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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2024, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 5 giugno 2024 la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 554\2020 del ruolo generale lavoro
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. Paolo Parte_1
Bartiromo, con cui elettivamente domicilia in Napoli, come in atti appellante E
, CP_1 Controparte_2
[...]
- appellati NON COSTITUITI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso questa Corte il 17.3.2020 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 5558\19 del 17.9.2019
[...] con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda giudiziale ed in particolare l'impugnazione della cartella esattoriale e dell'avviso di addebito rilevati dall'accesso all'estratto di ruolo, rilevando che in relazione era sopravvenuta la prescrizione in assenza di qualsiasi atto interruttivo successivo alla notifica delle cartelle. In ordine alle spese ne disponeva l'integrale compensazione, in ragione del contrasto giurisprudenziale in argomento di sussistenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo in difetto di iniziative esecutive da parte dell'agente per la riscossione. Deduceva l'appellante la non condivisibilità della decisione nella parte relativa alle spese, sostenendo l'erroneità della compensazione e che l stesse invece avrebbero dovuto essere poste a carico delle parti soccombenti. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, riformarsi il capo sulle spese, con vittoria delle spese del doppio grado. Le parti appellate si costituivano chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di discussione del 3.4.2024 l'appellante è comparso, chiedendo termine per produrre copia dell'avvenuta notifica del ricorso di gravame agli appellati.
All'odierna udienza, non essendo ulteriormente comparsa la parte appellante ed avendo omesso qualsiasi deposito anche telematico di prova della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, la Corte provvedeva come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello, non avendo l'appellante notificato il gravame, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza fissata per la discussione del merito della causa.
Dalla stampa delle attività di Cancelleria è stato documentato che il decreto di fissazione di udienza ex art.435 c.p.c. è stato comunicato regolarmente a mezzo PEC all'appellante con avviso del 29.10.2021.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 20604 del 30 luglio 2008 hanno ritenuto che nel rito del lavoro l'appello, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, diviene improcedibile qualora la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice, a fronte di una notifica inesistente, assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere al rinnovazione di un atto mai compiuto. In particolare la Corte di legittimità, dopo aver evidenziato che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio esegetico, ha sottolineato che ogni soluzione di questioni attinenti al regolare e tempestivo svolgimento del processo "deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico- concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale" ( Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636).
Hanno, quindi, osservato le Sezioni Unite che il richiamo alla duplice fase della editio actionis e della vocatio in ius non può portare a ritenere l'assoluta autonomia dei due momenti e l'insensibilità degli atti della prima fase, una volta perfezionatisi, rispetto ai vizi che inficiano la seconda. Ciò perché “nel processo del lavoro si è indubbiamente in presenza di un sistema, caratterizzato da una propria fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, che è suscettibile di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui non può pervenirsi attraverso l'applicazione degli artt. 291 e 415 c.p.c., giacché non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare. - con condotte omissive prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile, come nel caso in esame - i tempi del processo sì da disattendere il principio della sua ragionevole durata”.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiaramente affermato che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, “il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente”, precisando peraltro che in caso di inerzia della parte non possa riconoscersi alcuna influenza (ai fini di una possibilità di sanatoria) all'avvenuta precedente regolare notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 cod. proc. civ., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della diversa fase cautelare (Cass.
9.9.2013 n. 20613).
Applicando alla fattispecie il principio di diritto (ribadito da numerose pronunce successive fra le quali si segnalano Cass. 19.12.2008 n. 29870; Cass. 23.1.2009 n. 1721 e fra le più recenti Cass. 13 maggio 2010 n. 11600, Cass.
9.6.2010 n. 13789, Cass. 30.4.2011 n.9597) si perviene necessariamente alla dichiarazione di improcedibilità del gravame, giacché è mancata la tempestiva notificazione del decreto di fissazione dell'udienza fissata per la discussione del merito della causa.
Peraltro, come ribadito dalla più recente giurisprudenza, la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 19.1.2016 n.837).
A tale persuasivo orientamento questa Corte presta piena adesione, in relazione alla attuale controversia in cui la parte appellante fino all'odierna udienza non ha dimostrato il compimento di alcuna neppur minima attività diretta alla notifica dell'appello alla controparte.
Sussiste pertanto l'improcedibilità della impugnazione, preclusiva rispetto all'esame del merito dei motivi di gravame. In ragione della natura processuale della pronuncia appare opportuno disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) dichiara improcedibile l'appello; b) nulla per le spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità nei confronti dell'appellante dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Napoli, 5 giugno 2024 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara De Franco Il Presidente Dr.ssa Carmen Lombardi