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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4302 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...] – C.F._1
87040 MA AR (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Nardi (C.F.
, del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliato in Viale Mancini n.20 (CS), C.F._2
presso lo studio dello stesso
Opponente
contro con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
), Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_1
avv.ti Gilda Avena (C.F. FAX 0984/489329 - PEC: C.F._3
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e Email_1 Tes_1
(C.F. - FAX 0984/489331 - PEC
[...] C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Opposto nonchè
, P.IVA e C. F. , con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, - CAP 00142, nella persona di in qualità di Controparte_3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_2 rilasciata da , rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandra Guzzo, c.f. Controparte_2
giusta procura in atti e presso il cui studio in S. Stefano di Rogliano (CS), Via C.F._5
G. Valarioti n°4, elettivamente domicilia
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8/11/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 03420249005836904000, notificata dall'
[...] in data 01/10/2024, contestando l'avvenuta notifica degli avvisi di Controparte_4 addebito nr. n. 33420180006240547000 e 33420190001124924000, indicati nell'atto opposto, la Contr carenza di motivazione dello stesso, la carenza di legittimazione di e, infine, la prescrizione dei contributi di cui ai predetti avvisi di addebito. CP_1
Contr Resistevano al ricorso tanto l'ente impositore ( ) quanto l'agente della riscossione ( , CP_1
contestandone la fondatezza e instando, pertanto, per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c.
(cfr. art. 50 del dpr 609/1973 -rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione”- il quale prevede che: Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica>) -Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Sempre in via preliminare, si rileva che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto riferita ai crediti di natura contributiva dell' (sul punto, l'intimazione di pagamento oggetto di CP_1 opposizione contiene soltanto due avvisi di addebito emessi dall' per contributi dovuti alla CP_1 gestione artigiani l'uno e contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti l'altro).
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto
(non –validamente- notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007
n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass.
n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la estinzione per prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell'Ente impositore ( ) con riferimento all'opposizione all'esecuzione e la legittimazione passiva CP_1
di rispetto ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti Controparte_2
esecutivi. Tali ultimi motivi, tuttavia, si rivelano inammissibili siccome non tempestivamente proposti: invero, è documentato che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 1.10.2024 mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 8.11.2024, ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c.
Quale unico motivo di opposizione ammissibile, parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale maturata (anche) tra la data di notifica dell' avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
In ordine all'eccezione di prescrizione, si evidenzia che sulla questione della legittimazione passiva, da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (sentenza n. 7514/2022).
Venendo ai motivi di opposizione all'esecuzione (azione non soggetta a termini ex art. 615 c.p.c.), posto che l'istante eccepisce la prescrizione maturata tra la data di notifica dei titoli e quella di notifica dell'opposta intimazione, si osserva quanto segue.
Valga premettere che parte ricorrente ha contestato – infondatamente - l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito, eccependo la prescrizione maturata successivamente.
Invero, l' ha comprovato la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 33420180006240547000 CP_1 in data 18/01/2019 e dell'avviso di addebito n. 33420190001124924000 in data 05/06/2019.
In ordine all'eccepita prescrizione, si osserva che, acclarata la ritualità della notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta
(in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi. Al contempo, si rivela ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata per il periodo successivo alla notifica dei titoli.
Deve, a questo punto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione che la parte solleva avuto riguardo al periodo successivo alla notifica del titolo;
orbene, tale eccezione, pur ammissibile, si rivela infondata per le seguenti ragioni.
Valga anzitutto premettere che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle o all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Da ultimo, con sentenza n. 1826/2020, la SC, nel dare continuità al predetto orientamento, ha confermato che “Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. nn. 11335/2019 e
31352/2018. - È stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura
e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell' irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità” (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto
2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n.
131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953
c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.
4. Nella specie, gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati notificati – rispettivamente – in data
18/1/2019 e 5/6/2019. Contr Rilevato che produce un sollecito di pagamento senza offrire, tuttavia, prova della sua notifica, in ogni caso, l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione è stata notificata entro il quinquennio, utilmente interrompendo nuovamente il termine quinquennale.
Infatti, considerata la sospensione del decorso del termine per effetto della legislazione emergenziale, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa (1.10.2024 per come documentato) il termine – che la notifica dell'intimazione ha ulteriormente interrotto - non era spirato.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Ebbene, nel caso di specie, il termine di prescrizione sarebbe spirato al maturare del quinquennio dalla data di notifica degli avvisi di addebito (18.1.2019/18.1.2024 e 5.6.2019/5.6.2024) ma, considerando la sospensione per complessivi 311 giorni, il termine – che sarebbe spirato rispettivamente per come detto il 18.1.2024 ed il 5.6.2024– è stato interrotto utilmente con la notifica -in data 1.10.2024 – dell'intimazione di pagamento per cui è causa, posto che per effetto della sospensione sarebbe maturato il 24.11.2024 ed il 12.4.2025
Il ricorso si rivela, pertanto, infondato. A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di ciascuno dei convenuti in complessivi € 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 16 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 4302 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da (C.F. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...] – C.F._1
