Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28385 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. DEL RE MADDALEMA CLAUDIA presso cui elettivamente domicilia in Roma, via Germanico n° 107,
RICORRENTE
E
rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FOGLIA MANZILLO ROBERTA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n.38,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
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Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con la figlia minore in conformità agli accordi raggiunti dalle parti in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_1
pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'udienza del 11/02/2025 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal GI e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della
Repubblica in data 24.05.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto, aderendo alla proposta conciliativa del Tribunale, il seguente accordo:
• assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà unitamente CP_1
alla figlia minore della coppia, nata il [...]; Per_1
• affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figlia come da accordo stabilito in sede di separazione tranne che per il periodo estivo (mese di luglio) in cui le parti si accordano per accorpare i
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giorni di visita del padre alla minore in un periodo continuativo del mese che dovrà cadere lontano dal periodo di frequentazione padre figlia per il mese di agosto;
• dispone a carico del signor a titolo di mantenimento della moglie, un Pt_1
assegno mensile di € 350,00 oltre aggiornamento ISTAT com e per legge;
• dispone a carico del medesimo a titolo di concorso al mantenimento della Pt_1
figlia minore, un assegno mensile di € 1.200,00 oltre aggiornamento ISTAT co me per legge;
• detti assegni dovranno essere corrisposti entro il giorno 5 del mese, mediante accredito su un conto corrente di cui è titolare la signora Controparte_1
(IBAN [...]);
• Cadrà a carico del il pagamento diretto integrale delle spese mediche non Pt_1
coperte dal S.S.N. che dovessero rendersi necessarie alla figlia e le spese per la pratica di un'attività sportiva della figlia stessa. Le spese mediche presso professionisti e/o strutture private, il cui pagamento diretto integrale cadrà a carico del dovranno essere, come tutte le altre spese, preventivamente Pt_1
concordate;
• essi coniugi espressamente convengono che tutte le spese per la istruzione della figlia
e le altre spese straordinarie di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art.
316 c.c. del Tribunale di Napoli del 7.3.2018, prot. N. 2018/003180, spese che dovranno essere tutte preventivamente concordate, cadranno a carico di essi coniugi, nella misura del 50% ciascuno. Per quel che attiene le modalità di concertazione e di rimborso delle spese essi coniugi dichiarano di voler far riferimento al detto Protocollo.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi della minore. Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto della minore, stante l'accordo delle parti. Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale
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compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Chiusdino tra e (atto Parte_1 Controparte_1
n.4, parte II, serie C, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Chiusdino per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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