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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/09/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 722/2023 R.G. promossa da
(c.f./P. Iva: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede in San Donato Milanese (MI) Via della Unione
Europea n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Alban ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Verona, Piazza Cittadella n. 16, in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello
= Appellante =
nei confronti di
(P.IVA ) in persona legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 CP_2
, con sede in OC OR (RM), Via Capranica n.10,
[...] CP_3
(c.f.: ), nata a [...] in data [...] e residente in [...]CodiceFiscale_1
Emilia, Via Zambelli n.9, (c.f.: ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_2 pagina 1 di 22 SP (PG) in data 04.05.1970 e residente in [...], (c.f.: ), nato a [...] in Parte_3 CodiceFiscale_3
data 22.01.1965 e residente in [...], Parte_4
(c.f.: ), nato a [...] in data [...] ed ivi
[...] CodiceFiscale_4
residente in [...], (c.f.: ), Parte_5 CodiceFiscale_5
nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...],
[...]
(c.f.: , nata a Montecastrilli (TR) in [...] CP_4 CodiceFiscale_6
27.05.1961 e residente in [...] Voc. Sant'Eugenia n.17, CP_5
(c.f.: ), nata a [...] in data [...] e
[...] CodiceFiscale_7
residente in [...], (c.f.: Parte_6
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]CodiceFiscale_8
(TR), Loc. Palombara Bassa n.405, (c.f.: ) Parte_7 CodiceFiscale_9
nato ad [...] in data [...] e residente in [...] e (c.f.: ) nato ad [...] Parte_8 C.F._10
in data 17.02.1973 ed ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi in forza di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv.
Massimo Longarini, presso il cui studio in Terni, Via Fratini n. 55 hanno eletto domicilio;
=Appellati =
e nei confronti di
(c.f./p. IVA: ) in persona del legale Controparte_6 P.IVA_3
rappresentante p.t., con sede in Terni, Viale dello Stadio n. 91, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Piccioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via
Petroni, n. 40 in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
pagina 2 di 22 =Appellata/Appellante incidentale=
e di c.f./p. IVA: , con sede in Via di Valle Lupara, Controparte_7 P.IVA_4
n. 10, Roma in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Cesidio Cavaioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Colleferro, Via
Consolare n. 144 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
=Appellata/Appellante incidentale=
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
Per parte appellante : come da note di precisazione delle conclusioni Parte_9
del 02.01.2025;
Per parte appellata, , CP_1 CP_8 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Parte_6 CP_9
: come da note di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024; Parte_8
Per parte appellata/appellante incidentale, come da note di Controparte_7
precisazione delle conclusioni del 28.14.2024;
Per parte appellata/appellante incidentale, come da Controparte_6
note di precisazione delle conclusioni del 02.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. -depositato innanzi al Tribunale di Terni e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza- CP_1
, ,
[...] CP_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 3 di 22 , Parte_4 Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
e convenivano in giudizio Parte_6 CP_9 Parte_8 [...]
e Succursale Italiana. CP_7 Controparte_6 Parte_1
Deducevano i ricorrenti che ciascuno di essi - in tempi diversi - aveva acquistato da la propria automobile con la formula “My Car - No Cost” Controparte_6
promossa da finanziando l'operazione attraverso la richiesta di un Controparte_7
prestito finalizzato con , Parte_1
In particolare, asserivano che gli addetti alle vendite della li Controparte_6
avevano convinti ad aderire alla proposta commerciale di che, Controparte_7
attraverso il pagamento di una somma iniziale, avrebbe consentito loro di beneficiare del rimborso quasi integrale della rata mensile del finanziamento necessario per acquistare l'autovettura; come contropartita i ricorrenti avrebbero dovuto acquistare un'autovettura di colore bianco su cui effettuare la pubblicità della “No Cost” e postare le foto dell'autovettura sul proprio profilo facebook.
Affermavano che, allettati dalla proposta commerciale, avevano tutti versato a mani del venditore una somma iniziale (ulteriore rispetto al prezzo finanziato) e che, tuttavia,
aveva disatteso gli accordi contrattuali e non aveva mai restituito Controparte_7
alcunché nei termini concordati.
Sostenevano quindi che si erano onerati dell'intero costo di finanziamento per l'acquisto delle proprie autovetture, che non avrebbero mai acquistato in assenza delle promesse di e della autovetture che asserivano essere Controparte_7 Controparte_6
diverse rispetto a quelle indicate nei contratti di compravendita.
In ragione delle deduzioni svolte chiedevano: - dichiararsi nulli, annullabili o risolti i contratti conclusi con e con conseguente Controparte_7 Controparte_6
loro condanna al risarcimento dei danni;
- per l'effetto dichiararsi illegittimo e/o illecito pagina 4 di 22 il contratto concluso con in quanto collegato a quello di CP_10
compravendita dell'auto; - di conseguenza condannare alla CP_10
restituzione delle somme da essi versate e non dovute, oltre al risarcimento dei danni,
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva eccependo la carenza di legittimazione di CP_10 Parte_5
in quanto fideiussore, e la carenza di legittimazione di
[...] Pt_3 Parte_4
e avendo questi anticipatamente estinto i contratti di Parte_5 CP_5
finanziamento, che avevano tacitamente convalidato ex art. 1444 c.c. dandovi esecuzione.
Nel merito la convenuta contestava la fondatezza della domanda attorea, assumendo di aver concesso i finanziamenti secondo quanto richiesto nelle proposte sottoscritte dai ricorrenti, ove era riportato il prezzo di vendita dell'auto, l'eventuale anticipo versato dal cliente al venditore e la differenza da finanziare. Affermava che Controparte_6
non aveva inviato i contratti di compravendita dei veicoli, in quanto non contrattualmente previsto, né necessario ai fini dell'istruttoria della pratica del merito creditizio e, pertanto, di non sapere di eventuali ulteriori costi per “wrapping” o altri servizi accessori venduti da comunque non finanziati, non finanziabili, né CP_7
risultanti dai contratti di finanziamento. Precisava, inoltre, che il rimborso promesso da ammontava al massimo ad € 9.500.000, per cui non veniva rimborsato il CP_7
costo del finanziamento.
In conformità di tutto quanto sostenuto, chiedeva dichiararsi in via CP_10
preliminare la carenza di legittimazione ad agire per , , Parte_5 Parte_3
e ; nel merito chiedeva il rigetto di tutte le Parte_10 Parte_11
domande dei ricorrenti e in via riconvenzionale trasversale, la condanna a titolo di manleva di a corrispondere a quanto da quest'ultima Controparte_6 CP_10
pagina 5 di 22 eventualmente corrisposto ai ricorrenti in caso di condanna, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva anche che contestava integralmente la domanda Controparte_6
degli attori domandandone il rigetto.
In particolare assumeva che i ricorrenti si erano liberamente e consapevolmente determinati all'acquisto delle loro autovetture con la formula “My Car no cost” -ritenuta da essi vantaggiosa- e che il concessionario non aveva in alcun modo interferito sulla scelta degli acquirenti, né ne aveva tratto beneficio o utilità; inoltre il corrispettivo abbinato alla attivazione della formula era versato integralmente a favore di
[...]
che ne tratteneva l'intero, in funzione del servizio che poi quest'ultima CP_7
avrebbe erogato ai drivers.
Deduceva che le vetture acquistate dai ricorrenti erano state tutte regolarmente consegnate, senza che mai, prima dell'avvio del contenzioso, fossero state segnalate lamentele afferenti la non conformità del modello del veicolo preindividuato a quello in concreto acquistato.
Sottolineava, inoltre, che l'aver acquistato le auto confidando nell'adempimento da parte di degli impegni da essa assunti non costituiva motivo di annullamento dei CP_7
contratti di vendita siglati con la concessionaria che, dal canto suo, aveva puntualmente eseguito le proprie prestazioni, consegnando i beni secondo quanto pattuito con ciascun cliente.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, nonché di quella di manleva proposta in via riconvenzionale da per l'ipotesi in cui la stessa fosse stata CP_10
condannata al risarcimento dei danni verso i fruitori del finanziamento.
