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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/09/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2413/2024 Ruolo Generale Affari
NTenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. PIETRO SIVIGLIA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso NTroparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.05.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- premettendo di essere stato alle dipendenze del Parte_1 in qualità di Collaboratore NTroparte_1
Scolastico, ha convenuto in giudizio quest'ultimo, al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità del provvedimento n. 477 del
15.01.2024, con il quale il datore di lavoro l'aveva destituito, ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 13, comma 9, punto 2, lett. b), CCNL di riferimento per aver posto in essere comportamenti, quali l'aver dato un bacio sulla guancia ad un'alunna, oltre all'aver fatto apprezzamenti fisici ed all'abbigliamento della stessa e averle messo le mani pagina1 di 9
all'interno dei pantaloni, toccandole il bacino e l'inguine, comportando tale condotta di per sé giusta causa di licenziamento.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha, innanzitutto, contestato il fatto addebitatogli, allegando di aver sempre negato in sede disciplinare quanto contestatogli.
Sempre in via preliminare, ha rappresentato che, in conformità all'art. 55 ter, comma 1, D.Lgs. 165/2001, l'amministrazione resistente avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale, incardinato a seguito della denuncia formulata dalla madre della minore e nel corso del quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Ha, altresì, dedotto che in sede di istruttoria le dichiarazioni della bambina avrebbero dovuto essere acquisite con il supporto di specialisti, attesa la scarsa attendibilità di quanto riferito da un minore, più facilmente suggestionabile dalle domande rivoltegli da un adulto, così come avvenuto nel caso di specie, posto che nel procedimento penale, conseguente alla denuncia presentata dalla madre dell'alunna, il consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice per le indagini preliminari in merito alla credibilità clinica delle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dalla minore, aveva concluso per la non credibilità delle dichiarazioni rese dalla minore.
Ha chiesto, pertanto, in via principale dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di destituzione impugnato, con conseguente condanna del convenuto alla reintegrazione di esso ricorrente nel CP_1 posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il NTroparte_1
NT
(nel prosieguo ) ha chiesto il rigetto della domanda,
[...] evidenziando, da un lato, che il ricorrente non ha contestato specificamente l'addebito mossogli mediante una ricostruzione alternativa della vicenda, ma, anzi, avendo confermato in data pagina2 di 9
19.12.2023 di aver posto le proprie mani sul bacino ed in prossimità dell'inguine dell'alunna minore e datole un bacino.
Ha, inoltre, rappresentato che il datore di lavoro non aveva alcun obbligo di procedere alla sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale, tenuto conto, peraltro, della circostanza che il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Ha, altresì, evidenziato che tra i compiti di pertinenza del profilo professionale di collaboratore scolastico, così come indicati nel CCNL di riferimento, non rientrano, salva l'eccezione degli alunni con disabilità, attività concernenti la vestizione degli alunni – specie in condizioni che non richiedano specifica e documentata necessità –
o che comportino contatto fisico degli alunni.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione, con la quale il ricorrente ha sostenuto l'esistenza ex art. 55 ter, comma 1, D.Lgs.
165/2001 di un obbligo in capo all'amministrazione resistente di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale, in ragione della particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al ricorrente.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, di cui all'art. 55-ter, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla p.a., il cui esercizio, peraltro, non obbliga quest'ultima ad attendere la conclusione del processo penale con sentenza irrevocabile, potendo riprendere il procedimento disciplinare allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione, alla stregua di una regola che, già ricavabile dal sistema, è stata successivamente formalizzata dalla integrazione della suddetta disposizione ad opera del d.lg. n. 75 del
2017.” (C. 4195/2021).
4.- Deve, altresì, essere rigettata l'ulteriore eccezione circa il vizio del procedimento disciplinare, dato dalla circostanza che pagina3 di 9
l'audizione della minore in ordine ai fatti addebitati al dipendente sia stata acquisita senza il supporto di specialisti, posto che alcuna norma impone all'Amministrazione di procedere all'assunzione di informazioni da parte di un minore secondo specifiche procedure.
5.- Passando al merito, si osserva che con provvedimento n. 477 del
NT 15.01.2024 il ha destituito , ai sensi degli artt. Parte_1
2119 c.c. e 13, comma 9, n. 2, lett. b), CCNL del Comparto Scuola, sulla scorta della seguente motivazione: “Alla luce di quanto normativamente previsto e prescritto e salva l'eccezione riservata soltanto agli alunni con disabilità, è di indubbia evidenza che non rientri tra ì compiti del collaboratore scolastico il prendersi cura della vestizione degli alunni, specie, lo si ribadisce. in condizioni che non richiedano specifica e documentata necessità. Altrettanto indubbio è, dunque, l'assenza di qualsivoglia giustificazione al contatto fisico con gli alunni minori, men che meno riguardo a partì del corpo intime;
al riguardo, pur volendo ipoteticamente prescindere dall'intenzionalità o meno del comportamento, esso non è giustificato, giustificabile, stante la potenziale determinazione, per come in concreto è accaduto, di turbamento e stress psichico, diretto e grave nei confronti del minore, ed indiretto e parimenti grave nei confronti dei familiari o dei soggetti legittimamente esercenti le legittime potestà nei confronti degli stessi. La condotta de qua è peraltro ulteriormente aggravata, nel caso di specie, dalla non esclusa intenzionalità del comportamento a Lei contestato, non trovando altrimenti giustificazione il come la S.V. avrebbe potuto altrimenti venire in contatto con le parti intime della minore, ciò anche volendo tenere conto della ricostruzione dei fatti da Lei offerta nei termini di cui sopra e che, lo si ribadisce, non trova comunque alcuna giustificabilità della stessa, e dagli apprezzamenti estetici profusi alla minore, certamente non dovuti, senza trascurare, anche, 1'episodio del bacio. Rilevante è, inoltre ed in negativo, ciò ai finì della valutazione della Sua condotta, l'omessa informativa dell'accaduto alla propria parte datoriale.
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NT Tutto quanto esposto in narrativa e documentato in atti, questo ritiene accertata la Sua responsabilità disciplinare per ì fatti formalmente contestati con l'atto prot. n.
1.6359 del 20/12/2023 risultando accertato che in data 18/12/2023 Lei ha palpeggiato un'alunna minorenne nelle proprie parti intime, rivolto alla stessa degli apprezzamenti estetici e le ha dato un bacio, causando all'alunna minore e alla di lei famiglia un grave turbamento psichico. Tale comportamento ha, altresì, determinato grave turbamento alla comunità, non solo scolastica, esso conseguito alla conoscenza dei fatti attraverso la divulgazione degli stessi da parte dei mass-media. La condotta in analisi, oltre che essere penalmente rilevante, grave sotto il profilo della sua modalità di perpetrazione ed ulteriormente aggravata dall'omessa informativa dell'accaduto alla propria parte datoriale, si pone anche in contrasto con le disposizioni ex DPR
62/2003 con particolare riguardo alla necessità di salvaguardare la PA da danno all' immagine, anche in relazione a condotte non conformi al ruolo ricoperto e riconducibili alla sfera sessuale. I fatti formalmente contestati alla S.V. ed accertati all'esito del procedimento disciplinare in epigrafe risultano in grave contrasto con
i doveri inerenti alla funzione;
posti in essere con intenzionalità, determinando grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
caratterizzati da grave abuso di autorità.”
In sostanza, l'amministrazione resistente ha adottato il provvedimento espulsivo sulla scorta di una duplice ricostruzione del comportamento tenuto dal ricorrente, da un lato, biasimando di per sé la condotta da esso tenuta, in quanto contraria ai compiti affidati al Collaboratore scolastico e tale, in ragione del contatto fisico con “parti del corpo intime”, da aver comportato un turbamento ed uno stress psichico, diretto e grave nei confronti della minore ed indirettamente nei confronti dei familiari e, dall'altro, ritenendo detta condotta espressione del reato di violenza sessuale, previsto e punito dall'art.
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609 bis c.p., e per il quale il è stato sottoposto a procedimento Pt_1 penale.
I fatti, così come addebitati al ricorrente, sono stati ritenuti meritevoli della sanzione della destituzione ai sensi dell'art. 2119
c.c., cioè “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, nonché dell'art. 13, comma 9, punto 2, lett. b), CCNL relativo al personale del Comparto
Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, che dispone che “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: … senza preavviso per: … commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16”.
5.1.- Ciò detto in ordine alle motivazioni sottostanti alla destituzione di , seppur nel proprio atto introduttivo, Parte_1 quest'ultimo abbia contestato genericamente gli addebiti mossigli, limitandosi ad evidenziare di aver in sede disciplinare “negato perentoriamente di aver mai posto in essere i comportamenti addebitatigli”, può ritenersi provato che in data 18.12.2023, la minore si recò, su invito dell'insegnante Letizia Papasidero, Persona_1 dal Collaboratore odierno resistente, il quale, Parte_1 mentre si trovava da solo con l'alunna, le disse “sei bella”, fece apprezzamenti per i pantaloni a fiori che indossava, le appoggiò le mani sul bacino ed in prossimità dell'inguine, dandole contemporaneamente un bacino.
Dette circostanze sono, innanzitutto, confermate dalle giustificazioni rese dal in sede disciplinare, con le quali il ricorrente Pt_1 affermò: “piuttosto il gesto amorevole del bacino chiesto alla bambina
e da lei corrisposto dopo che il sottoscritto si è amorevolmente adoperato a mettere la maglietta che fuoriusciva dai fianchi destro e sinistro del pantaloncino jeans (ivi erano impressi dei fiori colorati
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la cui visione istintivamente aveva indotto allo spontaneo e scherzoso complimento …”.
Inoltre, è comprovato, perché dichiarato dal in data 19.12.2023 Pt_1 alla presenza del Dirigente Scolastico del Primo Persona_2
Collaboratore e del Dsga NTroparte_4 NTroparte_5
l'ulteriore circostanza dell'aver il ricorrente appoggiato le proprie mani sul bacino ed in prossimità dell'inguine della minore, nonché dato contemporaneamente un bacio (cfr. Verbale del 19.12.2023, sottoscritto dal ricorrente, allegato al n.
1.2 del fascicolo di parte resistente:
“l'alunna si trovava in parte svestita, con la maglia Persona_1 fuori dai pantaloni ed ha cercato di sistemarle i vestiti, appoggiandole le mani sul bacino ed in prossimità dell'inguine e, contemporaneamente le ha dato un bacino”).
Peraltro, da quanto dichiarato dal ricorrente in detta sede circa il fatto che l'alunna si trovasse in parte svestita, con la maglia fuori dai pantaloni, e che il contatto con il bacino e con l'inguine sia avvenuto nel tentativo di sistemarle i vestiti, può desumersi che detto contatto fisico sia occorso all'interno dei pantaloni della minore e non all'esterno di essi.
5.1.1.- Pertanto, può ritenersi che il ricorrente abbia rivolto all'alunna apprezzamenti in ordine al suo aspetto fisico ed agli abiti che indossava, oltre ad averle dato un bacio, mentre appoggiava le proprie mani al bacino ed all'inguine all'interno dei pantaloni della minore.
6.- Accertata la fondatezza delle contestazioni mosse al lavoratore nei limiti suindicati ed indipendentemente dalla coscienza e dalla volontà del di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà Pt_1 sessuale della minore, il comportamento osservato dal ricorrente nel relazionarsi con l'alunna deve ritenersi di tale gravità da integrare gli estremi della giusta causa, rientrando, pertanto, nell'ambito di operatività dell'art. 2119 c.c.
6.1.- Si premette che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, occorre, una volta accertata la pagina7 di 9
sussistenza dell'addebito, valutarne la gravità, da intendersi quale grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, che implica che non venga meno l'affidamento nella corretta esecuzione della prestazione.
A tal fine occorre valutare la potenzialità della condotta addebitata nel porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, con riferimento alla natura e alla qualità del rapporto di lavoro ed all'elemento soggettivo, sotto il profilo dell'intensità del dolo o della colpa nella condotta, in quanto sintomatici di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti, senza che ciò, implichi, peraltro la necessità, al fine di ritenere legittimo il licenziamento, dell'intenzionalità del comportamento contestato.
6.2.- Da un punto di vista oggettivo, la condotta tenuta dal Pt_1 deve ritenersi connotata da particolare gravità alla luce dell'estrema intimità del comportamento complessivamente tenuto, stante, da un lato, gli apprezzamenti di natura fisica e rivolti all'abbigliamento della minore, ma, soprattutto, il contatto con l'inguine dell'alunna e, pertanto, con una zona erogena del corpo, accompagnato
“contemporaneamente” al bacio dato alla minore.
Detta gravità assume maggior intensità tenuto conto della forza che l'elemento fiduciario assume nel caso specifico, in ragione della funzione, della natura e della qualità dello specifico rapporto di lavoro, tale da porre in continuo contatto il collaboratore con alunni minori di età – sui quali il lavoratore è chiamato ad esercitare anche poteri di sorveglianza – e, quindi, tale da connotare il grado di particolare affidamento che le mansioni dallo stesso svolte esigono in vista di detto contatto.
Sotto il profilo soggettivo, le dichiarazioni rese in sede disciplinare confermano la consapevolezza e la volontarietà del comportamento tenuto.
Detti elementi sono sintomatici di un atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti, in guisa tale da minare l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre sulla futura correttezza pagina8 di 9
dell'adempimento della prestazione lavorativa, ledendo, pertanto, il vincolo fiduciario sotteso al rapporto e giustificando il licenziamento, in assenza di sanzioni conservative previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.
7.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
RIGETTA il ricorso;
PONE in capo al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.689,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palmi, 23.09.2025 il giudice
Luca Coppola
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