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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3401/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Valtulina, elettivamente domiciliato presso lo studio di questa sito in Bergamo, Via Locatelli, 31, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
C.F. / P.IVA ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dagli Avv.ti Ettore Fausto Pucillo e Maria Cristina Valagussa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Monza, Piazza G. Garibaldi, 6, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 598/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecco, pubblicata in data 09/09/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 16
per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria, in riforma della Sentenza n.598/24 emessa il 22.8.24. all'esito del giudizio n.614/21 R.G. dal Tribunale di Lecco, Giudice Dott.Dario Colasanti, pubblicata il 9.9.23, Rep.n.909/24, corretta con
Ordinanza n.cronol.7898/24 del 29.10.24, notificata in data 30.10.24, e in accoglimento dei superiori motivi di appello,
IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA:
Sospendere l'esecuzione provvisoria della Sentenza n.598/24 emessa il 22.8.24 all'esito del giudizio n.614/21 R.G. dal Tribunale di Lecco, Giudice Dott.Dario Colasanti, pubblicata il 9.9.23,
Rep.n.909/24, corretta con Ordinanza n.cronol.7898/24 del 29.10.24, notificata in data 30.10.24, per tutti i gravi e fondati motivi di cui in premessa.
IN VIA INCIDENTALE:
- trasmettere ex art.34 c.p.c. la causa davanti alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale di Milano, competente in relazione all'accertamento incidentale, per le motivazioni di cui in premessa.
IN VIA PRINCIPALE: accertato che la lettera di incarico dell'8.3.19 è un contratto valido tra il dott. e Parte_1
l' Parte_2 accertato che la lettera di incarico dell'8.3.19 non confligge con norme imperative, specificatamente con le disposizioni di cui agli articoli 128 quater e sexies, nonché 140 bis D.Lgs.385/93; accertato che il dott. ha svolto l'incarico professionale secondo le competenze e i poteri che Parte_1 gli attribuisce la Legge;
accertato che la mediazione creditizia è stata svolta dal dott Area Manager della società Tes_1
NSA s.r.l.; accertato che tra la mediazione creditizia e l'incarico al dott. di cui alla lettera di
Parte_1 incarico dell'8.3.19 non vi è alcuna sovrapposizione: accertato che il dott. per l'esecuzione dell'incarico dell'8.3.19 ha chiesto la complessiva
Parte_1 somma di € 300.000,00, oltre accessori di Legge;
accertato che il dott. ha ricevuto la minor somma di € 100.000,00, oltre accessori;
Parte_1 accertata e dichiarata la completa esecuzione dell'incarico da parte del della lettera di incarico dell'8.3.19, accertato quindi che la è tenuta a versare al dott. Parte_2 [...] la somma di € 300.000,00, oltre al 4%, condannare la al
Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 16 pagamento in favore del dott. della predetta somma di € 300.000,00, oltre Iva e oltre al Parte_1
4% e gli interessi legali dal dovuto al saldo, o quella somma minore o diversa ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione delle prove per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 8 marzo 2019 il signor insieme al signor , si è Parte_3 Controparte_2 recato presso lo studio dott. in Bergamo, via A. Locatelli n.31; Parte_1
2) Vero che in occasione dell'incontro in data 8 marzo 2019, in presenza del signor CP_2
il signor ha esposto al dott. di voler realizzare una struttura
[...] Parte_3 Parte_1 alberghiera sui terreni posti in Montevecchia (LC) di proprietà della società Parte_2 dallo stesso amministrata, come da documenti che mi vengono mostrati (doc.n.6);
[...]
3) Vero che il signor ha riferito al dott. che il costo della realizzazione Parte_3 Parte_1 della struttura alberghiera sarebbe stato compreso tra la somma di € 10.000.000,00 e la somma di €
12.0000.000,00;
4) Vero che il signor sempre durante l'incontro dell'8 marzo 2019, ha incaricato il Parte_3 dott. con il fine di ricevere dallo stesso una consulenza economica finanziaria Parte_1 espressamente rivolta a individuare un istituto di credito e a quali condizioni il medesimo sarebbe stato disponibile a erogare alla la somma specificata di € 12.000.000,00 Parte_2 da rimborsare con un finanziamento a medio-lungo termine;
5) Vero che il dott. sempre durante l'incontro dell'8 marzo 2019, ha espressamente Parte_1 esplicitato al signor che per svolgere la sua consulenza avrebbe dato incarico e si Parte_3 sarebbe avvalso, per tutte le procedure del finanziamento, dei contatti, dell'esperienza professionale e delle conoscenze del mediatore creditizio dott. Area Manager del;
Testimone_2 Parte_4
6) Vero che il signor sui presupposti espressi nei capitoli 4 e 5 della presenza Parte_3 dell'incarico di consulenza e della presenza dell'incarico allo specifico mediatore creditizio, ha incaricato il dott. di predisporre il piano imprenditoriale (business plan) a cinque anni Parte_1 del progetto della struttura alberghiera, come da doc.n.3 che mi viene mostrato;
7) Vero che la misura del compenso segnalata in contratto in € 300.000,00, oltre accessori, è
l'espressione e la traduzione del valore dell'incarico che si traduce dalla Tariffa Professionale di
Legge nei parametri di cui agli articoli 6 (maggiorazioni particolari), 17 (spese generali di studio), 18
(spese di viaggio e di soggiorno), 19 (indennità), 22 (onorari preconcordati), e 53 (consulenza economico finanziaria) della Tariffa Professionale, come da doc.n.7 che mi viene mostrato;
8) Vero che, sempre in occasione dell'incontro in data 8 marzo 2019, il signor e il Parte_3 dott. hanno concluso il contratto in parola con la sottoscrizione di ognuna delle tre Parte_1
pagina 3 di 16 pagine da esso composto, come doc.n.1 che mi viene mostrato;
9) Vero che, in previsione della esecuzione dell'incarico e della predisposizione del richiesto business plan di cui al capitolo 6, il signor si è obbligato verso il dott. a Parte_3 Parte_1 corrispondergli immediatamente secondo il contratto la somma di € 100.000,00, oltre IVA e 4%;
10) Vero che in esecuzione del contratto e dell'autorizzazione di avvalersi del mediatore creditizio dott. quest'ultimo, su richiesta del dott. e in forza dell'incarico Testimone_2 Parte_1 ricevuto, ha iniziato a istruire la pratica di finanziamento presso il Banco BPM, sede di Bergamo.
11) Vero che nel mese di maggio 2019 il dott ha fissato l'incontro con il signor Testimone_2 di Banco BPM;
Parte_5
12) Vero che all'incontro erano presenti il dott il signor e il Testimone_2 Parte_5 dott. Parte_1
13) Vero che il Banco BPM chiedeva al dott. il computo metrico e una relazione di Testimone_2 progetto delle opere da realizzare quale documento per istruire la pratica di finanziamento;
14) Vero che il dott. ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricevuto, contattava Parte_1
l'ing. , individuato dalla per la stesura del computo Persona_1 Parte_2 metrico delle opere da realizzare richiesto dal Banco BPM per il progetto della struttura alberghiera;
15) Vero che l'ing. ha consegnato al dott. il computo metrico richiesto Persona_1 Parte_1 dal Banco BPM per il progetto della struttura alberghiera, come da doc.n.8 che mi viene mostrato;
16) Vero che il dott. ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricevuto, ha chiesto Parte_1 all'ing. di stendere la relazione di progetto della struttura alberghiera, come da Persona_1 doc.n.9 che mi viene mostrato;
17) Vero che l'ing. ha consegnato al dott. la relazione di progetto dal Persona_1 Parte_1
Banco BPM per il progetto della struttura alberghiera, come da doc.n.10 che mi viene mostrato;
18) Vero che l'ing. ha proceduto unitamente al dott. a rivalutare e Persona_1 Parte_1 riparametrare il computo metrico in relazione ai valori di ristrutturazione pari a € 12.0000,00, correlati entità del finanziamento che la stava chiedendo al Banco Parte_2
BPM;
19) Vero che il dott. in esecuzione del suo incarico, ha dovuto trasmettere al dott. Parte_1 [...] il computo metrico e la relazione a firma e opera dell'ing. inerenti il progetto da Tes_2 Per_1 realizzare con il finanziamento;
20) Vero che il dott. in esecuzione del suo incarico, ha dovuto trasmettere al dott. Parte_1 [...] il modello Unico-Bilancio-Nota Integrativa-Ricevuta e Atto Costitutivo della Tes_2 [...] da presentare all'istituto di credito;
Parte_2
pagina 4 di 16 21) Vero che il dott. ha predisposto business plan 2020/2024 dell'iniziativa Parte_1 imprenditoriale della come da doc.n.2 che mi viene mostrato;
Parte_2
22) Vero che il dott. in esecuzione del suo incarico e su richiesta del dott. Parte_1 [...]
