Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 645/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA CP_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_2 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01.08.2022 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché : “accertato che la ricorrente è affetta da tenosinovite estensori mano destra, destro, CP_3
epitrocleite destra e epicondilite destra, contratte nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, nonché da postumi CP_ infortunio del 24/5/2018, riconosciuto da previa ammissione di CTU medico-legale, dichiari che è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tali malattie professionali, rispettivamente, nella misura del 6%, 4%, 3%, 3% e
4% e complessivamente nella misura del 16% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrisponderle il relativo indennizzo sotto CP_2 forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data delle rispettive domande, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Chiede ammettersi CTU medico-legale, indicando sin d'ora quale CT di parte la Dott.ssa e prova per testi sui Persona_1 capitoli da 1 a 15 delle premesse preceduti da DCV, indicando a testi le Signore , , CP_4 Testimone_1 CP_5
e ”. CP_6
1
L' si costituiva tempestivamente contestando innanzitutto le mansioni svolte nonché integralmente, CP_2 in fatto e in diritto, quando dedotto dalla ricorrente, rinviando, in particolare, alle relazioni mediche della dott.ssa , alla luce delle quali non è ravvisabile un nesso di dipendenza causale tra la patologia Per_2 denunciata e l'attività lavorativa svolta neanche quale fondata probabilità.
Contestava altresì, che dall'infortunio occorso alla ricorrente in data 24.05.2018, dal quale era conseguita una temporanea inabilità, ne fossero derivati postumi permanenti.
Attesa la contestazione da parte dell' , venivano escussi i testi che hanno sostanzialmente confermato CP_2 la ricostruzione della ricorrente.
Così confermate le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, veniva espletata c.t.u. medica finalizzata a verificare la sussistenza delle malattie professionali denunciate e il nesso tra le stesse e lo svolgimento delle mansioni cui è addetta la ricorrente.
All'odierna udienza cartolare la causa è stata decisa come da sentenza.
***
Il ricorso è infondato
La CTU, dr.ssa pur avendo confermato la sussistenza delle patologie lamentate Persona_3
(Tenosinovite estensori mano destra, Morbo di Quervain destro, Epitrocleite destra, Epicondilite destra) ed il nesso eziologico con l'attività lavorativa, ha tuttavia riconosciuto massimo un punto percentuale per ciascuna delle quattro malattie. Punteggio che, pertanto, risulta inferiore al minimo indennizzabile.
In merito all'infortunio occorso il 24/05/2018 la CTU concorda con l' sulla non configurabilità di CP_2 postumi permanenti. CP_ Nello specifico, la CTU ha precisato che: “L'anamnesi del 27/11/2019 e le prove testimoniali di cui all'udienza del 13/11/2023 confermano le circostanze di cui al ricorso relativamente all'attività lavorativa svolta dalla signora presso la corsetteria dal 1975 al 2012 e potrà pertanto sostenersi che tale attività lavorativa comportava CP_1 sollecitazioni ripetitive per gli arti superiori nonché frequenti movimentazioni di carichi. Il successivo lavoro, svolto dal 2015 al
2018, comportava movimenti ripetitivi per gli arti superiori (spostamento di sacchi, carico di carrelli, carico e scarico delle lavatrici, etc). L'obiettività attuale, sia a carico del gomito che del polso destro è risultata pressoché negativa;
preso atto dei rilievi di cui all'esame strumentale del 25/10/2018 che mostrava modesti segni di epicondilite ed epitrocleite al gomito e versamento nell'ambito della guaina comune del tendine dell'estensore breve e abduttore lungo del pollice ed a livello del tendine estensore comune delle dita alla mano destra, si ritiene di poter riconoscere al massimo 1 punto percentuale per ciascuna malattia richiesta (rimanendo pertanto in franchigia). Per quanto concerne l'infortunio del 24/05/2018, in cui la signora cadde a terra riportando un trauma alla spalla destra ed al ginocchio sinistro, visionato quanto in atti, dovrà CP_1
2 CP_ concordarsi con che la documentazione medica e gli esami strumentali eseguiti non hanno mostrato lesioni traumatiche tali da comportare la configurazione di postumi permanenti”
Le conclusioni della consulenza intervenuta dopo un'accurata anamnesi, esame obiettivo ed analisi degli esami strumentali e documentazione prodotti dalla ricorrente, vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem)
- mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Nessuna nota critica risulta pervenuta da parte dei CTP.
La domanda della ricorrente deve, tuttavia, essere respinta, avendo la CTU riconosciuto un punteggio pari al massimo all'1% per ciascuna delle quattro malattie professionali.
Il D.lgs. n. 38/2000 all'art. 13, commi 2 e 3, prevede, infatti, che, in tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro è indennizzabile solo se pari o superiore al
6%. Un danno di percentuale inferiore non è dunque idoneo a determinare il diritto all'indennizzo.
Del resto, con il ricorso introduttivo, la ricorrente non si è limitata a chiedere l'accertamento del nesso causale tra la l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, ma ha altresì chiesto la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in rendita o capitale. CP_2
Sul punto si ricorda che la Corte di Cassazione ha in ogni caso affermato che “Costituisce principio consolidato che in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, non suscettibile di autonomo accertamento risolvendosi in accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in
3 giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé
e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” Cass. n. 16149/2018 (si veda anche Cass n.
17971/2010, ord. n 3480/2013, ord. n 14961/2015).”
Le spese di lite sono compensate stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. e quelle di CTU, liquidate CP_ come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese CP_
- Pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto
Lucca, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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