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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 12/02/2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1°
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
NT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Pt_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in Via Fonte Regina n 64100 Teramo ITALIA presso il difensore avv. GIORDANO DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in C/O presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Come da note autorizzate depositate dalla ricorrente per la odierna udienza a trattazione scritta.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato telematicamente in data 19.02.2024, ha proposto opposizione ad Parte_2
ordinanza-ingiunzione n. OI-001834320 prot. n. .7900.31/12/2023.0270625, notificata il CP_1
24.01.2024, con la quale l'Ente Previdenziale ha intimato il pagamento della somma complessiva di
1 €. 11.092,50 a titolo di sanzione amministrativa e spese per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018, contestando la sua carenza di legittimazione passiva, la tardività del procedimento sanzionatorio per la violazione del termine procedimentale di 90 giorni per la notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 nonché la prescrizione estintiva del credito vantato, rassegando le seguenti conclusioni:
“IN VIA INCIDENTALE: sospendere l'esecutorietà dell'Ordinanza Ingiunzione n. 0I-001834320 notificata in data 24.01.2024 per le ragioni tutte illustrate nella relativa istanza incidentale che precede;
IN VIA PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare che l'Ordinanza Ingiunzione n. 0I-
001834320 notificata in data 24.01.2024, si fonda su un postulato errato, ossia che autrice degli illeciti contestati e relativi all'anno 2018 sia stata la OR la quale, però, è Parte_2
stata amministratrice unica della , oggi in liquidazione, fino alla data del 16.09.2011; - CP_3
dichiarare, pertanto, il difetto di legittimazione passiva della OR;
e, per Parte_2
l'effetto, revocare ed annullare nei suoi confronti l'Ordinanza Ingiunzione n. 0I-001834320 notificata in data 24.01.2024 dichiarandola non tenuta al pagamento della somma di € 11.102,83#;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare il difetto di notifica dell'accertamento n.
7900.09/09/2019.0154425 dello 09.09.2019 posto a base dell'Ordinanza Ingiunzione n. 0I-
001834320 notificata in data 24.01.2024 e, quindi, la nullità e/o invalidità derivata dell'ordinanza ingiunzione qui opposta;
- accertare e dichiarare la nullità o quantomeno l'annullabilità della
Ordinanza Ingiunzione n. 0I-001834320 relativa ad atto di accertamento n.
CP_ 7900.08/08/2012.0154425 del 08/09/2019 riferito all'anno 2018 per violazione del 2° comma dell'art. 14 L. 689 del 1981 e dell'art. Art. 3, l. 241/1990 per le ragioni tutte spiegate in narrativa;
IN VIA DI SUBORDINE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative il cui pagamento è stato intimato con l'Ordinanza Ingiunzione n. 0I-
001834320 notificata in data 24.01.2024.”.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla opposizione, della quale chiedeva il rigetto, CP_1
riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva e alle argomentazioni e deduzioni esplicitate nella memoria di costituzione chiedendo la reiezione del ricorso per tutte le argomentazioni e deduzioni in fatto e diritto ivi esplicitate.
In particolare, sostiene la sussistenza della legittimità a stare in giudizio della ricorrente essendo ella iscritta alla gestione separata, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'articolo 14 della legge n.
689/1981 deducendo, comunque, il rispetto del termine suddetto dopo le conclusioni delle indagini ispettive per poter procedere alla ingiunzione della sanzione amministrativa, l'avvenuta notifica di vari avvisi di addebito non impugnati nonché la sospensione dei termini dovuta alla normativa
2 emergenziale emanata a seguito dei noti eventi sismici che avrebbero interrotto i termini di prescrizione quinquennale.
Istruita mediante produzione documentale, la causa è decisa alla presente udienza tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
La suddetta ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento in atti per il CP_1
periodo sopra riportato nel quale il ricorrente, all'epoca delle inadempienze contestate, era amministratore della per omesso versamento della contribuzione dovuta CP_3 Parte_3 ai dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del D.L. 12.09.1983 n. 463.