ha trasmesso al Banco BPM, filiale di Lecco, il business plan dallo stesso predisposto, Tes_2 come da documenti nn.2 e 3 che mi vengono mostrati;
23) Vero che in data 31 maggio 2019 si è tenuto un incontro presso il Banco BPM, filiale di Lecco, tra il signor direttore Banco BPM s.p.a., filiale di Lecco, i signori e Tes_3 Testimone_4
entrambi dipendenti del Banco BPM s.p.a., nonché il dott. per Parte_5 Testimone_2 discutere e valutare la situazione contabile e progettuale della Parte_2
24) Vero che a tale incontro del 31 maggio 2019 era presente il dott in qualità di Parte_1 consulente contabile della in forza dell'incarico ricevuto;
Parte_2
25) Vero che il signor dopo tale incontro, ha prospettato al dott. che i Parte_6 Parte_1 terreni in Montevecchia avrebbero potuto accogliere la diversa struttura di una RSA, anziché quella di una struttura alberghiera;
1. 26) Vero che il signor Parte_6 nulla ha più riferito al dott. in relazione al diverso progetto strutturale da realizzare sui Parte_1 terreni in Montevecchia;
27) Vero che il Banco BPM ha ricevuto i documenti contabili e di progetto alla fine del mese di luglio
2019 per verificare le condizioni di finanziamento della Parte_2
28) Vero che il Banco BPM ha contattato il dott. perché la Testimone_2 Parte_2 fornisse il bilancio 2018 completo di trasmissione e compilasse “i dati della perizia interna” sugli
[...] immobili, quale ultimo atto procedurale interno alla Banca per trasmettere la posizione alla delibera del Consiglio, come da doc.ti nn.11 e 12 che mi vengono mostrati;
29) Vero che il dott. dopo il mese di luglio 2019, ha smarrito i contatti con la Parte_1 [...]
Parte_2
30) Vero che il dott. dopo il mese di luglio 2019, ha smarrito i contatti con la Testimone_2
Parte_2
31) Vero che nel mese di settembre 2019 il dott in assenza di notizie dopo il mese Testimone_2 di luglio 2019, ha sollecitato il dott. per avere informazioni circa le intenzioni della Parte_1 sulla stipula del finanziamento, come da doc.n.13 che mi viene mostrato. Parte_2
Si indicano in qualità di testi, da sentire anche a prova contraria sui deducendi capitoli di prova avversari, nel denegato caso di loro ammissione:
pagina 5 di 16 - signor mediatore creditizio presso Gruppo NSA s.r.l. con sede legale in Milano, Testimone_2 via Pietro Mascagni n.15;
- signor direttore Banco BPM s.p.a., filiale di Lecco;
Tes_3
- ing. ; Testimone_5
- signora , presso Banco BPM s.p.a., filiale di Lecco;
Testimone_4
- signor presso Banco BPM s.p.a., filiale di Lecco;
Parte_5
- signor , residente in [...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del giudizio di Primo Grado e del presente giudizio di Appello.”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e preso atto dell'indisponibilità di ad accettare il contraddittorio su nuove domande e/o Parte_2 nuove eccezioni e/o nuove istanze eventualmente ex adverso proposte, così giudicare
In via preliminare valutato che l'appello non ha una ragionevole probabilità di accoglimento, fissare udienza di discussione orale della causa con conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
In via principale.
Rigettare l'appello proposto dal dott. e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 598/2024 del Tribunale di Lecco emessa e pubblicata in data 09.09.2024 come corretta in data 29.10.2024.
In via istruttoria senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e probatorie proposte in primo grado che, in questa sede, si riportano integralmente: chiedendo che venga ammessa la prova testimoniale dei testi indicati a pagina 13 e l'interrogatorio formale del Dott. sui seguenti capitoli. Parte_1
1.“Vero che il Dott. si impegnava nei confronti dell'Azienda Agricola Campé S.r.l. a Parte_1 svolgere attività di consulenza, assistenza nella ricerca di un istituito di credito per l'erogazione del finanziamento necessario per la realizzazione dell'hotel denominato “Grand hotel Montevecchia”, giusta lettera di incarico datata 08.03.2019 che si rammostra”.
pagina 6 di 16 2. “Vero che il Dott. si impegnava a prendere contatti con diversi Istituiti di Credito Parte_1 disposti a concedere il finanziamento necessario per la realizzazione dell'hotel denominato “Grand hotel Montevecchia”, giusta lettera di incarico che si rammostra”.
3. “Vero che il Dott. si impegnava ad offrire all'Azienda Agricola Campé S.r.l. l'attività Parte_1 di assistenza personalizzata, individuando l'istituto di credito disponibile a concedere un finanziamento a medio termine per un ammontare di € 12.000.000,00”, giusta lettera di incarico che si rammostra”.
4. “Vero che il Dott. in sede di sottoscrizione della lettera di incarico in data Parte_1
08.02.2019 chiariva al Sig. della possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi Parte_3 momento, senza obbligo di motivazione, forma e termine con il solo onere di pagare il compenso dovuto per l'opera svolta fino al momento del recesso, giusta lettera di incarico che si rammostra”.
5.“Vero che il Dott. si è offerto di svolgere un'attività di “messa in relazione” tra Parte_1 cliente e finanziatore, volta a procurare o favorire la stipula di un contratto di finanziamento tra l'istituto di credito e l'Azienda Agricola Campé S.r.l.”.
6.“Vero che l'Azienda Agricola Campé negli anni 2018, 2019 e seguenti è contabilmente e fiscalmente seguita dal professionista Rag. ” con Studio in Olgiate Molgora”. Persona_2
7.“Vero che il Rag. si occupa dell'intera attività ordinaria di consulenza economica e Persona_2 finanziaria propria del commercialista a favore dell'Azienda Agricola Campé”.
8.“Vero che il Sig. in data 08.03.2019 aveva presentato personalmente il Dott. Testimone_6
al Sig. rappresentandolo come professionista che in passato lo aveva Parte_1 Parte_3 coadiuvato in operazioni commerciali aventi ad oggetto concessioni di finanziamento”.
9.“Vero che il Sig. , marito della Sig.ra , figlia dell'imprenditore Testimone_6 Parte_7
a sua volta cliente da diversi anni del Dott. , aveva rassicurato i Controparte_3 Parte_1
Signori e circa la competenza e la capacità del Dott. ad Parte_3 Pt_6 Parte_1 intrattenere rapporti con istituti di credito della zona e ottenere ingenti finanziamenti bancari”.
10.“Vero che in occasione dell'incontro dell'08 marzo 2019 presso lo studio del dott. Parte_1 sito in Bergamo, il Dott. rassicurava il Sig. di essere stato già messo a Parte_1 Parte_3 conoscenza della situazione e della necessità di ricevere un finanziamento ingente dal Sig. Tes_6
.
[...]
11.“Vero che il Dott. ha incontrato, conosciuto e parlato per la prima volta il Sig. Parte_1 in occasione dell'incontro dell'8 marzo 2019”. Parte_8
12.“Vero che in occasione del suddetto incontro la lettera di incarico oggetto del presente giudizio era già stata stilata sulla base delle indicazioni fornite dal Sig. al Dott. ”. Testimone_6 Parte_1
pagina 7 di 16 13.“Vero che, in occasione del suddetto incontro del 08.03.2019, il Sig. aveva Testimone_6 rassicurato il Sig. in merito al fatto che avrebbe provveduto direttamente al pagamento Parte_3 dell'acconto di € 100.000,00.= in favore del Dott. ”. Parte_1
14.“Vero che il Sig. in data 02.08.2019 comunicava al Sig. alle Testimone_6 Parte_6 ore 23:07 di aver consegnato € 100.000,00.= al Commercialista Dott. , giusta Parte_1 documentazione che si rammostra sub doc. 2”.
15.“Vero che il Sig. in data 22.08.2019 comunicava al Sig. alle Testimone_6 Parte_6 ore 15:22 di aver consegnato € 100.000,00.= al Commercialista Dott. , giusta Parte_1 documentazione che si rammostra sub doc. 2”.
16.“Vero che il Signor comunicava a mezzo messaggi di whatsapp che si Testimone_6 rammostrano (doc. 2 e 3) di essere in contatto con il Dott. con il quale si rapportava in Parte_1 merito alle attività di richiesta di finanziamento a favore dell'Azienda Agricola Campé”.
17.“Vero che il Sig. era solito presentarsi al Ristorante Passone sito in Testimone_6
Montevecchia gestito dai fratelli e ai quali aveva promesso attività di Parte_3 Parte_6 supporto alla realizzazione dell'hotel oggetto della presente causa”.
18.“Vero che dal 2018 all'agosto 2019 i fratelli erogavano in favore del Sig. Pt_3 Tes_6 diversi e sostanziosi pagamenti”.
[...]
19.“Vero che il Sig. rassicurava i fratelli che avrebbe utilizzato quel Testimone_6 Pt_3 danaro ricevuto attraversi i pagamenti di cui al capitolo precedente, per ottenere il finanziamento necessario alla costruzione dell'Hotel di cui è causa”.
20.“Vero che, nello specifico, i pagamenti eseguiti dai fratelli dal 28.01.2019 al 29.03.2019 in Pt_3 favore del Sig. (cfr. pag. 23 memoria di costituzione Campé – elenco pagamenti) Testimone_6 venivano imputati per il pagamento dell'acconto del Dott. . Parte_1
Si richiede all'Ill.mo Giudice adito di voler chiamare a rendere interrogatorio formale il Dott.
[...] sui capitoli di prova formulati da 1 a 5, da 10 a 13, da sopra riportati. Parte_1
Si indicano a testimoni:
1. , residente in [...], sui capitoli 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19. Testimone_7
2. , residente in [...], sui capitoli 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19. Testimone_8
3. , sui capitoli 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19. Testimone_5
4. , con studio a Olgiate Molgora (LC), sui capitoli 6, 7, 17. Persona_2
5. , residente in [...]dei Roveri (BG), sui capitoli di prova da 1 a 5 e da 8 a 20. Testimone_6
Sulla scorta della circostanza che la difesa del Dott. nella prima memoria ex art. 183, 6 Parte_1 comma, c.p.c. neghi di far rientrare il contratto stilato con l'Azienda Agricola Campé S.r.l. nel novero pagina 8 di 16 dei contratto di mediazione creditizia affermando, invece, lo svolgimento di attività di consulenza economico finanziaria disciplinata dalla stessa tariffa professionale all'art. 53 che è chiamato a svolgere un Commercialista, la difesa della parte convenuta insiste affinchè il Giudice, laddove ritenga espletata da parte del Dott. un'attività di commercialista, provveda a richiedere il Parte_1 parere di congruità degli onorari richiesti dal Dott. all'Ordine di Parte_1 Controparte_4
Bergamo. Sul punto occorre precisare come una corretta valutazione degli onorari corrisponda ad una funzione istituzionale dell'Ordine professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e, comunque, inadeguati all'obiettiva importanza della prestazione. È quanto mai necessario, dunque, che le richieste economiche del professionista odierno ricorrente / attore vengano esaminate e verificate alla luce delle prestazioni realmente svolte ed alla luce delle tariffe vigenti. A tal proposito si fa riferimento a quanto prodotto in sede di memoria di costituzione e risposta e relativo a quanto estratto dal Consiglio dell' di Bergamo che nella seduta del 13 Controparte_5 settembre 2017 ha deliberato di poter esprimere il parere di congruità esclusivamente e richiesto dall'Autorità Giudiziaria.
Sempre al fine di verificare la congruità degli importi richiesti dal Dott. la scrivente richiede Parte_1 venga espletata idonea CTU contabile onde verificare l'effettiva, reale nonchè concreta attività professionale svolta dal Dott. e la congruità delle competenze professionali richieste dal Parte_1
Dott. . Si insta, pertanto, perché venga disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio Parte_1 affinchè venga determinato l'eventuale compenso dovuto al professionista e che stabilisca l'entità delle somme eventualmente dovute sulla scorta dei parametri.
Sulle spese
Si chiede disporsi sulle spese in conformità di quanto dedotto nel paragrafo III della comparsa di costituzione in appello.
Con riserva di ogni integrazione e modifica necessaria ed opportuna, all'esito dell'esame delle memorie illustrative delle controparti.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Lecco, dottore commercialista, Parte_1 ha chiesto la condanna dell' al pagamento in suo favore dell'importo di Parte_2 euro 300.000,00 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l'opera prestata in ragione della lettera sottoscritta dalle parti l'8.3.2019, con cui il professionista era stato incaricato di una “consulenza pagina 9 di 16 economico-finanziaria avente ad oggetto l'individuazione di un istituto bancario disponibile a concedere un finanziamento a medio termine per un ammontare di € 12.000.000,00” per la costruzione di un albergo su terreno dell'azienda. La scrittura prevedeva, in particolare, il pagamento di 100 mila euro all'atto della sottoscrizione e di 200 mila euro all'ottenimento del finanziamento.
Resisteva eccependo di aver già corrisposto l'importo di 100 mila euro per il Parte_2 tramite di tale (che aveva messo in contatto le parti e di cui chiedeva la chiamata in Testimone_6 giudizio) e la natura di obbligazione di risultato del vincolo assunto dal commercialista, indi la non debenza dell'importo di 200 mila euro, poiché il finanziamento non era stato ottenuto. Svolgeva anche domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento e condanna di controparte al risarcimento dei danni in conseguenza patiti.
Il dott. contestava sia l'eccezione di pagamento che quella di inadempimento, in particolare Parte_1 asserendo che era stata controparte ad aver rinunciato al finanziamento, a cui l'istituto bancario reperito si era reso disponibile.
Il Giudice rigettava l'istanza di chiamata di terzo e, su istanza ex art. 186 ter c.p.c. di parte ricorrente, emetteva ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per l'importo di euro 100 mila
(escludendo vi fosse prova scritta del pagamento sostenuto dalla resistente), disponendo inoltre il mutamento del rito in ordinario.
Trattenuta la causa in decisione senza ammissione di prove orali, il Giudice rimetteva poi la causa sul ruolo rilevando d'ufficio la parziale nullità del testo contrattuale dell'8.3.2019, in quanto violazione delle norme imperative sull'obbligo di iscrizione all'albo dei mediatori creditizi per l'esercizio della relativa attività, non essendo appunto il dott. iscritto all'albo. Per lo stesso motivo, veniva Parte_1 revocata l'ordinanza di ingiunzione;
l'attore ricorreva con reclamo avverso il provvedimento di revoca, ma il collegio adito confermava quest'ultimo.
Esaurite le ulteriori difese delle parti (il dott. in particolare, deduceva di aver affidato, nello Parte_1 svolgimento dell'incarico, le attività di mediazione creditizia a professionista abilitato, il dott.
, veniva emessa la sentenza qui impugnata, con cui il Tribunale di Lecco: accertava la Tes_1 nullità parziale dell'incarico in oggetto, determinando il compenso dovuto dalla convenuta – per la limitata attività di consulenza economico-finanziaria svolta dall'attore ed in mancanza di prova della delibera bancaria di concessione del finanziamento – in euro 12 mila, con conseguente condanna di alla restituzione della differenza tra tale somma e quanto pagato dalla controparte ex art. 186 Parte_1 ter c.p.c.; rigettava le domande riconvenzionali e compensava le spese di lite per il merito, condannando parte alle spese della sola fase di reclamo. Parte_1
pagina 10 di 16 ha impugnato tale sentenza (così come già fatta oggetto di correzione di errore materiale Parte_1 con riferimento alla determinazione della somma da restituire), svolgendo i cinque motivi di appello di cui infra e proponendo anche separato ricorso ex art. 351 comma secondo c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecutività (istanza respinta con ordinanza dell'11 marzo 2025).
Si è costituita parte appellata, contestando tutti gli avversi motivi di impugnazione e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Dopo la prima udienza del 15 aprile 2025, la causa è giunta in decisione l'1 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il dott. lamenta l'erroneità della decisione laddove il Tribunale Parte_1 di Lecco avrebbe ritenuto necessaria la presenza di una società (ai sensi degli artt. 128 sexies e 127 septies D. Lgs. 385/93) per l'esercizio di attività di mediazione creditizia. La doglianza si manifesta infondata, poiché il Tribunale non ha fatto cenno alcuno alla necessità della forma societaria in parola, ma solo all'iscrizione all'albo.
Il secondo e il terzo motivo, con cui l'appellante lamenta, sempre, l'erroneità della decisione in punto di nullità parziale del contratto – che sarebbe stato contratto d'opera professionale per attività di consulenza che egli è abilitato a svolgere, con svolgimento della mediazione creditizia da parte di differente soggetto a ciò abilitato – possono essere trattati congiuntamente.
La Corte condivide integralmente l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, laddove ha fatto in primo luogo ricorso al dato letterale della disciplina contrattuale, in cui l'oggetto del negozio era testualmente descritto come “consulenza economico-finanziaria, avente ad oggetto l'individuazione di un istituto bancario disponibile a concedere un finanziamento a medio termine per un ammontare di euro 12 milioni”: attività (il cui oggetto era, appunto, proprio l'individuazione dell'istituto bancario, rispetto al quale la consulenza economico-finanziaria era mezzo servente) la cui sovrapposizione con la definizione contenuta nell'art. 128 sexies comma 1° D. Lgs. 385/1993 (“1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”) è completa. Come sempre già rilevato dal Giudice di prime cure, a seguito della sottoposizione della questione alle parti, le difese dell'attore non si sono orientate a negare la necessità del presupposto abilitante dell'iscrizione all'albo o la sanzione della nullità contrattuale, ma si sono basate sull'affermazione – divergente peraltro dal tenore testuale dell'accordo appena riportato – che il pagina 11 di 16 contratto abbia riguardato solo gli aspetti di “consulenza economico-finanziaria” e di istruttoria ai fini del mutuo, mentre l'attività di mediazione vera e propria sarebbe stata svolta da un terzo soggetto, mediatore creditizio professionale (ossia il dott. . E proprio tale impostazione, come Testimone_2 già rilevato sempre dal Tribunale, conferma ulteriormente la natura dell'incarico professionale, teso al reperimento dell'istituto di credito più conveniente, tanto da richiedere la nomina di un coadiutore abilitato.
L'odierno appellante insiste d'altro canto sul fatto che ai sensi dell'art.1 del contratto lui era stato autorizzato dalla cliente ad “avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/ o di personale dipendente”: cosa che, appunto, aveva poi fatto per la mediazione creditizia con il dott.
e per il progetto e computo metrico delle opere da realizzare con l'ing. . Tes_1 Per_1
Osserva invero la Corte che tale generica previsione non muta l'oggetto contrattuale così come chiaramente delineato nella scrittura stipulata, con la quale l'impresa appellata conferiva al dott.
e solo a lui (unico destinatario del compenso pattuito - e tanto, appunto, da lasciargli carta Parte_1 bianca nella scelta dei collaboratori da lui dipendenti, delle cui competenze e/o abilitazioni neanche c'era menzione), l'incarico di svolgere attività di mediazione bancaria.
Emerge poi certo pacificamente (vd. corrispondenza mail con il funzionario di banca, che dà atto di un incontro presso la medesima con il dott. e il dott. l'affiancamento di quest'ultimo Parte_1 Tes_1 all'odierno appellante (affiancamento pacifico rispetto al quale non risulta necessaria né rilevante l'assunzione di alcuna prova orale), ma non a caso (e ad abundantiam) dalla stessa corrispondenza emerge anche che il principale referente per l'operazione di finanziamento proprio dell'istituto bancario
(che gli sollecitava invii integrativi di documentazione per poter giungere a buon fine) è sempre rimasto essere il dott. Parte_1
E' in definitiva acclarato che il dott. abbia assunto l'impegno a svolgere un'attività per cui Parte_1 non era abilitato, in contrasto con precise disposizioni di legge, anche penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 140 bis comma 2° D. Lgs. 385/1993. Che ciò conduca alla nullità della relativa pattuizione per violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. è stato correttamente ritenuto ed argomentato dal giudice di primo grado, anche mediante il richiamo certamente conferente alla giurisprudenza della
Suprema corte elaborata in tema di mediazione regolata dalla legge n. 3 del 1989, che esclude per i non iscritti agli albi il diritto alla provvigione, nonché afferma la nullità (Cass. 15849/2000; Cass.
14076/2002; Cass. 11247/2003; Cass. 8581/2013) in quanto si tratta di disciplina dettata “in relazione alla peculiare importanza assunta dalla mediazione nello sviluppo dei traffici e all'esigenza, sempre più avvertita, di tutelare il generale interesse ad un ordinato e corretto sviluppo di un'attività che spesso pagina 12 di 16 costituisce l'unico tramite per la conclusione degli affari” (Cass. SU 19161 del 2017): principio questo certamente applicabile alla forse ancor più delicata attività della mediazione creditizia.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta la mancata trasmissione, ex art. 34 c.p.c., alla Sezione
Specializzata delle Imprese del Tribunale di Milano per risolvere la questione rilevata d'ufficio della nullità contrattuale. Il motivo è palesemente infondato, integrando la questione della validità del contratto azionato non un autonomo aspetto tecnicamente pregiudiziale rispetto alla controversia, ma il merito della medesima, peraltro integrata dalle pretese di un professionista individuale.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'insufficiente quantificazione del compenso dovutogli, evidenziando da un lato che controparte mai ha contestato l'importo pattuito prima del giudizio;
e,
d'altro lato, che trattavasi di obbligazione di mezzi e che egli vi ha adempiuto integralmente, mettendo il cliente nelle condizioni di avere una banca disponibile a finanziarla. Chiede comunque che venga esclusa la riduzione del 50% secondo le tariffe professionali.
Va anzitutto premesso che la parziale nullità del contratto e la sua riqualificazione (di per sé non oggetto di impugnazione) come di mera attività di assistenza alla stipula di un contratto di mutuo ne rideterminano, conformemente alle domande di parte appellata come già svolte in primo grado, la necessità di decisa riduzione del compenso. Corretta – oltre che, a sua volta, di per sé non impugnata –
è risultata altresì l'applicazione (seppur parziale, secondo quanto infra) dei criteri di liquidazione della tariffa professionale di cui al D.M. 140/2012, in particolare artt. 17 (parametri generali: valore della pratica, importanza/difficoltà/complessità; condizioni di urgenza;
risultati; impegno profuso;
pregio dell'opera), 18 (comma 2: riduzione per il 50% stante l'assenza di questioni rilevanti, di cui l'appellante non ha dato conto) e 26 comma 2 (“Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili”).
Il Tribunale ha fatto invero dapprima applicazione dei parametri normativi, partendo da determinazione del valore della pratica in euro 12 milioni, su cui spetterebbe (salvo aumenti e riduzioni) compenso da
0,50% a 0,75% (quindi da 60 mila a 90 mila euro) ed applicando riduzione del 50% per l'assenza di questioni rilevanti, così individuando un possibile compenso congruo nella misura di euro 32.500,00.
Ha però poi rilevato che la mancata prova della concessione del finanziamento ed il limitato pregio dell'attività svolta (desumibile dalle scarne mail prodotte e dall'apodittico business plan redatto dal pagina 13 di 16 dott. ostano ad una piana applicazione del parametro normativo fondato sulla somma Parte_1 mutuata, sicché ha concluso ritenendo equo l'importo di euro 12 mila.
Il motivo di appello, a sua volta, si incentra soprattutto sulla riduzione del 50% che, tuttavia, non ha a che vedere con il (contestato) mancato buon fine della pratica (che il giudice ha invece utilizzato in un secondo momento per venir meno al limite minimo di compenso determinabile secondo il capitale mutuato), ma, ai sensi del cit. art. 18 comma 2 tariffa professionale, semplicemente con l'incontestabile assenza di questioni rilevanti. Ne deriva che – ritenuta corretta la determinazione indicativa dell'importo di euro 32.500,00 applicando pressoché il minimo previsto secondo il valore della pratica,
e ciò alla luce del limitato pregio (per le ragioni indicate – criterio dunque da applicare direttamente ex art. 17) ed in assenza di prova tanto di precisi termini temporali dell'impegno profuso, quanto di peculiari condizioni di urgenza, così come di questioni rilevanti (quindi, per quest'ultima circostanza, riducendo il compenso pressoché minimo del 50%), residua il solo problema della valutazione del mancato buon fine della pratica stessa.
In punto, non può essere accolta la doglianza dell'appellante, secondo cui l'obbligazione sarebbe stata del tutto adempiuta. Se, infatti, è certamente vero che in generale l'obbligazione del prestatore d'opera va qualificata come obbligazione di mezzi, è anche vero che, come da subito premesso, il negozio intercorso (e parzialmente nullo nei termini più sopra indicati) prevedeva che una parte consistente del compenso (i due terzi) dovesse essere corrisposta solo ad avvenuto finanziamento: ciò che corrisponde d'altronde pienamente alla causa tipica di un negozio di siffatto genere, come anche – infatti – alla tariffa professionale, che nel caso di assistenza per il mutuo (come rilevato dalla sentenza impugnata), ai fini della determinazione del compenso, non si appaga di fare riferimento – come per altre tipologie affini di attività consulenziali – al valore della pratica, ma direttamente all'entità del capitale mutuato/erogato (tabella C, punto 8.2, richiamato dall'art. 26 comma 2).
Così integrato il percorso argomentativo – in effetti non del tutto esplicato – seguito in punto di liquidazione dal giudice di prime cure, ne va confermata la determinazione, pertanto, di discostarsi anche dal (quasi) minimo tariffario come sopra determinato, poiché non solo non vi è prova dell'erogazione del finanziamento in favore dell'appellata, ma anzi risulta ricavabile dalla corrispondenza intercorsa tra il dott. ed il funzionario bancario che la pratica è rimasta ad un Parte_1 certo punto sospesa, non per volere dell' , ma poiché mancava la relazione tecnica di Parte_2 cui l'odierno appellante aveva incaricato il suo collaboratore ing. . A fronte del mancato Per_1 completamento dell'incarico e degli ulteriori limiti qualitativi già evidenziati, risulta in definitiva equa la quantificazione operata dal primo giudice.
pagina 14 di 16 L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata
[...]
