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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/09/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5637/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Cafisi Parte_1 "
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Troisi Controparte_1
,
CONVENUTA
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_2
,
via Filettine n. 26
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.11.2024, qui da ritenersi richiamate e trascritte. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla 1. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di Parte_1
proprietario del motociclo Honda SH 150 targato CF96844, deduceva che il giorno
28.11.2007, alle ore 15,00 circa, in Pagani (SA), era alla guida del suddetto motociclo e, proveniente da via Traversa S.Rocco, percorreva via Filettine, in direzione Sud Nord allorquando, nei pressi del civico n. 48, veniva in collisione con l'autocarro CP_3
[...] targato BG648SD, che procedeva in senso opposto di marcia.
In particolare, l'attore narrava che detto autocarro condotto CP_3
Controparte_4 nello svoltare alla sua sinistra, senza azionare nell'occasione da l'indicatore di direzione, con negligenza, imperizia ed imprudenza, ometteva di dare la dovuta precedenza ed invadeva la corsia di marcia occupata dal veicolo attoreo e lo urtava catapultandolo al suolo in uno col conducente.
L'attore deduceva di aver subito danni sia al veicolo, quantificati in € 2000,00 e risarciti dalla Compagna, sia alla persona.
In particolare, veniva dapprima trasportato presso l'Ospedale civile di Nocera Inferiore, dove gli veniva diagnosticata " Frattura esposta del piede sx con s.l.o. trauma contusivo all'anca sx, FLC mano sx I dito slo" mentre successivamente si evidenziarono و
"Lussazione delle articolazioni coxo-femorale sinistra e tibio-astralgica omolaterale".
Pertanto, l'attore dopo aver descritto i trattamenti sanitari effettuati anche a seguito di interventi chirurgici, assumeva che, nonostante le appropriate cure, gli erano residuati postumi di natura permanente quantificati nella relazione medico-legale di parte nelle seguenti misure: "...ITT = 126, ITP al 50%=gg. 122, ITP al 25%=gg. 101, DB=60%.
Sulla scorta di tale valutazione del danno quantificava l'importo ritenuto dovuto in €
975.488,33. Tale somma veniva calcolata considerando il danno biologico (60%) pari ad € 528.460,00, la personalizzazione del danno € 132.115,00, € 26.598,00 per ITT
ITP e le spese mediche, nonché €100.000,00 per lucro cessante. Infine, detratto l'importo già percepito pari ad € 160.000,00, il danno veniva definitivamente richiesto nell'importo di € 815.488,33.
وquale compagnia che assicurava l'autocarro danneggiante, La Controparte_1
si costituiva sostenendo la responsabilità concorsuale del sinistro e ciò anche ed indipendentemente da quanto parzialmente e sommariamente emerso in sede penale
Controparte_4 veniva condannato dal Tribunale di Nocera Inferiore, giusta (
sentenza n. 11/16, per aver commesso il reato ex art. 590 cp, 145 CdS).
Tanto premesso, la convenuta, nel contestare la responsabilità esclusiva in capo a ed invocando una concorsualità nella determinazione dell'evento, Controparte_4
precisava che la sentenza irrevocabile di condanna penale ha efficacia di giudicato solo riguardo l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso, ma non riguardo l'eventuale gradazione delle responsabilità. Controparte_2 quale proprietario del veicolo danneggiante, non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica.
Depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., assunta la prova per testi, espletata ctu medico legale con il dott. Persona_1 precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Innanzitutto, risulta rispettata la condizione di proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, stante l'ottemperanza al disposto di cui ex art. 287, D. Lgs.
209/2005 (art. 22, 1. n. 990/1969); agli atti, infatti, sono prodotte le richieste stragiudiziali di risarcimento, nel rispetto del termine di sessanta giorni prima della proposizione della domanda giudiziale di cui al presente giudizio.
Lo stesso dicasi per il rispetto della condizione di procedibilità ex art. 3 legge 162/2014.
