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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 14/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.284/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, ult.co. c.p.c.) nella causa promossa da:
(CF. e P.IVA ), con sede in 38066 Riva Parte_1 P.IVA_1 del Garda (TN), viale Dante Alighieri n. 37/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Scerbo (C.F. Controparte_1
– fax: - PEC: e C.F._1 P.IVA_2 Email_1 domiciliata presso il suo studio in 38068 Rovereto (TN), C.so Rosmini n. 8, come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- parte opponente contro
➢ unipersonale, in (C.F. e P. Controparte_2 CP_3
IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_4
Luca Benini (C.F. – e Stefania Pellegrini C.F._2 Email_2
(C.F. – , suoi procuratori C.F._3 Email_3 domiciliatari con studio in Riva del Garda (TN), Viale Pilati n. 2, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 45/24 d.d. 28/02/2024, di pagamento della somma di € 38.619,46 oltre ad interessi e spese di procedura. Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte opponente:
- come nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo:
“nel merito:
- dichiarare la nullità e/o revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 45/2024, emesso dal Tribunale di Rovereto in data
pagina 1 di 11 28.02.2024 nel procedimento civile sub RG. 74/2024, dichiarando che nulla Parte_1 devono all'opposta o, in subordine, riducendo secondo Giustizia le pretese dell'opposta, per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso, con ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nel merito e in via istruttoria.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Del procuratore di parte opposta:
- come in comparsa di costituzione e risposta:
“in via principale di merito:
- Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 45 d.d.
28.02.2024;
- per l'effetto, condannare la società con sede in Riva del Garda (Tn) Parte_1 viale Dante Alighieri n. 37/A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Signor
c.f. e p.iva n. , REA n. TN-244072, a pagare in favore Controparte_1 P.IVA_1 della convenuta opposta il complessivo importo di Euro Controparte_5
38.619,46=, in conto capitale, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla data del 18.08.2023 all'effettivo saldo;
- In ogni caso:
- Con l'integrale favore delle spese di lite, anche della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti
Con ricorso presentato in data 24/01/2024, l' Controparte_2 (d'ora in avanti semplicemente chiedeva a questo Tribunale ingiunzione a carico CP_3 di , di pagamento della somma di 38.619,46, dovuta Parte_1 dall'ingiunta in qualità di coobbligata solidale di (d'ora in avanti, Parte_2 [...]
- originaria debitrice di -, in virtù di contratto di scissione sottoscritto da Pt_2 CP_3 il 20/03/2023, con costituzione di nuova società (appunto la Parte_2 CP_6
, alla quale era stato assegnato un patrimonio netto di € 40.134,66.
[...]
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 1.370,00, oltre ad accessori (spese vive, spese generali, IVA e C.P.A.).
Contro questo decreto (d'ora in poi, ) ha proposto opposizione, Controparte_6 CP_6 svolgendo domande come nelle sopra riportate conclusioni, in particolare sostenendo di nulla dovere ad per i debiti maturati da considerato, da un lato, che la CP_3 Parte_2 scissione era stata eseguita nelle forme di legge e ad essa non si era opposta, CP_3 dall'altro lato, che, al momento della scissione, il debito di sarebbe stato Parte_2 estinguibile da parte della creditrice mediante escussione della fideiussione di cui pagina 2 di 11 disponeva (e invece utilizzata solo in autunno, dunque in relazione ad un importo senz'altro maggiore rispetto a quello esistente al momento di esecutività della scissione).
La controparte si è costituita ritualmente in giudizio, resistendo all'opposizione e CP_3 chiedendone la reiezione sulla base della ritenuta perdurante solidarietà esistente tra e contro la quale aveva già agito esecutivamente, senza grandi risultati. CP_6 Parte_2
Solidarietà derivante proprio dall'avvenuta scissione, in occasione della quale a era CP_6 stato attribuito l'unico asset attivo presente nel patrimonio di Parte_2
Ritenuto che la causa avesse natura prettamente giuridica, il giudice, dopo aver concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha fissato ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 15/01/2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione;
in tale occasione, all'esto della discussione, il giudice ha trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 281sexies c.p.c.
Normativa applicabile/Onere probatorio e risultanze istruttorie
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. La ratio del principio è semplice e logica: chi afferma determinate circostanze, dalle quale vuole trarre determinate conseguenze giuridiche, deve fornirne prova. Nel processo, dunque, il soggetto che agisce dovrà dimostrare i fatti posti a fondamento della sua domanda. Il convenuto potrà limitarsi a negare l'esistenza di tali fatti, e solo in seconda battuta, ossia qualora l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti costitutivi del suo diritto, il convenuto sarà chiamato a dimostrare l'inesistenza dei fatti affermati dalla controparte.
Laddove poi il convenuto introduca nel giudizio fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'attore, e ciò al fine di dimostrare che i fatti costitutivi sono divenuti inefficaci o si sono modificati o estinti – indipendentemente dal fatto che tali fatti nuovi servano solo a paralizzare la pretesa avversaria (e in tal caso la difesa assume la veste in eccezione) ovvero fondino una domanda vera e propria del convenuto nei confronti dell'attore (nel qual caso non c'è più solo una difesa, ma nel processo si introduce una domanda nuova, detta riconvenzionale) – sarà onere del convenuto dimostrare l'esistenza dei fatti nuovi posti a fondamento della sua eccezione e/o domanda riconvenzionale. L'applicazione di questi principi nei rapporti tra creditore e debitore comporta, come illustrato e spiegato dalla sentenza n. 13533/01 della Cassazione a Sezioni Unite, che il creditore deve dimostrare che il suo credito esiste e che é diventato esigibile/é scaduto, mentre spetta al debitore dimostrare che l'asserito credito non esiste ovvero che esistono fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto1.
pagina 3 di 11 Il principio de quo non subisce alcuna deroga nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, trovando applicazione, così come espresso, nei confronti dei soggetti che rivestono la posizione sostanziale e reale di attore e rispettivamente convenuto (e dunque di creditore e debitore), e ciò indipendentemente dal fatto che essi, invece, risultino avere sul piano processuale la veste di parte “convenuta” (opposta) ovvero, rispettivamente, di
“attore” (opponente). In altre parole, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è parte convenuta/opposta solo dal punto di vista processuale, mentre é attore dal punto di vista sostanziale, cosicché su di lui in primo luogo graverà l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio;
il debitore, invece, che
è parte attrice/opponente dal punto di vista processuale, ha il ruolo vero e proprio di convenuto, cosicché, qualora non si limiti a mere difese, spetterà a lui allegare e dimostrare i fatti introdotti nel giudizio e diretti a impedire e /o modificare la pretesa azionata dal creditore2.