Si costituiva da ultimo contestando la domanda di parte attrice e Controparte_7
chiedendone l'integrale rigetto. pagina 6 di 22 Deduceva, preliminarmente, che la domanda di alcuni dei ricorrenti era sfornita di prova,
avendo alcuni di essi omesso di depositare il contratto intercorrente tra gli stessi e
. CP_7
Evidenziava che il Tribunale di Roma con diverse in diverse pronunce aveva dichiarato la nullità ex art 1418, co. 1 c.c. del contratto azionato dai ricorrenti per violazione dell'art. 23 co. 2 D.L.gs 285/1992 e dell'art. 57 del DPR 495/1992 (regolamento di attuazione).
Affermava che la prestazione cui erano tenuti i ricorrenti in base ai contratti siglati –
vale a dire quella di circolare con i mezzi acquistati, diffondendo la pubblicità apposta sugli autoveicoli – fosse contraria a norme imperative e, come tale, non potesse determinare un diritto alla controprestazione da parte di , ciò a causa CP_7
dell'affermazione della prassi amministrativa che vieta l'esercizio dell'attività del driver
(art. 23 D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 57 D.P.R. 495/1992) con conseguente esclusione di ogni ipotesi di danno da inadempimento essendo divenuta la prestazione inesigibile.
Sosteneva che il driver non rivestiva lo status di consumatore in quanto la prestazione del contratto non consisteva nell'acquisto di beni o servizi da , ma nella CP_7
fornitura di servizi, principalmente di diffusione pubblicitaria, da parte del driver, verso il rimborso delle rate per il finanziamento dell'acquisto dell'autovettura come controprestazione sinallagmatica a carico della resistente.
Specificava che l'acquisto dell'autovettura non era compreso dell'oggetto del contratto,
e riguardava esclusivamente i rapporti tra il driver e il concessionario.
Affermava, dunque, che non sussistevano i presupposti per la risoluzione del contratto,
non essendovi inadempimento da parte di ma un'impossibilità CP_7
sopravvenuta della prestazione, dovuta all'interpretazione fornita da varie autorità locali alla normativa sulla circolazione stradale (art. 23 D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 57 D.P.R. pagina 7 di 22 495/1992), che vietava la principale prestazione del Contratto, ossia quella di circolare consentendo la trasformazione del veicolo in un mezzo per la diffusione della pubblicità,
con conseguente esclusione di un diritto di credito ad alcun titolo o ragione, nei confronti di . CP_7
In ragione delle deduzioni svolte la convenuta concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dei pagamenti avanzata dai ricorrenti;
in via preliminare chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, co.2, D. Lgs.
285/1992 (con riferimento all'art. 57 D.P.R. 495/1992) per contrasto con gli artt. 3, 21,
41, 42 Cost., con conseguente richiesta di sospensione del giudizio;
in via principale,
qualora fosse risultato il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico del driver, dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.); in ogni caso, rigettare la domanda attorea,
con il favore delle spese di lite.
Disposto il mutamento del rito (da sommario a ordinario) e rigettato il sub procedimento cautelare volto alla sospensione del pagamento dei ratei dei finanziamenti, la causa veniva istruita attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e la documentazione prodotta in atti dalle parti. Controparte_6
Con sentenza n. 776/2023, pubblicata il 08.11.2023 il Tribunale di Terni, dichiarava l'annullamento dei contratti sottoscritti dagli attori con Controparte_7
condannandola alla restituzione in favore dei ricorrenti delle somme di cui risultava la prova del versamento ed al rimborso in favore delle sole parti ricorrenti di cui era risultato provato il versamento delle rate del finanziamento della somma di € 9.500,00,
quale importo massimo che si era impegnata a versare per l'esecuzione dei servizi che non risultava essere stata loro rimborsata e, in virtù del collegamento negoziale con il contratto sottoscritto con la dichiarava l'annullamento parziale del suddetto CP_10
pagina 8 di 22 contratto di finanziamento afferente al servizio wrapping ed ai relativi servizi accessori,
somme determinate dalla differenza tra il costo dell'autovettura e la somma finanziata;
rigettava per il resto le domande attoree e la domanda riconvenzionale della convenuta proposta nei confronti di e condannava le Parte_1 Controparte_6
parti convenute ( , e , in Controparte_7 Parte_1 Controparte_6
solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 776/2023 ha interposto appello Parte_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Errata applicazione dell'art. 121 D.Lgs n.385/1993, errata valutazione delle prove
allegate (tra cui i contratti e la convenzione tra e ed Controparte_6 CP_10
errato ricorso alla presunzione che hanno portato il Giudice a ritenere erroneamente
sussistente il collegamento negoziale tra i contratti di ed i contratti Controparte_7
di con conseguente parziale annullamento dei contratti di ; CP_10 CP_10
2) “Errore del ragionamento decisorio che ha portato il Giudice alla condanna di CP_10
Part al pagamento di somme nei confronti di
[...] CP_4 CP_5 Pt_6 CP_3
, ;
[...] Pt_8 Persona_1
3) “Vizio di valutazione delle prove (i contratti di finanziamento di che ha CP_10
indotto il Giudice a ritenere erroneamente consumatore ”; Parte_6
4) “Errato assorbimento della eccezione di carenza di legittimazione ad agire di Pt_3
e , basato sull'errato collegamento tra i Parte_4 CP_5 Parte_5
contratti di ed i contratti di ; Controparte_7 CP_10
5) “Errata e/o contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda
riconvenzionale di nei confronti di ; CP_10 Controparte_6
6) “Omessa motivazione ed errore di diritto del Giudice che ha erroneamente posto le
spese legali a carico delle tre parti convenute in via solidale”. pagina 9 di 22 In conformità dei motivi dedotti, la società appellante ha chiesto: in via preliminare -
dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire in capo a Parte_5
, e;
nel merito -
[...] Parte_3 Controparte_11 Parte_4
rigettare tutte le domande formulate nei confronti di Parte_1
, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
- condannare
[...]
conseguentemente , Controparte_4 Controparte_5 Parte_6 CP_3
, a restituire
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_2 Parte_3
all'appellante le somme da quest'ultima pagate in Parte_1
forza della sentenza di primo grado, maggiorate di interessi legali dal pagamento al saldo;
nel merito in via subordinata: - in parziale riforma della sentenza di primo grado,
disporsi a carico di il pagamento della minor somma di euro 430,00 in CP_10
favore di , della minor somma di euro 4.480,00 in favore di Controparte_4 Pt_6
della minor somma di €.4.050,00 in favore di della minor
[...] CP_3
somma di €.4.050,00 in favore di della minor somma di €.4.050,00 in Parte_7
favore di della minor somma di €.780,00 in favore di Parte_8 Parte_2
con conseguente riduzione proporzionale del carico delle spese legali;
in via riconvenzionale, nel caso di conferma della sentenza impugnata, condannare a titolo di manleva a corrispondere quanto da pagato in forza Controparte_6 CP_10
della sentenza di primo grado;
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 08.04.2024 si è costituita proponendo Controparte_7
appello autonomo – incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Terni,
domandandone la integrale riforma per i seguenti motivi:
1) “Erronea applicazione del D.Lgs 206/2005 alla fattispecie contrattuale in oggetto.
Figura tipica autonoma del contratto de quo. Liceità e buona fede contrattuale. Punti 2.6 – pagina 10 di 22 3, pagg. 7/8/9 parte motiva della sentenza – riforma integrale del primo capo del dispositivo
di sentenza”;
2) “Sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione: erronea applicazione degli artt. 1256
e 1463 C.C. richiamo agli artt. 1439/1429 c.c. punto 4 della sentenza, pagg 14/15/16 -
riforma del primo capo del dispositivo”;
3) “Sulla nullità del Contratto per impossibilità originaria della prestazione: artt. 1418,
1346 c.c.; art. 232 D. Lgs. 285/1992; art. 57 D.p.r. 495/1992. Erronea ed omessa
valutazione da parte del primo Giudice sul merito delle difese svolte - erronea applicazione
dell'art. 1429/1439 c.c. riforma della impugnata sentenza punto 4 pag.14-15-16-17 –
riforma del primo capo del dispositivo”;
4) “In totale riforma della statuizione per restituzione - limite di euro 9.500,00 del
complessivo rimborso in favore del driver “ART. 1 del contratto”. Impugnazione della
parte motiva in merito gli importi liquidati a titolo di danni patrimoniali pagg. 17/18
della sentenza – riforma del primo capo del dispositivo”.