Quanto alle statuizioni del Tribunale di Nocera Inferiore-sezione penale, il giudice civile, investito di una domanda di risarcimento di un danno da reato, deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità, con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle eventuali soluzioni e qualificazioni date dal giudice penale (Cass. civ., 29.01.2016, 17.06.2013).
L'art. 651 cpp va, infatti, interpretato in modo restrittivo ponendosi come eccezione al principio di autonomia dei diversi ordini giurisdizionali.
Ciò posto, va quindi esaminato il compendio probatorio formatosi all'esito del giudizio.
Appare al riguardo rilevante quanto dichiarato dall'unico teste oculare Tes_1
indifferente. "Adr: Ricordo che era fine novembre 2007 verso le ore 15 ed
[...]
io mi trovavo solo nella mia auto percorrendo via Filettine in Pagani, dalla periferia verso il centro, preciso altresì che davanti a me nel mio senso di marcia mi precedeva un fuoristrada PICKUP di colore grigio chiaro ad una distanza di circa dieci metri dalla vettura. Adr: Ricordo che ad un certo punto il conducente del fuoristrada arrestò la marcia e riparti nella immediatezza per svoltare a sinistra;
probabilmente doveva entrare presso una abitazione e non azionava il dispositivo freccia a sinistra;
Adr:
Preciso che ho visto che nel ripartire il fuoristrada condotto da un uomo solo in auto impattava uno scooter SH di colore grigio che proveniva in senso inverso, con il casco e da solo a bordo;
Adr: Preciso che l'impatto avvenne nella corsia di percorrenza del motorino scooter e tra la parte laterale sinistra dello scooter e angolo anteriore sinistro del fuoristrada;
Adr: Dopo l'urto il conducente dello scooter a terra lamentava dolori a tutta la gamba sinistra, il conducente il fuoristrada allertò il 118 e le autorità.
Io rimasi sul luogo dell'incidente fino a quando non intervennero i vigili urbani e l'ambulanza che provvide a trasportare il conducente lo scooter presso l'ospedale;
Adr: Preciso che l'impatto avvenne nella corsia di percorrenza dello scooter subito dopo la linea di mezzeria;
Adr: Preciso ulteriormente che ero immediatamente dietro il fuoristrada e la mia andatura era moderata perché vi sono abitazioni nei dintorni".
Dalle dichiarazioni del testimone (della cui presenza i conducenti ben potevano non sapere nell'immediato, come emerge dagli atti) - che risultano attendibili, poiché dettagliate, scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica emerge che la condotta del conducente del veicolo di parte convenuta ha determinato l'evento, immettendosi, repentinamente e senza alcuna segnalazione, sulla corsia opposta, impattando con il motociclo condotto dall'attore, che nulla poteva fare per evitare lo scontro.
Il fatto che l'attore si trovasse nella propria corsia ma non distante dalla linea di mezzeria non rileva in quanto la dinamica dell'incidente (repentina ripartenza del fuoristrada con svolta a sinistra senza evidentemente avvedersi di Parte_1 )
induce a ritenere che l'impatto vi sarebbe stato anche qualora l'attore si fosse trovato più a destra.
Quanto alla ricostruzione approssimativa dell'incidente operata dalla Polizia
Municipale di Pagani, l'asserita corresponsabilità nell'incidente de quo è basata su presunzioni che non convincono.
L'assenza di segni di frenata non implica necessariamente una velocità sostenuta del motociclo attoreo tenuto conto della repentina svolta a sinistra dell'autocarro e della breve distanza fra i mezzi.
Peraltro, la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. L'evento, pertanto, non pare ascrivibile a parte attrice, conseguendo all'altrui improvvisa e pericolosa condotta;
né emergono chiari supporti probatori idonei a sostenere una corresponsabilità di parte attrice nella produzione dell'evento, al netto di mere ipotesi astrattamente formulate e sganciate da un concreto riscontro.
In conclusione, la responsabilità del sinistro va ascritta, in via esclusiva, alla condotta di guida del conducente del veicolo di parte convenuta.
