CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1296/2021
PROMOSSA DA con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, C.F. Parte_1
, P. IVA , in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
giusta procura conferita in data 14.4.2021, Dott.ssa Pt_2 Persona_1
Notaio in Milano, Rep. N. 6745 – Racc. n. 4737 (in atti), rappresentata e difesa,
[...] giusta delega in atti, dagli Avv.ti Giuseppe F.M. La Scala del Foro di Milano (C.F.
) e Cristina Faissola del Foro di Torino (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Torino, corso C.F._2
Francia n. 25 APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con sede legale in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_3
Giuseppe Ripamonti n. 66 in persona del legale rappresentante pro tempore signor
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianpiero CP_1 CodiceFiscale_3
Zingari (C.F. ) ed Eleonora d'Orta (C.F. CodiceFiscale_4 C.F._5
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Conservatorio n.
[...]
17, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello APPELLATA
Udienza collegiale del 23.4.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito in via principale:
- accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi qui per ritrascritte, la fondatezza dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 1342/2021 pronunciata dal Tribunale di Torino il 16.03.2021, pubblicata in data 18.03.2021, con
Pag. n. 1 di 17 conseguente rigetto di tutte le domande svolte da parte avversa in primo grado nei confronti di Parte_1
- dichiarare tenuta e condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'appello proposto da (C.F. ), in Parte_3 P.IVA_1 persona del suo procuratore speciale in quanto infondato in fatto ed in diritto, non provato
e comunque inammissibile per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa e per quelli che verranno accertati in corso di causa e per l'effetto confermare la sentenza n. 1342/2021 emessa dal Tribunale di Torino, pubblicata in data 18/03/2021.
IN OGNI CASO
Con vittoria di compensi e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.4.2018 CP_1
ha convenuto davanti al Tribunale di Torino chiedendo la
[...] Parte_1 rielaborazione di due c/c, il n. 8041150, chiuso nel 2008, e il n. 1182 (già n. 248 e 3200), chiuso a inizio 2016, deducendo al riguardo la nullità dei contratti per assenza di forma scritta, l'applicazione di interessi usurari e anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. e altresì di interessi e commissioni non determinate per iscritto, e la condanna di
[...]
alla restituzione delle somme indebitamente percepite. Pt_1
La si è costituita in giudizio, con comparsa tempestivamente depositata, resistendo CP_2 alla domanda ed eccependo la prescrizione per le rimesse solutorie intervenute sui due conti oltre dieci anni prima della richiesta di mediazione (23.3.2017).
Scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e C.T.U. estimativa.
Dopo il deposito della C.T.U., con ordinanza fuori udienza pubblicata in data 22.6.2020 il
Tribunale respingeva le osservazioni dell'attrice e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2020.
Precisate le conclusioni, all'udienza figurata del 25.11.2020 la causa venne trattenuta a decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 1342/2021, pubblicata in data 18.3.2021 il Tribunale di Torino
Pag. n. 2 di 17 dichiarava tenuta e condannava a corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma capitale di € 91.019,03 per i titoli di cui in motivazione, oltre €
[...]
21.186,25 per interessi dalla domanda al saldo e ulteriori interessi sul capitale al tasso legale pro tempore fino al saldo, oltre alla refusione delle spese di lite ed al pagamento delle spese di CTU.
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto assolto l'onere della prova da parte della correntista;
b) laddove ha ritenuto la sussistenza di una apertura di credito con riguardo al rapporto di c/c n. 248 (poi divenuto 3200 e quindi 1182), relativamente al periodo antecedente al
23/03/2007;
c) laddove ha escluso la capitalizzazione trimestrale dall'01/01/2014;
d) laddove ha condannato la al pagamento degli interessi al tasso legale ex art. 1284 CP_2
c. IV c.c.
In via istruttoria veniva chiesta, se del caso, l'integrazione della perizia svolta in primo grado.
4. Con comparsa depositata in data 10.2.2022 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della impugnata sentenza: in via istruttoria, si opponeva alla richiesta avversaria di integrazione dell'elaborato peritale di primo grado.
