Sentenza 7 dicembre 1977
Massime • 1
L'Azione risarcitoria di cui all'art 2116 cod civ, puo essere esperita dal lavoratore soltanto quando venga in essere il duplice presupposto costituito oltre che dall'inadempienza contributiva del datore di lavoro anche dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale o assistenziale derivata dal suddetto inadempimento, essendo necessario che il pregiudizio subito dal lavoratore per l'omesso versamento dei contributi assuma concreta esistenza e dimensione, in relazione al tipo ed all'entita della prestazione assicurativa perduta. Pertanto, il termine di prescrizione del relativo credito inizia a decorrere da quando, se i contributi fossero stati regolarmente versati, sarebbe sorto il diritto alla prestazione assicurativa. ( Conf 202/77, mass n 383717).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/1977, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1977 |
Testo completo
L'Azione risarcitoria di cui all'art 2116 cod civ, puo essere esperita dal lavoratore soltanto quando venga in essere il duplice presupposto costituito oltre che dall'inadempienza contributiva del datore di lavoro anche dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale o assistenziale derivata dal suddetto inadempimento, essendo necessario che il pregiudizio subito dal lavoratore per l'omesso versamento dei contributi assuma concreta esistenza e dimensione, in relazione al tipo ed all'entita della prestazione assicurativa perduta. Pertanto, il termine di prescrizione del relativo credito inizia a decorrere da quando, se i contributi fossero stati regolarmente versati, sarebbe sorto il diritto alla prestazione assicurativa. ( Conf 202/77, mass n 383717).*