TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2046/2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in Novara, c.so Milano n. 10, elettivamente domiciliato in Oleggio, via del Moro n. 77, presso lo studio dell'avv. GOFFREDI PAOLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata in [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Oleggio, via del Moro n. 77, presso lo studio dell'avv. GOFFREDI PAOLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Che Ill.mo Tribunale di Novara adito Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e in atti generalizzati alle seguenti condizioni: Controparte_1 Parte_1
CONDIZIONI
1
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b). della l. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. nulla disporre in merito ai figli, in quanto entrambi maggiorenni e non più conviventi con i genitori;
3. nonostante privo di attività lavorativa, il Sig. rinuncia ad ogni forma di Parte_1 mantenimento, pertanto nessun contributo al mantenimento per loro stessi verrà versato.”;
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in ROMANIA in Parte_1 Controparte_1 data 13 luglio 1990 con atto trascritto in ITALIA nei registri dello stato civile del comune di
OLEGGIO al n. 49, parte II, serie C, anno 2021.
Dall'unione matrimoniale sono nati la figlia (Romania, 18/03/1989), maggiorenne Persona_1 ed attualmente residente in [...]; e il figlio (Novara, 26/12/2004), maggiorenne e Persona_2 detenuto presso la Casa circondariale di Aosta.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in ROMANIA in data 13 luglio 1990 con atto trascritto in ITALIA nei CP_1 registri dello stato civile del comune di OLEGGIO al n. 49, parte II, serie C, anno 2021;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti, che devono intendersi qui trascritte e riportate,
e provvede in conformità ad esse;
2 3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2046/2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 residente in Novara, c.so Milano n. 10, elettivamente domiciliato in Oleggio, via del Moro n. 77, presso lo studio dell'avv. GOFFREDI PAOLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata in [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Oleggio, via del Moro n. 77, presso lo studio dell'avv. GOFFREDI PAOLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Che Ill.mo Tribunale di Novara adito Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e in atti generalizzati alle seguenti condizioni: Controparte_1 Parte_1
CONDIZIONI
1
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b). della l. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. nulla disporre in merito ai figli, in quanto entrambi maggiorenni e non più conviventi con i genitori;
3. nonostante privo di attività lavorativa, il Sig. rinuncia ad ogni forma di Parte_1 mantenimento, pertanto nessun contributo al mantenimento per loro stessi verrà versato.”;
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in ROMANIA in Parte_1 Controparte_1 data 13 luglio 1990 con atto trascritto in ITALIA nei registri dello stato civile del comune di
OLEGGIO al n. 49, parte II, serie C, anno 2021.
Dall'unione matrimoniale sono nati la figlia (Romania, 18/03/1989), maggiorenne Persona_1 ed attualmente residente in [...]; e il figlio (Novara, 26/12/2004), maggiorenne e Persona_2 detenuto presso la Casa circondariale di Aosta.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in ROMANIA in data 13 luglio 1990 con atto trascritto in ITALIA nei CP_1 registri dello stato civile del comune di OLEGGIO al n. 49, parte II, serie C, anno 2021;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti, che devono intendersi qui trascritte e riportate,
e provvede in conformità ad esse;
2 3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
3