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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/06/2024, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
N. 4446/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4446 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] – C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Afragola alla via G. Rossini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina
Tignola, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] - C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Pompei al Viale Mazzini n. 109, presso lo studio dell'Avv.
Pasqualina Dentino, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza del 13.09.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo ciascuno l'accoglimento della propria domanda. In particolare, parte ricorrente chiedeva la separazione con addebito al marito, assegno mensile a carico del di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento delle figlie CP_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, assegno mensile di euro 500,00 per il suo mantenimento ed assegnazione della casa coniugale.
Parte resistente concludeva per il rigetto delle domande di addebito alla separazione e di assegno di mantenimento in favore della moglie, fissando in euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) l'assegno da porre in favore della a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Il P.M., con parere del 22.09.2023, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi senza addebito con assegno di mantenimento a carico del resistente nella misura di euro
400,00 cadauna per la moglie e le due figlie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2019 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in Pompei in data 21.06.1997, e che Controparte_1 dal rapporto con il resistente erano nate due figlie: , in data 06.04.1998, e , il Per_1 _2
15.01.2002.
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della condotta del il quale si sottraeva agli obblighi di fedeltà, assistenza, CP_1 collaborazione e coabitazione derivanti dal matrimonio. La lamentava, in Pt_1 particolare, di aver scoperto, nei primi mesi del 2020, una relazione extraconiugale intessuta dal marito con un'altra donna. La ricorrente, inoltre, chiedeva di accertare e dichiarare il danno non patrimoniale subito dalla stessa a seguito del comportamento infedele del coniuge, e per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento della somma di euro
10.000,00. Per quanto concerne i provvedimenti economici, la ricorrente chiedeva la previsione di un assegno di mantenimento a carico del a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti fissato in complessivi euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascuna figlia), oltre al 50 % delle spese straordinarie. Infine, chiedeva di porre l'obbligo in capo al di versarle la somma CP_1
pagina 2 di 10 mensile di euro 500,00 a titolo di suo mantenimento, oltre che l'assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di pronuncia della Controparte_1 separazione giudiziale dalla moglie. Il resistente contestava integralmente quanto esposto dalla ricorrente, soprattutto riguardo i comportamenti tenuti dallo stesso in costanza di matrimonio, per come eccepiti da parte ricorrente. Il difatti, deduceva che l'unione CP_1 coniugale si era disgregata ben prima dell'avvento della relazione sua con un'altra donna che, a suo dire, era ben a conoscenza della ricorrente già dal 2016 e che gli stessi coniugi avevano deciso, dopo aver preso atto della fine del legame sentimentale, di continuare una convivenza civile e di condividere lo stesso tetto solo nell'interesse delle figlie. Il resistente, dunque, chiedeva di rigettare la domanda di addebito della separazione per i motivi su esposti e, così, la correlata domanda di risarcimento del danno di euro 10.000,00.
Per quanto riguarda i provvedimenti economici, il chiedeva di rigettare la CP_1 domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della e di Pt_1 contenere entro i limiti di euro 250,00 pro capite quello a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 08.09.2021 il giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori: assegnava la casa coniugale alla resistente;
poneva a carico del resistente, a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie maggiorenni, un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie;
poneva a carico del a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie, un assegno mensile di euro 150,00 e rilevava l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, rinviando all'udienza del
19.01.2022 per il prosieguo della causa.
All'udienza cartolare su citata, il G.I. rigettava la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali avanzata dalla ricorrente (in quanto non sussistevano circostanze nuove a giustificazione della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie avanzate dalla e assegnava alle parti i termini di cui all'art 183 VI co. Pt_1
c.p.c. con decorrenza dal 25.01.2022 e rinviava all'udienza del 14.09.2022.
Si rileva che, nelle more del giudizio, la proponeva reclamo alla Corte Pt_1
d'Appello di Napoli contro i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal Presidente del
Tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi. La su citata Corte, con ordinanza n.
