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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/10/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2211 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi OR: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2211 /2025 promossa da:
, nato a [...]-CHIOVENDA (VB) in data 10/10/1968, (c.f. Parte_1
) e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato a Novara, C.so Italia n. 21 presso lo studio dell'avv. FRANZE' LORENZO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
AT ER (NO), in Via Motta n. 17/B, elettivamente C.F._2 domiciliata in Arona (NO), Corso Liberazione n. 35, presso lo studio dell'avv. SPINA DANIELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi OR , nato a [...]- Parte_1
HI (NO), il 10 ottobre 1968, residente in [...], cittadino italiano e
, nata a [...], il [...], residente a [...]– RU (NO), in Controparte_1
Via Motta n. 17/B, cittadina italiana;
coniugi sposati con rito civile a Ispra (VA), in data 11 maggio 1996, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune RU, anno 1996, atto n. 3, parte I, serie C, in regime di separazione dei beni, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito. Omologare le seguenti condizioni della separazione: Dare atto che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Disporre l'obbligo della GNa di rilasciare la casa coniugale – di proprietà del marito – sita in AT- CP_1
RU (NO), in Via Motta n. 17/B, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Le parti convengono che, al momento del rilascio dell'immobile sito in AT-RU (NO), in Via Motta n. 17/B, la GNa prelevi dalla casa coniugale i beni di seguito indicati di sua proprietà: CP_1 un comò presente nella cameretta;
uno specchio nella cameretta;
una scarpiera nella cameretta;
un trenino Swarovski. I coniugi danno atto che tutti gli altri beni presenti in casa sono di proprietà del GN . Pt_1 Dal momento del rilascio della casa coniugale da parte della GNa il GN si farà carico integralmente CP_1 Pt_1 di tutte le spese ordinarie dell'immobile sito in a AT-RU (NO), in Via Motta n. 17/B. Dare atto che, con riferimento alla gestione, all'affidamento e all'accudimento degli animali domestici, il GN Pt_1 CP_ terrà con sé e si occuperà a propria cura e spese del cane la GNa invece, terrà con sé e si oc CP_1 CP_ propria cura e spese del gatto , con facoltà per la GNa di poter andare a trovare il cane presso Per_1 CP_1 l'abitazione del GN ualvolta lo vorrà, previo pre lmeno 24 ore e accordo con il Sig . Pt_1 Pt_1 Dare atto che, nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono che il GN
si obbliga a: Parte_1 ere, a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, l'importo di € 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento in favore della GNa a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...] – CP_1
Poste Italiane;
trasferire, entro la pubblicazione della sentenza di separazione e, comunque, non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima, alla GNa , che si obbliga ad accettare nello stato di conservazione in Controparte_1 cui si trova, la proprietà dell'autovettura Audi – targa GB434RB –, le cui spese di trapasso, di assicurazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno poste in capo alla GNa CP_1 c) estinguere i rapporti bancari e finanziari cointestati a lui e alla GNa e precisamente: c/c n. 47296553 CP_1 acceso presso BancoPosta;
Fondo BancoPosta “BP OBBLIGAZ. ITALIA 4 ANNI 000003187490”. Conseguentemente all'estinzione dei rapporti sopra indicati, il GN si obbliga a consegnare alla GNa Parte_1
, che accetta, un assegno circolare pari al 50% del saldo dei medesimi rapporti esistente alla data Controparte_1 ntro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di deposito del ricorso. In alternativa, i coniugi acconsentono, sin da ora, che Poste Italiane, a seguito dell'estinzione dei rapporti sopra indicati, emetta due assegni circolari dell'importo del 50% ciascuno del relativo saldo attivo, l'uno intestato alla GNa e l'altro Controparte_1 intestato al GN . Parte_1
4bis. Contestual tto che, nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono che la GNa si obbliga a estinguere la Polizza di Assicurazione sulla vita “Poste Domani Insieme”, Controparte_1 accesa presso Poste Italiane, n. 13000212567 – contraente: e, conseguentemente all'estinzione CP_1 CP_1 del medesimo rapporto, la GNa NO , che accetta, Controparte_1 Parte_1 un assegno circolare pari al 50% del saldo del medesimo rapporto esistente alla data del deposito del ricorso, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di deposito del ricorso. In alternativa, i coniugi acconsentono che Poste Italiane, a seguito dell'estinzione del rapporto sopra indicato, emetta due assegni circolari dell'importo del 50% ciascuno del saldo attivo, l'uno intestato alla GNa e l'altro intestato al GN . Controparte_1 Parte_1
5. Dare atto che la GNa potrà continuare a utilizzare, anche prima del trasferimento di cui al punto 4), CP_1 lett. b), la vettura Audi – tar 4RB. Prima della cessione, i costi di utilizzo, ordinari e straordinari, nonché eventuali sanzioni per la violazione del codice della strada, resteranno a carico della GNa CP_1
6. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e delle c previste nel presente ricorso con riferimento al divorzio, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
7. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
8. Rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo affinché il Giudice Relatore fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter, II comma, c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...]- Parte_1
HI (NO), il 10 ottobre 1968, residente a [...], cittadino italiano, e
, nata a [...], il [...], residente a [...]– RU (NO), in Controparte_1 Via Motta n. 17/B, cittadina italiana;
matrimonio di rito civile contratto tra le parti a Ispra (VA), in data 11 maggio 1996, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune RU, anno 1996, atto n. 3, parte I, serie C, in regime di separazione dei beni, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito. Omologare le seguenti condizioni relative allo scioglimento del matrimonio: Dare atto che, nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, nonché a titolo di definizione in un'unica soluzione di ogni diritto spettante alla GNa ai sensi dell'art. 5, 8 comma, L. 898/1970 e successive modifiche, il GN CP_1
si obbliga a corrispon NOa la somma di € 10.000,00 (diecimila/00), Parte_1 Controparte_1 tramite consegna di assegno circolare, non trasferibile, intestato alla GNa – importo che si aggiunge alle CP_1 attribuzioni previste ai numeri 4a), 4b) e 4c) dell'accordo di separazione di cui si ologazione con il presente ricorso
- che verrà consegnato dal GN alla GNa contestualmente alla pubblicazione della sentenza di Pt_1 CP_1 divorzio che recepirà le condizioni d resente accord Dare atto che il GN corrisponderà alla GNa l'ulteriore importo di € 2.500,00 Pt_1 CP_1 (duemilacinquecento/00), imp si aggiunge alle attribuzioni p numeri 4a), 4b) e 4c) dell'accordo di separazione di cui si chiede l'omologazione con il presente ricorso – che verrà consegnato dal GN alla GNa Pt_1 contestualmente alla pubblicazione della sentenza di divorzio che recepirà le condizioni di c ente accordo;
CP_1 3. Dichiarare equa l'attribuzione di cui ai punti 1) e 2) che precedono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8 comma, L. 898/70 e successive modifiche.
4. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e con la puntuale esecuzione dei predetti pagamenti che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
5. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012”.
Per il P.M
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Ispra Parte_1 Controparte_1 99 stato civile del predetto comune al n. 3, Parte I, Serie C, anno 1996. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19/09/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti o i trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 2/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi OR: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2211 /2025 promossa da:
, nato a [...]-CHIOVENDA (VB) in data 10/10/1968, (c.f. Parte_1
) e residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliato a Novara, C.so Italia n. 21 presso lo studio dell'avv. FRANZE' LORENZO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nato a [...] in data [...], (c.f. Controparte_1
AT ER (NO), in Via Motta n. 17/B, elettivamente C.F._2 domiciliata in Arona (NO), Corso Liberazione n. 35, presso lo studio dell'avv. SPINA DANIELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi OR , nato a [...]- Parte_1
HI (NO), il 10 ottobre 1968, residente in [...], cittadino italiano e
, nata a [...], il [...], residente a [...]– RU (NO), in Controparte_1
Via Motta n. 17/B, cittadina italiana;
coniugi sposati con rito civile a Ispra (VA), in data 11 maggio 1996, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune RU, anno 1996, atto n. 3, parte I, serie C, in regime di separazione dei beni, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito. Omologare le seguenti condizioni della separazione: Dare atto che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Disporre l'obbligo della GNa di rilasciare la casa coniugale – di proprietà del marito – sita in AT- CP_1
RU (NO), in Via Motta n. 17/B, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. Le parti convengono che, al momento del rilascio dell'immobile sito in AT-RU (NO), in Via Motta n. 17/B, la GNa prelevi dalla casa coniugale i beni di seguito indicati di sua proprietà: CP_1 un comò presente nella cameretta;
uno specchio nella cameretta;
una scarpiera nella cameretta;
un trenino Swarovski. I coniugi danno atto che tutti gli altri beni presenti in casa sono di proprietà del GN . Pt_1 Dal momento del rilascio della casa coniugale da parte della GNa il GN si farà carico integralmente CP_1 Pt_1 di tutte le spese ordinarie dell'immobile sito in a AT-RU (NO), in Via Motta n. 17/B. Dare atto che, con riferimento alla gestione, all'affidamento e all'accudimento degli animali domestici, il GN Pt_1 CP_ terrà con sé e si occuperà a propria cura e spese del cane la GNa invece, terrà con sé e si oc CP_1 CP_ propria cura e spese del gatto , con facoltà per la GNa di poter andare a trovare il cane presso Per_1 CP_1 l'abitazione del GN ualvolta lo vorrà, previo pre lmeno 24 ore e accordo con il Sig . Pt_1 Pt_1 Dare atto che, nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono che il GN
si obbliga a: Parte_1 ere, a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, l'importo di € 300,00 (trecento/00), oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento in favore della GNa a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN: [...] – CP_1
Poste Italiane;