In conformità dei motivi dedotti, ad integrale riforma della sentenza impugnata,
[...]
ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni proposte nel primo grado di CP_7
giudizio, con il favore delle spese.
Con comparsa di costituzione dell'8.04.2024 si è altresì costituita Controparte_6
chiedendo la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di
[...]
Terni ha escluso nei suoi confronti profili di responsabilità per gli occorsi lamentati dagli attori e il rigetto dell'appello proposto da , relativamente alla Parte_1
domanda riconvenzionale di manleva avanzata in primo grado e riproposta a suo carico;
in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto la riforma del capo della sentenza con il quale il primo giudice ha disposto la condanna, in solido fra tutte delle parti convenute, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice,
pagina 11 di 22 in assenza soccombenza pronunciata a suo carico. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 26.04.2024 si sono costituiti, altresì, CP_1
, ,
[...] CP_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_4 CP_5
, , e contestando
[...] Parte_6 CP_9 Parte_8
l'appello principale e quelli incidentali, chiedendone l'integrale rigetto e domandando l'accoglimento delle conclusioni proposte nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite del grado.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 05.03.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Sul gravame proposto da . Parte_1
Con il primo motivo di appello lamenta l'illogicità e la contraddittorietà CP_10
della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha parzialmente annullato i contratti di finanziamento stipulati dagli appellati (ricorrenti in primo grado) con CP_10
per l'acquisto dei veicoli, in ragione del ritenuto collegamento negoziale di questi
[...]
con i contratti “wrapping” conclusi con di cui il giudice ha Controparte_7
dichiarato l'annullamento.
Sostiene l'appellante principale che il giudice di prime cure abbia errato laddove,
presumendo che fosse a conoscenza del contratto concluso dai ricorrenti in CP_10
primo grado con ha ritenuto che l'odierna appellante abbia occultato il CP_7
pagina 12 di 22 finanziamento anche del costo del contratto di “wrapping” (non dichiarandolo in contratto), con ciò violando la normativa in tema di trasparenza bancaria.
Lamenta che la sentenza impugnata sia pure errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il costo dell'operazione fosse quello riportato tra le “note” del contratto tra l'acquirente e contratto che afferma non essergli mai stato Controparte_6
consegnato.
Sostiene, a contrario, che il finanziamento avesse riguardato unicamente il prezzo dell'auto e che ciò risulta dalla proposta di contratto di finanziamento in cui sono espressamente indicati: 1) il prezzo del veicolo (coerente con i listini dei prezzi riportati nelle riviste automobilistiche di riferimento); 2) l'eventuale anticipo versato al concessionario;
3) la residua somma finanziata.
Ritiene questa Corte che il motivo di impugnazione sia fondato.
Secondo giurisprudenza costante e consolidata della Corte di Cassazione, cui questa
Corte aderisce con convinzione, il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c. - è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro.
In particolare, il collegamento negoziale presuppone la ricorrenza sia di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di un assetto economico globale ed unitario, sia di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il pagina 13 di 22 coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (v. ex
multis Cass. Ord. 09.01.2024 n. 677).
In buona sostanza, perché possa configurarsi un collegamento negoziale è necessario verificare la presenza di entrambi i suddetti requisiti: - quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario;
- quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Ebbene, nel caso in esame la Corte rileva l'assenza dei predetti requisiti.
La fattispecie all'esame del Collegio, infatti, non si connota né per un intento comune fra e (requisito soggettivo), né per un legame funzionale CP_10 Controparte_7
tra i negozi che rende l'insieme di questi un'unica fattispecie causale (requisito oggettivo).
I contratti di finanziamento per l'acquisto dei veicoli conclusi dagli appellati (ricorrenti in primo grado) con sono, infatti, del tutto svincolati dai contratti che Parte_1
i medesimi hanno concluso con per lo “wrapping”. Controparte_7
I contratti di finanziamento conclusi con riportano unicamente l'indicazione CP_10
della marca e del modello dell'auto scelta dal finanziato, il prezzo dell'auto e l'importo del finanziamento, al netto degli importi eventualmente versati dai clienti direttamente al concessionario ed ivi espressamente indicati. Controparte_6
In nessun caso emerge che l'importo finanziato da è comprensivo del costo CP_10
dell'accessorio dello “wrapping” acquistati da e/o del costo di Controparte_7
pagina 14 di 22 pacchetti assicurativi e di prestazioni di servizi correlati (cfr. docc. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 in comparsa di costituzione e risposta, in fascicolo di primo grado di parte appellante), il cui pagamento, peraltro, risulta versato direttamente a (vedi i Controparte_7
bonifici prodotti dai ricorrenti in primo grado con la memoria 183 co.2 c.p.c., in fascicolo di primo grado degli appellati).
Né dai contratti stipulati dagli appellati con (prodotti dei ricorrenti Controparte_7
in primo grado con la memoria 183, comma 2, c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellata) emerge che quest'ultima abbia indicato ai contraenti l'ente finanziatore.
Deve, inoltre, escludersi che il contratto di acquisto dei veicoli sia stato trasmesso dalla concessionaria alla finanziaria e, quindi, che questa Controparte_6 CP_10
fosse a conoscenza del contratto concluso dai finanziati con Controparte_7
La circostanza - frutto di un'errata presunzione del primo giudice di prime cure affermata in sentenza (“… deve presumersi che tra la documentazione contrattuale che
l' doveva trasmettere alla finanziaria, vi fosse anche il contratto di CP_6
compravendita dell'autovettura …” – cfr. pag. 10 della sentenza) è tra l'altro contraria alla convenzione sottoscritta tra succursale per l'Italia e Parte_1 [...]
(cfr. doc. 32 in fascicolo di primo grado di parte appellante) laddove, ai fini CP_6
dell'istruttoria della pratica di finanziamento (art. 5.1.) si richiede la trasmissione da parte della concessionaria, unitamente alla Proposta di contratto (di finanziamento),
redatta sul modulo predisposto dalla medesima solo della documentazione CP_10
necessaria per l'esame del merito creditizio del Cliente che, come noto, afferisce alle consistenze economico patrimoniali del soggetto in relazione all'importo da finanziare
(busta paga, dichiarazione dei redditi)
In altri termini, nel caso di istruttoria positiva la finanziaria erogava il credito in favore pagina 15 di 22 del finanziato direttamente al concessionario, che a sua volta consegnava l'auto immatricolata e intestata all'acquirente (art. 5.3).
Per tutto quanto precede questa Corte ritiene che nel caso in esame non sussista alcun collegamento negoziale tra i contratti conclusi da con gli appellati Parte_1
(ricorrenti in primo grado) per finanziare l'acquisto delle autovetture e tra questi e i diversi contratti che ognuno di essi ha concluso con Controparte_7
I contratti di finanziamento con sono, dunque, pienamente validi ed Parte_1
efficaci e mantengono la loro autonomia e indipendenza rispetto alla sorte dei contratti stipulati con Controparte_7
Il motivo è, dunque, fondato e viene accolto, con conseguente assorbimento del secondo,
del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo dell'appello e con il diritto di
[...]
alla restituzione delle somme pagate in favore degli appellati (ricorrenti in Parte_1
primo grado) in forza della sentenza impugnata.
****
Quanto al gravame proposto da va esaminato per primo il terzo Controparte_7
motivo di appello in quanto assorbente e pregiudicante degli ulteriori motivi proposti,
anche in via incidentale.
Con esso l'appellante deduce la nullità dei contratti conclusi da con Controparte_7
gli appellati (ricorrenti in primo grado) per impossibilità dell'oggetto della prestazione dei drivers, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418, co. 2, c.c., 1436 c.c., e degli art. 23, co.
2. D.Lgs. 285/1992 e art. 57 del DPR 495/1992, il quale ultimo vieta l'apposizione di pubblicità non luminosa sui veicoli qualora effettuata a titolo oneroso per conto terzi.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Giova premettere, in primis, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 174 del pagina 16 di 22 27.7.2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. 285/92, come integrato dall'art. 54, co. 1, del D.P.R. 495/92, pure dedotte da in questa sede. Controparte_7
I Giudici delle leggi hanno rilevato che è stata posta a fondamento delle ordinanze di rimessione la prospettazione di una difformità tra il regolamento e la legge sulla quale esso si fonda, il che darebbe luogo ad un vizio non già di illegittimità costituzionale, ma di illegittimità della fonte secondaria.
