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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/08/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 166/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3735/2024 (est. Atanasio), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mariaconcetta Milone, presso il cui studio in Latiano, via Roma n. 67, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 contumace,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “in riforma della Sentenza n. 3735/2024 pubbl. il 17/07/2024 RG n. 2013/2024 - non notificata – RG n. 1012/2023 Tribunale di Milano:
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla L. n. 107 del 2015, pari ad euro 500,00 per gli anni scolastici 2020/21- 2021/22.
- per l'effetto, CONDANNARE il , in persona del Controparte_1
pro tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo CP_2 complessivo di euro di € 1.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Salvis iuribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 17 luglio 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2013/2024 R.G. promossa da contro il , ha respinto Parte_1 Controparte_1 le domande del ricorrente, il quale agiva in giudizio per veder accertato il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (durante i quali aveva prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato aventi scadenza il 30 giugno) e la condanna dell'amministrazione scolastica a corrispondergli a tale titolo l'importo di € 1.000.00.
Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, il
[...]
ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande Controparte_1 avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, esaminate le difese delle parti e richiamata la normativa di riferimento, ha argomentato quanto segue: “Per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del
28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”. La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie GPS, in modo tale da confermare
l'inserimento nel circuito lavorativo.
Il ricorrente non ha provato in alcun modo la sussistenza di un attuale contratto di lavoro con il né l'attuale inserimento nelle Controparte_1 graduatorie GPS. Né che lo fosse al momento della presentazione del ricorso”.
Da ciò è derivato il rigetto delle domande.
Avverso la sentenza ha proposto appello , lamentando - con un Parte_1 unico motivo di gravame - contraddittorietà, erroneità e manifesta illogicità della motivazione.
Evidenzia che l'amministrazione scolastica nulla aveva eccepito nel giudizio di primo grado circa l'eventuale mancata permanenza del ricorrente, al momento del pag. 2/7 deposito del ricorso, nel sistema scolastico;
al contrario, aveva depositato lo stato matricolare di (documento ufficiale, attestante la carriera dello stesso), Parte_1 da cui emerge che quest'ultimo ha prestato servizio, in qualità di docente a tempo determinato, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in virtù di contratti annuali con termine al 30 giugno e che, a far data dall'1 settembre 2022, egli è stato assunto in ruolo alle dipendenze del . Controparte_1
Censura la sentenza deducendo che il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 115 c.p.c., “non ha posto a fondamento della propria decisione la prova proposta dalla parte resistente dell'inserimento del ricorrente nel sistema scolastico.
Risulta chiaramente in atti, così come innanzi precisato, che, al momento del deposito del ricorso (16/02/2024), il ricorrente fosse docente di ruolo in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2022. Di conseguenza, avendo il fornito, mediante la produzione dello stato CP_1 matricolare, la prova ufficiale della sussistenza di un rapporto di lavoro in essere con
l'Amministrazione, già sussistente al momento del deposito del ricorso e sino all'udienza di discussione, il ricorrente ha ritenuto, correttamente, ultroneo e certamente non essenziale ai fini dell'accoglimento della domanda la produzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
Richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, nonché giurisprudenza di merito in argomento, l'appellante ribadisce il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la “carta docente” anche per gli anni in cui ha prestato servizio a tempo determinato, con disapplicazione del d.P.C.M. n. 32313/2015 (che esclude i docenti con contratto a tempo determinato dalla platea dei destinatari della “carta docente), attesa “l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione”.
Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha chiesto Parte_1 la riforma della sentenza di primo grado - per avere respinto il ricorso sull'unico presupposto della mancata prova della sussistenza di un attuale contratto di lavoro con il , ignorando lo stato matricolare prodotto dall'amministrazione CP_1 scolastica - e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
L'appellato non si è costituito in Controparte_1 giudizio, nonostante la rituale notifica a mezzo PEC in data 5 marzo 2025 del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, e all'udienza del 28 maggio 2025 il
Collegio ne ha dichiarato la contumacia.
Alla medesima udienza il Collegio ha invitato parte appellante a depositare documentazione aggiornata attestante il rapporto di lavoro in corso con l'amministrazione scolastica e alla successiva udienza del 18 giugno 2025, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
pag. 3/7 L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei limiti Parte_1
e per le ragioni di seguito esposti.
L'odierno appellante ha proposto azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, durante i quali, come accertato dal giudice di prime cure, egli ha prestato servizio come docente in favore del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato. Controparte_1
In particolare, nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato Parte_1 servizio con decorrenza dal 23 ottobre 2020 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021), per n. 18 ore settimanali di lezione;
nell'anno scolastico 2021/2022 ha prestato servizio con decorrenza dal 9 settembre 2021 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2022), per n. 18 ore settimanali di lezione (cfr. contratti allegati sub doc. 3 fascicolo appellante di primo grado).
La permanenza di nel sistema scolastico all'epoca Parte_1 dell'instaurazione del giudizio di primo grado – avvenuta mediante ricorso depositato il
16 febbraio 2024 – è poi attestata dallo stato matricolare prodotto dal
[...]
nel giudizio di primo grado in allegato alla memoria di Controparte_1 costituzione ex art. 416 c.p.c..
Da tale documento, elaborato dall'amministrazione scolastica, risulta, infatti, la “immissione nel ruolo docente con sede” presso ” di Controparte_3
Legnano con “decorrenza giuridica 01/09/2022 decorrenza economica 01/09/2022”
(cfr. stato matricolare completo allegato alla memoria di costituzione del nel CP_1 primo grado di giudizio ed allegato nuovamente dall'appellante nel proprio fascicolo di secondo grado).
Il non ha eccepito la cessazione dal servizio di CP_1 Parte_1 successivamente alla sua immissione in ruolo avvenuta in data 1 settembre 2022.
Al fine di eliminare ogni possibile incertezza al riguardo, il Collegio ha comunque disposto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., l'acquisizione agli atti del giudizio di documentazione comprovante il perdurante inserimento dell'appellante nel sistema delle docenze scolastiche.
L'appellante ha depositato a tal fine attestato di servizio del dirigente scolastico dell'Istituto superiore “Carlo Dell'Acqua” di Legnano, rilasciato in data 4 giugno 2025 ed attestante che “il docente nato a [...]_1
(LE) il 25/01/1993, codice fiscale , presta servizio dal 01/09/2022 C.F._1
a tutt'oggi, per 18 ore settimanali, presso MIIS044009 - LEGNANO (MI), CP_3 con trattamento di cattedra, nomina di Servizio di ruolo per la classe di concorso (A-48)
Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, nonché cedolino paga del mese di maggio 2025.
pag. 4/7 La documentazione in parola comprova la permanenza del rapporto di lavoro tra e l'amministrazione scolastica sia al momento della pronuncia di Parte_1 primo grado, sia al momento della pronuncia della presente sentenza.
Alla luce della documentazione richiamata si ritengono sussistere tutti i presupposti individuati dalla Suprema Corte per l'accoglimento della domanda oggetto di causa. Giova premettere che l'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi d.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione, con sentenza 27 ottobre 2023 n. 29961 pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha statuito, per quanto qui rileva, che
“l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co.
2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nella sentenza richiamata la Suprema Corte ha poi enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
pag. 5/7 comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Nel caso di specie, come accennato, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del beneficio della “carta docente”, come enucleati dalla citata giurisprudenza di legittimità: da un lato, infatti, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 Pt_1
ha prestato servizio, con orario di lavoro a tempo pieno (18 ore settimanali di
[...] cattedra), in forza di incarichi di docenza a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
dall'altro, egli risulta inserito nel sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale tanto di primo grado quanto di appello, essendo stato immesso in ruolo con decorrenza dall'1 settembre 2022 e non essendo successivamente intervenuta alcuna cessazione del rapporto. In virtù delle considerazioni tutte che precedono - dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - ed in riforma della sentenza n. 3735/2024 del Tribunale di
Milano, va perciò dichiarato il diritto di di ottenere il beneficio Parte_1
pag. 6/7 economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e il va Controparte_1 conseguentemente condannato a corrispondere all'appellante, a tale titolo, l'importo di € 1.000.00 con interessi legali dal dovuto al saldo.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dello svolgimento della fase di trattazione nel presente grado di giudizio, le stesse si liquidano come da dispositivo (€ 300,00 per il primo grado ed € 500,00 per l'appello), in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022
n. 147, con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 3735/2024 del Tribunale di Milano, accertato il diritto di di ottenere il beneficio economico della “carta docente” Parte_1 di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condanna il a corrispondere Controparte_1 all'appellante a tale titolo l'importo di € 1.000.00 con interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 18 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 166/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 18 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3735/2024 (est. Atanasio), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mariaconcetta Milone, presso il cui studio in Latiano, via Roma n. 67, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 contumace,
- APPELLATO-
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “in riforma della Sentenza n. 3735/2024 pubbl. il 17/07/2024 RG n. 2013/2024 - non notificata – RG n. 1012/2023 Tribunale di Milano:
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla L. n. 107 del 2015, pari ad euro 500,00 per gli anni scolastici 2020/21- 2021/22.
- per l'effetto, CONDANNARE il , in persona del Controparte_1
pro tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'importo CP_2 complessivo di euro di € 1.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Salvis iuribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 17 luglio 2024 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2013/2024 R.G. promossa da contro il , ha respinto Parte_1 Controparte_1 le domande del ricorrente, il quale agiva in giudizio per veder accertato il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (durante i quali aveva prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato aventi scadenza il 30 giugno) e la condanna dell'amministrazione scolastica a corrispondergli a tale titolo l'importo di € 1.000.00.
Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, il
[...]
ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande Controparte_1 avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il giudice di prime cure, esaminate le difese delle parti e richiamata la normativa di riferimento, ha argomentato quanto segue: “Per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del
28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”. La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie GPS, in modo tale da confermare
l'inserimento nel circuito lavorativo.
Il ricorrente non ha provato in alcun modo la sussistenza di un attuale contratto di lavoro con il né l'attuale inserimento nelle Controparte_1 graduatorie GPS. Né che lo fosse al momento della presentazione del ricorso”.
Da ciò è derivato il rigetto delle domande.
Avverso la sentenza ha proposto appello , lamentando - con un Parte_1 unico motivo di gravame - contraddittorietà, erroneità e manifesta illogicità della motivazione.
Evidenzia che l'amministrazione scolastica nulla aveva eccepito nel giudizio di primo grado circa l'eventuale mancata permanenza del ricorrente, al momento del pag. 2/7 deposito del ricorso, nel sistema scolastico;
al contrario, aveva depositato lo stato matricolare di (documento ufficiale, attestante la carriera dello stesso), Parte_1 da cui emerge che quest'ultimo ha prestato servizio, in qualità di docente a tempo determinato, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in virtù di contratti annuali con termine al 30 giugno e che, a far data dall'1 settembre 2022, egli è stato assunto in ruolo alle dipendenze del . Controparte_1
Censura la sentenza deducendo che il giudice di prime cure, in violazione dell'art. 115 c.p.c., “non ha posto a fondamento della propria decisione la prova proposta dalla parte resistente dell'inserimento del ricorrente nel sistema scolastico.
Risulta chiaramente in atti, così come innanzi precisato, che, al momento del deposito del ricorso (16/02/2024), il ricorrente fosse docente di ruolo in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2022. Di conseguenza, avendo il fornito, mediante la produzione dello stato CP_1 matricolare, la prova ufficiale della sussistenza di un rapporto di lavoro in essere con
l'Amministrazione, già sussistente al momento del deposito del ricorso e sino all'udienza di discussione, il ricorrente ha ritenuto, correttamente, ultroneo e certamente non essenziale ai fini dell'accoglimento della domanda la produzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
Richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, nonché giurisprudenza di merito in argomento, l'appellante ribadisce il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la “carta docente” anche per gli anni in cui ha prestato servizio a tempo determinato, con disapplicazione del d.P.C.M. n. 32313/2015 (che esclude i docenti con contratto a tempo determinato dalla platea dei destinatari della “carta docente), attesa “l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione”.
Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha chiesto Parte_1 la riforma della sentenza di primo grado - per avere respinto il ricorso sull'unico presupposto della mancata prova della sussistenza di un attuale contratto di lavoro con il , ignorando lo stato matricolare prodotto dall'amministrazione CP_1 scolastica - e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
L'appellato non si è costituito in Controparte_1 giudizio, nonostante la rituale notifica a mezzo PEC in data 5 marzo 2025 del ricorso in appello e del decreto di fissazione di udienza, e all'udienza del 28 maggio 2025 il
Collegio ne ha dichiarato la contumacia.
Alla medesima udienza il Collegio ha invitato parte appellante a depositare documentazione aggiornata attestante il rapporto di lavoro in corso con l'amministrazione scolastica e alla successiva udienza del 18 giugno 2025, all'esito della discussione orale, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
pag. 3/7 L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento nei limiti Parte_1
e per le ragioni di seguito esposti.
L'odierno appellante ha proposto azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, durante i quali, come accertato dal giudice di prime cure, egli ha prestato servizio come docente in favore del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato. Controparte_1
In particolare, nell'anno scolastico 2020/2021 ha prestato Parte_1 servizio con decorrenza dal 23 ottobre 2020 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2021), per n. 18 ore settimanali di lezione;
nell'anno scolastico 2021/2022 ha prestato servizio con decorrenza dal 9 settembre 2021 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2022), per n. 18 ore settimanali di lezione (cfr. contratti allegati sub doc. 3 fascicolo appellante di primo grado).
La permanenza di nel sistema scolastico all'epoca Parte_1 dell'instaurazione del giudizio di primo grado – avvenuta mediante ricorso depositato il
16 febbraio 2024 – è poi attestata dallo stato matricolare prodotto dal
[...]
nel giudizio di primo grado in allegato alla memoria di Controparte_1 costituzione ex art. 416 c.p.c..
Da tale documento, elaborato dall'amministrazione scolastica, risulta, infatti, la “immissione nel ruolo docente con sede” presso ” di Controparte_3
Legnano con “decorrenza giuridica 01/09/2022 decorrenza economica 01/09/2022”
(cfr. stato matricolare completo allegato alla memoria di costituzione del nel CP_1 primo grado di giudizio ed allegato nuovamente dall'appellante nel proprio fascicolo di secondo grado).
Il non ha eccepito la cessazione dal servizio di CP_1 Parte_1 successivamente alla sua immissione in ruolo avvenuta in data 1 settembre 2022.
Al fine di eliminare ogni possibile incertezza al riguardo, il Collegio ha comunque disposto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., l'acquisizione agli atti del giudizio di documentazione comprovante il perdurante inserimento dell'appellante nel sistema delle docenze scolastiche.
L'appellante ha depositato a tal fine attestato di servizio del dirigente scolastico dell'Istituto superiore “Carlo Dell'Acqua” di Legnano, rilasciato in data 4 giugno 2025 ed attestante che “il docente nato a [...]_1
(LE) il 25/01/1993, codice fiscale , presta servizio dal 01/09/2022 C.F._1
a tutt'oggi, per 18 ore settimanali, presso MIIS044009 - LEGNANO (MI), CP_3 con trattamento di cattedra, nomina di Servizio di ruolo per la classe di concorso (A-48)
Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, nonché cedolino paga del mese di maggio 2025.
pag. 4/7 La documentazione in parola comprova la permanenza del rapporto di lavoro tra e l'amministrazione scolastica sia al momento della pronuncia di Parte_1 primo grado, sia al momento della pronuncia della presente sentenza.
Alla luce della documentazione richiamata si ritengono sussistere tutti i presupposti individuati dalla Suprema Corte per l'accoglimento della domanda oggetto di causa. Giova premettere che l'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi d.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione, con sentenza 27 ottobre 2023 n. 29961 pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha statuito, per quanto qui rileva, che
“l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co.
2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Nella sentenza richiamata la Suprema Corte ha poi enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
pag. 5/7 comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Nel caso di specie, come accennato, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica dell'attribuzione del beneficio della “carta docente”, come enucleati dalla citata giurisprudenza di legittimità: da un lato, infatti, negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 Pt_1
ha prestato servizio, con orario di lavoro a tempo pieno (18 ore settimanali di
[...] cattedra), in forza di incarichi di docenza a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
dall'altro, egli risulta inserito nel sistema delle docenze scolastiche al momento della pronuncia giudiziale tanto di primo grado quanto di appello, essendo stato immesso in ruolo con decorrenza dall'1 settembre 2022 e non essendo successivamente intervenuta alcuna cessazione del rapporto. In virtù delle considerazioni tutte che precedono - dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione - ed in riforma della sentenza n. 3735/2024 del Tribunale di
Milano, va perciò dichiarato il diritto di di ottenere il beneficio Parte_1
pag. 6/7 economico della “carta docente” di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e il va Controparte_1 conseguentemente condannato a corrispondere all'appellante, a tale titolo, l'importo di € 1.000.00 con interessi legali dal dovuto al saldo.
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dello svolgimento della fase di trattazione nel presente grado di giudizio, le stesse si liquidano come da dispositivo (€ 300,00 per il primo grado ed € 500,00 per l'appello), in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022
n. 147, con distrazione in favore del difensore dell'appellante ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
- in riforma della sentenza n. 3735/2024 del Tribunale di Milano, accertato il diritto di di ottenere il beneficio economico della “carta docente” Parte_1 di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condanna il a corrispondere Controparte_1 all'appellante a tale titolo l'importo di € 1.000.00 con interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida in complessivi € 800,00 oltre rimborso spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Milano, 18 giugno 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Maria Rosaria Cuomo
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