5. Con ordinanza pubblicata in data 12.4.2023 la Corte
-rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni;
- viste le note depositate in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali le parti avevano precisato le rispettive conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 9.6.2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
6. Con successiva ordinanza pubblicata in data 13.9.2023 la Corte
- ritenuto che in relazione al motivo d'appello sub 3 fosse necessario disporre un accertamento peritale integrativo di quello svolto in primo grado, sulla base del quesito meglio ivi formulato
- rimetteva la causa in istruttoria;
Pag. n. 3 di 17 - disponeva procedersi a CTU contabile per accertare quanto in parte motiva;
- nominava quale CTU la dott. ssa , con studio in Torino, e rinviava per il Persona_2 conferimento dell'incarico all'udienza del 5.12.2023.
7. A tale udienza, il CTU nominato prestava giuramento e le parti provvedevano a nominare i rispettivi consulenti di parte: la Corte assegnava termine al CTU sino al
15/01/2024 per il deposito e la trasmissione della bozza della relazione, termine alle parti sino al 30/01/2024 per il deposito e la trasmissione delle loro osservazioni e termine al
CTU sino al 14/02/2024 per il deposito della relazione finale.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.2.2024, da svolgersi mediante trattazione scritta, successivamente differita al 23.4.2024, con provvedimento pubblicato in 20.2.2024.
8. Con ordinanza pubblicata in data 3.5.2024 la Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- viste le note depositate dalle parti, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con cui erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 21 giugno 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
9.1 Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto assolto l'onere della prova da parte della correntista.
Parte appellante richiama le censure sub 3.a), precisando di avere eccepito sin dai primi scritti difensivi la mancata produzione da parte attrice dei documenti contrattuali e degli estratti conto a supporto delle domande formulate, evidenziando, in particolare, che la sola produzione degli estratti conto scalari non consentisse di ricostruire esattamente i movimenti considerati e quindi di individuare le operazioni cha avevano dato luogo alle annotazioni oggetto di contestazione.
La motivazione del Tribunale si porrebbe in contrasto con quanto statuito dalla Suprema
Corte (Cass. Ord. 30822/2018 del 28.11.2018), in merito all'assolvimento dell'onere della prova incombente sul correntista che agisca in ripetizione dell'indebito, il quale è tenuto a fornire la prova delle proprie pretese, allegando tutti i documenti necessari all'effettuazione dei calcoli richiesti, e cioè gli estratti conto.
In mancanza, la CTU espletata assumerebbe carattere meramente esplorativo, sia per una
Pag. n. 4 di 17 carente allegazione dei fatti fondanti, sia per l'insufficienza della prova, essendo stati prodotti estratti conto scalari: parte appellante sottolinea l'inattendibilità delle consulenze che abbiano adottato il cosiddetto “metodo sintetico”, che ricalcola le competenze bancarie
(interessi, commissioni e spese) esaminando solo gli estratti conto a scalare sui saldi medi trimestrali.
In particolare, il risultato degli interessi debitori applicati non sarebbe matematicamente corretto, perché computato sulla media dei tassi applicati in un determinato periodo, senza che sia possibile il calcolo delle singole rimesse effettuate,
9.1.1 Il motivo di gravame è infondato e non meritevole di accoglimento.
Il Tribunale, dopo avere individuato i rapporti oggetto di causa (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), ha preliminarmente rilevato che per il ricalcolo non dovevano essere azzerati i saldi debitori iniziali, stante il fatto che, da un lato, la banca non ha l'obbligo di conservare le scritture contabili oltre il decennio (art. 2220 c.c.) ed era quindi giustificata per non aver ottemperato all'ordine di esibizione, e dall'altro che è onere dell'attore di provare rigorosamente il proprio credito.