Passando al quantum debeatur, il ctu nominato in corso di giudizio, con relazione condivisibile sia dal punto di vista tecnico che logico, ha valutato i postumi permanenti che incidono sull'integrità psico-fisica dell'attore nella misura del 44% di
IP, oltre giorni 120 di I.T.T., giorni 50 di ITP al 75%, giorni 50 di I.T.P. al 50%, giorni
50 di I.T.P. al 25 %. Ha inoltre ritenuto congrue spese mediche sostenute e da rimborsare pari ad euro 2977,65.
Ciò posto, applicando il criterio equitativo di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, in relazione all'età del danneggiato alla data del sinistro (anni 34), il danno biologico nella misura del 44% (valore di punto base euro 6683,39) è valutabile in euro
245.548,00; l'ITT gg. 120 al 100% (euro 115,00 quotidie) è valutabile in euro
13.800,00, l'ITP gg 50 al 75% in euro 4312,00, l'ITP gg 50 al 50% in euro 2875,00 e
1'ITP gg 50 al 25% in euro 1437,50.
Il danno biologico permanente e temporaneo ammonta quindi a complessivi euro
267.973,00.
Il danno risarcibile omnicomprensivo, escluse le voci suppletive non provate, deve ricomprendere anche le spese mediche (euro 2977,65) ed il danno morale (nella misura di un quarto del danno biologico e quindi pari ad euro 66.993,25), da ritenersi sussistente presuntivamente tenuto conto dei punti di danno biologico (ed in considerazione dell'escussione del testimone Testimone_2 ).
Fra le voci non provate vi è il lucro cessante attesa la mancata produzione di dichiarazione dei redditi o cud al fine di rendere possibile il raffronto fra quanto l'attore guadagnava prima del sinistro rispetto al dopo. L'importo finale va dunque liquidato in euro 337.943,90 a cui vanno sottratti euro
160.000,00 già riscossi da parte attorea per una differenza pari ad euro 177.943,90, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa
(fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva,
trattazione e conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 177.943,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso c.u. e marca da bollo, rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 19.09.2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5637/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Cafisi Parte_1 "
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paola Troisi Controparte_1
,
CONVENUTA
nato a [...] il [...] ed ivi residente alla Controparte_2
,
via Filettine n. 26
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.11.2024, qui da ritenersi richiamate e trascritte. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla 1. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato in qualità di Parte_1
proprietario del motociclo Honda SH 150 targato CF96844, deduceva che il giorno
28.11.2007, alle ore 15,00 circa, in Pagani (SA), era alla guida del suddetto motociclo e, proveniente da via Traversa S.Rocco, percorreva via Filettine, in direzione Sud Nord allorquando, nei pressi del civico n. 48, veniva in collisione con l'autocarro CP_3
[...] targato BG648SD, che procedeva in senso opposto di marcia.
In particolare, l'attore narrava che detto autocarro condotto CP_3
Controparte_4 nello svoltare alla sua sinistra, senza azionare nell'occasione da l'indicatore di direzione, con negligenza, imperizia ed imprudenza, ometteva di dare la dovuta precedenza ed invadeva la corsia di marcia occupata dal veicolo attoreo e lo urtava catapultandolo al suolo in uno col conducente.
L'attore deduceva di aver subito danni sia al veicolo, quantificati in € 2000,00 e risarciti dalla Compagna, sia alla persona.
In particolare, veniva dapprima trasportato presso l'Ospedale civile di Nocera Inferiore, dove gli veniva diagnosticata " Frattura esposta del piede sx con s.l.o. trauma contusivo all'anca sx, FLC mano sx I dito slo" mentre successivamente si evidenziarono و
"Lussazione delle articolazioni coxo-femorale sinistra e tibio-astralgica omolaterale".
Pertanto, l'attore dopo aver descritto i trattamenti sanitari effettuati anche a seguito di interventi chirurgici, assumeva che, nonostante le appropriate cure, gli erano residuati postumi di natura permanente quantificati nella relazione medico-legale di parte nelle seguenti misure: "...ITT = 126, ITP al 50%=gg. 122, ITP al 25%=gg. 101, DB=60%.