Viceversa, l'interprete non può identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, in base alla gerarchia delle fonti, valore inferiore e secondario, quando queste contrastano con la legge;
in tal caso deve escludersi il giudizio sulla costituzionalità della legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma regolamentare, anche se emanata per l'esecuzione della legge medesima.
Di qui la pronuncia di inammissibilità.
Ciò posto, venendo alla questione dedotta, questa Corte condivide la giurisprudenza di merito che in casi analoghi (Trib. di Roma 324/2025, Trib. Roma R.g. n. 51499/2019) ha dichiarato la nullità del contratto con per impossibilità dell'oggetto Controparte_7
della prestazione posta a carico dei drivers, ponendosi in contrasto con il combinato disposto degli art. 1418, co. 2, c.c., 1346 c.c. 23, co. 2, D.Lgs. 285/1992 e art. 57 D.P.R
495/1992.
E invero, come risulta dalla documentazione versata in atti (vedi i Contratti Vantage
prodotti dai ricorrenti in primo grado con la memoria 182, comma, 6 n. 2 c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellata), i contratti in questione hanno ad oggetto la fornitura di servizi statistici per la Società, principalmente di diffusione pubblicitaria, da parte del driver, verso il rimborso fino alla somma massima di € 9.500,00 (cfr. art. 1 del contratto) delle rate per il finanziamento dell'acquisto dell'autovettura, ciò che identifica pagina 17 di 22 la controprestazione sinallagmatica a carico della Società.
Per lo svolgimento dei predetti servizi gli “incaricati” si impegnavano all'acquisto presso il concessionario individuato dalla Società, dell'automobile da loro scelta,
includendo nell'acquisto l'accessorio “wrapping”, da installarsi a cura della al CP_7
prezzo di € 5.550,00, oltre all'acquisto di pacchetti di compagnie designate dalla Società
e di prestazioni di servizi correlati per lo svolgimento dell'attività statistica prevista dal contratto.
Al riguardo si osserva che l'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 vieta l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose su veicoli, essendo consentito apporre scritte o insegne pubblicitarie rinfrangenti nei limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento attuativo,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazioni dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
L'art. 57 del D.P.R. n. 495/1002 (regolamento di attuazione), per quanto qui rileva,
dispone che “l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo
quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo
oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del
veicolo sulla quale sono applicate …”.
Le pattuizioni contrattuali in esame ed in particolare l'obbligo pubblicitario posta carico dei drives si pongono, dunque, in contrasto con le citate disposizioni normative, laddove vietano l'apposizione di pubblicità (anche) non luminosa sui veicoli qualora effettuata a titolo oneroso per conto terzi.
Orbene, è nota a questa Corte la pronuncia della Cassazione n. 1793/2022, richiamata dal primo giudice (cfr. pag. 19 della Sentenza impugnata), ma non è superfluo rilevare che con essa i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto anche a voler interpretare il motivo (unico) nel senso della contestazione della pubblicità pagina 18 di 22 non luminosa effettuata su mezzo ad uso speciale per conto terzi a titolo oneroso,
risulta(va) “trattarsi di questione che nella sua estrema genericità prospetta profili di
novità”.
In nessun passaggio motivazionale, invece, la Cassazione afferma la legittimità della pubblicità non luminosa effettuata su veicolo per conto terzi a titolo oneroso.
Deve, dunque, dichiararsi, la nullità dei contratti conclusi dagli appellati (ricorrenti in primo grado) con per contrasto con il combinato disposto di cui agli Controparte_7
art. 1418, co. 2, c.c., 1346 c.c., 23, co.2, D.Lgs 285/1992 e 57 del D.P.R. 495/1992, con conseguente obbligo restitutorio in favore degli appellati (ricorrenti in primo grado)
delle somme da questi versate a essendo venuta meno ogni Controparte_7
giustificazione causale posta alla base delle corresponsioni.
****
Sull'appello incidentale proposto da Controparte_6
Con esso si lamenta che il primo giudice, violando il disposto di cui all'art. 91 e 92
c.p.c., in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c., abbia erroneamente condannato la parte non soccombente ( al pagamento delle spese di lite in solido con le Controparte_6
altre parti convenute.
Il motivo è fondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte alle spese processuali è
conseguenza obiettiva della soccombenza e risponde al principio di causalità.
Il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata integralmente respinta.
Ebbene, nel caso in esame il giudice di prime cure ha rigettato sia le domande proposte dai ricorrenti in primo grado nei confronti di sia la domanda Controparte_6
pagina 19 di 22 riconvenzionale di manleva proposta nei suoi confronti da , ritenendo Parte_1
essa aver correttamente adempito alla propria prestazione contrattuale “avendo
consegnato l'autovettura ai singoli clienti e non avendo assunto alcun altra
obbligazione in merito alla complessiva operazione commerciale” (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).
Ne consegue che nei confronti dell'odierno appellante incidentale, parte totalmente vittoriosa in primo grado, non può essere disposta alcuna condanna al pagamento delle spese di lite, né in via autonoma, né in via solidale con le parti dichiarate soccombenti.
Il motivo, pertanto, è fondato e va accolto.
****
Le questioni sin qui trattate definiscono la controversia con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di gravame e/o di resistenza.
Per tutto quanto precede l'appello proposto da , l'appello CP_12
autonomo/incidentale proposto da e l'appello incidentale proposto Controparte_7
da vengono accolti con conseguente parziale riforma della Controparte_6
sentenza impugnata.
Le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra
, CP_1 CP_8 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Parte_6 CP_9
nei confronti di e e Parte_8 Parte_1 Controparte_6
sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della lite, mentre vengono interamente compensate tra e Controparte_7 Parte_1 [...]
e tra e gli appellati (ricorrenti in primo grado). CP_6 Controparte_7
P.Q.M.
pagina 20 di 22 La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_8
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
, , e Parte_6 CP_9 Parte_8 Controparte_7
nonché sull'appello autonomo/incidentale proposto da Controparte_6
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_7 Controparte_6
contrariis reiectis, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata (n. 776/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 08.11.2023), rigetta tutte le domande proposte nei suoi confronti da , CP_1 CP_8
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Pt_6
e per l'effetto ordina a
[...] CP_9 Parte_8 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Parte_6 CP_3
, , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_2 Pt_3
la restituzione in favore di delle somme da quest'ultima
[...] Parte_1
pagate in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali;
- Dichiara la nullità dei contratti conclusi da con Controparte_7 CP_1
, ,
[...] CP_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_4 CP_5
, , , per contrasto
[...] Parte_6 CP_9 Parte_8
con gli artt. 1418, co. 2, c.c., 1346 c.c., 23, co. 2, D.Lgs. 285/1992 e 57 del D.P.R.
495/1992, con conseguente obbligo restitutorio in favore degli appellati (ricorrenti in primo grado) delle somme da questi versate a Controparte_7
pagina 21 di 22 - In accoglimento dell'appello incidentale proposto da in Controparte_6
parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è da questa dovuto, a titolo di rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore dei ricorrenti in primo grado;
- Condanna gli appellati , CP_1 CP_8 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Controparte_4 Controparte_5 Parte_6 CP_9
, in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] Parte_8 Parte_1
e in solido, delle spese di lite del primo grado di
[...] Controparte_6
giudizio che liquida in complessivi €.14.103,00 per compensi oltre rimborso spese generali e accessori di legge e al pagamento di complessivi € 14.317,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali e accessori di legge relativi al presente grado, oltre alla restituzione delle somme eventualmente percepite in ragione della sentenza gravata;
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra Parte_1
e e quelle tra
[...] Controparte_13 Controparte_7 CP_7
e ,
[...] CP_1 CP_8 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Parte_6 CP_9
. Parte_8
Così deciso in Perugia, lì 11 settembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 722/2023 R.G. promossa da
(c.f./P. Iva: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede in San Donato Milanese (MI) Via della Unione
Europea n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Alban ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Verona, Piazza Cittadella n. 16, in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello
= Appellante =
nei confronti di
(P.IVA ) in persona legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 CP_2
, con sede in OC OR (RM), Via Capranica n.10,
[...] CP_3
(c.f.: ), nata a [...] in data [...] e residente in [...]CodiceFiscale_1
Emilia, Via Zambelli n.9, (c.f.: ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_2 pagina 1 di 22 SP (PG) in data 04.05.1970 e residente in [...], (c.f.: ), nato a [...] in Parte_3 CodiceFiscale_3
data 22.01.1965 e residente in [...], Parte_4
(c.f.: ), nato a [...] in data [...] ed ivi
[...] CodiceFiscale_4
residente in [...], (c.f.: ), Parte_5 CodiceFiscale_5
nato a [...] in data [...] ed ivi residente in [...],
[...]
