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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9449 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. R.G. 4713/21, 15482/21 e 18265/22 riservate in decisione all'udienza del 19.06.2025 vertenti TRA
(P.IVA n. ), in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Enrico Giuseppe Detta e Nicola Falvella, elett.te domiciliata presso lo studio legale CARTA DETTA & Associati, sito in Roma alla Via del Corso, n. 300; ATTRICE E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso in virtù Controparte_1 P.IVA_2 di mandato in atti dall'Avv. MARIA LAURA CONSOLAZIO dell'Avvocatura Regionale, unitamente al quale elegge domicilio in Napoli, alla via S. Lucia n.81; CONVENUTO OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO Con distinti atti di citazione, ha evocato in giudizio la premettendo di Parte_1 Controparte_1 esercitare attività di estrazione e coltivazione di cave in virtù di regolari autorizzazioni, nei siti posti in: A) località Sant'Angelo nel Comune di Sala Consilina – attività esercitata in forza di autorizzazione originaria n. 17610/186 del 14 dicembre 1998 rilasciata dal Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno - Controparte_1 B) Località Valli Santa Maria nel Comune di Montesano sulla Marcellana – attività esercitata in forza di autorizzazione originaria n. 01531/230 del 29 febbraio 2000 rilasciata dal Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno - Controparte_1 Fatta tale premessa, la società attrice ha impugnato i seguenti atti:
1) decreto dirigenziale n. 29 del 29/03/2019, riferito alla cava sita in località S. Angelo, con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2018 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-», e del “contributo ambientale” di cui alla L.R. n. 1/08, art. 19, di euro 38.117,12;
2) decreto dirigenziale n. 31 del 29/03/2019, riferito alla cava sita in località Valli Santa Maria, con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2018 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-», e del “contributo ambientale” di cui all'articolo 19 della L.R. n. 01/2008, di euro 38.135,51 (per un totale di euro 76.252,63);
3) decreto dirigenziale n. 102 del 07/04/2021 prot. 0188068 del 08/04/2021 riferito alla cava sita in località S. Angelo, con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2020 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-
», e del “contributo ambientale” di cui alla L.R. n. 1/08, art. 19, per euro 26.125,27; 4) decreto dirigenziale n. 101 del 07/04/2021 prot. 0188036 del 08/04/2021 riferito alla cava sita in località Valli Santa Maria, con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2020 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-», e del “contributo ambientale” di cui all'articolo 19 della L.R. n. 01/2008, per euro 35.939,03, (per un totale di euro 62.064,30);
5) decreto dirigenziale n. 217 del 18/05/2022 riferito alla cava sita in località S. Angelo nel territorio del Comune di Sala Consilina (SA), con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2021 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-», e del “contributo ambientale” di cui alla L.R. n. 1/08, art. 19, per euro 38.798,07;
6) decreto dirigenziale n. 218 del 18/05/2022 riferito alla cava sita in località Valli Santa Maria, con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2021 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-», e del “contributo ambientale” di cui all'articolo 19 della L.R. n. 01/2008, per euro 55.991,89 (per un totale di euro 94.789,96). A sostegno delle impugnazioni ha prospettato, avverso tutti gli atti, le seguenti ragioni di illegittimità: I) VIOLAZIONE DI LEGGE DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
II) INCOSTITUZIONALITA' DELLE NORME REGIONALI PER CONFLITTO CON GLI ARTT. 3, 23, 41, 53, 117 E 119 COST.; III) CONTRASTO DELLE NORME REGIONALI CON I PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO. IV) VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE V) INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 19 LRC N. 1/2008 A SEGUITO DI CADUCAZIONE SOPRAVVENUTA DEL PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PRAE) LIMITATAMENTE AD ALCUNI COMUNI, COMPRESI IL COMUNE DI SALA CONSILINA E DI MONTESANO SULLA MARCELLANA. VI) PER QUANTO RIGUARDA IL “CONTRIBUTO AMBIENTALE” DI CUI ALLA L.R. N. 1/08, ART. 19, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CITATA NORMA PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE E/O PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA RICORRENTE. VII) VIOLAZIONE DELL'ART. 17, COMMA 1, L.R.. N. 15 DELL'11 AGOSTO 2005, ART. 17, C. 1°. VIII) ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA PRETESA TRIBUTARIA CON RIFERIMENTO SIA ALLA CAVA SITA NEL COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA SIA ALLA CAVA SITA NEL COMUNE DI SALA CONSILINA IX) ERRONEA QUANTIFICAZIONE PER MANCATA APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI
“PREMIALITÀ”. Su tali presupposti ha chiesto:
<nel merito, in via principale: a) dichiarare illegittimi e annullare i provvedimenti in epigrafe e, per l'effetto, dichiarare illegittima e/o infondata la pretesa tributaria ivi contenuta per tutto quanto innanzi esposto ai paragrafi II, V, VI, VII e VIII;
b) nella denegata ipotesi in cui si interpretasse l'art. 19 L.R.C. n. 01/2008 e l'art. 17, comma 1°, L.R.C. n. 15/2005 come negli atti impugnati, per quanto innanzi esposto ai paragrafi III e IV, sollevare questione di Costituzionalità per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 117 e 119 della Cost. e dei principi del Diritto Comunitario;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, in tutto o in parte, delle conclusioni di cui ai capi del ricorso, quantomeno rideterminare, in forza delle eccezioni di cui ai paragrafi IX e X, i contributi pretesi computandoli sia alla luce dei mc netti effettivamente commercializzati (venduti) nel singolo periodo oggetto di imposta (principio della capacità contributiva), sia alla luce dei correttivi conseguenti all'applicazione del criterio di “premialità” di cui all'art. 88 Norme di Attuazione del PRAE>>. La ha chiesto rigettarsi le opposizioni. Controparte_1 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va detto che nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza n. 57 del 17/04/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato:
-l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria», per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca. E ciò perché la disposizione in oggetto, destinando il contributo previsto per l'attività estrattiva da cave anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» di uno specifico aeroporto, ha comportato che la contribuzione, originariamente a supporto delle sole spese correlate ai lavori di completamento ed avvio dell'attività dello stesso, diventasse un prelievo continuativo nel tempo, del tutto slegato dalle finalità iniziali. Il sovvenzionamento dell'attività di gestione societaria dell'aeroporto non risponde, dunque, alle doverose finalità ambientali sottese all'imposizione del contributo, poiché non è funzionale a soddisfare l'interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della regione;
-non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50% ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50% del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all'attività estrattiva. La denunciata disparità di trattamento tra le imprese operanti nel settore estrattivo e quelle impegnate in altre attività non è predicabile, per la chiara disomogeneità delle situazioni messe a raffronto. Il 50% del contributo in esame è esplicitamente destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilità, che è finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale, da cui emerge l'allineamento del contributo alla finalità indennitaria per la quale è stato istituito. In questo senso, non presenta aspetti di irragionevolezza, né risulta discriminatoria, la scelta discrezionale del legislatore regionale di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattiva, anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell'ambiente che risultano sì ampi, ma comunque meritevoli di considerazione. Nemmeno la destinazione del restante 50% del contributo a spese riferibili all'attività estrattiva appare irragionevole: esso, infatti, è destinato a finanziare lavori di recupero ambientale diversi e ulteriori rispetto a quelli già previsti e sovvenzionati da altre disposizioni regionali (quali gli obblighi di recupero ambientale di cui all'art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, o le spese per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto), con la conseguenza che questi ultimi non risultano sovrapponibili al primo. Infine, in relazione alla quota di contributo destinata all'attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i contributi per attività estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la regione dai costi sostenuti per la verifica del rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo o della concessione (cfr. Precedenti: S. 171/2022 - mass. 44915; S. 89/2018 - mass. 40741). Per effetto di tale pronuncia, va affermata la piena legittimità del “contributo ambientale” di cui all'art. 19 della L. R. n. 1/08, mentre il “contributo annuo cave e torbiere” di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano, può essere legittimamente imposto fino al termine dei lavori e all'avvio dell'attività aeroportuale. Dopo di che la contribuzione non può che cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella Controparte_1
***** L'intervento della Corte costituzionale su riferito consente di disattendere le doglianze prospettate dall'attrice (sub II) in punto di illegittimità costituzionale delle norme poste a base dei crediti contestati, se non nei limiti di cui si è detto per il contributo previsto per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano.
