Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. VESCIA RICCARDO e VESCIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. ANDREOLI ROMINA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 18 marzo 2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 18 marzo 2025; Controparte_1
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario con Parte_1 CP_1 in CHIARI, in data 11/09/2010 (anno 2010, atto n. 30, reg. CHIARI, parte II, serie A), dalla cui
[...] unione erano nate le figlie il 20.01.2012 e il 27.02.2019, si rivolgeva Persona_1 Persona_2 all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le domande Controparte_1 accessorie.
All'udienza di comparizione del 18 marzo 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- Affido condiviso delle minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Assegnazione della casa coniugale alla madre, quale genitore collocatario, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.;
- Frequentazioni padre-figlie regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con le minori dal venerdì sera alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con le minori anche il mercoledì con pernottamento;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con le minori il mercoledì con pernottamento -vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Il padre si obbliga a versare alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori, l'importo di euro 275,00 al mese per ciascuna figlia (per un totale di euro 550,00 al mese), con rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% spese delle spese straordinarie per le figlie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Bergamo che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
2 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Il padre autorizza la madre a percepire per intero l'Assegno Unico per entrambe le figlie;
- Il padre si impegna a proseguire il percorso con lo SMI del Centro AGA di Treviglio, e ad aggiornare periodicamente la madre dell'andamento del percorso;
Spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti in udienza, recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
3 Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario, in CHIARI, in data 11/09/2010 (anno 2010, atto n. 30, reg. CHIARI, parte II, serie A).
Dall'unione delle parti sono nate le figlie l 20.01.2012 e l 27.02.2019. Persona_1 Persona_2
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alle minori, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Quanto alla clausola dell'accordo che recepisce l'impegno del signor di proseguire il percorso con lo CP_1
SMI del Centro AGA di Treviglio e di aggiornare periodicamente la madre del relativo andamento, ritiene il
Collegio doversi precisare che, nel caso in cui il padre dovesse interrompere tale percorso, ovvero non ottemperasse all'impegno di aggiornare periodicamente la moglie dell'andamento e di condividere con la stessa i risultati delle analisi (con obbligo di relazionare alla moglie con cadenza, quantomeno, trimestrale), la signora potrà sospendere le frequentazioni padre-figlie in modalità libera e pretendere che il padre stia insieme Pt_1 alle minori soltanto alla presenza della madre stessa, ovvero alla presenza di persona terza di fiducia individuata di comune accordo dai genitori.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
4 Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in CHIARI, in data 11/09/2010 (anno 2010, atto n. 30, reg. CHIARI, parte
II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Affido condiviso delle minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- Assegnazione della casa coniugale alla madre, quale genitore collocatario, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.;
- Frequentazioni padre-figlie regolate come segue: - a weekend alternati, il padre starà con le minori dal venerdì sera alla domenica sera;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza del padre, il padre starà con le minori anche il mercoledì con pernottamento;
- nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre starà con le minori il mercoledì con pernottamento -vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Il padre si obbliga a versare alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie minori, l'importo di euro 275,00 al mese per ciascuna figlia (per un totale di euro 550,00 al mese), con rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al 50% spese delle spese straordinarie per le figlie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Bergamo che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
5 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
- Il padre autorizza la madre a percepire per intero l'Assegno Unico per entrambe le figlie;
- Il padre si impegna a proseguire il percorso con lo SMI del Centro AGA di Treviglio, e ad aggiornare periodicamente la madre dell'andamento del percorso;
Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di CHIARI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
7