Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2082/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 18/06/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 18/06/2025 nella causa n. 2082/2023 avente ad oggetto “Opposizione a precetto” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti D'ARAGONA UMBERTO e BRESCIA FRANCESCO
- opponente - e
(C.F./P.IVA: ), col Controparte_1 C.F._1 ministero/assistenza dell'avv. SASSO GIUSEPPE
- opposto – Conclusioni All'udienza del 18/06/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.06.2023, la proponeva opposizione al precetto notificatole in data Parte_1
23.05.2023 ad istanza del geom. per il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 162.699,59 oltre accessori, quale credito portato dalla sentenza n. 987/2027 emessa dalla Corte di Appello di Napoli all'esito del giudizio iscritto al R.G. 514/17, promosso dal predetto, geom. Controparte_1 nei confronti del sito in Avellino alle vie Seminario, Tofara, CP_2
Gradelle alla Tofara e Largo Tofara. A fondamento dell'opposizione, in uno alla chiamata in causa del terzo,
, i seguenti motivi: 1) nullità del precetto per mancata notifica CP_3 del titolo esecutivo alla opponente atteso che la Parte_2 sentenza della Corte di Appello di Napoli azionata dal è stata emessa nei CP_1 confronti del citato Condominio sito in Avellino alle vie Seminario, Tofara, Gradelle
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alla , di cui l'opponente fa parte a far data dal Parte_3 Parte_1
2005, ma il titolo esecutivo del terzo creditore va sempre notificato al singolo condomino, né può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo;
2) nullità ed inefficacia del precetto e del titolo esecutivo per carenza di legittimazione passiva della opponente, atteso che tenuti ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto per la ricostruzione del fabbricato per cui è causa sono solo ed esclusivamente coloro che possano essere qualificati come parte del contratto, qualità che non può essere sicuramente riconosciuta in capo alla Parte_1 non avendo questi partecipato alla relativa stipula […] Inoltre ed in via subordinata alle precedenti deduzioni, la non potrà subire la Parte_4 richiesta di pagamento per tutte le somme da imputarsi prima degli acquisti, come chiarito dall'art. 63 disp. Att. c.c. […] Inoltre, pur volendo tralasciare ciò, deve ulteriormente rilevarsi che - il sig. acquistò gli stessi diritti di CP_3 comproprietà dal sig. con atto ricevuto dal notaio Persona_1 Persona_2 in data 03 settembre 2004 e fino al 6° il sig. era
[...] Persona_1 proprietario delle unità immobiliari in questione e fino al detto 6° SAL, non doveva versare alcuna somma a titolo di accollo spesa […] Non solo, per quanto attiene alle quote acquistate dalla nella procedura esecutiva ai danni del Parte_1 debitore di cui al decreto di trasferimento n. 441/06, proprio il CP_5
in un atto giudiziario che si allega e richiamato nella CTU dedotta Controparte_1 nella stessa sentenza della Corte di Appello di Napoli, ammette che sono state versate le somme di Lire 19.500.000 + Lire 17.027,00, per attuali e complessivi
Euro 18.864,88; 3) nullità del precetto per violazione norme procedurali e per avvenuto ed efficace pagamento delle somme al , atteso che la CP_2 opponente non può dirsi in alcun modo morosa avendo legittimamente e con effetto liberatorio corrisposto le somme dovute dal 7 al 10 SAL al CP_2 prima della pronuncia del 1 grado ed altre somme per i palesati lavori extra- contratto, anche direttamente al dopo tale pronuncia;
4) nullità del CP_1 precetto per esistenza pignoramento presso terzi, atteso che il ha richiesto CP_1 un credito oggetto di un pignoramento presso terzi, da parte di , CP_6 notificato sia al che alla in data 14.10.2020 pendente dinanzi CP_1 Parte_1 al Tribunale di Avellino Proc. num. 1397/2019 RGE.
Con comparsa debitamente depositata, l'opposto, Controparte_1 si costituiva in giudizio e, nel contestare in fatto e in diritto i motivi di cui all'opposizione, dichiarava che […] non ha iniziato e non ha inteso eseguire alcuna azione esecutiva nei confronti della predetta società, ed ha notificato in data 5 luglio 2023 nelle mani del predetto amministratore unico sig.
[...]
, residente in [...]alla Contrada Santa Caterina n° 5, atto di rinuncia CP_7
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al precetto […], chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto (provvedimento reclamato e parzialmente modificato, con sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto limitatamente alla quota parte del condomino , concessi i termini di rito, la causa, ritenuta Parte_1 matura per la decisione giungeva, previo mutamento dell'Istruttore, all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza. II. Diritto Sul merito Preliminarmente deve rilevarsi come l'intervenuta rinuncia al precetto in data successiva alla instaurazione del giudizio - evenienza dichiaratamente avutasi nel caso di specie (v. rinuncia al precetto del 5/07/2023, a fronte di un'opposizione notificata il 12/06/2023) - determini irrimediabilmente la cessazione della materia del contendere, non potendo decidersi circa la fondatezza di un'opposizione ove il relativo precetto sia stato rinunciato. Costituisce difatti principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti, per le più svariate ragioni, venir meno dell'interesse che non può che portare che alla definizione del giudizio (cfr. argomentando da Cassazione civ., sez. VI, 31.7.2018, n. 20182). Per altrettanto condivisa giurisprudenza, tuttavia, se è vero che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, è altrettanto vero che a ciò non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Del resto, la Suprema Corte ha inteso da ultimo chiarire che La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10/01/2023), posto che il vizio del precetto ha costretto alla reazione giudiziale.
Né a soluzioni dissimili potrebbero indurre le diverse richieste definitorie eventualmente formulate (v. rispettivi scritti difensivi da ultimo depositati), atteso che, secondo parimenti condivisa giurisprudenza, In materia di procedimento
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civile, sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Sez. L, Sentenza n. 25140 del 13/12/2010). Sulle spese Venendo quindi alle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, la cui operatività nella fattispecie in esame è imposta dalla persistente conflittualità delle parti sul punto (v. rispettive conclusioni), si ritiene, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, di porle a carico della parte opposta. In tale ottica, difatti, il giudice investito della opposizione è tenuto al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite. Orbene, facendo applicazione di tale principio al caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare la fondatezza del primo motivo di opposizione, denunciante la mancata (previa o contestuale) notifica del titolo esecutivo, di formazione giudiziale, alla opponente condomina Parte_1 destinataria della notifica del precetto opposto. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, Il provvedimento giudiziale di condanna dell'ente condominiale al pagamento di somme di denaro legittima il creditore ad esperire l'azione esecutiva ultra partes, cioè a dire anche in danno dei singoli partecipanti al condominio non direttamente destinatari del titolo, obbligati nei limiti delle rispettive quote millesimali di proprietà (così, sulle orme di Cass., Sez. U, 08/04/1998, n. 9148, di recente Cass. 29/09/2017, n. 22856), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui in caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei riguardi dell'ente di gestione ed azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex art. 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti del soggetto collettivo (e tanto anche qualora si tratti di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile l'art. 654 cod. proc. civ. (v. ex plurimis, Cass. 29/03/2017, n. 8150; Cass. 30/11/2012, n. 1289; Cass. 11/11/2011, n. 23693). Si è, più nel dettaglio, specificato che detta notificazione è necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nel titolo, responsabile pro quota della obbligazione a carico del (così Cass. n. 8150 del 2017, cit.), dovendo il CP_2
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minacciato dell'esecuzione forzata essere previamente edotto dell'esistenza (e del CP_2 concreto contenuto) di una pretesa sostanziale diretta personalmente nei suoi confronti, al fine di poter eventualmente procedere allo spontaneo adempimento di quanto dovuto ovvero alle opportune contestazioni circa il proprio status di partecipe al condomino oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale (Sez. 3 - , Ordinanza n. 20590 del 27/06/2022), con l'ulteriore precisazione secondo cui la notifica personale del titolo esecutivo al singolo condomino non può essere surrogata dalla notifica dello stesso al (siccome ente munito di soggettività giuridica propria e distinta da quella CP_2 dei singoli partecipanti, seppur non dotato di autonomia patrimoniale perfetta) né tampoco dalla conoscenza di fatto, aliunde acquisita, dell'esistenza di una statuizione di condanna dell'ente, la quale – a tacer d'altro – non esplicita una volontà del creditore di escutere il patrimonio individuale del condomino (Sez. 3 - , Ordinanza n. 20590 del 27/06/2022). Da ultimo, si è chiarito che L'omessa notifica del titolo in forma esecutiva determina poi una irregolarità formale, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, cod. proc. civ., - qui rispettate, stante la notifica della citazione in data 12/06/2023, a fronte della notifica del precetto in data 23/05/2023 - senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio oltre a quello insito nel mancato rispetto delle predette formalità (da ultimo, Cass. 09/11/2021, n. 32838). Alla stregua di quanto precede, dunque, non avendo l'opposto dichiaratamente provveduto alla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo giudiziale emesso nei confronti del soggetto collettivo sotteso al precetto notificato all'odierna opponente quale condomina, non può che giungersi ad affermare che l'opposizione sarebbe stata da accogliere per il suddetto motivo, la con contestuale assorbimento, stante la dirimente evidenza e il consistente impatto operativo delle ragioni a fondamento dello stesso, delle ulteriori doglianze comunque formulate. Ne consegue, per il principio della soccombenza virtuale, la condanna di parte opposta al pagamento nei confronti di parte opponente delle spese del presente giudizio, ferma la compensazione di quelle inerenti la fase di reclamo, esitato in un accoglimento parziale, liquidate - in base alle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 260.000,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, della non avutasi fase istruttoria, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_4
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rappresentante pro tempore, nei confronti di , respinta ogni Controparte_1 altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna parte opposta, , alla rifusione in favore di parte Controparte_1 opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 786,00 per spese vive, € 4.217,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti D'ARAGONA UMBERTO e BRESCIA FRANCESCO;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di reclamo;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 19/06/2025, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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