Quindi, con motivazione congrua ed esauriente, e priva di vizi logici e/o giuridici, il
Giudice di prime cure ha concluso (cfr. pag. 6 sentenza impugnata) precisando che la verifica di legittimità degli addebiti in conto corrente, lo storno degli addebiti illegittimi perché operati in assenza di contratto o in base a una clausola invalida, il conseguente ricalcolo ricorsivo – trimestre per trimestre – delle competenze “legittime” non esige la produzione del c.d. foglio movimenti.
Tale assunto è del tutto in linea con la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. Civ. n. 14074/2018;
Cass. Civ. n. 5091/2016; Cass. Civ. n. 31187/2018; Cass. 11543/2019).
In ogni caso, l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. Civ.
n. 37800/2022).
Quindi, dopo che sia stata accertata l'invalidità di alcune clausole (come l'esistenza di pratiche anatocistiche vietate), la rideterminazione del saldo deve avvenire con la produzione in giudizio dei relativi estratti conto a partire dall'apertura del rapporto: tuttavia, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove (Cass.
Civ. n. 9526/2019).
In altre parole, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di Commissioni di Massimo
Scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego
Pag. n. 5 di 17 anche di ulteriori mezzi di prova, idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023).
Gli estratti conto non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto.
In effetti gli estratti conto non costituiscono “veicolo di prova legale”: trattandosi di fatti suscettibili di prova libera, possono essere dimostrati anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (cfr. Cass. 29190/20; 5887/21; 38976/21; 1525/22 e 22418/22).
Rileva la Corte che gli estratti conto – come rimarcato da Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del
2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (per. es. gli estratti conto scalari, cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), spettando, poi, al giudice la concreta valutazione della idoneità della documentazione in atti a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (cfr. Cass. 17584/2024 che sul punto richiama in motivazione Cass.
n. 13186/2020, non massimata), dando adeguata giustificazione dei metodi di calcolo ritenuti più appropriati al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti (Cass. n. 17584/2024).
Come ricordato, l'incompletezza della produzione degli estratti conto si ripercuote sull'attore-correntista, il quale è gravato dall'onere di provare i pagamenti indebiti: nondimeno, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni non esclude una possibile definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti prodotti fino a una certa data e, con minimo intervallo, da una certa data in poi (cfr. Cass. Civ. n.
9214/2024).
Per quanto riguarda i buchi documentali, nella fattispecie per cui è causa la perizia contabile disposta in primo grado ha indicato le carenze riscontrate, che ad avviso della
Corte non impedivano una attendibile ricostruzione del saldo: l'esperta ha infatti dato atto che, considerata la completezza dei riassunti scalari, ha rielaborato i conteggi su tali documenti come soluzione tecnicamente fondata su dati reali, senza dovere ricorrere a scritture di raccordo (cfr. pag. 52 CTU in primo grado).
Come detto, in linea generale l'omessa produzione di alcuni estratti conto non esclude la possibilità di espletare una Ctu diretta alla rideterminazione del saldo: la documentazione versata in atti appare sufficiente per quantificare le somme riferite alle domande proposte
Pag. n. 6 di 17 dalla correntista.
Le interruzioni della continuità della documentazione contabile risultano limitate e comunque non sono state tali da impedire alla CTU di redigere una dettagliata ed articolata perizia: l'esperta, all'esito di accertamenti congruamente motivati e posti in essere nel contraddittorio delle parti, riscontrando il quesito a lei sottoposto, ha quantificato gli importi addebitati dalla ed ha ricalcolato il saldo dei conti correnti in oggetto CP_2 secondo quanto a lei demandato.
Il parziale inadempimento dell'onere probatorio non si riverbera, dunque, sulla idoneità della prova documentale a fondare la domanda, né sulla attendibilità della CTU (nel senso che l'inattendibilità è riferibile non ai calcoli eseguiti ma esclusivamente all'impossibilità di determinare il saldo in relazione all'intera durata del rapporto;
fatto, questo che non impedisce, tuttavia, l'utilizzazione della relazione della CTU per l'accertamento della pretesa della correntista).
Nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. Civ. n. 11543/2019).
9.2. Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la sussistenza di una apertura di credito riferita al rapporto di c/c n. 248 (poi divenuto 3200 e quindi 1182), relativamente al periodo antecedente al 23/03/2007.