593/2022 del 03.03.2022 e resa esecutiva il 06.07.2022, in parziale accoglimento del reclamo della considerando le condizioni patrimoniali dei coniugi e l'età delle figlie Pt_1
pagina 3 di 10 della coppia, determinava il complessivo assegno mensile dovuto provvisoriamente da a a titolo di contributo al mantenimento delle figlie nella Controparte_1 Parte_1 misura di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia), oltre periodica rivalutazione annuale secondo indici . Org_1
Sciolta la riserva dell'udienza su citata, il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale delle parti e rinviava per lo svolgimento l'udienza del 12.04.2023.
Svoltisi gli interrogatori all'udienza su menzionata, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.09.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter. c.p.c.
Il G.I., con provvedimento del 21.07.2023, viste le note depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste, riservava la causa in decisione al collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 22.09.2023, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi senza addebito con assegno di mantenimento a carico del resistente nella misura di euro 400,00 cadauna per la moglie e le due figlie.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass. n.3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di sepa- razione coniugale.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, addebitandone la responsabilità al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
La in particolare, ha fondato la richiesta di addebito sulla violazione degli Pt_1 obblighi di fedeltà da parte del resistente che durante il matrimonio ha intessuto una pagina 4 di 10 relazione extraconiugale. Difatti, nei primi mesi del 2020 la incaricava un'agenzia Pt_1 investigativa che di fatto provava l'esistenza di una relazione tra il ed un'altra donna. CP_1
Invero, già dalla memoria difensiva, lo stesso resistente ha dedotto come l'unione coniugale si era disgregata ben prima dell'avvento della sua relazione extraconiugale, della quale la ricorrente era ben a conoscenza già dal 2017, e che i coniugi avevano deciso di continuare comunque una convivenza civile sotto lo stesso tesso solo nell'interesse delle figlie.
Al riguardo va puntualizzato che, ai fini della pronunzia del l'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre
2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito questa prova.
Infatti, come in precedenza precisato, la si è limitata a dedurre la Pt_1 circostanza che ha visto il resistente intessere una relazione extraconiugale con un'altra donna, senza però fornire riscontro rispetto al fatto che questa relazione sia stata pagina 5 di 10 effettivamente la causa del fallimento della convivenza. Al contrario, ciò che emerge dal quadro istruttorio è una situazione di profonda crisi alimentata e perpetrata da entrambi i coniugi e sfociante in reciproci atteggiamenti avversi.
Le accuse rivolte da ciascun coniuge verso l'altro dimostrano che la crisi dei coniugi è stata generata dalla reciproca incomprensione, incompatibilità dei caratteri e tradimenti, e non da un comportamento o evento specifico;
per cui è evidente che tra i coniugi sussisteva una forte crisi matrimoniale in epoca precedente alla proposizione della domanda di separazione con addebito.
La riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dalla coniuge, essendo emerso dalle allegazioni delle parti e dall'ascolto di una delle figlie della coppia, sostanzialmente, che da tempo il rapporto era entrato in crisi e che era proseguito nei termini precisati.
Difatti, la stessa figlia della coppia , sentita all'udienza del 12.04.2023, ha _2 confermato come, in realtà, “c'era una crisi tra i miei genitori iniziata dopo la morte di mio nonno materno avvenuta nel 2017, data dal fatto che mio padre era sempre assente e non partecipava mai in ambito familiare;
già da tre anni AP era assente, è sempre stato così, è sempre stato assente”. Ancora, espone che “le liti sono cominciate dal 2017 e _2 litigavano perché AP non era sempre a casa e poi successivamente nell'estate del 2017 si è scoperto che aveva una compagna, un'amante”.
Pertanto, è evidente che l'allontanamento dei coniugi ha avuto origini molto prima dell'episodio della relazione extraconiugale riferito da parte ricorrente, il quale perciò non si può considerare idoneo a fondare una pronuncia di addebito a carico dell'altro coniuge, dal momento che fa seguito ad una situazione già divenuta intollerabile (Cass. 30 gennaio 2013
n. 2183; Cass. 10 aprile 2008 n. 9338; Cass. 3 agosto 2007 n. 17056).
Per tali ragioni, la domanda di addebito avanzata dalla va rigettata. Pt_1
Con riguardo alla richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in Pompei al
Viale Giuseppe Mazzini n. 16, avanzata dalla ricorrente, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel pagina 6 di 10 quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla genitore collocatario delle figlie Pt_1
e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_1 _2
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie e , Per_1 _2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori
è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent.,
01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età delle figlie e Per_1 _2
(rispettivamente di anni 25 e di anni 22) e delle loro crescenti esigenze, e per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici con decorrenza dal 01.03.2025. Org_1
Nella specie, la ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente presso l'albergo
“ ” di Pompei e di percepire la somma complessiva mensile di euro 1.100,00 circa Org_2
pagina 7 di 10 dal fitto di tre immobili, oltre che potenzialmente ulteriore remunerazione per la locazione anche del quarto immobile di sua proprietà (per la è presente in atti la sola Pt_1 certificazione dell' che mostra come i redditi percepiti dalla stessa dal Organizzazione_3
2018 al 2020 siano pari ad euro 10.248,00 annui). Di contro, il resistente, che svolge l'attività di ingegnere, ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile media annua pari ad euro 25.260,00 (così come da dichiarazioni dei redditi in atti), corrispondenti, dunque, mediamente ad euro 2.000,00 mensili. Lo stesso è, inoltre, proprietario esclusivo di CP_1 tre unità abitative site in Pompei e deve sostenere spese mensili per euro 550,00 come rata di un mutuo contratto per euro 60.000,00 presso la ed euro 230,77 come rata CP_2 di un mutuo di euro 9.000,00 contratto presso situazioni, queste, Organizzazione_4 indicative di una capacità reddituale più elevata di quella emergente dalle dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, il Collegio reputa adeguato determinare l'assegno mensile da porsi a carico di a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non Controparte_1 economicamente autosufficienti in euro 800,00.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
La ricorrente ha, poi, chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili
(tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini pagina 8 di 10 della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del
04/04/2016).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame, per le stesse motivazioni su esposte per quanto riguarda la capacità reddituale del e dal tenore di vita goduto dai coniugi (pacificamente CP_1 determinato soltanto dal marito, in quanto la moglie non ha mai lavorato in costanza di matrimonio), si ritiene congruo fissare in euro 100,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della a nulla rilevando il fatto che la stessa svolga attività CP_1 Pt_1 lavorativa saltuaria presso l'albergo ”, circostanza questa che pur evidenziando, Org_2 indubbiamente, l'attitudine al lavoro della ricorrente, non va a colmare quello che è lo squilibrio reddituale presente tra i due coniugi, considerate le entrate (e le uscite) del CP_1 come già su esposte.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] il Controparte_1
25.01.1966) e (nata a [...] il [...]); Parte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai pagina 9 di 10 sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto
n. 115, parte II, serie A, volume 1 dei registri degli atti di matrimonio dell'anno
1997);
• rigetta la richiesta di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente;
• assegna la casa coniugale, sita in Pompei al Viale Giuseppe Mazzini n. 16 a
, che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie maggiorenni ma Parte_1 non economicamente autosufficienti;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 _2 autosufficienti, l'assegno mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici a partire dal 01.03.2025; Org_1
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• pone a carico di l'assegno mensile di euro 100,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento di . Detta somma va versata a quest'ultima entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, con decor- renza dal 01.03.2025;
• compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 19-02-2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4446 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...] – C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Afragola alla via G. Rossini n. 34, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina
Tignola, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] - C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Pompei al Viale Mazzini n. 109, presso lo studio dell'Avv.
Pasqualina Dentino, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
All'udienza del 13.09.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo ciascuno l'accoglimento della propria domanda. In particolare, parte ricorrente chiedeva la separazione con addebito al marito, assegno mensile a carico del di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento delle figlie CP_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, assegno mensile di euro 500,00 per il suo mantenimento ed assegnazione della casa coniugale.
