Art. 2.
L' articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - La caccia alla selvaggina e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 10 gennaio salvo le seguenti eccezioni:
a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;
b) la caccia alla coturnice e' consentita dalla seconda domenica di ottobre;
c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino e' consentita dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;
d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1 novembre;
e) la caccia e' consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.
L'uccellagione e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 1 gennaio. Successivamente al 1 gennaio e sino al 31 marzo l'uccellagione e' consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.
I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.
I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 10 gennaio.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena e' raddoppiata quando la infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.
I presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1 luglio di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo all'intera annata venatoria".
L' articolo 12 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - La caccia alla selvaggina e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 10 gennaio salvo le seguenti eccezioni:
a) nella zona faunistica delle Alpi la caccia si chiude il 15 dicembre;
b) la caccia alla coturnice e' consentita dalla seconda domenica di ottobre;
c) la caccia al cinghiale e ai maschi del cervo e del daino e' consentita dal 1 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo;
d) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1 novembre;
e) la caccia e' consentita fino al 28 febbraio al fringuello, germano e folaga e fino al 31 marzo al colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri.
L'uccellagione e' consentita dall'ultima domenica di agosto al 1 gennaio. Successivamente al 1 gennaio e sino al 31 marzo l'uccellagione e' consentita, esclusivamente con reti a maglia larga non inferiore a millimetri 30 di lato, al colombaccio, colombella, storno, trampolieri, esclusa la beccaccia.
I Comitati provinciali della caccia, su parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono vietare o limitare in terreno libero l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, posteriormente all'ultima domenica di novembre e per la zona delle Alpi posteriormente all'ultima domenica di ottobre.
I Comitati provinciali della caccia possono limitare l'esercizio della caccia anche alla selvaggina non compresa fra le specie protette e a quella migratoria, consentendo solo la caccia da appostamento, anche temporaneo, con proibizione della caccia vagante e dell'uso del cane, nel periodo successivo al 10 gennaio.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000. La pena e' raddoppiata quando la infrazione sia commessa a danno di selvaggina stanziale protetta.
I presidenti dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1 luglio di ogni anno il calendario venatorio della Provincia, relativo all'intera annata venatoria".