Sulla scorta di tale valutazione del danno quantificava l'importo ritenuto dovuto in €
975.488,33. Tale somma veniva calcolata considerando il danno biologico (60%) pari ad € 528.460,00, la personalizzazione del danno € 132.115,00, € 26.598,00 per ITT
ITP e le spese mediche, nonché €100.000,00 per lucro cessante. Infine, detratto l'importo già percepito pari ad € 160.000,00, il danno veniva definitivamente richiesto nell'importo di € 815.488,33.
وquale compagnia che assicurava l'autocarro danneggiante, La Controparte_1
si costituiva sostenendo la responsabilità concorsuale del sinistro e ciò anche ed indipendentemente da quanto parzialmente e sommariamente emerso in sede penale
Controparte_4 veniva condannato dal Tribunale di Nocera Inferiore, giusta (
sentenza n. 11/16, per aver commesso il reato ex art. 590 cp, 145 CdS).
Tanto premesso, la convenuta, nel contestare la responsabilità esclusiva in capo a ed invocando una concorsualità nella determinazione dell'evento, Controparte_4
precisava che la sentenza irrevocabile di condanna penale ha efficacia di giudicato solo riguardo l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e l'affermazione che l'imputato lo ha commesso, ma non riguardo l'eventuale gradazione delle responsabilità. Controparte_2 quale proprietario del veicolo danneggiante, non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica.
Depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., assunta la prova per testi, espletata ctu medico legale con il dott. Persona_1 precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Innanzitutto, risulta rispettata la condizione di proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, stante l'ottemperanza al disposto di cui ex art. 287, D. Lgs.
209/2005 (art. 22, 1. n. 990/1969); agli atti, infatti, sono prodotte le richieste stragiudiziali di risarcimento, nel rispetto del termine di sessanta giorni prima della proposizione della domanda giudiziale di cui al presente giudizio.
Lo stesso dicasi per il rispetto della condizione di procedibilità ex art. 3 legge 162/2014.
Quanto alle statuizioni del Tribunale di Nocera Inferiore-sezione penale, il giudice civile, investito di una domanda di risarcimento di un danno da reato, deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità, con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle eventuali soluzioni e qualificazioni date dal giudice penale (Cass. civ., 29.01.2016, 17.06.2013).
L'art. 651 cpp va, infatti, interpretato in modo restrittivo ponendosi come eccezione al principio di autonomia dei diversi ordini giurisdizionali.
Ciò posto, va quindi esaminato il compendio probatorio formatosi all'esito del giudizio.
Appare al riguardo rilevante quanto dichiarato dall'unico teste oculare Tes_1
indifferente. "Adr: Ricordo che era fine novembre 2007 verso le ore 15 ed
[...]
io mi trovavo solo nella mia auto percorrendo via Filettine in Pagani, dalla periferia verso il centro, preciso altresì che davanti a me nel mio senso di marcia mi precedeva un fuoristrada PICKUP di colore grigio chiaro ad una distanza di circa dieci metri dalla vettura. Adr: Ricordo che ad un certo punto il conducente del fuoristrada arrestò la marcia e riparti nella immediatezza per svoltare a sinistra;
probabilmente doveva entrare presso una abitazione e non azionava il dispositivo freccia a sinistra;
Adr:
Preciso che ho visto che nel ripartire il fuoristrada condotto da un uomo solo in auto impattava uno scooter SH di colore grigio che proveniva in senso inverso, con il casco e da solo a bordo;
Adr: Preciso che l'impatto avvenne nella corsia di percorrenza del motorino scooter e tra la parte laterale sinistra dello scooter e angolo anteriore sinistro del fuoristrada;
Adr: Dopo l'urto il conducente dello scooter a terra lamentava dolori a tutta la gamba sinistra, il conducente il fuoristrada allertò il 118 e le autorità.
Io rimasi sul luogo dell'incidente fino a quando non intervennero i vigili urbani e l'ambulanza che provvide a trasportare il conducente lo scooter presso l'ospedale;
Adr: Preciso che l'impatto avvenne nella corsia di percorrenza dello scooter subito dopo la linea di mezzeria;
Adr: Preciso ulteriormente che ero immediatamente dietro il fuoristrada e la mia andatura era moderata perché vi sono abitazioni nei dintorni".
Dalle dichiarazioni del testimone (della cui presenza i conducenti ben potevano non sapere nell'immediato, come emerge dagli atti) - che risultano attendibili, poiché dettagliate, scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità, nonché rese da un punto di osservazione che consentiva di visionare la dinamica emerge che la condotta del conducente del veicolo di parte convenuta ha determinato l'evento, immettendosi, repentinamente e senza alcuna segnalazione, sulla corsia opposta, impattando con il motociclo condotto dall'attore, che nulla poteva fare per evitare lo scontro.
Il fatto che l'attore si trovasse nella propria corsia ma non distante dalla linea di mezzeria non rileva in quanto la dinamica dell'incidente (repentina ripartenza del fuoristrada con svolta a sinistra senza evidentemente avvedersi di Parte_1 )
induce a ritenere che l'impatto vi sarebbe stato anche qualora l'attore si fosse trovato più a destra.
Quanto alla ricostruzione approssimativa dell'incidente operata dalla Polizia
Municipale di Pagani, l'asserita corresponsabilità nell'incidente de quo è basata su presunzioni che non convincono.
L'assenza di segni di frenata non implica necessariamente una velocità sostenuta del motociclo attoreo tenuto conto della repentina svolta a sinistra dell'autocarro e della breve distanza fra i mezzi.
Peraltro, la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. L'evento, pertanto, non pare ascrivibile a parte attrice, conseguendo all'altrui improvvisa e pericolosa condotta;
né emergono chiari supporti probatori idonei a sostenere una corresponsabilità di parte attrice nella produzione dell'evento, al netto di mere ipotesi astrattamente formulate e sganciate da un concreto riscontro.
In conclusione, la responsabilità del sinistro va ascritta, in via esclusiva, alla condotta di guida del conducente del veicolo di parte convenuta.
Passando al quantum debeatur, il ctu nominato in corso di giudizio, con relazione condivisibile sia dal punto di vista tecnico che logico, ha valutato i postumi permanenti che incidono sull'integrità psico-fisica dell'attore nella misura del 44% di
IP, oltre giorni 120 di I.T.T., giorni 50 di ITP al 75%, giorni 50 di I.T.P. al 50%, giorni
50 di I.T.P. al 25 %. Ha inoltre ritenuto congrue spese mediche sostenute e da rimborsare pari ad euro 2977,65.
Ciò posto, applicando il criterio equitativo di cui alle tabelle del Tribunale di Milano, in relazione all'età del danneggiato alla data del sinistro (anni 34), il danno biologico nella misura del 44% (valore di punto base euro 6683,39) è valutabile in euro
245.548,00; l'ITT gg. 120 al 100% (euro 115,00 quotidie) è valutabile in euro
13.800,00, l'ITP gg 50 al 75% in euro 4312,00, l'ITP gg 50 al 50% in euro 2875,00 e
1'ITP gg 50 al 25% in euro 1437,50.
Il danno biologico permanente e temporaneo ammonta quindi a complessivi euro
267.973,00.
Il danno risarcibile omnicomprensivo, escluse le voci suppletive non provate, deve ricomprendere anche le spese mediche (euro 2977,65) ed il danno morale (nella misura di un quarto del danno biologico e quindi pari ad euro 66.993,25), da ritenersi sussistente presuntivamente tenuto conto dei punti di danno biologico (ed in considerazione dell'escussione del testimone Testimone_2 ).
Fra le voci non provate vi è il lucro cessante attesa la mancata produzione di dichiarazione dei redditi o cud al fine di rendere possibile il raffronto fra quanto l'attore guadagnava prima del sinistro rispetto al dopo. L'importo finale va dunque liquidato in euro 337.943,90 a cui vanno sottratti euro
160.000,00 già riscossi da parte attorea per una differenza pari ad euro 177.943,90, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa
(fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva,
trattazione e conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 177.943,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso c.u. e marca da bollo, rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 19.09.2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo