CA
Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 607/2025
CORTE di APPELLO di BARI Terza Sezione Civile
****
- SEZIONE IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE - Convalida ai sensi della L. n. 187/2024, di conversione del D.L. n. 145/2024
Il Consigliere designato letti gli atti e la documentazione allegata riguardanti il cittadino straniero
[...]
, nato a [...] – Argentina, il 17/08/1998, cittadino dell'Argentina, Parte_1
CUI C.F._1 uditi il richiedente, il difensore e il funzionario della Questura competente;
verificata l'osservanza dei termini;
all'esito della camera di consiglio;
premesso che:
- in data 20/03/2025, con decreto del Questore di Roma notificato il 20/03/2025, è stato disposto il trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Bari-Palese, ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis del TUI, previa un'adeguata valutazione individuale del caso singolo;
- il Giudice di Pace di Bari ha convalidato il trattenimento, presso il CPR di Bari-Palese, con provvedimento del 24/03/2025;
- il cittadino straniero, informato della sua facoltà di poter proporre istanza volta al riconoscimento della protezione internazionale (così come previsto dall'art. 10 c. 1 del D.Lgs n. 25/2008), in data 07/04/2025, ha presentato, dinanzi alla Questura di Bari, richiesta di protezione internazionale;
- con provvedimento del Questore di Bari del 07/04/2025, notificato in pari data, è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.Lgs. n. 142/2015 per un periodo di sessanta giorni prorogabile, sul presupposto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione;
rilevato sul piano generale: che il trattenimento dello straniero non allontanato coattivamente già al momento dell'espulsione costituisce misura di privazione della libertà personale, in quanto tale legittimamente adottabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative e nel rispetto dei termini di legge (Cass.1322/21; 27939/19);
- -che in particolare il trattenimento in un C.P.R. di uno straniero richiedente protezione internazionale non può essere disposto al solo fine di esaminare la sua domanda (art.6 co.1 D.Lgs.142/15) e, se nel momento in cui presenta la domanda egli si trova già trattenuto in tale luogo in funzione di rimpatrio ai sensi dell'art.14 T.U.I., è consentito
Pagina 1 soltanto se vi sia fondato motivo di ritenere che la sua domanda di protezione abbia mero carattere strumentale e dilatorio, in quanto finalizzata a ritardare o impedire l'espulsione o il respingimento differito (art.6 co.3 D.Lgs.142/15), e soltanto sulla base di un ulteriore provvedimento questorile di trattenimento, da convalidare entro il termine di 48 ore (decorrente non già dal momento in cui lo straniero ha assunto la qualità di richiedente protezione internazionale ai sensi dell'art.2 lett. a D.Lgs.142/15, ma dal provvedimento questorile di nuovo trattenimento: cfr. Cass.22467/24); convalida che, una volta intervenuta, consente il nuovo trattenimento per un periodo massimo di 60 gg., con sospensione dei termini del primo trattenimento ex art.14 T.U.I. (art.6 co.5 D.Lgs.142/15);
- che il giudice chiamato a convalidare il secondo trattenimento, mentre non deve valutare la fondatezza della domanda di protezione (esulante dalla sua competenza perché soggetta all'autonomo giudizio della Commissione Territoriale in sede amministrativa e del giudice in sede di impugnazione del provvedimento della Commissione: Cass.18128/22), è invece comunque tenuto a verificare incidentalmente anche la non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione a monte (costituente il fondamento della regolarità dell'intera procedura: Cass.30166/23), con la precisazione che un siffatto vizio può consistere anche in una condizione di inespellibilità del richiedente (cfr. Cass.24415/15; 5750/17; 7829/19);
- ritenuto, con riferimento al caso in esame:
- che risultano rispettati i termini previsti per la procedura di convalida;
- che non sia ravvisabile alcuna manifesta illegittimità del provvedimento presupposto, posto che il Giudice di Pace risulta avere convalidato il trattenimento perché il cittadino straniero era presente in modo irregolare sul territorio nazionale;
- che, con riguardo al nuovo trattenimento, risultino in effetti fondati motivi per ritenere senz'altro pretestuosa la domanda di protezione internazionale dello straniero trattenuto;
ed invero la dichiarazione dello straniero di essere entrato in Italia solo il 7 marzo 2025 non trova riscontro con quanto dichiarato dal funzionario della Questura, il quale ha precisato che lo straniero è in Italia sin dal 2002 (come si deduce dai fotosegnalamenti) e dai numerosi procedimenti penali per reati commessi dal 2022 al 2024
(nel 20 novembre 2022 arrestato per furto aggravato;
nel 3 dicembre 2022 arrestato per furto carte di credito e prelevamento;
l' 11 maggio 2023 arrestato per concorso per furto con destrezza, il 9.8.2023 per furto, il 31.3.24 furto con destrezza, il 6 ottobre 2024 altro arresto per concorso in furto con destrezza) e quindi presumibilmente, in tale lungo periodo, abbia avuto plurime occasioni di interlocuzione con la p.a. (tenuto anche conto dei numerosi arresti cui è stato sottoposto), tali da consentirgli di avere notizia della possibilità di fare istanza di protezione internazionale, donde la strumentalità della domanda da ultimo avanzata;
che la richiesta di unirsi al proprio nucleo familiare ( afferma lo straniero che la propria compagna vive in Italia con due figli minori, nati in Argentina e che dovrebbe riconoscere ) non può ritenersi provata da una semplice dichiarazione “ di paternità” sottoscritta da una signora che si qualifica
Pagina 2 come compagna dello straniero;
- ritenuto, poi, che non sussista la possibilità di applicare le misure alternative di cui al comma 1 bis dell'art. 14 T.U.I., e ciò già per l'assorbente rilievo che lo straniero è privo di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità (lo straniero afferma che il passaporto gli è stato sottratto sul treno che lo ha condotto a Milano) si veda
Cass. 7829/2019;
- ritenuto, alla luce di quanto sin esposto, che ricorrano i presupposti, positivi e negativi, richiesti per la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale, stante la pretestuosità della sua domanda;
PQM
convalida per la durata di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 6 co. 5 D.Lgs. n. 142/2015, il provvedimento emesso dal Questore di Bari del 7.4.2025, notificato in pari data, di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese di , nato a [...] Pt_1 Parte_1
Aires – Argentina, il 17/08/1998, CUI C.F._1
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari. Così deciso in Bari, il 9.04.2025
Il Consigliere designato
Dott.ssa Paola Barracchia
Pagina 3
CORTE di APPELLO di BARI Terza Sezione Civile
****
- SEZIONE IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE - Convalida ai sensi della L. n. 187/2024, di conversione del D.L. n. 145/2024
Il Consigliere designato letti gli atti e la documentazione allegata riguardanti il cittadino straniero
[...]
, nato a [...] – Argentina, il 17/08/1998, cittadino dell'Argentina, Parte_1
CUI C.F._1 uditi il richiedente, il difensore e il funzionario della Questura competente;
verificata l'osservanza dei termini;
all'esito della camera di consiglio;
premesso che:
- in data 20/03/2025, con decreto del Questore di Roma notificato il 20/03/2025, è stato disposto il trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i rimpatri di Bari-Palese, ai sensi dell'art. 14 c. 1 bis del TUI, previa un'adeguata valutazione individuale del caso singolo;
- il Giudice di Pace di Bari ha convalidato il trattenimento, presso il CPR di Bari-Palese, con provvedimento del 24/03/2025;
- il cittadino straniero, informato della sua facoltà di poter proporre istanza volta al riconoscimento della protezione internazionale (così come previsto dall'art. 10 c. 1 del D.Lgs n. 25/2008), in data 07/04/2025, ha presentato, dinanzi alla Questura di Bari, richiesta di protezione internazionale;
- con provvedimento del Questore di Bari del 07/04/2025, notificato in pari data, è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero ai sensi dell'art. 6 co. 3 D.Lgs. n. 142/2015 per un periodo di sessanta giorni prorogabile, sul presupposto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione;
rilevato sul piano generale: che il trattenimento dello straniero non allontanato coattivamente già al momento dell'espulsione costituisce misura di privazione della libertà personale, in quanto tale legittimamente adottabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative e nel rispetto dei termini di legge (Cass.1322/21; 27939/19);
- -che in particolare il trattenimento in un C.P.R. di uno straniero richiedente protezione internazionale non può essere disposto al solo fine di esaminare la sua domanda (art.6 co.1 D.Lgs.142/15) e, se nel momento in cui presenta la domanda egli si trova già trattenuto in tale luogo in funzione di rimpatrio ai sensi dell'art.14 T.U.I., è consentito