L'inversione dei ruoli sul piano processuale, naturalmente, se non si riflette sul piano sostanziale del contenuto degli oneri allegativi e probatori, senza dubbio incide sul piano propriamente processuale, che risponde ad una ben precisa tempistica nell'allegazione così come nella prova dei fatti: nell'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, spetta all'opponente, in quanto convenuto sostanziale, proporre eccezioni e domande riconvenzionali3, e ciò egli dovrà fare con l'atto di opposizione, mentre l'opposto, in quanto attore sostanziale, non potrà in via generale introdurre nel giudizio fatti diversi ed nuovi rispetto a quelli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, a meno che ciò non derivi dalla dialettica processuale e dunque dalle eccezioni o domande riconvenzionali proposte dall'opponente; in ogni caso, per entrambe le parti, ogni attività allegativi dovrà compiersi nel rispetto dei termini previsti per gli atti introduttivi del giudizio e per la prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Analizzando la posizione dell'attuale creditrice (parte opposta va evidenziato CP_3 che il medesimo ha senz'altro assolto all'onere probatorio su di lei gravante, dal momento che ha allegato e dimostrato/depositato il titolo sul quale si fonda la sua pretesa (contratto di affitto di ramo d'azienda, convalida dello sfratto per morosità, decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo per l'importo dei canoni e delle spese non pagate, contratto di
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. 2 Cass., 2124/94: “Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (cfr. anche, ex multis, Cass., 17371/93, 5071/09). 3 Cass., sent. 21245/06: “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis"”.
pagina 4 di 11 scissione con assegnazione del patrimonio netto a ); la stessa ha affermato, inoltre, CP_6 che il credito è scaduto, essendo decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento. Esaminando la posizione dell'attuale debitrice (parte opponente deve Parte_1 rilevarsi, che la stessa, sostanzialmente non contestando i fatti descritti dalla controparte nella loro storicità, ha svolto eccezioni in ordine all'insussistenza, a proprio carico, di una responsabilità solidale per i debiti maturati da nonché in ordine ai conteggi Parte_2 effettuati al fine di determinare della somma di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
Le censure proposte dall'opponente non possono trovare accoglimento per le ragioni che di seguito s'illustrano.
I fatti di causa
Si riportano di seguito i fatti che, nel presente giudizio, risultano pacifici ovvero provati documentalmente ovvero non contestati.
− A novembre 2018 interamente partecipata dal e titolare CP_3 Parte_3 del ramo d'azienda corrente in all'insegna “Bar Caffè Casinò”, in Viale Magnolie CP_2 n. 9, avente ad oggetto l'attività di bar, indice gara a pubblico incanto avente ad oggetto la gestione di detto ramo d'azienda; la gara viene vinta dalla società Parte_2 con socio unico . Controparte_1
− In data 15/02/2019 viene stipulato tra le parti il contratto di affitto di ramo di azienda della durata di 10 anni. Il canone annuo viene pattuito in € 33.000,00 oltre IVA. Il rimborso delle spese viene quantificato in via forfettaria in mensili € 1.000,00 più IVA per il consumo di acqua ed € 3.000,00 più IVA per il consumo di gas, mentre e pattuito a consuntivo annuale per il consumo di energia elettrica (doc.
1-ric.).
− In data 04/03/2019, stipula un contratto, a garanzia degli obblighi assunti Parte_2 con il contratto di affitto aggiudicato, con Cassa Rurale Alto Garda, affinché quest'ultima si costituisca fideiussore in favore di a sua semplice richiesta a CP_3 mezzo di raccomandata a.r. sino alla concorrenza massima di € 40.260,00. (doc. 12- conv.).
− A partire dall'anno 2020 inizia a rendersi inadempiente rispetto agli obblighi Parte_2 di pagamento assunti con il contratto di affitto [In particolare, alla data del 10/05/2022 l'importo maturato a debito per omesso rimborso spese ammonta a € 42.613,28 (doc.
2- ric.), mentre da febbraio 2023 sospende, altresì, il pagamento dei canoni].
− In data 20/03/2023 viene sottoscritto da un <atto di scissione parziale e parte_2 proporzionale della societ copat a responsabilit limitata semplificata unipersonale favore nuova costituzione parte_1>, quest'ultima con socio unico e amministratore il Sig. CP_1
alla quale viene assegnata la titolarità di alcuni cespiti, tra i quali il ramo
[...] d'azienda all'insegna , corrente in Riva del Garda, Viale Dante, Parte_4 unico asset disponibile, avente un valore di patrimonio netto pari a € 40.134,66 (doc. 15 e 16-conv.).
pagina 5 di 11 − Alla data di esecuzione della scissione societaria, decorrente dal 20/03/2023 (all. 8), il debito maturato da nei confronti di ammonta a € 48.197,75, in Parte_2 CP_3 ragione del mancato pagamento di € 7.196,60 per canoni d'affitto (come da fatture 25/23 e 39/23 relative ai mesi di febbraio 2 marzo 2023, per l'importo di € 3.598,30 ciascuna (doc. 13 e 14)), e di € 41.001,15 per oneri accessori, spese e utenze (come da fatture n. 14/21 per € 13.083,76 (doc. 15), n. 197/21 per € 18.157,39 (doc. 16), n. 35/22 per € 4.880,00 (doc. 17) e n. 16/23 per € 4.880,00 (doc. 18)).
− In data 19/04/2023 invia diffida di pagamento a (doc.
3-ric.), CP_3 Parte_2 intimandole di pagare l'import complessivo di € 51.796,05, di cui € 10.794,90 (iva compresa) a titolo di canoni d'affitto rimasti non pagati, relativi alle mensilità di gennaio, marzo e aprile 2023 (fatture n. 25/2023, 39/2023 e 66/2023) e € 41.001,15 (iva compresa) a titolo di rimborso spese relative al consumo di acqua, gas ed energia elettrica.
− In data 25/05/2023, non essendo seguito alcun pagamento, comunica con CP_3
PEC la risoluzione del contratto di affitto d'azienda (doc. 4 ric.).
− In data 12/07/2023, il Tribunale di Rovereto, all'esito del procedimento di sfratto per morosità promosso da emette ordinanza esecutiva ex art. 663 c.p.c., con la CP_3 quale convalida lo sfratto per morosità intimato a ordinandole di lasciare Parte_2 libero l'immobile e di riconsegnare i beni costituenti l'azienda oggetto del contratto di affitto e condannandola al pagamento delle spese di lite (doc. 5 ric.).
− Il 14/07/2023 viene, altresì pronunciato il decreto ingiuntivo n. 141/23, provvisoriamente esecutivo ex art. 664 c.p.c., con ingiunzione a carico di di Parte_2 pagare la somma di “€ 65.364,91 per canoni e rimborso utenze alla data dell'udienza di convalida oltre canoni e rimborso utenze fino alla data di effettivo rilascio” (doc.6 ric.).
− In data 16/08/2023, viene posta in liquidazione dal socio unico Parte_2
(v. doc. 8 conv.) Controparte_1
− In data 17/08/2023, notifica due atti di precetto di pagamento per € CP_3
76.295,32, di cui € 72.390,52 a titolo di pagamento del debito maturato e € 3,904,80 a titolo di spese liquidate in sede di convalida di sfratto (doc.
9-10 conv.).
− Con atto di pignoramento dd. 12/09/2023 promuove nei confronti CP_3 Parte_2 una procedura di esecuzione mobiliare presso terzi, andando ad aggredire, da un lato, le somme ei crediti esistenti presso la Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto, dall'altro, il credito per canoni vantati da nei confronti della sig.a e Parte_2 Controparte_7 derivante da contratto di affitto di azienda stipulato il 02/01/2023 e relativo a ramo di azienda sito in Riva del Garda in viale Dante all'insegna , in Parte_4 titolarità di Parte_2
pagina 6 di 11 − In data 20/09/2023, il Sig. effettua un bonifico per € 40.260,00 a Controparte_1 favore di in virtù dell'escussione della fideiussione di cui sopra (doc. 02 CP_3 opp.e).
− In data 10/10/2023, essendo diventate definitive sia l'ingiunzione di pagamento sia la convalida di sfratto ottiene il rilascio coattivo del ramo di azienda oggetto CP_3 del contratto tramite accesso dell'ufficiale giudiziario (doc.
7- ric.),.
− In sede esecutiva, iduce il proprio credito a € 42.865,01 (importo residuo sul CP_3 maggiore azionato in origine, pari a € 83.125,01, tenuto conto dell'avvenuto bonifico di € 40.260,00 effettuato come sopra riportato), provvedendo al pignoramento di somme e crediti.
− All'esito della procedura, ad viene assegnato unicamente il credito esistente CP_3 presso la Banca e pari a € 4.245,55, oltre a spese di procedura, mentre il credito per canoni vantato da nei confronti della Sig.ra non viene Parte_2 Controparte_7 assegnato, ritenendo il giudice dell'esecuzione che tale credito non sia più nella titolarità di “essendo passato in capo alla società per Parte_2 Controparte_6 effetto della scissione parziale regolarmente trascritta precedentemente al pignoramento” (doc. 9 opp.e).
− Concludendo, l'importo di € 38.619,46 di cui al decreto ingiuntivo n. 74/2024 notificato a e di cui alla presente opposizione è rappresentato dal credito CP_6 residuo vantato da nei confronti di all'esito dell'escussione della CP_3 Parte_2 fideiussione.
La questione giuridica controversa
La questione giuridica controversa nel presente giudizio trova origine dall'atto di scissione parziale e proporzionale della società (docc. 10-12 ric.), per effetto della quale è Parte_2 stata costituita una nuova società, la , alla quale è stata assegnata la titolarità di CP_6 alcuni cespiti, tra i quali il ramo d'azienda all'insegna corrente in Parte_4
Riva del Garda, unico cespite positivo/attivo presente nel patrimonio di avente Parte_2 valore pari a € 40.134,66. Come abbiamo visto in precedenza, l'atto di scissione è stato stipulato ed è divenuto esecutivo il 20/03/2023, data in cui il debito maturato da nei confronti Parte_2 CP_3 era pari a complessivi € 48.197,75, in ragione del mancato rimborso dei canoni di affitto di febbraio e marzo 2023 e degli oneri accessori, spese e utenze a far data dal 2020.
Ora, se è vero, da un lato, come sopra esposto, che al momento della scissione sussisteva un debito di verso i € 48.197,75 e che la scissione ha visto attribuire alla Parte_2 CP_3 società beneficiaria un patrimonio netto pari a € 40.134,66, di cui sostanzialmente CP_6 si è privata, è altrettanto vero, dall'altro, che successivamente alla data di Parte_2 esecutività della scissione (20/03/2023) promuovendo lo sfratto per morosità nei CP_3 confronti di ha ottenuto un titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 141/23 del Parte_2
pagina 7 di 11 14/07/2023) che ha condannato a pagare l'importo di € 65.364,91 – comprensivo Parte_2 dell'importo di canoni e spese di € 48.197,75, già maturati, nonché di quei canoni e spese successivi maturati tra la data dell'intimazione e la pronuncia) “oltre a canoni e spese successivi e maturandi” fino alla liberazione dell'immobile, che è stato riconsegnato il 10/10/2023. In base a questo titolo all'esito della procedura esecutiva promossa CP_3 presso terzi per il recupero del credito residuo nei confronti di riuscirà poi a Parte_2 recuperare unicamente la somma di € 4.245,55.
A settembre 2023, tuttavia, ha escusso la fideiussione costituita il 04/03/2019 da CP_3 Cassa Rurale Alto Garda in suo favore a garanzia dei debiti di per l'importo di € Parte_2 40.260,00, con la conseguenza che, all'esito del rilascio e al netto di quanto recuperato in via esecutiva, il debito complessivo di rimasto impagato ammonta a € 38.619,46. Parte_2
gisce in questa sede ritenendo solidalmente responsabile con CP_3 Controparte_6 [...]
per i debiti sì maturati quest'ultima, ma alla cui copertura la società nuova sarebbe Pt_2 tenuta nei limiti di quanto attribuitole come patrimonio netto al momento della scissione.
Richiama sul punto la disposizione del terzo comma dell'art. 2506-quater c.c., CP_3 relativo agli effetti della scissione, in virtù del quale “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Sulla base di questa norma, sostiene che ciascuna società interessata dalla CP_3 scissione risponde solidarmente, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato (se beneficiaria) o rimasto (se parzialmente scissa), dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società, alla quale sono stati attribuiti per effetto della scissione. Per tale ragione, pertanto, la società dovrebbe ritenersi responsabile in solido con Per_1 [...]
nei limiti dell'importo corrispondente al patrimonio netto assegnatole, pari ad euro Pt_2
40.134,66, dei debiti della società scissa non soddisfatti.
si oppone a questa ricostruzione dei fatti, evidenziando come, a settembre 20023, CP_6 abbia escusso la polizza fideiussoria (per la somma di € 40.260,00) rilasciata da CP_3
a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di affitto stipulato tra le parti, Parte_2 ossia proprio di quelle obbligazioni già fatte oggetto di diffida di pagamento da parte di nelle varie monitorie inviate a prima dell'avvio della procedura di CP_3 Parte_2 sfratto. Con l'odierna azione, invece, cercherebbe di ottenere il pagamento di CP_3 debiti non rientranti nella disciplina della scissione, essendo maturati in capo a Parte_2 successivamente all'atto di scissione, contro il quale, oltre tutto la creditrice CP_3 avrebbe potuto opporsi a norma dell'art. 2503 c.c.
In altre parole, secondo con l'odierna azione, che non avrebbe Controparte_6 CP_3 agito a tempo debito, pretenderebbe oggi di imputare l'importo ottenuto escutendo la fideiussione alle obbligazioni più recenti (sorte dopo la scissione), anziché ai crediti più antichi, più risalenti del tempo, e ciò in aperto contrasto con i principi di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1993 cc.
pagina 8 di 11 Nel merito
La soluzione della questione controversa deve tener conto dei seguenti rilievi.
Innanzi tutto, va evidenziato che l'operazione societaria posta in essere con la scissione per cui è causa vede quali soggetti interessati, da un lato, Bar Copat unipersonale, con socio unico che si è scissa, mantenendo i debiti fino a quel momento maturati, Controparte_1
e , anch'essa unipersonale e con socio unico che si è vista CP_6 Controparte_1 attribuire un ramo di azienda appartenente a in attivo, per il controvalore di € Parte_2
40.134,66.
In secondo luogo, va sottolineato che, al momento della scissione, era debitrice Parte_2 nei confronti di dell'importo di € 48.197,75 relativo al “Bar Caffè Casinò”, con CP_3 la conseguenza che, anziché scindersi e privarsi della parte attiva del proprio patrimonio, attribuendo a il ramo d'azienda relativo al , avrebbe dovuto CP_6 Parte_4 saldare i propri debiti. Di questi aspetti era evidentemente a conoscenza l'artefice dell'operazione di scissione, ossia il sig. CP_1
Ma ciò non è avvenuto. si è spogliata dei suoi beni e ha continuato a maturare Parte_2 debiti a titolo di canoni e spese e accessori non pagati relativa alla gestione del “Bar Casinò di Arco”.
La creditrice che disponeva fin dall'inizio di una fideiussione della Cassa Rurale CP_3
Alto Garda, a settembre 2023 ha escusso la garanzia per l'importo di € 40.260,00.
Ora, con riferimento al pagamento parziale del debito di conseguito Parte_2 all'escussione della fideiussione, le parti di causa richiamano la disciplina dell'imputazione di pagamento di cui all'art. 1193 c.c., contrapponendo due tesi diverse: eccepisce CP_6 che il pagamento avrebbe dovuto essere imputato ai debiti più antichi, ossia a quelli ante scissione, come concordato tra le parti nel corso del 2023; al contrario, negato CP_3 qualsivoglia accordo tra le parti, sostiene di aver imputato il pagamento al debito meno garantito, rappresentato indiscutibilmente dal debito post scissione, infatti non assistito dal vincolo di solidarietà passiva previsto proprio dall'art. 2506-quater c.c. per quelli anteriori.
Premesso un tanto, ritiene questo giudice, in aderenza al prevalente orientamento giurisprudenziale, che erroneamente le parti abbiano invocato la disciplina relativa all'imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c.4, la quale presuppone necessariamente la sussistenza di più crediti di uno stesso creditore nei confronti dello stesso debitore,
pagina 9 di 11 dovendosi intendere i “più crediti” come nascenti da una pluralità di rapporti obbligatori aventi titoli e cause diversi.
Non è questo il caso per cui è causa, nel quale viene azionato un unico credito, nascente da un unico contratto di affitto d'azienda. Proprio in relazione ad una simile ipotesi, la Suprema Corte ha infatti statuito che “poiché in caso di pagamento dei canoni di un contratto di locazione si è in presenza di un'obbligazione facente riferimento ad un'unica causa, ancorché l'esecuzione continuata del rapporto locatizio determini, in genere, pagamenti frazionati nel tempo (nella specie canoni mensili), deve ritenersi non applicabile al riguardo la disciplina dei cui alla già citata norma, evidenziandosi che, a supporto di tale impostazione, può invocarsi non solo il dato testuale del primo comma dell'art. 1193
c.c. ma anche la stessa ratio che presiede alla risoluzione del contratto, atteso che, opinando diversamente, si consentirebbe al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora” (cfr. ex multis Cass. n. 27072/2022). In altre parole, “«Il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di adempimento ad un'altra, se il debito ha un'unica causa - nella specie accollo di mutuo e contanti, a titolo di prezzo dell'acquisto di immobile – perché l'istituto dell'imputazione è previsto per pluralità di crediti, tra stesse parti, con causa e titolo diversi») (Cass. n. 3077/1998).
Ma non solo, in materia di mancata corresponsione di più canoni locativi si è affermato il principio secondo cui: “«Nel caso di morosità del conduttore per più canoni mensili della locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni, scaduti e non corrisposti, debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle contrarie indicazioni di quest'ultimo” (Cass., sent. n. 4559/1983).
Aderendo a questa impostazione, va dunque affermato che, nel presente caso, si è in presenza di un unico rapporto obbligatorio, caratterizzato – dal lato affittuario - da prestazioni di pagamento ad esecuzione periodica, dal quale è derivato un unico debito. Ed è indifferente, a tal fine, se una parte di debito è maturata prima della scissione e una successivamente, atteso che il debito è e rimane unico. Il pagamento parziale riduce l'importo complessivamente dovuto, al cui pagamento resta comunque obbligato sia, in via principale, la società debitrice originaria inadempiente, che abbia deciso di scindersi conferendo l'attivo disponibile in favore di altra società beneficiaria, sia la stessa società beneficiaria della scissione, che ha acquisito un valore attivo che si sarebbe dovuto utilizzare per ridurre o estinguere il debito esistente al momento della scissione.
Premessa questa impostazione, si ritiene comunque di voler prendere posizione anche sull'ipotesi sostenuta dalle parti, secondo la quale la disciplina sull'imputazione dei pagamenti sarebbe applicabile anche all'ipotesi di pagamenti periodici nascenti da un medesimo rapporto obbligatorio.
In tal caso, ritiene questo giudice che sia senz'altro da condividere l'interpretazione offerta dalla parte ricorrente/convenuta opposta, in virtù della quale, mancando al momento del pagamento, una qualsivoglia imputazione di pagamento da parte del debitore, vengono in soccorso i criteri suppletivi dettati dall'art. 1193 c.c., in base ai quali il pagamento andrebbe imputato al debito scaduto e, in caso di debiti scaduti, a quello meno garantito.
pagina 10 di 11 Trasponendo il principio al caso di specie, il debito di al momento CP_3 dell'escussione della fideiussione, era costituito da debiti tutti ugualmente scaduti (per canoni, accessori, spese), con la differenza, tuttavia, che quelli maturati post cessione, non erano assistiti dalla solidarietà prevista per legge a carico della società beneficiaria della scissione, alla quale sia stato attribuito un patrimonio netto.
Per tali ragioni, l'opposizione va rigettata.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, facendo riferimento al valore della causa, pari a € 38.619,46 e applicando i valori medi indicati dalla tabella per ciascuna fase, con diminuzione del 50% in relazione alla fase istruttoria (che non si è svolta) e di quella decisionale (svolta in forma semplificata).
Il calcolo è il seguente:
fase di studio € 1.701,00
fase introduttiva € 1.204,00
fase trattazione/istruttoria (€ 1.806,00/2) € 903,00
fase decisionale (€ 2.905,00/2) € 1.452,50 totale € 5.261,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Rovereto, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di Parte_1 unipersonale, così pronuncia: Controparte_2
rigetta l'opposizione e per l'effetto,
conferma il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 45/24 d.d. 28/02/2024;
condanna
a rifondere a unipersonale le spese Parte_1 Controparte_2 del giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.261,00.- per compensi professionali, oltre a 15% per spese generali e a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rovereto, lì 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13533/01: “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: 4 Art. 1193 c.c. – Imputazione del pagamento:
“Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Consuelo Pasquali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, ult.co. c.p.c.) nella causa promossa da:
(CF. e P.IVA ), con sede in 38066 Riva Parte_1 P.IVA_1 del Garda (TN), viale Dante Alighieri n. 37/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Scerbo (C.F. Controparte_1
– fax: - PEC: e C.F._1 P.IVA_2 Email_1 domiciliata presso il suo studio in 38068 Rovereto (TN), C.so Rosmini n. 8, come da mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- parte opponente contro
➢ unipersonale, in (C.F. e P. Controparte_2 CP_3
IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_4
Luca Benini (C.F. – e Stefania Pellegrini C.F._2 Email_2
(C.F. – , suoi procuratori C.F._3 Email_3 domiciliatari con studio in Riva del Garda (TN), Viale Pilati n. 2, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- parte opposta
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 45/24 d.d. 28/02/2024, di pagamento della somma di € 38.619,46 oltre ad interessi e spese di procedura. Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Del procuratore di parte opponente:
- come nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo:
“nel merito:
- dichiarare la nullità e/o revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 45/2024, emesso dal Tribunale di Rovereto in data
pagina 1 di 11 28.02.2024 nel procedimento civile sub RG. 74/2024, dichiarando che nulla Parte_1 devono all'opposta o, in subordine, riducendo secondo Giustizia le pretese dell'opposta, per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso, con ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nel merito e in via istruttoria.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
Del procuratore di parte opposta:
- come in comparsa di costituzione e risposta:
“in via principale di merito:
- Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 45 d.d.
28.02.2024;
- per l'effetto, condannare la società con sede in Riva del Garda (Tn) Parte_1 viale Dante Alighieri n. 37/A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Signor
c.f. e p.iva n. , REA n. TN-244072, a pagare in favore Controparte_1 P.IVA_1 della convenuta opposta il complessivo importo di Euro Controparte_5
38.619,46=, in conto capitale, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dalla data del 18.08.2023 all'effettivo saldo;
- In ogni caso:
- Con l'integrale favore delle spese di lite, anche della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le posizioni delle parti
Con ricorso presentato in data 24/01/2024, l' Controparte_2 (d'ora in avanti semplicemente chiedeva a questo Tribunale ingiunzione a carico CP_3 di , di pagamento della somma di 38.619,46, dovuta Parte_1 dall'ingiunta in qualità di coobbligata solidale di (d'ora in avanti, Parte_2 [...]
- originaria debitrice di -, in virtù di contratto di scissione sottoscritto da Pt_2 CP_3 il 20/03/2023, con costituzione di nuova società (appunto la Parte_2 CP_6
, alla quale era stato assegnato un patrimonio netto di € 40.134,66.
[...]
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura in € 1.370,00, oltre ad accessori (spese vive, spese generali, IVA e C.P.A.).
Contro questo decreto (d'ora in poi, ) ha proposto opposizione, Controparte_6 CP_6 svolgendo domande come nelle sopra riportate conclusioni, in particolare sostenendo di nulla dovere ad per i debiti maturati da considerato, da un lato, che la CP_3 Parte_2 scissione era stata eseguita nelle forme di legge e ad essa non si era opposta, CP_3 dall'altro lato, che, al momento della scissione, il debito di sarebbe stato Parte_2 estinguibile da parte della creditrice mediante escussione della fideiussione di cui pagina 2 di 11 disponeva (e invece utilizzata solo in autunno, dunque in relazione ad un importo senz'altro maggiore rispetto a quello esistente al momento di esecutività della scissione).
La controparte si è costituita ritualmente in giudizio, resistendo all'opposizione e CP_3 chiedendone la reiezione sulla base della ritenuta perdurante solidarietà esistente tra e contro la quale aveva già agito esecutivamente, senza grandi risultati. CP_6 Parte_2
Solidarietà derivante proprio dall'avvenuta scissione, in occasione della quale a era CP_6 stato attribuito l'unico asset attivo presente nel patrimonio di Parte_2
Ritenuto che la causa avesse natura prettamente giuridica, il giudice, dopo aver concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha fissato ex art. 281 sexies c.p.c.
l'udienza del 15/01/2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione;
in tale occasione, all'esto della discussione, il giudice ha trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 281sexies c.p.c.
Normativa applicabile/Onere probatorio e risultanze istruttorie
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. “1. Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
2. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. La ratio del principio è semplice e logica: chi afferma determinate circostanze, dalle quale vuole trarre determinate conseguenze giuridiche, deve fornirne prova. Nel processo, dunque, il soggetto che agisce dovrà dimostrare i fatti posti a fondamento della sua domanda. Il convenuto potrà limitarsi a negare l'esistenza di tali fatti, e solo in seconda battuta, ossia qualora l'attore abbia dimostrato l'esistenza dei fatti costitutivi del suo diritto, il convenuto sarà chiamato a dimostrare l'inesistenza dei fatti affermati dalla controparte.
Laddove poi il convenuto introduca nel giudizio fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli dedotti dall'attore, e ciò al fine di dimostrare che i fatti costitutivi sono divenuti inefficaci o si sono modificati o estinti – indipendentemente dal fatto che tali fatti nuovi servano solo a paralizzare la pretesa avversaria (e in tal caso la difesa assume la veste in eccezione) ovvero fondino una domanda vera e propria del convenuto nei confronti dell'attore (nel qual caso non c'è più solo una difesa, ma nel processo si introduce una domanda nuova, detta riconvenzionale) – sarà onere del convenuto dimostrare l'esistenza dei fatti nuovi posti a fondamento della sua eccezione e/o domanda riconvenzionale. L'applicazione di questi principi nei rapporti tra creditore e debitore comporta, come illustrato e spiegato dalla sentenza n. 13533/01 della Cassazione a Sezioni Unite, che il creditore deve dimostrare che il suo credito esiste e che é diventato esigibile/é scaduto, mentre spetta al debitore dimostrare che l'asserito credito non esiste ovvero che esistono fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto1.
pagina 3 di 11 Il principio de quo non subisce alcuna deroga nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, trovando applicazione, così come espresso, nei confronti dei soggetti che rivestono la posizione sostanziale e reale di attore e rispettivamente convenuto (e dunque di creditore e debitore), e ciò indipendentemente dal fatto che essi, invece, risultino avere sul piano processuale la veste di parte “convenuta” (opposta) ovvero, rispettivamente, di
“attore” (opponente). In altre parole, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è parte convenuta/opposta solo dal punto di vista processuale, mentre é attore dal punto di vista sostanziale, cosicché su di lui in primo luogo graverà l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio;
il debitore, invece, che
è parte attrice/opponente dal punto di vista processuale, ha il ruolo vero e proprio di convenuto, cosicché, qualora non si limiti a mere difese, spetterà a lui allegare e dimostrare i fatti introdotti nel giudizio e diretti a impedire e /o modificare la pretesa azionata dal creditore2.
