Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4403 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22568 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente
TRA
cf rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. AVINO ANNA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via santa Teresa degli Scalzi
n.134,
RICORRENTE
E
cf rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GUARRACINO
FIORELLA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Vincenzo Arangio Ruiz n. 107,
RESISTENTE
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NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 06/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi alla proposta conciliativa del GI.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo recepirsi gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso chiedeva a questo Tribunale che Parte_1
venisse pronunciata ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
All'esito dell'ascolto delle parti, con ordinanza del 19.12.2024 il GI formulava proposta conciliativa rinviando al 06.02.2025 concedendo termine alle parti per la valutazione della proposta.
All'udienza cartolare del 06/02/2025 le parti aderivano alla proposta formulata dal GI e chiedevano rimettere la causa al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 04.04.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55
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alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5
L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno, su proposta conciliativa del Giudice, raggiunto il seguente accordo:
• “affido condiviso del minore nato a [...] l'[...], con Per_1
collocazione prevalente presso la madre e regime di visita come stabilito in sede di separazione;
• assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che l'abiterà Pt_1
unitamente ai figli;
• assegno di mantenimento a carico del sig. per il minore di CP_1 Per_1
€.300,00 mensili da versarsi direttamente alla sig.ra oltre il Pt_1
50% delle spese straordinarie”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore. Nella presente procedura non si
è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse. Infatti, non essendovi
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soccombenza di nessuna delle due parti, l'accordo relativo alle spese della procedura, per quanto lecito, è destinato ad operare solo nei rapporti interni delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato a Napoli tra Parte_1 C.F._1
e (atto n.117, parte CP_1 C.F._2
I, s., sez. G, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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