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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione,
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12333/2023 promossa da:
Controparte_1
, (Cod. Fisc. , P.
[...] P.IVA_1
Iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Cecchi Aglietti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Firenze, via G. La Pira n. 21, per procura allegata sub a) all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), CP_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ), (P iva ), in C.F._2 CP_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Jonatha Cirillo, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Controparte_1 convenuto davanti al Tribunale di Firenze , CP_2 CP_3
e la , chiedendo che fossero revocati ex art.
[...] CP_4
2901 c.c. e dichiarati inefficaci nei suoi confronti i seguenti contratti: a) contratto di trasferimento immobiliare a titolo di prestazione in luogo dell'adempimento ex art. 1197 cc, stipulato a
Empoli il 4/11/2022 ai rogiti del Notaio di Persona_1
Lastra a Signa, repertorio n. 16244, con cui ha CP_2 trasferito a , nata a [...] il [...], la Controparte_3 proprietà di beni immobili posti in Montaione e Cerreto Guidi, e meglio descritti in citazione;
b) contratto di concessione di godimento di immobile in funzione di successivo trasferimento ex art. 22 DL 12.9.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla
Legge 11.11.2014 n. 164, stipulato a Empoli il 4/11/2022 ai rogiti del Notaio di Lastra a Signa, repertorio n. Persona_1
16243, con cui ha trasferito alla con CP_2 CP_4 unico socio, C.F. , in funzione del successivo P.IVA_3 trasferimento della proprietà, il godimento di beni immobili di sua piena ed esclusiva proprietà, tutti posti in Via San Quintino n. 8,
56028 San Miniato e meglio descritti in citazione.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che sussistono tutti i requisiti ex art. 2901 c.c., precisamente: i) la sussistenza, nei confronti del convenuto , di un credito certo, CP_2 liquido ed esigibile, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Firenze, emesso in data 20.03.2023 n. 1242/23 (cfr. doc. 1), divenuto definitivo in difetto di opposizione nei termini di legge e reso esecutivo con provvedimento in data 06.07.2023 (cfr. doc. 2),
pagina 2 di 9 credito già sorto in data anteriore rispetto alla stipula degli atti dispositivi;
ii) l' eventus damni, poiché i predetti contratti risultano pregiudizievoli alle ragioni creditorie del avendo diminuito CP_1 la garanzia di soddisfacimento del credito;
iii) la scientia damni, stante la sussistenza dell'elemento soggettivo sia in capo al convenuto , consapevole, nel porre in essere tali CP_2 negozi, di arrecare pregiudizio alla sia in capo alle CP_5 controparti contrattuali.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti i convenuti , e la , eccependo CP_2 Controparte_6 CP_4
l'insussistenza del credito nei confronti di (sia per CP_2 nullità della fideiussione specifica da questi rilasciata, in quanto conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia, sia per l'applicazione di interessi anatocistici e non dovuti nel contratto di mutuo stipulato con la debitrice principale), e la non assoggettabilità a revocatoria degli atti aventi a oggetto gli immobili siti in San Quintino, in quanto ancora di proprietà di CP_2
.
[...]
La causa è stata istruita solo documentalmente, e, in data
30.10.25, sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Sussiste, innanzitutto, il credito del nei confronti Controparte_1 di , come è comprovato dal decreto ingiuntivo, CP_2 prodotto dall'attrice quale doc. 1.
A questo proposito, del tutto irrilevanti si palesano le eccezioni svolte dai convenuti in ordine alla insussistenza delle ragioni creditorie della società attrice, posto che il decreto ingiuntivo
1242/23, essendo stato dichiarato esecutivo nei confronti della debitrice principale e del garante per mancanza di opposizione (cfr. doc. 2 di parte attrice), ha acquisito efficacia di giudicato sul pagina 3 di 9 credito azionato e sul titolo posto a fondamento dello stesso (ex multiis Cass. 8937/24).
Sussiste altresì l'eventus damni.
Come già rilevato in altra pronuncia di questo Tribunale (sent.
3416/24), il contratto di concessione in godimento in funzione di successivo trasferimento ex art. 22 DL 12.9.2014 n. 133, convertito con modificazioni in Legge 11.11.2014 n. 164, dei beni immobili posti in Via San Quintino n. 8, 56028 San Miniato, intervenuto tra e la del 4/11/2022, ai CP_2 CP_4 rogiti del Notaio di Lastra a Signa, repertorio n. Persona_1
16243, e il contratto di trasferimento immobiliare dei beni situati in Montaione, a titolo di prestazione in luogo dell'adempimento ex art. 1197 cc, stipulato tra e del CP_2 Controparte_3
4/11/2022, ai rogiti del Notaio di Lastra a Persona_1
Signa, repertorio n. 16244, rientrano nel novero della categoria degli atti pregiudizievoli, in quanto hanno modificato in peius il patrimonio del debitore.
In particolare, il contratto godimento ultranovennale, pur non essendo traslativo del bene, ne limita l'aggressione in sede esecutiva, ed è quindi atto di disposizione del patrimonio soggetto all'azione revocatoria (Cass. Sez. III, 16/11/2020 n. 25854). Allo stesso modo, anche la compravendita comportante una datio in solutum, quale quella intervenuta tra e CP_2 CP_3
, mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a
[...] compensazione di un debito scaduto, costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal (cfr. Controparte_1
Cassazione civile sez. II, 14/05/2024, n.13227).
Ciò posto, a fronte della diminuzione della garanzia patrimoniale correlata agli atti dispositivi oggetto di causa, era onere dei convenuti di dimostrare l'assoluta capienza del patrimonio del debitore . CP_2
pagina 4 di 9 Tale onere della prova non è stato, tuttavia, assolto dalle parti convenute, che non hanno dimostrato l'esistenza di un patrimonio
(immobiliare) residuo in capo al D'OR , qualitativamente CP_2 idoneo - come quello del quale si è volontariamente spogliato - a garantire l'ingente credito controverso. Diversamente l'attrice ha dimostrato, con le visure allegate, che gli unici beni ad oggi rimasti in proprietà al convenuto sono tutti gravati da CP_2 numerose ipoteche giudiziali e che pertanto gli immobili oggetto della presente azione revocatoria rappresentavano l'unica garanzia per l'attrice.
Da ultimo, ritiene questo Giudice che possa ravvisarsi pure l'elemento soggettivo, consistente nella scientia damni del debitore e la partecipatio fraudis del terzo.
Per quanto attiene alla posizione soggettiva del debitore, occorre osservare come – nel caso in cui l'atto dispositivo, come nella fattispecie qui esaminata, sia successivo all'insorgenza del credito
– basti la conoscenza, o addirittura la semplice conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza, del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre alla garanzia del credito (Cass. n.
14274/99). Ed invero, “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni” (Cass. civ. 18/06/2019, n. 16221).
Ora, nel caso in esame, la conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio che gli atti dispositivi arrecavano alle ragioni del creditore, si evince dal fatto che il trasferimento immobiliare a titolo di prestazione in luogo di adempimento e il contratto di concessione di godimento in funzione di successivo trasferimento pagina 5 di 9 (rent to buy) sono stati stipulati il medesimo giorno (04.11.2022) quando il debitore era già a conoscenza sia dell'inadempimento della debitrice principale nei confronti del (cfr. Controparte_1 doc. 12 attoreo), sia della propria esposizione debitoria nei confronti di la quale aveva ottenuto Controparte_7 decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze in data 23.09.2022 n.
3558/22, in forza del quale aveva iscritto ipoteca giudiziale in data
09.11.2022 al n. 1528 r.p. (doc. 15 attoreo) sui beni oggetto del contratto di trasferimento in luogo di adempimento, solo due giorni prima della trascrizione dello stesso (cfr. doc. 9 attoreo).
Il requisito della partecipatio fraudis dei convenuti e Controparte_6 della , necessario ai fini dell'accoglimento della presente CP_4 azione, può essere accertato anche mediante presunzioni, che nel caso di specie paiono essere gravi, precise e concordanti. Va, infatti, osservato, per un verso, che la è posseduta da CP_4
, la quale è esclusiva titolare dell'intero capitale Controparte_3 sociale, ed è anche l'amministratore unico, come da visura della
CCIAA allegata in atti (doc. 16 attoreo) e, per altro verso, che la stessa è figlia di , e il trasferimento Controparte_3 CP_2
è avvenuto, in favore di quest'ultima, ad un prezzo irrisorio e senza alcun corrispettivo.
Per quanto sopra esposto sussistono dunque tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c., sicché la domanda proposta da parte attrice deve essere accolta e per l'effetto deve dichiararsi l'inefficacia degli atti dispositivi impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei parametri medi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi del giudizio, diminuite per quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 6 di 9 Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_1
dei seguenti atti:
[...]
