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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 11/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott. Alessandro Pellegri Giudice dott.ssa Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 2489/2024 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
_1
(Cod. Fisc. nata a [...], il [...], ivi C.F._1
residente, in Via dei Cipressi n. 2
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. ) nato a [...], il [...], residente C.F._2
in Sarzana (SP), Va Giuncaro n. 30/A entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sofia Stagi e dall'Avv. Elena Violante, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in
Massa, Viale Stazione n. 94
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza del 12.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 30.10.2024, e _1 Pt_2
, generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale di
[...]
Massa, esponendo:
2 di aver contratto tra loro matrimonio concordatario in Ortonovo (SP), il giorno
14.07.1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1996, al n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1; che dalla loro unione coniugale sono natii figli e , entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di questo stesso
Tribunale datato 08.06.2010, con il quale sono state omologate le condizioni a tal fine concordate dagli stessi coniugi;
che, dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel suindicato procedimento di separazione personale (14.05.2010) sono trascorsi più di sei mesi, essendo cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale, in mancanza di riconciliazione di sorta.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e quindi senza necessità di previsione di condizioni a contenuto economico.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 01.12.1970 n. 898, modificata dalla
Legge n. 74 del 1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita. Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La concorde e reciproca dichiarazione dei ricorrenti di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare di assegno divorzile attiene a diritti
3 disponibili e può essere quindi recepita con la presente sentenza, così come, per la stessa ragione, può darsi atto dell'assunzione da parte del ricorrente dell'impegno a trasferire in favore di , Parte_2 Parte_3
mediante rogito notarile, la propria quota di comproprietà degli immobili indicati in dispositivo entro il termine ivi indicato.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva _1
antecedentemente al matrimonio, con conseguente perdita del cognome maritale.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Ortonovo (SP), il giorno 14.07.1996, _1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno1996, al n. 16, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
I IGg.ri e vivranno separati, sotto il più _1 Parte_2
ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze, dando atto che gli stessi si sono dichiarati concordemente economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile.
Dà atto che il IGnor , nato a [...], ill 26.11.1969 (C.F. Parte_2
) si obbliga a trasferire, con le modalità di seguito C.F._2
indicate, alla IGnora , nata a [...], il [...] _1
( , che accetta, tutti i diritti a lui spettanti sui seguenti CodiceFiscale_3
4 cespiti immobiliari, siti in Carrara (MS): 1) unità immobiliare insistente su Via dei
Cipressi n. 2, loc. Bergiola;
2) unità immobiliare ubicata in Bergiola, via dei
Cipressi n. 2, e precisamente la propria quota parte di proprietà di: immobile adibito a civile abitazione sito in Carrara (MS), Via dei Cipressi n. 2, così censito al catasto fabbricati del medesimo comune: Fgl. 59, mappale 893,
P-T1, zona censuaria 2, cat. A4, vani 3, classe 3, sul quale gravano ancora mutuo sottoscritto dal sig. ed ipoteca (datrice d'ipoteca IG.ra Pt_2
_1
immobile adibito a civile abitazione, sempre sito in Fraz. Bergiola via dei
Cipressi n. 2, così censito al catasto fabbricati del medesimo comune: fgl. 59, mappale 624 subalterno 4, piano 1-T, zona censuaria 2, cat. A3, classe 1 vani
7,5, sul quale gravano ancora mutuo sottoscritto dal IG. ed ipoteca Pt_2
(datrice d'ipoteca IG.ra _1
Il trasferimento di cui sopra avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, con ogni accessione, pertinenza, servitù attive e passive.
Dà atto che il IG. si è impegnato a formalizzare l'atto pubblico di Parte_2
trasferimento, a favore della IG.ra , della sua quota di _1
proprietà dei cespiti immobiliari sopra descritti, entro e non oltre due dall'emissione della presente sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presso il notaio Dott.ssa o comunque Persona_3
professionista scelto dalla IG.ra . _1
Dà atto che i ricorrenti hanno concordato, altresì, che tutte le spese necessarie al trasferimento di cui sopra, e comunque necessarie alla stipula del contratto notarile, saranno poste a carico esclusivo della IG.ra . _1
Dà che la IG.ra si è impegnata, a far data dal trasferimento di _1 proprietà dell'immobile medesimo, ad accollarsi le spese relative alle residue rate dei mutui o, in ogni caso, ad estinguere integralmente il debito contratto con gli istituti di credito per l'acquisto degli immobili de quibus.
Dà atto che parti si sono fatte carico delle spese relative al presente procedimento ciascuno per quanto di propria competenza.
Dà atto, infine, che con la formalizzazione dell'atto pubblico sopra indicato i ricorrenti hanno dichiarato di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro a
5 nessun titolo o ragione, avendo già risolto ogni questione patrimoniale ed economica.
- Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla ricorrente _1
.
[...]
Dà atto che le parti hanno rinunciato ai termini per proporre opposizione avverso la presente sentenza.
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 11.04.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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