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“
2.4. Prescrizione sul c/c n. 248
La rielaborazione del saldo riguarda soltanto il periodo coperto da estratti conto, sia pure dai soli scalari, da inizio 2005 fino alla chiusura del c/c. Malgrado l'assenza di lettere di concessione del fido, può ritenersi sostanzialmente provata la presenza di un fido, nella forma dell'apertura di credito in c/c (o per elasticità di cassa), poiché dal documento riepilogativo delle condizioni contrattuali, prodotto dall'attrice come parte del doc. 2, il tasso di scoperto di c/c è al 13,75% e soltanto per il caso di scoperto o assenza di fido è previsto l'addebito della c.m.s..
Per contro, dall'esame degli estratti conto, specificamente nell'anno 2005, risulta da un lato lo sgravio della c.m.s. fino a concorrenza di € 115.000,00 e dall'altro l'applicazione per i saldi debitore contenuti entro tale limite di tassi di interesse intorno al 6-7%, che sono evidentemente incompatibili con una situazione di scoperto di conto e denunciano invece l'esistenza di un fido non formalizzato appunto di € 115.000,00.
L'equivalenza di effetti, ai fini della prescrizione, tra la prova diretta del fido, con la produzione in giudizio del contratto di apertura di credito, e la prova indiretta, tramite documenti diversi, formati dalla stessa banca (ad es. documenti di sintesi, estratti conto,
Pag. n. 7 di 17 report di Centrale rischi ecc.), che indicano l'esistenza del fido presuppone, evidentemente, che il cliente possa provare e il giudice ritenere provata in qualsiasi modo, anche per il tramite di presunzioni, l'apertura di credito”.
9.2.1 Parte appellante deduce che la sentenza appare censurabile sotto due profili: il primo, in ordine alla possibilità da parte del correntista di provare indirettamente l'esistenza di un'apertura di credito in violazione dell'art. 117 TUB che prescrive l'onere di forma scritta per i contratti bancari;
il secondo, in merito alla contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, pur non ritenendo possibile esaminare l'eccezione di prescrizione a fronte della mancanza del foglio movimenti (cfr pag. 8 della sentenza), non ha considerato tutte le rimesse come solutorie, atteso l'onere che incombeva su parte attrice non solo di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse ma, altresì di allegare gli estratti analitici posti a fondamento della propria domanda.
Quanto al “fido non formalizzato”, la censura la motivazione della sentenza CP_2 impugnata laddove ha rilevato che la nullità di un contratto bancario è unilaterale, ossia soltanto il cliente può farla valere.
L'art.117 TUB prevede per i contratti bancari il requisito della forma scritta ad substantiam che pertanto diviene elemento indispensabile al fine della costituzione di un valido rapporto di apertura di credito, la cui prova potrebbe essere fornita soltanto in via documentale.
Deduce la che, mancando la produzione del contratto di affidamento, le rimesse CP_2 anteriori al 27.03.2007 (10 anni anteriori al primo atto interruttivo della prescrizione) sarebbero da considerare interamente prescritte.
Inoltre la mancata produzione degli estratti analitici posti a fondamento della domanda assume rilevanza anche in relazione all'eccezione di prescrizione, poiché spetta all'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio e a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.
9.2.2. La censura è priva di pregio.
Il Tribunale, come visto, ha tratto dimostrazione dell'esistenza di un affidamento sulla scorta del documento riepilogativo delle condizioni contrattuali, prodotto dall'odierna appellata come parte del doc. 2 e dall'esame degli estratti conto, specificatamente dell'anno
2005 (cfr. pag. 11-12 sentenza impugnata).
Correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che la nullità dell'apertura di credito per difetto di forma scritta, come in generale le nullità previste dal T.U.B. (art. 127, comma 2,
T.U.B.) è una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente (o dal giudice, se vantaggiosa per il cliente); ragion per cui è facoltà di quest'ultimo rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della
Pag. n. 8 di 17 forma scritta.
