Articolo 14 della Legge 30 luglio 1973, n. 477
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 settembre 1973
Art. 14.

Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge sara' riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo o non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola statale in Italia e all'estero, nonche' del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo. A tal fine, il servizio prestato in qualita' di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle universita' sara' equiparato a quello svolto con la qualifica massima nelle scuole secondarie superiori.
Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, nonche' i servizi non scolastici di ruolo o non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, saranno riconosciuti ai soli fini della quiescenza.
Lo stipendio mensile del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non potra' essere inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.
Entrata in vigore il 1 settembre 1973
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