Decreto presidenziale 2 maggio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02898/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02778/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2778 del 2026, proposto da
1) -OMISSIS-, nato a [...] d’Arco (NA) il -OMISSIS-, nella qualità di delegato della lista elettorale -OMISSIS-
2) -OMISSIS-, nato a [...] d’Arco (NA) il -OMISSIS-, nella qualità di delegato della lista elettorale -OMISSIS-;
3) -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, nella qualità di candidato escluso dalla lista elettorale -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Molaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissione Elettorale Circondariale di AP, Prefetto di AP - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
Comune di Casalnuovo di AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Errichiello, Luigi Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione di -OMISSIS- dalla candidatura alla carica di Consigliere Comunale nella lista -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Elettorale Circondariale di AP e di Prefetto di AP - Prefettura Ufficio Territoriale del Governo AP e di Comune di Casalnuovo di AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 6 maggio 2026 il Presidente AN AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
I ricorrenti, agiscono i primi due quali delegati della lista elettorale -OMISSIS- ed il terzo quale candidato presentatosi nella lista elettorale sopra indicata per le elezioni amministrative del Comune di Casalnuovo di AP del 24 e 25 maggio 2026 . Gli stessi lamentano che in data 26.04.2026 la Commissione Elettorale Circondariale abbia disposto l’ esclusione del candidato a consigliere comunale -OMISSIS- dalla lista, richiamando le risultanze del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art.28, comma 3, D.P.R. 313/2002.
Lo stesso invero ha riportato condanna penale, giusta sentenza della Corte d’Appello di AP del 31.01.-OMISSIS-, definita ai sensi dell’art.599-bis c.p.p. (cd. concordato in appello), con concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio della non menzione e assenza di pene accessorie.
Deducono l’illegittimità dell’esclusione, in virtù delle seguenti censure
I. Violazione e falsa applicazione della Legge VE n.190/2012 – Insussistenza dei
presupposti normativi dell’incandidabilità.
Il reato contestato (art.73 DPR 309/90) non sarebbe automaticamente riconducibile alle ipotesi ostative previste dalla normativa, in quanto l’incandidabilità si verificherebbe esclusivamente in presenza di pene accessorie interdittive applicate dal giudice, elemento totalmente assente nel caso concreto. Infatti nei confronti del candidato è stata inflitta una condanna di 2 anni con pena sospesa, beneficio della non menzione ex art.175 c.p.; ed assenza totale di pene accessorie.
II. Rilevanza sistematica della riforma AR e esclusione di automatismi.
La riforma introdotta con il D.Lgs.150/2022 ha sancito un principio di fondo volto a limitare gli effetti extra-penali delle definizioni concordate del procedimento, escludendo automatismi pregiudizievoli in assenza di pene accessorie
Tale principio, pur riferito espressamente al patteggiamento, esprimerebbe un orientamento sistematico che impone all’interprete di escludere automatismi anche in presenza di altre forme di definizione concordate del processo, quale il concordato in appello ex art. 599- bis c.p.p.. dal nuovo art.445 comma 1-bis c.p.p. laddove il legislatore ha stabilito che anche una sentenza di patteggiamento non comporta effetti penali o amministrativi ulteriori, purché non superi i 2 anni e salvo l’applicazione delle pene accessorie.
Essendo, quindi, l’incandidabilità un effetto amministrativo ulteriore, essa non può operare in mancanza di pene accessorie.
III. Difetto assoluto di motivazione
Il provvedimento impugnato risulta affetto da evidente difetto di motivazione, in quanto si limita a richiamare il casellario giudiziale senza individuare la norma sostanziale applicata né esplicitare il percorso logico-giuridico seguito.
IV. Eccesso di potere per automatismo amministrativo
La Commissione ha operato un automatismo illegittimo fondando l’esclusione del candidato su un dato meramente formale senza alcuna istruttoria.
V. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
L’esclusione incide sul diritto di elettorato passivo, tutelato dall’art.51 Cost., senza una base normativa chiara ed attuale.
