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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 1113/2019 R.G.A.C. avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRA CONIUGI
Promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Pisani
- RICORRENTE -
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Bassan
- CONVENUTO -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
“ Piaccia all'On.le Tribunale ordinario della Spezia, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa avversaria, accertare e dichiarare l'addebito della separazione a carico di per Controparte_1 violazione degli obblighi di assistenza familiare e disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ai coniugi, determinando i tempi e le modalità di visita del padre;
disporre a carico di
, a favore di , la corresponsione di un assegno mensile di Controparte_1 Parte_1 mantenimento di almeno € 300,00 oltre ad un contributo per il mantenimento della figlia Per_1 non inferiore ad € 400,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione. Con vittoria di spese e competenze di causa”
Per il convenuto: “Voglia l'ecc.mo Tribunale ordinario della Spezia, disattesa e reietta ogni diversa istanza, eccezione
e difesa avversaria: - rigettare la richiesta di addebito della separazione a carico del sig.
[...]
- disporre a l'affido congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione CP_1
presso la madre, determinando tempi e modalità di visita del padre;
- disporre a carico del sig.
un contributo per il mantenimento della figlia di € 100,00 mensili da corrispondere Controparte_1
alla sig.ra entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, Pt_1
scolastiche, ricreative e di istruzione. Con vittoria di spese e competenze di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 27/2022 questo Tribunale ha già pronunciato la separazione personale tra e (coniugatisi il giorno 14.2.2005 in Milazzo). Pt_1 CP_1
La ricorrente ha formulato domanda di addebito, deducendo che l'odierno convenuto si sarebbe definitivamente allontanato dalla casa coniugale nel marzo del 2019 (dopo che già nei mesi precedenti si era limitato a farvi rientro solo per le notti), per andare a convivere con una donna di nazionalità dominicana con cui intratteneva una relazione sentimentale sin dal 2017; da allora non avendo più corrisposto denaro per le necessità di vita dalla famiglia, neppure per le utenze domestiche, pur svolgendo attività lavorativa (gestione affittacamere) e nonostante le ripetute richieste (tanto da essere stato denunciato per violazione degli obblighi di assistenza familiare).
(cfr. comparsa del 3.7.2019) ha dedotto di aver conosciuto e iniziato a frequentare la sua CP_1
nuova compagna quando già il matrimonio era da tempo fallito e ha quindi chiesto il rigetto della domanda di controparte (stante l'assenza di nesso causale tra la sua condotta e la pregressa crisi coniugale).
La parte, inoltre, ha precisato di aver sì dovuto cessare di pagare le rate del mutuo della casa familiare
(di sua proprietà), così come le relative utenze, ma di aver comunque sempre cercato di provvedere al mantenimento della figlia (dapprima versando somme in contanti e poi tramite acquisto di beni di necessità); altresì e in ogni caso evidenziando come nel periodo di riferimento avrebbe Pt_1
prelevato dal conto cointestato oltre 16.000,00 euro.
Anche il convenuto aveva formulato domanda di addebito: secondo quanto prospettato, infatti, la crisi di cui sopra sarebbe dipesa dalla natura conflittuale e prepotente del comportamento della moglie, la quale, oltre ad essersi sempre rifiutata di condividere una normale vita sessuale, a fronte delle sopravvenute difficoltà economiche del nucleo (dopo che nel 2017 ella aveva deciso di smettere di collaborare nell'attività di affittacamere) avrebbe iniziato a tenere comportamenti persecutori, offensivi, minacciosi e sin violenti (tanto da rendere in alcune occasioni necessario l'intervento dei carabinieri e della polizia), così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di addebito così proposta negli atti introduttivi, tuttavia, non è stata coltivata in corso di istruttoria, essendo stata, infine, rinunciata.
Tanto premesso, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte in materia (cfr., ex multis, Cass. civ. ord. n. 15811/2017), secondo cui: “L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare
l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabile in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Ebbene, nel caso di specie come anticipato, costituendosi non ha contestato di per sé la CP_1
relazione extraconiugale (a fronte di tale iniziale ammissione essendo irrilevanti le dichiarazioni di segno parzialmente difforme effettuate dallo stesso in sede di interrogatorio formale;
cfr. verbale d'udienza del 15.11.2023).