trasferire, entro la pubblicazione della sentenza di separazione e, comunque, non oltre 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della sentenza medesima, alla GNa , che si obbliga ad accettare nello stato di conservazione in Controparte_1 cui si trova, la proprietà dell'autovettura Audi – targa GB434RB –, le cui spese di trapasso, di assicurazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno poste in capo alla GNa CP_1 c) estinguere i rapporti bancari e finanziari cointestati a lui e alla GNa e precisamente: c/c n. 47296553 CP_1 acceso presso BancoPosta;
Fondo BancoPosta “BP OBBLIGAZ. ITALIA 4 ANNI 000003187490”. Conseguentemente all'estinzione dei rapporti sopra indicati, il GN si obbliga a consegnare alla GNa Parte_1
, che accetta, un assegno circolare pari al 50% del saldo dei medesimi rapporti esistente alla data Controparte_1 ntro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di deposito del ricorso. In alternativa, i coniugi acconsentono, sin da ora, che Poste Italiane, a seguito dell'estinzione dei rapporti sopra indicati, emetta due assegni circolari dell'importo del 50% ciascuno del relativo saldo attivo, l'uno intestato alla GNa e l'altro Controparte_1 intestato al GN . Parte_1
4bis. Contestual tto che, nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, i coniugi convengono che la GNa si obbliga a estinguere la Polizza di Assicurazione sulla vita “Poste Domani Insieme”, Controparte_1 accesa presso Poste Italiane, n. 13000212567 – contraente: e, conseguentemente all'estinzione CP_1 CP_1 del medesimo rapporto, la GNa NO , che accetta, Controparte_1 Parte_1 un assegno circolare pari al 50% del saldo del medesimo rapporto esistente alla data del deposito del ricorso, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di deposito del ricorso. In alternativa, i coniugi acconsentono che Poste Italiane, a seguito dell'estinzione del rapporto sopra indicato, emetta due assegni circolari dell'importo del 50% ciascuno del saldo attivo, l'uno intestato alla GNa e l'altro intestato al GN . Controparte_1 Parte_1
5. Dare atto che la GNa potrà continuare a utilizzare, anche prima del trasferimento di cui al punto 4), CP_1 lett. b), la vettura Audi – tar 4RB. Prima della cessione, i costi di utilizzo, ordinari e straordinari, nonché eventuali sanzioni per la violazione del codice della strada, resteranno a carico della GNa CP_1
6. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e delle c previste nel presente ricorso con riferimento al divorzio, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
7. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
8. Rimettere, con separata ordinanza, la causa sul ruolo affinché il Giudice Relatore fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter, II comma, c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI RELATIVE ALLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...]- Parte_1
HI (NO), il 10 ottobre 1968, residente a [...], cittadino italiano, e
, nata a [...], il [...], residente a [...]– RU (NO), in Controparte_1 Via Motta n. 17/B, cittadina italiana;
matrimonio di rito civile contratto tra le parti a Ispra (VA), in data 11 maggio 1996, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune RU, anno 1996, atto n. 3, parte I, serie C, in regime di separazione dei beni, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito. Omologare le seguenti condizioni relative allo scioglimento del matrimonio: Dare atto che, nell'ambito della complessiva definizione e sistemazione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, anche dipendenti dal matrimonio e maturati nel corso della convivenza, nonché a titolo di definizione in un'unica soluzione di ogni diritto spettante alla GNa ai sensi dell'art. 5, 8 comma, L. 898/1970 e successive modifiche, il GN CP_1
si obbliga a corrispon NOa la somma di € 10.000,00 (diecimila/00), Parte_1 Controparte_1 tramite consegna di assegno circolare, non trasferibile, intestato alla GNa – importo che si aggiunge alle CP_1 attribuzioni previste ai numeri 4a), 4b) e 4c) dell'accordo di separazione di cui si ologazione con il presente ricorso
- che verrà consegnato dal GN alla GNa contestualmente alla pubblicazione della sentenza di Pt_1 CP_1 divorzio che recepirà le condizioni d resente accord Dare atto che il GN corrisponderà alla GNa l'ulteriore importo di € 2.500,00 Pt_1 CP_1 (duemilacinquecento/00), imp si aggiunge alle attribuzioni p numeri 4a), 4b) e 4c) dell'accordo di separazione di cui si chiede l'omologazione con il presente ricorso – che verrà consegnato dal GN alla GNa Pt_1 contestualmente alla pubblicazione della sentenza di divorzio che recepirà le condizioni di c ente accordo;
CP_1 3. Dichiarare equa l'attribuzione di cui ai punti 1) e 2) che precedono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8 comma, L. 898/70 e successive modifiche.
4. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento dell'accordo di cui sopra e con la puntuale esecuzione dei predetti pagamenti che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione del presente ricorso, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
5. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012”.
Per il P.M
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Ispra Parte_1 Controparte_1 99 stato civile del predetto comune al n. 3, Parte I, Serie C, anno 1996. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 19/09/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti o i trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 2/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso