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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 340/2023 R.G. promossa da
in persona dell'Amministratore p.t. (p. iva: ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Formia, Via Lungomare Città di Ferrara n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Mastroianni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scauri di Minturno, Via
Appia n. 655, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Foligno, Via Pietro Gori n. 2/L, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele
Filena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Corso Cavour n. 68,
in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
=Appellata=
pagina 1 di 12 OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 722/2020 – R.g. n. 1844/2020 emesso dal Tribunale di
Spoleto su istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento, Controparte_1
in favore dell'opposta, della somma di €.13.056,10 oltre spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
A fondamento dell'opposizione l'esponente eccepiva: - l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito;
- l'inesistenza del preteso credito;
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per essere lo stesso credito già cartolarizzato dall'ultimo fornitore
[...]
- la mancata conformità della produzione documentale allegata al ricorso CP_2
per decreto ingiuntivo;
- la mancata comunicazione delle fatture emesse.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva che, previa revoca del Parte_1
decreto opposto, fosse dichiarata l'insussistenza del credito azionato, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 11.05.2021 si costituiva che contestava Controparte_1
integralmente l'opposizione in quanto infondata sia in fatto, sia in diritto, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. In subordine - dato atto del pagamento medio tempore intervenuto da parte della Parte_2
dell'importo di €.11.104,33 a titolo di CMOR - chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma €.1.951,77, oltre interessi moratori, e la condanna pagina 2 di 12 dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto,
autorizzato il deposito delle memorie 183, comma 6, c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 108/2023 pubblicata il 14.03.2023, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 108/2023 ha interposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Violazione e falsa applicazione art. 169 c.p.c. (mancato deposito fascicolo
monitorio)”.
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sia errata nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto utilizzabili ai fini della decisione i documenti prodotti nel procedimento monitorio ancorché l'opposta non abbia depositato il relativo fascicolo nel giudizio di opposizione.
2) “Violazione e falsa applicazione art. 18 (competenza territoriale)”.
Con un'ulteriore censura parte appellante si duole che il giudice di prime cure abbia respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto, contestando l'applicabilità nella fattispecie della disposizione di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. in quanto le obbligazioni pecuniarie portate dalle fatture azionate in sede monitoria non sono rappresentative di un credito liquido, essendo di provenienza unilaterale, prive di riscontro fattuale, espressamente disconosciute e, quindi, inidonee quale valida fonte probatoria nel giudizio di opposizione.
Afferma, inoltre, che le fatture indicano consumi spropositati e difformi rispetto a quelli normalmente addebitati e non indicano il metodo di calcolo utilizzato per la pagina 3 di 12 ricostruzione dei consumi.
3) “Violazione falsa applicazione art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.”.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provato il credito azionato dall'opposta in virtù del contratto di fornitura e delle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
Afferma che avendo contestato e disconosciuto la conformità all'originale della documentazione prodotta dall'opposta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, essa
è inidonea a provare l'esistenza del preteso credito.
4) “Violazione e falsa applicazione 1243 c.c. (compensazione legale)”
Per l'appellante, il fornitore di energia uscente non può agire in via giudiziale per il recupero del credito vantato verso il cliente finale moroso (passato nel frattempo ad altro fornitore) qualora abbia attivato la procedura di indennizzo CMOR.
A suo dire è, dunque, illegittima nella fattispecie, l'azione del fornitore di energia che,
pur avendo attivato la procedura di indennizzo intraprenda azioni di recupero del CP_3
credito nei confronti del vecchio cliente finale che nel frattempo è passato ad altro fornitore senza saldare la pregressa morosità.
Il giudice di prime cure ha errato laddove ha escluso il diritto dell'opponente ad usufruire della compensazione legale ex art. 1243 c.c., ciò avuto riguardo all'illegittimo indebito arricchimento conseguente all'incasso da parte della società appellata sia dell'indennizzo che della cifra prevista nella condanna conseguente CP_3
all'impugnata sentenza.
5) “Violazione e falsa applicazione artt. 91 e 92 c.p.c. (regolamento spese del giudizio)”
Ad avviso dell'appellante, l'accoglimento del proposto gravame implica la riforma della sentenza impugnata anche in punto di spese e competenze del giudizio di primo grado.
Il giudice di appello, allorché riformi in toto o in parte la sentenza impugnata dovrà
pagina 4 di 12 procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
6) “Richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art.