Rileva la Corte che se al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta ad substantiam, conseguentemente non può essergli preclusa ex art. 2725 c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto: prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento allorquando il rapporto non sia consacrato in un documento scritto.
Quanto alla prova dell'esistenza del fido il Tribunale, sulla scorta dei documenti in atti
(come detto, documento riepilogativo delle condizioni contrattuali ed estratti conto del
2005) ha indicato una serie di indici sintomatici da cui poteva ritenersi provata la presenza di un fido, nella forma dell'apertura di credito in c/c (o per elasticità di cassa), ed in particolare:
a) dal documento riepilogativo delle condizioni contrattuali, prodotto dall'attrice come parte del doc. 2, il tasso di scoperto di c/c era pari al 13,75% e soltanto per il caso di scoperto o assenza di fido era previsto l'addebito della c.m.s.;
b) dall'esame degli estratti conto, specificamente nell'anno 2005, risultava lo sgravio della c.m.s. fino a concorrenza di € 115.000,00 e l'applicazione per i saldi debitore contenuti entro tale limite di tassi di interesse intorno al 6-7%, che risultano incompatibili con una situazione di scoperto di conto ed evidenziavano invece l'esistenza di un fido non formalizzato appunto di € 115.000,00.
La presenza di tali indici consentiva quindi di identificare la misura dell'affidamento, che
è elemento essenziale, non potendo diversamente determinarsi i limiti dell'obbligazione in capo alla Banca: inoltre, la prova del predetto limite è necessaria per trarre il discrimine tra rimesse intra ed extra fido.
E' quindi ammissibile la prova indiretta dell'affidamento purché idonea a dimostrare gli elementi essenziali del fido, ivi inclusa la misura dell'affidamento: parte appellante non risulta avere specificamente censurato l'idoneità degli indici evidenziati dal Tribunale per affermare l'esistenza di un affidamento e la sua consistenza, essendosi limitata a fare riferimento alla mancata produzione del contratto di affidamento.
Sulla scorta di tali premesse, il Giudice di prime cure ha individuato le rimesse solutorie
(cfr. pag. 13 sentenza impugnata) da considerarsi prescritte, spiegando che dopo il
31.12.2005 il conto cessava di essere affidato poiché dal foglio riepilogo competenze al
31.3.2006 risultava applicato il tasso del 13,75% che connotava le situazioni in assenza di fido.
Il Tribunale ha poi rettificato il calcolo della CTU - secondo cui il saldo creditore con prescrizione della totalità delle competenze maturate anteriormente al decennio era pari ad € 76.609,70 - incrementando il saldo creditore dell'ammontare delle rimesse riferite al
Pag. n. 9 di 17 30.6.2006, 30.9.2006 e 31.12.2006, e pari ad € 6.689,78# erano state erroneamente Pt_4 ritenute prescritte dalla CTU, posto che la stessa aveva escluso la sussistenza di CP_2 rimesse solutorie dopo la concessione di un nuovo fido per 125.000 euro nel secondo trimestre 2006 (cfr. pag. 13 sentenza impugnata), così che all'attrice andava riconosciuto un maggior credito di € 83.299,48.
Parte appellante non ha censurato specificamente i calcoli contenuti nella sentenza impugnata, né la misura del credito a favore della correntista da essi risultante.
Resta solo da dire che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante (cfr. pag. 11 atto di appello), le conclusioni a cui è giunto il Tribunale non risultano in contraddizione con l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la mancanza del foglio movimenti non permette, normalmente, di avere diretta conoscenza delle singole rimesse intervenute nel periodo ante decennale e, pertanto, non consente di esaminare l'eccezione di prescrizione.
La rettifica operata dal Tribunale, secondo i criteri illustrati a pag. 13 della sentenza impugnata, si è basata sui fogli di riepilogo delle competenze e sui fogli movimenti del
2005 e 2006 (mesi di marzo e giugno) prodotti sub doc. 2 dall'odierna appellata e riferiti al conto corrente n. 248.
