Articolo 2 della Legge 31 luglio 1952, n. 1220
Articolo 1
Versione
10 ottobre 1952
Art. 2.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e in quello della entrata, in gestione al momento della pubblicazione della presente legge.

Entrata in vigore il 10 ottobre 1952