(c.f.: , nata a Montecastrilli (TR) in [...] CP_4 CodiceFiscale_6
27.05.1961 e residente in [...] Voc. Sant'Eugenia n.17, CP_5
(c.f.: ), nata a [...] in data [...] e
[...] CodiceFiscale_7
residente in [...], (c.f.: Parte_6
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]CodiceFiscale_8
(TR), Loc. Palombara Bassa n.405, (c.f.: ) Parte_7 CodiceFiscale_9
nato ad [...] in data [...] e residente in [...] e (c.f.: ) nato ad [...] Parte_8 C.F._10
in data 17.02.1973 ed ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi in forza di procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv.
Massimo Longarini, presso il cui studio in Terni, Via Fratini n. 55 hanno eletto domicilio;
=Appellati =
e nei confronti di
(c.f./p. IVA: ) in persona del legale Controparte_6 P.IVA_3
rappresentante p.t., con sede in Terni, Viale dello Stadio n. 91, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Piccioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via
Petroni, n. 40 in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
pagina 2 di 22 =Appellata/Appellante incidentale=
e di c.f./p. IVA: , con sede in Via di Valle Lupara, Controparte_7 P.IVA_4
n. 10, Roma in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Cesidio Cavaioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Colleferro, Via
Consolare n. 144 in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
=Appellata/Appellante incidentale=
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
Per parte appellante : come da note di precisazione delle conclusioni Parte_9
del 02.01.2025;
Per parte appellata, , CP_1 CP_8 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Parte_6 CP_9
: come da note di precisazione delle conclusioni del 17.12.2024; Parte_8
Per parte appellata/appellante incidentale, come da note di Controparte_7
precisazione delle conclusioni del 28.14.2024;
Per parte appellata/appellante incidentale, come da Controparte_6
note di precisazione delle conclusioni del 02.01.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. -depositato innanzi al Tribunale di Terni e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza- CP_1
, ,
[...] CP_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
pagina 3 di 22 , Parte_4 Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
e convenivano in giudizio Parte_6 CP_9 Parte_8 [...]
e Succursale Italiana. CP_7 Controparte_6 Parte_1
Deducevano i ricorrenti che ciascuno di essi - in tempi diversi - aveva acquistato da la propria automobile con la formula “My Car - No Cost” Controparte_6
promossa da finanziando l'operazione attraverso la richiesta di un Controparte_7
prestito finalizzato con , Parte_1
In particolare, asserivano che gli addetti alle vendite della li Controparte_6
avevano convinti ad aderire alla proposta commerciale di che, Controparte_7
attraverso il pagamento di una somma iniziale, avrebbe consentito loro di beneficiare del rimborso quasi integrale della rata mensile del finanziamento necessario per acquistare l'autovettura; come contropartita i ricorrenti avrebbero dovuto acquistare un'autovettura di colore bianco su cui effettuare la pubblicità della “No Cost” e postare le foto dell'autovettura sul proprio profilo facebook.
Affermavano che, allettati dalla proposta commerciale, avevano tutti versato a mani del venditore una somma iniziale (ulteriore rispetto al prezzo finanziato) e che, tuttavia,
aveva disatteso gli accordi contrattuali e non aveva mai restituito Controparte_7
alcunché nei termini concordati.
Sostenevano quindi che si erano onerati dell'intero costo di finanziamento per l'acquisto delle proprie autovetture, che non avrebbero mai acquistato in assenza delle promesse di e della autovetture che asserivano essere Controparte_7 Controparte_6
diverse rispetto a quelle indicate nei contratti di compravendita.
In ragione delle deduzioni svolte chiedevano: - dichiararsi nulli, annullabili o risolti i contratti conclusi con e con conseguente Controparte_7 Controparte_6
loro condanna al risarcimento dei danni;
- per l'effetto dichiararsi illegittimo e/o illecito pagina 4 di 22 il contratto concluso con in quanto collegato a quello di CP_10
compravendita dell'auto; - di conseguenza condannare alla CP_10
restituzione delle somme da essi versate e non dovute, oltre al risarcimento dei danni,
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva eccependo la carenza di legittimazione di CP_10 Parte_5
in quanto fideiussore, e la carenza di legittimazione di
[...] Pt_3 Parte_4
e avendo questi anticipatamente estinto i contratti di Parte_5 CP_5
finanziamento, che avevano tacitamente convalidato ex art. 1444 c.c. dandovi esecuzione.
Nel merito la convenuta contestava la fondatezza della domanda attorea, assumendo di aver concesso i finanziamenti secondo quanto richiesto nelle proposte sottoscritte dai ricorrenti, ove era riportato il prezzo di vendita dell'auto, l'eventuale anticipo versato dal cliente al venditore e la differenza da finanziare. Affermava che Controparte_6
non aveva inviato i contratti di compravendita dei veicoli, in quanto non contrattualmente previsto, né necessario ai fini dell'istruttoria della pratica del merito creditizio e, pertanto, di non sapere di eventuali ulteriori costi per “wrapping” o altri servizi accessori venduti da comunque non finanziati, non finanziabili, né CP_7
risultanti dai contratti di finanziamento. Precisava, inoltre, che il rimborso promesso da ammontava al massimo ad € 9.500.000, per cui non veniva rimborsato il CP_7
costo del finanziamento.
In conformità di tutto quanto sostenuto, chiedeva dichiararsi in via CP_10
preliminare la carenza di legittimazione ad agire per , , Parte_5 Parte_3
e ; nel merito chiedeva il rigetto di tutte le Parte_10 Parte_11
domande dei ricorrenti e in via riconvenzionale trasversale, la condanna a titolo di manleva di a corrispondere a quanto da quest'ultima Controparte_6 CP_10
pagina 5 di 22 eventualmente corrisposto ai ricorrenti in caso di condanna, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva anche che contestava integralmente la domanda Controparte_6
degli attori domandandone il rigetto.
In particolare assumeva che i ricorrenti si erano liberamente e consapevolmente determinati all'acquisto delle loro autovetture con la formula “My Car no cost” -ritenuta da essi vantaggiosa- e che il concessionario non aveva in alcun modo interferito sulla scelta degli acquirenti, né ne aveva tratto beneficio o utilità; inoltre il corrispettivo abbinato alla attivazione della formula era versato integralmente a favore di
[...]
che ne tratteneva l'intero, in funzione del servizio che poi quest'ultima CP_7
avrebbe erogato ai drivers.
Deduceva che le vetture acquistate dai ricorrenti erano state tutte regolarmente consegnate, senza che mai, prima dell'avvio del contenzioso, fossero state segnalate lamentele afferenti la non conformità del modello del veicolo preindividuato a quello in concreto acquistato.
Sottolineava, inoltre, che l'aver acquistato le auto confidando nell'adempimento da parte di degli impegni da essa assunti non costituiva motivo di annullamento dei CP_7
contratti di vendita siglati con la concessionaria che, dal canto suo, aveva puntualmente eseguito le proprie prestazioni, consegnando i beni secondo quanto pattuito con ciascun cliente.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, nonché di quella di manleva proposta in via riconvenzionale da per l'ipotesi in cui la stessa fosse stata CP_10
condannata al risarcimento dei danni verso i fruitori del finanziamento.
Si costituiva da ultimo contestando la domanda di parte attrice e Controparte_7
chiedendone l'integrale rigetto. pagina 6 di 22 Deduceva, preliminarmente, che la domanda di alcuni dei ricorrenti era sfornita di prova,
avendo alcuni di essi omesso di depositare il contratto intercorrente tra gli stessi e
. CP_7
Evidenziava che il Tribunale di Roma con diverse in diverse pronunce aveva dichiarato la nullità ex art 1418, co. 1 c.c. del contratto azionato dai ricorrenti per violazione dell'art. 23 co. 2 D.L.gs 285/1992 e dell'art. 57 del DPR 495/1992 (regolamento di attuazione).