283 c.p.c.”
L'appellante chiede, inoltre, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la fondatezza dei motivi di impugnazione e il grave pregiudizio economico che la società potrebbe subire dalla sua esecuzione.
Sulla base dei motivi di impugnazione proposti ha chiesto che, in totale Parte_1
riforma della sentenza appellata, venissero accolte le conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di risposta del 20.11.2023 si è costituita che ha Controparte_1
contestato integralmente l'appello avversario eccependone preliminarmente l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., o comunque chiedendo che fosse respinto nel merito, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Con ordinanza riservata del 19.2.2014 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, quindi il Consigliere istruttore,
ritenuta superflua ogni attività istruttoria, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 15.01.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
*****
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante si duole della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui con la sentenza impugnata ha dichiarato acquisito agli atti il fascicolo del procedimento monitorio ancorché lo stesso non è stato prodotto in atti pagina 5 di 12 dall'opposta e non è stato formalmente acquisito dal giudice.
Il motivo non coglie nel segno.
E' noto, e condiviso da questa Corte, il principio secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo - stante la mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello che originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c.
- i documenti allegati al ricorso suddetto e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo e quindi sono valutabili dal giudice ai fini della decisione (Cass. Sezioni Unite, n. 14475/2015, Cass.
8693/2017).
Del tutto correttamente, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha, pertanto,
dichiarato in sentenza acquisito agli atti del giudizio di opposizione il fascicolo
(integralmente telematico) del procedimento monitorio, la cui richiesta, in tal senso, è
stata formulata dalla parte opposta sin dalla comparsa di costituzione in giudizio (cfr.
pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta – in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Né, per tale ragione, i documenti con esso prodotti possono considerati nuovi ove, come nella fattispecie, sono stati allegati per la prima volta all'atto di appello (Cass. Sezioni
Unite, n. 14475/2015, Cass. 8693/2017).
Essi sono, dunque, pienamente ammissibili ed integralmente valutabili ai fini della decisione da questa Corte.
Il motivo è, dunque, infondato e viene respinto.
****
Con il secondo motivo l'appellante afferma l'incompetenza per territorio del Tribunale
pagina 6 di 12 di Spoleto - quale giudice competente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto - in favore di quello di Cassino, quale foro del convenuto ex art. 18 c.p.c.. In particolare la società appellante contesta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., negando che le obbligazioni pecuniarie portate dalle fatture azionate possano ritenersi liquide, essendo di provenienza unilaterale, prive di riscontro fattuale ed espressamente contestate.
Il proposto motivo è innanzitutto inammissibile.
Rileva la Corte che parte appellante, pur citando il passaggio della sentenza oggetto di censura, si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni già avanzate nel giudizio di primo grado senza per nulla indicare le censure e i passaggi argomentativi che sorreggono sul punto la decisione assunta dal Tribunale, sì che non sono state esplicitate le ragioni idonee a determinare le modifiche alla decisione censurata.
In particolare nulla è stato dedotto o argomentato in merito al corretto rilievo del primo giudice circa “l'inserimento nelle condizioni generali di Fornitura, della clausola n. 17
secondo cui: “Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra Fornitore e il
Cliente è quello del Tribunale di Spoleto”, né in ordine all'ulteriore rilievo del giudice per cui “Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., la suddetta clausola è stata approvata
per iscritto dall''Opponente mediante, mediante espresso richiamo (con specifico
richiamo al suo contenuto, sotto la dicitura “Legge applicabile e foro competente”) nel
contratto di somministrazione di cui si controverte” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Gli argomenti dedotti a fondamento del motivo di impugnazione sono, infatti, del tutto avulsi rispetto al decisum e, in ogni caso, sono comunque infondati.
A parte l'accertata esistenza della clausola contrattuale (art. 17) che indica nel Tribunale
di Spoleto il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il pagina 7 di 12 Cliente (cfr. All. 1 fascicolo monitorio), secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale -dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi- la prestazione oggetto di un'obbligazione pecuniaria sorta (come nel caso di specie) in base ad un titolo giudiziale, per un credito liquido ed esigibile (quale è quello accertato dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo) va eseguita ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. presso il domicilio del creditore, con conseguente radicamento del giudice di quel luogo ex art. 20
c.p.c. (Cass. 99/5627).