Parte_2
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto del valore della domanda (300.00,00 euro), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Parte_1 di Lecco n. 598/2024;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di
[...]
liquidate in € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva Parte_2 ed € 7.298,00 per fase decisionale, per un importo complessivo di € 14.239,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3401/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Valtulina, elettivamente domiciliato presso lo studio di questa sito in Bergamo, Via Locatelli, 31, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
C.F. / P.IVA ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dagli Avv.ti Ettore Fausto Pucillo e Maria Cristina Valagussa, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Monza, Piazza G. Garibaldi, 6, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 598/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecco, pubblicata in data 09/09/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 16
per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza e previa ogni opportuna declaratoria, in riforma della Sentenza n.598/24 emessa il 22.8.24. all'esito del giudizio n.614/21 R.G. dal Tribunale di Lecco, Giudice Dott.Dario Colasanti, pubblicata il 9.9.23, Rep.n.909/24, corretta con
Ordinanza n.cronol.7898/24 del 29.10.24, notificata in data 30.10.24, e in accoglimento dei superiori motivi di appello,
IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA:
Sospendere l'esecuzione provvisoria della Sentenza n.598/24 emessa il 22.8.24 all'esito del giudizio n.614/21 R.G. dal Tribunale di Lecco, Giudice Dott.Dario Colasanti, pubblicata il 9.9.23,
Rep.n.909/24, corretta con Ordinanza n.cronol.7898/24 del 29.10.24, notificata in data 30.10.24, per tutti i gravi e fondati motivi di cui in premessa.
IN VIA INCIDENTALE:
- trasmettere ex art.34 c.p.c. la causa davanti alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del
Tribunale di Milano, competente in relazione all'accertamento incidentale, per le motivazioni di cui in premessa.
IN VIA PRINCIPALE: accertato che la lettera di incarico dell'8.3.19 è un contratto valido tra il dott. e Parte_1
l' Parte_2 accertato che la lettera di incarico dell'8.3.19 non confligge con norme imperative, specificatamente con le disposizioni di cui agli articoli 128 quater e sexies, nonché 140 bis D.Lgs.385/93; accertato che il dott. ha svolto l'incarico professionale secondo le competenze e i poteri che Parte_1 gli attribuisce la Legge;
accertato che la mediazione creditizia è stata svolta dal dott Area Manager della società Tes_1
NSA s.r.l.; accertato che tra la mediazione creditizia e l'incarico al dott. di cui alla lettera di
Parte_1 incarico dell'8.3.19 non vi è alcuna sovrapposizione: accertato che il dott. per l'esecuzione dell'incarico dell'8.3.19 ha chiesto la complessiva
Parte_1 somma di € 300.000,00, oltre accessori di Legge;
accertato che il dott. ha ricevuto la minor somma di € 100.000,00, oltre accessori;
Parte_1 accertata e dichiarata la completa esecuzione dell'incarico da parte del della lettera di incarico dell'8.3.19, accertato quindi che la è tenuta a versare al dott. Parte_2 [...] la somma di € 300.000,00, oltre al 4%, condannare la al
Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 16 pagamento in favore del dott. della predetta somma di € 300.000,00, oltre Iva e oltre al Parte_1
4% e gli interessi legali dal dovuto al saldo, o quella somma minore o diversa ritenuta di giustizia.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede l'ammissione delle prove per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 8 marzo 2019 il signor insieme al signor , si è Parte_3 Controparte_2 recato presso lo studio dott. in Bergamo, via A. Locatelli n.31; Parte_1
2) Vero che in occasione dell'incontro in data 8 marzo 2019, in presenza del signor CP_2
il signor ha esposto al dott. di voler realizzare una struttura
[...] Parte_3 Parte_1 alberghiera sui terreni posti in Montevecchia (LC) di proprietà della società Parte_2 dallo stesso amministrata, come da documenti che mi vengono mostrati (doc.n.6);
[...]
3) Vero che il signor ha riferito al dott. che il costo della realizzazione Parte_3 Parte_1 della struttura alberghiera sarebbe stato compreso tra la somma di € 10.000.000,00 e la somma di €
12.0000.000,00;
4) Vero che il signor sempre durante l'incontro dell'8 marzo 2019, ha incaricato il Parte_3 dott. con il fine di ricevere dallo stesso una consulenza economica finanziaria Parte_1 espressamente rivolta a individuare un istituto di credito e a quali condizioni il medesimo sarebbe stato disponibile a erogare alla la somma specificata di € 12.000.000,00 Parte_2 da rimborsare con un finanziamento a medio-lungo termine;
5) Vero che il dott. sempre durante l'incontro dell'8 marzo 2019, ha espressamente Parte_1 esplicitato al signor che per svolgere la sua consulenza avrebbe dato incarico e si Parte_3 sarebbe avvalso, per tutte le procedure del finanziamento, dei contatti, dell'esperienza professionale e delle conoscenze del mediatore creditizio dott. Area Manager del;
Testimone_2 Parte_4
6) Vero che il signor sui presupposti espressi nei capitoli 4 e 5 della presenza Parte_3 dell'incarico di consulenza e della presenza dell'incarico allo specifico mediatore creditizio, ha incaricato il dott. di predisporre il piano imprenditoriale (business plan) a cinque anni Parte_1 del progetto della struttura alberghiera, come da doc.n.3 che mi viene mostrato;
7) Vero che la misura del compenso segnalata in contratto in € 300.000,00, oltre accessori, è
l'espressione e la traduzione del valore dell'incarico che si traduce dalla Tariffa Professionale di
Legge nei parametri di cui agli articoli 6 (maggiorazioni particolari), 17 (spese generali di studio), 18
(spese di viaggio e di soggiorno), 19 (indennità), 22 (onorari preconcordati), e 53 (consulenza economico finanziaria) della Tariffa Professionale, come da doc.n.7 che mi viene mostrato;
8) Vero che, sempre in occasione dell'incontro in data 8 marzo 2019, il signor e il Parte_3 dott. hanno concluso il contratto in parola con la sottoscrizione di ognuna delle tre Parte_1
pagina 3 di 16 pagine da esso composto, come doc.n.1 che mi viene mostrato;
9) Vero che, in previsione della esecuzione dell'incarico e della predisposizione del richiesto business plan di cui al capitolo 6, il signor si è obbligato verso il dott. a Parte_3 Parte_1 corrispondergli immediatamente secondo il contratto la somma di € 100.000,00, oltre IVA e 4%;
10) Vero che in esecuzione del contratto e dell'autorizzazione di avvalersi del mediatore creditizio dott. quest'ultimo, su richiesta del dott. e in forza dell'incarico Testimone_2 Parte_1 ricevuto, ha iniziato a istruire la pratica di finanziamento presso il Banco BPM, sede di Bergamo.
11) Vero che nel mese di maggio 2019 il dott ha fissato l'incontro con il signor Testimone_2 di Banco BPM;
Parte_5
12) Vero che all'incontro erano presenti il dott il signor e il Testimone_2 Parte_5 dott. Parte_1
13) Vero che il Banco BPM chiedeva al dott. il computo metrico e una relazione di Testimone_2 progetto delle opere da realizzare quale documento per istruire la pratica di finanziamento;
14) Vero che il dott. ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricevuto, contattava Parte_1
l'ing. , individuato dalla per la stesura del computo Persona_1 Parte_2 metrico delle opere da realizzare richiesto dal Banco BPM per il progetto della struttura alberghiera;
15) Vero che l'ing. ha consegnato al dott. il computo metrico richiesto Persona_1 Parte_1 dal Banco BPM per il progetto della struttura alberghiera, come da doc.n.8 che mi viene mostrato;
16) Vero che il dott. ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricevuto, ha chiesto Parte_1 all'ing. di stendere la relazione di progetto della struttura alberghiera, come da Persona_1 doc.n.9 che mi viene mostrato;
17) Vero che l'ing. ha consegnato al dott. la relazione di progetto dal Persona_1 Parte_1
Banco BPM per il progetto della struttura alberghiera, come da doc.n.10 che mi viene mostrato;
18) Vero che l'ing. ha proceduto unitamente al dott. a rivalutare e Persona_1 Parte_1 riparametrare il computo metrico in relazione ai valori di ristrutturazione pari a € 12.0000,00, correlati entità del finanziamento che la stava chiedendo al Banco Parte_2
BPM;
19) Vero che il dott. in esecuzione del suo incarico, ha dovuto trasmettere al dott. Parte_1 [...] il computo metrico e la relazione a firma e opera dell'ing. inerenti il progetto da Tes_2 Per_1 realizzare con il finanziamento;
20) Vero che il dott. in esecuzione del suo incarico, ha dovuto trasmettere al dott. Parte_1 [...] il modello Unico-Bilancio-Nota Integrativa-Ricevuta e Atto Costitutivo della Tes_2 [...] da presentare all'istituto di credito;
Parte_2
pagina 4 di 16 21) Vero che il dott. ha predisposto business plan 2020/2024 dell'iniziativa Parte_1 imprenditoriale della come da doc.n.2 che mi viene mostrato;
Parte_2
22) Vero che il dott. in esecuzione del suo incarico e su richiesta del dott. Parte_1 [...]
ha trasmesso al Banco BPM, filiale di Lecco, il business plan dallo stesso predisposto, Tes_2 come da documenti nn.2 e 3 che mi vengono mostrati;
23) Vero che in data 31 maggio 2019 si è tenuto un incontro presso il Banco BPM, filiale di Lecco, tra il signor direttore Banco BPM s.p.a., filiale di Lecco, i signori e Tes_3 Testimone_4
entrambi dipendenti del Banco BPM s.p.a., nonché il dott. per Parte_5 Testimone_2 discutere e valutare la situazione contabile e progettuale della Parte_2
24) Vero che a tale incontro del 31 maggio 2019 era presente il dott in qualità di Parte_1 consulente contabile della in forza dell'incarico ricevuto;
Parte_2
25) Vero che il signor dopo tale incontro, ha prospettato al dott. che i Parte_6 Parte_1 terreni in Montevecchia avrebbero potuto accogliere la diversa struttura di una RSA, anziché quella di una struttura alberghiera;
1. 26) Vero che il signor Parte_6 nulla ha più riferito al dott. in relazione al diverso progetto strutturale da realizzare sui Parte_1 terreni in Montevecchia;
27) Vero che il Banco BPM ha ricevuto i documenti contabili e di progetto alla fine del mese di luglio
2019 per verificare le condizioni di finanziamento della Parte_2
28) Vero che il Banco BPM ha contattato il dott. perché la Testimone_2 Parte_2 fornisse il bilancio 2018 completo di trasmissione e compilasse “i dati della perizia interna” sugli
[...] immobili, quale ultimo atto procedurale interno alla Banca per trasmettere la posizione alla delibera del Consiglio, come da doc.ti nn.11 e 12 che mi vengono mostrati;
29) Vero che il dott. dopo il mese di luglio 2019, ha smarrito i contatti con la Parte_1 [...]
Parte_2
30) Vero che il dott. dopo il mese di luglio 2019, ha smarrito i contatti con la Testimone_2
Parte_2
31) Vero che nel mese di settembre 2019 il dott in assenza di notizie dopo il mese Testimone_2 di luglio 2019, ha sollecitato il dott. per avere informazioni circa le intenzioni della Parte_1 sulla stipula del finanziamento, come da doc.n.13 che mi viene mostrato. Parte_2
Si indicano in qualità di testi, da sentire anche a prova contraria sui deducendi capitoli di prova avversari, nel denegato caso di loro ammissione:
pagina 5 di 16 - signor mediatore creditizio presso Gruppo NSA s.r.l. con sede legale in Milano, Testimone_2 via Pietro Mascagni n.15;
- signor direttore Banco BPM s.p.a., filiale di Lecco;
Tes_3
- ing. ; Testimone_5
- signora , presso Banco BPM s.p.a., filiale di Lecco;
Testimone_4
- signor presso Banco BPM s.p.a., filiale di Lecco;
Parte_5
- signor , residente in [...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del giudizio di Primo Grado e del presente giudizio di Appello.”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e preso atto dell'indisponibilità di ad accettare il contraddittorio su nuove domande e/o Parte_2 nuove eccezioni e/o nuove istanze eventualmente ex adverso proposte, così giudicare
In via preliminare valutato che l'appello non ha una ragionevole probabilità di accoglimento, fissare udienza di discussione orale della causa con conseguente pronuncia di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
In via principale.
Rigettare l'appello proposto dal dott. e, per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 598/2024 del Tribunale di Lecco emessa e pubblicata in data 09.09.2024 come corretta in data 29.10.2024.
In via istruttoria senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e probatorie proposte in primo grado che, in questa sede, si riportano integralmente: chiedendo che venga ammessa la prova testimoniale dei testi indicati a pagina 13 e l'interrogatorio formale del Dott. sui seguenti capitoli. Parte_1
1.“Vero che il Dott. si impegnava nei confronti dell'Azienda Agricola Campé S.r.l. a Parte_1 svolgere attività di consulenza, assistenza nella ricerca di un istituito di credito per l'erogazione del finanziamento necessario per la realizzazione dell'hotel denominato “Grand hotel Montevecchia”, giusta lettera di incarico datata 08.03.2019 che si rammostra”.
pagina 6 di 16 2. “Vero che il Dott. si impegnava a prendere contatti con diversi Istituiti di Credito Parte_1 disposti a concedere il finanziamento necessario per la realizzazione dell'hotel denominato “Grand hotel Montevecchia”, giusta lettera di incarico che si rammostra”.
3. “Vero che il Dott. si impegnava ad offrire all'Azienda Agricola Campé S.r.l. l'attività Parte_1 di assistenza personalizzata, individuando l'istituto di credito disponibile a concedere un finanziamento a medio termine per un ammontare di € 12.000.000,00”, giusta lettera di incarico che si rammostra”.
4. “Vero che il Dott. in sede di sottoscrizione della lettera di incarico in data Parte_1
08.02.2019 chiariva al Sig. della possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi Parte_3 momento, senza obbligo di motivazione, forma e termine con il solo onere di pagare il compenso dovuto per l'opera svolta fino al momento del recesso, giusta lettera di incarico che si rammostra”.
5.“Vero che il Dott. si è offerto di svolgere un'attività di “messa in relazione” tra Parte_1 cliente e finanziatore, volta a procurare o favorire la stipula di un contratto di finanziamento tra l'istituto di credito e l'Azienda Agricola Campé S.r.l.”.
6.“Vero che l'Azienda Agricola Campé negli anni 2018, 2019 e seguenti è contabilmente e fiscalmente seguita dal professionista Rag. ” con Studio in Olgiate Molgora”. Persona_2
7.“Vero che il Rag. si occupa dell'intera attività ordinaria di consulenza economica e Persona_2 finanziaria propria del commercialista a favore dell'Azienda Agricola Campé”.
8.“Vero che il Sig. in data 08.03.2019 aveva presentato personalmente il Dott. Testimone_6
al Sig. rappresentandolo come professionista che in passato lo aveva Parte_1 Parte_3 coadiuvato in operazioni commerciali aventi ad oggetto concessioni di finanziamento”.
9.“Vero che il Sig. , marito della Sig.ra , figlia dell'imprenditore Testimone_6 Parte_7
a sua volta cliente da diversi anni del Dott. , aveva rassicurato i Controparte_3 Parte_1
Signori e circa la competenza e la capacità del Dott. ad Parte_3 Pt_6 Parte_1 intrattenere rapporti con istituti di credito della zona e ottenere ingenti finanziamenti bancari”.
10.“Vero che in occasione dell'incontro dell'08 marzo 2019 presso lo studio del dott. Parte_1 sito in Bergamo, il Dott. rassicurava il Sig. di essere stato già messo a Parte_1 Parte_3 conoscenza della situazione e della necessità di ricevere un finanziamento ingente dal Sig. Tes_6
.
[...]
11.“Vero che il Dott. ha incontrato, conosciuto e parlato per la prima volta il Sig. Parte_1 in occasione dell'incontro dell'8 marzo 2019”. Parte_8
12.“Vero che in occasione del suddetto incontro la lettera di incarico oggetto del presente giudizio era già stata stilata sulla base delle indicazioni fornite dal Sig. al Dott. ”. Testimone_6 Parte_1
pagina 7 di 16 13.“Vero che, in occasione del suddetto incontro del 08.03.2019, il Sig. aveva Testimone_6 rassicurato il Sig. in merito al fatto che avrebbe provveduto direttamente al pagamento Parte_3 dell'acconto di € 100.000,00.= in favore del Dott. ”. Parte_1
14.“Vero che il Sig. in data 02.08.2019 comunicava al Sig. alle Testimone_6 Parte_6 ore 23:07 di aver consegnato € 100.000,00.= al Commercialista Dott. , giusta Parte_1 documentazione che si rammostra sub doc. 2”.
15.“Vero che il Sig. in data 22.08.2019 comunicava al Sig. alle Testimone_6 Parte_6 ore 15:22 di aver consegnato € 100.000,00.= al Commercialista Dott. , giusta Parte_1 documentazione che si rammostra sub doc. 2”.
16.“Vero che il Signor comunicava a mezzo messaggi di whatsapp che si Testimone_6 rammostrano (doc. 2 e 3) di essere in contatto con il Dott. con il quale si rapportava in Parte_1 merito alle attività di richiesta di finanziamento a favore dell'Azienda Agricola Campé”.
17.“Vero che il Sig. era solito presentarsi al Ristorante Passone sito in Testimone_6
Montevecchia gestito dai fratelli e ai quali aveva promesso attività di Parte_3 Parte_6 supporto alla realizzazione dell'hotel oggetto della presente causa”.
18.“Vero che dal 2018 all'agosto 2019 i fratelli erogavano in favore del Sig. Pt_3 Tes_6 diversi e sostanziosi pagamenti”.
[...]
19.“Vero che il Sig. rassicurava i fratelli che avrebbe utilizzato quel Testimone_6 Pt_3 danaro ricevuto attraversi i pagamenti di cui al capitolo precedente, per ottenere il finanziamento necessario alla costruzione dell'Hotel di cui è causa”.
20.“Vero che, nello specifico, i pagamenti eseguiti dai fratelli dal 28.01.2019 al 29.03.2019 in Pt_3 favore del Sig. (cfr. pag. 23 memoria di costituzione Campé – elenco pagamenti) Testimone_6 venivano imputati per il pagamento dell'acconto del Dott. . Parte_1
Si richiede all'Ill.mo Giudice adito di voler chiamare a rendere interrogatorio formale il Dott.
[...] sui capitoli di prova formulati da 1 a 5, da 10 a 13, da sopra riportati. Parte_1
Si indicano a testimoni:
1. , residente in [...], sui capitoli 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19. Testimone_7
2. , residente in [...], sui capitoli 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19. Testimone_8
3. , sui capitoli 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19. Testimone_5
4. , con studio a Olgiate Molgora (LC), sui capitoli 6, 7, 17. Persona_2
5. , residente in [...]dei Roveri (BG), sui capitoli di prova da 1 a 5 e da 8 a 20. Testimone_6
Sulla scorta della circostanza che la difesa del Dott. nella prima memoria ex art. 183, 6 Parte_1 comma, c.p.c. neghi di far rientrare il contratto stilato con l'Azienda Agricola Campé S.r.l. nel novero pagina 8 di 16 dei contratto di mediazione creditizia affermando, invece, lo svolgimento di attività di consulenza economico finanziaria disciplinata dalla stessa tariffa professionale all'art. 53 che è chiamato a svolgere un Commercialista, la difesa della parte convenuta insiste affinchè il Giudice, laddove ritenga espletata da parte del Dott. un'attività di commercialista, provveda a richiedere il Parte_1 parere di congruità degli onorari richiesti dal Dott. all'Ordine di Parte_1 Controparte_4
Bergamo. Sul punto occorre precisare come una corretta valutazione degli onorari corrisponda ad una funzione istituzionale dell'Ordine professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e, comunque, inadeguati all'obiettiva importanza della prestazione. È quanto mai necessario, dunque, che le richieste economiche del professionista odierno ricorrente / attore vengano esaminate e verificate alla luce delle prestazioni realmente svolte ed alla luce delle tariffe vigenti. A tal proposito si fa riferimento a quanto prodotto in sede di memoria di costituzione e risposta e relativo a quanto estratto dal Consiglio dell' di Bergamo che nella seduta del 13 Controparte_5 settembre 2017 ha deliberato di poter esprimere il parere di congruità esclusivamente e richiesto dall'Autorità Giudiziaria.
Sempre al fine di verificare la congruità degli importi richiesti dal Dott. la scrivente richiede Parte_1 venga espletata idonea CTU contabile onde verificare l'effettiva, reale nonchè concreta attività professionale svolta dal Dott. e la congruità delle competenze professionali richieste dal Parte_1
Dott. . Si insta, pertanto, perché venga disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio Parte_1 affinchè venga determinato l'eventuale compenso dovuto al professionista e che stabilisca l'entità delle somme eventualmente dovute sulla scorta dei parametri.
Sulle spese
Si chiede disporsi sulle spese in conformità di quanto dedotto nel paragrafo III della comparsa di costituzione in appello.
Con riserva di ogni integrazione e modifica necessaria ed opportuna, all'esito dell'esame delle memorie illustrative delle controparti.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Lecco, dottore commercialista, Parte_1 ha chiesto la condanna dell' al pagamento in suo favore dell'importo di Parte_2 euro 300.000,00 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l'opera prestata in ragione della lettera sottoscritta dalle parti l'8.3.2019, con cui il professionista era stato incaricato di una “consulenza pagina 9 di 16 economico-finanziaria avente ad oggetto l'individuazione di un istituto bancario disponibile a concedere un finanziamento a medio termine per un ammontare di € 12.000.000,00” per la costruzione di un albergo su terreno dell'azienda. La scrittura prevedeva, in particolare, il pagamento di 100 mila euro all'atto della sottoscrizione e di 200 mila euro all'ottenimento del finanziamento.
Resisteva eccependo di aver già corrisposto l'importo di 100 mila euro per il Parte_2 tramite di tale (che aveva messo in contatto le parti e di cui chiedeva la chiamata in Testimone_6 giudizio) e la natura di obbligazione di risultato del vincolo assunto dal commercialista, indi la non debenza dell'importo di 200 mila euro, poiché il finanziamento non era stato ottenuto. Svolgeva anche domande riconvenzionali di risoluzione per inadempimento e condanna di controparte al risarcimento dei danni in conseguenza patiti.
Il dott. contestava sia l'eccezione di pagamento che quella di inadempimento, in particolare Parte_1 asserendo che era stata controparte ad aver rinunciato al finanziamento, a cui l'istituto bancario reperito si era reso disponibile.
Il Giudice rigettava l'istanza di chiamata di terzo e, su istanza ex art. 186 ter c.p.c. di parte ricorrente, emetteva ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per l'importo di euro 100 mila
(escludendo vi fosse prova scritta del pagamento sostenuto dalla resistente), disponendo inoltre il mutamento del rito in ordinario.
Trattenuta la causa in decisione senza ammissione di prove orali, il Giudice rimetteva poi la causa sul ruolo rilevando d'ufficio la parziale nullità del testo contrattuale dell'8.3.2019, in quanto violazione delle norme imperative sull'obbligo di iscrizione all'albo dei mediatori creditizi per l'esercizio della relativa attività, non essendo appunto il dott. iscritto all'albo. Per lo stesso motivo, veniva Parte_1 revocata l'ordinanza di ingiunzione;
l'attore ricorreva con reclamo avverso il provvedimento di revoca, ma il collegio adito confermava quest'ultimo.
Esaurite le ulteriori difese delle parti (il dott. in particolare, deduceva di aver affidato, nello Parte_1 svolgimento dell'incarico, le attività di mediazione creditizia a professionista abilitato, il dott.
, veniva emessa la sentenza qui impugnata, con cui il Tribunale di Lecco: accertava la Tes_1 nullità parziale dell'incarico in oggetto, determinando il compenso dovuto dalla convenuta – per la limitata attività di consulenza economico-finanziaria svolta dall'attore ed in mancanza di prova della delibera bancaria di concessione del finanziamento – in euro 12 mila, con conseguente condanna di alla restituzione della differenza tra tale somma e quanto pagato dalla controparte ex art. 186 Parte_1 ter c.p.c.; rigettava le domande riconvenzionali e compensava le spese di lite per il merito, condannando parte alle spese della sola fase di reclamo. Parte_1
pagina 10 di 16 ha impugnato tale sentenza (così come già fatta oggetto di correzione di errore materiale Parte_1 con riferimento alla determinazione della somma da restituire), svolgendo i cinque motivi di appello di cui infra e proponendo anche separato ricorso ex art. 351 comma secondo c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecutività (istanza respinta con ordinanza dell'11 marzo 2025).
Si è costituita parte appellata, contestando tutti gli avversi motivi di impugnazione e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Dopo la prima udienza del 15 aprile 2025, la causa è giunta in decisione l'1 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello il dott. lamenta l'erroneità della decisione laddove il Tribunale Parte_1 di Lecco avrebbe ritenuto necessaria la presenza di una società (ai sensi degli artt. 128 sexies e 127 septies D. Lgs. 385/93) per l'esercizio di attività di mediazione creditizia. La doglianza si manifesta infondata, poiché il Tribunale non ha fatto cenno alcuno alla necessità della forma societaria in parola, ma solo all'iscrizione all'albo.
Il secondo e il terzo motivo, con cui l'appellante lamenta, sempre, l'erroneità della decisione in punto di nullità parziale del contratto – che sarebbe stato contratto d'opera professionale per attività di consulenza che egli è abilitato a svolgere, con svolgimento della mediazione creditizia da parte di differente soggetto a ciò abilitato – possono essere trattati congiuntamente.
La Corte condivide integralmente l'iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, laddove ha fatto in primo luogo ricorso al dato letterale della disciplina contrattuale, in cui l'oggetto del negozio era testualmente descritto come “consulenza economico-finanziaria, avente ad oggetto l'individuazione di un istituto bancario disponibile a concedere un finanziamento a medio termine per un ammontare di euro 12 milioni”: attività (il cui oggetto era, appunto, proprio l'individuazione dell'istituto bancario, rispetto al quale la consulenza economico-finanziaria era mezzo servente) la cui sovrapposizione con la definizione contenuta nell'art. 128 sexies comma 1° D. Lgs. 385/1993 (“1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”) è completa. Come sempre già rilevato dal Giudice di prime cure, a seguito della sottoposizione della questione alle parti, le difese dell'attore non si sono orientate a negare la necessità del presupposto abilitante dell'iscrizione all'albo o la sanzione della nullità contrattuale, ma si sono basate sull'affermazione – divergente peraltro dal tenore testuale dell'accordo appena riportato – che il pagina 11 di 16 contratto abbia riguardato solo gli aspetti di “consulenza economico-finanziaria” e di istruttoria ai fini del mutuo, mentre l'attività di mediazione vera e propria sarebbe stata svolta da un terzo soggetto, mediatore creditizio professionale (ossia il dott. . E proprio tale impostazione, come Testimone_2 già rilevato sempre dal Tribunale, conferma ulteriormente la natura dell'incarico professionale, teso al reperimento dell'istituto di credito più conveniente, tanto da richiedere la nomina di un coadiutore abilitato.
L'odierno appellante insiste d'altro canto sul fatto che ai sensi dell'art.1 del contratto lui era stato autorizzato dalla cliente ad “avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori e/ o di personale dipendente”: cosa che, appunto, aveva poi fatto per la mediazione creditizia con il dott.
e per il progetto e computo metrico delle opere da realizzare con l'ing. . Tes_1 Per_1
Osserva invero la Corte che tale generica previsione non muta l'oggetto contrattuale così come chiaramente delineato nella scrittura stipulata, con la quale l'impresa appellata conferiva al dott.
e solo a lui (unico destinatario del compenso pattuito - e tanto, appunto, da lasciargli carta Parte_1 bianca nella scelta dei collaboratori da lui dipendenti, delle cui competenze e/o abilitazioni neanche c'era menzione), l'incarico di svolgere attività di mediazione bancaria.
Emerge poi certo pacificamente (vd. corrispondenza mail con il funzionario di banca, che dà atto di un incontro presso la medesima con il dott. e il dott. l'affiancamento di quest'ultimo Parte_1 Tes_1 all'odierno appellante (affiancamento pacifico rispetto al quale non risulta necessaria né rilevante l'assunzione di alcuna prova orale), ma non a caso (e ad abundantiam) dalla stessa corrispondenza emerge anche che il principale referente per l'operazione di finanziamento proprio dell'istituto bancario
(che gli sollecitava invii integrativi di documentazione per poter giungere a buon fine) è sempre rimasto essere il dott. Parte_1
E' in definitiva acclarato che il dott. abbia assunto l'impegno a svolgere un'attività per cui Parte_1 non era abilitato, in contrasto con precise disposizioni di legge, anche penalmente sanzionate ai sensi dell'art. 140 bis comma 2° D. Lgs. 385/1993. Che ciò conduca alla nullità della relativa pattuizione per violazione di norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c. è stato correttamente ritenuto ed argomentato dal giudice di primo grado, anche mediante il richiamo certamente conferente alla giurisprudenza della
Suprema corte elaborata in tema di mediazione regolata dalla legge n. 3 del 1989, che esclude per i non iscritti agli albi il diritto alla provvigione, nonché afferma la nullità (Cass. 15849/2000; Cass.
14076/2002; Cass. 11247/2003; Cass. 8581/2013) in quanto si tratta di disciplina dettata “in relazione alla peculiare importanza assunta dalla mediazione nello sviluppo dei traffici e all'esigenza, sempre più avvertita, di tutelare il generale interesse ad un ordinato e corretto sviluppo di un'attività che spesso pagina 12 di 16 costituisce l'unico tramite per la conclusione degli affari” (Cass. SU 19161 del 2017): principio questo certamente applicabile alla forse ancor più delicata attività della mediazione creditizia.
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta la mancata trasmissione, ex art. 34 c.p.c., alla Sezione
Specializzata delle Imprese del Tribunale di Milano per risolvere la questione rilevata d'ufficio della nullità contrattuale. Il motivo è palesemente infondato, integrando la questione della validità del contratto azionato non un autonomo aspetto tecnicamente pregiudiziale rispetto alla controversia, ma il merito della medesima, peraltro integrata dalle pretese di un professionista individuale.
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta l'insufficiente quantificazione del compenso dovutogli, evidenziando da un lato che controparte mai ha contestato l'importo pattuito prima del giudizio;
e,
d'altro lato, che trattavasi di obbligazione di mezzi e che egli vi ha adempiuto integralmente, mettendo il cliente nelle condizioni di avere una banca disponibile a finanziarla. Chiede comunque che venga esclusa la riduzione del 50% secondo le tariffe professionali.
Va anzitutto premesso che la parziale nullità del contratto e la sua riqualificazione (di per sé non oggetto di impugnazione) come di mera attività di assistenza alla stipula di un contratto di mutuo ne rideterminano, conformemente alle domande di parte appellata come già svolte in primo grado, la necessità di decisa riduzione del compenso. Corretta – oltre che, a sua volta, di per sé non impugnata –
è risultata altresì l'applicazione (seppur parziale, secondo quanto infra) dei criteri di liquidazione della tariffa professionale di cui al D.M. 140/2012, in particolare artt. 17 (parametri generali: valore della pratica, importanza/difficoltà/complessità; condizioni di urgenza;
risultati; impegno profuso;
pregio dell'opera), 18 (comma 2: riduzione per il 50% stante l'assenza di questioni rilevanti, di cui l'appellante non ha dato conto) e 26 comma 2 (“Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili”).
Il Tribunale ha fatto invero dapprima applicazione dei parametri normativi, partendo da determinazione del valore della pratica in euro 12 milioni, su cui spetterebbe (salvo aumenti e riduzioni) compenso da
0,50% a 0,75% (quindi da 60 mila a 90 mila euro) ed applicando riduzione del 50% per l'assenza di questioni rilevanti, così individuando un possibile compenso congruo nella misura di euro 32.500,00.
Ha però poi rilevato che la mancata prova della concessione del finanziamento ed il limitato pregio dell'attività svolta (desumibile dalle scarne mail prodotte e dall'apodittico business plan redatto dal pagina 13 di 16 dott. ostano ad una piana applicazione del parametro normativo fondato sulla somma Parte_1 mutuata, sicché ha concluso ritenendo equo l'importo di euro 12 mila.
Il motivo di appello, a sua volta, si incentra soprattutto sulla riduzione del 50% che, tuttavia, non ha a che vedere con il (contestato) mancato buon fine della pratica (che il giudice ha invece utilizzato in un secondo momento per venir meno al limite minimo di compenso determinabile secondo il capitale mutuato), ma, ai sensi del cit. art. 18 comma 2 tariffa professionale, semplicemente con l'incontestabile assenza di questioni rilevanti. Ne deriva che – ritenuta corretta la determinazione indicativa dell'importo di euro 32.500,00 applicando pressoché il minimo previsto secondo il valore della pratica,
e ciò alla luce del limitato pregio (per le ragioni indicate – criterio dunque da applicare direttamente ex art. 17) ed in assenza di prova tanto di precisi termini temporali dell'impegno profuso, quanto di peculiari condizioni di urgenza, così come di questioni rilevanti (quindi, per quest'ultima circostanza, riducendo il compenso pressoché minimo del 50%), residua il solo problema della valutazione del mancato buon fine della pratica stessa.
In punto, non può essere accolta la doglianza dell'appellante, secondo cui l'obbligazione sarebbe stata del tutto adempiuta. Se, infatti, è certamente vero che in generale l'obbligazione del prestatore d'opera va qualificata come obbligazione di mezzi, è anche vero che, come da subito premesso, il negozio intercorso (e parzialmente nullo nei termini più sopra indicati) prevedeva che una parte consistente del compenso (i due terzi) dovesse essere corrisposta solo ad avvenuto finanziamento: ciò che corrisponde d'altronde pienamente alla causa tipica di un negozio di siffatto genere, come anche – infatti – alla tariffa professionale, che nel caso di assistenza per il mutuo (come rilevato dalla sentenza impugnata), ai fini della determinazione del compenso, non si appaga di fare riferimento – come per altre tipologie affini di attività consulenziali – al valore della pratica, ma direttamente all'entità del capitale mutuato/erogato (tabella C, punto 8.2, richiamato dall'art. 26 comma 2).
Così integrato il percorso argomentativo – in effetti non del tutto esplicato – seguito in punto di liquidazione dal giudice di prime cure, ne va confermata la determinazione, pertanto, di discostarsi anche dal (quasi) minimo tariffario come sopra determinato, poiché non solo non vi è prova dell'erogazione del finanziamento in favore dell'appellata, ma anzi risulta ricavabile dalla corrispondenza intercorsa tra il dott. ed il funzionario bancario che la pratica è rimasta ad un Parte_1 certo punto sospesa, non per volere dell' , ma poiché mancava la relazione tecnica di Parte_2 cui l'odierno appellante aveva incaricato il suo collaboratore ing. . A fronte del mancato Per_1 completamento dell'incarico e degli ulteriori limiti qualitativi già evidenziati, risulta in definitiva equa la quantificazione operata dal primo giudice.
pagina 14 di 16 L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannato ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata
[...]
Parte_2
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto del valore della domanda (300.00,00 euro), in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate ed escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente nel presente grado di giudizio.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Parte_1 di Lecco n. 598/2024;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del giudizio in favore di
[...]
liquidate in € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva Parte_2 ed € 7.298,00 per fase decisionale, per un importo complessivo di € 14.239,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il Consigliere est.
Dott.ssa Natalia Imarisio
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