L'inversione dei ruoli sul piano processuale, naturalmente, se non si riflette sul piano sostanziale del contenuto degli oneri allegativi e probatori, senza dubbio incide sul piano propriamente processuale, che risponde ad una ben precisa tempistica nell'allegazione così come nella prova dei fatti: nell'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, spetta all'opponente, in quanto convenuto sostanziale, proporre eccezioni e domande riconvenzionali3, e ciò egli dovrà fare con l'atto di opposizione, mentre l'opposto, in quanto attore sostanziale, non potrà in via generale introdurre nel giudizio fatti diversi ed nuovi rispetto a quelli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo, a meno che ciò non derivi dalla dialettica processuale e dunque dalle eccezioni o domande riconvenzionali proposte dall'opponente; in ogni caso, per entrambe le parti, ogni attività allegativi dovrà compiersi nel rispetto dei termini previsti per gli atti introduttivi del giudizio e per la prima udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Analizzando la posizione dell'attuale creditrice (parte opposta va evidenziato CP_3 che il medesimo ha senz'altro assolto all'onere probatorio su di lei gravante, dal momento che ha allegato e dimostrato/depositato il titolo sul quale si fonda la sua pretesa (contratto di affitto di ramo d'azienda, convalida dello sfratto per morosità, decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo per l'importo dei canoni e delle spese non pagate, contratto di
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. 2 Cass., 2124/94: “Nel procedimento di ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (cfr. anche, ex multis, Cass., 17371/93, 5071/09). 3 Cass., sent. 21245/06: “Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis"”.
pagina 4 di 11 scissione con assegnazione del patrimonio netto a ); la stessa ha affermato, inoltre, CP_6 che il credito è scaduto, essendo decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento. Esaminando la posizione dell'attuale debitrice (parte opponente deve Parte_1 rilevarsi, che la stessa, sostanzialmente non contestando i fatti descritti dalla controparte nella loro storicità, ha svolto eccezioni in ordine all'insussistenza, a proprio carico, di una responsabilità solidale per i debiti maturati da nonché in ordine ai conteggi Parte_2 effettuati al fine di determinare della somma di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
Le censure proposte dall'opponente non possono trovare accoglimento per le ragioni che di seguito s'illustrano.
I fatti di causa
Si riportano di seguito i fatti che, nel presente giudizio, risultano pacifici ovvero provati documentalmente ovvero non contestati.
− A novembre 2018 interamente partecipata dal e titolare CP_3 Parte_3 del ramo d'azienda corrente in all'insegna “Bar Caffè Casinò”, in Viale Magnolie CP_2 n. 9, avente ad oggetto l'attività di bar, indice gara a pubblico incanto avente ad oggetto la gestione di detto ramo d'azienda; la gara viene vinta dalla società Parte_2 con socio unico . Controparte_1
− In data 15/02/2019 viene stipulato tra le parti il contratto di affitto di ramo di azienda della durata di 10 anni. Il canone annuo viene pattuito in € 33.000,00 oltre IVA. Il rimborso delle spese viene quantificato in via forfettaria in mensili € 1.000,00 più IVA per il consumo di acqua ed € 3.000,00 più IVA per il consumo di gas, mentre e pattuito a consuntivo annuale per il consumo di energia elettrica (doc.
1-ric.).
− In data 04/03/2019, stipula un contratto, a garanzia degli obblighi assunti Parte_2 con il contratto di affitto aggiudicato, con Cassa Rurale Alto Garda, affinché quest'ultima si costituisca fideiussore in favore di a sua semplice richiesta a CP_3 mezzo di raccomandata a.r. sino alla concorrenza massima di € 40.260,00. (doc. 12- conv.).
− A partire dall'anno 2020 inizia a rendersi inadempiente rispetto agli obblighi Parte_2 di pagamento assunti con il contratto di affitto [In particolare, alla data del 10/05/2022 l'importo maturato a debito per omesso rimborso spese ammonta a € 42.613,28 (doc.
2- ric.), mentre da febbraio 2023 sospende, altresì, il pagamento dei canoni].
− In data 20/03/2023 viene sottoscritto da un <atto di scissione parziale e parte_2 proporzionale della societ copat a responsabilit limitata semplificata unipersonale favore nuova costituzione parte_1>, quest'ultima con socio unico e amministratore il Sig. CP_1
alla quale viene assegnata la titolarità di alcuni cespiti, tra i quali il ramo
[...] d'azienda all'insegna , corrente in Riva del Garda, Viale Dante, Parte_4 unico asset disponibile, avente un valore di patrimonio netto pari a € 40.134,66 (doc. 15 e 16-conv.).
pagina 5 di 11 − Alla data di esecuzione della scissione societaria, decorrente dal 20/03/2023 (all. 8), il debito maturato da nei confronti di ammonta a € 48.197,75, in Parte_2 CP_3 ragione del mancato pagamento di € 7.196,60 per canoni d'affitto (come da fatture 25/23 e 39/23 relative ai mesi di febbraio 2 marzo 2023, per l'importo di € 3.598,30 ciascuna (doc. 13 e 14)), e di € 41.001,15 per oneri accessori, spese e utenze (come da fatture n. 14/21 per € 13.083,76 (doc. 15), n. 197/21 per € 18.157,39 (doc. 16), n. 35/22 per € 4.880,00 (doc. 17) e n. 16/23 per € 4.880,00 (doc. 18)).
− In data 19/04/2023 invia diffida di pagamento a (doc.
3-ric.), CP_3 Parte_2 intimandole di pagare l'import complessivo di € 51.796,05, di cui € 10.794,90 (iva compresa) a titolo di canoni d'affitto rimasti non pagati, relativi alle mensilità di gennaio, marzo e aprile 2023 (fatture n. 25/2023, 39/2023 e 66/2023) e € 41.001,15 (iva compresa) a titolo di rimborso spese relative al consumo di acqua, gas ed energia elettrica.
− In data 25/05/2023, non essendo seguito alcun pagamento, comunica con CP_3
PEC la risoluzione del contratto di affitto d'azienda (doc. 4 ric.).
− In data 12/07/2023, il Tribunale di Rovereto, all'esito del procedimento di sfratto per morosità promosso da emette ordinanza esecutiva ex art. 663 c.p.c., con la CP_3 quale convalida lo sfratto per morosità intimato a ordinandole di lasciare Parte_2 libero l'immobile e di riconsegnare i beni costituenti l'azienda oggetto del contratto di affitto e condannandola al pagamento delle spese di lite (doc. 5 ric.).
− Il 14/07/2023 viene, altresì pronunciato il decreto ingiuntivo n. 141/23, provvisoriamente esecutivo ex art. 664 c.p.c., con ingiunzione a carico di di Parte_2 pagare la somma di “€ 65.364,91 per canoni e rimborso utenze alla data dell'udienza di convalida oltre canoni e rimborso utenze fino alla data di effettivo rilascio” (doc.6 ric.).
− In data 16/08/2023, viene posta in liquidazione dal socio unico Parte_2
(v. doc. 8 conv.) Controparte_1
− In data 17/08/2023, notifica due atti di precetto di pagamento per € CP_3
76.295,32, di cui € 72.390,52 a titolo di pagamento del debito maturato e € 3,904,80 a titolo di spese liquidate in sede di convalida di sfratto (doc.
9-10 conv.).