L' avrebbe trasmesso alla società l'avviso di addebito di cui alla memoria difensiva mai CP_1
opposto e, non avendo ottenuto il versamento di quanto richiesto per omissioni contributive, ha emesso l' ordinanza qui impugnata.
Resiste in giudizio l'ente previdenziale sostenendo applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs.
15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione e che prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981; tale assunto sarebbe confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, il quale dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
All'esito dell'istruttoria espletata mediante produzione documentale, la domanda contenuta in ricorso si palesa fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va evidenziato che illeciti contestati non possono essere ascritti alla ricorrente opponente poiché, come risulta per tabulas, la stessa è stata amministratrice unica della , CP_3
oggi in liquidazione, corrente in Teramo alla Via Enrico Fermi n. 9, fino alla data del 16.09.2011 e ad essa subentrò, in pari data, il Signor;
posto che gli asseriti contributi per Parte_4 lavoratori dipendenti di cui agli illeciti riportati e causativi dell'ordinanza opposta si riferiscono all'anno 2018, svariati anni dopo la cessazione della carica di amministratrice, nessuna imputabilità in via solidale con la società può essere a lei ascritta per palese suo difetto di CP_3
legittimazione passiva come evincibile dalla documentazione allegata dalla ricorrente dalla quale si evince che non era amministratrice o socia della Parte_2
società essendo cessata dalla carica in data 11.09.2011 per cui alcuna azione o omissione CP_3 che possa integrare qualsivoglia violazione le può essere contestato per l'anno 2018 a prescindere
3 dalla iscrizione alla gestione separata afferente a diverse attività. (cfr. visura storica della CP_1
società pag. 14 – doc. n. 2).
Invero, rappresenta ius receptum il postulato giuridico racchiuso nella giurisprudenza di legittimità pure richiamata in atti sulla applicabilità ad un soggetto imputabile di una violazione, penale o amministrativa, e destinatario del provvedimento sanzionatorio in via amministrativa esige che egli sia sempre identificato come autore materiale o morale dell'illecito, accertato l'elemento soggettivo della colpa di cui all'art. 3 L. 24 novembre 1981 n. 689, mentre la responsabilità solidale della persona giuridica esige che l'illecito sia stato commesso dal suo rappresentante o dipendente (Cass. 9880/2006; Cass. 15088/2006; Cass. 11954/2003; Cass.
12459/98; Cass. 1144/98).
Anche nel merito il ricorso, per i motivi esplicitati in merito alla eccepita decadenza, appare fondato.
La questione impinge l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della L. n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, con riscontro non univoco nella giurisprudenza di merito, incentrato essenzialmente sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 L. 689/1081.
Va evidenziato, ai fini della soluzione giuridica della fattispecie per cui è causa, che l'art. 3, c. 6 del decreto legislativo n. 8/2016 ha sostituito l'art. 2, co. 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, ha disposto la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della contestata omissione contributiva operando una differenziazione collegata al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro.
Ritiene il giudicante di dare adito al pensiero giuridico favorevole alla applicabilità della disciplina normativa di cui alla L. 689/1981 al cospetto dell'intervento normativo di cui all'articolo
23 del D.L. 4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio
2023, n. 85, in sede di conversione.
Invero l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 dispone che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
L'articolo 8 prevede, inoltre, che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
4 con decreto divenuti irrevocabili. Il successivo intervento normativo richiamato e di cui all'art.23 del D.L. 48/2023, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85 in sede di conversione, ha mutato la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, disponendo quanto segue: “1. All'articolo 2, comma 1 -bis , del decreto -legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta
e mezza a quattro volte l'importo omesso» 2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Va inoltre evidenziato, a sostegno della applicabilità di tale normativa al caso concreto, il richiamo espresso che l'articolo 6 del D.Lgs. 8/2016 effettua nei confronti delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, tra cui è ricompreso anche l'articolo
14 citato.
Premesso, poi, che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, fatto peraltro rimasto privo di riscontro, la mancata previsione riguardo agli effetti dell'inosservanza di tale termine resta logicamente colmabile, attraverso il rinvio dell'art. 6 D. Lgs. 8/2016, con l'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/81 ritenendo quindi che la violazione del termine per la notifica divenuta tardiva concretizzi l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. (Trib. Teramo, sent. N. 44 del
23.01.2024, Trib. di Arezzo, sent. n. 166 del 3.08. 2022).
Prevede l'art. 14 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689 che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1). “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …” (comma 2); posto che l'atto di accertamento, quale atto presupposto alla Ordinanza Ingiunzione qui opposta per quanto emerso dalla documentazione allegata è del 9.09.2019 ed è stato notificato all'opponente (non piu' amministratore dal 2011), considerata la compiuta giacenza in data 24.03.2020, oltre sei mesi dall'atto di accertamento, pure volendo prescindere dalla sua nullità, oltre il termine di 90 giorni per la notifica della violazione tanto più che l'ordinanza è stata notificata in data 24.01.2024.
5 Infine la stessa circolare n. 32 del 25.02.2022 al capo 3) prevede l'emissione di CP_1 provvedimento di archiviazione in ipotesi di “omissione della contestazione o delle notificazione delle violazioni a uno o piu' dei soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 L. 698/81”, pertanto va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata per decorso dei termini ivi previsti poichè la parte ricorrente ha fornito sufficiente dimostrazione della fondatezza della rappresentata illegittimità dell'ordinanza impugnata con la presente opposizione.
Assorbite le ulteriori eccezioni e argomentazioni poste a sostegno del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione della particolarità della materia trattata e della esigua attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 372/2024, disattesa ogni altra avversa deduzione e richiesta, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001834320 prot. n.
.7900.31/12/2023.0270625, notificata il 24.01.2024; CP_1 condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € CP_1
1.600,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 12 Febbraio 2025 IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 12/02/2025 tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1°
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
NT (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO Pt_1 C.F._1
DOMENICO, elettivamente domiciliato in Via Fonte Regina n 64100 Teramo ITALIA presso il difensore avv. GIORDANO DOMENICO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in C/O presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
CONCLUSIONI
Come da note autorizzate depositate dalla ricorrente per la odierna udienza a trattazione scritta.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato telematicamente in data 19.02.2024, ha proposto opposizione ad Parte_2
ordinanza-ingiunzione n. OI-001834320 prot. n. .7900.31/12/2023.0270625, notificata il CP_1
24.01.2024, con la quale l'Ente Previdenziale ha intimato il pagamento della somma complessiva di
1 €. 11.092,50 a titolo di sanzione amministrativa e spese per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'anno 2018, contestando la sua carenza di legittimazione passiva, la tardività del procedimento sanzionatorio per la violazione del termine procedimentale di 90 giorni per la notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 nonché la prescrizione estintiva del credito vantato, rassegando le seguenti conclusioni:
“IN VIA INCIDENTALE: sospendere l'esecutorietà dell'Ordinanza Ingiunzione n. 0I-001834320 notificata in data 24.01.2024 per le ragioni tutte illustrate nella relativa istanza incidentale che precede;
IN VIA PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare che l'Ordinanza Ingiunzione n. 0I-
001834320 notificata in data 24.01.2024, si fonda su un postulato errato, ossia che autrice degli illeciti contestati e relativi all'anno 2018 sia stata la OR la quale, però, è Parte_2
stata amministratrice unica della , oggi in liquidazione, fino alla data del 16.09.2011; - CP_3
dichiarare, pertanto, il difetto di legittimazione passiva della OR;
e, per Parte_2
l'effetto, revocare ed annullare nei suoi confronti l'Ordinanza Ingiunzione n. 0I-001834320 notificata in data 24.01.2024 dichiarandola non tenuta al pagamento della somma di € 11.102,83#;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare il difetto di notifica dell'accertamento n.
7900.09/09/2019.0154425 dello 09.09.2019 posto a base dell'Ordinanza Ingiunzione n. 0I-
001834320 notificata in data 24.01.2024 e, quindi, la nullità e/o invalidità derivata dell'ordinanza ingiunzione qui opposta;
- accertare e dichiarare la nullità o quantomeno l'annullabilità della
Ordinanza Ingiunzione n. 0I-001834320 relativa ad atto di accertamento n.
CP_ 7900.08/08/2012.0154425 del 08/09/2019 riferito all'anno 2018 per violazione del 2° comma dell'art. 14 L. 689 del 1981 e dell'art. Art. 3, l. 241/1990 per le ragioni tutte spiegate in narrativa;
IN VIA DI SUBORDINE: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative il cui pagamento è stato intimato con l'Ordinanza Ingiunzione n. 0I-
001834320 notificata in data 24.01.2024.”.
L' si costituiva in giudizio e resisteva alla opposizione, della quale chiedeva il rigetto, CP_1
riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva e alle argomentazioni e deduzioni esplicitate nella memoria di costituzione chiedendo la reiezione del ricorso per tutte le argomentazioni e deduzioni in fatto e diritto ivi esplicitate.
In particolare, sostiene la sussistenza della legittimità a stare in giudizio della ricorrente essendo ella iscritta alla gestione separata, l'inapplicabilità della disciplina di cui all'articolo 14 della legge n.
689/1981 deducendo, comunque, il rispetto del termine suddetto dopo le conclusioni delle indagini ispettive per poter procedere alla ingiunzione della sanzione amministrativa, l'avvenuta notifica di vari avvisi di addebito non impugnati nonché la sospensione dei termini dovuta alla normativa
2 emergenziale emanata a seguito dei noti eventi sismici che avrebbero interrotto i termini di prescrizione quinquennale.
Istruita mediante produzione documentale, la causa è decisa alla presente udienza tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
La suddetta ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento in atti per il CP_1
periodo sopra riportato nel quale il ricorrente, all'epoca delle inadempienze contestate, era amministratore della per omesso versamento della contribuzione dovuta CP_3 Parte_3 ai dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del D.L. 12.09.1983 n. 463.
L' avrebbe trasmesso alla società l'avviso di addebito di cui alla memoria difensiva mai CP_1
opposto e, non avendo ottenuto il versamento di quanto richiesto per omissioni contributive, ha emesso l' ordinanza qui impugnata.
Resiste in giudizio l'ente previdenziale sostenendo applicabile al caso in esame la disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs.
15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione e che prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981; tale assunto sarebbe confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, il quale dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili».
All'esito dell'istruttoria espletata mediante produzione documentale, la domanda contenuta in ricorso si palesa fondata e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va evidenziato che illeciti contestati non possono essere ascritti alla ricorrente opponente poiché, come risulta per tabulas, la stessa è stata amministratrice unica della , CP_3
oggi in liquidazione, corrente in Teramo alla Via Enrico Fermi n. 9, fino alla data del 16.09.2011 e ad essa subentrò, in pari data, il Signor;
posto che gli asseriti contributi per Parte_4 lavoratori dipendenti di cui agli illeciti riportati e causativi dell'ordinanza opposta si riferiscono all'anno 2018, svariati anni dopo la cessazione della carica di amministratrice, nessuna imputabilità in via solidale con la società può essere a lei ascritta per palese suo difetto di CP_3
legittimazione passiva come evincibile dalla documentazione allegata dalla ricorrente dalla quale si evince che non era amministratrice o socia della Parte_2
società essendo cessata dalla carica in data 11.09.2011 per cui alcuna azione o omissione CP_3 che possa integrare qualsivoglia violazione le può essere contestato per l'anno 2018 a prescindere
3 dalla iscrizione alla gestione separata afferente a diverse attività. (cfr. visura storica della CP_1
società pag. 14 – doc. n. 2).
Invero, rappresenta ius receptum il postulato giuridico racchiuso nella giurisprudenza di legittimità pure richiamata in atti sulla applicabilità ad un soggetto imputabile di una violazione, penale o amministrativa, e destinatario del provvedimento sanzionatorio in via amministrativa esige che egli sia sempre identificato come autore materiale o morale dell'illecito, accertato l'elemento soggettivo della colpa di cui all'art. 3 L. 24 novembre 1981 n. 689, mentre la responsabilità solidale della persona giuridica esige che l'illecito sia stato commesso dal suo rappresentante o dipendente (Cass. 9880/2006; Cass. 15088/2006; Cass. 11954/2003; Cass.
12459/98; Cass. 1144/98).
Anche nel merito il ricorso, per i motivi esplicitati in merito alla eccepita decadenza, appare fondato.
La questione impinge l'applicabilità o meno dell'articolo 14 della L. n. 689/1981, in materia di sanzioni amministrative per omissioni contributive, con riscontro non univoco nella giurisprudenza di merito, incentrato essenzialmente sulla specialità della disciplina di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e quindi sulla incompatibilità, rispetto alla stessa, della disciplina di cui all'articolo 14 L. 689/1081.
Va evidenziato, ai fini della soluzione giuridica della fattispecie per cui è causa, che l'art. 3, c. 6 del decreto legislativo n. 8/2016 ha sostituito l'art. 2, co. 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, ha disposto la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della contestata omissione contributiva operando una differenziazione collegata al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro.
Ritiene il giudicante di dare adito al pensiero giuridico favorevole alla applicabilità della disciplina normativa di cui alla L. 689/1981 al cospetto dell'intervento normativo di cui all'articolo
23 del D.L. 4 maggio 2023 n 48, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio
2023, n. 85, in sede di conversione.
Invero l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 dispone che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”.
L'articolo 8 prevede, inoltre, che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o
4 con decreto divenuti irrevocabili. Il successivo intervento normativo richiamato e di cui all'art.23 del D.L. 48/2023, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 3 luglio 2023, n. 85 in sede di conversione, ha mutato la disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, disponendo quanto segue: “1. All'articolo 2, comma 1 -bis , del decreto -legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta
e mezza a quattro volte l'importo omesso» 2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Va inoltre evidenziato, a sostegno della applicabilità di tale normativa al caso concreto, il richiamo espresso che l'articolo 6 del D.Lgs. 8/2016 effettua nei confronti delle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, tra cui è ricompreso anche l'articolo
14 citato.
Premesso, poi, che secondo l'art. 9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, fatto peraltro rimasto privo di riscontro, la mancata previsione riguardo agli effetti dell'inosservanza di tale termine resta logicamente colmabile, attraverso il rinvio dell'art. 6 D. Lgs. 8/2016, con l'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/81 ritenendo quindi che la violazione del termine per la notifica divenuta tardiva concretizzi l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. (Trib. Teramo, sent. N. 44 del
23.01.2024, Trib. di Arezzo, sent. n. 166 del 3.08. 2022).
Prevede l'art. 14 della Legge 24 Novembre 1981 n° 689 che: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” (comma 1). “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni …” (comma 2); posto che l'atto di accertamento, quale atto presupposto alla Ordinanza Ingiunzione qui opposta per quanto emerso dalla documentazione allegata è del 9.09.2019 ed è stato notificato all'opponente (non piu' amministratore dal 2011), considerata la compiuta giacenza in data 24.03.2020, oltre sei mesi dall'atto di accertamento, pure volendo prescindere dalla sua nullità, oltre il termine di 90 giorni per la notifica della violazione tanto più che l'ordinanza è stata notificata in data 24.01.2024.
5 Infine la stessa circolare n. 32 del 25.02.2022 al capo 3) prevede l'emissione di CP_1 provvedimento di archiviazione in ipotesi di “omissione della contestazione o delle notificazione delle violazioni a uno o piu' dei soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 L. 698/81”, pertanto va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata per decorso dei termini ivi previsti poichè la parte ricorrente ha fornito sufficiente dimostrazione della fondatezza della rappresentata illegittimità dell'ordinanza impugnata con la presente opposizione.
Assorbite le ulteriori eccezioni e argomentazioni poste a sostegno del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in ragione della particolarità della materia trattata e della esigua attività processuale svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 372/2024, disattesa ogni altra avversa deduzione e richiesta, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001834320 prot. n.
.7900.31/12/2023.0270625, notificata il 24.01.2024; CP_1 condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € CP_1
1.600,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 12 Febbraio 2025 IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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