Art. 2.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e in quello della entrata, in gestione al momento della pubblicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e in quello della entrata, in gestione al momento della pubblicazione della presente legge.