Sentenza 21 maggio 2024
Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 maggio 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 15 luglio 2025, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2025, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 2, 36, primo comma, e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00111/2025REG.PROV.COLL.
N. 05293/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5293 del 2024, proposto dalla dottoressa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Lupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
- la dottoressa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Sanitaria Locale Taranto (ASL Taranto), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Annachiara Putortì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
delle dottoresse -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituite in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda), n. 691/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della dottoressa -OMISSIS- e dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2024, il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dottoressa -OMISSIS- ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Puglia, Sez. di Lecce, la deliberazione -OMISSIS-, con la quale la ASL di Taranto ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva interna finalizzata alla progressione verticale del personale del comparto per -OMISSIS-, unitamente agli atti ad essa presupposti.
2. La ricorrente, collocatasi -OMISSIS-, ha censurato l’attribuzione dei punteggi effettuata dalla commissione esaminatrice in favore delle controinteressate dottoressa -OMISSIS- (collocata -OMISSIS-), dottoressa -OMISSIS- (collocata -OMISSIS-), dottoressa -OMISSIS- (collocata -OMISSIS-) e dottoressa -OMISSIS- (collocata -OMISSIS-), in quanto contrastante con l’art. 4 dell’avviso della procedura selettiva, avendo la commissione valutato titoli non attinenti al profilo da selezionare ed assegnato alla candidata -OMISSIS- un punteggio più alto di quello spettante.
3. Il Tribunale amministrativo regionale pugliese ha respinto il primo ordine di censure ed ha accolto il secondo, ritenendo scorretta l’attribuzione del punteggio in favore della candidata -OMISSIS-, con conseguente detrazione di punteggio a carico della medesima, collocazione della ricorrente in posizione utile nella graduatoria di merito ed obbligo per l’Amministrazione di risarcire il danno patrimoniale consistente nella differenza tra le retribuzioni percepite e quelle che sarebbero spettate alla ricorrente con la qualifica -OMISSIS-.
4. La dottoressa -OMISSIS- ha impugnato la decisione affidando l’appello a due ordini di motivi:
“ 1) Error in iudicando e illogicità della motivazione nella considerazione e conseguente valutazione dei due diplomi rilasciati dal -OMISSIS- attestanti la conoscenza della lingua inglese da parte dell’appellante;
2) error in procedendo per aver omesso di considerare e rilevare che, per il corso di lingua spagnola, il certificato prodotto dalla dott.ssa -OMISSIS- attestava e attesta la frequentazione di quel corso -OMISSIS-, e quindi per ben più di 10 giorni ”.
4.1. Con il primo ordine di motivi, l’appellante ha dedotto la violazione dei princìpi della domanda, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dispositivo e di non contestazione, non avendo il primo giudice rilevato che la frequentazione dei corsi relativi al conseguimento dei due diplomi rilasciati dal -OMISSIS- doveva ritenersi circostanza non contestata, nonché espressamente riconosciuta nel ricorso originariamente proposto dalla dottoressa -OMISSIS-. L’appellante ha quindi precisato di aver frequentato i tre i corsi nelle lingue straniere di inglese, spagnolo e arabo, ognuno per un periodo superiore ai 10 giorni, come attestato nella domanda di partecipazione e come ulteriormente dimostrato, per il corso di inglese, da due attestati per complessive 160 ore di frequenza, rilasciati dal -OMISSIS- ed allegati per la prima volta agli atti del giudizio di appello.
4.2. Con il secondo ordine di motivi, l’appellante, premesso di aver autocertificato nella propria domanda di partecipazione anche la frequentazione, per più di 10 giorni, di un corso di lingua spagnola, ha censurato la decisione di primo grado deducendo che il T.a.r. non aveva correttamente valutato il certificato di frequenza allegato alla domanda e depositato agli atti del giudizio.
5. Si è costituita l’Azienda Sanitaria Locale Taranto (ASL Taranto), resistendo all’appello e riservandosi impugnazione incidentale.
L’ASL ha contestato la decisione lamentando l’intromissione da parte del giudice nei poteri discrezionali dell’Amministrazione, avendo peraltro la Commissione correttamente valutato gli atti allegati dai candidati alla domanda di partecipazione al concorso. In particolare, l’ASL ha evidenziato come la dott.ssa -OMISSIS- avesse dichiarato e autocertificato, nella propria domanda di partecipazione, la durata dei suddetti corsi, non potendosi attribuire rilevanza alla mancata produzione dei relativi attestati e non potendosi in ogni caso il giudice sostituire alla p.a. nella valutazione discrezionale dei titoli.
6. Ha depositato memoria difensiva ed appello incidentale l’appellata dottoressa -OMISSIS-.
6.1. Con la suddetta memoria, l’appellata ha ribadito che i punteggi attribuiti alle candidate -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- dovevano ritenersi errati, poiché la Commissione aveva valutato titoli non attinenti, relativamente alla voce “ Corsi di formazione/aggiornamento/docenze /pubblicazioni ”.
In particolare, per quanto concerne la posizione della dott.ssa -OMISSIS-, la dott.ssa -OMISSIS- ha censurato la valutazione dei seguenti titoli:
1. -OMISSIS- di I e II livello a cui era stato attribuito un punteggio di 0,500;
2. Attestato Corso di Lingua Spagnola a cui era stato attribuito un punteggio di 0,500;
3. Corso di Lingua e Cultura Araba a cui era stato attribuito un punteggio di 0,500.
Secondo la prospettazione dell’appellata, i certificati attestanti la frequenza dei corsi di lingue straniere (e soprattutto lo spagnolo e l’arabo) non avevano alcuna attinenza con il profilo -OMISSIS-, mentre il certificato attestante la frequenza del “ Corso di lingua e cultura araba ” non era spendibile e/o valutabile, consistendo in un mero attestato di frequenza, privo dell’indicazione del numero di giorni di durata e non esitato in alcuna prova conclusiva.
Peraltro, l’appellata ha osservato come tutti i certificati attestanti la frequenza di corsi di lingue fossero privi dell’indicazione del numero di giorni di durata, impedendo alla Commissione la possibilità di attribuire il relativo punteggio, ai sensi dei criteri previsti dall’art. 4 dell’Avviso di Selezione.
Ciò posto, la dottoressa -OMISSIS- ha concluso che il T.a.r. aveva correttamente rimodulato il punteggio assegnato dall’ASL alla dottoressa -OMISSIS-, sulla base delle informazioni presenti nei certificati forniti in sede di selezione interna, non potendo rilevare in senso contrario le dichiarazioni prodotte dall’appellante in relazione all’avvenuta frequentazione, per più di n. 10 giorni, dei corsi di inglese, spagnolo e arabo, incombendo sul candidato l’onere di comprovare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione attraverso la presentazione dei relativi certificati, nel caso di specie privi dell’indicazione di durata del corso di lingua inglese, ovvero limitati all’attestazione di frequenza di corsi di lingua spagnola e araba, senza il numero di giornate.
L’appellata ha poi eccepito l’inammissibilità per tardività della documentazione integrativa depositata dall’ appellante per la prima volta nel giudizio di appello, risultando detta documentazione (costituita dagli attestati di frequenza dei corsi di lingua inglese datati -OMISSIS-) già in possesso della stessa all’atto della presentazione della domanda e nel primo grado del giudizio.
Sotto altro profilo, l’appellata ha dedotto che l’unico parametro che si doveva prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio era il numero di giorni di cui si componevano i Corsi di formazione e non il livello di conoscenza conseguito e che inoltre, in relazione al corso di lingua e cultura araba prodotto dalla dottoressa -OMISSIS-, il certificato esibito non riportava il numero dei giorni, non potendo valere quanto dichiarato nella domanda di partecipazione; ancora, relativamente al corso di lingua spagnola, il T.a.r. non aveva statuito alcunché, né aveva decurtato il relativo punteggio, contrariamente a quanto asserito dall’appellante principale.
In aggiunta, l’appellata ha riproposto le seguenti censure già formulate in primo grado ed assorbite dal T.a.r.:
- erroneità del punteggio attribuito dalla ASL alla dottoressa -OMISSIS- alla voce “ Valutazione del curriculum professionale” in merito all’incarico di “-OMISSIS- ”;
- non valutabilità del certificato prodotto dalla dott.ssa -OMISSIS- attestante la frequenza del corso di lingua spagnola per mancata indicazione del numero di giorni di durata del relativo corso.
6.2. Nel proprio atto di appello incidentale subordinato la dottoressa -OMISSIS- ha invece impugnato la decisione del T.a.r. salentino deducendo:
“ 1) Nullità della sentenza per omessa pronuncia. Carenza di motivazione. Erroneità della sente za per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.
2) Carenza di motivazione della sentenza. Erroneità per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.
3) Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Erroneità della motivazione, manifesta ingiustizia”;
4) Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Erroneità della motivazione, manifesta ingiustizia ”.
7. Con ordinanza -OMISSIS- il Collegio ha sospeso l’efficacia esecutiva della decisione impugnata al solo fine di mantenere la res adhuc integra fino all’udienza di discussione del merito.
8. All’udienza pubblica del 14 novembre 2024 il giudizio è stato introitato per la decisione.
9. Principiando dall’esame dell’appello principale, deve innanzitutto essere respinta la censura formulata dall’ASL di Taranto in relazione all’asserito sconfinamento del T.a.r. nei poteri e nelle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, dovendosi al riguardo osservare che nel ricorso introduttivo del giudizio la dottoressa -OMISSIS- ha contestato la scorretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis in relazione all’attribuzione numerica dei punteggi, che costituisce operazione rigidamente vincolata dal disciplinare di concorso, poiché direttamente conseguente alla dimostrazione del possesso dei titoli ed alla durata dei relativi corsi di formazione.
Ne consegue che il giudice, nell’esame dei motivi di ricorso, si è limitato a ripercorrere il procedimento di valutazione effettuato dalla Commissione valutatrice sì come delineato dalla lex specialis , ritenendolo errato e facendone discendere, quale conseguenza, l’attribuzione del punteggio effettivamente spettante in base all’art. 4, lett. D, punto 2, dell’Avviso pubblico -OMISSIS-.
10. Da respingere è anche l’eccezione formulata dall’appellata -OMISSIS- relativamente alla non valutabilità dei certificati attestanti la frequenza di corsi di lingue straniere (spagnolo ed arabo) poiché non attinenti al profilo di -OMISSIS-.
Sul punto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto i suddetti titoli valutabili, dovendosi al riguardo osservare che le mansioni rientranti nelle competenze del profilo da selezionare (-OMISSIS-) risultano effettivamente late, non potendosi ritenere illogica, né irragionevole, la decisione di valorizzare anche la conoscenza di lingue o culture straniere, che concorrono sicuramente a caratterizzare il bagaglio culturale ed esperenziale dei candidati da selezionare.
11. Passando al merito dell’appello, va premesso che l’art. 4, lett. D, punto 2, dell’Avviso pubblico -OMISSIS-, rubricato “ Criteri di attribuzione dei punteggi ”, prevedeva, tra gli altri, la valutazione del curriculum professionale, ricomprensivo delle attività di formazione, professionali e curriculari, ivi inclusi i corsi di formazione e aggiornamento, idonei a conferire al candidato i seguenti punteggi:
“ di durata di un solo giorno (punti 0,02 per evento)
di durata fino a 10 giorni (punti 0,25 per evento)
di durata superiore a 10 giorni (punti 0,50 per evento)
Per i corsi di formazione articolati su più giornate o moduli, il punteggio è attribuito per l’intero corso e non per singola giornata o modulo. Ove l’attestato finale non sia stato conseguito, ad ogni giornata o modulo intero è attribuito il punteggio di 0,02 per ognuno ”.
L’avviso pubblico prevedeva inoltre che quanto dichiarato nella domanda di partecipazione o negli allegati “ è considerato autocertificazione (di titolo di studio, di servizio etc.) o dichiarazione sostitutiva di notorietà ” e precisava che alla domanda dovevano essere obbligatoriamente allegati, pena la mancata valutazione, i certificati relativi ai “ corsi di formazione e/o attestati ” frequentati.
E’ chiaro, pertanto, che la mera dichiarazione del conseguimento dell’attestato non poteva consentire alla Commissione di tenerne conto, né di verificare la durata in giornate del corso ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, essendo la Commissione tenuta a verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di domanda e quanto attestato dai certificati allegati.
12. Ciò posto, la dottoressa -OMISSIS- ha contestato, innanzitutto, il capo della sentenza che ha censurato l’erronea valutazione, da parte della Commissione di concorso, degli attestati rilasciati dal -OMISSIS- in data -OMISSIS-, concernenti il raggiungimento dei livelli A1 e A2 della conoscenza della lingua inglese, nonché dell’attestato di frequenza di un corso di lingua e cultura araba.
13. Ai primi due attestati, considerati cumulativamente, la Commissione ha attribuito un totale di 0,50 punti, e lo stesso punteggio è stato conferito anche al secondo.