Il Tribunale non ha quindi fatto alcun riferimento ai riassunti scalari.
9.3. Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha escluso la capitalizzazione dal 1° gennaio 2014, ritenendo l'art 120 TUB comma 2, come modificato dalla L. 147/2013, norma immediatamente vigente.
Parte attrice deduce che la norma statuiva che il CICR stabilisse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non potessero produrre interessi ulteriori che,
nelle successive operazioni di capitalizzazione, sarebbero stati calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.
Nella realtà dei fatti, la delibera del CICR non è stata assunta fino al 2016.
Ciò, nel ragionamento del Tribunale, sarebbe del tutto ininfluente, ritenendo in ogni caso ribadito il principio del divieto dell'anatocismo.
Parte appellante ritiene al contrario che l'entrata in vigore dell'art. 120 comma 2 TUB, come novellato dall'art. 1 comma 629 della legge n. 147/13, fosse necessariamente subordinata alla adozione della delibera CICR, così come prescritto dalla medesima norma.
Il CICR ha però provveduto a quanto delegato dal Legislatore solo con la delibera 343/16 del 3.08.2016, emessa a seguito della l'art. 17 bis della legge n. 49/2016.
Pag. n. 10 di 17 Fino a tale data quindi, la norma, come novellata, non avrebbe potuto trovare applicazione, ed avrebbe continuato a spiegare i propri effetti la delibera CICR del 09.02.2000 in forza dell'art. 161, comma quinto, T.U.B.
9.3.1. Il motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale, sul punto, ha precisato che: “La convenuta pretende di applicare la capitalizzazione trimestrale anche dopo l'1.1.2014, ma anche tale pretesa è infondata, poiché la legge finanziaria per il 2014, in vigore dall'1.1.2014 (art. 1 comma 629 della legge 27.12.2013 n. 147) ha vietato la capitalizzazione degli interessi in c/c (“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori”). Per vero, la nuova disposizione ancora rimette a una deliberazione del CICR di “stabili[re] modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, ma è evidente che il divieto tassativo di capitalizzazione non avrebbe potuto trovare una diversa regolazione nella normativa secondaria e che, per conseguenza, la stessa delibera 9.2.2000 deve intendersi abrogata e non più applicabile (in tal senso vedi
ABF Collegio coordinamento n. 7854/2015 e numerose altre pronunce dell'Arbitro
Bancario)”.
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
Occorre innanzitutto premettere che, con ordinanza pubblicata in data 13.9.2023, nel presente procedimento è stata disposta una integrazione della CTU di primo grado ritenendo necessario disporre un accertamento peritale ulteriore diretto a rideterminare il credito del correntista in relazione al conto corrente n. 248 (poi 3200, infine 1182), senza espungere l'effetto anatocistico dopo il 31.12.2013 (se non dall'entrata in vigore della delibera CICR 343/2016 che risultava peraltro successiva alla chiusura del conto o comunque agli estratti conto prodotti).
Detto questo, si sottolinea che con la novella legislativa n. 147 del 2013 è stato modificato l'art. 120, II comma, del TUB come segue: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Tale comma è stato nuovamente “ riscritto ” dall'articolo 17-bis del D.L. 14 febbraio 2016,
n. 18 nei termini che seguono: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
Pag. n. 11 di 17 sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».
A seguito di tale ultimo intervento normativo, è stata emanata la delibera CICR in data 3 agosto 2016, attuativa della nuova disciplina legislativa.
Il mancato tempestivo intervento del CICR, avvenuto solo nell'agosto 2016 rispetto alla prima novella del 2013, ha tuttavia inevitabilmente creato un filone di contenzioso circa l'operatività o meno del suddetto divieto già a far data dal 1° gennaio 2014: in particolare si discuteva se la nuova disciplina avesse effettivamente escluso la legittimità dell'anatocismo bancario già a far tempo dal 2013, ovvero se la normativa avesse immediato effetto precettivo oppure differito, dipendendo dall'adozione di una nuova delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio avente ad oggetto la fissazione di modalità e criteri per la produzione di interessi.
