Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1888/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_1
08/08/1973, elettivamente domiciliato in VIA TERRASANTA, 6 90100
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GAMBINO PIETRO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a PALERMO (PA), in [...] Controparte_1
02/04/1969, elettivamente domiciliata in VIA TERRASANTA, 6 90100
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. GAMBINO PIETRO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 7
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Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 448/2024 del 18 luglio 2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art. 1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale avendo gli stessi propri redditi di lavoro;
Art. 2 La casa coniugale di Palermo, Via Iride n. 5 viene assegnata alla sig.ra quale proprietaria esclusiva della stessa;
CP_1
Art. 3 Il sig. di obbliga a corrispondere sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia non ancora economicamente autosufficiente Per_1
e che vive con la madre come da stato di famiglia allegato, la somma di €
250,00 soggetta a rivalutazione ISTAT, a mezzo bonifico bancario e/o altro mezzo.
Art. 4 Entrambi i coniugi si impegnano altresì a contribuire economicamente nella misura del 50% alle spese scolastiche, sportive ed eventuali spese mediche straordinarie non coperte dal servizio sanitario nazionale della figlia non ancora economicamente autosufficiente;
Per_1
Art. 5 I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, ove necessario, manifestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti,
2 dichiarandosi pronti ad ogni eventuale adempimento in proposito;
Art.
6. I coniugi, inoltre, rimangono liberi di fissare la propria dimora ove ritengono più opportuno o necessario, con l'obbligo reciproco, ove necessario, di comunicare all'altro coniuge, con raccomandata a.r. e/o pec, eventuali variazioni e spostamenti di residenza.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in palermo, in data
23/12/2005, da , nato a [...] in Parte_1 data 08/08/1973 e da , nata a [...] Controparte_1
(PA) in data 02/04/1969, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 66, parte I, dell'anno 2005, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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