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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5336 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.6.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 6974/2023 R.G. promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gianluca Angelelli (codice fiscale
[...]
, PEC: e Massimo Pistilli C.F._2 Email_1
(codice fiscale PEC: CodiceFiscale_3
) del foro di Viterbo, nonché dall'avv.to Email_2
Mirella Corvino, del foro di Santa Maria Capua Vetere(codice fiscale C.F._4
; PEC: ) presso il cui studio in Viterbo, in Via
[...] Email_3
Belluno 69 elegge domicilio, come da procura in calce al ricorso ex art. 1, co. 47, L.
92/2012.
RICORRENTE contro di diritto pubblico “ CP_1 Controparte_2
G. Pascale” (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro-tempore, il Direttore Generale, dr. rapp.to e difeso dagli avv.ti Controparte_3
Paola Cosmai (C.F.: ) e (C.F. C.F._5 Controparte_4
), in virtù di procura speciale ad litem rilasciata con atto separato, C.F._6
domicilio eletto presso la sede legale dell' , CP_2
RESISTENTE OGGETTO: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 1, comma 47 e seg Legge n. 92/2012 depositato in data 25.07.2021, il ricorrente chiedeva a questo giudice: “accertato quanto dedotto in narrativa, Voglia annullare e/o dichiarare illegittimo, nullo e comunque inefficace il licenziamento intimato dall Controparte_5
in persona del suo Direttore p.t., al Dott. con delibera
[...] Parte_1
DG n. 45 del 29/01/2021 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del D.lgs. 165/2001, annullato il licenziamento intimato al ricorrente, condannare l' Controparte_5
in persona del suo Direttore pro tempre alla reintegrazione del ricorrente nel posto di
[...]
lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente dal giorno del licenziamento, sino a quella dell'effettiva reintegrazione, quantificata nei termini del citato articolo o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, detratto quanto percepito nelle more;
nonché al versamento degli integrali contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento, fino al giorno della effettiva reintegrazione. In via subordinata, Voglia l'Ill.mo Giudice adito annullare la sanzione disciplinare e dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e comunque di nessun effetto il licenziamento impugnato per difetto di proporzionalità, rideterminando la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato ai sensi dell'art. 63, comma 2bis, salva la corresponsione delle retribuzioni non percepite sino al reintegro. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e competenze legali, oltre a rimborso forfettario, Iva se dovuta e
C.P.A, in favore dei difensori, che si dichiarano fin da ora antistatari”.
Si costituiva l' convenuto chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in CP_2
fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
All'esito dell'istruttoria espletata nella fase sommaria, con ordinanza del 10.3.2023, è stata rigettata la domanda.
Con ricorso ex art. 1, commi 51 e seg. L. 92/2012, depositato in data 6.4.23, il dott.
ha adito il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: “in accoglimento della presente opposizione ed in riforma dell'Ordinanza del 10/03/2023, Rg 12442/2021, l'Ill.mo Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, Voglia annullare e/o dichiarare illegittimo, nullo e comunque inefficace il licenziamento intimato dall'
[...]
in persona del suo Direttore p.t., al Dott. Controparte_5 [...]
con delibera DG n. 45 del 29/01/2021 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del D. Parte_1
Lgs. 165/2001, annullato il licenziamento intimato al ricorrente, condannare l'
[...]
in persona del suo Direttore p.t. alla reintegrazione del ricorrente Controparte_5
nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente dal giorno del licenziamento, fino a quella dell'effettiva reintegrazione, quantificata nei termini del citato articolo o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, detratto quanto percepito nelle more;
nonché al versamento degli integrali contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento, fino al giorno della effettiva reintegrazione. In via subordinata, Voglia l'Ill.mo Giudice adito annullare la sanzione disciplinare e dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e comunque di nessun effetto il licenziamento impugnato per difetto di proporzionalità, rideterminando la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato ai sensi dell'art. 63, comma 2bis, salva la corresponsione delle retribuzioni non percepite sino al reintegro. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e competenze legali, oltre a rimborso forfettario, Iva se dovuta e
C.P.A, dei procuratori antistatari.”.
Con memoria difensiva del 29.5.2023 si è costituito in giudizio l'
[...]
” rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_6
“1) Rigettare il ricorso proposto dal dott. come infondato in fatto e in diritto;
2) Parte_1
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
3) In via subordinata, nella non creduta ipotesi di annullamento della sanzione disciplinare del licenziamento per difetto di proporzionalità, si chiede di rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento del ricorrente e segnatamente dell'interesse pubblico dell'Istituto alla tutela dei diritti dei pazienti, dell'organizzazione aziendale e della propria immagine.”.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione, è stata istruita mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione (verbali di audizione dei testi nel processo penale) e l'escussione di tre testi e all'udienza del 19.6.25, previo deposito di note di discussione, il giudice si è riservato di decidere.
**********
Il ricorso in opposizione è infondato, ritenendo questo giudice di confermare, pure all'esito dell'ulteriore istruttoria svolta, le argomentazioni esposte nell'ordinanza opposta.
Con la presente domanda di impugnativa di licenziamento, il ricorrente impugna il licenziamento intimatogli dall' convenuto per motivi disciplinari. CP_2
Il licenziamento trae origine dalla nota Prot. N. 31722 del 05/11/2020 - con cui l
[...]
comunicava al dott. una “Contestazione di Controparte_7 Parte_1
addebito per responsabilità disciplinare” in relazione all'Ordinanza di misura cautelare n.
8928/20 RG. Mod. 21 n. 15942/20 R.G.I.P. e OCC 413/20 emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 30.10.2020 (eseguita in data 03.11.2020) - nella quale si legge: “i fatti oggetto di contestazione sono in contrasto con l'art. 3 (obblighi), commi 1, 2 lett. a), c), d), e), m), n) del
Regolamento dei procedimenti disciplinari del personale area dirigenza medica e veterinaria e area SPTA, approvato con deliberazione n. 669 del 28.09.2017, nonché dell'art. 6 del C.C.N.L. per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del C.C.N.L. area dirigenza medica del 17.10.2008, nonché dell'art. 70 del
C.C.N.L. 2016/2018, di conseguenza si formalizza la contestazione di addebito ai sensi dell'art. 14 del citato Regolamento di disciplina dell'Istituto”, invitando il ricorrente a nominare un proprio rappresentante per la convocazione del 03/12/20.
In particolare, nella predetta ordinanza cautelare vengono contestati all'odierno ricorrente i reati di concussione e di falso continuati ed in concorso, a danno delle sig.re Persona_1
(avvenuto tra il 2 ed il 10 giugno 2014), (01/08/2016), Persona_2 Persona_3
(01/08/2016) e (08/01/2018). Persona_4
Quindi, il suddetto Ente ospedaliero, con delibera n. 1112 del 10/11/2020, prendendo atto della suddetta Ordinanza del GIP, disponeva la misura interdittiva dell'esercizio del pubblico ufficio di medico ospedaliero con il divieto di svolgere la professione medica e le attività ad essa inerenti. Con note del 30/11/20 e del 01/12/2020, il ricorrente dapprima nominava i propri rappresentanti e poi forniva all'Ufficio di disciplina le proprie difese, supportato dal proprio sindacato, deducendo preliminarmente il proprio diritto ad essere ascoltato personalmente.
Con nota Prot. 35226 del 14/12/20, l' Pascale accoglieva la richiesta del ricorrente di CP_2
essere sentito di persona e rinviava l'audizione al 28/12/20.
In tale data, il dott. , assistito dal dott. Pierluigi Franco, dirigente , compariva Parte_1
personalmente innanzi all' per essere ascoltato a sua difesa e rendere le CP_9
giustificazioni, depositando all'uopo una memoria scritta, nella quale si legge testualmente:
“… pur nell'impossibilità di specificare di persona come sarebbe stato suo diritto, gli elementi di assoluta ed integrale infondatezza degli addebiti rivolti in sede penale e parimenti in sede disciplinare, il dott. Parte_1
nega ogni e qualsiasi fondatezza e veridicità di quanto contestato. Gli elementi dedotti dal GIP presso il
Tribunale di Napoli nell'ordinanza allegata alla contestazione disciplinare, sono integralmente smentiti da plurimi riscontri probatori che il dott. farà valere nelle competenti sedi giudiziarie. Pertanto il Parte_1
dott. respinge ogni addebito in quanto non fondato e conclude per l'insussistenza di qualsivoglia Parte_1
condotta disciplinare rilevante”.
Con il verbale del 12.01.2021 l'U.P.D. della dirigenza, sulla base della documentazione acquisita agli atti in fase istruttoria, della memoria difensiva e delle argomentazioni fornite personalmente dal lavoratore a sua difesa;
vista la copiosa normativa legislativa, contrattuale e regolamentare vigente e in particolare il Codice di Comportamento dell'Istituto, il D. Lgs.
165/2001, il C.C.N.L. del personale della dirigenza sanitaria triennio 2016/2018, il
Regolamento per l'attività libero professionale intramoenia, il Regolamento di disciplina della dirigenza, irrogava al dott. la sanzione disciplinare del Parte_1
licenziamento con preavviso.
Infine, con deliberazione del D.G. n. 45 del 29.01.2021 l' prendeva atto della CP_2
decisione dell' con formalizzazione della comminatoria della sanzione disciplinare CP_9
del licenziamento con preavviso di 12 mesi e decorrenza 01.02.2022, dandone espressa comunicazione al dott. . Parte_1
Con missiva del 01/03/2021, il dr. impugnava il licenziamento. Parte_1 A sostegno dell'opposizione il ricorrente, in punto di diritto, ha riproposto le medesime censure prospettate nella fase sommaria, ossia la violazione del divieto di esercitare nuovamente l'azione disciplinare, asseritamente già esercitata da parte dell' e la CP_2
tardività della procedura disciplinare in relazione ad uno dei quattro episodi contestati
(quello riferito alla sig.ra e, nel merito, nel criticare la valutazione del Persona_1
quadro istruttorio effettuata nell'ordinanza impugnata, ha ribadito l'insussistenza dei fatti contestati e, comunque, il difetto di proporzionalità tra condotta e sanzione.
Occorre, anche in questa sede, esaminare preliminarmente le eccezioni di consumazione e intempestività dell'azione disciplinare, sollevate da parte ricorrente in relazione ai fatti riguardanti la sig.ra , da cui ha preso origine l'indagine penale. Persona_1
Secondo la tesi attorea, infatti, l'indagine interna disposta dal Direttore Amministrativo, segretario dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari con delega ispettiva, a seguito della trasmissione, da parte del D.G., della segnalazione degli avvocati del sig. , CP_10
compagno della sig.ra deceduta, costituirebbe avvio del procedimento disciplinare, Per_1
precludendo quindi una nuova azione disciplinare per il medesimo fatto.
Tale tesi non è condivisibile.
In via generale, va rilevato che in tanto può parlarsi di consumazione dell'azione disciplinare e dunque di illegittimità/inefficacia di un licenziamento intimato per determinati fatti in quanto per quegli stessi fatti il datore abbia già irrogato una precedente sanzione (espulsiva o conservativa), consumando così definitivamente il potere disciplinare.
Al riguardo, infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva”. (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 15228 del
16-07-2020; Cass. n. 17912 del 2016; Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 7523 del 2009; Cass.
n. 3039 del 1996; Cass. n. 3871 del 1986).
Il divieto del “ne bis in idem” si riferisce, dunque, in maniera inequivocabile, al valido esercizio del medesimo potere disciplinare e dal quale discende “il divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per un stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica” (ex plurimis: Cass. n. 26815 del 2018; Cass. n. 3855 dei 2017; Cass. n. 20429 del
2016; Cass. n. 16472 dei 2015).
In altri termini, il dipendente non può subire due procedimenti disciplinari per il medesimo fatto.
Tanto, però, non è accaduto nella fattispecie di causa in cui, in relazione all'episodio in parola (valutato peraltro unitamente ad altri episodi), è stata irrogata un'unica sanzione, ossia il licenziamento impugnato in questa sede, laddove la precedente indagine interna, resasi necessaria per la segnalazione ricevuta dall'Istituto - in relazione alla quale il dr.
era stato sentito, senza particolari formalità, ma doverosamente onde Parte_1
consentirgli di dare la sua versione dei fatti - non era sfociata in nessun provvedimento sanzionatorio.
Parimenti infondata è l'eccezione di tardività dell'azione disciplinare sollevata sempre con riferimento all'episodio relativo alla sig.ra Persona_1
Dalla pacifica ricostruzione fattuale sopra riportata risulta che a seguito dell'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, N. 413/2020 del 30.10.2020, depositata il 02.11.2020, eseguita in data 03.11.2020, con la quale il dott. Parte_1
veniva sospeso dall'esercizio del pubblico ufficio di medico ospedaliero con il divieto di svolgere la professione medica e le attività ad essa inerenti presso uffici e strutture pubbliche e private per la durata di mesi dodici, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari della dirigenza dell' convenuto, con nota prot. 31722 del 05.11.2020, procedeva alla CP_2
contestazione di addebito nei confronti del dipendente dott. . Parte_1
La contestazione di addebito, quindi, trae origine e si riferisce ai fatti, come descritti nell'ordinanza del G.I.P., quelli riguardanti la sig.ra e quelli ulteriori riguardanti le Per_1
altre pazienti sopra dette, posti in correlazione con la qualifica del dott. di Parte_1
dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo e di responsabile della S.S.D. di D.H.
Senologia dell'Istituto.
In conclusione, quindi, avuto riguardo al fatto che il procedimento disciplinare è stato azionato, non in relazione al singolo episodio, ma per il complesso dei fatti di cui all'ordinanza del Gip, richiamati dall' e ritenuti in contrasto con la normativa CP_2
legislativa, contrattuale e regolamentare vigente, deve ritenersi che lo stesso sia stato avviato e concluso nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, garantendo all'incolpato il diritto di difesa e di accesso a tutti gli atti del procedimento.
In ogni caso, in via generale e dunque non solo con riferimento alla regolarità del procedimento ma anche alla idoneità del fatto contestato a giustificare la sanzione adottata, va evidenziato che ove dal datore di lavoro sia contestata una pluralità di fatti, come nella specie, questi costituiscono ciò che il datore addebita al lavoratore e che, a suo avviso, giustifica la sanzione. In questo rapporto di causalità, il complesso dei fatti contestati non costituisce tuttavia il minimo necessario per giustificare la sanzione, in modo tale che, risultando infondato qualche fatto, l'addebito risulti necessariamente insufficiente a determinare la sanzione prevista ed applicata. Anche se ognuno dei fatti, quale negazione dell'obbligo del lavoratore, conferisce il proprio potenziale contributo alla sanzione (e questo contributo è amplificato dalla stessa coesistenza degli altri fatti) e pertanto anche se la sanzione è il prodotto di questa pluralità (e di questa coesistenza), nel contempo ognuno dei fatti, anche di per se solo, integra (nella stessa logica della contestazione) una base astrattamente idonea a giustificare la sanzione (anche quella dal datore prevista quale conseguenza della complessiva contestazione). In tal modo, se alcuni dei fatti inizialmente addebitati risultassero infondati ovvero se per alcuni vi fosse decadenza dal potere disciplinare per intempestività o altra violazione procedimentale, gli altri conserverebbero la propria individuale potenziale idoneità a giustificare la sanzione applicata dal datore (cfr.
Cass. n. 454/2003; n. 2579/2009), a meno che colui che ne abbia interesse non provi che il datore di lavoro abbia valutato la sanzione come conseguenza di tutti i fatti contestati, ossia tutti necessari per giustificare la stessa, così che la mancanza anche di uno solo di tali fatti non avrebbe fatto venir meno la fiducia nei confronti del lavoratore e, dunque, non avrebbe comportato la risoluzione del rapporto.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, non vi è dubbio che nell'intenzione dell' convenuto ogni episodio contestato è stato valutato come di per sé stesso CP_2
idoneo a giustificare la sanzione intimata ed il ricorrente nulla ha allegato in senso contrario, neanche nel ricorso in opposizione;
di guisa che, quand'anche per il singolo episodio in parola si ravvisasse uno dei vizi prospettati dal ricorrente, ciò non avrebbe conseguenze, per questo aspetto, sulla legittimità della sanzione irrogata.
Passando all'esame dei fatti contestati, al dr. sono ascritti, come visto, i fatti Parte_1
descritti nell'ordinanza del Gip, richiamata nella lettera di contestazione ed allegata alla stessa e ritenuti dall'Istituto datore in contrasto con l'art. 3 (obblighi), commi 1, 2 lett. a), c), d), e),
m), n) del Regolamento dei procedimenti disciplinari del personale area dirigenza medica e veterinaria e area
SPTA, approvato con deliberazione n. 669 del 28.09.2017, nonché dell'art. 6 del C.C.N.L. per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del C.C.N.L. area dirigenza medica del 17.10.2008, nonché dell'art. 70 del C.C.N.L. 2016/2018, di conseguenza si formalizza la contestazione di addebito ai sensi dell'art. 14 del citato Regolamento di disciplina dell'Istituto”.
Come già osservato nell'ordinanza opposta, la questione rilevante in questa sede attiene al compimento, da parte del dott. , di attività medico-chirurgica in violazione delle Parte_1
norme che presidiano il rapporto di lavoro dello stesso, dirigente medico a rapporto esclusivo, a prescindere dalle conseguenze di natura penale derivanti dalle condotte ascrittegli, che sono state oggetto di valutazione nel processo penale nel quale il dr.
è imputato per i reati di concussione e falso, che è stato definito, nel corso del Parte_1
presente giudizio di opposizione, con sentenza di primo grado di assoluzione del dr.
, allo stato, appellata con atto della Procura della Repubblica del 24.4.2025 (in atti Parte_1
della convenuta), a cui ha fatto seguito l'appello incidentale del dr. del 26.5.25. Parte_1
Al riguardo in ricorso si deduce che:
“1) Il dott. non ha mai abusato della sua qualità di medico;
non ha mai amplificando la gravità Parte_1
delle condizioni delle pazienti;
non ha mai prospettato loro lunghe liste di attesa per ottenere il ricovero al
Pascale….
2) Non esiste negli atti del PM, né nella fase cautelare di questo giudizio, una Consulenza Tecnica che accerti che le diagnosi formulate dal Dottor fossero errate o gonfiate, o che il ORe abbia Parte_1
enfatizzato una diagnosi rivelatasi, successivamente, esagerata.
3) Le liste di attesa del per interventi chirurgici al seno, negli anni di cui alle contestazioni, erano di CP_5
circa tre mesi, come emerge dalle testimonianze già raccolte e dai documenti in atti… 4) Proprio negli anni in cui il ricorrente è stato primario facente funzioni del reparto di senologia, semmai, le liste di attesa furono sensibilmente ridotte…
5) si recò dal dopo essere stata in cura dalla dott.ssa per un secondo Persona_1 Parte_1 Per_5
responso e, allorquando il ricorrente si rese conto della gravità della situazione illustrandola con realismo, questa decise di farsi operare prima possibile presso la clinica Posillipo.
6) Non fu il OR a dire alla paziente quanto avrebbe dovuto attendere (40 giorni) per essere Parte_1
operata al bensì dapprima la dott.ssa e, poi, il personale del CUP. CP_5 Per_5
7) Il OR non pretese alcun compenso per le visite alla Parte_1 Per_1
8) Nonostante la gravità della condizione della il fissò alla paziente la sola data di Per_1 CP_5
preospedalizzazione il giorno 13 giugno 2014.
9) Essendo la una paziente della dott.ssa già inviata al CUP per prendere appuntamento Per_1 Per_5
per il ricovero nei tempi ordinari, non era potere del utilizzare la procedura di urgenza di cui alla Parte_1
delibera DS/265 del 2004; né è provato se la valutazione della dott.ssa fosse corretta o se, poste le Per_5
(reali) liste di attesa del il caso della potesse realmente beneficiare di una soltanto CP_5 Per_1
eventuale anticipazione.
10) L'operazione chirurgica di si svolse alla clinica Posillipo il giorno 10 giugno 2014 alle Persona_1
ore 14.00; risulta dalla timbratura del cartellino che quel giorno il OR uscì dall' Parte_1 [...]
alle ore 13.53: di tal che è impossibile collocarlo in sala operatoria alla clinica solo 7 minuti dopo. CP_5
Nessuna prova è stata offerta che qualcun altro abbia potuto usare il cartellino personale del dott.
per timbrare;
… Parte_1
11) La cognata della racconta con precisione come si svolsero realmente i fatti: Per_1 Testimone_1
“era l'inizio del mese di giugno del 2014 e accompagnai mia cognata insieme al signor Persona_1
per una visita medica presso lo studio del OR all'ospedale Parte_2 Parte_1
in maniera amichevole e gratuita, in quanto mia cognata era affetta da una malattia neoplastica CP_5
senologica. All'esito della visita il ORe ci prospettava di procedere con intervento presso l'ospedale CP_5
di Napoli. La lista d'attesa era circa di 40 giorni e allora mia cognata chiese al OR se poteva Parte_1
fare prima vista l'età della paziente e la diagnosi. Il ORe ci consigliò il OR che avrebbe potuto Per_6
operare in breve tempo presso la clinica Posillipo. Il 10 giugno mia cognata veniva ricoverata e operata alla clinica Posillipo dal OR e il OR ha assistito all'intervento come supervisore Per_6 Parte_1 informando noi parenti fuori la sala operatoria” (cfr. doc. depositato e acquisito agli atti all'udienza del 6 ottobre 2022).
12) Le sig.re e non sono mai state pazienti prese in cura presso il Per_2 Per_3 Per_4 CP_5
sebbene possano aver effettuato attività diagnostiche nell'Istituto. Tutte hanno conosciuto il ricorrente presso il centro C.M.R. di Melito di Napoli, ove il medico svolgeva attività di semplice prevenzione;
gratuitamente, come è regola per queste attività di prevenzione sociale.
13) Tutte e tre le pazienti scelsero autonomamente e liberamente dove e come operarsi.
14) In particolare, la non era affetta da un tumore “maligno”, bensì aveva dei fibroadenomi che Per_4
non dovevano essere necessariamente rimossi;
la infatti, non ha subito una mastectomia, bensì una Per_4
operazione mastoplastica additiva.
15) Il OR è un esperto in chirurgia demolitiva del seno per la rimozione di tumori, ma non ha Parte_1
alcuna esperienza della fase ricostruttiva, come emerge dalle prove in atti (“Il OR in base alla Parte_1
casistica certificata dalla direzione sanità dell non ha mai effettuato come primo operatore Controparte_5
interventi di ricostruzione protesica”, cfr. CTP dott.ssa . “Il dott. si occupava solo della Per_7 Parte_1
parte demolitiva dell'intervento e non di quella ricostruttiva”, teste . Il dott. , Tes_2 Parte_1
semplicemente, non poteva operare la neppure volendo, non è un'attività medica di cui è capace. 16) Per_4
Gli interventi chirurgici compiuti sulle sig.re e invece, risultano essere stati Per_4 Per_2 Per_3
eseguiti da un chirurgo in grado di svolgere entrambe le fasi, destruens e costruens, con notevole abilità e velocità (La “non esperienza” non poteva permettere al OR di affrontare come primo operatore Parte_1
ben due interventi di mastectomia con risparmio del complesso areola capezzolo e ricostruzione protesica, per giunta nella stessa seduta operatoria. Da notare che entrambi gli interventi sono stati eseguiti con una tempistica (circa un'ora) che identificano una capacità operatoria non riconducibile ad un chirurgo con scarsa esperienza”, cfr CTP dott.ssa ). In pratica, la consulente afferma che non soltanto il dott. Per_7 Parte_1
non poteva proprio partecipare alla operazione della ma non è neppure predicabile che abbia Per_4
eseguito soltanto una (prima) parte delle operazioni di e perché le modalità di quelle Per_2 Per_3
operazioni (risparmio del complesso areola capezzolo;
scollatura dei muscoli) e i tempi complessivi inducono a escludere che l'operatore della fase demolitoria fosse diverso dal chirurgo della fase ricostruttiva.
17) Dalle cartelle cliniche di tutte le pazienti risulta che il chirurgo che ha effettuato l'operazione fu il dott.
e non il ricorrente. Per_6 18) L'unica persona presente per tutto il tempo dell'operazione in sala operatoria, sveglio, e in grado di riferire chi fu a compiere gli interventi chirurgici, oltre al medesimo chirurgo, è l'anestesista, il dott. Per_8
che ha riferito espressamente di non aver mai eseguito “interventi chirurgici insieme al ricorrente”; “confermo che nelle cartelle relative alle pazienti e che mi vengono mostrate, risulto io come Per_4 Per_3 Per_2
anestesista; posso dire che nella clinica Posillipo il dott. non mi risulta che abbia mai effettuato Parte_1
interventi di ricostruzione del seno con protesi;
questi interventi li faceva il dott. ; posso dire che non mi Per_6
risulta che il dott. abbia mai operato presso la clinica Posillipo”. Parte_1
19) Ascoltato dal PM, il Dott. , anatomopatologo intraoperatorio con ogni evidenza anch'egli Per_9
presente in sala operatoria alla clinica Posillipo, ha riferito di non conoscere nemmeno il Dott. Parte_1
(cfr doc. 35).
20) Anche il dott. direttore sanitario della clinica Posillipo, ha dichiarato al PM di non sapere Tes_3
neppure chi il dott. sia (cfr doc. 19). 21) Non era affatto inusuale che il OR Parte_1 Parte_1
inviasse alcune pazienti presso altre strutture pubbliche quando i tempi di attesa al risultavano CP_5
eccessivi e che spesso le seguisse anche in sala operatoria, come mero osservatore. Ciò è consentito dalla regola di colleganza e dalla pratica medica e non costituisce violazione di eventuali obblighi di esclusiva…
22) Il OR , infine, non ha mai percepito denaro per le operazioni di Parte_1 Per_1 Per_3
e Tutte le somme che si assume essere state “versate” al ricorrente sono state pagate al dott. Per_2 Per_4
che ha eseguito gli interventi chirurgici. Per_6
23) Lo stesso fratello della ha riferito al PM “il OR , Per_1 Testimone_4 Parte_1
medico di mia conoscenza, mi informava che avrebbe assistito all'intervento chirurgico in veste di supervisore senza prendervi parte e che lo stesso sarebbe stato effettuato dal chirurgo titolare il OR , al Per_10
quale poi sarebbero state liquidate le relative spettanze”.
24) Lo stesso anestesista, dott. è stato pagato per la sua attività nei confronti di Per_11 Per_2 Per_3
e dal Dott. (“io ero pagato direttamente dal chirurgo operatore, in questi casi il dott. Per_4 Per_6
”).” Per_6
Trattasi, in larga parte, delle stesse argomentazioni già valutate nella fase sommaria, che impongono, comunque, la valutazione degli esiti della corposa istruttoria svolta in entrambe le fasi. Nella fase sommaria è stata escussa la teste di parte convenuta, , che ha Testimone_5
dichiarato: “sono dipendente del dal 2010, con mansioni di dirigente medico di direzione medica di CP_5
presidio fino al giugno 2018 e dopo ho avuto l'incarico di direttore di struttura che ancora oggi svolgo;
conosco il dott. che è un chirurgo che lavora al Pascale in chirurgia senologica;
più volte nel corso Parte_1
degli anni ho ricevuto richieste di informazioni da parte di Carabinieri o altre autorità in merito all'operato del dott. ; sono a conoscenza del motivo del licenziamento;
quanto alla procedura, il paziente Parte_1
accede al Pascale tramite ambulatorio e al completamento dell'iter viene inserito in lista di attesa sulla base della priorità clinica individuata dallo specialista per il successivo ricovero;
i tempi per interventi con priorità maggiore erano e sono di 30 giorni per il ricovero;
in linea generale per gli interventi classificati, all'epoca dei fatti, in C1 cioè di massima urgenza i tempi erano rispettati e in ipotesi di subentro di casi più urgenti si poteva anche scavalcare la lista di attesa;
tutta questa procedura, compresa l'ipotesi dello scavalco, era nota ai chirurghi operanti;
attualmente la classificazione della massima urgenza corrisponde alla lettera A (ex
C1); la nota che indica la suddetta procedura è quella del 2004 DS/265; la richiesta di scavalco deve essere fatta dal medico che ha valutato la maggiore urgenza idonea allo scavalco e firmata dal primario della struttura;
la richiesta di ricovero per la paziente era stata fatta dalla dott.ssa il 28.5.2014, Per_1 Per_5
almeno questo è quanto risulta dalla piattaforma telematica e dalla stessa risulta pure che il 13 giugno, data per la quale era stata contattata telefonicamente la paziente per il pre-ricovero, la stessa aveva riferito di aver già risolto altrove;
in conseguenza è stata annullata la prenotazione per il ricovero per l'intervento previsto entro il 27 giugno come risulta dal doc. che mi viene mostrato n. 33 prod ric;
preciso che nel caso di urgenza massima la data entro cui deve essere effettuato l'intervento è inserita dal sistema ed entro quella data viene o dovrebbe essere svolto l'intervento; nel caso in cui si susseguano più medici nelle visite specialistiche di un paziente, ciascuno di essi può fare la richiesta di scavalco anche se precedentemente non fatta dal collega;
nel caso della paziente suddetta la stessa era stata inserita nella lista con priorità massima con intervento programmato entro 30 giorni senza richiesta di scavalco;
non ho conoscenza diretta dell'intervento eseguito altrove dalla paziente;
la dott.ssa era ed è un chirurgo dipendente del Pascale”. Per_5
Sempre nella fase sommaria, il testimone di parte ricorrente, , ha Testimone_6
dichiarato: “sono dipendente del dal 1992 con mansioni di dirigente anestesista;
conosco il Parte_3
ricorrente da lungo tempo per amicizia e per ragioni professionali;
sono a venuto a conoscenza del licenziamento del ricorrente per aver appreso la vicenda dalla stampa;
io e il ricorrente non abbiamo mai eseguito interventi chirurgici insieme;
in relazione al capo 9) posso dire di non ricordare i cognomi che mi vengono detti perché dovrei vedere le cartelle cliniche anche per capire se c'è il mio nome come anestesista dell'intervento; confermo che nelle cartelle relative alle pazienti e - che mi vengono Per_4 Per_3 Per_2
mostrate in udienza - risulto io come anestesista, mentre in quella relativa alla paziente non Per_1
risulto io ma un altro anestesista;
in ordine al capo 10) posso dire che nella clinica Posillipo il dott.