Questa Corte, pur dando atto che la modifica legislativa avesse la finalità di evitare la produzione di interessi sugli interessi (e quindi l'accredito e addebito di interessi anatocistici), aveva formato la sua giurisprudenza ritenendo che il tenore letterale della novella del 2013 (per quanto ambiguo), con il riferimento agli interessi periodicamente capitalizzati, consentisse l'applicazione - agli interessi stessi - di ulteriori interessi fino alla emanazione della delibera CICR.
Sul tema è poi intervenuta la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 21344/2024) precisando che, nonostante il dato testuale dell'art. 120 TUB fosse impreciso,
l'interpretazione letterale della norma non può che condurre al divieto assoluto di anatocismo già a far tempo dal 31.12.2013: tale interpretazione discende dalla riformulazione dell'art. 120 TUB ad opera della legge n. 147 del 2013 che, rispetto alla formulazione del 1999, non contiene più il riferimento al compito del CICR di definire le modalità e criteri per “la produzione di interessi sugli interessi” ma si riferisce semplicemente alla “produzione di interessi”.
Pag. n. 12 di 17 Secondo la Corte può ritenersi, in definitiva, che la norma in esame rappresenti solo un'anticipazione del precetto, assai più puntuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2: quella introdotta dalla l. n. 49 del 2016, di conversione del d.l. n. 18 dello stesso anno, per cui gli interessi debitori maturati «non possono produrre interessi ulteriori» e vanno «calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
Da tali premesse discende l'impossibilità, per le Banche, di continuare ad applicare la capitalizzazione degli interessi in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e ciò indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare e che sono state previste solo nel 2016: in altri termini, può quindi ben dirsi che la norma novellata nel 2013 vietasse ogni forma di anatocismo, ripristinando così, anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici.
Ciò in quanto l'art. 120, comma 2, è stato riscritto dal comma 629 dell'art. 1 della legge n.
147 del 2013: in mancanza di una disciplina transitoria, deve considerarsi non più applicabile la delibera CICR del 9 febbraio del 2000 e ripristinato “… anche con riguardo ai contratti bancari, il divieto codicistico, posto dall'art. 1283 c.c., di applicare interessi anatocistici”.
Venuta meno la norma primaria che la legittimava, detta delibera non era quindi più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo segnato dalla vigenza della nuova disciplina.
Del resto, a fronte di una norma primaria “proibitiva della pratica anatocistica”,
l'intervento regolamentare demandato al CICR risultava superfluo, a differenza di quanto avvenuto in forza della precedente versione dell'art. 120, comma 2 (quella introdotta dal d.lgs. n. 342 del 1999), in cui l'intervento di una disciplina di dettaglio da parte del
Comitato era necessitato per l'effettiva determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di “interessi sugli interessi”, divenuti illegittimi con la novella legislativa.
Da tali considerazioni, discende dunque il principio secondo cui in tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del
2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dall' 1 gennaio 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Con la sentenza n. 21344 del 30.07.2024, la Corte di Cassazione ha quindi chiarito l'ambiguità letterale del comma secondo dell'art.120 TUB come modificato con legge n.
147/2013, precisando che il divieto di anatocismo introdotto mediante la finanziaria 2014 era immediatamente operante – dunque vigente a decorrere dall'01.01.2014 – senza che per la sua applicazione si rendesse necessaria l'emanazione (che non c'è stata) della
Pag. n. 13 di 17 delibera del CICR cui si faceva espresso riferimento nel testo della norma.
Sulla scorta di tale articolata pronuncia, e vista l'autorevolezza della fonte da cui promana, questa Corte ritiene di riconsiderare la propria precedente giurisprudenza, e di aderire all'orientamento sopra illustrato.
Da ciò segue il rigetto del motivo d'appello e la conferma della sentenza impugnata sul punto.
9.4. Con il quarto motivo di gravame si censura la pronuncia impugnata laddove ha condannato la al pagamento degli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c CP_2 dalla domanda del 18.4.2018 fino alla data della sentenza.
Deduce parte appellante che, contrariamente a quanto disposto dal Giudice di prime cure, la norma in questione non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie - inerente alla ripetizione dell'indebito: secondo la Banca il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. si applicherebbe esclusivamente alle ipotesi di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio.
9.4.1 Il gravame non coglie nel segno.
Secondo parte appellante l'art. 1284, quarto comma, c.c. sarebbe applicabile alle sole obbligazioni derivanti da un rapporto giuridico di natura negoziale tra le parti: sarebbe quindi esclusa l'operatività di tale norma nel caso di specie, poiché il credito fatto valere deriva da ripetizione di indebito, che non ha natura negoziale.
Rileva la Corte che trattandosi di obbligazione pecuniaria (il presente giudizio ha ad oggetto una obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, pur in esito di accertamento di nullità parziale), stante la novella dell'art.1284 c.c. commi 4 e 5 (applicabile ai giudizi/ricorsi incardinati dopo l'entrata in vigore della L. 10 novembre 2014, n. 162), il saggio dell'interesse da applicare dalla data di avvio di lite sia giudiziale che arbitrale è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato (con statuizione condivisibile ed a cui questa Corte ritiene di uniformarsi, riaffermando nel contempo il proprio orientamento sul punto, cfr. sentenza n. 904/2021) che la disposizione di cui all'art. 1284, quarto comma,
c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (cfr., Cass. Civ. n. 61/2023).
Nella citata pronuncia si è anche affermato il più ampio principio secondo cui il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte
Pag. n. 14 di 17 contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
Dunque alla fattispecie in esame è pacificamente applicabile l'art. 1284, comma 4, c.c. secondo cui: “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La qualificazione della domanda come ripetizione di indebito, peraltro, non muta la sostanza della questione in quanto si tratta pur sempre di una obbligazione restitutoria che trova la sua genesi ultima nel rapporto di conto corrente e ciò ancorché la fonte dell'indebito sia sempre il materiale pagamento.
Anche la giurisprudenza di legittimità che circoscriveva il campo di applicazione della disposizione alle obbligazioni pecuniarie che trovavano la loro fonte in un contratto stipulato tra le parti, si era premurata di affermare che il saggio di interesse previsto dovesse trovare applicazione anche alle obbligazioni restitutorie (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n.
28409 del 07/11/2018; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza
n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022).
La S.C. ha avuto modo di chiarire che, con tale ultima precisazione, si è inteso fare riferimento (quanto meno) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causam finitam) (così in motivazione, cfr.
Cass. Civ. n. 61/2023).
In altre parole anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituisce, comunque, un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente.
Si è quindi affermato il principio, a cui questa Corte ritiene di uniformarsi, che il saggio di interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. trovi applicazione anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale.
***
10. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Pag. n. 15 di 17 Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a Controparte_1 delle spese di lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.977,00#, per fase introduttiva € 1.911,00#, per fase decisoria € 5.103,00# e così in complessivi € 9.991,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno compensate tra le parti in misura del 50% per ciascuna, ai soli fini del rapporto interno tra le stesse, attesa la pronuncia della Cassazione
(cfr. Cass. Civ. n. 21344/2024) sul tema, intervenuta nelle more del presente giudizio e dopo il deposito della relazione peritale: le spese di CTU rientrano fra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma soltanto l'esclusione del rimborso (cfr. Cass.
Civ. n. 16074/2023; Cass. Civ. n. 17739/2016; Cass. Civ. n. 1023/2013; Cass. Civ. n.
21701/2006).
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
n. 1342/2021 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 18.3.2021, pronunciata nella causa iscritta al n. RG 9529/2018;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 9.991,00# oltre al rimborso
[...] forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- compensa tra le parti le spese della C.T.U., liquidate come in atti, nella misura del 50% per ciascuna, nei soli rapporti interni tra le stesse;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Pag. n. 16 di 17 Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.5.2025 della Sezione Prima Civile della Corte
d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
Pag. n. 17 di 17