Art. 4.
L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorita' giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia.
L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non e' ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la Cancelleria.
Se l'opposizione del detentore e' respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza e' passata in cosa giudicata.
L'opposizione deve essere proposta davanti all'autorita' giudiziaria, competente per valore, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell'Istituto emittente presso il quale il buono o libretto e' pagabile, con citazione da notificarsi all'Istituto, presso lo stabilimento predetto, ed a chi ha presentato la denuncia.
L'opposizione, tranne il caso in cui venga proposta dallo stesso Istituto emittente, non e' ammissibile senza il deposito del buono o libretto presso la Cancelleria.
Se l'opposizione del detentore e' respinta, il buono o libretto, depositato a norma del precedente comma, viene consegnato al denunciante dopo che la relativa sentenza e' passata in cosa giudicata.