Versione
6 ottobre 1951
6 ottobre 1951
Art. 4.
L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorita' giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia.
L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non e' ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la Cancelleria.
Se l'opposizione del detentore e' respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza e' passata in cosa giudicata.
L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorita' giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia.
L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non e' ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la Cancelleria.
Se l'opposizione del detentore e' respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza e' passata in cosa giudicata.
Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/03/2021, n. 442Provvedimento: […] SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6412 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “opposizione ex art. 4 legge 948/1951”, riservata per la decisione all'udienza del 12 novembre 2020 (per mero errore materiale indicata a verbale al 13.11.2020), con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertenteLeggi di più...
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