Quindi, in applicazione di detto principio, il giudice territorialmente competente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto non poteva che essere il Tribunale di
Spoleto, nel cui circondario territoriale si trova il Comune del domicilio del creditore della prestazione (cioè Foligno).
Il motivo di appello anche sotto tale profilo è, dunque, infondato e, viene respinto.
*****
Con il terzo motivo d'impugnazione parte appellante lamenta che il Tribunale abbia errato in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, ritenendo provato il credito della società opposta in virtù della sola copia della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (contratto di fornitura e n. 4 fatture), di cui l'appellante afferma aver contestato e disconosciuto la conformità agli originali.
In buona sostanza ritiene l'appellante che il preteso credito non sia supportato da adeguati elementi di prova in ordine all'an e al quantum debeatur.
Il motivo non coglie nel segno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo genera un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto (convenuto formale) assume la veste di attore in senso sostanziale e,
per contro, l'opponente (attore formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale.
pagina 8 di 12 Tale scissione, sotto il profilo probatorio, comporta che spetta all'opposto (attore sostanziale) provare la pretesa creditoria azionata in giudizio e all'opponente (convenuto sostanziale) il fondamento delle eccezioni proposte con l'opposizione.
Ciò premesso, altrettanto noto è il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo,
modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001
n. 13533).
Orbene, nel caso in esame il giudice di prime cure - facendo buon governo dei predetti principi – ha correttamente rilevato che “parte Opposta ha depositato il contratto di
somministrazione sottoscritto dall'Opponente, che costituisce prova sicura di un accordo
tra le parti e della pattuizione del prezzo della fornitura, oltre che le fatture emesse e che
si assumono inadempiute” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) mentre, “per contrastare
l'avversa pretesa, l'Opponente non ha allegato il proprio adempimento, né altro evento
impeditivo o modificativo della pretesa vantata, ma si è limitata a contestare … la
“conformità” degli atti prodotti in giudizio dall'Opposta, effettuando un disconoscimento
ex art. 2719 c.c.” (cfr, pag. 7 della sentenza impugnata).
Sotto tale profilo la Corte condivide quanto rilevato dal Tribunale laddove ha ritenuto che le predette “eccezioni, così come prospettate, sono da disattendere stante la assoluta
genericità e astrattezza delle stesse … Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di
legittimità, le copie fotostatiche non autenticate si hanno per riconosciute, tanto nella
loro conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte
pagina 9 di 12 comparsa non le disconosca in modo specifico e non equivoco …” attraverso la “specifica
indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta e originale, tale per cui il
disconoscimento deve avvenire “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo
chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di
quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti vedi Cass. n. 3227 del 2021; conf.
Cassazione nn.25404, 24730. 22577, 20770, 19552 del 2020, nn. 16557, 3540 del 2019;
n.27633 del 2018, nn.29993 e 23902 del 2017).
In effetti l'opponente (odierno appellante) si è limitato a delle contestazioni del tutto generiche (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - in fascicolo di primo grado dell'appellante: “E' il caso di rimarcare ed in ogni caso la società
procedente in sede monitoria, non ha provato in alcun modo l'effettiva stipulazione del
contratto di fornitura e lo stesso utilizzo dell'energia e dunque anche per tale ragione non
ha fornito la prova certa del credito. Infatti, il contratto de quo se esistente potrebbe
considerarsi nullo per grave difetto di forma in quanto nel caso di specie non è stata
consegnata la copia al cliente oggi opponente …”), sicché, il disconoscimento operato non può che ritenersi inefficace.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 6 in fascicolo di primo grado di parte appellata) emerge il pagamento in data 13.09.2019 della precedente fattura n. 201900009531 del 20.08.2019 di €.2.206,93.
Tale incontestata circostanza prova che la società appellante era ben conscia del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e che allo stesso fosse stata data piena esecuzione.
Anche il terzo motivo di appello va dunque respinto.
*****
Con il quarto motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui - a suo dire – il giudice di primo grado avrebbe escluso il diritto dell'opponente ad usufruire pagina 10 di 12 della compensazione legale ex art. 1243 c.c., avuto riguardo all'illegittimo indebito arricchimento conseguente all'incasso da parte della società appellata sia dell'indennizzo che della cifra prevista nella condanna conseguente all'impugnata sentenza. CP_3
Il motivo è, in primis, inammissibile.
