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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1543/2025 promosso
Da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SEGIC EMANUELE, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, Via Orrigoni n. 17, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. MARTINELLO IVANA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Bisuschio (VA), Piazza della Chiesa n. 2, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede (atti vistati senza osservazioni in data 2.5.2025);
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“I'll.mo Tribunale adito, voglia accogliere il presente ricorso di revisione delle condizioni di divorzio e conseguentemente revocare, con effetto dalla data di presentazione della domanda, il contributo al mantenimento dei figli e posto a carico del padre Per_1 Persona_2
signor per i motivi esposti in premessa. Parte_1
Si dichiara che il ricorso è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 n.74/1987.
Onorari legali compensati tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.4.2025 e hanno adito Parte_1 Parte_2 congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 676/2016 pubblicata in data 10.6.2016 e passata in giudicato il
15.6.2016.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale dei figli e Per_1
maggiorenni, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente. Per_3
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1543/2025 promosso
Da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SEGIC EMANUELE, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, Via Orrigoni n. 17, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ) nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. MARTINELLO IVANA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Bisuschio (VA), Piazza della Chiesa n. 2, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede (atti vistati senza osservazioni in data 2.5.2025);
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“I'll.mo Tribunale adito, voglia accogliere il presente ricorso di revisione delle condizioni di divorzio e conseguentemente revocare, con effetto dalla data di presentazione della domanda, il contributo al mantenimento dei figli e posto a carico del padre Per_1 Persona_2
signor per i motivi esposti in premessa. Parte_1
Si dichiara che il ricorso è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell'art.19 n.74/1987.
Onorari legali compensati tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.4.2025 e hanno adito Parte_1 Parte_2 congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 676/2016 pubblicata in data 10.6.2016 e passata in giudicato il
15.6.2016.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale dei figli e Per_1
maggiorenni, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente. Per_3
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti;
2) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3