87040 MA AR (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Nardi (C.F.
, del Foro di Cosenza, ed elettivamente domiciliato in Viale Mancini n.20 (CS), C.F._2
presso lo studio dello stesso
Opponente
contro con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
), Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli P.IVA_1
avv.ti Gilda Avena (C.F. FAX 0984/489329 - PEC: C.F._3
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e Email_1 Tes_1
(C.F. - FAX 0984/489331 - PEC
[...] C.F._4
t) giusta procura generale alle liti per notar di Email_3 Persona_1
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Opposto nonchè
, P.IVA e C. F. , con Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Roma, Via G. Grezar 14, - CAP 00142, nella persona di in qualità di Controparte_3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Calabria, a ciò autorizzata per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_2 rilasciata da , rappresentata e difesa, dall'avv. Alessandra Guzzo, c.f. Controparte_2
giusta procura in atti e presso il cui studio in S. Stefano di Rogliano (CS), Via C.F._5
G. Valarioti n°4, elettivamente domicilia
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8/11/2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 03420249005836904000, notificata dall'
[...] in data 01/10/2024, contestando l'avvenuta notifica degli avvisi di Controparte_4 addebito nr. n. 33420180006240547000 e 33420190001124924000, indicati nell'atto opposto, la Contr carenza di motivazione dello stesso, la carenza di legittimazione di e, infine, la prescrizione dei contributi di cui ai predetti avvisi di addebito. CP_1
Contr Resistevano al ricorso tanto l'ente impositore ( ) quanto l'agente della riscossione ( , CP_1
contestandone la fondatezza e instando, pertanto, per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Preliminarmente, atteso che l'intimazione di pagamento è atto strumentale e preordinato all'esecuzione forzata, ma non ne costituisce momento iniziale, deve ritenersi che l'opposizione a tale atto è sottratta alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ed è correttamente proposta, nella specie, dinanzi al giudice del lavoro, ai sensi degli artt. 615, comma primo, 617 comma primo e 618 bis c.p.c.
(cfr. art. 50 del dpr 609/1973 -rubricato “termine per l'inizio dell'esecuzione”- il quale prevede che: Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica>) -Articolo sostituito dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999.
Sempre in via preliminare, si rileva che l'odierna opposizione deve considerarsi ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro in quanto riferita ai crediti di natura contributiva dell' (sul punto, l'intimazione di pagamento oggetto di CP_1 opposizione contiene soltanto due avvisi di addebito emessi dall' per contributi dovuti alla CP_1 gestione artigiani l'uno e contributi dovuti alla gestione aziende con lavoratori dipendenti l'altro).
Prima di affrontare il merito della controversia, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto
(non –validamente- notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007
n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass.
n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la estinzione per prescrizione del diritto di credito con ciò configurando una opposizione all'esecuzione, relativamente alla quale è legittimato passivo l'ente impositore. Ne deriva la legittimazione passiva dell'Ente impositore ( ) con riferimento all'opposizione all'esecuzione e la legittimazione passiva CP_1
di rispetto ai vizi qualificabili quali motivi di opposizione agli atti Controparte_2
esecutivi. Tali ultimi motivi, tuttavia, si rivelano inammissibili siccome non tempestivamente proposti: invero, è documentato che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 1.10.2024 mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 8.11.2024, ben oltre il termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c.
Quale unico motivo di opposizione ammissibile, parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale maturata (anche) tra la data di notifica dell' avviso di addebito e quella dell'intimazione di pagamento per cui è causa.
In ordine all'eccezione di prescrizione, si evidenzia che sulla questione della legittimazione passiva, da ultimo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (sentenza n. 7514/2022).
Venendo ai motivi di opposizione all'esecuzione (azione non soggetta a termini ex art. 615 c.p.c.), posto che l'istante eccepisce la prescrizione maturata tra la data di notifica dei titoli e quella di notifica dell'opposta intimazione, si osserva quanto segue.
Valga premettere che parte ricorrente ha contestato – infondatamente - l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito, eccependo la prescrizione maturata successivamente.
Invero, l' ha comprovato la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 33420180006240547000 CP_1 in data 18/01/2019 e dell'avviso di addebito n. 33420190001124924000 in data 05/06/2019.
In ordine all'eccepita prescrizione, si osserva che, acclarata la ritualità della notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta
(in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti estintivi anteriori alla data di notifica degli stessi. Al contempo, si rivela ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata per il periodo successivo alla notifica dei titoli.
Deve, a questo punto, essere esaminata l'eccezione di prescrizione che la parte solleva avuto riguardo al periodo successivo alla notifica del titolo;
orbene, tale eccezione, pur ammissibile, si rivela infondata per le seguenti ragioni.
Valga anzitutto premettere che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle o all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Da ultimo, con sentenza n. 1826/2020, la SC, nel dare continuità al predetto orientamento, ha confermato che “Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. nn. 11335/2019 e
31352/2018. - È stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura
e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell' irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità” (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto
2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n.
131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953
c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.
4. Nella specie, gli avvisi di addebito per cui è causa sono stati notificati – rispettivamente – in data
18/1/2019 e 5/6/2019. Contr Rilevato che produce un sollecito di pagamento senza offrire, tuttavia, prova della sua notifica, in ogni caso, l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione è stata notificata entro il quinquennio, utilmente interrompendo nuovamente il termine quinquennale.
Infatti, considerata la sospensione del decorso del termine per effetto della legislazione emergenziale, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento per cui è causa (1.10.2024 per come documentato) il termine – che la notifica dell'intimazione ha ulteriormente interrotto - non era spirato.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Ebbene, nel caso di specie, il termine di prescrizione sarebbe spirato al maturare del quinquennio dalla data di notifica degli avvisi di addebito (18.1.2019/18.1.2024 e 5.6.2019/5.6.2024) ma, considerando la sospensione per complessivi 311 giorni, il termine – che sarebbe spirato rispettivamente per come detto il 18.1.2024 ed il 5.6.2024– è stato interrotto utilmente con la notifica -in data 1.10.2024 – dell'intimazione di pagamento per cui è causa, posto che per effetto della sospensione sarebbe maturato il 24.11.2024 ed il 12.4.2025
Il ricorso si rivela, pertanto, infondato. A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di ciascuno dei convenuti in complessivi € 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Cosenza, 16 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti