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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 772/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
COLELLA FRANCESCO, Giudice
NO EMILIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3915/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210242017916000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13017/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa. Si riporta alle conclusioni riportate in atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio per la Riscossione discute brevemente la causa e si riporta. L'ufficio Roma
Capitale discute brevemente la causa e si riporta alle conclusioni iniziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1,rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Indirizzo_1 , presentava ricorso avvers la cartella di pagamento n. 097 2021 02420179 16 000 emessa da Roma Capitale - Dipartimento
Risorse Economiche - e notificata il 28.11.2023. La cartella impugnata era relativa all'imposta TARI, immobile di per una somma complessiva di euro 8.442,91 ed era intestata alla società Società_1 s.a.s. di Nominativo_1i cui il ricorrente era socio e rappresentante legale.
Nel ricorso si eccepiva: 1 – l'inesistenza del presupposto impositivo in quanto la Società_1 era cessata in data 23.12.2016; 2 – la violazione del diritto di difesa in quanto l'atto prodromico avviso bonario n.000111800023783 del 18.06.2018 non era mai stato notificato al ricorrente;
3 – la decadenza della potestà accertativa e l'assenza dell'atto presupposto.
Parte ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento della cartella con vittoria di spese di giudizio.
Roma Capitale si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed invocando la chiamata in causa dell'ente emittente la cartella – Agenzia delle entrate Riscossione - in forza dell'art. 14 co. 6 del D. lgs. 546/1996. Roma Capitale evidenziava come l'atto prodromico avviso di pagamento fosse stato regolarmente notificato. Roma Capitale concludeva, insistendo per la chiamata in causa dell'ADER, con la richiesta di rigetto e la condanna alle spese di giudizio del ricorrente.
La Corte in data 5.12.2024 con Ordinanza n.21/2025 disponeva la chiamata in causa di ADER a carico della parte ricorrente.
L'ADER si costituiva e rilevava la propria carenza di legittimazione nel processo incardinato. L'ADER concludeva con la richiesta di inammissibilità del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il giorno 11 dicembre 2025 si discuteva la causa 3915/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. La Corte rileva che la costituzione di Roma Capitale deve essere considerata ammissibile in quanto il contraddittorio si è instaurato correttamento solo a seguito della chiamata in giudizio dell'ADER ente emittente l'atto impugnato e litisconsorte necessario nel giudizio.
In via preliminare ed assorbente di ogni altra eccezione sollevata dal ricorrente si deve rilevare che l'atto prodromico n. 000111800023783 contenente la medesima richiesta della cartella oggi contestata era stato notificato al ricorrente in data 18.06.2018 come da documentazione allegata in atti. Le contestazione del ricorrente relativa alla firma della cartolina attestante la notifica non sono di competanza di questa Corte ma andava eccepita presso il Tribunale Ordinario con presentazione di querela di falso. Nello specifico nessuna querela è stata depositata in atti e pertanto la notifica deve considerarsi valida.
In presenza di atto prodromico non impugnato e correttamente notificato il ricorso deve ritenersi inammissibile. L'articolo 19 DLgs n. 546/92: "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo" rileva che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa.
II legislatore ha voluto creare una procedura a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che sono liquidate in euro 1.000,00 per ognuna delle parti costituite.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
COLELLA FRANCESCO, Giudice
NO EMILIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3915/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210242017916000 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13017/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Discute brevemente la causa. Si riporta alle conclusioni riportate in atti.
Resistente/Appellato: L'ufficio per la Riscossione discute brevemente la causa e si riporta. L'ufficio Roma
Capitale discute brevemente la causa e si riporta alle conclusioni iniziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1,rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Indirizzo_1 , presentava ricorso avvers la cartella di pagamento n. 097 2021 02420179 16 000 emessa da Roma Capitale - Dipartimento
Risorse Economiche - e notificata il 28.11.2023. La cartella impugnata era relativa all'imposta TARI, immobile di per una somma complessiva di euro 8.442,91 ed era intestata alla società Società_1 s.a.s. di Nominativo_1i cui il ricorrente era socio e rappresentante legale.
Nel ricorso si eccepiva: 1 – l'inesistenza del presupposto impositivo in quanto la Società_1 era cessata in data 23.12.2016; 2 – la violazione del diritto di difesa in quanto l'atto prodromico avviso bonario n.000111800023783 del 18.06.2018 non era mai stato notificato al ricorrente;
3 – la decadenza della potestà accertativa e l'assenza dell'atto presupposto.
Parte ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento della cartella con vittoria di spese di giudizio.
Roma Capitale si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed invocando la chiamata in causa dell'ente emittente la cartella – Agenzia delle entrate Riscossione - in forza dell'art. 14 co. 6 del D. lgs. 546/1996. Roma Capitale evidenziava come l'atto prodromico avviso di pagamento fosse stato regolarmente notificato. Roma Capitale concludeva, insistendo per la chiamata in causa dell'ADER, con la richiesta di rigetto e la condanna alle spese di giudizio del ricorrente.
La Corte in data 5.12.2024 con Ordinanza n.21/2025 disponeva la chiamata in causa di ADER a carico della parte ricorrente.
L'ADER si costituiva e rilevava la propria carenza di legittimazione nel processo incardinato. L'ADER concludeva con la richiesta di inammissibilità del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
Il giorno 11 dicembre 2025 si discuteva la causa 3915/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. La Corte rileva che la costituzione di Roma Capitale deve essere considerata ammissibile in quanto il contraddittorio si è instaurato correttamento solo a seguito della chiamata in giudizio dell'ADER ente emittente l'atto impugnato e litisconsorte necessario nel giudizio.
In via preliminare ed assorbente di ogni altra eccezione sollevata dal ricorrente si deve rilevare che l'atto prodromico n. 000111800023783 contenente la medesima richiesta della cartella oggi contestata era stato notificato al ricorrente in data 18.06.2018 come da documentazione allegata in atti. Le contestazione del ricorrente relativa alla firma della cartolina attestante la notifica non sono di competanza di questa Corte ma andava eccepita presso il Tribunale Ordinario con presentazione di querela di falso. Nello specifico nessuna querela è stata depositata in atti e pertanto la notifica deve considerarsi valida.
In presenza di atto prodromico non impugnato e correttamente notificato il ricorso deve ritenersi inammissibile. L'articolo 19 DLgs n. 546/92: "la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo" rileva che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa.
II legislatore ha voluto creare una procedura a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che sono liquidate in euro 1.000,00 per ognuna delle parti costituite.