Articolo 4 della Legge 30 luglio 1951, n. 948
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 ottobre 1951
Art. 4.
L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorita' giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia.
L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non e' ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la Cancelleria.
Se l'opposizione del detentore e' respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza e' passata in cosa giudicata.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1951
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente