TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1345/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1345/2024 R.G. promossa da:
(C.F Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mezzano Barbara
RICORRENTE
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
La parte ricorrente, mediante deposito di note scritte autorizzate, ha concluso:
Nel merito:
• pronunciare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• porre a carico del IG. l'onere di contribuire al mantenimento della figlia a Controparte_1 Per_1 mezzo di un versamento della somma di € 400,00= mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese in via anticipata alle coordinate bancarie che verranno fornite dalla IG.ra ; Parte_1
• porre a carico del IG. l'onere di concorrere nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie sostenute per le figlia, così determinate da protocollo vigente presso il Tribunale di
Vercelli: Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con 4 pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro
pagina 2 di 5 ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per
l'acquisto di mezzi di locomozione.
Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono mai il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né 5 i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
e in data 12.09.1998 hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
ON (VC), con atto trascritto presso il predetto Comune (Atto n.2 parte II serie C – anno 1998).
Dal matrimonio, in data 17.02.2001, a Casale Monferrato, è nata la figlia . Persona_2
Con atto introduttivo del presente giudizio ha chiesto la separazione dal coniuge, Parte_1
allegando come dal 2007 la coppia sia separata di fatto, ovvero da quando il marito lasciava la residenza familiare di , andando a coabitare con una nuova compagna;
e anni dopo trasferendo la Pt_2 propria residenza all'estero in Algeria.
Ha chiesto inoltre il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del coniuge in favore della figlia maggiorenne studentessa universitaria. Per_1
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace (cfr. ordinanza in data
16.4.2025).
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, e ciò già a far data dal 2007, in seguito all'uscita del convenuto dal nucleo familiare. Emerge documentalmente come il convenuto attualmente risieda in Algeria, quantomeno dal 2021 (cfr. doc. 3 parte ricorrente).
pagina 3 di 5 SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE Parte_3
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, occorre considerare innanzitutto la condizione economica delle parti come documentata in ricorso. La ricorrente -che ha dovuto lasciare il lavoro per occuparsi della figlia cui è stata riconosciuta Per_1 un'invalidità civile del 60%- è attualmente disoccupata e il nucleo si sostiene utilizzando la somma ottenuta come risarcimento per l'invalidità della figlia. è studentessa universitaria. Per_1
Il convenuto ha interrotto ogni rapporto con la figlia dal 2017 omettendo di corrispondere il mantenimento di . Per_1
Ciò premesso, non costituendosi in giudizio (e rendendosi irreperibile da moglie e figlia), il convenuto non ha fornito la prova di una sua sopravvenuta condizione di incolpevole inabilità al lavoro;
solo in presenza di tale condizione potrebbe derogarsi al dovere ex art. 30 Cost. di ogni genitore di provvedere al mantenimento dei propri figli;
anzi, dagli atti di causa, risulta che il convenuto in passato fosse pienamente abile al lavoro, abbia contribuito, fino almeno al 2017, al mantenimento della famiglia.
Non costituendosi in giudizio (e rendendosi irreperibile da moglie e figlia), il convenuto non ha altresì dimostrato, come era suo onere, la propria attuale condizione reddituale: sicché l'importo dell'assegno di mantenimento va determinato nella misura necessaria per il mantenimento di una ragazza maggiorenne e studentessa universitaria, tenuto conto anche delle particolari condizioni di salute di
. Per_1
Il Collegio ritiene pertanto congruo determinare il contributo al mantenimento di in euro 400 Per_1
mensili, oltre rivalutazione ISTAT-FOI.
Viene inoltre posto a carico del ricorrente il contributo del 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, con rinvio alla disciplina del Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del resistente determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto ad esito della presentazione di idonea istanza da parte del difensore della parte pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
1345/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
, che in data 12.09.1998 hanno contratto matrimonio concordatario in ON Controparte_1
(VC), con atto trascritto presso il predetto Comune (Atto n.2 parte II serie C – anno 1998).
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che il convenuto, , versi a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
ordinario della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1
di euro 400 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, con rinvio al Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli.
4. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che Controparte_1
ex art 133 Dpr 115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Così deciso il 25.6.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1345/2024 R.G. promossa da:
(C.F Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Mezzano Barbara
RICORRENTE
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
La parte ricorrente, mediante deposito di note scritte autorizzate, ha concluso:
Nel merito:
• pronunciare la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• porre a carico del IG. l'onere di contribuire al mantenimento della figlia a Controparte_1 Per_1 mezzo di un versamento della somma di € 400,00= mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese in via anticipata alle coordinate bancarie che verranno fornite dalla IG.ra ; Parte_1
• porre a carico del IG. l'onere di concorrere nella misura del 50% alle spese Controparte_1
straordinarie sostenute per le figlia, così determinate da protocollo vigente presso il Tribunale di
Vercelli: Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con 4 pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare, comprese spese veterinarie necessitate, che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente.
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro
pagina 2 di 5 ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per
l'acquisto di mezzi di locomozione.
Spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono mai il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né 5 i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA di legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
e in data 12.09.1998 hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
ON (VC), con atto trascritto presso il predetto Comune (Atto n.2 parte II serie C – anno 1998).
Dal matrimonio, in data 17.02.2001, a Casale Monferrato, è nata la figlia . Persona_2
Con atto introduttivo del presente giudizio ha chiesto la separazione dal coniuge, Parte_1
allegando come dal 2007 la coppia sia separata di fatto, ovvero da quando il marito lasciava la residenza familiare di , andando a coabitare con una nuova compagna;
e anni dopo trasferendo la Pt_2 propria residenza all'estero in Algeria.
Ha chiesto inoltre il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del coniuge in favore della figlia maggiorenne studentessa universitaria. Per_1
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace (cfr. ordinanza in data
16.4.2025).
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione della parte oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, e ciò già a far data dal 2007, in seguito all'uscita del convenuto dal nucleo familiare. Emerge documentalmente come il convenuto attualmente risieda in Algeria, quantomeno dal 2021 (cfr. doc. 3 parte ricorrente).
pagina 3 di 5 SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE Parte_3
Quanto agli obblighi accessori di natura economica, ed in particolare al mantenimento della prole, occorre considerare innanzitutto la condizione economica delle parti come documentata in ricorso. La ricorrente -che ha dovuto lasciare il lavoro per occuparsi della figlia cui è stata riconosciuta Per_1 un'invalidità civile del 60%- è attualmente disoccupata e il nucleo si sostiene utilizzando la somma ottenuta come risarcimento per l'invalidità della figlia. è studentessa universitaria. Per_1
Il convenuto ha interrotto ogni rapporto con la figlia dal 2017 omettendo di corrispondere il mantenimento di . Per_1
Ciò premesso, non costituendosi in giudizio (e rendendosi irreperibile da moglie e figlia), il convenuto non ha fornito la prova di una sua sopravvenuta condizione di incolpevole inabilità al lavoro;
solo in presenza di tale condizione potrebbe derogarsi al dovere ex art. 30 Cost. di ogni genitore di provvedere al mantenimento dei propri figli;
anzi, dagli atti di causa, risulta che il convenuto in passato fosse pienamente abile al lavoro, abbia contribuito, fino almeno al 2017, al mantenimento della famiglia.
Non costituendosi in giudizio (e rendendosi irreperibile da moglie e figlia), il convenuto non ha altresì dimostrato, come era suo onere, la propria attuale condizione reddituale: sicché l'importo dell'assegno di mantenimento va determinato nella misura necessaria per il mantenimento di una ragazza maggiorenne e studentessa universitaria, tenuto conto anche delle particolari condizioni di salute di
. Per_1
Il Collegio ritiene pertanto congruo determinare il contributo al mantenimento di in euro 400 Per_1
mensili, oltre rivalutazione ISTAT-FOI.
Viene inoltre posto a carico del ricorrente il contributo del 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, con rinvio alla disciplina del Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del resistente determina altresì l'obbligo per lo stesso di rifondere alla ricorrente le spese di lite relative alla presente vertenza.
L'ammissione della ricorrente al patrocinio a Spese dello Stato determina la sussistenza in capo al resistente dell'obbligo di provvedere alla rifusione direttamente in favore dello Stato ex art 133 Dpr
115/2002, come da liquidazione che verrà effettuata con separato decreto ad esito della presentazione di idonea istanza da parte del difensore della parte pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte nella controversia civile n.
1345/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
, che in data 12.09.1998 hanno contratto matrimonio concordatario in ON Controparte_1
(VC), con atto trascritto presso il predetto Comune (Atto n.2 parte II serie C – anno 1998).
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che il convenuto, , versi a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
ordinario della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1
di euro 400 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, con rinvio al Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli.
4. CONDANNA il convenuto alla rifusione delle spese di lite, disponendo che Controparte_1
ex art 133 Dpr 115/2002 il pagamento avvenga direttamente in favore dello Stato ad esito della liquidazione da disporsi con separato decreto.
Così deciso il 25.6.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
dott.ssa Michela Tamagnone dott.ssa Simona Francese
pagina 5 di 5