Possono, altresì, richiamarsi le risultanze dell'istruttoria orale svolta, con le dichiarazioni dei tre testimoni dedotti dalla ricorrente: (“Fu lo stesso poi a dirmi che aveva scoperto Tes_1 CP_1 Pt_1 una chat nel telefono con una ragazza;
per me fu una doccia fredda;
lui all'inizio negava, poi però disse che in effetti aveva conosciuto sul treno questa ragazza, facevano una tratta insieme;
lui però sembrava pentito, voleva tornare in famiglia e io mi offrii di parlarne con;
lo feci ma lei si Pt_1
mise a piangere e mi ha raccontò quello che era successo;
mi disse che aveva chiesto spiegazioni per questa chat;
mi chiedeva se doveva perdonarlo;
so che ha provato a perdonarlo;
non Pt_1 CP_1
uscì subito di casa;
però si accorse che ci era di nuovo caduto, continuava cioè la storia Pt_1 CP_1 con questa signora … Non saprei collocare nel tempo la confessione di di cui ho detto, forse CP_1 era inizio 2018, non so di preciso;
era comunque durante l'anno scolastico 2017/2018”); Per_2
( mi ha riferito di questa relazione extraconiugale del marito;
questo fu circa tre anni fa, Pt_1
non ricordo esattamente;
in quel periodo lui ancora continuava ad andare a dormire nella casa coniugale;
lei mi disse che l'aveva scoperto tramite cellulare, mi disse che in pratica vivevano sotto lo stesso tetto ma da separati;
lui rientrava solo la notte”) e (“le prime confidenze di Per_3 Pt_1
su questa relazione del marito le ho avuto quando loro vivevano ancora insieme;
mi disse che aveva trovato sul telefono una chiamata, che avevo scoperto il tutto e ricollegato una serie di comportamenti a cui prima non badava;
successivamente della cosa ho avuto modo di parlarne anche con Anche dopo la scoperta del tradimento so che hanno continuato a vivere nella solita Per_4 casa, ma facendo vite del tutto separate, in pratica senza mai vedersi”).
Sarebbe, dunque, spettato al convenuto provare la situazione di irrimediabile crisi pregressa.
Tuttavia, come anticipato, le allegazioni di parte al riguardo, contestate dalla ricorrente, sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Concludendo, può essere accertata l'infedeltà di e la rilevanza causale della stessa rispetto CP_1
alla crisi del matrimonio.
Passando a trattare della figlia delle parti, (nata il [...]), va rilevato che sin dall'inizio Per_1
del presente giudizio sono emerse significative problematicità nel rapporto della stessa con il padre.
Già nel corso della fase presidenziale era stata quindi disposta la presa in carico del nucleo da parte dei servizi territorialmente competenti, con l'obiettivo in particolare di approfondire le ragioni del rifiuto della minore verso l'odierno convenuto.
Era stato poi avviato un percorso di supporto psicologico presso il Consultorio, essendo emerso lo stato psico emotivo di fragilità e confusività di (nell'ambito di un più ampio quadro di Per_1 dinamiche conflittuali riguardanti l'intero sistema familiare).
Tale percorso si è presto interrotto, per il venir meno della disponibilità della minore a presenziare agli incontri programmati.
La sostanziale assenza di frequentazioni tra e la figlia è proseguita nel periodo successivo CP_1
(in pendenza di prolungate trattative tra le parti, che nel frangente hanno dimostrato di non essere in grado di gestire in autonomia la situazione) ed è stata confermata da stessa in sede di ascolto Per_1
davanti al G.I. (cfr. verbale d'udienza dell'11.5.2023: “sono io che non lo voglio vedere;
io non lo vedo in pratica ormai da un paio di anni tipo;
lui mi ha mandato quest'anno gli auguri di pasqua ma non ho risposto;
comunque non ci sentiamo mai neppure al telefono e io non lo voglio sentire;
lui mi crea stress, quando studiavo con lui non riuscivo ad andare bene a scuola, ora ci riesco;
in più anche quanto agli assistenti sociali odiavo andarci e mi stressavano;
ho fatto diversi incontri con una psicologa ma mi creava solo stress;
io non lo voglio vedere papà, non c'è niente che lui possa fare, io ormai a questa età posso decidere cosa fare… Io non sento il bisogno di parlarne con nessuno, mi creerebbe solo stress, d'altra parte sento che sono una ragazza serena …”).