non mi risulta che abbia mai effettuato interventi di ricostruzione del seno con protesi;
questi Parte_1
interventi li faceva il dott. presso la clinica Posillipo;
sul capo 11) posso dire che non mi risulta che il Per_6
dott. abbia mai operato presso la clinica Posillipo;
in relazione al capo 12) non sono a Parte_1
conoscenza degli accordi economici tra il chirurgo e le pazienti;
posso dire che io ero pagato direttamente dal chirurgo operatore in questi casi il dott. ; il dott. e il dott. lavoravano nello stesso Per_6 Parte_1 Per_6
reparto al non so precisamente per quanti anni hanno lavorato insieme;
non ho mai parlato dei fatti CP_5
di causa personalmente con il dott. ; io operavo presso la clinica Posillipo regolarmente autorizzato Parte_1
dal mio datore di lavoro avendo un rapporto non esclusivo;
non so se presso il Pascale si effettuano interventi di mastoplastica additiva;
l'anestesista rimane presente per tutto l'intervento chirurgico e mediamente fino ad un'ora successiva”.
Ancora, il testimone di parte convenuta, , ha dichiarato: “ho conosciuto il dott. Persona_3
in quanto medico di fiducia di mia sorella;
mi sono recata da lui per una visita a fine giugno del Parte_1
2016, comunque nel periodo estivo;
la visita l'ho fatta al CMR e dopo la visita il dott. mi ha consigliato di fare l'ago aspirato, che ho fatto al ma non fu il dott. a farmelo, non ricordo il nome del CP_5 Parte_1
ORe; poi, avuto l'esito, ho contattato il dott. che mi ha detto che mi sarei dovuta operare;
mi Parte_1
sono operata il 1.8.2016 a Villa Posillipo, una clinica privata, perché il dott. mi prospettò che i tempi in ospedale sarebbero stati più lunghi;
non ricordo precisamente quali furono i tempi che il dott. mi indicò, forse tre o quattro mesi;
il dott. si mostrò preoccupato per la mia situazione perché ero giovane ed avevo due tumori al seno;
in clinica Villa Posillipo prima di addormentami per l'anestesia, in sala operatoria ho visto il dott. e un infermiere uomo;
non ricordo il nome dell'anestesista, ma era un uomo;
ricordo di Parte_1
aver pagato 1.000,00 euro per la degenza nella stanza in clinica;
inoltre ho pagato al dott. altri Parte_1
6.000,00 euro, comprensivi anche dei costi per la protesi e quelli spettanti all'anestesista e all'anatomopatologo; materialmente i soldi li hanno consegnati in più tranche al dott. mio marito Parte_1
e mia sorella;
l'operazione è consistita in una mastectomia totale e in un impianto di protesi;
non ricordo che in camera, prima dell'intervento, un ORe mia abbia fatto un disegno sul segno per individuare il sito chirurgico;
riconosco come mia la firma apposta sul consenso informato del 1.8.2016, ma non ricordo quale dott. mi abbia sottoposto tale foglio;
non conosco il dott. ; riconosco anche la firma sul consenso per Per_6
l'anestesia; il dott. , sia nelle visite precedenti che il giorno dell'intervento, mi informò sul tipo di Parte_1
intervento che avrei subito e che in sede di operazione avrebbe stabilito se fare una mastectomia totale o parziale;
mia sorella anche ha avuto un intervento al seno ma meno grave ed è stata operata al dal CP_5
dott. .” Parte_1
Alla stessa udienza, un altro testimone di parte ricorrente, ha dichiarato: Testimone_7
“sono dipendente del dal dicembre 1993 e sono chirurga, conosco il dott. perché Pt_4 Parte_1
entrambi ci occupiamo di senologia;
è capitato intorno al 2016/17 che il dott. mi abbia Parte_1
contattato 4/5 volte per chiedermi di inserire delle pazienti da operare nella lista di attesa del Pt_4
perché quella del era più lunga;
i nostri tempi di attesa per cancro erano dai 20 ai 40 giorni;
quindi CP_5
queste pazienti sono state operate al in alcuni casi il dott. ha seguito come medico di Pt_4 Parte_1
fiducia il paziente ed è stato presente in sala operatoria anche se ovviamente ho operato io;
ricordo con certezza un caso perché si trattava di un paziente uomo che è un caso raro;
nei casi che ho detto i pazienti venivano inseriti direttamente nella lista di attesa del ma non so se erano pazienti del e se Pt_4 CP_5
fossero stati dimessi da lì; so, per sentito dire tra noi medici, che i tempi di attesa per l'intervento al CP_5
erano tre-quattro mesi”.
Nel corso del procedimento sommario è stato poi escusso il testimone di parte convenuta,
, che ha dichiarato: “sono un ORe commercialista;
conosco le parti in causa Parte_2
in quanto il dott. ha operato la mia compagna per un intervento al seno il Parte_1 Persona_1
10.6.2014, poi la mia compagna è deceduta il 18.7.2018; l'operazione era avvenuta alla clinica Posillipo;
la mia compagna si rivolse al dott. e prese appuntamento per il 2.6.14 al con Parte_1 CP_5
quest'ultimo tramite la cognata, che era un infermiera professionale che lo conosceva;
in quell'occasione il dott. visitò la mia compagna, facendole un altro ago aspirato dopo quello che le aveva fatto fare la Parte_1
dott.ssa altra dipendente del e le disse, già sulla base del risultato dell'ago aspirato già fatto, Per_5 CP_5
che doveva essere operata per asportare il tumore ma che i tempi di attesa al erano di 30/40 giorni e CP_5
che avrebbe potuto operarla in tempi più brevi presso una clinica dove lui operava, la Ruesh o la Posillipo;
tra il 2 e il 10 giugno ci disse che i risultati dell'ago aspirato fatto da lui erano negativi e che avrebbe potuto effettuare l'intervento alla Posillipo il 10 giugno;
quindi l'8 giugno andammo io la mia compagna la cognata e il fratello della mia compagna al nella stanza del dott. dove ci indicò la somma da CP_5 Parte_1
pagare per l'intervento pari a 4.000 euro anzichè 7.000, da pagare a nero e altre 1.100 euro per la clinica, da fatturare;
io ero presente il giorno dell'intervento e ho visto il dott. sia all'entrata che all'uscita Parte_1
dalla sala operatoria e all'uscita gli ho consegnato i 4.000,00 euro in contanti;
erano presenti varie persone, il mio amico il fratello e la cognata della mia compagna;
la mia compagna aveva una Persona_12
stanza nella clinica per la notte;
durante l'operazione scese un ORe che io non conoscevo, solo dopo frequentando il ho saputo che era il dott. direttore scientifico del che ci disse CP_5 Persona_13 CP_5
che il seno destro aveva una sciocchezza mentre nel sinistro non c'era nulla;
la mia compagna fu dimessa il giorno successivo all'intervento e fu visitata dal dott. che diede il consenso alle dimissioni;
c'era Parte_1
anche la sorella della mia compagna che aveva fatto la notte;
dopo l'intervento la mia compagna fu presa in cura dalla dott.ssa che lavora al Pascale, però andava a fare le visite al suo studio privato;
a Persona_14
settembre 2015 la mia compagna aveva le metastasi ossee per cui decidemmo di cambiare oncologa con il consiglio del dott. che ci consigliò il primario del dott. che ci ha Parte_1 CP_5 Persona_15
seguito fino alla morte della mia compagna;
le visite con il dott. le faceva presso il centro Muto Persona_15
in galleria Umberto;
quest'ultimo volle fare un nuovo esame istologico sui vetrini, per cui andai personalmente a prenderli al insieme al alla palazzina centrale del dove erano CP_5 Parte_1 CP_5
custoditi ce li diede preciso sul referto dell'istologico risultava un timbro di un laboratorio di Marano, mi pare nel corso degli anni in cui ci ha assistito il dott. il rapporto con il dott. Per_9 Persona_15
è durato;
la prima visita in cui emerse il nodulo al seno era con la dott.ssa il 24 maggio Parte_1 Per_5
2014, era una visita privata;
per cui fece l'ago aspirato che uscì positivo quindi l' ci disse che era Per_5
necessario l'intervento ma che lei non operava;
per cui, tramite la cognata della mia compagna, uscì fuori il nome del dott. a cui ci rivolgemmo come ho detto;
preciso che già prima di avere i risultati dell'ago Parte_1
aspirato la dott.ssa ci suggerì di metterci in lisa di attesa al e in quell'occasione appresi i Per_5 CP_5
tempi di attesa del che ho riferito e che ci riferì anche il dott. ; il giorno dell'intervento ho CP_5 Parte_1
visto solo il dott. e il dott. il dott. l'ho conosciuto successivamente durante il lungo Parte_1 Per_6
ricovero della mia compagna al prima del decesso;
preciso di non aver pagato nessun compenso al CP_5
dott. per le visite”. Parte_1 Alla stessa udienza, veniva escusso un altro testimone di parte ricorrente, Tes_8
che ha dichiarato: “sono un collega del ricorrente e sono dipendente del dal 1994,
[...] CP_5
attualmente con mansioni di dirigente medico chirurgo presso il reparto di chirurgia senologica, dal 2017; lavoro nello stesso reparto dove lavorava il dott. ; il ricorrente è come me un chirurgo senologico;
al Parte_1
non si praticano interventi di mastoplastica additiva ma solo mastectomie con eventuali ricostruzioni;
CP_5
al 2017 mi risulta che il dott. si occupasse solo della parte demolitiva dell'intervento e non di Parte_1
quella ricostruttiva;
non ho contezza del periodo anteriore;
il dott. era un dipendente del che Per_6 CP_5
lavorava nel mio reparto, ora non lavora più, non so il motivo;
anche lui era un chirurgo e si occupava di entrambe le fasi dell'intervento, demolitiva e ricostruttiva;
anch'io me ne occupo;
i tempi delle liste di attesa variano in base a vari fattori tra cui i principali sono il numero delle prenotazioni e il numero degli interventi che si riescono ad effettuare;
mediamente dal 2017 ad ora sono di circa un mese e mezzo/due mesi;
questi tempi si riferiscono alle liste con priorità, per le altre liste con priorità più bassa i tempi si allungano;
nel periodo in cui il dott. è stato primario f.f. nel 2017/18 i tempi di attesa per la Parte_1
lista A di massima priorità si sono ridotti anche se non so quantificare;
tanto posso riferire in quanto in quel periodo anche per gli interventi in intramoenia si erano ridotti i tempi;
confermo che si facevano interventi in intramoenia in quel periodo”.
Nella fase di opposizione sono stati escussi ulteriori tre testi di parte ricorrente e sono stati acquisiti, come già nella fase sommaria, i verbali di escussione dei testi del processo penale.
La teste ha dichiarato: “ADR: conosco il ricorrente per motivi professionali da circa Testimone_9
tre anni;
essendo io medico legale, mi ha incaricato di svolgere nel processo penale una relazione di parte al fine di verificare il tipo di interventi effettuati;
la presenza di atti a firma del dott. nella Parte_1
documentazione medica relativa a 4 pazienti: , , e Persona_4 Persona_2 Persona_3 Per_1
se gli interventi fossero stati eseguiti secondo le linee guida e se il dott. avesse le competenze
[...] Parte_1
per svolgere quel tipo di interventi;
valutando tutta la documentazione medica in atti, sono pervenuta alla conclusione che il dott. , solo con riferimento al sig.ra ha firmato una richiesta di esame Parte_1 Per_4
istologico, mentre con riferimento alle altre pazienti non ho rinvenuto atti a firma del;
poi ho Parte_1
verificato che gli interventi erano stati eseguiti secondo le linee guida ma che il non compariva Parte_1
come medico che aveva eseguito l'intervento in quanto figurava dalle cartelle come medico che aveva eseguito l'intervento il dott. ; comunque il dott. non aveva le competenze chirurgiche per poter Per_6 Parte_1 eseguire gli interventi sulle pazienti sopra dette in quanto gli interventi erano oltre che demolitivi anche ricostruttivi e nel caso della era una mastoplastica additiva;
a tanto sono pervenuta valutando la Per_4
casistica ospedaliera operatoria del presso il dal 2012 al 2017 in cui risulta un numero Parte_1 CP_5
di interventi inferiore a quello necessario per poter praticare il tipo di interventi sulle pazienti suddette;
per il resto confermo le conclusioni e le argomentazioni di cui alla relazione a mia firma in atti;
dalla casistica degli interventi eseguiti dal presso il non emergono interventi ricostruttivi;
presso il Parte_1 CP_5 CP_5
non si effettuano interventi di mastoplastica additiva;
preciso che la richiesta di esame istologico per la era datata maggio 2017 e si riferiva ad un intervento eseguito nello stesso mese del 2017 presso il Per_4
risulta dagli atti che la ha poi eseguito un successivo intervento a gennaio 2018 presso la CP_5 Per_4
clinica Posillipo, in relazione a cui non ho riscontrato atti a firma del;
le cartelle cliniche che ho Parte_1
visionato sono sicuramente quelle relative agli interventi effettuati presso la clinica Posillipo dalle pazienti sopra dette, per il resto, ho verificato certificati e atti vari;
non mi pare di aver visionato delle cartelle cliniche del ho già reso testimonianza nel processo penale non ricordo con precisione quando ma non molto CP_5
tempo fa.”.
Il testimone ha riferito: “ADR: sono responsabile del servizio di anestesia della Testimone_10
clinica Sanatrix di Napoli dal 2020; ho conosciuto il dott. per la prima volta nel processo penale Parte_1
relativo al dott. in quanto era presente in aula;
prendo visione della cartella clinica che mi viene Per_6
sottoposta relativa ad (doc.18 in atti del ricorrente) e confermo di aver operato come Persona_1
anestesista in quell'intervento in cui risultava come operatore chirurgo il dott. ; era l'unico Per_10
chirurgo presente;
si trattava di una sedazione in quanto era un intervento ambulatoriale;
in quel caso ho sostituito il collega che doveva essere l'anestesista, che però era impedito;
non so se lui abbia ricevuto Per_8
il compenso e da chi;
io non ho ricevuto nessun compenso avendolo sostituito a titolo di cortesia;
nelle volte in cui ho lavorato come anestesista nella clinica Posillipo non ho mai incontrato il dott. che peraltro Parte_1
non conoscevo.”
Infine, il testimone ha dichiarato: “ADR: conosco il ricorrente in quanto venne Testimone_1
a lavorare come medico all'Ospedale di Pollena Trocchia dove io ero infermiera all'epoca, stiamo parlando di una trentina di anni fa;
quando mia cognata si ammalò di tumore al seno mi chiese aiuto e Persona_1
le dissi che conoscevo il dott. che nelle more era andato a lavorare al quindi io stessa l'ho Parte_1 CP_5
accompagnata la prima volta al per la visita con il dott.re che in quella occasione vide le carte in CP_5 nostro possesso;
in quella visita c'era anche il compagno di mia cognata che poi l'ha seguita in tutto il percorso, per cui io non l'ho più accompagnata alle visite;
mia cognata poi fu operata in una clinica nella zona di Posillipo;
io ero presente il giorno dell'operazione; non ricordo il nome del medico che l'ha operata;
io chiesi al dott. se poteva interessarsi dell'intervento e farci sapere notizie su come stava andando Parte_1
per cui lui si affacciava nella sala operatoria e ci dava le informazioni;
non so chi fosse presente in sala operatoria né chi fosse l'anestesista; sono rimasta fino a quando mia cognata è uscita dalla sala operatoria e l'ho messa a letto;
non so nulla del pagamento né a chi sia stato fatto perché se ne sono occupati mia cognata e il compagno;
non so se mia cognata abbia mai pagato il dott. per le visite;
non so se il dott. Parte_1
facesse visite private;
quando mia cognata mi chiese aiuto mi disse che era seguita da un'altra Parte_1
ORessa del Pascale con cui non si era trovata bene e per questo si rivolse a me;
non ricordo il nome della dott.ssa; non so per quanto tempo è stata seguita da questa ORessa ma so che non aveva avuto buoni risultati e comunque mia cognata mi aveva riferito che la dott.ssa aveva perso tempo per i vari esami e per arrivare alla diagnosi;
all'inizio la dott.ssa aveva detto che si trattava di una cisti.”.
Orbene, valutando i dati conoscitivi emersi dalle deposizioni dei testi sopra riportate, con particolare riguardo a quelle rese dai soggetti personalmente coinvolti e, quindi, con una conoscenza diretta dei fatti (vedi testimonianze dei testi e ), può Per_3 CP_10
ritenersi provato, sulla scorta di dichiarazioni estremamente chiare ed univoche, che gli interventi chirurgici oggetto di contestazione (nella specie quelli riguardanti la sig.ra
[...]
e la sig.ra ) furono eseguiti dal dr. , su indicazione del Per_1 Persona_3 Parte_1
medesimo, presso la Clinica Posillipo di Napoli e che il pagamento del corrispettivo, in contanti e “al nero”, era avvenuto nelle mani dello stesso.
Nella medesima direzione si pongono le dichiarazioni testimoniali rese nel processo penale dai testi e ritualmente depositate dalla Persona_12 Persona_2 Persona_4
difesa dell' convenuto ed acquisite in questo processo, che pure hanno confermato CP_2
integralmente le circostanze suddette anche con riferimento agli interventi chirurgici cui erano state sottoposte le sig.re Per_2 Per_4
Al riguardo è appena il caso di rilevare che la SC ha più volte affermato che “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.” (Sez. L, Sentenza n. 4652 del 25/02/2011;Sez. 3, Sentenza n. 21115 del 31/10/2005), con l'unica condizione che gli elementi istruttori raccolti nel diverso processo tra le parti o altre parti siano acquisiti al giudizio della cui cognizione il giudice investito (fra le tante, vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 31312 del 03/11/2021).
A fronte di queste concordi, univoche e circostanziate plurime dichiarazioni testimoniali, della cui attendibilità non vi nessun motivo di dubitare in ragione della loro coerenza e linearità, sono rimaste isolate le deposizioni del teste dr. , che dopo aver Testimone_6
visionato in udienza le cartelle relative agli interventi delle pazienti e Per_4 Per_3
ha confermato essere stato l'anestesista in quegli interventi ed inoltre ha riferito che Per_2
non gli risultava che il dott. avesse mai eseguito interventi chirurgici presso la Parte_1
clinica Posillipo, nonché del teste dr. che dopo aver preso visione della cartella Tes_10
clinica relativa ad , ha confermato di aver operato come anestesista in Persona_1
quell'intervento in cui risultava come operatore chirurgo il dott. e ha dichiarato Per_10
che nelle volte in cui aveva lavorato come anestesista nella clinica Posillipo non aveva mai incontrato il dott. . Parte_1
In particolare, con riferimento a queste due deposizioni, si sottolinea che le dichiarazioni dei testi, nella parte in cui escludono, per quanto di loro conoscenza, la presenza del dr.
presso la clinica Posillipo e durante gli interventi operatori di cui si è detto, sono Parte_1
rimaste isolate in un quadro istruttorio omogeneo e coerente, perché smentite da quelle di tutti gli altri testi escussi e perché sconfessate dallo stesso ricorrente che, sebbene in sede dibattimentale ha confermato di essere stato presente presso la clinica Posillipo solo per dare informazioni sulle pazienti operate ed indossando il camice solo per ragioni sanitarie, innanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare aveva ammesso di essere stato presente nella sala operatoria, con ciò di fatto smentendo quanto dichiarato dai testi in questione.
Quanto poi ai dati risultanti dalle cartelle cliniche relative agli interventi suddetti, che i due testi (dr. e dr. hanno confermato, appare fin troppo ovvio che il dr. Per_8 Tes_10 non vi potesse formalmente figurare altrimenti non ci sarebbe stata Parte_1
l'imputazione per il reato di falso in atto pubblico.
Sul punto è richiamare le argomentazioni rese nella sentenza del Tribunale di Napoli,
Settima Sezione Penale n. 12393/24 sopra citata, acquisita nel presente processo, alle quali si rimanda essendo condivise dalla scrivente.
Nella predetta sentenza (da pag. 26 a pag. 30) si legge «nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono emersi numerosi elementi indiziari a sostegno dell'accusa formulata dalla Procura secondo cui il Parte_1
ha eseguito, unitamente al dott. , gli interventi chirurgici, con conseguente dubbio in ordine alla verità Per_6
di quanto scritto nelle cartelle cliniche nella parte in cui è indicato come chirurgo esclusivamente il dott.
» (così il Capo F cit. a pag. 26, secondo capoverso), ed ancora «la valutazione complessiva Per_6
di questi elementi consente di ritenere fondata la prospettazione accusatoria della Procura secondo cui il ha partecipato come chirurgo agli interventi descritti nei capi di imputazione» (così il Capo F Parte_1
cit. a pag. 28, secondo capoverso) «se, quindi, vi è ragione per ritenere che nelle cartelle cliniche sia stato rappresentato il falso nella parte in cui è indicato quale medico chirurgo il solo dott. , con Per_6
esclusione del dott. , deve tuttavia escludersi la configurabilità sul piano oggettivo del reato Parte_1
contestato al capo F)» (così il Capo F cit. a pag. 28, terzo capoverso) e ciò perché «sul piano della normativa applicabile il Tribunale esclude che possa qualificarsi come atto pubblico la cartella clinica redatta dagli operatori sanitari della clinica Posillipo, atteso che non è emerso, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che la Clinica Posillipo operi in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ed anzi risulta comprovato dalla dichiarazioni dei testi che l'attività sanitaria rappresentata dagli interventi chirurgici eseguiti nei confronti di , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, siano state remunerate direttamente dai pazienti o dai loro parenti. Tanto porta ad Testimone_11
escludere che l'attività medico-chirurgica svolta alla Clinica Posillipo sia attratta al regime dettato dalle norme che regolano l'attività amministrativa, con il logico corollario che, sul piano soggettivo, non può riconoscersi la qualità di pubblici ufficiali ai soggetti redattori delle cartelle cliniche, che, conseguentemente, non possono valutarsi atti pubblici. Ciò che, evidentemente, si riverbera sulla configurazione del reato in contestazione e impone, perciò l'assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto» (così il Capo F cit.
a pag. 30, terzo e quarto capoverso della sentenza penale allegata). Di nessun ausilio, infine, in quanto del tutto neutre e irrilevanti rispetto alle contestazioni di addebito e ai fatti che hanno portato al licenziamento per cui è causa, sono le dichiarazioni rese dagli altri testi di parte ricorrente in entrambe le fasi del giudizio: il teste dr.ssa Tes_7
(dirigente medico del ha dichiarato che in alcuni casi il ha seguito Pt_4 Parte_1
come medico di fiducia i suoi pazienti ed è stato presente in sala operatoria senza operare;
il teste dr. (dirigente medico del ) ha dichiarato che il si Tes_2 CP_5 Parte_1
occupava solo della parte demolitiva dell'intervento e non di quella ricostruttiva (circostanza peraltro non contestata); il teste dr.ssa (medico-legale) si è limitata a riferire di aver Per_7
svolto in sede penale una perizia di parte sulla documentazione sanitaria e i diari chirurgici degli interventi per apprezzarne tempi e modi di esecuzione, quale medico-legale, senza avere, però, nessuna conoscenza diretta dei fatti di causa;
la teste sig.ra pur non Tes_1
sconfessando le circostanze riferite dal teste - con particolare riguardo agli CP_10
accordi presi con il dr. per l'intervento alla sig.ra e al pagamento del Parte_1 Per_1
prezzo in contanti nelle mani dello stesso - si è limitata a riferire che il dr. Parte_1
entrava e usciva dalla sala operatoria dando informazioni sull'intervento.
In definitiva, il quadro probatorio raccolto in questa sede e in sede penale e di cui la sentenza penale dà conto, conferma le circostanze di fatto e le condotte ascritte al dr.
che, benché ritenute non rilevanti in sede penale per le ragioni chiarite nella Parte_1
sentenza, lo sono sotto il profilo disciplinare: la presenza del dr. nella sala Parte_1
operatoria della Clinica Posillipo unitamente al dr. come confermato dai testi Per_6 [...]
e (quest'ultimo in relazione all'intervento della Tes_12 Per_4 Tes_11 CP_10
, a nulla rilevando, secondo il Tribunale Penale, che il dr. evidenziasse Per_1 Parte_1
l'incompatibilità tra l'orario dell'intervento della sig.ra e l'orario di uscita segnato Per_1
dal marcatempo dell' , atteso che, precisa il Collegio, «è in discussione proprio la veridicità CP_2
delle informazioni contenute nella cartella clinica») e risultante dal colloquio precedente l'intervento chirurgico presso la Clinica Posillipo, nel quale il dr. non aveva prospettato a Parte_1
nessuna delle pazienti che avrebbe operato il dr. la fissazione da parte del dr. Per_6
del prezzo delle operazioni chirurgiche e la riscossione delle somme sempre in Parte_1
contanti per evitarne la tracciabilità giacché egli lavorava in regime di intramoenia in Istituto e, pertanto, aveva interesse a non figurare come autore degli interventi;
la dicitura
“intervento ” riportata sulle fatture delle protesi mammarie intestate a Parte_1 Per_2
e a
[...] Persona_3
In definitiva, risultano accertati i fatti ascritti al dr. che sono rilevanti in sede Parte_1
disciplinare in quanto posti in essere in violazione del rapporto di esclusiva che lo legava all' e della normativa che disciplina lo svolgimento dell'attività intramoenia CP_5
contenuta nel Regolamento di disciplina, richiamata nella contestazione di addebito.
Dette condotte si reputano idonee ad integrare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, invero, l'art. 8 CCNL 6.5.2010 integrativo -
Codice disciplinare prevede:
“omissis
11.Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
a. con preavviso, per:
- le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 165/2001 e 55, septies, comma
4;
- recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
- mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda;”.
E ciò senza contare il richiamo alla disciplina legale del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, contenuto nella norma contrattuale, comunque applicabile alla fattispecie.
In ordine, poi, al giudizio di proporzionalità tra la condotta addebitata e la sanzione espulsiva inflitta, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione “In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (che ha natura ontologicamente disciplinare e al cui procedimento sono applicabili le garanzie procedurali in materia di pubblicità della normativa, di contestazione preventiva dell'addebito e di difesa del lavoratore), ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” ( vedi da ultimo, Sez. L, Sentenza
n. 2013 del 13/02/2012).
Nel caso concreto, considerando tutte le circostanze sopra esaminate, non può dubitarsi che la condotta contestata al ricorrente determini la compromissione del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, siccome concretante condotta lesiva dei più elementari canoni di correttezza e buona fede che devono permeare il rapporto di lavoro e di portata tale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, da scuotere la fiducia del datore di lavoro in maniera irreversibile.
Alla luce del complesso delle considerazioni sopra esposte, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Si comunichi
Napoli, così deciso in data 29/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.6.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. 6974/2023 R.G. promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gianluca Angelelli (codice fiscale
[...]
, PEC: e Massimo Pistilli C.F._2 Email_1
(codice fiscale PEC: CodiceFiscale_3
) del foro di Viterbo, nonché dall'avv.to Email_2
Mirella Corvino, del foro di Santa Maria Capua Vetere(codice fiscale C.F._4
; PEC: ) presso il cui studio in Viterbo, in Via
[...] Email_3
Belluno 69 elegge domicilio, come da procura in calce al ricorso ex art. 1, co. 47, L.
92/2012.
RICORRENTE contro di diritto pubblico “ CP_1 Controparte_2
G. Pascale” (C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro-tempore, il Direttore Generale, dr. rapp.to e difeso dagli avv.ti Controparte_3
Paola Cosmai (C.F.: ) e (C.F. C.F._5 Controparte_4
), in virtù di procura speciale ad litem rilasciata con atto separato, C.F._6
domicilio eletto presso la sede legale dell' , CP_2
RESISTENTE OGGETTO: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 1, comma 47 e seg Legge n. 92/2012 depositato in data 25.07.2021, il ricorrente chiedeva a questo giudice: “accertato quanto dedotto in narrativa, Voglia annullare e/o dichiarare illegittimo, nullo e comunque inefficace il licenziamento intimato dall Controparte_5
in persona del suo Direttore p.t., al Dott. con delibera
[...] Parte_1
DG n. 45 del 29/01/2021 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del D.lgs. 165/2001, annullato il licenziamento intimato al ricorrente, condannare l' Controparte_5
in persona del suo Direttore pro tempre alla reintegrazione del ricorrente nel posto di
[...]
lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente dal giorno del licenziamento, sino a quella dell'effettiva reintegrazione, quantificata nei termini del citato articolo o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, detratto quanto percepito nelle more;
nonché al versamento degli integrali contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento, fino al giorno della effettiva reintegrazione. In via subordinata, Voglia l'Ill.mo Giudice adito annullare la sanzione disciplinare e dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e comunque di nessun effetto il licenziamento impugnato per difetto di proporzionalità, rideterminando la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato ai sensi dell'art. 63, comma 2bis, salva la corresponsione delle retribuzioni non percepite sino al reintegro. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e competenze legali, oltre a rimborso forfettario, Iva se dovuta e
C.P.A, in favore dei difensori, che si dichiarano fin da ora antistatari”.
Si costituiva l' convenuto chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in CP_2
fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
All'esito dell'istruttoria espletata nella fase sommaria, con ordinanza del 10.3.2023, è stata rigettata la domanda.
Con ricorso ex art. 1, commi 51 e seg. L. 92/2012, depositato in data 6.4.23, il dott.
ha adito il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni: “in accoglimento della presente opposizione ed in riforma dell'Ordinanza del 10/03/2023, Rg 12442/2021, l'Ill.mo Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, Voglia annullare e/o dichiarare illegittimo, nullo e comunque inefficace il licenziamento intimato dall'
[...]
in persona del suo Direttore p.t., al Dott. Controparte_5 [...]
con delibera DG n. 45 del 29/01/2021 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del D. Parte_1
Lgs. 165/2001, annullato il licenziamento intimato al ricorrente, condannare l'
[...]
in persona del suo Direttore p.t. alla reintegrazione del ricorrente Controparte_5
nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto del ricorrente dal giorno del licenziamento, fino a quella dell'effettiva reintegrazione, quantificata nei termini del citato articolo o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, detratto quanto percepito nelle more;
nonché al versamento degli integrali contributi previdenziali ed assistenziali dalla data del licenziamento, fino al giorno della effettiva reintegrazione. In via subordinata, Voglia l'Ill.mo Giudice adito annullare la sanzione disciplinare e dichiarare nullo, illegittimo, inefficace e comunque di nessun effetto il licenziamento impugnato per difetto di proporzionalità, rideterminando la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato ai sensi dell'art. 63, comma 2bis, salva la corresponsione delle retribuzioni non percepite sino al reintegro. In ogni caso con condanna al pagamento delle spese e competenze legali, oltre a rimborso forfettario, Iva se dovuta e
C.P.A, dei procuratori antistatari.”.
Con memoria difensiva del 29.5.2023 si è costituito in giudizio l'
[...]
” rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_6
“1) Rigettare il ricorso proposto dal dott. come infondato in fatto e in diritto;
2) Parte_1
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
3) In via subordinata, nella non creduta ipotesi di annullamento della sanzione disciplinare del licenziamento per difetto di proporzionalità, si chiede di rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento del ricorrente e segnatamente dell'interesse pubblico dell'Istituto alla tutela dei diritti dei pazienti, dell'organizzazione aziendale e della propria immagine.”.
La causa, fallito il tentativo di conciliazione, è stata istruita mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione (verbali di audizione dei testi nel processo penale) e l'escussione di tre testi e all'udienza del 19.6.25, previo deposito di note di discussione, il giudice si è riservato di decidere.
**********
Il ricorso in opposizione è infondato, ritenendo questo giudice di confermare, pure all'esito dell'ulteriore istruttoria svolta, le argomentazioni esposte nell'ordinanza opposta.
Con la presente domanda di impugnativa di licenziamento, il ricorrente impugna il licenziamento intimatogli dall' convenuto per motivi disciplinari. CP_2
Il licenziamento trae origine dalla nota Prot. N. 31722 del 05/11/2020 - con cui l
[...]
comunicava al dott. una “Contestazione di Controparte_7 Parte_1
addebito per responsabilità disciplinare” in relazione all'Ordinanza di misura cautelare n.
8928/20 RG. Mod. 21 n. 15942/20 R.G.I.P. e OCC 413/20 emessa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 30.10.2020 (eseguita in data 03.11.2020) - nella quale si legge: “i fatti oggetto di contestazione sono in contrasto con l'art. 3 (obblighi), commi 1, 2 lett. a), c), d), e), m), n) del
Regolamento dei procedimenti disciplinari del personale area dirigenza medica e veterinaria e area SPTA, approvato con deliberazione n. 669 del 28.09.2017, nonché dell'art. 6 del C.C.N.L. per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del C.C.N.L. area dirigenza medica del 17.10.2008, nonché dell'art. 70 del
C.C.N.L. 2016/2018, di conseguenza si formalizza la contestazione di addebito ai sensi dell'art. 14 del citato Regolamento di disciplina dell'Istituto”, invitando il ricorrente a nominare un proprio rappresentante per la convocazione del 03/12/20.
In particolare, nella predetta ordinanza cautelare vengono contestati all'odierno ricorrente i reati di concussione e di falso continuati ed in concorso, a danno delle sig.re Persona_1
(avvenuto tra il 2 ed il 10 giugno 2014), (01/08/2016), Persona_2 Persona_3
(01/08/2016) e (08/01/2018). Persona_4
Quindi, il suddetto Ente ospedaliero, con delibera n. 1112 del 10/11/2020, prendendo atto della suddetta Ordinanza del GIP, disponeva la misura interdittiva dell'esercizio del pubblico ufficio di medico ospedaliero con il divieto di svolgere la professione medica e le attività ad essa inerenti. Con note del 30/11/20 e del 01/12/2020, il ricorrente dapprima nominava i propri rappresentanti e poi forniva all'Ufficio di disciplina le proprie difese, supportato dal proprio sindacato, deducendo preliminarmente il proprio diritto ad essere ascoltato personalmente.
Con nota Prot. 35226 del 14/12/20, l' Pascale accoglieva la richiesta del ricorrente di CP_2
essere sentito di persona e rinviava l'audizione al 28/12/20.
In tale data, il dott. , assistito dal dott. Pierluigi Franco, dirigente , compariva Parte_1
personalmente innanzi all' per essere ascoltato a sua difesa e rendere le CP_9
giustificazioni, depositando all'uopo una memoria scritta, nella quale si legge testualmente:
“… pur nell'impossibilità di specificare di persona come sarebbe stato suo diritto, gli elementi di assoluta ed integrale infondatezza degli addebiti rivolti in sede penale e parimenti in sede disciplinare, il dott. Parte_1
nega ogni e qualsiasi fondatezza e veridicità di quanto contestato. Gli elementi dedotti dal GIP presso il
Tribunale di Napoli nell'ordinanza allegata alla contestazione disciplinare, sono integralmente smentiti da plurimi riscontri probatori che il dott. farà valere nelle competenti sedi giudiziarie. Pertanto il Parte_1
dott. respinge ogni addebito in quanto non fondato e conclude per l'insussistenza di qualsivoglia Parte_1
condotta disciplinare rilevante”.
Con il verbale del 12.01.2021 l'U.P.D. della dirigenza, sulla base della documentazione acquisita agli atti in fase istruttoria, della memoria difensiva e delle argomentazioni fornite personalmente dal lavoratore a sua difesa;
vista la copiosa normativa legislativa, contrattuale e regolamentare vigente e in particolare il Codice di Comportamento dell'Istituto, il D. Lgs.
165/2001, il C.C.N.L. del personale della dirigenza sanitaria triennio 2016/2018, il
Regolamento per l'attività libero professionale intramoenia, il Regolamento di disciplina della dirigenza, irrogava al dott. la sanzione disciplinare del Parte_1
licenziamento con preavviso.
Infine, con deliberazione del D.G. n. 45 del 29.01.2021 l' prendeva atto della CP_2
decisione dell' con formalizzazione della comminatoria della sanzione disciplinare CP_9
del licenziamento con preavviso di 12 mesi e decorrenza 01.02.2022, dandone espressa comunicazione al dott. . Parte_1
Con missiva del 01/03/2021, il dr. impugnava il licenziamento. Parte_1 A sostegno dell'opposizione il ricorrente, in punto di diritto, ha riproposto le medesime censure prospettate nella fase sommaria, ossia la violazione del divieto di esercitare nuovamente l'azione disciplinare, asseritamente già esercitata da parte dell' e la CP_2
tardività della procedura disciplinare in relazione ad uno dei quattro episodi contestati
(quello riferito alla sig.ra e, nel merito, nel criticare la valutazione del Persona_1
quadro istruttorio effettuata nell'ordinanza impugnata, ha ribadito l'insussistenza dei fatti contestati e, comunque, il difetto di proporzionalità tra condotta e sanzione.
Occorre, anche in questa sede, esaminare preliminarmente le eccezioni di consumazione e intempestività dell'azione disciplinare, sollevate da parte ricorrente in relazione ai fatti riguardanti la sig.ra , da cui ha preso origine l'indagine penale. Persona_1
Secondo la tesi attorea, infatti, l'indagine interna disposta dal Direttore Amministrativo, segretario dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari con delega ispettiva, a seguito della trasmissione, da parte del D.G., della segnalazione degli avvocati del sig. , CP_10
compagno della sig.ra deceduta, costituirebbe avvio del procedimento disciplinare, Per_1
precludendo quindi una nuova azione disciplinare per il medesimo fatto.
Tale tesi non è condivisibile.
In via generale, va rilevato che in tanto può parlarsi di consumazione dell'azione disciplinare e dunque di illegittimità/inefficacia di un licenziamento intimato per determinati fatti in quanto per quegli stessi fatti il datore abbia già irrogato una precedente sanzione (espulsiva o conservativa), consumando così definitivamente il potere disciplinare.
Al riguardo, infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva”. (Cass. civ. Sez. lavoro, n. 15228 del
16-07-2020; Cass. n. 17912 del 2016; Cass. n. 22388 del 2014; Cass. n. 7523 del 2009; Cass.
n. 3039 del 1996; Cass. n. 3871 del 1986).
Il divieto del “ne bis in idem” si riferisce, dunque, in maniera inequivocabile, al valido esercizio del medesimo potere disciplinare e dal quale discende “il divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per un stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica” (ex plurimis: Cass. n. 26815 del 2018; Cass. n. 3855 dei 2017; Cass. n. 20429 del
2016; Cass. n. 16472 dei 2015).
In altri termini, il dipendente non può subire due procedimenti disciplinari per il medesimo fatto.
Tanto, però, non è accaduto nella fattispecie di causa in cui, in relazione all'episodio in parola (valutato peraltro unitamente ad altri episodi), è stata irrogata un'unica sanzione, ossia il licenziamento impugnato in questa sede, laddove la precedente indagine interna, resasi necessaria per la segnalazione ricevuta dall'Istituto - in relazione alla quale il dr.
era stato sentito, senza particolari formalità, ma doverosamente onde Parte_1
consentirgli di dare la sua versione dei fatti - non era sfociata in nessun provvedimento sanzionatorio.
Parimenti infondata è l'eccezione di tardività dell'azione disciplinare sollevata sempre con riferimento all'episodio relativo alla sig.ra Persona_1
Dalla pacifica ricostruzione fattuale sopra riportata risulta che a seguito dell'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, N. 413/2020 del 30.10.2020, depositata il 02.11.2020, eseguita in data 03.11.2020, con la quale il dott. Parte_1
veniva sospeso dall'esercizio del pubblico ufficio di medico ospedaliero con il divieto di svolgere la professione medica e le attività ad essa inerenti presso uffici e strutture pubbliche e private per la durata di mesi dodici, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari della dirigenza dell' convenuto, con nota prot. 31722 del 05.11.2020, procedeva alla CP_2
contestazione di addebito nei confronti del dipendente dott. . Parte_1
La contestazione di addebito, quindi, trae origine e si riferisce ai fatti, come descritti nell'ordinanza del G.I.P., quelli riguardanti la sig.ra e quelli ulteriori riguardanti le Per_1
altre pazienti sopra dette, posti in correlazione con la qualifica del dott. di Parte_1
dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo e di responsabile della S.S.D. di D.H.
Senologia dell'Istituto.
In conclusione, quindi, avuto riguardo al fatto che il procedimento disciplinare è stato azionato, non in relazione al singolo episodio, ma per il complesso dei fatti di cui all'ordinanza del Gip, richiamati dall' e ritenuti in contrasto con la normativa CP_2
legislativa, contrattuale e regolamentare vigente, deve ritenersi che lo stesso sia stato avviato e concluso nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, garantendo all'incolpato il diritto di difesa e di accesso a tutti gli atti del procedimento.
In ogni caso, in via generale e dunque non solo con riferimento alla regolarità del procedimento ma anche alla idoneità del fatto contestato a giustificare la sanzione adottata, va evidenziato che ove dal datore di lavoro sia contestata una pluralità di fatti, come nella specie, questi costituiscono ciò che il datore addebita al lavoratore e che, a suo avviso, giustifica la sanzione. In questo rapporto di causalità, il complesso dei fatti contestati non costituisce tuttavia il minimo necessario per giustificare la sanzione, in modo tale che, risultando infondato qualche fatto, l'addebito risulti necessariamente insufficiente a determinare la sanzione prevista ed applicata. Anche se ognuno dei fatti, quale negazione dell'obbligo del lavoratore, conferisce il proprio potenziale contributo alla sanzione (e questo contributo è amplificato dalla stessa coesistenza degli altri fatti) e pertanto anche se la sanzione è il prodotto di questa pluralità (e di questa coesistenza), nel contempo ognuno dei fatti, anche di per se solo, integra (nella stessa logica della contestazione) una base astrattamente idonea a giustificare la sanzione (anche quella dal datore prevista quale conseguenza della complessiva contestazione). In tal modo, se alcuni dei fatti inizialmente addebitati risultassero infondati ovvero se per alcuni vi fosse decadenza dal potere disciplinare per intempestività o altra violazione procedimentale, gli altri conserverebbero la propria individuale potenziale idoneità a giustificare la sanzione applicata dal datore (cfr.
Cass. n. 454/2003; n. 2579/2009), a meno che colui che ne abbia interesse non provi che il datore di lavoro abbia valutato la sanzione come conseguenza di tutti i fatti contestati, ossia tutti necessari per giustificare la stessa, così che la mancanza anche di uno solo di tali fatti non avrebbe fatto venir meno la fiducia nei confronti del lavoratore e, dunque, non avrebbe comportato la risoluzione del rapporto.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, non vi è dubbio che nell'intenzione dell' convenuto ogni episodio contestato è stato valutato come di per sé stesso CP_2
idoneo a giustificare la sanzione intimata ed il ricorrente nulla ha allegato in senso contrario, neanche nel ricorso in opposizione;
di guisa che, quand'anche per il singolo episodio in parola si ravvisasse uno dei vizi prospettati dal ricorrente, ciò non avrebbe conseguenze, per questo aspetto, sulla legittimità della sanzione irrogata.
Passando all'esame dei fatti contestati, al dr. sono ascritti, come visto, i fatti Parte_1
descritti nell'ordinanza del Gip, richiamata nella lettera di contestazione ed allegata alla stessa e ritenuti dall'Istituto datore in contrasto con l'art. 3 (obblighi), commi 1, 2 lett. a), c), d), e),
m), n) del Regolamento dei procedimenti disciplinari del personale area dirigenza medica e veterinaria e area
SPTA, approvato con deliberazione n. 669 del 28.09.2017, nonché dell'art. 6 del C.C.N.L. per la sequenza contrattuale dell'art. 28 del C.C.N.L. area dirigenza medica del 17.10.2008, nonché dell'art. 70 del C.C.N.L. 2016/2018, di conseguenza si formalizza la contestazione di addebito ai sensi dell'art. 14 del citato Regolamento di disciplina dell'Istituto”.
Come già osservato nell'ordinanza opposta, la questione rilevante in questa sede attiene al compimento, da parte del dott. , di attività medico-chirurgica in violazione delle Parte_1
norme che presidiano il rapporto di lavoro dello stesso, dirigente medico a rapporto esclusivo, a prescindere dalle conseguenze di natura penale derivanti dalle condotte ascrittegli, che sono state oggetto di valutazione nel processo penale nel quale il dr.
è imputato per i reati di concussione e falso, che è stato definito, nel corso del Parte_1
presente giudizio di opposizione, con sentenza di primo grado di assoluzione del dr.
, allo stato, appellata con atto della Procura della Repubblica del 24.4.2025 (in atti Parte_1
della convenuta), a cui ha fatto seguito l'appello incidentale del dr. del 26.5.25. Parte_1
Al riguardo in ricorso si deduce che:
“1) Il dott. non ha mai abusato della sua qualità di medico;
non ha mai amplificando la gravità Parte_1
delle condizioni delle pazienti;
non ha mai prospettato loro lunghe liste di attesa per ottenere il ricovero al
Pascale….
2) Non esiste negli atti del PM, né nella fase cautelare di questo giudizio, una Consulenza Tecnica che accerti che le diagnosi formulate dal Dottor fossero errate o gonfiate, o che il ORe abbia Parte_1
enfatizzato una diagnosi rivelatasi, successivamente, esagerata.
3) Le liste di attesa del per interventi chirurgici al seno, negli anni di cui alle contestazioni, erano di CP_5
circa tre mesi, come emerge dalle testimonianze già raccolte e dai documenti in atti… 4) Proprio negli anni in cui il ricorrente è stato primario facente funzioni del reparto di senologia, semmai, le liste di attesa furono sensibilmente ridotte…
5) si recò dal dopo essere stata in cura dalla dott.ssa per un secondo Persona_1 Parte_1 Per_5
responso e, allorquando il ricorrente si rese conto della gravità della situazione illustrandola con realismo, questa decise di farsi operare prima possibile presso la clinica Posillipo.
6) Non fu il OR a dire alla paziente quanto avrebbe dovuto attendere (40 giorni) per essere Parte_1
operata al bensì dapprima la dott.ssa e, poi, il personale del CUP. CP_5 Per_5
7) Il OR non pretese alcun compenso per le visite alla Parte_1 Per_1
8) Nonostante la gravità della condizione della il fissò alla paziente la sola data di Per_1 CP_5
preospedalizzazione il giorno 13 giugno 2014.
9) Essendo la una paziente della dott.ssa già inviata al CUP per prendere appuntamento Per_1 Per_5
per il ricovero nei tempi ordinari, non era potere del utilizzare la procedura di urgenza di cui alla Parte_1
delibera DS/265 del 2004; né è provato se la valutazione della dott.ssa fosse corretta o se, poste le Per_5
(reali) liste di attesa del il caso della potesse realmente beneficiare di una soltanto CP_5 Per_1
eventuale anticipazione.
10) L'operazione chirurgica di si svolse alla clinica Posillipo il giorno 10 giugno 2014 alle Persona_1
ore 14.00; risulta dalla timbratura del cartellino che quel giorno il OR uscì dall' Parte_1 [...]
alle ore 13.53: di tal che è impossibile collocarlo in sala operatoria alla clinica solo 7 minuti dopo. CP_5
Nessuna prova è stata offerta che qualcun altro abbia potuto usare il cartellino personale del dott.
per timbrare;
… Parte_1
11) La cognata della racconta con precisione come si svolsero realmente i fatti: Per_1 Testimone_1
“era l'inizio del mese di giugno del 2014 e accompagnai mia cognata insieme al signor Persona_1
per una visita medica presso lo studio del OR all'ospedale Parte_2 Parte_1
in maniera amichevole e gratuita, in quanto mia cognata era affetta da una malattia neoplastica CP_5
senologica. All'esito della visita il ORe ci prospettava di procedere con intervento presso l'ospedale CP_5
di Napoli. La lista d'attesa era circa di 40 giorni e allora mia cognata chiese al OR se poteva Parte_1
fare prima vista l'età della paziente e la diagnosi. Il ORe ci consigliò il OR che avrebbe potuto Per_6
operare in breve tempo presso la clinica Posillipo. Il 10 giugno mia cognata veniva ricoverata e operata alla clinica Posillipo dal OR e il OR ha assistito all'intervento come supervisore Per_6 Parte_1 informando noi parenti fuori la sala operatoria” (cfr. doc. depositato e acquisito agli atti all'udienza del 6 ottobre 2022).
12) Le sig.re e non sono mai state pazienti prese in cura presso il Per_2 Per_3 Per_4 CP_5
sebbene possano aver effettuato attività diagnostiche nell'Istituto. Tutte hanno conosciuto il ricorrente presso il centro C.M.R. di Melito di Napoli, ove il medico svolgeva attività di semplice prevenzione;
gratuitamente, come è regola per queste attività di prevenzione sociale.
13) Tutte e tre le pazienti scelsero autonomamente e liberamente dove e come operarsi.
14) In particolare, la non era affetta da un tumore “maligno”, bensì aveva dei fibroadenomi che Per_4
non dovevano essere necessariamente rimossi;
la infatti, non ha subito una mastectomia, bensì una Per_4
operazione mastoplastica additiva.
15) Il OR è un esperto in chirurgia demolitiva del seno per la rimozione di tumori, ma non ha Parte_1
alcuna esperienza della fase ricostruttiva, come emerge dalle prove in atti (“Il OR in base alla Parte_1
casistica certificata dalla direzione sanità dell non ha mai effettuato come primo operatore Controparte_5
interventi di ricostruzione protesica”, cfr. CTP dott.ssa . “Il dott. si occupava solo della Per_7 Parte_1
parte demolitiva dell'intervento e non di quella ricostruttiva”, teste . Il dott. , Tes_2 Parte_1
semplicemente, non poteva operare la neppure volendo, non è un'attività medica di cui è capace. 16) Per_4
Gli interventi chirurgici compiuti sulle sig.re e invece, risultano essere stati Per_4 Per_2 Per_3
eseguiti da un chirurgo in grado di svolgere entrambe le fasi, destruens e costruens, con notevole abilità e velocità (La “non esperienza” non poteva permettere al OR di affrontare come primo operatore Parte_1
ben due interventi di mastectomia con risparmio del complesso areola capezzolo e ricostruzione protesica, per giunta nella stessa seduta operatoria. Da notare che entrambi gli interventi sono stati eseguiti con una tempistica (circa un'ora) che identificano una capacità operatoria non riconducibile ad un chirurgo con scarsa esperienza”, cfr CTP dott.ssa ). In pratica, la consulente afferma che non soltanto il dott. Per_7 Parte_1
non poteva proprio partecipare alla operazione della ma non è neppure predicabile che abbia Per_4
eseguito soltanto una (prima) parte delle operazioni di e perché le modalità di quelle Per_2 Per_3
operazioni (risparmio del complesso areola capezzolo;
scollatura dei muscoli) e i tempi complessivi inducono a escludere che l'operatore della fase demolitoria fosse diverso dal chirurgo della fase ricostruttiva.
17) Dalle cartelle cliniche di tutte le pazienti risulta che il chirurgo che ha effettuato l'operazione fu il dott.
e non il ricorrente. Per_6 18) L'unica persona presente per tutto il tempo dell'operazione in sala operatoria, sveglio, e in grado di riferire chi fu a compiere gli interventi chirurgici, oltre al medesimo chirurgo, è l'anestesista, il dott. Per_8
che ha riferito espressamente di non aver mai eseguito “interventi chirurgici insieme al ricorrente”; “confermo che nelle cartelle relative alle pazienti e che mi vengono mostrate, risulto io come Per_4 Per_3 Per_2
anestesista; posso dire che nella clinica Posillipo il dott. non mi risulta che abbia mai effettuato Parte_1
interventi di ricostruzione del seno con protesi;
questi interventi li faceva il dott. ; posso dire che non mi Per_6
risulta che il dott. abbia mai operato presso la clinica Posillipo”. Parte_1
19) Ascoltato dal PM, il Dott. , anatomopatologo intraoperatorio con ogni evidenza anch'egli Per_9
presente in sala operatoria alla clinica Posillipo, ha riferito di non conoscere nemmeno il Dott. Parte_1
(cfr doc. 35).
20) Anche il dott. direttore sanitario della clinica Posillipo, ha dichiarato al PM di non sapere Tes_3
neppure chi il dott. sia (cfr doc. 19). 21) Non era affatto inusuale che il OR Parte_1 Parte_1
inviasse alcune pazienti presso altre strutture pubbliche quando i tempi di attesa al risultavano CP_5
eccessivi e che spesso le seguisse anche in sala operatoria, come mero osservatore. Ciò è consentito dalla regola di colleganza e dalla pratica medica e non costituisce violazione di eventuali obblighi di esclusiva…
22) Il OR , infine, non ha mai percepito denaro per le operazioni di Parte_1 Per_1 Per_3
e Tutte le somme che si assume essere state “versate” al ricorrente sono state pagate al dott. Per_2 Per_4
che ha eseguito gli interventi chirurgici. Per_6
23) Lo stesso fratello della ha riferito al PM “il OR , Per_1 Testimone_4 Parte_1
medico di mia conoscenza, mi informava che avrebbe assistito all'intervento chirurgico in veste di supervisore senza prendervi parte e che lo stesso sarebbe stato effettuato dal chirurgo titolare il OR , al Per_10
quale poi sarebbero state liquidate le relative spettanze”.
24) Lo stesso anestesista, dott. è stato pagato per la sua attività nei confronti di Per_11 Per_2 Per_3
e dal Dott. (“io ero pagato direttamente dal chirurgo operatore, in questi casi il dott. Per_4 Per_6
”).” Per_6
Trattasi, in larga parte, delle stesse argomentazioni già valutate nella fase sommaria, che impongono, comunque, la valutazione degli esiti della corposa istruttoria svolta in entrambe le fasi. Nella fase sommaria è stata escussa la teste di parte convenuta, , che ha Testimone_5
dichiarato: “sono dipendente del dal 2010, con mansioni di dirigente medico di direzione medica di CP_5
presidio fino al giugno 2018 e dopo ho avuto l'incarico di direttore di struttura che ancora oggi svolgo;
conosco il dott. che è un chirurgo che lavora al Pascale in chirurgia senologica;
più volte nel corso Parte_1
degli anni ho ricevuto richieste di informazioni da parte di Carabinieri o altre autorità in merito all'operato del dott. ; sono a conoscenza del motivo del licenziamento;
quanto alla procedura, il paziente Parte_1
accede al Pascale tramite ambulatorio e al completamento dell'iter viene inserito in lista di attesa sulla base della priorità clinica individuata dallo specialista per il successivo ricovero;
i tempi per interventi con priorità maggiore erano e sono di 30 giorni per il ricovero;
in linea generale per gli interventi classificati, all'epoca dei fatti, in C1 cioè di massima urgenza i tempi erano rispettati e in ipotesi di subentro di casi più urgenti si poteva anche scavalcare la lista di attesa;
tutta questa procedura, compresa l'ipotesi dello scavalco, era nota ai chirurghi operanti;
attualmente la classificazione della massima urgenza corrisponde alla lettera A (ex
C1); la nota che indica la suddetta procedura è quella del 2004 DS/265; la richiesta di scavalco deve essere fatta dal medico che ha valutato la maggiore urgenza idonea allo scavalco e firmata dal primario della struttura;
la richiesta di ricovero per la paziente era stata fatta dalla dott.ssa il 28.5.2014, Per_1 Per_5
almeno questo è quanto risulta dalla piattaforma telematica e dalla stessa risulta pure che il 13 giugno, data per la quale era stata contattata telefonicamente la paziente per il pre-ricovero, la stessa aveva riferito di aver già risolto altrove;
in conseguenza è stata annullata la prenotazione per il ricovero per l'intervento previsto entro il 27 giugno come risulta dal doc. che mi viene mostrato n. 33 prod ric;
preciso che nel caso di urgenza massima la data entro cui deve essere effettuato l'intervento è inserita dal sistema ed entro quella data viene o dovrebbe essere svolto l'intervento; nel caso in cui si susseguano più medici nelle visite specialistiche di un paziente, ciascuno di essi può fare la richiesta di scavalco anche se precedentemente non fatta dal collega;
nel caso della paziente suddetta la stessa era stata inserita nella lista con priorità massima con intervento programmato entro 30 giorni senza richiesta di scavalco;
non ho conoscenza diretta dell'intervento eseguito altrove dalla paziente;
la dott.ssa era ed è un chirurgo dipendente del Pascale”. Per_5
Sempre nella fase sommaria, il testimone di parte ricorrente, , ha Testimone_6
dichiarato: “sono dipendente del dal 1992 con mansioni di dirigente anestesista;
conosco il Parte_3
ricorrente da lungo tempo per amicizia e per ragioni professionali;
sono a venuto a conoscenza del licenziamento del ricorrente per aver appreso la vicenda dalla stampa;
io e il ricorrente non abbiamo mai eseguito interventi chirurgici insieme;
in relazione al capo 9) posso dire di non ricordare i cognomi che mi vengono detti perché dovrei vedere le cartelle cliniche anche per capire se c'è il mio nome come anestesista dell'intervento; confermo che nelle cartelle relative alle pazienti e - che mi vengono Per_4 Per_3 Per_2
mostrate in udienza - risulto io come anestesista, mentre in quella relativa alla paziente non Per_1
risulto io ma un altro anestesista;
in ordine al capo 10) posso dire che nella clinica Posillipo il dott.
non mi risulta che abbia mai effettuato interventi di ricostruzione del seno con protesi;
questi Parte_1
interventi li faceva il dott. presso la clinica Posillipo;
sul capo 11) posso dire che non mi risulta che il Per_6
dott. abbia mai operato presso la clinica Posillipo;
in relazione al capo 12) non sono a Parte_1
conoscenza degli accordi economici tra il chirurgo e le pazienti;
posso dire che io ero pagato direttamente dal chirurgo operatore in questi casi il dott. ; il dott. e il dott. lavoravano nello stesso Per_6 Parte_1 Per_6
reparto al non so precisamente per quanti anni hanno lavorato insieme;
non ho mai parlato dei fatti CP_5
di causa personalmente con il dott. ; io operavo presso la clinica Posillipo regolarmente autorizzato Parte_1
dal mio datore di lavoro avendo un rapporto non esclusivo;
non so se presso il Pascale si effettuano interventi di mastoplastica additiva;
l'anestesista rimane presente per tutto l'intervento chirurgico e mediamente fino ad un'ora successiva”.
Ancora, il testimone di parte convenuta, , ha dichiarato: “ho conosciuto il dott. Persona_3
in quanto medico di fiducia di mia sorella;
mi sono recata da lui per una visita a fine giugno del Parte_1
2016, comunque nel periodo estivo;
la visita l'ho fatta al CMR e dopo la visita il dott. mi ha consigliato di fare l'ago aspirato, che ho fatto al ma non fu il dott. a farmelo, non ricordo il nome del CP_5 Parte_1
ORe; poi, avuto l'esito, ho contattato il dott. che mi ha detto che mi sarei dovuta operare;
mi Parte_1
sono operata il 1.8.2016 a Villa Posillipo, una clinica privata, perché il dott. mi prospettò che i tempi in ospedale sarebbero stati più lunghi;
non ricordo precisamente quali furono i tempi che il dott. mi indicò, forse tre o quattro mesi;
il dott. si mostrò preoccupato per la mia situazione perché ero giovane ed avevo due tumori al seno;
in clinica Villa Posillipo prima di addormentami per l'anestesia, in sala operatoria ho visto il dott. e un infermiere uomo;
non ricordo il nome dell'anestesista, ma era un uomo;
ricordo di Parte_1
aver pagato 1.000,00 euro per la degenza nella stanza in clinica;
inoltre ho pagato al dott. altri Parte_1
6.000,00 euro, comprensivi anche dei costi per la protesi e quelli spettanti all'anestesista e all'anatomopatologo; materialmente i soldi li hanno consegnati in più tranche al dott. mio marito Parte_1
e mia sorella;
l'operazione è consistita in una mastectomia totale e in un impianto di protesi;
non ricordo che in camera, prima dell'intervento, un ORe mia abbia fatto un disegno sul segno per individuare il sito chirurgico;
riconosco come mia la firma apposta sul consenso informato del 1.8.2016, ma non ricordo quale dott. mi abbia sottoposto tale foglio;
non conosco il dott. ; riconosco anche la firma sul consenso per Per_6
l'anestesia; il dott. , sia nelle visite precedenti che il giorno dell'intervento, mi informò sul tipo di Parte_1
intervento che avrei subito e che in sede di operazione avrebbe stabilito se fare una mastectomia totale o parziale;
mia sorella anche ha avuto un intervento al seno ma meno grave ed è stata operata al dal CP_5
dott. .” Parte_1
Alla stessa udienza, un altro testimone di parte ricorrente, ha dichiarato: Testimone_7
“sono dipendente del dal dicembre 1993 e sono chirurga, conosco il dott. perché Pt_4 Parte_1
entrambi ci occupiamo di senologia;
è capitato intorno al 2016/17 che il dott. mi abbia Parte_1
contattato 4/5 volte per chiedermi di inserire delle pazienti da operare nella lista di attesa del Pt_4
perché quella del era più lunga;
i nostri tempi di attesa per cancro erano dai 20 ai 40 giorni;
quindi CP_5
queste pazienti sono state operate al in alcuni casi il dott. ha seguito come medico di Pt_4 Parte_1
fiducia il paziente ed è stato presente in sala operatoria anche se ovviamente ho operato io;
ricordo con certezza un caso perché si trattava di un paziente uomo che è un caso raro;
nei casi che ho detto i pazienti venivano inseriti direttamente nella lista di attesa del ma non so se erano pazienti del e se Pt_4 CP_5
fossero stati dimessi da lì; so, per sentito dire tra noi medici, che i tempi di attesa per l'intervento al CP_5
erano tre-quattro mesi”.
Nel corso del procedimento sommario è stato poi escusso il testimone di parte convenuta,
, che ha dichiarato: “sono un ORe commercialista;
conosco le parti in causa Parte_2
in quanto il dott. ha operato la mia compagna per un intervento al seno il Parte_1 Persona_1
10.6.2014, poi la mia compagna è deceduta il 18.7.2018; l'operazione era avvenuta alla clinica Posillipo;
la mia compagna si rivolse al dott. e prese appuntamento per il 2.6.14 al con Parte_1 CP_5
quest'ultimo tramite la cognata, che era un infermiera professionale che lo conosceva;
in quell'occasione il dott. visitò la mia compagna, facendole un altro ago aspirato dopo quello che le aveva fatto fare la Parte_1
dott.ssa altra dipendente del e le disse, già sulla base del risultato dell'ago aspirato già fatto, Per_5 CP_5
che doveva essere operata per asportare il tumore ma che i tempi di attesa al erano di 30/40 giorni e CP_5
che avrebbe potuto operarla in tempi più brevi presso una clinica dove lui operava, la Ruesh o la Posillipo;
tra il 2 e il 10 giugno ci disse che i risultati dell'ago aspirato fatto da lui erano negativi e che avrebbe potuto effettuare l'intervento alla Posillipo il 10 giugno;
quindi l'8 giugno andammo io la mia compagna la cognata e il fratello della mia compagna al nella stanza del dott. dove ci indicò la somma da CP_5 Parte_1
pagare per l'intervento pari a 4.000 euro anzichè 7.000, da pagare a nero e altre 1.100 euro per la clinica, da fatturare;
io ero presente il giorno dell'intervento e ho visto il dott. sia all'entrata che all'uscita Parte_1
dalla sala operatoria e all'uscita gli ho consegnato i 4.000,00 euro in contanti;
erano presenti varie persone, il mio amico il fratello e la cognata della mia compagna;
la mia compagna aveva una Persona_12
stanza nella clinica per la notte;
durante l'operazione scese un ORe che io non conoscevo, solo dopo frequentando il ho saputo che era il dott. direttore scientifico del che ci disse CP_5 Persona_13 CP_5
che il seno destro aveva una sciocchezza mentre nel sinistro non c'era nulla;
la mia compagna fu dimessa il giorno successivo all'intervento e fu visitata dal dott. che diede il consenso alle dimissioni;
c'era Parte_1
anche la sorella della mia compagna che aveva fatto la notte;
dopo l'intervento la mia compagna fu presa in cura dalla dott.ssa che lavora al Pascale, però andava a fare le visite al suo studio privato;
a Persona_14
settembre 2015 la mia compagna aveva le metastasi ossee per cui decidemmo di cambiare oncologa con il consiglio del dott. che ci consigliò il primario del dott. che ci ha Parte_1 CP_5 Persona_15
seguito fino alla morte della mia compagna;
le visite con il dott. le faceva presso il centro Muto Persona_15
in galleria Umberto;
quest'ultimo volle fare un nuovo esame istologico sui vetrini, per cui andai personalmente a prenderli al insieme al alla palazzina centrale del dove erano CP_5 Parte_1 CP_5
custoditi ce li diede preciso sul referto dell'istologico risultava un timbro di un laboratorio di Marano, mi pare nel corso degli anni in cui ci ha assistito il dott. il rapporto con il dott. Per_9 Persona_15
è durato;
la prima visita in cui emerse il nodulo al seno era con la dott.ssa il 24 maggio Parte_1 Per_5
2014, era una visita privata;
per cui fece l'ago aspirato che uscì positivo quindi l' ci disse che era Per_5
necessario l'intervento ma che lei non operava;
per cui, tramite la cognata della mia compagna, uscì fuori il nome del dott. a cui ci rivolgemmo come ho detto;
preciso che già prima di avere i risultati dell'ago Parte_1
aspirato la dott.ssa ci suggerì di metterci in lisa di attesa al e in quell'occasione appresi i Per_5 CP_5
tempi di attesa del che ho riferito e che ci riferì anche il dott. ; il giorno dell'intervento ho CP_5 Parte_1
visto solo il dott. e il dott. il dott. l'ho conosciuto successivamente durante il lungo Parte_1 Per_6
ricovero della mia compagna al prima del decesso;
preciso di non aver pagato nessun compenso al CP_5
dott. per le visite”. Parte_1 Alla stessa udienza, veniva escusso un altro testimone di parte ricorrente, Tes_8
che ha dichiarato: “sono un collega del ricorrente e sono dipendente del dal 1994,
[...] CP_5
attualmente con mansioni di dirigente medico chirurgo presso il reparto di chirurgia senologica, dal 2017; lavoro nello stesso reparto dove lavorava il dott. ; il ricorrente è come me un chirurgo senologico;
al Parte_1
non si praticano interventi di mastoplastica additiva ma solo mastectomie con eventuali ricostruzioni;
CP_5
al 2017 mi risulta che il dott. si occupasse solo della parte demolitiva dell'intervento e non di Parte_1
quella ricostruttiva;
non ho contezza del periodo anteriore;
il dott. era un dipendente del che Per_6 CP_5
lavorava nel mio reparto, ora non lavora più, non so il motivo;
anche lui era un chirurgo e si occupava di entrambe le fasi dell'intervento, demolitiva e ricostruttiva;
anch'io me ne occupo;
i tempi delle liste di attesa variano in base a vari fattori tra cui i principali sono il numero delle prenotazioni e il numero degli interventi che si riescono ad effettuare;
mediamente dal 2017 ad ora sono di circa un mese e mezzo/due mesi;
questi tempi si riferiscono alle liste con priorità, per le altre liste con priorità più bassa i tempi si allungano;
nel periodo in cui il dott. è stato primario f.f. nel 2017/18 i tempi di attesa per la Parte_1
lista A di massima priorità si sono ridotti anche se non so quantificare;
tanto posso riferire in quanto in quel periodo anche per gli interventi in intramoenia si erano ridotti i tempi;
confermo che si facevano interventi in intramoenia in quel periodo”.
Nella fase di opposizione sono stati escussi ulteriori tre testi di parte ricorrente e sono stati acquisiti, come già nella fase sommaria, i verbali di escussione dei testi del processo penale.
La teste ha dichiarato: “ADR: conosco il ricorrente per motivi professionali da circa Testimone_9
tre anni;
essendo io medico legale, mi ha incaricato di svolgere nel processo penale una relazione di parte al fine di verificare il tipo di interventi effettuati;
la presenza di atti a firma del dott. nella Parte_1
documentazione medica relativa a 4 pazienti: , , e Persona_4 Persona_2 Persona_3 Per_1
se gli interventi fossero stati eseguiti secondo le linee guida e se il dott. avesse le competenze
[...] Parte_1
per svolgere quel tipo di interventi;
valutando tutta la documentazione medica in atti, sono pervenuta alla conclusione che il dott. , solo con riferimento al sig.ra ha firmato una richiesta di esame Parte_1 Per_4
istologico, mentre con riferimento alle altre pazienti non ho rinvenuto atti a firma del;
poi ho Parte_1
verificato che gli interventi erano stati eseguiti secondo le linee guida ma che il non compariva Parte_1
come medico che aveva eseguito l'intervento in quanto figurava dalle cartelle come medico che aveva eseguito l'intervento il dott. ; comunque il dott. non aveva le competenze chirurgiche per poter Per_6 Parte_1 eseguire gli interventi sulle pazienti sopra dette in quanto gli interventi erano oltre che demolitivi anche ricostruttivi e nel caso della era una mastoplastica additiva;
a tanto sono pervenuta valutando la Per_4
casistica ospedaliera operatoria del presso il dal 2012 al 2017 in cui risulta un numero Parte_1 CP_5
di interventi inferiore a quello necessario per poter praticare il tipo di interventi sulle pazienti suddette;
per il resto confermo le conclusioni e le argomentazioni di cui alla relazione a mia firma in atti;
dalla casistica degli interventi eseguiti dal presso il non emergono interventi ricostruttivi;
presso il Parte_1 CP_5 CP_5
non si effettuano interventi di mastoplastica additiva;
preciso che la richiesta di esame istologico per la era datata maggio 2017 e si riferiva ad un intervento eseguito nello stesso mese del 2017 presso il Per_4
risulta dagli atti che la ha poi eseguito un successivo intervento a gennaio 2018 presso la CP_5 Per_4
clinica Posillipo, in relazione a cui non ho riscontrato atti a firma del;
le cartelle cliniche che ho Parte_1
visionato sono sicuramente quelle relative agli interventi effettuati presso la clinica Posillipo dalle pazienti sopra dette, per il resto, ho verificato certificati e atti vari;
non mi pare di aver visionato delle cartelle cliniche del ho già reso testimonianza nel processo penale non ricordo con precisione quando ma non molto CP_5
tempo fa.”.
Il testimone ha riferito: “ADR: sono responsabile del servizio di anestesia della Testimone_10
clinica Sanatrix di Napoli dal 2020; ho conosciuto il dott. per la prima volta nel processo penale Parte_1
relativo al dott. in quanto era presente in aula;
prendo visione della cartella clinica che mi viene Per_6
sottoposta relativa ad (doc.18 in atti del ricorrente) e confermo di aver operato come Persona_1
anestesista in quell'intervento in cui risultava come operatore chirurgo il dott. ; era l'unico Per_10
chirurgo presente;
si trattava di una sedazione in quanto era un intervento ambulatoriale;
in quel caso ho sostituito il collega che doveva essere l'anestesista, che però era impedito;
non so se lui abbia ricevuto Per_8
il compenso e da chi;
io non ho ricevuto nessun compenso avendolo sostituito a titolo di cortesia;
nelle volte in cui ho lavorato come anestesista nella clinica Posillipo non ho mai incontrato il dott. che peraltro Parte_1
non conoscevo.”
Infine, il testimone ha dichiarato: “ADR: conosco il ricorrente in quanto venne Testimone_1
a lavorare come medico all'Ospedale di Pollena Trocchia dove io ero infermiera all'epoca, stiamo parlando di una trentina di anni fa;
quando mia cognata si ammalò di tumore al seno mi chiese aiuto e Persona_1
le dissi che conoscevo il dott. che nelle more era andato a lavorare al quindi io stessa l'ho Parte_1 CP_5
accompagnata la prima volta al per la visita con il dott.re che in quella occasione vide le carte in CP_5 nostro possesso;
in quella visita c'era anche il compagno di mia cognata che poi l'ha seguita in tutto il percorso, per cui io non l'ho più accompagnata alle visite;
mia cognata poi fu operata in una clinica nella zona di Posillipo;
io ero presente il giorno dell'operazione; non ricordo il nome del medico che l'ha operata;
io chiesi al dott. se poteva interessarsi dell'intervento e farci sapere notizie su come stava andando Parte_1
per cui lui si affacciava nella sala operatoria e ci dava le informazioni;
non so chi fosse presente in sala operatoria né chi fosse l'anestesista; sono rimasta fino a quando mia cognata è uscita dalla sala operatoria e l'ho messa a letto;
non so nulla del pagamento né a chi sia stato fatto perché se ne sono occupati mia cognata e il compagno;
non so se mia cognata abbia mai pagato il dott. per le visite;
non so se il dott. Parte_1
facesse visite private;
quando mia cognata mi chiese aiuto mi disse che era seguita da un'altra Parte_1
ORessa del Pascale con cui non si era trovata bene e per questo si rivolse a me;
non ricordo il nome della dott.ssa; non so per quanto tempo è stata seguita da questa ORessa ma so che non aveva avuto buoni risultati e comunque mia cognata mi aveva riferito che la dott.ssa aveva perso tempo per i vari esami e per arrivare alla diagnosi;
all'inizio la dott.ssa aveva detto che si trattava di una cisti.”.
Orbene, valutando i dati conoscitivi emersi dalle deposizioni dei testi sopra riportate, con particolare riguardo a quelle rese dai soggetti personalmente coinvolti e, quindi, con una conoscenza diretta dei fatti (vedi testimonianze dei testi e ), può Per_3 CP_10
ritenersi provato, sulla scorta di dichiarazioni estremamente chiare ed univoche, che gli interventi chirurgici oggetto di contestazione (nella specie quelli riguardanti la sig.ra
[...]
e la sig.ra ) furono eseguiti dal dr. , su indicazione del Per_1 Persona_3 Parte_1
medesimo, presso la Clinica Posillipo di Napoli e che il pagamento del corrispettivo, in contanti e “al nero”, era avvenuto nelle mani dello stesso.
Nella medesima direzione si pongono le dichiarazioni testimoniali rese nel processo penale dai testi e ritualmente depositate dalla Persona_12 Persona_2 Persona_4
difesa dell' convenuto ed acquisite in questo processo, che pure hanno confermato CP_2
integralmente le circostanze suddette anche con riferimento agli interventi chirurgici cui erano state sottoposte le sig.re Per_2 Per_4
Al riguardo è appena il caso di rilevare che la SC ha più volte affermato che “Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.” (Sez. L, Sentenza n. 4652 del 25/02/2011;Sez. 3, Sentenza n. 21115 del 31/10/2005), con l'unica condizione che gli elementi istruttori raccolti nel diverso processo tra le parti o altre parti siano acquisiti al giudizio della cui cognizione il giudice investito (fra le tante, vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 31312 del 03/11/2021).
A fronte di queste concordi, univoche e circostanziate plurime dichiarazioni testimoniali, della cui attendibilità non vi nessun motivo di dubitare in ragione della loro coerenza e linearità, sono rimaste isolate le deposizioni del teste dr. , che dopo aver Testimone_6
visionato in udienza le cartelle relative agli interventi delle pazienti e Per_4 Per_3
ha confermato essere stato l'anestesista in quegli interventi ed inoltre ha riferito che Per_2
non gli risultava che il dott. avesse mai eseguito interventi chirurgici presso la Parte_1
clinica Posillipo, nonché del teste dr. che dopo aver preso visione della cartella Tes_10
clinica relativa ad , ha confermato di aver operato come anestesista in Persona_1
quell'intervento in cui risultava come operatore chirurgo il dott. e ha dichiarato Per_10
che nelle volte in cui aveva lavorato come anestesista nella clinica Posillipo non aveva mai incontrato il dott. . Parte_1
In particolare, con riferimento a queste due deposizioni, si sottolinea che le dichiarazioni dei testi, nella parte in cui escludono, per quanto di loro conoscenza, la presenza del dr.
presso la clinica Posillipo e durante gli interventi operatori di cui si è detto, sono Parte_1
rimaste isolate in un quadro istruttorio omogeneo e coerente, perché smentite da quelle di tutti gli altri testi escussi e perché sconfessate dallo stesso ricorrente che, sebbene in sede dibattimentale ha confermato di essere stato presente presso la clinica Posillipo solo per dare informazioni sulle pazienti operate ed indossando il camice solo per ragioni sanitarie, innanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare aveva ammesso di essere stato presente nella sala operatoria, con ciò di fatto smentendo quanto dichiarato dai testi in questione.
Quanto poi ai dati risultanti dalle cartelle cliniche relative agli interventi suddetti, che i due testi (dr. e dr. hanno confermato, appare fin troppo ovvio che il dr. Per_8 Tes_10 non vi potesse formalmente figurare altrimenti non ci sarebbe stata Parte_1
l'imputazione per il reato di falso in atto pubblico.
Sul punto è richiamare le argomentazioni rese nella sentenza del Tribunale di Napoli,
Settima Sezione Penale n. 12393/24 sopra citata, acquisita nel presente processo, alle quali si rimanda essendo condivise dalla scrivente.
Nella predetta sentenza (da pag. 26 a pag. 30) si legge «nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono emersi numerosi elementi indiziari a sostegno dell'accusa formulata dalla Procura secondo cui il Parte_1
ha eseguito, unitamente al dott. , gli interventi chirurgici, con conseguente dubbio in ordine alla verità Per_6
di quanto scritto nelle cartelle cliniche nella parte in cui è indicato come chirurgo esclusivamente il dott.
» (così il Capo F cit. a pag. 26, secondo capoverso), ed ancora «la valutazione complessiva Per_6
di questi elementi consente di ritenere fondata la prospettazione accusatoria della Procura secondo cui il ha partecipato come chirurgo agli interventi descritti nei capi di imputazione» (così il Capo F Parte_1
cit. a pag. 28, secondo capoverso) «se, quindi, vi è ragione per ritenere che nelle cartelle cliniche sia stato rappresentato il falso nella parte in cui è indicato quale medico chirurgo il solo dott. , con Per_6
esclusione del dott. , deve tuttavia escludersi la configurabilità sul piano oggettivo del reato Parte_1
contestato al capo F)» (così il Capo F cit. a pag. 28, terzo capoverso) e ciò perché «sul piano della normativa applicabile il Tribunale esclude che possa qualificarsi come atto pubblico la cartella clinica redatta dagli operatori sanitari della clinica Posillipo, atteso che non è emerso, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che la Clinica Posillipo operi in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ed anzi risulta comprovato dalla dichiarazioni dei testi che l'attività sanitaria rappresentata dagli interventi chirurgici eseguiti nei confronti di , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
, siano state remunerate direttamente dai pazienti o dai loro parenti. Tanto porta ad Testimone_11
escludere che l'attività medico-chirurgica svolta alla Clinica Posillipo sia attratta al regime dettato dalle norme che regolano l'attività amministrativa, con il logico corollario che, sul piano soggettivo, non può riconoscersi la qualità di pubblici ufficiali ai soggetti redattori delle cartelle cliniche, che, conseguentemente, non possono valutarsi atti pubblici. Ciò che, evidentemente, si riverbera sulla configurazione del reato in contestazione e impone, perciò l'assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto» (così il Capo F cit.
a pag. 30, terzo e quarto capoverso della sentenza penale allegata). Di nessun ausilio, infine, in quanto del tutto neutre e irrilevanti rispetto alle contestazioni di addebito e ai fatti che hanno portato al licenziamento per cui è causa, sono le dichiarazioni rese dagli altri testi di parte ricorrente in entrambe le fasi del giudizio: il teste dr.ssa Tes_7
(dirigente medico del ha dichiarato che in alcuni casi il ha seguito Pt_4 Parte_1
come medico di fiducia i suoi pazienti ed è stato presente in sala operatoria senza operare;
il teste dr. (dirigente medico del ) ha dichiarato che il si Tes_2 CP_5 Parte_1
occupava solo della parte demolitiva dell'intervento e non di quella ricostruttiva (circostanza peraltro non contestata); il teste dr.ssa (medico-legale) si è limitata a riferire di aver Per_7
svolto in sede penale una perizia di parte sulla documentazione sanitaria e i diari chirurgici degli interventi per apprezzarne tempi e modi di esecuzione, quale medico-legale, senza avere, però, nessuna conoscenza diretta dei fatti di causa;
la teste sig.ra pur non Tes_1
sconfessando le circostanze riferite dal teste - con particolare riguardo agli CP_10
accordi presi con il dr. per l'intervento alla sig.ra e al pagamento del Parte_1 Per_1
prezzo in contanti nelle mani dello stesso - si è limitata a riferire che il dr. Parte_1
entrava e usciva dalla sala operatoria dando informazioni sull'intervento.
In definitiva, il quadro probatorio raccolto in questa sede e in sede penale e di cui la sentenza penale dà conto, conferma le circostanze di fatto e le condotte ascritte al dr.
che, benché ritenute non rilevanti in sede penale per le ragioni chiarite nella Parte_1
sentenza, lo sono sotto il profilo disciplinare: la presenza del dr. nella sala Parte_1
operatoria della Clinica Posillipo unitamente al dr. come confermato dai testi Per_6 [...]
e (quest'ultimo in relazione all'intervento della Tes_12 Per_4 Tes_11 CP_10
, a nulla rilevando, secondo il Tribunale Penale, che il dr. evidenziasse Per_1 Parte_1
l'incompatibilità tra l'orario dell'intervento della sig.ra e l'orario di uscita segnato Per_1
dal marcatempo dell' , atteso che, precisa il Collegio, «è in discussione proprio la veridicità CP_2
delle informazioni contenute nella cartella clinica») e risultante dal colloquio precedente l'intervento chirurgico presso la Clinica Posillipo, nel quale il dr. non aveva prospettato a Parte_1
nessuna delle pazienti che avrebbe operato il dr. la fissazione da parte del dr. Per_6
del prezzo delle operazioni chirurgiche e la riscossione delle somme sempre in Parte_1
contanti per evitarne la tracciabilità giacché egli lavorava in regime di intramoenia in Istituto e, pertanto, aveva interesse a non figurare come autore degli interventi;
la dicitura
“intervento ” riportata sulle fatture delle protesi mammarie intestate a Parte_1 Per_2
e a
[...] Persona_3
In definitiva, risultano accertati i fatti ascritti al dr. che sono rilevanti in sede Parte_1
disciplinare in quanto posti in essere in violazione del rapporto di esclusiva che lo legava all' e della normativa che disciplina lo svolgimento dell'attività intramoenia CP_5
contenuta nel Regolamento di disciplina, richiamata nella contestazione di addebito.
Dette condotte si reputano idonee ad integrare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, invero, l'art. 8 CCNL 6.5.2010 integrativo -
Codice disciplinare prevede:
“omissis
11.Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
a. con preavviso, per:
- le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 165/2001 e 55, septies, comma
4;
- recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
- mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale, ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda;”.
E ciò senza contare il richiamo alla disciplina legale del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, contenuto nella norma contrattuale, comunque applicabile alla fattispecie.
In ordine, poi, al giudizio di proporzionalità tra la condotta addebitata e la sanzione espulsiva inflitta, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione “In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (che ha natura ontologicamente disciplinare e al cui procedimento sono applicabili le garanzie procedurali in materia di pubblicità della normativa, di contestazione preventiva dell'addebito e di difesa del lavoratore), ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza;
spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo” ( vedi da ultimo, Sez. L, Sentenza
n. 2013 del 13/02/2012).
Nel caso concreto, considerando tutte le circostanze sopra esaminate, non può dubitarsi che la condotta contestata al ricorrente determini la compromissione del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro, siccome concretante condotta lesiva dei più elementari canoni di correttezza e buona fede che devono permeare il rapporto di lavoro e di portata tale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, da scuotere la fiducia del datore di lavoro in maniera irreversibile.
Alla luce del complesso delle considerazioni sopra esposte, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente, delle spese di lite che si liquidano in € 3.000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Si comunichi
Napoli, così deciso in data 29/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato