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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6316 del Ruolo Generale dell'anno 2020
avente ad oggetto: cessione dei crediti
TRA
– in persona del legale rapp.te p.t. – rapp.ta e difesa, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dall'avv. Monica Fazio e dall'avv. Ivano Fazio ed elett.te domicilita presso lo studio in Milano, alla via S. Barnaba, 30
PARTE ATTRICE
E
– in persona del Sindaco p.t. - Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, la ( già Parte_1 Parte_1
) – in persona del legale rapp.te p.t. - ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_1
– in persona del p.t,. – ,al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di
[...] CP_2
Contr crediti, dei quali la stessa sarebbe stata titolare in virtù di cessioni di credito intervenute con la società Municipia SpA. Cessioni redatte in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificate al Comune convenuto. Tali i crediti:
a) € 8.962,47 per sorte capitale, portati dalle fatture cedute da Municipia SpA all'istante
[...]
Pt_2
b) € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12;
c) € 3.464,95, alla data del 30.07.20, a titolo di interessi moratori determinati ex art. 2 e 5 del
D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12;
d) €. 242,65 per il mancato pagamento della NDI
Dichiarata la contumacia del e concessi i termini di cui all'art. Controparte_1
183 cpc, la causa, dopo l'espletamento della prova testimoniale, veniva rinviata per le conclusioni.
Rimesso il giudizio dinanzi a questo giudice, con ordinanza del 12.06.23, all'udienza del 7.10.24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata.
Parte attrice asserisce di essere creditrice nei confronti del convenuto dei suddetti importi, CP_1
risultanti da fatture, a suo dire, cedute da Municipia SpA. ed indicate nell'elenco dei documenti
Part estratti ( produzione sub doc. 3). Tali fatture sarebbero state cedute a mediante contratti di cessione di crediti, redatti in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificati.
Si osserva che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente e, pertanto, se il credito viene contestato occorre provare sia la sua fonte negoziale sia la corretta esecuzione delle prestazioni per le quali si richiede il pagamento.
E' pacifico che, per espressa previsione normativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano rivestire a pena di nullità la forma scritta sicché non può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date (Cass. n. 9491/2021 ), essendo la forma scritta strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa.
Le fatture riportate nel documento depositato dall'attrice agli atti di causa, “Elenco dei Documenti estratti”, indicano solo il numero della fattura e il relativo importo senza alcuna specificazione. Per tale motivo la suddetta documentazione non ha efficacia probatoria. Ricordiamo che la fattura non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio e ciò presuppone che la parte deve fornire la prova dell'esatto ammontare del suo credito, dimostrando ad esempio l'avvenuta fornitura.
Neanche le dichiarazioni rese dai testi escussi in udienza, conducono ad una prova certa circa la sussistenza dei presupposti che giustificano la pretesa creditoria.
Parte attrice, dunque, non avendo prodotto il contratto stipulato e non avendo provato la corretta esecuzione delle prestazioni commesse che nemmeno ha individuato precisamente, non ha soddisfatto la fondatezza della domanda formulata.
La domanda, pertanto, alla luce delle motivazioni esposte, va rigettata per difetto di prova.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di giudizio
Salerno, 3.01.25
Il GOP dott.ssa Paola Corabi