E' stato così ritenuto di disporre una nuova presa in carico del nucleo, per consentire gli interventi più opportuni volti a favorire le possibilità di una ripresa dei rapporti (cfr. ordinanza del 17.7.2023).
Nella relazione consultoriale del 3.11.2023 - riportate le solite difficoltà comunicative e dinamiche conflittuali tra gli adulti (“ lamenta di aver perso del tutto i contatti con la figlia da circa CP_1 un anno, si rammarica … di non averle potuto portare a far conoscere il fratellino, nato lo scorso anno dalla relazione … con la compagna. Si dice convinto dell'ennesima manipolazione materna ai suoi danni, volta ad allontanarlo da ”; “riferisce … di voler agevolare i contatti … Per_1 Pt_1
e di non averli mai osteggiati o impediti, avendo più volte spronato a non evitare il padre Per_1 per strada … nonché invitandola a rispondere ai messaggi del padre sul telefonino. La signora dichiara, contrariamente a quanto lamenta l'ex marito … che sia quest'ultimo in realtà a non cercare la figlia e a non manifestare il desiderio di vederla”) – è stato evidenziato il persistente rifiuto della ragazza a proseguire il percorso psicologico già sospeso;
tuttavia anche registrandosi una possibile
“apertura” della stessa rispetto all'ipotesi di una qualche rinnovata forma di frequentazione del padre.
Gli operatori hanno quindi suggerito di far avviare visite libere, indicativamente ogni due settimane, per un pranzo insieme o per altre attività funzionali, con monitoraggio dell'andamento e predisposizione di eventuali incontri protetti (cioé alla presenza di un terzo neutro, per osservare, mediare e facilitare il rapporto) solo per il caso di riscontrate, nuove, difficoltà.
Nella successiva relazione, tuttavia, pur dandosi atto dei (difficoltosi) tentativi posti in essere al riguardo da e nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità che nelle Pt_1 CP_1 more era stato intrapreso, è stata rappresentata l'impossibilità di procedere nel senso indicato, attesa la ferma volontà contraria della minore.
Evidenziato l'atteggiamento sempre ambivalente della madre (in quanto comunque di fatto allineata alla posizione della figlia, attesa la volontà di non ostacolarla “nel suo progetto di presunta autonomia di gestione del suo tempo col padre”), gli operatori del consultorio hanno quindi concluso (“a seguito dello spazio offerto alla coppia genitoriale, di quello offerto ma rifiutato da e delle proposte Per_1 effettuate in concerto con il Servizio Sociale”) rilevando l'assenza di “spazi praticabili … per un'operazione persuasiva di convincimento della minore che non sia vissuto come coercitiva”.
Di tanto il Collegio prende qui atto.
Fermo l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ( neppure avendo Pt_1 formulato domanda volta ad ottenere l'affidamento esclusivo in proprio favore della figlia), si ritiene, dunque, in assenza dei relativi presupposti, di non regolamentare i tempi delle visite tra e CP_1
la figlia;
allo stato ogni frequentazione non potendo che essere rimessa alla volontà e alle esigenze della minore (che a settembre compirà 17 anni).
La giurisprudenza ha infatti stabilito che devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del relativo rapporto, ma che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con l'adulto.