VI. Inapplicabilità della Legge VE (D.Lgs 235/2012)
Nella fattispecie la posizione del ricorrente candidato trae origine dalla sentenza della Corte di Appello di AP n.-OMISSIS-/-OMISSIS-, depositata l’11/04/-OMISSIS- e passata in giudicato il 27/05/-OMISSIS-, emessa ai sensi dell’art.599 – bis c.p.p., quindi nell’ambito di un concordato in appello. La pena applicata è pari ad anni 2 di reclusione, con concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione ex art.175 c.p.. Non risultano applicate pene accessorie interdittive. Quindi tale condanna non comporterebbe una causa di incandidabilità ai sensi del D.Lgs n.235/2012, atteso che il reato di cui all’art.73 D.P.R. 309/1990 non potrebbe essere automaticamente considerato ostativo in assenza di una precisa previsione normativa ed in assenza del superamento delle soglie di pena rilevanti.
VII. Ridimensionamento del fatto, assenza di profitto illecito e revoca della confisca.
Elemento decisivo ma ignorato dalla Commissione, sarebbe rappresentato dal contenuto sostanziale della sentenza della Corte d’Appello di AP , laddove ha rilevato che, in assenza di prove di attività di vendita dello stupefacente con riferimento al denaro sequestrato, lo stesso non era qualificabile come provento del delitto, disponendo pertanto la revoca della confisca e la restituzione delle somme all’avente diritto.
Tanto premesso, hanno articolato il ricorso nelle forme ordinarie, con istanza di sospensione cautelare monocratica e collegiale, chiedendo nelle conclusioni:
a) l’accoglimento del ricorso nel merito, previa sospensione del provvedimento impugnato;
b) l’annullamento dell’atto di esclusione;
c) la riammissione nella lista elettorale;
d) adottare ogni consequenziale statuizione utile a garantire la piena partecipazione del ricorrente alla competizione elettorale
Con decreto presidenziale N. 00162/2026 in data 2.5.2026 il difensore del ricorrente è stato onerato della presentazione di domanda di fissazione udienza nella quale chiarire tra l’altro, il contrasto tra l’epigrafe del ricorso in cui vi è il richiamo all’art. 129 cpa ed il contenuto formale e sostanziale dello stesso, articolato quale ricorso ordinario con richiesta di tutela cautelare ex artt. 55 e 56 cpa.
E’ stata contestualmente fissata udienza speciale elettorale ex art. 129 cpa in data odierna.
La difesa di parte ricorrente ha depositato in data 4 maggio 2026 la domanda di fissazione con integrazioni e precisazioni, nella quale ha dichiarato di voler invocare integralmente il rito elettorale speciale previsto dall’art.129 c.p.a.; chiedendo la conversione/trattazione del giudizio secondo il rito di cui all’art.129 c.p.a., con decisione all’esito dell’unica udienza pubblica elettorale già fissata. Ha precisato che l’originaria istanza cautelare deve intendersi, ai fini della presente fase, assorbita nella richiesta di tutela piena e immediata di merito propria del rito elettorale speciale.
Si sono costituiti in giudizio l’TG di AP e la Commissione elettorale Circondariale di AP, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, ed hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, deducendo che le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati spettano al giudice ordinario, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre alla giurisdizione del giudice amministrativo sono devolute le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo, giusta l'art. 129 c.p.a.
La causa petendi (cd. petitum sostanziale) del ricorso si identificherebbe, infatti, nel diritto soggettivo del ricorrente ad essere candidato (cd. elettorato passivo), con conseguente devoluzione della res controversa al Giudice ordinario, in assenza di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, in materia elettorale, avrebbe soltanto di giurisdizione di legittimità, avuto riguardo alla regolarità delle operazioni elettorali, a fronte delle quali sussisterebbero esclusivamente posizioni di interesse legittimo .
Ha poi eccepito nel merito l’infondatezza della domanda, rilevando la piena legittimità dell’esclusione , in quanto dai certificati del Casellario giudiziario inviati alla SEC dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, era emersa a carico del candidato una condanna definitiva ex art. 73 comma 1 bis e comma 4 dpr. 309/1990, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, con due pene accessorie di anni 1 - divieto di espatrio e ritiro della patente - che si aggiungevano alla pena detentiva di anni due per il reato ostativo in base alla normativa vigente per la candidabilità al consiglio comunale.
Di conseguenza, solo una intervenuta riabilitazione (neanche dedotta e provata ), non sussistente agli atti del Casellario, avrebbe consentito alla Commissione di ammettere il candidato alla prossima tornata elettorale per il Consiglio comunale di Casalnuovo.
Peraltro del tutto ininfluente nel caso in esame sarebbe una definizione concordata in appello ex art.599 – bis c.p.p., procedimento la cui “finalità ultima di politica giudiziaria è da individuare, sin dalla sua apparizione, nella "deflazione del carico giudiziario" (Cass., Sez. U. Penali n. 19415 del 27/10/2022; in conformità cfr. Cass. pen., Sez. Unite, Sent., 22/01/2026, n. 2647). Si tratta di pronuncia di condanna pienamente parificata, ai fini ostativi, a quelle rese con rito ordinario.
In data 5 maggio 2026 si è costituito altresì il comune di Casalnuovo, rilevando che la competenza a decidere sull’ammissione ovvero sulla ricusazione delle liste, nonché delle singole candidature, è della Commissione Elettorale Circondariale di AP . Di conseguenza, deducendo di non essere allo stato, in possesso degli atti adottati dalla commissione , ad eccezione del verbale n. 22/2026 , si è rimesso alla decisione del Collegio.
Alla pubblica udienza speciale elettorale del 6 maggio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
TT
Il Ministero dell’Interno - TG di AP , e la commissione Elettorale Circondariale di AP costituitisi in giudizio, hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
In ogni caso, la difesa erariale ha contestato la fondatezza del gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive, chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo Tribunale amministrativo in favore del giudice ordinario, formulata dalla difesa erariale.
Il Collegio è consapevole dell’orientamento giurisprudenziale della Cassazione civile, seguito da talune pronunce di questo plesso giurisdizionale, secondo cui le questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati alle competizioni elettorali rientrerebbero nella sfera di cognizione del giudice ordinario, in quanto involgenti diritti soggettivi di elettorato passivo.
Tale orientamento si fonda sulla premessa principale secondo cui il giudice amministrativo non potrebbe conoscere anche delle controversie nelle quali si faccia questione di siffatti diritti soggettivi, non rientrando la materia elettorale tra quelle devolute alla sua giurisdizione esclusiva, tenuto conto dell’elencazione di cui all’art. 133 c.p.a. (a cui, in tema di giurisdizione amministrativa, rinvia l’art. 7 comma 5 del cpa).
Alla stregua di tali premesse, si afferma che, in materia elettorale, la giurisdizione del Giudice amministrativo sarebbe esclusivamente di legittimità – peraltro con cognizione estesa al merito, secondo quanto previsto dall’art. 134 comma 1 lett. b) c.p.a. – e, dunque, come tale, presupporrebbe l’esercizio di un potere amministrativo di natura autoritativa, a cui farebbero da contraltare posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di interesse legittimo (art. 7 comma 4 c.p.a.).
Tuttavia siffatto orientamento giurisprudenziale della Cassazione civile - maturato avuto riguardo alla disciplina di cui al previgente art. 6 Legge n. 1034 del 1971 (cd. Legge T.A.R.) (cfr. Sez. Un., 01.07.1992, n.8084), sostanzialmente rimasto immutato nel tempo (cfr. Sez. Un. 20.10.2016, n. 21262 e n. 13403/2017) e fatto proprio da talune pronunce del giudice amministrativo, quali quelle citate dalla difesa dell’amministrazione, non tiene conto, ad avviso del Collegio, della essenziale modifica operata con il D.lgs. n. 160 del 14.09.2012, in sede di disposizioni correttive ed integrative del codice del processo amministrativo, in tema di atti impugnabili nella fase preparatoria delle elezioni.
Ed invero, nel testo previgente al suddetto correttivo, la disposizione di cui all’art. 129 c.p.a. così recitava: «I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati, esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati».
Si faceva, dunque, riferimento soltanto ai provvedimenti concernenti l'esclusione di liste o candidati relativi al procedimento preparatorio elettorale, siccome facoltativamente impugnabili (“possono”) soltanto da alcuni soggetti nominati (e solo in relazione alle elezioni amministrative).
Ebbene, con il correttivo di cui al D.lgs. n. 160 del 14.09.2012, il Legislatore ha avvertito l’esigenza di dare piena applicazione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 236/2010, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 undecies D.P.R. n. 570/1960, laddove escludeva la possibilità di un’autonoma ed immediata impugnativa degli atti del procedimento preparatorio delle elezioni, resi anteriormente alla proclamazione degli eletti, ma immediatamente lesivi.
Tale imprescindibile esigenza di tutela si è, dunque, tradotta in una significativa innovazione dell’art. 129 c.p.a., secondo cui, nel testo introdotto dal summenzionato correttivo: «I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati» (art. 129, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera s, numero 1, del D.lgs. 14 settembre 2012, n. 160).
Il riferimento, contenuto alla tutela del “diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali” si traduce, ad avviso del Collegio, nell’attribuzione al giudice amministrativo di una giurisdizione esclusiva, avuto riguardo alle controversie involgenti il diritto soggettivo in parola , e comprensiva anche delle questioni di incandidabilità.
Siffatta ipotesi di giurisdizione esclusiva, pure in presenza di un evidente difetto di coordinamento in sede di correttivo al codice del processo, non può che aggiungersi alle materie di giurisdizione esclusiva non tassativamente elencate nel successivo art. 133 c.p.a. al comma 1, laddove è presente un’inequivoca clausola di salvezza delle “ulteriori previsioni di legge”. ( cfr. Tar Reggio Calabria sentenza numero 607 del -OMISSIS-).
Ebbene, tra le previsioni in questione rientra non soltanto l'articolo 1, comma 1, lettera s, numero 1, del D.lgs. 14 settembre 2012, n. 160 - che ha innovato l’art. 129 c.p.a. - ma anche le coordinate disposizioni di cui all’art. 12 comma 3 del D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, in tema di cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni comunali , provinciali e circoscrizionali (sostanzialmente replicate dal precedente art. 5 comma 3, avuto riguardo alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e dal precedente art. 9 comma 3, che pure espressamente richiama all’art. 129 c.p.a., avuto riguardo alla cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali ), .
Così recitano, infatti, per quanto di interesse, le previsioni di cui all’art. 12 sopra citato:
“ 1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti».
Da tali coordinate normative , stante il chiaro tenore del combinato disposto di cui all’art. 129 c.p.a., per come sostituito dal D.lgs. n. 160/2012, da un lato e degli artt. 5, comma 3, 9 comma 3, e 12 comma 3 D.lgs. n. 235/2012, dall’altro, emerge che il Legislatore ha inteso assegnare alla giurisdizione, evidentemente esclusiva, del giudice amministrativo, la cognizione, con rito speciale accelerato, delle condizioni di incandidabilità alle elezioni regionali, comunali, provinciali e circoscrizionali - involgenti diritti soggettivi di elettorato passivo - siccome individuate nella fase iniziale della procedura elettorale ossia, in occasione della presentazione delle liste (restando la giurisdizione in capo al Giudice ordinario allorquando la condizione di incandidabilità viene rilevata in sede di proclamazione degli eletti; cfr. art. 5 comma 5, art. 9 comma 4 e 12 comma 4 D.lgs. n. 235/2012; per una ricostruzione, in tal senso, della giurisdizione del Giudice amministrativo in materia elettorale, cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 10.10.2013, n. 1073, non impugnata; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 24.02.2012, n. 483 confermata da Cons. Giust. Amministrativa del 22.01.2013, n. 18; cfr. anche, tra le tante, Cons. Stato, sez. 9.05.2019, n. 3031 e T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 24.04.2023, n. 937 che scrutinano, ex art. 129 c.p.a., la res controversa in tema di incandidabilità, dando per presupposta la giurisdizione amministrativa).
Quanto sopra, peraltro, trova avallo nella recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 13305 del 14/05/2024, laddove vi è un espresso ed univoco rifermento alla “riserva di giurisdizione del Giudice Amministrativo di cui all'art. 9, comma 3, e 12, comma 3, D.lgs. 235/2012, con rinvio all'art.129 c.p.a., D.lgs. 104/2010” concernente “pertanto, i provvedimenti che, in sede di esecuzione delle decisioni emesse dall'autorità giudiziaria, vengono assunti dagli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati”.
Ancora in linea preliminare, va confermata la conversione del rito, all’esito del deposito da parte ricorrente della relativa istanza, nei termini assegnati.
Il rito applicabile alla richiesta formulata con il presente ricorso è invero quello ex art. 129 del cpa collocato all’interno del Titolo II° inerente al contenzioso sulle operazioni elettorali, Capo II°, rubricato “Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali” ove si prevede che “I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.”
Il dettato normativo è dunque univoco nel riferirsi ai procedimenti preparatori delle operazioni di voto e nel prevedere l’applicabilità del rito ivi contemplato alle fattispecie idonee a concretare un pregiudizio consistente nella pretermissione del diritto a partecipare al procedimento elettorale, tra cui rientra indubitabilmente l’odierna controversia.
Venendo all’esame del merito, osserva il Collegio che il ricorso è infondato e, va pertanto respinto.
Lamenta parte ricorrente che la sua esclusione non trovi adeguata base normativa nella legge cd. VE di cui al D. Lgs 235/2012, normativa di riferimento ai fini della incandidabilità riferita a condanne penali.
Va premesso che nel caso di specie, l’esclusione del ricorrente è avvenuta in ragione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale, acquisito il 26 aprile 2026 dalla competente Commissione elettorale, dal quale emerge una condanna a due anni di reclusione per il reato ex art. 73 TU stupefacenti- così come ritenuto nella sentenza di primo grado co 1 e co 1 bis e co 4 .
Le risultanze del certificato del casellario, depositato in giudizio dalla difesa erariale, denotano una condanna definitiva ex art. 73 comma 1 bis e comma 4 dpr. 309/1990, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, con due pene accessorie di anni 1 - divieto di espatrio e ritiro della patente - che si aggiungevano alla pena detentiva di anni due per il reato ostativo .
Ancora in punto di fatto, la condanna in primo grado, per le fattispecie richiamate e ritenute in sentenza, è stata pronunciata ex art, 73 co 1 , 1 bis e 4 DPR 309/1990, a pena superiore ai due anni di reclusione. La parte ha interposto appello, e durante il relativo procedimento si è avvalsa della facoltà ex art 599 bis cpp, ovvero del cd. concordato in appello, per il quale è stata ritenuta congrua anche dal PM la pena di due anni di reclusione, richiesta dalla parte , con richiesta di escludere l’ applicazione di pene accessorie o misure interdittive. Il Tribunale ha pertanto disposto in tal senso , pronunciando condanna, con rinuncia ai motivi di appello dell’imputato, tra cui vi era anche il motivo della qualificazione ex art. 73 co 5 ( cf. fatto di lieve entità). La pena è stata conseguentemente ridotta, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione , senza alcuna espressa previsione per l’esclusione delle pene accessorie.
Sulla basi di tali premesse, può procedersi all’esame dei motivi del presente ricorso.
Con la prima censura si deduce che il reato contestato (art.73 DPR 309/90) non sarebbe automaticamente riconducibile alle ipotesi ostative previste dalla normativa, in quanto l’incandidabilità si verifica esclusivamente in presenza di pene accessorie interdittive applicate dal giudice, elemento che sarebbe assente nel caso concreto.
La tesi non merita favorevole considerazione, poiché è l’art.10 D.lgs. n.235 del 2012 a prevedere il reato di cui all’art.73 DPR 309/1990 tra le ipotesi tipiche di incandidabilità .
Le condanne ostative alla candidabilità riportate dall’art. 10 citato sono elencate alle varie lettere successive , ed in particolare:
alla lettera” a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,….”
Alla lettera e) e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
Orbene, per quanto riguarda l’ipotesi di cui alla lettera a) la previsione normativa prescinde sia dalla pena edittale irrogata, sia dall’applicazione di misure quali pene accessorie ( alle quali fa riferimento la sola disciplina speciale introdotta dalla cd riforma AR sul cd. patteggiamento, di cui infra). Ne deriva che la condanna per uno qualsiasi dei reati di cui al predetto art. 73 è di per sé ostativa alla candidabilità.
In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di osservare (cfr. TAR Lazio sentenza sez. II bis n. 556/2018) come la circostanza che il citato articolo 10, nell’operare il richiamo all’art. 73 DPR 309/90 ne riassume solo in parte il contenuto, non consente una lettura restrittiva dell’ambito di operatività della causa di incandidabilità, trattandosi di una mera indicazione esemplificativa non idonea a limitare il richiamo alle sole parti dell’art. 73 indicate e a legittimare una lettura riduttiva della norma , basata sul livello di gravità delle diverse fattispecie di reato, non emergendo dal tenore di tale norma alcuna volontà del legislatore di operare siffatta distinzione ( cfr. anche CdS sez. III 19 maggio 2026 n. 2103).
Non ha dunque pregio l’eccezione difensiva secondo cui all’esito dell’appello sarebbe stata ritenuta la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73 co 5 TU stupefacenti, dal momento che anche quest’ultima fattispecie non esula dall’ambito dei reati ostativi.
Peraltro l’eccezione non ha neppure riscontro in fatto, dal momento che il riconoscimento della fattispecie del fatto di lieve entità era oggetto solo di motivo di appello della pronuncia di primo grado ( che aveva condannato il prevenuto ritenendo integrati i reati di cui all’ar.t 73 co 1 e 4 Dpr 309/90) , ma non è stata ritenuta in sentenza, laddove la pronuncia in appello ex art. 599 bis cpp risulta resa con rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, sulla qualificazione del fatto ex art. 73 co 5 e sulle circostanze attenuanti .