Parte resistente concludeva per il rigetto delle domande di addebito alla separazione e di assegno di mantenimento in favore della moglie, fissando in euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) l'assegno da porre in favore della a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Il P.M., con parere del 22.09.2023, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi senza addebito con assegno di mantenimento a carico del resistente nella misura di euro
400,00 cadauna per la moglie e le due figlie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.01.2019 chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in Pompei in data 21.06.1997, e che Controparte_1 dal rapporto con il resistente erano nate due figlie: , in data 06.04.1998, e , il Per_1 _2
15.01.2002.
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa della condotta del il quale si sottraeva agli obblighi di fedeltà, assistenza, CP_1 collaborazione e coabitazione derivanti dal matrimonio. La lamentava, in Pt_1 particolare, di aver scoperto, nei primi mesi del 2020, una relazione extraconiugale intessuta dal marito con un'altra donna. La ricorrente, inoltre, chiedeva di accertare e dichiarare il danno non patrimoniale subito dalla stessa a seguito del comportamento infedele del coniuge, e per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento della somma di euro
10.000,00. Per quanto concerne i provvedimenti economici, la ricorrente chiedeva la previsione di un assegno di mantenimento a carico del a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti fissato in complessivi euro 1.200,00 mensili (euro 600,00 per ciascuna figlia), oltre al 50 % delle spese straordinarie. Infine, chiedeva di porre l'obbligo in capo al di versarle la somma CP_1
pagina 2 di 10 mensile di euro 500,00 a titolo di suo mantenimento, oltre che l'assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva , il quale aderiva alla richiesta di pronuncia della Controparte_1 separazione giudiziale dalla moglie. Il resistente contestava integralmente quanto esposto dalla ricorrente, soprattutto riguardo i comportamenti tenuti dallo stesso in costanza di matrimonio, per come eccepiti da parte ricorrente. Il difatti, deduceva che l'unione CP_1 coniugale si era disgregata ben prima dell'avvento della relazione sua con un'altra donna che, a suo dire, era ben a conoscenza della ricorrente già dal 2016 e che gli stessi coniugi avevano deciso, dopo aver preso atto della fine del legame sentimentale, di continuare una convivenza civile e di condividere lo stesso tetto solo nell'interesse delle figlie. Il resistente, dunque, chiedeva di rigettare la domanda di addebito della separazione per i motivi su esposti e, così, la correlata domanda di risarcimento del danno di euro 10.000,00.
Per quanto riguarda i provvedimenti economici, il chiedeva di rigettare la CP_1 domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della e di Pt_1 contenere entro i limiti di euro 250,00 pro capite quello a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 08.09.2021 il giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori: assegnava la casa coniugale alla resistente;
poneva a carico del resistente, a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie maggiorenni, un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie;
poneva a carico del a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della moglie, un assegno mensile di euro 150,00 e rilevava l'inammissibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, rinviando all'udienza del
19.01.2022 per il prosieguo della causa.
All'udienza cartolare su citata, il G.I. rigettava la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali avanzata dalla ricorrente (in quanto non sussistevano circostanze nuove a giustificazione della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento delle figlie avanzate dalla e assegnava alle parti i termini di cui all'art 183 VI co. Pt_1
c.p.c. con decorrenza dal 25.01.2022 e rinviava all'udienza del 14.09.2022.
Si rileva che, nelle more del giudizio, la proponeva reclamo alla Corte Pt_1
d'Appello di Napoli contro i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal Presidente del
Tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi. La su citata Corte, con ordinanza n.
593/2022 del 03.03.2022 e resa esecutiva il 06.07.2022, in parziale accoglimento del reclamo della considerando le condizioni patrimoniali dei coniugi e l'età delle figlie Pt_1
pagina 3 di 10 della coppia, determinava il complessivo assegno mensile dovuto provvisoriamente da a a titolo di contributo al mantenimento delle figlie nella Controparte_1 Parte_1 misura di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia), oltre periodica rivalutazione annuale secondo indici . Org_1
Sciolta la riserva dell'udienza su citata, il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale delle parti e rinviava per lo svolgimento l'udienza del 12.04.2023.