Passando agli aspetti economici, chiede di porre a carico della controparte un contributo: Pt_1 per il proprio mantenimento, di 300,00 euro al mese;
per il mantenimento della figlia, di 400,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie. ritiene di nulla dovere per la moglie e si offre di corrispondere 100,00 euro per . CP_1 Per_1
In via provvisoria (cfr. ordinanza presidenziale del 29.3.2021) alcun assegno è stato riconosciuto in favore della ricorrente, mentre il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia è stato fissato in 300,00 euro (importo, invero, corrispondente a quanto il convenuto all'epoca si era offerto di pagare a tale titolo), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre, pertanto, accertare le rispettive condizioni delle parti.
in costanza di convivenza, gestiva per conto del proprietario (tale due CP_1 Persona_5
immobili siti in Vernazza, con camere da affittare a turisti (come bed and breakfast); ciò anche con la collaborazione di (che svolgeva in particolare i necessari lavori di pulizia); ha svolto Pt_1
analoga attività anche nel 2020 e nel 2021 (seppur con le note difficoltà legate alla nota situazione pandemica), oltre che nel 2022 (come dichiarato in sede di interrogatorio formale); da ultimo ha dedotto di essere disoccupato;
era proprietario dell'ex casa coniugale, immobile già gravato di mutuo, oggetto di procedura esecutiva e venduto in corso di giudizio (secondo quanto dedotto, per ripianare con il ricavato le posizioni debitoria pendenti nei confronti di Banca, del condominio e del suddetto
; vive dal 2019 con la nuova compagna (già madre di tre minori), con la quale nel luglio Per_5
del 2022 ha avuto un figlio ( ); non ha effettuato in questi anni dichiarazioni dei Persona_6
redditi presso l'Agenzia delle Entrate;
rappresenta la precarietà della propria situazione, tanto da dover ricorrere all'aiuto della propria compagna e dei genitori.
Quanto a , la ricorrente: dopo la vendita dell'ex casa coniugale, vive (con la figlia) in Pt_1
Pt_ immobile di proprietà (sempre , acquistato nel 2022 dopo aver venduto (al prezzo di Pt_3
90.000,00) un immobile, sito in Milazzo, che aveva acquistato nel 2015; deduce di non aver potuto reperire in tutti questi anni una qualche stabile occupazione, in assenza di competenze specifiche;
essendo riuscita a lavorare solo saltuariamente nel settore delle pulizie;
dichiara di essere aiutata dalla madre.
Tanto premesso, si ritiene che entrambe le parti: siano dotate di capacità lavorativa e di guadagno;
svolgano presumibilmente attività non in regola.
Non vi sono comunque elementi sufficienti in atti per ritenere che sussista una disparità di condizioni rilevante ai presenti fini.
Può, pertanto, confermarsi quanto già disposto in via provvisoria in merito all'assenza dei presupposti per riconoscere in favore della ricorrente un qualche contributo da porre a carico del marito.
Anche con riguardo all'entità dell'assegno dovuto da per il mantenimento ordinario della Pt_4 figlia, si ritiene di confermare l'importo già stabilito in sede presidenziale, considerando: da un lato, le esigenze aumentate della minore, ormai adolescente (e gestita in via esclusiva dalla madre); dall'altro, la nascita del nuovo figlio del convenuto, con i presumibili oneri conseguenti.
Infine, si dispone che l'assegno unico per il nucleo spetti integralmente a . Pt_1
Le spese di lite, stanti natura ed esito del giudizio, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dato atto della sentenza parziale n. 27/2022 che ha già pronunciato la separazione personale tra le parti, così provvede:
- dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
- dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con sua Per_1
collocazione presso la madre;
- dispone che la frequentazione del padre con la figlia sia rimessa alla volontà della minore stessa;
- pone a carico di un assegno a titolo di contributo al mantenimento ordinario della CP_1
figlia di 300,00 euro mensili, da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente della moglie o altro mezzo di pagamento concordato tra le parti entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
- dispone che le spese straordinarie da effettuare nell'interesse della figlia siano a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della in data 13.12.18; Pt_3
- dispone che l'assegno unico spetti per intero alla madre;
- rigetta la domanda formulata da per il suo mantenimento Pt_1
- dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio in data 27.03.2025.
Il Giudice estensore Il presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani