TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 2898
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Decreto presidenziale 2 maggio 2026
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TAR
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della Legge VE n.190/2012 – Insussistenza dei presupposti normativi dell’incandidabilità

    Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 10 del D.lgs. n. 235/2012 prevede il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 tra le ipotesi tipiche di incandidabilità, prescindendo dalla pena edittale irrogata o dall'applicazione di misure quali pene accessorie. La condanna per tale reato è di per sé ostativa alla candidabilità.

  • Rigettato
    Rilevanza sistematica della riforma AR e esclusione di automatismi

    Il Tribunale ha ritenuto erroneo il sillogismo del ricorrente, poiché la previsione dell'art. 445 comma 1-bis c.p.p. è testualmente applicabile solo al patteggiamento in primo grado e non al concordato in appello, che è un istituto diverso con ratio e disciplina differenti. La sentenza emessa a seguito di concordato in appello non elide la sentenza di condanna di primo grado.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni esposte dalla Commissione elettorale esprimono in maniera chiara e precisa la sussistenza di una causa di incandidabilità, derivante da condanna penale per reato ostativo. Il provvedimento è adeguatamente motivato con il richiamo alla norma applicata e al casellario giudiziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per automatismo amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che l'automatismo espulsivo deriva dalla previsione di legge assolutamente vincolata, in presenza di condanna passata in giudicato per reato ostativo, non essendo richiesta né consentita alcuna valutazione discrezionale.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

    Il Tribunale ha ritenuto la tesi infondata, sussistendo la precisa base normativa nelle disposizioni dell'art. 10 legge cd VE, che mira ad allontanare dallo svolgimento del munus pubblico i soggetti la cui inidoneità sia conclamata da pronunce di giustizia.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della Legge VE (D.Lgs 235/2012)

    Il Tribunale ha respinto la censura, ritenendo che la previsione normativa sia testuale sia per il titolo di reato ex art. 73 TU stupefacenti, che non contempla soglie di pena, sia per l'ipotesi di condanna a pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo. L'incandidabilità è esclusa solo in ipotesi di riabilitazione, non sussistente nel caso di specie.

  • Rigettato
    Ridimensionamento del fatto, assenza di profitto illecito e revoca della confisca

    Il Tribunale ha ritenuto che il compito della Commissione sia di verificare, basandosi sul casellario giudiziale, la sussistenza di cause ostative, non di ripercorrere il giudizio penale o interpretarne il contenuto sostanziale. La legge non prevede graduazione della gravità del fatto concreto per le condanne ostative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/05/2026, n. 2898
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2898
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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