1) scrittura privata stipulata in data 04.11.2022, autenticata dal
Notaio rep. n. 16244, racc. n. 11305 e trascritta in Persona_2 data 11.11.2022 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Pisa - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Volterra al n. 7675 r.p. con la quale il Signor ha trasferito ex CP_2 art. 1197 c.c. a titolo di prestazione in luogo di adempimento di un asserito debito di € 161.500,00 alla Signora la Controparte_3 piena ed esclusiva proprietà dei seguenti immobili:
a) unità ad uso civile abitazione, in Comune di Montaione, Loc.
Acquaviva, via Vallibonci n. 56, su due piani da terra a tetto, oltre resede esclusivo sul quale insiste una piscina interrata, ulteriore resede esclusivo in corpo staccato e n. 3 terreni pertinenziali all'unità abitativa, nonché la quota di 202341/1.000.000 di terreno sempre pertinenziale all'unità abitativa, distinti al N.C.E.U. del Comune di Montaione nel foglio 32, particella 194, sub. 505, categoria A/2, classe 5, vani 7,5, superficie catastale mq. 183, R.C.
€ 813,42 (l'appartamento, i resedi esclusivi e la piscina) ed al
N.C.T. del medesimo Comune nel foglio 32, particelle 201, 204,
216, 212, 205, 208 e 209 (i terreni); ed inoltre la proprietà pro quota indivisa su tutte le parti e servizi a comune, quali la strada di accesso distinta al N.C.E.U. del predetto Comune nel foglio 32, particella 194, sub. 501 e sub. 500, ed il passo a comune distinto al N.C.T. del predetto Comune nel foglio 32, particelle 203 e 214;
b) terreno agricolo sito in Comune di Cerreto Guidi, Loc. Gavena, distinto al N.C.T. di detto Comune nel foglio 46, particella 1080, mq. 4.470.
2) contratto in data 04.11.2022 rogato Notaio rep. n. Persona_2
16243, racc. n. 11304, trascritto in data 09.11.2022 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Livorno - Territorio - Servizio di pagina 7 di 9 Pubblicità Immobiliare al n. 14384 r.p., con il quale il Signor
ha concesso in godimento per la durata di mesi 114, CP_2 con facoltà di acquisto da parte del conduttore della proprietà ai sensi dell'art. 23 del D.L. 12.09.2014 n. 133, come convertito con modificazioni dalla L. 11.11.2014 n. 164, alla con Controparte_4 socio unico il compendio immobiliare composto da tre unità abitative nel medesimo corpo di fabbrica, oltre terreni, sito nel
Comune di San Miniato, Loc. San Quintino, via San Quintino n. 8, di cui è pieno ed esclusivo proprietario, e precisamente:
a) unità ad uso abitazione ai piani terreno e primo, oltre resede esclusivo frontale e due locali sgombero ad un solo piano in corpo staccato, censita al N.C.E.U. del Comune di San Miniato al foglio
65, particella 277, sub. 7, cat. A/4, classe 5, vani 7,5, superficie catastale mq. 153, R.C. € 565,52;
b) unità ad uso abitazione al piano terreno, oltre resede esclusivo tergale, censita al N.C.E.U. del Comune di San Miniato al foglio 65, particella 277, sub. 5, cat. A/4, classe 4, vani 4,5, superficie catastale mq. 96, R.C. € 292,83;
c) unità ad uso abitazione al piano terreno, oltre loggia e resede esclusivo frontale, censita al N.C.E.U. del Comune di San Miniato al foglio 65, particella 277, sub. 6, cat. A/4, classe 4, vani 3,5, superficie catastale mq. 88, R.C. € 227,76;
d) tre terreni della superficie catastale complessiva di mq. 3.040, di forma irregolare e giacitura collinare, posti in adiacenza alle unità immobiliari predette e pertinenziali alle stesse, sui quali insiste una piscina amovibile, distinti al N.C.T. del Comune di San
Miniato al foglio 65, particelle 58, 162 e 282.
Con ordine al competente Conservatore dell'Agenzia delle Entrate,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di effettuare le trascrizioni di legge, con esonero da ogni loro personale responsabilità.
Condanna i convenuti a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi e € 787,95 per spese,
pagina 8 di 9 oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione,
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12333/2023 promossa da:
Controparte_1
, (Cod. Fisc. , P.
[...] P.IVA_1
Iva ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Cecchi Aglietti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Firenze, via G. La Pira n. 21, per procura allegata sub a) all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), CP_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ), (P iva ), in C.F._2 CP_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Jonatha Cirillo, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Controparte_1 convenuto davanti al Tribunale di Firenze , CP_2 CP_3
e la , chiedendo che fossero revocati ex art.
[...] CP_4
2901 c.c. e dichiarati inefficaci nei suoi confronti i seguenti contratti: a) contratto di trasferimento immobiliare a titolo di prestazione in luogo dell'adempimento ex art. 1197 cc, stipulato a
Empoli il 4/11/2022 ai rogiti del Notaio di Persona_1
Lastra a Signa, repertorio n. 16244, con cui ha CP_2 trasferito a , nata a [...] il [...], la Controparte_3 proprietà di beni immobili posti in Montaione e Cerreto Guidi, e meglio descritti in citazione;
b) contratto di concessione di godimento di immobile in funzione di successivo trasferimento ex art. 22 DL 12.9.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla
Legge 11.11.2014 n. 164, stipulato a Empoli il 4/11/2022 ai rogiti del Notaio di Lastra a Signa, repertorio n. Persona_1
16243, con cui ha trasferito alla con CP_2 CP_4 unico socio, C.F. , in funzione del successivo P.IVA_3 trasferimento della proprietà, il godimento di beni immobili di sua piena ed esclusiva proprietà, tutti posti in Via San Quintino n. 8,
56028 San Miniato e meglio descritti in citazione.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che sussistono tutti i requisiti ex art. 2901 c.c., precisamente: i) la sussistenza, nei confronti del convenuto , di un credito certo, CP_2 liquido ed esigibile, in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Firenze, emesso in data 20.03.2023 n. 1242/23 (cfr. doc. 1), divenuto definitivo in difetto di opposizione nei termini di legge e reso esecutivo con provvedimento in data 06.07.2023 (cfr. doc. 2),
pagina 2 di 9 credito già sorto in data anteriore rispetto alla stipula degli atti dispositivi;
ii) l' eventus damni, poiché i predetti contratti risultano pregiudizievoli alle ragioni creditorie del avendo diminuito CP_1 la garanzia di soddisfacimento del credito;
iii) la scientia damni, stante la sussistenza dell'elemento soggettivo sia in capo al convenuto , consapevole, nel porre in essere tali CP_2 negozi, di arrecare pregiudizio alla sia in capo alle CP_5 controparti contrattuali.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti i convenuti , e la , eccependo CP_2 Controparte_6 CP_4
l'insussistenza del credito nei confronti di (sia per CP_2 nullità della fideiussione specifica da questi rilasciata, in quanto conforme allo schema ABI censurato dalla Banca d'Italia, sia per l'applicazione di interessi anatocistici e non dovuti nel contratto di mutuo stipulato con la debitrice principale), e la non assoggettabilità a revocatoria degli atti aventi a oggetto gli immobili siti in San Quintino, in quanto ancora di proprietà di CP_2
.
[...]
La causa è stata istruita solo documentalmente, e, in data
30.10.25, sono state precisate le conclusioni.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta, alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Sussiste, innanzitutto, il credito del nei confronti Controparte_1 di , come è comprovato dal decreto ingiuntivo, CP_2 prodotto dall'attrice quale doc. 1.
A questo proposito, del tutto irrilevanti si palesano le eccezioni svolte dai convenuti in ordine alla insussistenza delle ragioni creditorie della società attrice, posto che il decreto ingiuntivo
1242/23, essendo stato dichiarato esecutivo nei confronti della debitrice principale e del garante per mancanza di opposizione (cfr. doc. 2 di parte attrice), ha acquisito efficacia di giudicato sul pagina 3 di 9 credito azionato e sul titolo posto a fondamento dello stesso (ex multiis Cass. 8937/24).
Sussiste altresì l'eventus damni.
Come già rilevato in altra pronuncia di questo Tribunale (sent.
3416/24), il contratto di concessione in godimento in funzione di successivo trasferimento ex art. 22 DL 12.9.2014 n. 133, convertito con modificazioni in Legge 11.11.2014 n. 164, dei beni immobili posti in Via San Quintino n. 8, 56028 San Miniato, intervenuto tra e la del 4/11/2022, ai CP_2 CP_4 rogiti del Notaio di Lastra a Signa, repertorio n. Persona_1
16243, e il contratto di trasferimento immobiliare dei beni situati in Montaione, a titolo di prestazione in luogo dell'adempimento ex art. 1197 cc, stipulato tra e del CP_2 Controparte_3
4/11/2022, ai rogiti del Notaio di Lastra a Persona_1
Signa, repertorio n. 16244, rientrano nel novero della categoria degli atti pregiudizievoli, in quanto hanno modificato in peius il patrimonio del debitore.
In particolare, il contratto godimento ultranovennale, pur non essendo traslativo del bene, ne limita l'aggressione in sede esecutiva, ed è quindi atto di disposizione del patrimonio soggetto all'azione revocatoria (Cass. Sez. III, 16/11/2020 n. 25854). Allo stesso modo, anche la compravendita comportante una datio in solutum, quale quella intervenuta tra e CP_2 CP_3
, mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a
[...] compensazione di un debito scaduto, costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal (cfr. Controparte_1
Cassazione civile sez. II, 14/05/2024, n.13227).
Ciò posto, a fronte della diminuzione della garanzia patrimoniale correlata agli atti dispositivi oggetto di causa, era onere dei convenuti di dimostrare l'assoluta capienza del patrimonio del debitore . CP_2
pagina 4 di 9 Tale onere della prova non è stato, tuttavia, assolto dalle parti convenute, che non hanno dimostrato l'esistenza di un patrimonio
(immobiliare) residuo in capo al D'OR , qualitativamente CP_2 idoneo - come quello del quale si è volontariamente spogliato - a garantire l'ingente credito controverso. Diversamente l'attrice ha dimostrato, con le visure allegate, che gli unici beni ad oggi rimasti in proprietà al convenuto sono tutti gravati da CP_2 numerose ipoteche giudiziali e che pertanto gli immobili oggetto della presente azione revocatoria rappresentavano l'unica garanzia per l'attrice.
Da ultimo, ritiene questo Giudice che possa ravvisarsi pure l'elemento soggettivo, consistente nella scientia damni del debitore e la partecipatio fraudis del terzo.
Per quanto attiene alla posizione soggettiva del debitore, occorre osservare come – nel caso in cui l'atto dispositivo, come nella fattispecie qui esaminata, sia successivo all'insorgenza del credito
– basti la conoscenza, o addirittura la semplice conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza, del pregiudizio che l'atto è in grado di produrre alla garanzia del credito (Cass. n.
14274/99). Ed invero, “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni” (Cass. civ. 18/06/2019, n. 16221).
Ora, nel caso in esame, la conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio che gli atti dispositivi arrecavano alle ragioni del creditore, si evince dal fatto che il trasferimento immobiliare a titolo di prestazione in luogo di adempimento e il contratto di concessione di godimento in funzione di successivo trasferimento pagina 5 di 9 (rent to buy) sono stati stipulati il medesimo giorno (04.11.2022) quando il debitore era già a conoscenza sia dell'inadempimento della debitrice principale nei confronti del (cfr. Controparte_1 doc. 12 attoreo), sia della propria esposizione debitoria nei confronti di la quale aveva ottenuto Controparte_7 decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze in data 23.09.2022 n.
3558/22, in forza del quale aveva iscritto ipoteca giudiziale in data
09.11.2022 al n. 1528 r.p. (doc. 15 attoreo) sui beni oggetto del contratto di trasferimento in luogo di adempimento, solo due giorni prima della trascrizione dello stesso (cfr. doc. 9 attoreo).
Il requisito della partecipatio fraudis dei convenuti e Controparte_6 della , necessario ai fini dell'accoglimento della presente CP_4 azione, può essere accertato anche mediante presunzioni, che nel caso di specie paiono essere gravi, precise e concordanti. Va, infatti, osservato, per un verso, che la è posseduta da CP_4
, la quale è esclusiva titolare dell'intero capitale Controparte_3 sociale, ed è anche l'amministratore unico, come da visura della
CCIAA allegata in atti (doc. 16 attoreo) e, per altro verso, che la stessa è figlia di , e il trasferimento Controparte_3 CP_2
è avvenuto, in favore di quest'ultima, ad un prezzo irrisorio e senza alcun corrispettivo.
Per quanto sopra esposto sussistono dunque tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c., sicché la domanda proposta da parte attrice deve essere accolta e per l'effetto deve dichiararsi l'inefficacia degli atti dispositivi impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei parametri medi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi del giudizio, diminuite per quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
pagina 6 di 9 Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di Controparte_1
dei seguenti atti:
[...]