14. Il T.a.r. ha ritenuto entrambe le valutazioni erronee poiché i suddetti attestati non contenevano alcun riferimento al numero di giorni di frequenza del corso e, pertanto, i primi due avrebbero dovuto essere valutati, complessivamente, con il punteggio di 0,2, mentre il secondo con il punteggio di 0,25.
15. L’appellante, allegando per la prima volta agli atti del presente giudizio la domanda di partecipazione al concorso – nella quale è stata autocertificata la frequenza dei suddetti corsi per periodi superiori ai 10 giorni, nonché i due attestati di frequenza dei corsi di lingua inglese – ha censurato la decisione deducendo che i certificati di conoscenza della lingua inglese recano un numero di ore di frequenza pari ad 80 per ciascun livello, per un totale di 160 ore di frequenza, ragionevolmente coincidenti con una durata superiore ai 10 giorni, legittimando l’attribuzione del punteggio di 0,50.
16. Quanto all’attestato di frequenza del corso di lingua e cultura araba, l’appellante ha evidenziato che lo stesso si riferiva testualmente ai mesi di “ -OMISSIS- ”, risultando, pertanto, superiore a 10 giorni di frequenza, con legittima attribuzione del punteggio di 0,50.
17. L’appellata ha eccepito l’inammissibilità della suddetta produzione documentale, per contrasto con l’art. 104, c. 2, c.p.a..
18. L’eccezione è parzialmente fondata, con riferimento al deposito degli attestati di frequenza del corso di lingua inglese presso il -OMISSIS- e concernenti il raggiungimento dei livelli A1 e A2, per un totale di 160 ore complessive, mentre non risulta rilevante in relazione alla produzione della domanda di partecipazione, nella quale è stata dichiarata una durata dei suddetti corsi superiori ai 10 giorni.
19. Quanto a tale ultimo aspetto, è infatti evidente che la mera autocertificazione di una determinata durata del corso, da parte del concorrente, risulta del tutto irrilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione e, in ogni caso, non è contestato ed è anzi circostanza pacificamente ammessa dalle parti in causa, che la dottoressa -OMISSIS- abbia dichiarato nella domanda di partecipazione che il corso di lingua inglese aveva avuto una durata superiore ai 10 giorni.
20. La produzione in questo grado di giudizio degli attestati di frequenza del corso di lingua inglese presso il -OMISSIS- con l’indicazione delle ore di frequenza (pari a complessive ore 180) è invece inammissibile ai sensi dell’art. 104, c. 2, del c.p.a., che vieta la produzione per la prima volta in grado di appello di nuovi mezzi di prova e documenti, non ricorrendo alcuna delle circostanze esimenti previste dalla norma, ovverosia la dimostrazione di non averli potuti produrre nel primo grado di giudizio per causa non imputabile, ovverosia la valutazione di indispensabilità ai fini della decisione da parte del Collegio.
Era infatti onere della parte privata odierna appellante produrre la suddetta documentazione, in sua completa ed esclusiva disponibilità, nel giudizio di primo grado e, ancor prima, nel procedimento concorsuale. A tale deficit alligatorio non può certo supplire il giudice del presente grado di giudizio, mediante una valutazione di indispensabilità ai fini della decisione che si porrebbe in evidente ed insanabile contrasto con il principio dispositivo e di parità delle parti, dovendosi al riguardo ribadire che il giudizio amministrativo è e rimane un giudizio tra parti, frutto di una giurisdizione di natura soggettiva.
La lacuna istruttoria è in questo caso interamente imputabile alla parte appellante, mentre il potere istruttorio d’ufficio può essere esercitato solo a soccorso della parte che non ha la disponibilità delle prove, ma non a supplenza della parte che, pur avendo la disponibilità delle prove, non le produca e non adduca giustificazioni per la sua omissione.
A ciò si aggiunga che, laddove pure l’odierna appellante avesse prodotto i suddetti documenti in primo grado, gli stessi si sarebbero rilevati ininfluenti, in quanto la documentazione avrebbe dovuto essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso, come chiaramente precisato nell’avviso di selezione.
A quella domanda, la dottoressa -OMISSIS- ha allegato soltanto i certificati del -OMISSIS- denominati “ -OMISSIS- ” per i livelli “ Elementary” e Pre-Intermidiate ”, che certificano il superamento dell’esame, ma non la durata del corso. Non sono stati invece allegati gli attestati di frequenza del corso per n. 80 ore di lezione ciascuno, prodotti solo nel presente grado di giudizio.
Pertanto, la Commissione esaminatrice non avrebbe potuto attribuire il punteggio di 0,50 sulla base della documentazione allegata alla domanda, ma quello di 0,02, come correttamente ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale leccese.
Nell’ambito di una procedura selettiva i concorrenti sono infatti tenuti ad allegare, entro i termini perentori previsti dalla lex specialis , tutta la documentazione attestante il possesso dei titoli richiesti, che deve essere valutata dalla Commissione di concorso in maniera formale, sulla base delle sole evidenze documentali.
A tal riguardo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare che, laddove il bando di concorso preveda obbligatoriamente a carico dei candidati l’onere di allegazione dei documenti scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, deve escludersi la possibilità di configurare in capo alla commissione esaminatrice un’attività istruttoria diretta all’acquisizione dei titoli, che l’interessato ha dichiarato di possedere, perché a tutela della par condicio tra i concorrenti di un pubblico concorso possono essere valutati i soli titoli prodotti dagli interessati entro il termine di presentazione della domanda stabilito dal bando (Consiglio di Stato, sez. V, 22 agosto 2003, n.4740). E ciò in quanto “ nell’ambito del procedimento di concorso, i titoli che il candidato intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, onde ottenerne l’attribuzione del relativo punteggio, rientrano nella sua piena disponibilità, di modo che non possono essere attribuiti al candidato punteggi per titoli non allegati, anche se afferenti ad attività svolte presso la medesima Amministrazione che ha indetto il concorso, né titoli il cui possesso è indicato, ma non documentato, a fronte di una prescrizione del bando che preveda un onere di allegazione documentale a carico del candidato; e ciò a maggior ragione se si considera che la commissione esaminatrice non è organo ordinario dell’Amministrazione di modo che, facendo parte della sua stabile organizzazione, potrebbe essere intesa come depositaria dei relativi documenti, bensì organo straordinario, cui compete solo di sovrintendere alle prove, valutare le stesse e, nei concorsi che prevedono anche titoli valutabili, attribuire i punteggi a questi ultimi, secondo criteri predefiniti ” ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3659).
Conclusivamente, in relazione alla frequenza del corso di lingua inglese, sulla base della documentazione allegata alla domanda, la Commissione avrebbe dovuto attribuire il punteggio di 0,02 e non quello di 0,50.
21. Venendo alla valutazione del corso di lingua e cultura araba, il cui attestato concerne la frequenza dell’attività formativa “ nei mesi -OMISSIS- ”, senza indicazione delle ore o dei giorni di durata, anche in questo caso la Commissione non avrebbe potuto attribuire il punteggio di 0,50, non essendovi alcuna ragionevole evidenza di una durata superiore ai dieci giorni, ed avrebbe pertanto dovuto attribuire il punteggio di 0,25, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
22. La valutazione effettuata dalla Commissione di concorso risulta invece corretta in relazione al punteggio attribuito al corso di lingua spagnola, sulla quale il T.a.r. non si è pronunciato.
Tale corso è stato correttamente valutato con il punteggio di 0,50 dalla Commissione di concorso poiché lo stesso indica chiaramente che l’attività formativa si è protratta -OMISSIS-, per un periodo pertanto superiore alle 10 giornate.
La circostanza che non siano state riportate le giornate precise di frequenza del corso non può infatti sovvertire il chiaro dato letterale del certificato, che inequivocabilmente ha inteso attestare una frequenza che si presume continuativa e per tutte le giornate ricomprese nel periodo di riferimento.
23. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto, e, per l’effetto, deve confermarsi la collocazione della dottoressa -OMISSIS- in posizione utile, nella graduatoria di merito, tra i vincitori della procedura selettiva, con il punteggio di -OMISSIS-, superiore a quello che la Commissione di concorso avrebbe potuto correttamente attribuire alla dottoressa -OMISSIS-, pari a -OMISSIS- (a fronte di un punteggio complessivo finale attribuito di -OMISSIS-).
24. L’infondatezza dell’appello principale determina l’improcedibilità di quello incidentale proposto dalla dottoressa -OMISSIS-, espressamente condizionato alla ritenuta fondatezza del primo.
25. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale, per l’effetto confermando la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante principale ed incidentale, nonché tutti gli altri soggetti nominativamente indicati nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.