Affermava che la prestazione cui erano tenuti i ricorrenti in base ai contratti siglati –
vale a dire quella di circolare con i mezzi acquistati, diffondendo la pubblicità apposta sugli autoveicoli – fosse contraria a norme imperative e, come tale, non potesse determinare un diritto alla controprestazione da parte di , ciò a causa CP_7
dell'affermazione della prassi amministrativa che vieta l'esercizio dell'attività del driver
(art. 23 D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 57 D.P.R. 495/1992) con conseguente esclusione di ogni ipotesi di danno da inadempimento essendo divenuta la prestazione inesigibile.
Sosteneva che il driver non rivestiva lo status di consumatore in quanto la prestazione del contratto non consisteva nell'acquisto di beni o servizi da , ma nella CP_7
fornitura di servizi, principalmente di diffusione pubblicitaria, da parte del driver, verso il rimborso delle rate per il finanziamento dell'acquisto dell'autovettura come controprestazione sinallagmatica a carico della resistente.
Specificava che l'acquisto dell'autovettura non era compreso dell'oggetto del contratto,
e riguardava esclusivamente i rapporti tra il driver e il concessionario.
Affermava, dunque, che non sussistevano i presupposti per la risoluzione del contratto,
non essendovi inadempimento da parte di ma un'impossibilità CP_7
sopravvenuta della prestazione, dovuta all'interpretazione fornita da varie autorità locali alla normativa sulla circolazione stradale (art. 23 D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 57 D.P.R. pagina 7 di 22 495/1992), che vietava la principale prestazione del Contratto, ossia quella di circolare consentendo la trasformazione del veicolo in un mezzo per la diffusione della pubblicità,
con conseguente esclusione di un diritto di credito ad alcun titolo o ragione, nei confronti di . CP_7
In ragione delle deduzioni svolte la convenuta concludeva per il rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dei pagamenti avanzata dai ricorrenti;
in via preliminare chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, co.2, D. Lgs.
285/1992 (con riferimento all'art. 57 D.P.R. 495/1992) per contrasto con gli artt. 3, 21,
41, 42 Cost., con conseguente richiesta di sospensione del giudizio;
in via principale,
qualora fosse risultato il carattere definitivo dell'impossibilità della prestazione (art. 1256 c.c.) posta a carico del driver, dichiarare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.); in ogni caso, rigettare la domanda attorea,
con il favore delle spese di lite.
Disposto il mutamento del rito (da sommario a ordinario) e rigettato il sub procedimento cautelare volto alla sospensione del pagamento dei ratei dei finanziamenti, la causa veniva istruita attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della e la documentazione prodotta in atti dalle parti. Controparte_6
Con sentenza n. 776/2023, pubblicata il 08.11.2023 il Tribunale di Terni, dichiarava l'annullamento dei contratti sottoscritti dagli attori con Controparte_7
condannandola alla restituzione in favore dei ricorrenti delle somme di cui risultava la prova del versamento ed al rimborso in favore delle sole parti ricorrenti di cui era risultato provato il versamento delle rate del finanziamento della somma di € 9.500,00,
quale importo massimo che si era impegnata a versare per l'esecuzione dei servizi che non risultava essere stata loro rimborsata e, in virtù del collegamento negoziale con il contratto sottoscritto con la dichiarava l'annullamento parziale del suddetto CP_10
pagina 8 di 22 contratto di finanziamento afferente al servizio wrapping ed ai relativi servizi accessori,
somme determinate dalla differenza tra il costo dell'autovettura e la somma finanziata;
rigettava per il resto le domande attoree e la domanda riconvenzionale della convenuta proposta nei confronti di e condannava le Parte_1 Controparte_6
parti convenute ( , e , in Controparte_7 Parte_1 Controparte_6
solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice.
Avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 776/2023 ha interposto appello Parte_1
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Errata applicazione dell'art. 121 D.Lgs n.385/1993, errata valutazione delle prove
allegate (tra cui i contratti e la convenzione tra e ed Controparte_6 CP_10
errato ricorso alla presunzione che hanno portato il Giudice a ritenere erroneamente
sussistente il collegamento negoziale tra i contratti di ed i contratti Controparte_7
di con conseguente parziale annullamento dei contratti di ; CP_10 CP_10
2) “Errore del ragionamento decisorio che ha portato il Giudice alla condanna di CP_10
Part al pagamento di somme nei confronti di
[...] CP_4 CP_5 Pt_6 CP_3
, ;
[...] Pt_8 Persona_1
3) “Vizio di valutazione delle prove (i contratti di finanziamento di che ha CP_10
indotto il Giudice a ritenere erroneamente consumatore ”; Parte_6
4) “Errato assorbimento della eccezione di carenza di legittimazione ad agire di Pt_3
e , basato sull'errato collegamento tra i Parte_4 CP_5 Parte_5
contratti di ed i contratti di ; Controparte_7 CP_10
5) “Errata e/o contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda
riconvenzionale di nei confronti di ; CP_10 Controparte_6
6) “Omessa motivazione ed errore di diritto del Giudice che ha erroneamente posto le
spese legali a carico delle tre parti convenute in via solidale”. pagina 9 di 22 In conformità dei motivi dedotti, la società appellante ha chiesto: in via preliminare -
dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire in capo a Parte_5
, e;
nel merito -
[...] Parte_3 Controparte_11 Parte_4
rigettare tutte le domande formulate nei confronti di Parte_1
, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
- condannare
[...]
conseguentemente , Controparte_4 Controparte_5 Parte_6 CP_3
, a restituire
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_2 Parte_3
all'appellante le somme da quest'ultima pagate in Parte_1
forza della sentenza di primo grado, maggiorate di interessi legali dal pagamento al saldo;
nel merito in via subordinata: - in parziale riforma della sentenza di primo grado,
disporsi a carico di il pagamento della minor somma di euro 430,00 in CP_10
favore di , della minor somma di euro 4.480,00 in favore di Controparte_4 Pt_6
della minor somma di €.4.050,00 in favore di della minor
[...] CP_3
somma di €.4.050,00 in favore di della minor somma di €.4.050,00 in Parte_7
favore di della minor somma di €.780,00 in favore di Parte_8 Parte_2
con conseguente riduzione proporzionale del carico delle spese legali;
in via riconvenzionale, nel caso di conferma della sentenza impugnata, condannare a titolo di manleva a corrispondere quanto da pagato in forza Controparte_6 CP_10
della sentenza di primo grado;
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta del 08.04.2024 si è costituita proponendo Controparte_7
appello autonomo – incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Terni,
domandandone la integrale riforma per i seguenti motivi:
1) “Erronea applicazione del D.Lgs 206/2005 alla fattispecie contrattuale in oggetto.
Figura tipica autonoma del contratto de quo. Liceità e buona fede contrattuale. Punti 2.6 – pagina 10 di 22 3, pagg. 7/8/9 parte motiva della sentenza – riforma integrale del primo capo del dispositivo
di sentenza”;
2) “Sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione: erronea applicazione degli artt. 1256
e 1463 C.C. richiamo agli artt. 1439/1429 c.c. punto 4 della sentenza, pagg 14/15/16 -
riforma del primo capo del dispositivo”;
3) “Sulla nullità del Contratto per impossibilità originaria della prestazione: artt. 1418,
1346 c.c.; art. 232 D. Lgs. 285/1992; art. 57 D.p.r. 495/1992. Erronea ed omessa
valutazione da parte del primo Giudice sul merito delle difese svolte - erronea applicazione
dell'art. 1429/1439 c.c. riforma della impugnata sentenza punto 4 pag.14-15-16-17 –
riforma del primo capo del dispositivo”;
4) “In totale riforma della statuizione per restituzione - limite di euro 9.500,00 del
complessivo rimborso in favore del driver “ART. 1 del contratto”. Impugnazione della
parte motiva in merito gli importi liquidati a titolo di danni patrimoniali pagg. 17/18
della sentenza – riforma del primo capo del dispositivo”.
In conformità dei motivi dedotti, ad integrale riforma della sentenza impugnata,
[...]
ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni proposte nel primo grado di CP_7
giudizio, con il favore delle spese.
Con comparsa di costituzione dell'8.04.2024 si è altresì costituita Controparte_6
chiedendo la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di
[...]
Terni ha escluso nei suoi confronti profili di responsabilità per gli occorsi lamentati dagli attori e il rigetto dell'appello proposto da , relativamente alla Parte_1
domanda riconvenzionale di manleva avanzata in primo grado e riproposta a suo carico;
in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha chiesto la riforma del capo della sentenza con il quale il primo giudice ha disposto la condanna, in solido fra tutte delle parti convenute, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice,
pagina 11 di 22 in assenza soccombenza pronunciata a suo carico. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 26.04.2024 si sono costituiti, altresì, CP_1
, ,
[...] CP_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_4 CP_5
, , e contestando
[...] Parte_6 CP_9 Parte_8
l'appello principale e quelli incidentali, chiedendone l'integrale rigetto e domandando l'accoglimento delle conclusioni proposte nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite del grado.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 05.03.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Sul gravame proposto da . Parte_1
Con il primo motivo di appello lamenta l'illogicità e la contraddittorietà CP_10
della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha parzialmente annullato i contratti di finanziamento stipulati dagli appellati (ricorrenti in primo grado) con CP_10
per l'acquisto dei veicoli, in ragione del ritenuto collegamento negoziale di questi
[...]
con i contratti “wrapping” conclusi con di cui il giudice ha Controparte_7
dichiarato l'annullamento.
Sostiene l'appellante principale che il giudice di prime cure abbia errato laddove,
presumendo che fosse a conoscenza del contratto concluso dai ricorrenti in CP_10
primo grado con ha ritenuto che l'odierna appellante abbia occultato il CP_7
pagina 12 di 22 finanziamento anche del costo del contratto di “wrapping” (non dichiarandolo in contratto), con ciò violando la normativa in tema di trasparenza bancaria.
Lamenta che la sentenza impugnata sia pure errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il costo dell'operazione fosse quello riportato tra le “note” del contratto tra l'acquirente e contratto che afferma non essergli mai stato Controparte_6
consegnato.
Sostiene, a contrario, che il finanziamento avesse riguardato unicamente il prezzo dell'auto e che ciò risulta dalla proposta di contratto di finanziamento in cui sono espressamente indicati: 1) il prezzo del veicolo (coerente con i listini dei prezzi riportati nelle riviste automobilistiche di riferimento); 2) l'eventuale anticipo versato al concessionario;
3) la residua somma finanziata.
Ritiene questa Corte che il motivo di impugnazione sia fondato.
Secondo giurisprudenza costante e consolidata della Corte di Cassazione, cui questa
Corte aderisce con convinzione, il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c. - è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro.
In particolare, il collegamento negoziale presuppone la ricorrenza sia di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di un assetto economico globale ed unitario, sia di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il pagina 13 di 22 coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (v. ex
multis Cass. Ord. 09.01.2024 n. 677).
In buona sostanza, perché possa configurarsi un collegamento negoziale è necessario verificare la presenza di entrambi i suddetti requisiti: - quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario;
- quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Ebbene, nel caso in esame la Corte rileva l'assenza dei predetti requisiti.
La fattispecie all'esame del Collegio, infatti, non si connota né per un intento comune fra e (requisito soggettivo), né per un legame funzionale CP_10 Controparte_7
tra i negozi che rende l'insieme di questi un'unica fattispecie causale (requisito oggettivo).
I contratti di finanziamento per l'acquisto dei veicoli conclusi dagli appellati (ricorrenti in primo grado) con sono, infatti, del tutto svincolati dai contratti che Parte_1
i medesimi hanno concluso con per lo “wrapping”. Controparte_7
I contratti di finanziamento conclusi con riportano unicamente l'indicazione CP_10
della marca e del modello dell'auto scelta dal finanziato, il prezzo dell'auto e l'importo del finanziamento, al netto degli importi eventualmente versati dai clienti direttamente al concessionario ed ivi espressamente indicati. Controparte_6
In nessun caso emerge che l'importo finanziato da è comprensivo del costo CP_10
dell'accessorio dello “wrapping” acquistati da e/o del costo di Controparte_7
pagina 14 di 22 pacchetti assicurativi e di prestazioni di servizi correlati (cfr. docc. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 in comparsa di costituzione e risposta, in fascicolo di primo grado di parte appellante), il cui pagamento, peraltro, risulta versato direttamente a (vedi i Controparte_7
bonifici prodotti dai ricorrenti in primo grado con la memoria 183 co.2 c.p.c., in fascicolo di primo grado degli appellati).
Né dai contratti stipulati dagli appellati con (prodotti dei ricorrenti Controparte_7
in primo grado con la memoria 183, comma 2, c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellata) emerge che quest'ultima abbia indicato ai contraenti l'ente finanziatore.
Deve, inoltre, escludersi che il contratto di acquisto dei veicoli sia stato trasmesso dalla concessionaria alla finanziaria e, quindi, che questa Controparte_6 CP_10
fosse a conoscenza del contratto concluso dai finanziati con Controparte_7
La circostanza - frutto di un'errata presunzione del primo giudice di prime cure affermata in sentenza (“… deve presumersi che tra la documentazione contrattuale che
l' doveva trasmettere alla finanziaria, vi fosse anche il contratto di CP_6
compravendita dell'autovettura …” – cfr. pag. 10 della sentenza) è tra l'altro contraria alla convenzione sottoscritta tra succursale per l'Italia e Parte_1 [...]
(cfr. doc. 32 in fascicolo di primo grado di parte appellante) laddove, ai fini CP_6
dell'istruttoria della pratica di finanziamento (art. 5.1.) si richiede la trasmissione da parte della concessionaria, unitamente alla Proposta di contratto (di finanziamento),
redatta sul modulo predisposto dalla medesima solo della documentazione CP_10
necessaria per l'esame del merito creditizio del Cliente che, come noto, afferisce alle consistenze economico patrimoniali del soggetto in relazione all'importo da finanziare
(busta paga, dichiarazione dei redditi)
In altri termini, nel caso di istruttoria positiva la finanziaria erogava il credito in favore pagina 15 di 22 del finanziato direttamente al concessionario, che a sua volta consegnava l'auto immatricolata e intestata all'acquirente (art. 5.3).
Per tutto quanto precede questa Corte ritiene che nel caso in esame non sussista alcun collegamento negoziale tra i contratti conclusi da con gli appellati Parte_1
(ricorrenti in primo grado) per finanziare l'acquisto delle autovetture e tra questi e i diversi contratti che ognuno di essi ha concluso con Controparte_7
I contratti di finanziamento con sono, dunque, pienamente validi ed Parte_1
efficaci e mantengono la loro autonomia e indipendenza rispetto alla sorte dei contratti stipulati con Controparte_7
Il motivo è, dunque, fondato e viene accolto, con conseguente assorbimento del secondo,
del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo dell'appello e con il diritto di
[...]
alla restituzione delle somme pagate in favore degli appellati (ricorrenti in Parte_1
primo grado) in forza della sentenza impugnata.
****
Quanto al gravame proposto da va esaminato per primo il terzo Controparte_7
motivo di appello in quanto assorbente e pregiudicante degli ulteriori motivi proposti,
anche in via incidentale.
Con esso l'appellante deduce la nullità dei contratti conclusi da con Controparte_7
gli appellati (ricorrenti in primo grado) per impossibilità dell'oggetto della prestazione dei drivers, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418, co. 2, c.c., 1436 c.c., e degli art. 23, co.
2. D.Lgs. 285/1992 e art. 57 del DPR 495/1992, il quale ultimo vieta l'apposizione di pubblicità non luminosa sui veicoli qualora effettuata a titolo oneroso per conto terzi.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Giova premettere, in primis, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 174 del pagina 16 di 22 27.7.2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, co. 2, D.Lgs. 285/92, come integrato dall'art. 54, co. 1, del D.P.R. 495/92, pure dedotte da in questa sede. Controparte_7
I Giudici delle leggi hanno rilevato che è stata posta a fondamento delle ordinanze di rimessione la prospettazione di una difformità tra il regolamento e la legge sulla quale esso si fonda, il che darebbe luogo ad un vizio non già di illegittimità costituzionale, ma di illegittimità della fonte secondaria.
Viceversa, l'interprete non può identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, in base alla gerarchia delle fonti, valore inferiore e secondario, quando queste contrastano con la legge;
in tal caso deve escludersi il giudizio sulla costituzionalità della legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma regolamentare, anche se emanata per l'esecuzione della legge medesima.
Di qui la pronuncia di inammissibilità.
Ciò posto, venendo alla questione dedotta, questa Corte condivide la giurisprudenza di merito che in casi analoghi (Trib. di Roma 324/2025, Trib. Roma R.g. n. 51499/2019) ha dichiarato la nullità del contratto con per impossibilità dell'oggetto Controparte_7
della prestazione posta a carico dei drivers, ponendosi in contrasto con il combinato disposto degli art. 1418, co. 2, c.c., 1346 c.c. 23, co. 2, D.Lgs. 285/1992 e art. 57 D.P.R
495/1992.
E invero, come risulta dalla documentazione versata in atti (vedi i Contratti Vantage
prodotti dai ricorrenti in primo grado con la memoria 182, comma, 6 n. 2 c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellata), i contratti in questione hanno ad oggetto la fornitura di servizi statistici per la Società, principalmente di diffusione pubblicitaria, da parte del driver, verso il rimborso fino alla somma massima di € 9.500,00 (cfr. art. 1 del contratto) delle rate per il finanziamento dell'acquisto dell'autovettura, ciò che identifica pagina 17 di 22 la controprestazione sinallagmatica a carico della Società.
Per lo svolgimento dei predetti servizi gli “incaricati” si impegnavano all'acquisto presso il concessionario individuato dalla Società, dell'automobile da loro scelta,
includendo nell'acquisto l'accessorio “wrapping”, da installarsi a cura della al CP_7
prezzo di € 5.550,00, oltre all'acquisto di pacchetti di compagnie designate dalla Società
e di prestazioni di servizi correlati per lo svolgimento dell'attività statistica prevista dal contratto.
Al riguardo si osserva che l'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 vieta l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose su veicoli, essendo consentito apporre scritte o insegne pubblicitarie rinfrangenti nei limiti ed alle condizioni stabilite dal regolamento attuativo,
purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazioni dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
L'art. 57 del D.P.R. n. 495/1002 (regolamento di attuazione), per quanto qui rileva,
dispone che “l'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo
quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo
oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del
veicolo sulla quale sono applicate …”.
Le pattuizioni contrattuali in esame ed in particolare l'obbligo pubblicitario posta carico dei drives si pongono, dunque, in contrasto con le citate disposizioni normative, laddove vietano l'apposizione di pubblicità (anche) non luminosa sui veicoli qualora effettuata a titolo oneroso per conto terzi.
Orbene, è nota a questa Corte la pronuncia della Cassazione n. 1793/2022, richiamata dal primo giudice (cfr. pag. 19 della Sentenza impugnata), ma non è superfluo rilevare che con essa i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto anche a voler interpretare il motivo (unico) nel senso della contestazione della pubblicità pagina 18 di 22 non luminosa effettuata su mezzo ad uso speciale per conto terzi a titolo oneroso,
risulta(va) “trattarsi di questione che nella sua estrema genericità prospetta profili di
novità”.
In nessun passaggio motivazionale, invece, la Cassazione afferma la legittimità della pubblicità non luminosa effettuata su veicolo per conto terzi a titolo oneroso.
Deve, dunque, dichiararsi, la nullità dei contratti conclusi dagli appellati (ricorrenti in primo grado) con per contrasto con il combinato disposto di cui agli Controparte_7
art. 1418, co. 2, c.c., 1346 c.c., 23, co.2, D.Lgs 285/1992 e 57 del D.P.R. 495/1992, con conseguente obbligo restitutorio in favore degli appellati (ricorrenti in primo grado)
delle somme da questi versate a essendo venuta meno ogni Controparte_7
giustificazione causale posta alla base delle corresponsioni.
****
Sull'appello incidentale proposto da Controparte_6
Con esso si lamenta che il primo giudice, violando il disposto di cui all'art. 91 e 92
c.p.c., in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c., abbia erroneamente condannato la parte non soccombente ( al pagamento delle spese di lite in solido con le Controparte_6
altre parti convenute.
Il motivo è fondato.
Come noto, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna della parte alle spese processuali è
conseguenza obiettiva della soccombenza e risponde al principio di causalità.
Il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata integralmente respinta.
Ebbene, nel caso in esame il giudice di prime cure ha rigettato sia le domande proposte dai ricorrenti in primo grado nei confronti di sia la domanda Controparte_6
pagina 19 di 22 riconvenzionale di manleva proposta nei suoi confronti da , ritenendo Parte_1
essa aver correttamente adempito alla propria prestazione contrattuale “avendo
consegnato l'autovettura ai singoli clienti e non avendo assunto alcun altra
obbligazione in merito alla complessiva operazione commerciale” (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).
Ne consegue che nei confronti dell'odierno appellante incidentale, parte totalmente vittoriosa in primo grado, non può essere disposta alcuna condanna al pagamento delle spese di lite, né in via autonoma, né in via solidale con le parti dichiarate soccombenti.
Il motivo, pertanto, è fondato e va accolto.
****
Le questioni sin qui trattate definiscono la controversia con conseguente assorbimento di ogni altro motivo di gravame e/o di resistenza.
Per tutto quanto precede l'appello proposto da , l'appello CP_12
autonomo/incidentale proposto da e l'appello incidentale proposto Controparte_7
da vengono accolti con conseguente parziale riforma della Controparte_6
sentenza impugnata.
Le spese di lite del primo e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza tra
, CP_1 CP_8 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Parte_6 CP_9
nei confronti di e e Parte_8 Parte_1 Controparte_6
sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della lite, mentre vengono interamente compensate tra e Controparte_7 Parte_1 [...]
e tra e gli appellati (ricorrenti in primo grado). CP_6 Controparte_7
P.Q.M.
pagina 20 di 22 La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_8
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
, , e Parte_6 CP_9 Parte_8 Controparte_7
nonché sull'appello autonomo/incidentale proposto da Controparte_6
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_7 Controparte_6
contrariis reiectis, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata (n. 776/2023 emessa dal Tribunale di Terni il 08.11.2023), rigetta tutte le domande proposte nei suoi confronti da , CP_1 CP_8
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Pt_6
e per l'effetto ordina a
[...] CP_9 Parte_8 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Parte_6 CP_3
, , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_2 Pt_3
la restituzione in favore di delle somme da quest'ultima
[...] Parte_1
pagate in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali;
- Dichiara la nullità dei contratti conclusi da con Controparte_7 CP_1
, ,
[...] CP_8 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Controparte_4 CP_5
, , , per contrasto
[...] Parte_6 CP_9 Parte_8
con gli artt. 1418, co. 2, c.c., 1346 c.c., 23, co. 2, D.Lgs. 285/1992 e 57 del D.P.R.
495/1992, con conseguente obbligo restitutorio in favore degli appellati (ricorrenti in primo grado) delle somme da questi versate a Controparte_7
pagina 21 di 22 - In accoglimento dell'appello incidentale proposto da in Controparte_6
parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che nulla è da questa dovuto, a titolo di rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore dei ricorrenti in primo grado;
- Condanna gli appellati , CP_1 CP_8 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Controparte_4 Controparte_5 Parte_6 CP_9
, in solido tra loro, alla refusione in favore di
[...] Parte_8 Parte_1
e in solido, delle spese di lite del primo grado di
[...] Controparte_6
giudizio che liquida in complessivi €.14.103,00 per compensi oltre rimborso spese generali e accessori di legge e al pagamento di complessivi € 14.317,00 per compensi,
oltre rimborso spese generali e accessori di legge relativi al presente grado, oltre alla restituzione delle somme eventualmente percepite in ragione della sentenza gravata;
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra Parte_1
e e quelle tra
[...] Controparte_13 Controparte_7 CP_7
e ,
[...] CP_1 CP_8 Parte_2 Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, , , CP_4 Controparte_5 Parte_6 CP_9
. Parte_8
Così deciso in Perugia, lì 11 settembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 22 di 22