Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2525/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 24.01.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è chiamata la causa
TRA
- Parte_1
[...]
OPPONENTE
E
- Controparte_1
OPPOSTA
Hanno depositato note scritte:
Per il Parte_1
l'Avv. VIVOLO ANGELO che conclude per l'accoglimento
[...]
dell'opposizione; per l'Avv. Controparte_1
CIMETTI MICHELE, il quale conclude riportandosi alla memoria di costituzione e chiedendone l'accoglimento;
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, esaminati gli atti della causa n. 2525/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare, decide la controversia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2525/2024 r.g.a.c.
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Parte_1
(c.f.: ), in persona del Commissario Liquidatore
[...] P.IVA_1
Avv. Nicola Maione, elettivamente domiciliato all'indirizzo
, unitamente al proprio difensore Avv. Vivolo Email_1
Angelo da cui è rappresentato e difeso, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) alla via Torino n.
25 presso lo studio dell'Avv. Michele Cimetti, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso monitorio;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 221/2024 del 03.06.2024 con cui gli veniva ingiunto di pagare in favore della ricorrente, la somma di € Controparte_1
22.363,18 oltre interessi e spese della procedura monitoria deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di pagamento ex adverso avanzata in ragione dell'assoggettamento dell'opponente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sin dal 1996, come risultante dal registro delle imprese (all. 2).
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo in ragione del divieto, ex artt.
201 e 51 e 52 l.fall., di instaurazione di procedure individuali per l'accertamento dei crediti vantati nei confronti di società assoggettate alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa.
Costituitasi in giudizio, la società opposta, preso atto dell'esistenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, ha aderito, sostanzialmente, alle richieste di
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controparte, chiedendo di valutare il comportamento complessivamente tenuto dalle parti.
Orbene, alla luce delle circostanze allegate dalle parti, documentalmente provate, la domanda avanzata dall'opposta mediante ricorso monitorio non può che essere dichiarata inammissibile, con conseguente revoca dell'emesso decreto ingiuntivo, stante la pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa prima ancora del sorgere del credito.
Trattasi di circostanza non contestata, documentalmente provata per cui non vi potrebbe essere altro esito della controversia in ragione del chiaro dettato normativo.
Infatti, nel caso di fallimento di una società, l'azione per l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev'essere dichiarata d'ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f.
Le norme in materia di fallimento (rectius liquidazione giudiziale) sono richiamate dagli art. 200 e ss. in materia di liquidazione amministrativa;
in particolare, l'art. 201 l.fall. dispone che “Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV” e, dunque, anche l'art. 52 sopra richiamato, prevedendo altresì che la competenza in questo caso è attribuita alla “autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione”
Il decreto ingiuntivo, pertanto, non poteva essere emesso in quanto il
[...]
veniva posto in Liquidazione Coatta Parte_1
Amministrativa con decreto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali del 14.06.1996, quindi precedentemente all'iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
Pur essendo nota la pendenza della procedura concorsuale all'opposta, il complessivo comportamento tenuto dalle parti (alla luce dei rapporti intrattenuti tra le stesse, essendo il autorizzato alla prosecuzione dell'attività di Parte_1
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impresa) giustifica, a parere della scrivente, l'integrale compensazione delle spese di lite, ritenendosi provata la buona fede del creditore opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 221/2024;
2) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 14/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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