Osserva la Corte che il preteso diritto alla compensazione - come dedotto dall'appellante -
tra la somma di cui all'ingiunzione (€ 13.056,10) e quanto percepito dall'appellata a titolo di CMOR (€ 11.104,33, di cui quest'ultima ha dato atto in comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado – cfr. pag. 10 comparsa di costituzione in fascicolo di primo grado di parte appellata) costituisce domanda nuova, proposta per la prima volta in sede di appello e, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Ad ogni buon conto il motivo è, comunque, infondato.
Anche sotto tale profilo questa Corte condivide appieno i rilievi del giudice di prime secondo cui - precisata la natura indennitaria del CMOR (come indicato all'Allegato A
alla Deliberazione 593/17/R/com) - quanto percepito a detto titolo non vale come anticipo del pagamento sul prezzo dovuto, con la conseguenza che il fornitore uscente è
comunque legittimato ad agire per il recupero della totalità delle fatture rimaste insolute,
salvo l'obbligo normativo previsto in capo al medesimo, ai sensi dell'art. 13 della
Delibera 593/17 – Allegato A, di restituzione del CMOR al cliente in caso in cui questi saldi l'intera posizione debitoria, circostanza questa di cui l'appellante non ha dato prova.
Da quanto esposto deriva che anche il quarto motivo di appello non possa trovare accoglimento.
*****
Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza, ivi compresa la condanna della Pt_1
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che ha seguito la soccombenza e
[...]
pagina 11 di 12 che avrebbe potuto ottenere integrale riforma (ex art. 91 c.p.c.) solo con l'accoglimento dell'opposizione, viceversa respinta.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 108/2023
emessa dal Tribunale di Spoleto il 14.02.2023);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 2 maggio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 340/2023 R.G. promossa da
in persona dell'Amministratore p.t. (p. iva: ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Formia, Via Lungomare Città di Ferrara n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Mastroianni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scauri di Minturno, Via
Appia n. 655, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Foligno, Via Pietro Gori n. 2/L, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele
Filena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, Corso Cavour n. 68,
in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta;
=Appellata=
pagina 1 di 12 OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da atto di citazione in appello;
Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 722/2020 – R.g. n. 1844/2020 emesso dal Tribunale di
Spoleto su istanza di con il quale si ingiungeva il pagamento, Controparte_1
in favore dell'opposta, della somma di €.13.056,10 oltre spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
A fondamento dell'opposizione l'esponente eccepiva: - l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito;
- l'inesistenza del preteso credito;
- il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per essere lo stesso credito già cartolarizzato dall'ultimo fornitore
[...]
- la mancata conformità della produzione documentale allegata al ricorso CP_2
per decreto ingiuntivo;
- la mancata comunicazione delle fatture emesse.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva che, previa revoca del Parte_1
decreto opposto, fosse dichiarata l'insussistenza del credito azionato, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 11.05.2021 si costituiva che contestava Controparte_1
integralmente l'opposizione in quanto infondata sia in fatto, sia in diritto, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. In subordine - dato atto del pagamento medio tempore intervenuto da parte della Parte_2
dell'importo di €.11.104,33 a titolo di CMOR - chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma €.1.951,77, oltre interessi moratori, e la condanna pagina 2 di 12 dell'attrice al pagamento delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto,
autorizzato il deposito delle memorie 183, comma 6, c.p.c., il giudice tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 108/2023 pubblicata il 14.03.2023, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 108/2023 ha interposto appello
[...]
per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Violazione e falsa applicazione art. 169 c.p.c. (mancato deposito fascicolo
monitorio)”.
Sostiene l'appellante che la sentenza impugnata sia errata nella parte in cui il primo
Giudice ha ritenuto utilizzabili ai fini della decisione i documenti prodotti nel procedimento monitorio ancorché l'opposta non abbia depositato il relativo fascicolo nel giudizio di opposizione.
2) “Violazione e falsa applicazione art. 18 (competenza territoriale)”.
Con un'ulteriore censura parte appellante si duole che il giudice di prime cure abbia respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto, contestando l'applicabilità nella fattispecie della disposizione di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. in quanto le obbligazioni pecuniarie portate dalle fatture azionate in sede monitoria non sono rappresentative di un credito liquido, essendo di provenienza unilaterale, prive di riscontro fattuale, espressamente disconosciute e, quindi, inidonee quale valida fonte probatoria nel giudizio di opposizione.
