorno della Vigilia di
Natale e di Natale, della vigilia di Capodanno e di Capodanno, della vigilia dell'Epifania e dell'Epifania, della
Vigilia di Pasqua e di Pasqua alternato al lunedì in Albis;
- per le ferie estive, i coniugi sigg.ri e Parte_1
, le concorderanno di volta in volta per almeno quindici (15) giorni consecutivi nei mesi di luglio o Parte_2 agosto;
- Contributo di mantenimento di € 350,00 a carico del padre in favore dei figli minori, oltre al 65% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- Assegno unico al 100% alla madre;
- dichiarare che nessun assegno divorzile è dovuto in favore dei coniugi in quanto le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione nonché di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo perciò nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- disporre altresì in ordine all'assenso/consenso da parte dei coniugi relativamente al rilascio del passaporto e/o dei documenti personali validi per l'espatrio, concedendosi sin da ora il reciproco nulla - osta;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale sita in Capriati a Volturno (CE) alla via Cascina n. 4 al coniuge
, atteso che la sig.ra , ha fissato la propria dimora alla via Andreucci n. 21 di Capriati Parte_2 Parte_2
a Volturo ove coabita con i figli minori AN e per aver fatto acquisto dell'immobile; Per_1
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'AN Abate, a mezzo di rituale notificazione da parte della Cancelleria di copia autentica della emananda sentenza al suo passaggio in giudicato, di procedere alle annotazioni e trascrizioni a margine del citato atto di matrimonio e sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza e a tutte le ulteriori incombenze di legge ivi comprese quelle di cui agli artt. 3 e 10 L. 898/70 e agli att. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ordinamenti Stato civile;
- con ogni ulteriore necessario ed opportuno provvedimento di legge;
- spese e competenze di giudizio compensate tra le parti.
Rilevato che all'udienza dell'11.12.2024 il ricorrente, personalmente presente, ha dichiarato: ho la partita
IVA; relativamente all'ultima dichiarazione dei redditi posso dire che c'è un errore perchè è stata computata una fattura di 12mila euro che mi è stata pagata solo quest'anno; più o meno guadagno di 1200€ al mese. Vivo con i miei genitori.
L'assegno unico è di circa 50€ a figlio. Pago 50€ al mese per la scuola di musica. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
3
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SANT'ANTONIO ABATE il
05/09/2010 da , nato a [...] A VOLTURNO (CE) il 15.10.1975, e Parte_1 da , nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'ANTONIO ABATE di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 51, parte II, serie A, anno
2010);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio dell'11/12/2024
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese