CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da US NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Amedeo Rizza, nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza cautelare, emessa in data 28 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era è stata Penale Sent. Sez. 6 Num. 144 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 04/12/2025 applicata a NT US la custodia in carcere in quanto partecipe dell'associazione mafiosa armata denominata ndrangheta e, specificamente, della cosca BA, operativa nel territorio di Platì, Ardore, Portigliola, Volpiano, Buccinasco e zone limitrofe, nella forma aggravata, accertata fino a giugno 2022 (capo 1). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NT US, tramite il proprio difensore, articolando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese da CO TA, la cui collaborazione con la giustizia era iniziata ad ottobre 2016, in quanto: a) rese oltre in tempo massimo di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, non potendosi ritenere quelle rese nell'interrogatorio del 13 luglio 2022 una precisazione delle precedenti, non avendo mai dichiarato che US facesse parte della locale di Platì; b) riferibili a fatti antecedenti al 2008 ed appresi de relato;
c) non riscontrate;
d) decontestualizzate;
e) smentite dai procedimenti richiamati dal provvedimento impugnato in cui non sono mai emersi i fratelli US. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla valutazione degli altri indizi posti a fondamento dell'ordinanza impugnata in ordine alla partecipazione di US al sodalizio per non avere tenuto conto che gli altri procedimenti richiamati riguardano altro sodalizio e che il ricorrente non ha commesso reati fine. Al di là del favoreggiamento della latitanza di CC BA, non risulta: a) che US dopo la detenzione -dal 16/12/2014 al settembre 2016 - fosse in alcuna intercettazione successiva a dicembre 2019; b) che in quelle precedenti si fosse messo a disposizione dell'associazione; c) i contatti con alcuni coindagati, inclusa l'ospitalità a GR e famiglia, nascevano da rapporti di amicizia o di parentela. La conversazione del 10 ottobre 2018 tra US e AN BA (classe 1990), valorizzata dall'ordinanza impugnata è stata travisata e assume solo un carattere goliardico;
la conversazione riportata a pagina 22 indica soltanto la necessità di US di non avere denaro e doverlo chiedere al fratello. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta partecipativa all'associazione mafiosa nei termini del favoreggiamento personale in assenza di qualsiasi reato-fine e della valorizzazione di condotte del tutto neutre relative ad alcuni indagati. 2.4. Violazione di legge relativamente alle esigenze cautelari, in quanto oltre al periodo di detenzione di US sino al settembre 2016 e il favoreggiamento della latitanza di BA sino a maggio 2017, non vi sono altre condotte eccetto il controllo sul territorio del 19 aprile 2021, non assumendo alcun rilievo il carico 2 pendente per il delitto di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 per il quale ha ottenuto gli arresti domiciliari che l'ordinanza impugnata non ha valutato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2. Va premesso che il provvedimento impugnato ha inserito la figura di NT US in un ampio e complesso contesto, facendo puntuale richiamo alla ricostruzione dell'ordinanza genetica, concernente altri procedimenti circa l'esistenza della locale di 'ndrangheta di Platì e comuni limitrofi, accertata da diverse sentenze definitive che hanno ricostruito l'assetto criminale dell'associazione mafiosa. 3. L'ordinanza impugnata, diversamente da quella del Giudice per le indagini preliminari, ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO TA, classe 1988, nei diversi interrogatori resi nel 2017 (8 febbraio, 27 febbraio, 10 marzo e 4 aprile), conclusisi con quello del 13 luglio 2022, senza porsi il problema della loro tardività, correttamente eccepita dal difensore in questa sede. Ma a prescindere dal rilievo di detto atto investigativo, risulta che la gravità indiziaria della condotta partecipativa di NT US, classe 1990, è stata fondata su numerose intercettazioni, puntualmente riportate alle pagine da 15 a 22, successive alla condotta favoreggiatrice della latitanza di CC BA, ritenute sintomatiche della sua partecipazione alla ndrangheta. La motivazione del provvedimento impugnato, però, pur valorizzando correttamente le conversazioni e i comportamenti espressivi del legame di US con soggetti apicali della locale di ndrangheta di Platì (ospitalità nel suo appartamento di Milano sia di SC BA classe 89, sia di GI GR classe 74, insieme alla moglie e al figlio, sia di Pasquale Perre;
accompagnamenti in auto;
dialoghi con NT BA classe 90 sulle cariche di rilievo, "il fiore", nel contesto ndranghetista, ecc.) si è limitato ad una loro elencazione, sostanzialmente in ordine cronologico, senza distinguere rispetto a quelle in concreto espressive di una sua messa a disposizione dell'associazione e non ai singoli. Di sicuro rilievo, a tale fine, sono le intercettazioni in cui US menziona la preoccupazione di incorrere in condanne a pene rilevanti, di non essere "l'ultimo arrivato", dell'attesa di essere autorizzato ai viaggi da Milano a Platì dal reggente 3 La Consigliera estensora Il P esidente della cosca, di pretese economiche, ma si tratta di brani di conversazioni con diversi soggetti non convincentemente collegate tra loro tanto da dimostrare che le condotte di US fossero volte ad apportare un effettivo e preciso contributo all'associazione mafiosa. Occorre evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo fornito i riferimenti per la valutazione della partecipazione, essendosi precisato che, in tema di associazioni di tipo mafioso, detta condotta è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica con compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 — 01; Sez. 6, n. 34126 del 5/06/2024, Marincola, Rv 286921). 4. Il motivo relativo alle esigenze cautelari deve ritenersi assorbito. 5. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 dicembre 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Amedeo Rizza, nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza cautelare, emessa in data 28 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era è stata Penale Sent. Sez. 6 Num. 144 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 04/12/2025 applicata a NT US la custodia in carcere in quanto partecipe dell'associazione mafiosa armata denominata ndrangheta e, specificamente, della cosca BA, operativa nel territorio di Platì, Ardore, Portigliola, Volpiano, Buccinasco e zone limitrofe, nella forma aggravata, accertata fino a giugno 2022 (capo 1). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NT US, tramite il proprio difensore, articolando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione alle dichiarazioni accusatorie rese da CO TA, la cui collaborazione con la giustizia era iniziata ad ottobre 2016, in quanto: a) rese oltre in tempo massimo di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, non potendosi ritenere quelle rese nell'interrogatorio del 13 luglio 2022 una precisazione delle precedenti, non avendo mai dichiarato che US facesse parte della locale di Platì; b) riferibili a fatti antecedenti al 2008 ed appresi de relato;
c) non riscontrate;
d) decontestualizzate;
e) smentite dai procedimenti richiamati dal provvedimento impugnato in cui non sono mai emersi i fratelli US. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla valutazione degli altri indizi posti a fondamento dell'ordinanza impugnata in ordine alla partecipazione di US al sodalizio per non avere tenuto conto che gli altri procedimenti richiamati riguardano altro sodalizio e che il ricorrente non ha commesso reati fine. Al di là del favoreggiamento della latitanza di CC BA, non risulta: a) che US dopo la detenzione -dal 16/12/2014 al settembre 2016 - fosse in alcuna intercettazione successiva a dicembre 2019; b) che in quelle precedenti si fosse messo a disposizione dell'associazione; c) i contatti con alcuni coindagati, inclusa l'ospitalità a GR e famiglia, nascevano da rapporti di amicizia o di parentela. La conversazione del 10 ottobre 2018 tra US e AN BA (classe 1990), valorizzata dall'ordinanza impugnata è stata travisata e assume solo un carattere goliardico;
la conversazione riportata a pagina 22 indica soltanto la necessità di US di non avere denaro e doverlo chiedere al fratello. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta partecipativa all'associazione mafiosa nei termini del favoreggiamento personale in assenza di qualsiasi reato-fine e della valorizzazione di condotte del tutto neutre relative ad alcuni indagati. 2.4. Violazione di legge relativamente alle esigenze cautelari, in quanto oltre al periodo di detenzione di US sino al settembre 2016 e il favoreggiamento della latitanza di BA sino a maggio 2017, non vi sono altre condotte eccetto il controllo sul territorio del 19 aprile 2021, non assumendo alcun rilievo il carico 2 pendente per il delitto di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 per il quale ha ottenuto gli arresti domiciliari che l'ordinanza impugnata non ha valutato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2. Va premesso che il provvedimento impugnato ha inserito la figura di NT US in un ampio e complesso contesto, facendo puntuale richiamo alla ricostruzione dell'ordinanza genetica, concernente altri procedimenti circa l'esistenza della locale di 'ndrangheta di Platì e comuni limitrofi, accertata da diverse sentenze definitive che hanno ricostruito l'assetto criminale dell'associazione mafiosa. 3. L'ordinanza impugnata, diversamente da quella del Giudice per le indagini preliminari, ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO TA, classe 1988, nei diversi interrogatori resi nel 2017 (8 febbraio, 27 febbraio, 10 marzo e 4 aprile), conclusisi con quello del 13 luglio 2022, senza porsi il problema della loro tardività, correttamente eccepita dal difensore in questa sede. Ma a prescindere dal rilievo di detto atto investigativo, risulta che la gravità indiziaria della condotta partecipativa di NT US, classe 1990, è stata fondata su numerose intercettazioni, puntualmente riportate alle pagine da 15 a 22, successive alla condotta favoreggiatrice della latitanza di CC BA, ritenute sintomatiche della sua partecipazione alla ndrangheta. La motivazione del provvedimento impugnato, però, pur valorizzando correttamente le conversazioni e i comportamenti espressivi del legame di US con soggetti apicali della locale di ndrangheta di Platì (ospitalità nel suo appartamento di Milano sia di SC BA classe 89, sia di GI GR classe 74, insieme alla moglie e al figlio, sia di Pasquale Perre;
accompagnamenti in auto;
dialoghi con NT BA classe 90 sulle cariche di rilievo, "il fiore", nel contesto ndranghetista, ecc.) si è limitato ad una loro elencazione, sostanzialmente in ordine cronologico, senza distinguere rispetto a quelle in concreto espressive di una sua messa a disposizione dell'associazione e non ai singoli. Di sicuro rilievo, a tale fine, sono le intercettazioni in cui US menziona la preoccupazione di incorrere in condanne a pene rilevanti, di non essere "l'ultimo arrivato", dell'attesa di essere autorizzato ai viaggi da Milano a Platì dal reggente 3 La Consigliera estensora Il P esidente della cosca, di pretese economiche, ma si tratta di brani di conversazioni con diversi soggetti non convincentemente collegate tra loro tanto da dimostrare che le condotte di US fossero volte ad apportare un effettivo e preciso contributo all'associazione mafiosa. Occorre evidenziare come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo fornito i riferimenti per la valutazione della partecipazione, essendosi precisato che, in tema di associazioni di tipo mafioso, detta condotta è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica con compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 — 01; Sez. 6, n. 34126 del 5/06/2024, Marincola, Rv 286921). 4. Il motivo relativo alle esigenze cautelari deve ritenersi assorbito. 5. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 dicembre 2025