***** Tanto premesso, va disattesa la doglianza sub I), formulata sul presupposto che l'imposizione sarebbe giustificata dalla necessità di coprire le spese effettivamente sostenute per i lavori di completamento dell'aeroporto di Pontecagnano (art. 17 citato) e di recupero ambientale (art. 15 cit.), per cui la CP_1 avrebbe dovuto motivare espressamente in tal senso la pretesa impositiva, oltre che precisare e provare in che modo l'opera pubblica o l'attività pubblica sono ancora necessarie. In contrario, si rileva che i prelievi previsti dagli artt. 19 della l.r. Campania n. 1 del 2008 e 17 della l.r. n. 15 del 2005, a carico dei titolari di autorizzazione all'attività estrattiva e dei concessionari CP_1 alla coltivazione di giacimenti per attività estrattiva, trovano la loro ratio nell'esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante;
pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell'ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'ente medesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione per neutralizzare le conseguenze - nocive ma legittime - correlate all'attività produttiva svolta (Sez. U, Ordinanza n. 34982 del 2023). Per tale motivo, non è richiesta altra motivazione, se non quella che il destinatario del prelievo eserciti l'attività di estrazione, né la prova che l'ente regionale abbia sopportato esborsi. Per le stesse considerazioni innanzi svolte, non rileva neppure se vi sia o meno la prova che la CP_1 abbia effettivamente costituito il fondo per la eco sostenibilità ovvero dello svolgimento delle
[...] attività tipiche contemplate dalla norma impositiva del cd. contributo ambientale, ovvero ancora quali importi avrebbe destinato per il completamento e l'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano e alla relativa gestione societaria. Nello specifico, la normativa non subordina in alcun modo il contributo alla prova dell'effettiva destinazione delle entrate alle finalità stabilite dal legislatore.
***** È infondata anche la doglianza sub III), formulata sul presupposto che l'imposizione contrasterebbe con i principi comunitari che vietano gli interventi pubblici che possano distorcere la concorrenza, discriminando tra le imprese. Se ben si comprende, la discriminazione discenderebbe dal fatto che si
<impongono agli operatori del settore con sede in dei tributi del tutto illogici ed incoerenti, CP_1 stante da un lato la mancanza di qualsivoglia collegamento tra l'esercizio dell'attività estrattiva e la realizzazione dell'aeroporto di Pontecagnano e dall'altro la genericità del fine “tutela ambientale”>> (pag. 15 citazione). In contrario, si osserva che la destinazione di parte rilevante dei contributi richiesti dalla CP_1 alla realizzazione e gestione dell'aeroporto di Pontecagnano non è in contraddizione con la
[...] natura (ambientale) del contributo perché tale opera, lungi dal costituire un'opera estranea al miglioramento delle condizioni ambientali, rappresenta invece una opportunità di miglioramento del territorio. La finalità ambientale, infatti, non va identificata nel ripristino dai danni causati dall'attività estrattiva, ossia dal tentativo di riportare l'area allo status quo. Su di essa anzi peserà proprio l'impossibilità di recupero del tessuto territoriale, che così resterà irrimediabilmente compromesso. La finalità ambientale va al contrario identificata nel miglioramento complessivo che il territorio medesimo potrebbe ottenere da opere, anche infrastrutturali, capaci di bilanciare le compromissioni subite dal territorio. Tra queste opere deve certamente annoverarsi un aeroporto a servizio del bacino territoriale della provincia nella quale quell'attività estrattiva è svolta (Sez. U, Ordinanza n. 34982 del 2023 in motivazione). Sicchè, pacifico essendo che la società ricorrente esercita l'attività estrattiva, non è configurabile alcuna discriminazione con altre imprese.
***** La doglianza sub IV è infondata, perché la contribuzione di cui si discute non ha natura tributaria (Sez. U, Ordinanza n. 34982 del 2023).
***** Sono infondate anche le doglianze sub V-VI), formulate sul presupposto che l'art. 19 L.R.C. n. 01/2008 individua i soggetti passivi dell'imposizione del cd. “contributo ambientale”, indicando quali obbligati alla prestazione contributiva solo coloro i quali esercitano l'attività estrattiva in forza di un titolo legittimante rilasciato in conformità al Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.). Di conseguenza, poiché il Consiglio di Stato con le sentenze n. 4645/2013 e 4648/2013 pubblicate il 18.9.2013 ha annullato il PRAE, il contributo non sarebbe dovuto. In ogni caso, a dire di parte attrice, il contributo ambientale di cui è causa colpirebbe solo ed esclusivamente quei soggetti che abbiano conseguito l'autorizzazione a nuove attività estrattive successivamente all'entrata in vigore del P.R.A.E., approvato con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006 (pubblicata nel B.U.R.C. n. 27 del 19.06.2006), mentre i soggetti che, come la Ricorrente, all'epoca dell'adozione del piano erano già in possesso di regolare autorizzazione, ne sarebbero esclusi. In contrario, si rileva che sia la Corte di Cassazione, sia il giudice costituzionale, hanno individuato la ratio fondante del contributo nell'esigenza di indennizzare la collettività per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, essendo certa l'incidenza negativa dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente inerenti alle zone limitrofe a quelle di collocazione della cava, ciò collegandosi altresì alla circostanza che il costo di un siffatto disagio finisce per gravare, coerentemente, su chi lo produce, in linea con le indicazioni di principio derivanti, in materia ambientale, dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre (v. Cassazione civile sez. un., 21/01/2020, n.1182). per questa ragione, la debenza del contributo in esame si ricollega direttamente allo svolgimento dell'attività estrattiva, indipendentemente dal titolo che la legittimi, e dunque indipendentemente dall'autorizzazione esplicita rilasciata in forza di PRAE o, come nella fattispecie, prima dell'adozione del PRAE.
***** È invece fondata la doglianza sub VII), formulata sul presupposto che il contributo di cui all'art. 17 comma 1 della L.R. n. 15/2005 non è dovuto, perché il sopraggiunto completamento ed avvio dell'attività aeroportuale di Pontecagnano ha determinato de iure l'estinzione dell'obbligazione contributiva per le annualità successive all'entrata in funzione dell'aeroporto, avvenuta il 29 Settembre 2008. Infatti, la circostanza appare adeguatamente dimostrata dalla documentazione versata in atti da parte attrice (articoli di giornali che riportano la notizia della inaugurazione da parte del Governatore della piano dei voli Alitalia;
ecc…). CP_1 Peraltro, sul punto, non c'è stata neppure una specifica contestazione della che, solo Controparte_1 in comparsa conclusionale, e dunque tardivamente, ha dedotto (ma non dimostrato) che l'aeroporto ha avviato le sue attività nel mese di luglio del 2024. Pertanto, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 57/24, il “contributo annuo cave e torbiere” di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano, richiesto con gli atti impugnati è illegittimo, in quanto relativo ad anni successivi all'avvio dell'attività aeroportuale. Di conseguenza, i relativi importi non sono dovuti.
***** La doglianza sub VIII è infondata. Parte attrice sostiene che il computo dei contributi in contestazione andrebbe operato solo con riferimento alla porzione dei materiali realmente venduti e quindi, costituenti fonte di reddito per il ricorrente. Viceversa, la ha quantificato i contributi pretesi, con riferimento al Controparte_1 materiale estratto destinato alla commercializzazione a prescindere sia dalla sua effettiva vendita sia dal suo valore di vendita, il tutto traducendoci in una grave violazione del principio costituzionale di cui all'art. 53 della Costituzione (capacità contributiva). L'assunto si fonda sull'errato presupposto che la contribuzione abbia natura tributaria. Al contrario, come già rilevato, si tratta di indennizzi posti a carico dei soggetti che esercitano attività estrattiva. Di conseguenza, correttamente, la li ha quantificati con riferimento all'intera quantità CP_1 di materiale estratto, peraltro ricavata dai dati forniti da . Parte_1
***** La doglianza sub IX è infondata, per la decisiva ragione che parte attrice rivendica la riduzione della contribuzione, prevista dall'art. 88 Norme di attuazione del PRAE, senza dimostrare di averne fatto rituale e tempestiva richiesta.
***** Le obiettive incertezze giurisprudenziali in materia, tradottesi nella questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale e definita con la richiamata sentenza della Corte Costituzionale, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: a) Accoglie parzialmente le domande proposte dall'attrice nei giudizi riuniti e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi di cui all'art. 17 comma 1 della L.R. n. 15/2005, per gli anni 2018, 2020 e 2021, oggetto degli atti opposti;
b) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 17.10.2025
IL GIUDICE Francesco Pastore
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. R.G. 4713/21, 15482/21 e 18265/22 riservate in decisione all'udienza del 19.06.2025 vertenti TRA
(P.IVA n. ), in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Enrico Giuseppe Detta e Nicola Falvella, elett.te domiciliata presso lo studio legale CARTA DETTA & Associati, sito in Roma alla Via del Corso, n. 300; ATTRICE E
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso in virtù Controparte_1 P.IVA_2 di mandato in atti dall'Avv. MARIA LAURA CONSOLAZIO dell'Avvocatura Regionale, unitamente al quale elegge domicilio in Napoli, alla via S. Lucia n.81; CONVENUTO OGGETTO: azione di accertamento negativo del credito CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO Con distinti atti di citazione, ha evocato in giudizio la premettendo di Parte_1 Controparte_1 esercitare attività di estrazione e coltivazione di cave in virtù di regolari autorizzazioni, nei siti posti in: A) località Sant'Angelo nel Comune di Sala Consilina – attività esercitata in forza di autorizzazione originaria n. 17610/186 del 14 dicembre 1998 rilasciata dal Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno - Controparte_1 B) Località Valli Santa Maria nel Comune di Montesano sulla Marcellana – attività esercitata in forza di autorizzazione originaria n. 01531/230 del 29 febbraio 2000 rilasciata dal Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno - Controparte_1 Fatta tale premessa, la società attrice ha impugnato i seguenti atti:
1) decreto dirigenziale n. 29 del 29/03/2019, riferito alla cava sita in località S. Angelo, con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2018 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-», e del “contributo ambientale” di cui alla L.R. n. 1/08, art. 19, di euro 38.117,12;
2) decreto dirigenziale n. 31 del 29/03/2019, riferito alla cava sita in località Valli Santa Maria, con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2018 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-», e del “contributo ambientale” di cui all'articolo 19 della L.R. n. 01/2008, di euro 38.135,51 (per un totale di euro 76.252,63);
3) decreto dirigenziale n. 102 del 07/04/2021 prot. 0188068 del 08/04/2021 riferito alla cava sita in località S. Angelo, con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2020 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-
», e del “contributo ambientale” di cui alla L.R. n. 1/08, art. 19, per euro 26.125,27; 4) decreto dirigenziale n. 101 del 07/04/2021 prot. 0188036 del 08/04/2021 riferito alla cava sita in località Valli Santa Maria, con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2020 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-», e del “contributo ambientale” di cui all'articolo 19 della L.R. n. 01/2008, per euro 35.939,03, (per un totale di euro 62.064,30);
5) decreto dirigenziale n. 217 del 18/05/2022 riferito alla cava sita in località S. Angelo nel territorio del Comune di Sala Consilina (SA), con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2021 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-», e del “contributo ambientale” di cui alla L.R. n. 1/08, art. 19, per euro 38.798,07;
6) decreto dirigenziale n. 218 del 18/05/2022 riferito alla cava sita in località Valli Santa Maria, con cui è stato chiesto il pagamento per l'anno 2021 del “contributo annuo cave e torbiere L.R. n. 15/05”, di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto «per il finanziamento … dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-», e del “contributo ambientale” di cui all'articolo 19 della L.R. n. 01/2008, per euro 55.991,89 (per un totale di euro 94.789,96). A sostegno delle impugnazioni ha prospettato, avverso tutti gli atti, le seguenti ragioni di illegittimità: I) VIOLAZIONE DI LEGGE DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA;
II) INCOSTITUZIONALITA' DELLE NORME REGIONALI PER CONFLITTO CON GLI ARTT. 3, 23, 41, 53, 117 E 119 COST.; III) CONTRASTO DELLE NORME REGIONALI CON I PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO. IV) VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE V) INAPPLICABILITÀ DELL'ART. 19 LRC N. 1/2008 A SEGUITO DI CADUCAZIONE SOPRAVVENUTA DEL PIANO REGIONALE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PRAE) LIMITATAMENTE AD ALCUNI COMUNI, COMPRESI IL COMUNE DI SALA CONSILINA E DI MONTESANO SULLA MARCELLANA. VI) PER QUANTO RIGUARDA IL “CONTRIBUTO AMBIENTALE” DI CUI ALLA L.R. N. 1/08, ART. 19, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CITATA NORMA PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE E/O PER CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA RICORRENTE. VII) VIOLAZIONE DELL'ART. 17, COMMA 1, L.R.. N. 15 DELL'11 AGOSTO 2005, ART. 17, C. 1°. VIII) ERRONEA QUANTIFICAZIONE DELL'AMMONTARE DELLA PRETESA TRIBUTARIA CON RIFERIMENTO SIA ALLA CAVA SITA NEL COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA SIA ALLA CAVA SITA NEL COMUNE DI SALA CONSILINA IX) ERRONEA QUANTIFICAZIONE PER MANCATA APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI
“PREMIALITÀ”. Su tali presupposti ha chiesto:
<nel merito, in via principale: a) dichiarare illegittimi e annullare i provvedimenti in epigrafe e, per l'effetto, dichiarare illegittima e/o infondata la pretesa tributaria ivi contenuta per tutto quanto innanzi esposto ai paragrafi II, V, VI, VII e VIII;
b) nella denegata ipotesi in cui si interpretasse l'art. 19 L.R.C. n. 01/2008 e l'art. 17, comma 1°, L.R.C. n. 15/2005 come negli atti impugnati, per quanto innanzi esposto ai paragrafi III e IV, sollevare questione di Costituzionalità per violazione degli artt. 3, 23, 41, 53, 117 e 119 della Cost. e dei principi del Diritto Comunitario;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, in tutto o in parte, delle conclusioni di cui ai capi del ricorso, quantomeno rideterminare, in forza delle eccezioni di cui ai paragrafi IX e X, i contributi pretesi computandoli sia alla luce dei mc netti effettivamente commercializzati (venduti) nel singolo periodo oggetto di imposta (principio della capacità contributiva), sia alla luce dei correttivi conseguenti all'applicazione del criterio di “premialità” di cui all'art. 88 Norme di Attuazione del PRAE>>. La ha chiesto rigettarsi le opposizioni. Controparte_1 MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va detto che nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza n. 57 del 17/04/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato:
-l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria», per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca. E ciò perché la disposizione in oggetto, destinando il contributo previsto per l'attività estrattiva da cave anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» di uno specifico aeroporto, ha comportato che la contribuzione, originariamente a supporto delle sole spese correlate ai lavori di completamento ed avvio dell'attività dello stesso, diventasse un prelievo continuativo nel tempo, del tutto slegato dalle finalità iniziali. Il sovvenzionamento dell'attività di gestione societaria dell'aeroporto non risponde, dunque, alle doverose finalità ambientali sottese all'imposizione del contributo, poiché non è funzionale a soddisfare l'interesse primario di supportare la riqualificazione del territorio della regione;
-non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50% ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50% del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all'attività estrattiva. La denunciata disparità di trattamento tra le imprese operanti nel settore estrattivo e quelle impegnate in altre attività non è predicabile, per la chiara disomogeneità delle situazioni messe a raffronto. Il 50% del contributo in esame è esplicitamente destinato alla alimentazione del Fondo per la ecosostenibilità, che è finalizzato a tutelare interessi di natura ambientale, da cui emerge l'allineamento del contributo alla finalità indennitaria per la quale è stato istituito. In questo senso, non presenta aspetti di irragionevolezza, né risulta discriminatoria, la scelta discrezionale del legislatore regionale di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattiva, anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell'ambiente che risultano sì ampi, ma comunque meritevoli di considerazione. Nemmeno la destinazione del restante 50% del contributo a spese riferibili all'attività estrattiva appare irragionevole: esso, infatti, è destinato a finanziare lavori di recupero ambientale diversi e ulteriori rispetto a quelli già previsti e sovvenzionati da altre disposizioni regionali (quali gli obblighi di recupero ambientale di cui all'art. 17 della legge reg. Campania n. 54 del 1985, o le spese per la redazione del progetto unitario di gestione del comparto), con la conseguenza che questi ultimi non risultano sovrapponibili al primo. Infine, in relazione alla quota di contributo destinata all'attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i contributi per attività estrattiva servono, legittimamente, a tenere indenne la regione dai costi sostenuti per la verifica del rispetto delle condizioni del titolo autorizzativo o della concessione (cfr. Precedenti: S. 171/2022 - mass. 44915; S. 89/2018 - mass. 40741). Per effetto di tale pronuncia, va affermata la piena legittimità del “contributo ambientale” di cui all'art. 19 della L. R. n. 1/08, mentre il “contributo annuo cave e torbiere” di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano, può essere legittimamente imposto fino al termine dei lavori e all'avvio dell'attività aeroportuale. Dopo di che la contribuzione non può che cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella Controparte_1
***** L'intervento della Corte costituzionale su riferito consente di disattendere le doglianze prospettate dall'attrice (sub II) in punto di illegittimità costituzionale delle norme poste a base dei crediti contestati, se non nei limiti di cui si è detto per il contributo previsto per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano.
***** Tanto premesso, va disattesa la doglianza sub I), formulata sul presupposto che l'imposizione sarebbe giustificata dalla necessità di coprire le spese effettivamente sostenute per i lavori di completamento dell'aeroporto di Pontecagnano (art. 17 citato) e di recupero ambientale (art. 15 cit.), per cui la CP_1 avrebbe dovuto motivare espressamente in tal senso la pretesa impositiva, oltre che precisare e provare in che modo l'opera pubblica o l'attività pubblica sono ancora necessarie. In contrario, si rileva che i prelievi previsti dagli artt. 19 della l.r. Campania n. 1 del 2008 e 17 della l.r. n. 15 del 2005, a carico dei titolari di autorizzazione all'attività estrattiva e dei concessionari CP_1 alla coltivazione di giacimenti per attività estrattiva, trovano la loro ratio nell'esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante;
pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell'ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'ente medesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione per neutralizzare le conseguenze - nocive ma legittime - correlate all'attività produttiva svolta (Sez. U, Ordinanza n. 34982 del 2023). Per tale motivo, non è richiesta altra motivazione, se non quella che il destinatario del prelievo eserciti l'attività di estrazione, né la prova che l'ente regionale abbia sopportato esborsi. Per le stesse considerazioni innanzi svolte, non rileva neppure se vi sia o meno la prova che la CP_1 abbia effettivamente costituito il fondo per la eco sostenibilità ovvero dello svolgimento delle
[...] attività tipiche contemplate dalla norma impositiva del cd. contributo ambientale, ovvero ancora quali importi avrebbe destinato per il completamento e l'avvio dell'aeroporto di Pontecagnano e alla relativa gestione societaria. Nello specifico, la normativa non subordina in alcun modo il contributo alla prova dell'effettiva destinazione delle entrate alle finalità stabilite dal legislatore.
***** È infondata anche la doglianza sub III), formulata sul presupposto che l'imposizione contrasterebbe con i principi comunitari che vietano gli interventi pubblici che possano distorcere la concorrenza, discriminando tra le imprese. Se ben si comprende, la discriminazione discenderebbe dal fatto che si
<impongono agli operatori del settore con sede in dei tributi del tutto illogici ed incoerenti, CP_1 stante da un lato la mancanza di qualsivoglia collegamento tra l'esercizio dell'attività estrattiva e la realizzazione dell'aeroporto di Pontecagnano e dall'altro la genericità del fine “tutela ambientale”>> (pag. 15 citazione). In contrario, si osserva che la destinazione di parte rilevante dei contributi richiesti dalla CP_1 alla realizzazione e gestione dell'aeroporto di Pontecagnano non è in contraddizione con la
[...] natura (ambientale) del contributo perché tale opera, lungi dal costituire un'opera estranea al miglioramento delle condizioni ambientali, rappresenta invece una opportunità di miglioramento del territorio. La finalità ambientale, infatti, non va identificata nel ripristino dai danni causati dall'attività estrattiva, ossia dal tentativo di riportare l'area allo status quo. Su di essa anzi peserà proprio l'impossibilità di recupero del tessuto territoriale, che così resterà irrimediabilmente compromesso. La finalità ambientale va al contrario identificata nel miglioramento complessivo che il territorio medesimo potrebbe ottenere da opere, anche infrastrutturali, capaci di bilanciare le compromissioni subite dal territorio. Tra queste opere deve certamente annoverarsi un aeroporto a servizio del bacino territoriale della provincia nella quale quell'attività estrattiva è svolta (Sez. U, Ordinanza n. 34982 del 2023 in motivazione). Sicchè, pacifico essendo che la società ricorrente esercita l'attività estrattiva, non è configurabile alcuna discriminazione con altre imprese.
***** La doglianza sub IV è infondata, perché la contribuzione di cui si discute non ha natura tributaria (Sez. U, Ordinanza n. 34982 del 2023).
***** Sono infondate anche le doglianze sub V-VI), formulate sul presupposto che l'art. 19 L.R.C. n. 01/2008 individua i soggetti passivi dell'imposizione del cd. “contributo ambientale”, indicando quali obbligati alla prestazione contributiva solo coloro i quali esercitano l'attività estrattiva in forza di un titolo legittimante rilasciato in conformità al Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.). Di conseguenza, poiché il Consiglio di Stato con le sentenze n. 4645/2013 e 4648/2013 pubblicate il 18.9.2013 ha annullato il PRAE, il contributo non sarebbe dovuto. In ogni caso, a dire di parte attrice, il contributo ambientale di cui è causa colpirebbe solo ed esclusivamente quei soggetti che abbiano conseguito l'autorizzazione a nuove attività estrattive successivamente all'entrata in vigore del P.R.A.E., approvato con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006 (pubblicata nel B.U.R.C. n. 27 del 19.06.2006), mentre i soggetti che, come la Ricorrente, all'epoca dell'adozione del piano erano già in possesso di regolare autorizzazione, ne sarebbero esclusi. In contrario, si rileva che sia la Corte di Cassazione, sia il giudice costituzionale, hanno individuato la ratio fondante del contributo nell'esigenza di indennizzare la collettività per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, essendo certa l'incidenza negativa dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente inerenti alle zone limitrofe a quelle di collocazione della cava, ciò collegandosi altresì alla circostanza che il costo di un siffatto disagio finisce per gravare, coerentemente, su chi lo produce, in linea con le indicazioni di principio derivanti, in materia ambientale, dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre (v. Cassazione civile sez. un., 21/01/2020, n.1182). per questa ragione, la debenza del contributo in esame si ricollega direttamente allo svolgimento dell'attività estrattiva, indipendentemente dal titolo che la legittimi, e dunque indipendentemente dall'autorizzazione esplicita rilasciata in forza di PRAE o, come nella fattispecie, prima dell'adozione del PRAE.
***** È invece fondata la doglianza sub VII), formulata sul presupposto che il contributo di cui all'art. 17 comma 1 della L.R. n. 15/2005 non è dovuto, perché il sopraggiunto completamento ed avvio dell'attività aeroportuale di Pontecagnano ha determinato de iure l'estinzione dell'obbligazione contributiva per le annualità successive all'entrata in funzione dell'aeroporto, avvenuta il 29 Settembre 2008. Infatti, la circostanza appare adeguatamente dimostrata dalla documentazione versata in atti da parte attrice (articoli di giornali che riportano la notizia della inaugurazione da parte del Governatore della piano dei voli Alitalia;
ecc…). CP_1 Peraltro, sul punto, non c'è stata neppure una specifica contestazione della che, solo Controparte_1 in comparsa conclusionale, e dunque tardivamente, ha dedotto (ma non dimostrato) che l'aeroporto ha avviato le sue attività nel mese di luglio del 2024. Pertanto, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 57/24, il “contributo annuo cave e torbiere” di cui alla L.R.. n. 15 dell'11 agosto 2005, art. 17, comma 1°, previsto per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano, richiesto con gli atti impugnati è illegittimo, in quanto relativo ad anni successivi all'avvio dell'attività aeroportuale. Di conseguenza, i relativi importi non sono dovuti.
***** La doglianza sub VIII è infondata. Parte attrice sostiene che il computo dei contributi in contestazione andrebbe operato solo con riferimento alla porzione dei materiali realmente venduti e quindi, costituenti fonte di reddito per il ricorrente. Viceversa, la ha quantificato i contributi pretesi, con riferimento al Controparte_1 materiale estratto destinato alla commercializzazione a prescindere sia dalla sua effettiva vendita sia dal suo valore di vendita, il tutto traducendoci in una grave violazione del principio costituzionale di cui all'art. 53 della Costituzione (capacità contributiva). L'assunto si fonda sull'errato presupposto che la contribuzione abbia natura tributaria. Al contrario, come già rilevato, si tratta di indennizzi posti a carico dei soggetti che esercitano attività estrattiva. Di conseguenza, correttamente, la li ha quantificati con riferimento all'intera quantità CP_1 di materiale estratto, peraltro ricavata dai dati forniti da . Parte_1
***** La doglianza sub IX è infondata, per la decisiva ragione che parte attrice rivendica la riduzione della contribuzione, prevista dall'art. 88 Norme di attuazione del PRAE, senza dimostrare di averne fatto rituale e tempestiva richiesta.
***** Le obiettive incertezze giurisprudenziali in materia, tradottesi nella questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale e definita con la richiamata sentenza della Corte Costituzionale, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: a) Accoglie parzialmente le domande proposte dall'attrice nei giudizi riuniti e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi di cui all'art. 17 comma 1 della L.R. n. 15/2005, per gli anni 2018, 2020 e 2021, oggetto degli atti opposti;
b) Compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 17.10.2025
IL GIUDICE Francesco Pastore