Afferma, inoltre, che le fatture indicano consumi spropositati e difformi rispetto a quelli normalmente addebitati e non indicano il metodo di calcolo utilizzato per la pagina 3 di 12 ricostruzione dei consumi.
3) “Violazione falsa applicazione art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.”.
Parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto provato il credito azionato dall'opposta in virtù del contratto di fornitura e delle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
Afferma che avendo contestato e disconosciuto la conformità all'originale della documentazione prodotta dall'opposta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, essa
è inidonea a provare l'esistenza del preteso credito.
4) “Violazione e falsa applicazione 1243 c.c. (compensazione legale)”
Per l'appellante, il fornitore di energia uscente non può agire in via giudiziale per il recupero del credito vantato verso il cliente finale moroso (passato nel frattempo ad altro fornitore) qualora abbia attivato la procedura di indennizzo CMOR.
A suo dire è, dunque, illegittima nella fattispecie, l'azione del fornitore di energia che,
pur avendo attivato la procedura di indennizzo intraprenda azioni di recupero del CP_3
credito nei confronti del vecchio cliente finale che nel frattempo è passato ad altro fornitore senza saldare la pregressa morosità.
Il giudice di prime cure ha errato laddove ha escluso il diritto dell'opponente ad usufruire della compensazione legale ex art. 1243 c.c., ciò avuto riguardo all'illegittimo indebito arricchimento conseguente all'incasso da parte della società appellata sia dell'indennizzo che della cifra prevista nella condanna conseguente CP_3
all'impugnata sentenza.
5) “Violazione e falsa applicazione artt. 91 e 92 c.p.c. (regolamento spese del giudizio)”
Ad avviso dell'appellante, l'accoglimento del proposto gravame implica la riforma della sentenza impugnata anche in punto di spese e competenze del giudizio di primo grado.
Il giudice di appello, allorché riformi in toto o in parte la sentenza impugnata dovrà
pagina 4 di 12 procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite che tenga conto dell'esito complessivo della lite.
6) “Richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art.
283 c.p.c.”
L'appellante chiede, inoltre, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la fondatezza dei motivi di impugnazione e il grave pregiudizio economico che la società potrebbe subire dalla sua esecuzione.
Sulla base dei motivi di impugnazione proposti ha chiesto che, in totale Parte_1
riforma della sentenza appellata, venissero accolte le conclusioni formulate in primo grado, con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di risposta del 20.11.2023 si è costituita che ha Controparte_1
contestato integralmente l'appello avversario eccependone preliminarmente l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., o comunque chiedendo che fosse respinto nel merito, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite.
Con ordinanza riservata del 19.2.2014 il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, quindi il Consigliere istruttore,
ritenuta superflua ogni attività istruttoria, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 15.01.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
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Con il primo motivo di impugnazione l'appellante si duole della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui con la sentenza impugnata ha dichiarato acquisito agli atti il fascicolo del procedimento monitorio ancorché lo stesso non è stato prodotto in atti pagina 5 di 12 dall'opposta e non è stato formalmente acquisito dal giudice.
Il motivo non coglie nel segno.
E' noto, e condiviso da questa Corte, il principio secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo - stante la mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello che originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c.
- i documenti allegati al ricorso suddetto e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo e quindi sono valutabili dal giudice ai fini della decisione (Cass. Sezioni Unite, n. 14475/2015, Cass.
8693/2017).
Del tutto correttamente, nel caso in esame, il giudice di prime cure ha, pertanto,
dichiarato in sentenza acquisito agli atti del giudizio di opposizione il fascicolo
(integralmente telematico) del procedimento monitorio, la cui richiesta, in tal senso, è
stata formulata dalla parte opposta sin dalla comparsa di costituzione in giudizio (cfr.
pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta – in fascicolo di primo grado di parte appellata).
Né, per tale ragione, i documenti con esso prodotti possono considerati nuovi ove, come nella fattispecie, sono stati allegati per la prima volta all'atto di appello (Cass. Sezioni
Unite, n. 14475/2015, Cass. 8693/2017).
Essi sono, dunque, pienamente ammissibili ed integralmente valutabili ai fini della decisione da questa Corte.
Il motivo è, dunque, infondato e viene respinto.
