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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 420/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 420/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCA Parte_1 C.F._1
RAPONI (C.F. ) C.F._2
RECLAMANTE contro
(CF Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. SANDRA SAPONARO (CF: P.IVA_1
) C.F._3
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA , IN PERSONA DELLA Parte_2
LIQUIDATRICE, DOTT.SSA CP_2
RECLAMATI con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 avverso la sentenza n. 22/2025 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 31/01/2025
CONCLUSIONI
Per il reclamante:
, con l'avv. Luca Raponi, chiede che la Corte di appello voglia Parte_1
1. in sede cautelare, sospendere in toto la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di ogni atto di gestione;
2. in via istruttoria, per accertare che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori:
2.1. procedere ad interrogatorio libero della liquidatrice dott.ssa CP_2
2.2. disporre la rinnovazione della relazione dell'OCC, avv. Ferrara o, in subordine, disporre ctu tecnico contabile;
3. nel merito, riformare la sentenza n. 22/2025 del tribunale di Firenze e, per l'effetto, revocare la liquidazione del patrimonio del ricorrente con ogni consequenziale pronuncia.
Con il favore delle spese di questo procedimento e di quello di cui al rg 205/2024/PU del tribunale di Firenze tutte da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Per il ”: Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respingere integralmente il reclamo proposto dal Sig. , compresa ogni istanza cautelare ed istruttoria Parte_1 formulata e reiterata con la memoria di replica, e conseguentemente confermare, in ogni sua parte, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 22/2025 pubblicata il 31.01.2025 emessa nel procedimento iscritto al n. 205/2024 P.U. CCI, con la quale è stata dichiarata l'apertura della Liquidazione Controllata nei confronti del Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 nominato giudice Delegato il Dott. Cristian Soscia e Liquidatrice la Dr.ssa CP_2
[...]
Con condanna di tutte le spese di lite a carico del reclamante.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 22/2025 pubblicata il 31/01/2025, il Tribunale di Firenze ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_3 avendone ritenuto sussistenti i presupposti.
[...]
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che:
• il debitore fosse una persona fisica in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII e non fosse in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
• il medesimo non avesse provato di avere a disposizione risorse patrimoniali tali da poter soddisfare i creditori, avendo, anzi, nella propria comparsa affermato che nel proprio patrimonio non vi sono beni utilmente aggredibili, chiedendo termine per produrre la relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII;
• vi fosse la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, in quanto gode di un reddito imponibile, al 2023, di € 28.326,00 annui, Parte_3 derivante da pensione INPS (pignorata per 1/5 dalla Curatela), percependo:
a) pensione di anzianità lorda mensile pari ad € 1.941,00 percepita al netto mensile per € 1.327,03;
b) pensione supplementare lorda mensile pari ad € 335,48 percepita al netto mensile per € 272,12.
(di seguito anche solo DEBITORE o RECLAMANTE) ha proposto Parte_3 reclamo in rinnovazione avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata, a fronte del precedente rifiuto di iscrizione a ruolo di analogo deposito, poiché “ai sensi dell'art. 14 co.
3.1 DPR 115/2002 così come novellato dalla Legge di bilancio 2025, fermi i casi di esenzione previsti per legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato
pagina 3 di 9 l'importo determinato ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) o minor contributo dovuto per legge”.
Il RECLAMANTE deduce sul punto che la locuzione normativa di cui al richiamato art. 14 Testo Unico Spese di giustizia (TUSG) dovrebbe interpretarsi nel senso che, in caso di omesso versamento del contributo, l'iscrizione a ruolo non dovrebbe essere rifiutata, ma sospesa, con invito da parte della Cancelleria a procedere al pagamento di quanto dovuto, così come prospettato dalla Prima
Presidente della Corte di Cassazione, con quesito indirizzato al Ministero della
Giustizia e ritenuto da plurimi uffici giudiziari.
Nel merito l' ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il Pt_3 reclamo, proposto ai sensi degli artt. 51 e 270 CCII, sul seguente motivo:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 268, comma 3, D. Lgs. 14/2019.
Radicatosi il contraddittorio, il Controparte_1
,” ”) (di seguito solo o
[...] Controparte_3 CP_1 CP_4
per brevità) nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le
[...] censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.
Per contro la , (di seguito solo Controparte_5
LC per brevità) in persona della liquidatrice, dott.ssa nonostante CP_2 la rituale evocazione in giudizio non si costituiva.
In data 03.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
I. Il reclamo è inammissibile.
pagina 4 di 9 Ai sensi dell'art. 196-sexies disp att. c.p.c., rubricato “Perfezionamento del deposito con modalità telematiche” che richiama anche le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, c.c., “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
Occorre precisare, tuttavia, come di recente statuito dalla S.C. che, “in tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito telematico, nonostante il mancato ricevimento della cd. quarta pec, a seguito del rifiuto della cancelleria)” (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 69 del 03/01/2025).
Le stesse Sezioni Unite della S.C., con Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023, avevano in precedenza statuito seppure in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, che “il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna
(RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC)”.
pagina 5 di 9 Ebbene ciò è quando accaduto nella fattispecie in cui successivamente al primo deposito del reclamo, il sistema ha generato la seguente Ricevuta di avvenuta consegna: “Il giorno 03/03/2025 alle ore 23:58:04 (+0100) il messaggio Contr "DEPOSITO [ID: ;2025;9139] vs vs Liq.controllata - Persona_1 Pt_3
Ricorso Generico" proveniente da "lucaraponi@pec.avvocati.prato.it" ed indirizzato a "ca tel.giustiziacert.it" è stato consegnato nella Email_1 casella di destinazione”, corrispondente alla seconda PEC.
A tale RdAC ha fatto seguito la terza PEC relativa all'esito dei controlli automatici la c.d. quarta PEC corrispondente all'esito dei controlli eseguiti dalla Cancelleria avente il seguente contenuto:
“Codice esito: -1.
Descrizione esito: --
IDBUSTA: 150960906
Altro. C.U. OMESSO - Ai sensi dell'art. 14 co.
3.1 DPR 112/2002 così come novellato dalla Legge di bilancio 2025, fermi i casi di esenzione previsti per legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) o minor contributo dovuto per legge”.
Si segnala che il c.u. dovuto è 147 (fisso per materia) + diritti 27. Atti rifiutati il 04/03/2025.
La quarta PEC relativa al deposito del 03.03.2025 è stata quindi di rifiuto dell'atto.
Il RECLAMANTE in data 04.03.2025 ha, quindi, depositato un nuovo atto – rubricato “RINNOVAZIONE DEL DEPOSITO DEL RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA” - al quale è stato allegato l'originario reclamo oltre ad altri documenti e con il quale lo stesso INGRA' ha evidenziato quanto già indicato nella parte relativa allo svolgimento del processo e cioè che la locuzione normativa di cui al richiamato art. 14 TUGS dovrebbe interpretarsi nel senso che, in caso di omesso versamento del contributo,
pagina 6 di 9 l'iscrizione a ruolo non debba essere rifiutata ma sospesa con invito da parte della cancelleria a procedere al pagamento di quanto dovuto.
Ciò posto, osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002
(testo unico spese di giustizia e di seguito TUSG), comma 3.1 introdotto dalla legge di bilancio 2025 “fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato
l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Con nota informativa il D.A.G. del Ministero della Giustizia, a seguito dei chiarimenti richiesti in primis dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, ha precisato che: “tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dall'articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'iscrizione a ruolo della causa civile. Non è consentita, in quanto non prevista dalla norma, alcuna sospensione dell'iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento. La mancata iscrizione a ruolo della causa esclude naturalmente l'avvio di azioni di recupero”.
Pertanto, dal momento che il termine di trenta giorni per proporre reclamo ex artt. 51 e 270 CCII decorre per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento e poiché la sentenza reclamata risulta notificata in data
31.01.2025 la proposizione del reclamo nel presente procedimento avvenuta in data 4.03.2025 deve ritenersi intempestiva, in applicazione delle regole sancite dall'art. 155 c.p.c., ove si consideri che il 1° marzo cadeva di sabato ed il 2 di domenica.
Neppure può ritenersi tempestivo l'originario reclamo depositato in 03.03.2025, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte regolatrice con la pagina 7 di 9 pronuncia sopra richiamata proprio in ragione della precitata causale del rifiuto del deposto dell'atto in questione.
Infatti, ricorre l'ipotesi di una fattispecie a formazione progressiva, per cui mancando la quarta PEC di accettazione del deposito, l'effetto provvisorio correlato alla RdAC non si è determinato ed il deposito deve intendersi inutiliter dato, come indicato dalla precitata pronuncia di legittimità del 2025.
Del resto, anche se un conto è il deposito di un atto processuale e un conto è la iscrizione a ruolo della causa, trattandosi di due attività distinte, nel caso, come nella fattispecie, in cui al deposito del reclamo debba seguire a breve distanza di tempo, l'iscrizione della causa a ruolo, il reclamo sarebbe comunque improcedibile, non potendo ritenersi valida a tal fine l'iscrizione a ruolo avvenuta il 04.03.2025.
I. Ne consegue l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità del reclamo.
II. Quanto alle spese di lite, dal momento che la Circolare del Ministero della
Giustizia risale ad epoca successiva alla proposizione del reclamo si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti integralmente le spese di lite.
III. Va dato atto, invece, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, IN Controparte_6
PERSONA DELLA LIQUIDATRICE, DOTT.SSA con l'intervento del CP_2
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza n. 22/2025 emessa pagina 8 di 9 dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 31/01/2025, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile il reclamo;
2. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento;
3. DA' ATTO della sussistenza in capo al reclamante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la parte reclamante;
4. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 03.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 420/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCA Parte_1 C.F._1
RAPONI (C.F. ) C.F._2
RECLAMANTE contro
(CF Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. SANDRA SAPONARO (CF: P.IVA_1
) C.F._3
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA , IN PERSONA DELLA Parte_2
LIQUIDATRICE, DOTT.SSA CP_2
RECLAMATI con l'intervento del
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 avverso la sentenza n. 22/2025 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il 31/01/2025
CONCLUSIONI
Per il reclamante:
, con l'avv. Luca Raponi, chiede che la Corte di appello voglia Parte_1
1. in sede cautelare, sospendere in toto la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di ogni atto di gestione;
2. in via istruttoria, per accertare che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori:
2.1. procedere ad interrogatorio libero della liquidatrice dott.ssa CP_2
2.2. disporre la rinnovazione della relazione dell'OCC, avv. Ferrara o, in subordine, disporre ctu tecnico contabile;
3. nel merito, riformare la sentenza n. 22/2025 del tribunale di Firenze e, per l'effetto, revocare la liquidazione del patrimonio del ricorrente con ogni consequenziale pronuncia.
Con il favore delle spese di questo procedimento e di quello di cui al rg 205/2024/PU del tribunale di Firenze tutte da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Per il ”: Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respingere integralmente il reclamo proposto dal Sig. , compresa ogni istanza cautelare ed istruttoria Parte_1 formulata e reiterata con la memoria di replica, e conseguentemente confermare, in ogni sua parte, la sentenza del Tribunale di Firenze n. 22/2025 pubblicata il 31.01.2025 emessa nel procedimento iscritto al n. 205/2024 P.U. CCI, con la quale è stata dichiarata l'apertura della Liquidazione Controllata nei confronti del Sig. , nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 nominato giudice Delegato il Dott. Cristian Soscia e Liquidatrice la Dr.ssa CP_2
[...]
Con condanna di tutte le spese di lite a carico del reclamante.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 22/2025 pubblicata il 31/01/2025, il Tribunale di Firenze ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_3 avendone ritenuto sussistenti i presupposti.
[...]
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che:
• il debitore fosse una persona fisica in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII e non fosse in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
• il medesimo non avesse provato di avere a disposizione risorse patrimoniali tali da poter soddisfare i creditori, avendo, anzi, nella propria comparsa affermato che nel proprio patrimonio non vi sono beni utilmente aggredibili, chiedendo termine per produrre la relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII;
• vi fosse la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, in quanto gode di un reddito imponibile, al 2023, di € 28.326,00 annui, Parte_3 derivante da pensione INPS (pignorata per 1/5 dalla Curatela), percependo:
a) pensione di anzianità lorda mensile pari ad € 1.941,00 percepita al netto mensile per € 1.327,03;
b) pensione supplementare lorda mensile pari ad € 335,48 percepita al netto mensile per € 272,12.
(di seguito anche solo DEBITORE o RECLAMANTE) ha proposto Parte_3 reclamo in rinnovazione avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata, a fronte del precedente rifiuto di iscrizione a ruolo di analogo deposito, poiché “ai sensi dell'art. 14 co.
3.1 DPR 115/2002 così come novellato dalla Legge di bilancio 2025, fermi i casi di esenzione previsti per legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato
pagina 3 di 9 l'importo determinato ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) o minor contributo dovuto per legge”.
Il RECLAMANTE deduce sul punto che la locuzione normativa di cui al richiamato art. 14 Testo Unico Spese di giustizia (TUSG) dovrebbe interpretarsi nel senso che, in caso di omesso versamento del contributo, l'iscrizione a ruolo non dovrebbe essere rifiutata, ma sospesa, con invito da parte della Cancelleria a procedere al pagamento di quanto dovuto, così come prospettato dalla Prima
Presidente della Corte di Cassazione, con quesito indirizzato al Ministero della
Giustizia e ritenuto da plurimi uffici giudiziari.
Nel merito l' ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, ha fondato il Pt_3 reclamo, proposto ai sensi degli artt. 51 e 270 CCII, sul seguente motivo:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 268, comma 3, D. Lgs. 14/2019.
Radicatosi il contraddittorio, il Controparte_1
,” ”) (di seguito solo o
[...] Controparte_3 CP_1 CP_4
per brevità) nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le
[...] censure mosse da parte reclamante nei confronti della sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.
Per contro la , (di seguito solo Controparte_5
LC per brevità) in persona della liquidatrice, dott.ssa nonostante CP_2 la rituale evocazione in giudizio non si costituiva.
In data 03.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
************
I. Il reclamo è inammissibile.
pagina 4 di 9 Ai sensi dell'art. 196-sexies disp att. c.p.c., rubricato “Perfezionamento del deposito con modalità telematiche” che richiama anche le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, c.c., “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
Occorre precisare, tuttavia, come di recente statuito dalla S.C. che, “in tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che non aveva esaminato l'istanza di rimessione in termini, ritenendo tempestivo il deposito telematico, nonostante il mancato ricevimento della cd. quarta pec, a seguito del rifiuto della cancelleria)” (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 69 del 03/01/2025).
Le stesse Sezioni Unite della S.C., con Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023, avevano in precedenza statuito seppure in tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, che “il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna
(RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC)”.
pagina 5 di 9 Ebbene ciò è quando accaduto nella fattispecie in cui successivamente al primo deposito del reclamo, il sistema ha generato la seguente Ricevuta di avvenuta consegna: “Il giorno 03/03/2025 alle ore 23:58:04 (+0100) il messaggio Contr "DEPOSITO [ID: ;2025;9139] vs vs Liq.controllata - Persona_1 Pt_3
Ricorso Generico" proveniente da "lucaraponi@pec.avvocati.prato.it" ed indirizzato a "ca tel.giustiziacert.it" è stato consegnato nella Email_1 casella di destinazione”, corrispondente alla seconda PEC.
A tale RdAC ha fatto seguito la terza PEC relativa all'esito dei controlli automatici la c.d. quarta PEC corrispondente all'esito dei controlli eseguiti dalla Cancelleria avente il seguente contenuto:
“Codice esito: -1.
Descrizione esito: --
IDBUSTA: 150960906
Altro. C.U. OMESSO - Ai sensi dell'art. 14 co.
3.1 DPR 112/2002 così come novellato dalla Legge di bilancio 2025, fermi i casi di esenzione previsti per legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. a) o minor contributo dovuto per legge”.
Si segnala che il c.u. dovuto è 147 (fisso per materia) + diritti 27. Atti rifiutati il 04/03/2025.
La quarta PEC relativa al deposito del 03.03.2025 è stata quindi di rifiuto dell'atto.
Il RECLAMANTE in data 04.03.2025 ha, quindi, depositato un nuovo atto – rubricato “RINNOVAZIONE DEL DEPOSITO DEL RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA” - al quale è stato allegato l'originario reclamo oltre ad altri documenti e con il quale lo stesso INGRA' ha evidenziato quanto già indicato nella parte relativa allo svolgimento del processo e cioè che la locuzione normativa di cui al richiamato art. 14 TUGS dovrebbe interpretarsi nel senso che, in caso di omesso versamento del contributo,
pagina 6 di 9 l'iscrizione a ruolo non debba essere rifiutata ma sospesa con invito da parte della cancelleria a procedere al pagamento di quanto dovuto.
Ciò posto, osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002
(testo unico spese di giustizia e di seguito TUSG), comma 3.1 introdotto dalla legge di bilancio 2025 “fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato
l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Con nota informativa il D.A.G. del Ministero della Giustizia, a seguito dei chiarimenti richiesti in primis dalla Prima Presidente della Corte di Cassazione, ha precisato che: “tutte le volte in cui è omesso o è insufficiente il pagamento del contributo unificato per l'importo minimo previsto dall'articolo 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, o non è corrisposto il minor contributo previsto per legge, il cancelliere dovrà rifiutare il deposito dell'atto introduttivo e non procedere all'iscrizione a ruolo della causa civile. Non è consentita, in quanto non prevista dalla norma, alcuna sospensione dell'iscrizione a ruolo della causa in attesa della regolarizzazione del pagamento. La mancata iscrizione a ruolo della causa esclude naturalmente l'avvio di azioni di recupero”.
Pertanto, dal momento che il termine di trenta giorni per proporre reclamo ex artt. 51 e 270 CCII decorre per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento e poiché la sentenza reclamata risulta notificata in data
31.01.2025 la proposizione del reclamo nel presente procedimento avvenuta in data 4.03.2025 deve ritenersi intempestiva, in applicazione delle regole sancite dall'art. 155 c.p.c., ove si consideri che il 1° marzo cadeva di sabato ed il 2 di domenica.
Neppure può ritenersi tempestivo l'originario reclamo depositato in 03.03.2025, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte regolatrice con la pagina 7 di 9 pronuncia sopra richiamata proprio in ragione della precitata causale del rifiuto del deposto dell'atto in questione.
Infatti, ricorre l'ipotesi di una fattispecie a formazione progressiva, per cui mancando la quarta PEC di accettazione del deposito, l'effetto provvisorio correlato alla RdAC non si è determinato ed il deposito deve intendersi inutiliter dato, come indicato dalla precitata pronuncia di legittimità del 2025.
Del resto, anche se un conto è il deposito di un atto processuale e un conto è la iscrizione a ruolo della causa, trattandosi di due attività distinte, nel caso, come nella fattispecie, in cui al deposito del reclamo debba seguire a breve distanza di tempo, l'iscrizione della causa a ruolo, il reclamo sarebbe comunque improcedibile, non potendo ritenersi valida a tal fine l'iscrizione a ruolo avvenuta il 04.03.2025.
I. Ne consegue l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità del reclamo.
II. Quanto alle spese di lite, dal momento che la Circolare del Ministero della
Giustizia risale ad epoca successiva alla proposizione del reclamo si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti integralmente le spese di lite.
III. Va dato atto, invece, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, IN Controparte_6
PERSONA DELLA LIQUIDATRICE, DOTT.SSA con l'intervento del CP_2
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza n. 22/2025 emessa pagina 8 di 9 dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 31/01/2025, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile il reclamo;
2. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento;
3. DA' ATTO della sussistenza in capo al reclamante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la parte reclamante;
4. MANDA alla Cancelleria per la notifica alle parti, la comunicazione al
Tribunale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 51, comma 12 CCII.
Firenze, camera di consiglio del 03.06.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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