Pagina 1 soltanto se vi sia fondato motivo di ritenere che la sua domanda di protezione abbia mero carattere strumentale e dilatorio, in quanto finalizzata a ritardare o impedire l'espulsione o il respingimento differito (art.6 co.3 D.Lgs.142/15), e soltanto sulla base di un ulteriore provvedimento questorile di trattenimento, da convalidare entro il termine di 48 ore (decorrente non già dal momento in cui lo straniero ha assunto la qualità di richiedente protezione internazionale ai sensi dell'art.2 lett. a D.Lgs.142/15, ma dal provvedimento questorile di nuovo trattenimento: cfr. Cass.22467/24); convalida che, una volta intervenuta, consente il nuovo trattenimento per un periodo massimo di 60 gg., con sospensione dei termini del primo trattenimento ex art.14 T.U.I. (art.6 co.5 D.Lgs.142/15);
- che il giudice chiamato a convalidare il secondo trattenimento, mentre non deve valutare la fondatezza della domanda di protezione (esulante dalla sua competenza perché soggetta all'autonomo giudizio della Commissione Territoriale in sede amministrativa e del giudice in sede di impugnazione del provvedimento della Commissione: Cass.18128/22), è invece comunque tenuto a verificare incidentalmente anche la non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione a monte (costituente il fondamento della regolarità dell'intera procedura: Cass.30166/23), con la precisazione che un siffatto vizio può consistere anche in una condizione di inespellibilità del richiedente (cfr. Cass.24415/15; 5750/17; 7829/19);
- ritenuto, con riferimento al caso in esame:
- che risultano rispettati i termini previsti per la procedura di convalida;
- che non sia ravvisabile alcuna manifesta illegittimità del provvedimento presupposto, posto che il Giudice di Pace risulta avere convalidato il trattenimento perché il cittadino straniero era presente in modo irregolare sul territorio nazionale;
- che, con riguardo al nuovo trattenimento, risultino in effetti fondati motivi per ritenere senz'altro pretestuosa la domanda di protezione internazionale dello straniero trattenuto;
ed invero la dichiarazione dello straniero di essere entrato in Italia solo il 7 marzo 2025 non trova riscontro con quanto dichiarato dal funzionario della Questura, il quale ha precisato che lo straniero è in Italia sin dal 2002 (come si deduce dai fotosegnalamenti) e dai numerosi procedimenti penali per reati commessi dal 2022 al 2024
(nel 20 novembre 2022 arrestato per furto aggravato;
nel 3 dicembre 2022 arrestato per furto carte di credito e prelevamento;
l' 11 maggio 2023 arrestato per concorso per furto con destrezza, il 9.8.2023 per furto, il 31.3.24 furto con destrezza, il 6 ottobre 2024 altro arresto per concorso in furto con destrezza) e quindi presumibilmente, in tale lungo periodo, abbia avuto plurime occasioni di interlocuzione con la p.a. (tenuto anche conto dei numerosi arresti cui è stato sottoposto), tali da consentirgli di avere notizia della possibilità di fare istanza di protezione internazionale, donde la strumentalità della domanda da ultimo avanzata;
che la richiesta di unirsi al proprio nucleo familiare ( afferma lo straniero che la propria compagna vive in Italia con due figli minori, nati in Argentina e che dovrebbe riconoscere ) non può ritenersi provata da una semplice dichiarazione “ di paternità” sottoscritta da una signora che si qualifica
Pagina 2 come compagna dello straniero;
- ritenuto, poi, che non sussista la possibilità di applicare le misure alternative di cui al comma 1 bis dell'art. 14 T.U.I., e ciò già per l'assorbente rilievo che lo straniero è privo di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità (lo straniero afferma che il passaporto gli è stato sottratto sul treno che lo ha condotto a Milano) si veda
Cass. 7829/2019;
- ritenuto, alla luce di quanto sin esposto, che ricorrano i presupposti, positivi e negativi, richiesti per la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale, stante la pretestuosità della sua domanda;
PQM
convalida per la durata di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 6 co. 5 D.Lgs. n. 142/2015, il provvedimento emesso dal Questore di Bari del 7.4.2025, notificato in pari data, di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese di , nato a [...] Pt_1 Parte_1
Aires – Argentina, il 17/08/1998, CUI C.F._1
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari. Così deciso in Bari, il 9.04.2025
Il Consigliere designato
Dott.ssa Paola Barracchia
Pagina 3