− Con atto di pignoramento dd. 12/09/2023 promuove nei confronti CP_3 Parte_2 una procedura di esecuzione mobiliare presso terzi, andando ad aggredire, da un lato, le somme ei crediti esistenti presso la Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto, dall'altro, il credito per canoni vantati da nei confronti della sig.a e Parte_2 Controparte_7 derivante da contratto di affitto di azienda stipulato il 02/01/2023 e relativo a ramo di azienda sito in Riva del Garda in viale Dante all'insegna , in Parte_4 titolarità di Parte_2
pagina 6 di 11 − In data 20/09/2023, il Sig. effettua un bonifico per € 40.260,00 a Controparte_1 favore di in virtù dell'escussione della fideiussione di cui sopra (doc. 02 CP_3 opp.e).
− In data 10/10/2023, essendo diventate definitive sia l'ingiunzione di pagamento sia la convalida di sfratto ottiene il rilascio coattivo del ramo di azienda oggetto CP_3 del contratto tramite accesso dell'ufficiale giudiziario (doc.
7- ric.),.
− In sede esecutiva, iduce il proprio credito a € 42.865,01 (importo residuo sul CP_3 maggiore azionato in origine, pari a € 83.125,01, tenuto conto dell'avvenuto bonifico di € 40.260,00 effettuato come sopra riportato), provvedendo al pignoramento di somme e crediti.
− All'esito della procedura, ad viene assegnato unicamente il credito esistente CP_3 presso la Banca e pari a € 4.245,55, oltre a spese di procedura, mentre il credito per canoni vantato da nei confronti della Sig.ra non viene Parte_2 Controparte_7 assegnato, ritenendo il giudice dell'esecuzione che tale credito non sia più nella titolarità di “essendo passato in capo alla società per Parte_2 Controparte_6 effetto della scissione parziale regolarmente trascritta precedentemente al pignoramento” (doc. 9 opp.e).
− Concludendo, l'importo di € 38.619,46 di cui al decreto ingiuntivo n. 74/2024 notificato a e di cui alla presente opposizione è rappresentato dal credito CP_6 residuo vantato da nei confronti di all'esito dell'escussione della CP_3 Parte_2 fideiussione.
La questione giuridica controversa
La questione giuridica controversa nel presente giudizio trova origine dall'atto di scissione parziale e proporzionale della società (docc. 10-12 ric.), per effetto della quale è Parte_2 stata costituita una nuova società, la , alla quale è stata assegnata la titolarità di CP_6 alcuni cespiti, tra i quali il ramo d'azienda all'insegna corrente in Parte_4
Riva del Garda, unico cespite positivo/attivo presente nel patrimonio di avente Parte_2 valore pari a € 40.134,66. Come abbiamo visto in precedenza, l'atto di scissione è stato stipulato ed è divenuto esecutivo il 20/03/2023, data in cui il debito maturato da nei confronti Parte_2 CP_3 era pari a complessivi € 48.197,75, in ragione del mancato rimborso dei canoni di affitto di febbraio e marzo 2023 e degli oneri accessori, spese e utenze a far data dal 2020.
Ora, se è vero, da un lato, come sopra esposto, che al momento della scissione sussisteva un debito di verso i € 48.197,75 e che la scissione ha visto attribuire alla Parte_2 CP_3 società beneficiaria un patrimonio netto pari a € 40.134,66, di cui sostanzialmente CP_6 si è privata, è altrettanto vero, dall'altro, che successivamente alla data di Parte_2 esecutività della scissione (20/03/2023) promuovendo lo sfratto per morosità nei CP_3 confronti di ha ottenuto un titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 141/23 del Parte_2
pagina 7 di 11 14/07/2023) che ha condannato a pagare l'importo di € 65.364,91 – comprensivo Parte_2 dell'importo di canoni e spese di € 48.197,75, già maturati, nonché di quei canoni e spese successivi maturati tra la data dell'intimazione e la pronuncia) “oltre a canoni e spese successivi e maturandi” fino alla liberazione dell'immobile, che è stato riconsegnato il 10/10/2023. In base a questo titolo all'esito della procedura esecutiva promossa CP_3 presso terzi per il recupero del credito residuo nei confronti di riuscirà poi a Parte_2 recuperare unicamente la somma di € 4.245,55.
A settembre 2023, tuttavia, ha escusso la fideiussione costituita il 04/03/2019 da CP_3 Cassa Rurale Alto Garda in suo favore a garanzia dei debiti di per l'importo di € Parte_2 40.260,00, con la conseguenza che, all'esito del rilascio e al netto di quanto recuperato in via esecutiva, il debito complessivo di rimasto impagato ammonta a € 38.619,46. Parte_2
gisce in questa sede ritenendo solidalmente responsabile con CP_3 Controparte_6 [...]
per i debiti sì maturati quest'ultima, ma alla cui copertura la società nuova sarebbe Pt_2 tenuta nei limiti di quanto attribuitole come patrimonio netto al momento della scissione.
Richiama sul punto la disposizione del terzo comma dell'art. 2506-quater c.c., CP_3 relativo agli effetti della scissione, in virtù del quale “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Sulla base di questa norma, sostiene che ciascuna società interessata dalla CP_3 scissione risponde solidarmente, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato (se beneficiaria) o rimasto (se parzialmente scissa), dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società, alla quale sono stati attribuiti per effetto della scissione. Per tale ragione, pertanto, la società dovrebbe ritenersi responsabile in solido con Per_1 [...]
nei limiti dell'importo corrispondente al patrimonio netto assegnatole, pari ad euro Pt_2
40.134,66, dei debiti della società scissa non soddisfatti.
si oppone a questa ricostruzione dei fatti, evidenziando come, a settembre 20023, CP_6 abbia escusso la polizza fideiussoria (per la somma di € 40.260,00) rilasciata da CP_3
a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di affitto stipulato tra le parti, Parte_2 ossia proprio di quelle obbligazioni già fatte oggetto di diffida di pagamento da parte di nelle varie monitorie inviate a prima dell'avvio della procedura di CP_3 Parte_2 sfratto. Con l'odierna azione, invece, cercherebbe di ottenere il pagamento di CP_3 debiti non rientranti nella disciplina della scissione, essendo maturati in capo a Parte_2 successivamente all'atto di scissione, contro il quale, oltre tutto la creditrice CP_3 avrebbe potuto opporsi a norma dell'art. 2503 c.c.
In altre parole, secondo con l'odierna azione, che non avrebbe Controparte_6 CP_3 agito a tempo debito, pretenderebbe oggi di imputare l'importo ottenuto escutendo la fideiussione alle obbligazioni più recenti (sorte dopo la scissione), anziché ai crediti più antichi, più risalenti del tempo, e ciò in aperto contrasto con i principi di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1993 cc.
pagina 8 di 11 Nel merito
La soluzione della questione controversa deve tener conto dei seguenti rilievi.
Innanzi tutto, va evidenziato che l'operazione societaria posta in essere con la scissione per cui è causa vede quali soggetti interessati, da un lato, Bar Copat unipersonale, con socio unico che si è scissa, mantenendo i debiti fino a quel momento maturati, Controparte_1
e , anch'essa unipersonale e con socio unico che si è vista CP_6 Controparte_1 attribuire un ramo di azienda appartenente a in attivo, per il controvalore di € Parte_2
40.134,66.
In secondo luogo, va sottolineato che, al momento della scissione, era debitrice Parte_2 nei confronti di dell'importo di € 48.197,75 relativo al “Bar Caffè Casinò”, con CP_3 la conseguenza che, anziché scindersi e privarsi della parte attiva del proprio patrimonio, attribuendo a il ramo d'azienda relativo al , avrebbe dovuto CP_6 Parte_4 saldare i propri debiti. Di questi aspetti era evidentemente a conoscenza l'artefice dell'operazione di scissione, ossia il sig. CP_1
Ma ciò non è avvenuto. si è spogliata dei suoi beni e ha continuato a maturare Parte_2 debiti a titolo di canoni e spese e accessori non pagati relativa alla gestione del “Bar Casinò di Arco”.
La creditrice che disponeva fin dall'inizio di una fideiussione della Cassa Rurale CP_3
Alto Garda, a settembre 2023 ha escusso la garanzia per l'importo di € 40.260,00.
Ora, con riferimento al pagamento parziale del debito di conseguito Parte_2 all'escussione della fideiussione, le parti di causa richiamano la disciplina dell'imputazione di pagamento di cui all'art. 1193 c.c., contrapponendo due tesi diverse: eccepisce CP_6 che il pagamento avrebbe dovuto essere imputato ai debiti più antichi, ossia a quelli ante scissione, come concordato tra le parti nel corso del 2023; al contrario, negato CP_3 qualsivoglia accordo tra le parti, sostiene di aver imputato il pagamento al debito meno garantito, rappresentato indiscutibilmente dal debito post scissione, infatti non assistito dal vincolo di solidarietà passiva previsto proprio dall'art. 2506-quater c.c. per quelli anteriori.
Premesso un tanto, ritiene questo giudice, in aderenza al prevalente orientamento giurisprudenziale, che erroneamente le parti abbiano invocato la disciplina relativa all'imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c.4, la quale presuppone necessariamente la sussistenza di più crediti di uno stesso creditore nei confronti dello stesso debitore,
pagina 9 di 11 dovendosi intendere i “più crediti” come nascenti da una pluralità di rapporti obbligatori aventi titoli e cause diversi.
Non è questo il caso per cui è causa, nel quale viene azionato un unico credito, nascente da un unico contratto di affitto d'azienda. Proprio in relazione ad una simile ipotesi, la Suprema Corte ha infatti statuito che “poiché in caso di pagamento dei canoni di un contratto di locazione si è in presenza di un'obbligazione facente riferimento ad un'unica causa, ancorché l'esecuzione continuata del rapporto locatizio determini, in genere, pagamenti frazionati nel tempo (nella specie canoni mensili), deve ritenersi non applicabile al riguardo la disciplina dei cui alla già citata norma, evidenziandosi che, a supporto di tale impostazione, può invocarsi non solo il dato testuale del primo comma dell'art. 1193
c.c. ma anche la stessa ratio che presiede alla risoluzione del contratto, atteso che, opinando diversamente, si consentirebbe al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora” (cfr. ex multis Cass. n. 27072/2022). In altre parole, “«Il debitore non ha la facoltà di imputare il pagamento parziale ad una piuttosto che all'altra delle pattuite modalità di adempimento ad un'altra, se il debito ha un'unica causa - nella specie accollo di mutuo e contanti, a titolo di prezzo dell'acquisto di immobile – perché l'istituto dell'imputazione è previsto per pluralità di crediti, tra stesse parti, con causa e titolo diversi») (Cass. n. 3077/1998).
Ma non solo, in materia di mancata corresponsione di più canoni locativi si è affermato il principio secondo cui: “«Nel caso di morosità del conduttore per più canoni mensili della locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni, scaduti e non corrisposti, debbano essere imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle contrarie indicazioni di quest'ultimo” (Cass., sent. n. 4559/1983).
Aderendo a questa impostazione, va dunque affermato che, nel presente caso, si è in presenza di un unico rapporto obbligatorio, caratterizzato – dal lato affittuario - da prestazioni di pagamento ad esecuzione periodica, dal quale è derivato un unico debito. Ed è indifferente, a tal fine, se una parte di debito è maturata prima della scissione e una successivamente, atteso che il debito è e rimane unico. Il pagamento parziale riduce l'importo complessivamente dovuto, al cui pagamento resta comunque obbligato sia, in via principale, la società debitrice originaria inadempiente, che abbia deciso di scindersi conferendo l'attivo disponibile in favore di altra società beneficiaria, sia la stessa società beneficiaria della scissione, che ha acquisito un valore attivo che si sarebbe dovuto utilizzare per ridurre o estinguere il debito esistente al momento della scissione.
Premessa questa impostazione, si ritiene comunque di voler prendere posizione anche sull'ipotesi sostenuta dalle parti, secondo la quale la disciplina sull'imputazione dei pagamenti sarebbe applicabile anche all'ipotesi di pagamenti periodici nascenti da un medesimo rapporto obbligatorio.
In tal caso, ritiene questo giudice che sia senz'altro da condividere l'interpretazione offerta dalla parte ricorrente/convenuta opposta, in virtù della quale, mancando al momento del pagamento, una qualsivoglia imputazione di pagamento da parte del debitore, vengono in soccorso i criteri suppletivi dettati dall'art. 1193 c.c., in base ai quali il pagamento andrebbe imputato al debito scaduto e, in caso di debiti scaduti, a quello meno garantito.
pagina 10 di 11 Trasponendo il principio al caso di specie, il debito di al momento CP_3 dell'escussione della fideiussione, era costituito da debiti tutti ugualmente scaduti (per canoni, accessori, spese), con la differenza, tuttavia, che quelli maturati post cessione, non erano assistiti dalla solidarietà prevista per legge a carico della società beneficiaria della scissione, alla quale sia stato attribuito un patrimonio netto.
Per tali ragioni, l'opposizione va rigettata.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente.
La relativa liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, facendo riferimento al valore della causa, pari a € 38.619,46 e applicando i valori medi indicati dalla tabella per ciascuna fase, con diminuzione del 50% in relazione alla fase istruttoria (che non si è svolta) e di quella decisionale (svolta in forma semplificata).
Il calcolo è il seguente:
fase di studio € 1.701,00
fase introduttiva € 1.204,00
fase trattazione/istruttoria (€ 1.806,00/2) € 903,00
fase decisionale (€ 2.905,00/2) € 1.452,50 totale € 5.261,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Rovereto, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando nella vertenza promossa da nei confronti di Parte_1 unipersonale, così pronuncia: Controparte_2
rigetta l'opposizione e per l'effetto,
conferma il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 45/24 d.d. 28/02/2024;
condanna
a rifondere a unipersonale le spese Parte_1 Controparte_2 del giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.261,00.- per compensi professionali, oltre a 15% per spese generali e a IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Rovereto, lì 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Consuelo Pasquali
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 13533/01: “In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: 4 Art. 1193 c.c. – Imputazione del pagamento:
“Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto;
tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.