1) scrittura privata stipulata in data 04.11.2022, autenticata dal
Notaio rep. n. 16244, racc. n. 11305 e trascritta in Persona_2 data 11.11.2022 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di
Pisa - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare di Volterra al n. 7675 r.p. con la quale il Signor ha trasferito ex CP_2 art. 1197 c.c. a titolo di prestazione in luogo di adempimento di un asserito debito di € 161.500,00 alla Signora la Controparte_3 piena ed esclusiva proprietà dei seguenti immobili:
a) unità ad uso civile abitazione, in Comune di Montaione, Loc.
Acquaviva, via Vallibonci n. 56, su due piani da terra a tetto, oltre resede esclusivo sul quale insiste una piscina interrata, ulteriore resede esclusivo in corpo staccato e n. 3 terreni pertinenziali all'unità abitativa, nonché la quota di 202341/1.000.000 di terreno sempre pertinenziale all'unità abitativa, distinti al N.C.E.U. del Comune di Montaione nel foglio 32, particella 194, sub. 505, categoria A/2, classe 5, vani 7,5, superficie catastale mq. 183, R.C.
€ 813,42 (l'appartamento, i resedi esclusivi e la piscina) ed al
N.C.T. del medesimo Comune nel foglio 32, particelle 201, 204,
216, 212, 205, 208 e 209 (i terreni); ed inoltre la proprietà pro quota indivisa su tutte le parti e servizi a comune, quali la strada di accesso distinta al N.C.E.U. del predetto Comune nel foglio 32, particella 194, sub. 501 e sub. 500, ed il passo a comune distinto al N.C.T. del predetto Comune nel foglio 32, particelle 203 e 214;
b) terreno agricolo sito in Comune di Cerreto Guidi, Loc. Gavena, distinto al N.C.T. di detto Comune nel foglio 46, particella 1080, mq. 4.470.
2) contratto in data 04.11.2022 rogato Notaio rep. n. Persona_2
16243, racc. n. 11304, trascritto in data 09.11.2022 all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Livorno - Territorio - Servizio di pagina 7 di 9 Pubblicità Immobiliare al n. 14384 r.p., con il quale il Signor
ha concesso in godimento per la durata di mesi 114, CP_2 con facoltà di acquisto da parte del conduttore della proprietà ai sensi dell'art. 23 del D.L. 12.09.2014 n. 133, come convertito con modificazioni dalla L. 11.11.2014 n. 164, alla con Controparte_4 socio unico il compendio immobiliare composto da tre unità abitative nel medesimo corpo di fabbrica, oltre terreni, sito nel
Comune di San Miniato, Loc. San Quintino, via San Quintino n. 8, di cui è pieno ed esclusivo proprietario, e precisamente:
a) unità ad uso abitazione ai piani terreno e primo, oltre resede esclusivo frontale e due locali sgombero ad un solo piano in corpo staccato, censita al N.C.E.U. del Comune di San Miniato al foglio
65, particella 277, sub. 7, cat. A/4, classe 5, vani 7,5, superficie catastale mq. 153, R.C. € 565,52;
b) unità ad uso abitazione al piano terreno, oltre resede esclusivo tergale, censita al N.C.E.U. del Comune di San Miniato al foglio 65, particella 277, sub. 5, cat. A/4, classe 4, vani 4,5, superficie catastale mq. 96, R.C. € 292,83;
c) unità ad uso abitazione al piano terreno, oltre loggia e resede esclusivo frontale, censita al N.C.E.U. del Comune di San Miniato al foglio 65, particella 277, sub. 6, cat. A/4, classe 4, vani 3,5, superficie catastale mq. 88, R.C. € 227,76;
d) tre terreni della superficie catastale complessiva di mq. 3.040, di forma irregolare e giacitura collinare, posti in adiacenza alle unità immobiliari predette e pertinenziali alle stesse, sui quali insiste una piscina amovibile, distinti al N.C.T. del Comune di San
Miniato al foglio 65, particelle 58, 162 e 282.
Con ordine al competente Conservatore dell'Agenzia delle Entrate,
Servizio di Pubblicità Immobiliare di effettuare le trascrizioni di legge, con esonero da ogni loro personale responsabilità.
Condanna i convenuti a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi e € 787,95 per spese,
pagina 8 di 9 oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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