In conferma di quanto ritenuto in sentenza, militano le risultanze del certificato del casellario giudiziale, che con riferimento alla pronuncia di appello, indica quale titolo di reato per cui è condanna, l’art. 73 co 1 , circostanze co 1 bis e co 4 DPR 309/1990; peraltro, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non risultano escluse le pene accessorie del divieto di espatrio per anni uno e ritiro della patente di guida per anni uno.
Osserva il Collegio per altro aspetto che la condanna è ostativa anche in ragione della previsione ulteriore della legge VE, ai sensi dell’art. 10 lett e) rientrando nell’ipotesi di condanna a pena di due anni di reclusione: “e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;”
Ne deriva che, anche volendo prescindere dal titolo di reato, la condanna riportata preclude comunque la candidabilità del ricorrente in ragione dell’entità della pena edittale irrogata , atteso che nel caso di specie la pena detentiva di due anni di reclusione per delitto non colposo è pienamente integrata.
Tali argomentazioni evidenziano come risulta destituita di fondamento anche la censura sub VI, che lamenta la pretesa inapplicabilità della Legge VE (D.Lgs 235/2012) alla ipotesi de qua.
Si deduce invero che la sentenza della Corte di Appello di AP n.-OMISSIS-/-OMISSIS-, depositata l’11/04/-OMISSIS- e passata in giudicato il 27/05/-OMISSIS-, emessa ai sensi dell’art.599 – bis c.p.p., nell’applicare la pena pari ad anni 2 di reclusione, con concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione ex art.175 c.p e con esclusione di pene accessorie interdittive, non potrebbe comportare alcuna causa di incandidabilità ai sensi del D.Lgs n.235/2012
La censura è ripetitiva in parte qua del primo motivo, e va respinta per quanto già argomentato, risultando smentita testualmente la tesi secondo cui il reato di cui all’art.73 D.P.R. 309/1990 non potrebbe essere automaticamente considerato ostativo in assenza di una precisa previsione normativa applicabile al caso concreto ed in assenza del superamento delle soglie di pena rilevanti.
La previsione è invero testuale, sia per il titolo di reato ex art. 73 TU stupefacenti, che non contempla soglie di pena, sia per la diversa ipotesi contemplata dalla lettera e) e discendente dall’entità della pena edittale applicata.
L’incandidabilità è esclusa solo in ipotesi di riabilitazione (art.15 D.lgs. n.215/2012), nel caso in esame non sussistente. Tanto trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “In materia elettorale e di applicazione del D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012, c.d. Legge VE, non si può attribuire efficacia di estinzione anticipata della ragione di incandidabilità, oltre che alla sentenza di riabilitazione, ex art. 178 c.p., anche all'estinzione del reato, ai sensi del disposto dell'art. 445, co. 2, c.p.p., stante la diversità dei due istituti quanto agli effetti penali ed extra-penali" (in termini, Cass. civ., Sez. I, 15/04/-OMISSIS-, n. 9890 , TAR Salerno sez. I 24.4.2023 n. 937).
Pertanto, non assumono rilievo, ai fini del venir meno della causa di incandidabilità, né il fatto che la condanna sia stata sottoposta a sospensione condizionale, né una eventuale concessione dell'indulto, poiché l'incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l'elettorato passivo (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 23/05/2022, n.1408).
Con la seconda censura parte ricorrente invoca una pretesa rilevanza sistematica della riforma AR , introdotta con il D.Lgs.150/2022 , che ha limitato gli effetti extra-penali delle definizioni concordate del procedimento, escludendo automatismi pregiudizievoli in assenza di pene accessorie.
In particolare, con espresso riferimento al patteggiamento, il nuovo art.445 comma 1-bis c.p.p. , introdotto nel 2022, ha stabilito che anche una sentenza di patteggiamento non comporta effetti penali o amministrativi ulteriori, purché la pena irrogata non superi i 2 anni e salvo l’applicazione delle pene accessorie.
Secondo la tesi attorea, tale norma sarebbe espressione di un principio applicabile a tutte le ipotesi di definizione concordata del procedimento penale, tra cui rientrerebbe anche l’istituto del cd . concordato in appello. Essendo, quindi, l’incandidabilità un effetto amministrativo ulteriore, la stessa non potrebbe operare in mancanza di pene accessorie.
La tesi non è condivisibile, in quanto basata su un sillogismo erroneo.
Indubbiamente il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. [come sostituito dall'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150] tra l'altro prevede che «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna».
La nuova disposizione normativa, nel suo tenore testuale, ha comportato l'abrogazione implicita dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 235/2012 (che equiparava la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna), con la conseguenza che tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.c., senza applicazione di pene accessorie, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle elezioni.
Erroneo è tuttavia il sillogismo, che pretende di effettuare una applicazione analogica di detta previsione anche alla diversa ipotesi della definizione del procedimento penale mediante il concordato in appello ex art 599 bis cpp, che è istituto diverso nella ratio e nella disciplina dal cd. patteggiamento. Si tratta invero di istituto contemplato da una separata disposizione normativa, non espressamente incluso dalla riforma AR tra le ipotesi derogatorie delle incandidabilità previste dalla legge VE, e peraltro ispirato ad una ratio profondamente diversa da quella del cd. patteggiamento in primo grado.
In particolare, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla I. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Tanto premesso circa la natura giuridica dell’istituto, osserva il Collegio che la pronuncia emessa a seguito di concordato in appello non elide la sentenza di condanna di primo grado, trattandosi di un accordo che interviene in fase di impugnazione , a differenza del patteggiamento il quale evita l’intero processo e quindi anche il dibattimento in primo grado: rimane ferma, oltre che la condanna formale, l’accertamento sostanziale oggettivo e soggettivo di responsabilità.
Evidenti sono quindi le differenze di ratio e disciplina: il patteggiamento preclude qualsiasi valutazione sulla responsabilità e non si compie alcun accertamento dibattimentale, giungendosi a pronuncia di applicazione della pena su richiesta dell’imputato a fronte di rilevanti premialità, il concordato in appello interviene in una fase successiva all’accertamento di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito e della imputabilità del condannato, a seguito di una sentenza di condanna di primo grado.
Significativa, ai fini che interessano, è la circostanza che , per consolidata giurisprudenza,” il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’articolo 129 CPP né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia”.
Dunque il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Cassazione Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018,; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, e da ultimo Cassazione sez. VII, n. 15751/2026);
Pertanto se la comune matrice dei due istituti è l’effetto deflattivo, non vi è dubbio che il concordato con rinuncia ai motivi di appello interviene in una fase avanzata del giudizio in cui lo stesso è in secondo grado e trova alla propria base una condanna con accertamento pieno di responsabilità.
Il giudice di secondo grado nemmeno è onerato di compiere la valutazione circa la correttezza della qualificazione giuridica del fatto fornita dalle parti, l'applicazione e la comparazione delle circostanze nonché la congruità della pena, e ciò proprio in quanto è già presente una sentenza di condanna di primo grado.
Ciò rende conto del fatto che la mancata previsione della irrilevanza di effetti extrapenali di tale pronuncia è una lacuna voluta dell’ordinamento, e non è colmabile attraverso una interpretazione analogica, quale quella proposta dalla difesa dei ricorrenti, seppure invocata quale analogia in bonam partem. Attesa la natura puramente deflattiva dell’istituto (Cass., Sez. U. Penali n. 19415 del 27/10/2022; in conformità cfr. Cass. pen., Sez. Unite, Sent., 22/01/2026, n. 2647), la relativa sentenza è una pronuncia di condanna pienamente parificata, ai fini ostativi, a quelle rese con rito ordinario.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, va esclusa l’ applicabilità a tale ipotesi , che riguarda l’odierno ricorrente, della previsione dell’art. 445 co 1 bis cpp , dettata testualmente per il solo patteggiamento in primo grado. Invero – come riportato nelle stesse motivazioni della sentenza di appello- l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, sulla qualificazione del fatto ex art. 73 co 5 e sulle circostanze attenuanti. Resta quindi ferma la condanna per 73 co 1 – circostanza co 1 bis e 4 e la relativa responsabilità penale, come attestato anche dalle risultanze del casellario giudiziale , avendo il concordato inciso solo sull’entità della pena principale, con applicazione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della pena.
Osserva il Collegio che sono infondate anche le censure articolate sub III( Difetto assoluto di motivazione). IV. Eccesso di potere per automatismo amministrativo- V. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.
Non si ravvisa il dedotto difetto di motivazione, in quanto le ragioni esposte dalla Commissione elettorale esprimono ed evidenziano in maniera sintetica ma chiara e precisa, la sussistenza di una causa di incandidabilità, derivante da condanna penale per reato ostativo. Il provvedimento è adeguatamente motivato con il richiamo alla norma applicata ed al rinvio al casellario giudiziale non potendosi , a tutela della privacy dell’interessato, indicare nel verbale (atto pacificamente ostensibile a tutti gli interessati) i reati per cui si è determinata l’esclusione. Peraltro, il ricorrente ha avuto piena contezza delle ragioni della disposta esclusione, come dimostrato dalla proposizione del ricorso odierno e dai motivi in esso dedotti che attengono proprio al contenuto del certificato del casellario giudiziale.
Neppure sussiste il lamentato vizio di eccesso di potere, poiché l’automatismo espulsivo deriva dalla previsione di legge assolutamente vincolata, in presenza di condanna passata in giudicato per reato ostativo, non essendo richiesta né consentita alcuna valutazione discrezionale dell’autorità preposta alla valutazione delle candidature.
Circa poi la pretesa violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. , per avere l’esclusione inciso sul diritto di elettorato passivo, tutelato dall’art.51 Cost., senza una base normativa chiara ed attuale, la tesi è tanto infondata quanto temeraria, sussistendo la precisa base normativa nelle disposizioni dell’art. 10 legge cd VE.
Il legislatore del 2012 ha inteso riscrivere una unica e organica disciplina, per riportare all’interno del concetto di “rappresentanza” e a quello di “governo” i principi di legalità ed anticorruzione.
Come rilevato dal Consiglio di Stato ( sin dalla sentenza n. 536 del 2013), “la disposizione in questione contempla casi di non candidabilità che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di configurare in relazione al fatto che l' aspirante candidato abbia subito condanne in relazione a determinate tipologie di reato caratterizzate da uno speciale disvalore” (richiama così Corte Cost., sentt. 407/1992 e 114/1998)”.
Il fine primario della disciplina, è quello di “allontanare dallo svolgimento del munus pubblico i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunzie di giustizia”.
Il Giudice di appello conferma che la condanna penale è presa in considerazione non in quanto sanzione, bensì come mero presupposto oggettivo, cui è ricollegato un giudizio di indegnità morale a ricoprire determinate cariche elettive, individuandolo come requisito negativo dello status elettorale passivo, che determina una incandidabilità, sia nel momento della competizione elettorale, che quando si è nella condizione di eletto.
Non si ravvisa pertanto alcun contrasto di tale disciplina con gli invocati principi costituzionali, che anzi ne vengono rafforzati: in particolare, ciò vale a realizzare un efficace strumento di prevenzione delle forme di corruzione e di contrasto all’ illegalità contro le PP.AA., in attuazione della L. 10/2012, che a sua volta è diretta all'attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’ Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 116/2009, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 92/2012.
Va respinta infine anche la censura articolata sub VII, con cui si contesta che la Commissione Elettorale avrebbe dovuto tener conto del “contenuto sostanziale della sentenza della Corte d’Appello di AP” : invero compito della Commissione è quello di verificare, fondandosi – per ragione di speditezza del procedimento elettorale – esclusivamente sul casellario giudiziale) la sussistenza di cause ostative alla candidatura , non certo di ripercorrere il giudizio penale né di procedere ad una sua inammissibile interpretazione.
Peraltro per le condanne ostative la legge non prevede alcuna graduazione della gravità del fatto concreto ritenuto in sentenza, per cui non potrebbe avere alcun rilievo un mero elemento accessorio della pronuncia, ovvero nella specie la mancata confisca del denaro in sequestro : la Corte ha semplicemente ritenuto che, in assenza di prove di attività di vendita dello stupefacente con riferimento al denaro sequestrato, lo stesso non era qualificabile come provento del delitto, disponendo pertanto la revoca della confisca e la restituzione delle somme all’avente diritto.
Nulla che possa variare il quadro idoneo a configurare la sussistenza del reato , o la riconducibilità dello stesso alle ipotesi ostative espressamente previste dalla legge.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della difesa erariale , tenendo conto della natura della controversia e della sua complessità; mentre vanno integralmente compensate nei confronti dell’amministrazione comunale, che non ha svolto sostanzialmente difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni statali costituite, liquidate in complessivi Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre accessori di legge. Spese compensate nei confronti del comune di Casalnuovo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente candidato escluso.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AL, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.