Svoltisi gli interrogatori all'udienza su menzionata, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.09.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter. c.p.c.
Il G.I., con provvedimento del 21.07.2023, viste le note depositate dai difensori delle parti ed esaminate le rispettive richieste, riservava la causa in decisione al collegio con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20) e disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 22.09.2023, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi senza addebito con assegno di mantenimento a carico del resistente nella misura di euro 400,00 cadauna per la moglie e le due figlie.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Ritiene, infatti, il Collegio, investito della domanda (che comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza, cfr. in proposito Cass. n.3249/89), che debba comunque essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e del negativo esito del tentativo di conciliazione, esperito dal Presidente in sede di comparizione dei coniugi, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di sepa- razione coniugale.
La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, addebitandone la responsabilità al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta.
La in particolare, ha fondato la richiesta di addebito sulla violazione degli Pt_1 obblighi di fedeltà da parte del resistente che durante il matrimonio ha intessuto una pagina 4 di 10 relazione extraconiugale. Difatti, nei primi mesi del 2020 la incaricava un'agenzia Pt_1 investigativa che di fatto provava l'esistenza di una relazione tra il ed un'altra donna. CP_1
Invero, già dalla memoria difensiva, lo stesso resistente ha dedotto come l'unione coniugale si era disgregata ben prima dell'avvento della sua relazione extraconiugale, della quale la ricorrente era ben a conoscenza già dal 2017, e che i coniugi avevano deciso di continuare comunque una convivenza civile sotto lo stesso tesso solo nell'interesse delle figlie.
Al riguardo va puntualizzato che, ai fini della pronunzia del l'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre
2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896).
Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito questa prova.
Infatti, come in precedenza precisato, la si è limitata a dedurre la Pt_1 circostanza che ha visto il resistente intessere una relazione extraconiugale con un'altra donna, senza però fornire riscontro rispetto al fatto che questa relazione sia stata pagina 5 di 10 effettivamente la causa del fallimento della convivenza. Al contrario, ciò che emerge dal quadro istruttorio è una situazione di profonda crisi alimentata e perpetrata da entrambi i coniugi e sfociante in reciproci atteggiamenti avversi.
Le accuse rivolte da ciascun coniuge verso l'altro dimostrano che la crisi dei coniugi è stata generata dalla reciproca incomprensione, incompatibilità dei caratteri e tradimenti, e non da un comportamento o evento specifico;
per cui è evidente che tra i coniugi sussisteva una forte crisi matrimoniale in epoca precedente alla proposizione della domanda di separazione con addebito.
La riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dalla coniuge, essendo emerso dalle allegazioni delle parti e dall'ascolto di una delle figlie della coppia, sostanzialmente, che da tempo il rapporto era entrato in crisi e che era proseguito nei termini precisati.
Difatti, la stessa figlia della coppia , sentita all'udienza del 12.04.2023, ha _2 confermato come, in realtà, “c'era una crisi tra i miei genitori iniziata dopo la morte di mio nonno materno avvenuta nel 2017, data dal fatto che mio padre era sempre assente e non partecipava mai in ambito familiare;
già da tre anni AP era assente, è sempre stato così, è sempre stato assente”. Ancora, espone che “le liti sono cominciate dal 2017 e _2 litigavano perché AP non era sempre a casa e poi successivamente nell'estate del 2017 si è scoperto che aveva una compagna, un'amante”.
Pertanto, è evidente che l'allontanamento dei coniugi ha avuto origini molto prima dell'episodio della relazione extraconiugale riferito da parte ricorrente, il quale perciò non si può considerare idoneo a fondare una pronuncia di addebito a carico dell'altro coniuge, dal momento che fa seguito ad una situazione già divenuta intollerabile (Cass. 30 gennaio 2013
n. 2183; Cass. 10 aprile 2008 n. 9338; Cass. 3 agosto 2007 n. 17056).
Per tali ragioni, la domanda di addebito avanzata dalla va rigettata. Pt_1
Con riguardo alla richiesta di assegnazione della casa coniugale sita in Pompei al
Viale Giuseppe Mazzini n. 16, avanzata dalla ricorrente, si ribadisce il principio consolidato che la stessa debba essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel pagina 6 di 10 quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 25604 del 12/10/2018).
Se ne conferma, quindi, l'assegnazione alla genitore collocatario delle figlie Pt_1
e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_1 _2
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie e , Per_1 _2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori
è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent.,
01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età delle figlie e Per_1 _2
(rispettivamente di anni 25 e di anni 22) e delle loro crescenti esigenze, e per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascuna figlia), somma da rivalutare annualmente secondo gli indici con decorrenza dal 01.03.2025. Org_1
Nella specie, la ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente presso l'albergo
“ ” di Pompei e di percepire la somma complessiva mensile di euro 1.100,00 circa Org_2
pagina 7 di 10 dal fitto di tre immobili, oltre che potenzialmente ulteriore remunerazione per la locazione anche del quarto immobile di sua proprietà (per la è presente in atti la sola Pt_1 certificazione dell' che mostra come i redditi percepiti dalla stessa dal Organizzazione_3
2018 al 2020 siano pari ad euro 10.248,00 annui). Di contro, il resistente, che svolge l'attività di ingegnere, ha dichiarato di percepire una retribuzione mensile media annua pari ad euro 25.260,00 (così come da dichiarazioni dei redditi in atti), corrispondenti, dunque, mediamente ad euro 2.000,00 mensili. Lo stesso è, inoltre, proprietario esclusivo di CP_1 tre unità abitative site in Pompei e deve sostenere spese mensili per euro 550,00 come rata di un mutuo contratto per euro 60.000,00 presso la ed euro 230,77 come rata CP_2 di un mutuo di euro 9.000,00 contratto presso situazioni, queste, Organizzazione_4 indicative di una capacità reddituale più elevata di quella emergente dalle dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, il Collegio reputa adeguato determinare l'assegno mensile da porsi a carico di a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non Controparte_1 economicamente autosufficienti in euro 800,00.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
La ricorrente ha, poi, chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili
(tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini pagina 8 di 10 della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez.
1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del
04/04/2016).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame, per le stesse motivazioni su esposte per quanto riguarda la capacità reddituale del e dal tenore di vita goduto dai coniugi (pacificamente CP_1 determinato soltanto dal marito, in quanto la moglie non ha mai lavorato in costanza di matrimonio), si ritiene congruo fissare in euro 100,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore della a nulla rilevando il fatto che la stessa svolga attività CP_1 Pt_1 lavorativa saltuaria presso l'albergo ”, circostanza questa che pur evidenziando, Org_2 indubbiamente, l'attitudine al lavoro della ricorrente, non va a colmare quello che è lo squilibrio reddituale presente tra i due coniugi, considerate le entrate (e le uscite) del CP_1 come già su esposte.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nato a [...] il Controparte_1
25.01.1966) e (nata a [...] il [...]); Parte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pompei per l'annotazione ai pagina 9 di 10 sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto
n. 115, parte II, serie A, volume 1 dei registri degli atti di matrimonio dell'anno
1997);
• rigetta la richiesta di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente;
• assegna la casa coniugale, sita in Pompei al Viale Giuseppe Mazzini n. 16 a
, che continuerà ad abitarla unitamente alle figlie maggiorenni ma Parte_1 non economicamente autosufficienti;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 _2 autosufficienti, l'assegno mensile di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici a partire dal 01.03.2025; Org_1
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per le figlie, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie
(ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• pone a carico di l'assegno mensile di euro 100,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento di . Detta somma va versata a quest'ultima entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, con decor- renza dal 01.03.2025;
• compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 19-02-2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Giovanna Di Meo dott.ssa Marianna Lopiano
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