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Con il secondo motivo l'appellante afferma l'incompetenza per territorio del Tribunale
pagina 6 di 12 di Spoleto - quale giudice competente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto - in favore di quello di Cassino, quale foro del convenuto ex art. 18 c.p.c.. In particolare la società appellante contesta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c., negando che le obbligazioni pecuniarie portate dalle fatture azionate possano ritenersi liquide, essendo di provenienza unilaterale, prive di riscontro fattuale ed espressamente contestate.
Il proposto motivo è innanzitutto inammissibile.
Rileva la Corte che parte appellante, pur citando il passaggio della sentenza oggetto di censura, si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni già avanzate nel giudizio di primo grado senza per nulla indicare le censure e i passaggi argomentativi che sorreggono sul punto la decisione assunta dal Tribunale, sì che non sono state esplicitate le ragioni idonee a determinare le modifiche alla decisione censurata.
In particolare nulla è stato dedotto o argomentato in merito al corretto rilievo del primo giudice circa “l'inserimento nelle condizioni generali di Fornitura, della clausola n. 17
secondo cui: “Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra Fornitore e il
Cliente è quello del Tribunale di Spoleto”, né in ordine all'ulteriore rilievo del giudice per cui “Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., la suddetta clausola è stata approvata
per iscritto dall''Opponente mediante, mediante espresso richiamo (con specifico
richiamo al suo contenuto, sotto la dicitura “Legge applicabile e foro competente”) nel
contratto di somministrazione di cui si controverte” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Gli argomenti dedotti a fondamento del motivo di impugnazione sono, infatti, del tutto avulsi rispetto al decisum e, in ogni caso, sono comunque infondati.
A parte l'accertata esistenza della clausola contrattuale (art. 17) che indica nel Tribunale
di Spoleto il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il pagina 7 di 12 Cliente (cfr. All. 1 fascicolo monitorio), secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale -dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi- la prestazione oggetto di un'obbligazione pecuniaria sorta (come nel caso di specie) in base ad un titolo giudiziale, per un credito liquido ed esigibile (quale è quello accertato dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo) va eseguita ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. presso il domicilio del creditore, con conseguente radicamento del giudice di quel luogo ex art. 20
c.p.c. (Cass. 99/5627).
Quindi, in applicazione di detto principio, il giudice territorialmente competente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto non poteva che essere il Tribunale di
Spoleto, nel cui circondario territoriale si trova il Comune del domicilio del creditore della prestazione (cioè Foligno).
Il motivo di appello anche sotto tale profilo è, dunque, infondato e, viene respinto.
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Con il terzo motivo d'impugnazione parte appellante lamenta che il Tribunale abbia errato in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, ritenendo provato il credito della società opposta in virtù della sola copia della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (contratto di fornitura e n. 4 fatture), di cui l'appellante afferma aver contestato e disconosciuto la conformità agli originali.
In buona sostanza ritiene l'appellante che il preteso credito non sia supportato da adeguati elementi di prova in ordine all'an e al quantum debeatur.
Il motivo non coglie nel segno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo genera un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto (convenuto formale) assume la veste di attore in senso sostanziale e,
per contro, l'opponente (attore formale) assume la posizione di convenuto in senso sostanziale.
pagina 8 di 12 Tale scissione, sotto il profilo probatorio, comporta che spetta all'opposto (attore sostanziale) provare la pretesa creditoria azionata in giudizio e all'opponente (convenuto sostanziale) il fondamento delle eccezioni proposte con l'opposizione.
Ciò premesso, altrettanto noto è il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo,
modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. ex multis Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001
n. 13533).
Orbene, nel caso in esame il giudice di prime cure - facendo buon governo dei predetti principi – ha correttamente rilevato che “parte Opposta ha depositato il contratto di
somministrazione sottoscritto dall'Opponente, che costituisce prova sicura di un accordo
tra le parti e della pattuizione del prezzo della fornitura, oltre che le fatture emesse e che
si assumono inadempiute” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) mentre, “per contrastare
l'avversa pretesa, l'Opponente non ha allegato il proprio adempimento, né altro evento
impeditivo o modificativo della pretesa vantata, ma si è limitata a contestare … la
“conformità” degli atti prodotti in giudizio dall'Opposta, effettuando un disconoscimento
ex art. 2719 c.c.” (cfr, pag. 7 della sentenza impugnata).
Sotto tale profilo la Corte condivide quanto rilevato dal Tribunale laddove ha ritenuto che le predette “eccezioni, così come prospettate, sono da disattendere stante la assoluta
genericità e astrattezza delle stesse … Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di
legittimità, le copie fotostatiche non autenticate si hanno per riconosciute, tanto nella
loro conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte
pagina 9 di 12 comparsa non le disconosca in modo specifico e non equivoco …” attraverso la “specifica
indicazione degli “aspetti differenziali” tra copia prodotta e originale, tale per cui il
disconoscimento deve avvenire “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo
chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di
quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti vedi Cass. n. 3227 del 2021; conf.
Cassazione nn.25404, 24730. 22577, 20770, 19552 del 2020, nn. 16557, 3540 del 2019;
n.27633 del 2018, nn.29993 e 23902 del 2017).
In effetti l'opponente (odierno appellante) si è limitato a delle contestazioni del tutto generiche (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - in fascicolo di primo grado dell'appellante: “E' il caso di rimarcare ed in ogni caso la società
procedente in sede monitoria, non ha provato in alcun modo l'effettiva stipulazione del
contratto di fornitura e lo stesso utilizzo dell'energia e dunque anche per tale ragione non
ha fornito la prova certa del credito. Infatti, il contratto de quo se esistente potrebbe
considerarsi nullo per grave difetto di forma in quanto nel caso di specie non è stata
consegnata la copia al cliente oggi opponente …”), sicché, il disconoscimento operato non può che ritenersi inefficace.
A ciò si aggiunga che dalla documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 6 in fascicolo di primo grado di parte appellata) emerge il pagamento in data 13.09.2019 della precedente fattura n. 201900009531 del 20.08.2019 di €.2.206,93.
Tale incontestata circostanza prova che la società appellante era ben conscia del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e che allo stesso fosse stata data piena esecuzione.
Anche il terzo motivo di appello va dunque respinto.
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Con il quarto motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui - a suo dire – il giudice di primo grado avrebbe escluso il diritto dell'opponente ad usufruire pagina 10 di 12 della compensazione legale ex art. 1243 c.c., avuto riguardo all'illegittimo indebito arricchimento conseguente all'incasso da parte della società appellata sia dell'indennizzo che della cifra prevista nella condanna conseguente all'impugnata sentenza. CP_3
Il motivo è, in primis, inammissibile.
Osserva la Corte che il preteso diritto alla compensazione - come dedotto dall'appellante -
tra la somma di cui all'ingiunzione (€ 13.056,10) e quanto percepito dall'appellata a titolo di CMOR (€ 11.104,33, di cui quest'ultima ha dato atto in comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado – cfr. pag. 10 comparsa di costituzione in fascicolo di primo grado di parte appellata) costituisce domanda nuova, proposta per la prima volta in sede di appello e, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
Ad ogni buon conto il motivo è, comunque, infondato.
Anche sotto tale profilo questa Corte condivide appieno i rilievi del giudice di prime secondo cui - precisata la natura indennitaria del CMOR (come indicato all'Allegato A
alla Deliberazione 593/17/R/com) - quanto percepito a detto titolo non vale come anticipo del pagamento sul prezzo dovuto, con la conseguenza che il fornitore uscente è
comunque legittimato ad agire per il recupero della totalità delle fatture rimaste insolute,
salvo l'obbligo normativo previsto in capo al medesimo, ai sensi dell'art. 13 della
Delibera 593/17 – Allegato A, di restituzione del CMOR al cliente in caso in cui questi saldi l'intera posizione debitoria, circostanza questa di cui l'appellante non ha dato prova.
Da quanto esposto deriva che anche il quarto motivo di appello non possa trovare accoglimento.
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Le questioni sin qui definite esauriscono la controversia, rimanendo assorbito e superato ogni altro motivo di gravame e di resistenza, ivi compresa la condanna della Pt_1
al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che ha seguito la soccombenza e
[...]
pagina 11 di 12 che avrebbe potuto ottenere integrale riforma (ex art. 91 c.p.c.) solo con l'accoglimento dell'opposizione, viceversa respinta.
Per tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contrariis reiectis, così provvede: Parte_1 Controparte_1
- Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n. 108/2023
emessa dal Tribunale di Spoleto il 14.02.2023);
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata costituita che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 2 maggio 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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