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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE d'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 159 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA domiciliata in Foggia Pt_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che la rappresenta e difende per procura in calce all'originario ricorso ex art. 702bis c.p.c. ---------appellante E domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. prof. Controparte_1
Stefano D'Ercole che la rappresenta in giudizio in forza di procura generale alle liti rilasciata con atto per notar del 29/10/2010, Rep. Per_1
115840/33105---------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: rapporti bancari
Conclusioni: all'udienza cartolare del 21/03/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 129/2022 resa il 17/01/2022, il Tribunale di Trani, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di ripetizione di indebito proposta da nei confronti di Pt_1 Parte_2
ha condannato quest'ultima a restituire all'attrice la Controparte_1 complessiva somma di € 82.925,47 quale saldo ricalcolato di due rapporti di pagina 1 di 7 c/c, nonché a rifondere all'istante le spese di lite per i 2/3 dell'intero, compensando il restante terzo;
ha altresì posto i costi della ctu contabile espletata ad integrale carico della banca convenuta e statuito che le spese di ctp restassero invece a carico delle rispettive parti, “non sussistendo i presupposti di diversa disposizione”.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 3/02/2022, la Pt_1 [...] ha proposto tempestivo appello limitato al solo Parte_2 profilo della regolazione delle spese di lite, chiedendo, in riforma del capo n. 2 del dispositivo della sentenza gravata, che fosse Controparte_1 condannata alla rifusione integrale delle spese del primo grado (senza alcuna compensazione parziale) in una misura pari ai medi tariffari per tutte le fasi, con riconoscimento anche del diritto al rimborso delle spese e compensi relativi alla fase di mediazione obbligatoria, nonché dei costi di ctp documentati dalla fattura in atti.
Si è costituita la banca appellata insistendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 21/03/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con un unico articolato motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente compensato per 1/3 le spese di lite del primo grado, sul presupposto del parziale accoglimento della domanda attorea.
Sostiene, in particolare, l'appellante che, avendo formulato una domanda di restituzione per la somma di € 120.997,04 “ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia” (espressione che non costituiva mera clausola di stile a fronte dell'obiettiva iniziale incertezza della pretesa restitutoria fatta valere), la riduzione del quantum dovuto ad € 82.925,47 avrebbe imposto solo una liquidazione delle spese di lite sulla base del decisum, senza alcuna decurtazione per compensazione parziale.
pagina 2 di 7 L'impugnante assume altresì che il primo giudice avrebbe immotivatamente liquidato i minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, anziché i valori medi dello scaglione di riferimento;
avrebbe omesso di statuire sul rimborso delle spese e competenze relative alla fase di mediazione obbligatoria;
avrebbe ingiustamente negato il rimborso delle spese di ctp, nonostante la sua utilità ai fini della decisione.
Conclude quindi per la condanna dell'odierna appellata al pagamento della somma di € 13.430 a titolo di onorari del primo grado, oltre rimborso dei costi di ctp documentati dalla fattura in atti di € 5.440,54 e delle spese e competenze della fase di mediazione.
Le censure sono solo in parte accoglibili.
La sentenza appellata va riformata nel capo n. 2 del dispositivo entro i termini di seguito precisati.
Non sussistevano innanzitutto i presupposti per la disposta compensazione parziale delle spese di lite del primo grado.
Premesso che la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre espressioni consimili, che accompagnano le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” (cfr. Cass. 2022/n. 35302; conf. Cass. 2024/n. 29537) e che non è in contestazione che, ove il giudizio si concluda, come nella specie, con la condanna al pagamento di una somma individuata dal giudice all'esito dell'istruttoria, l'onorario deve essere commisurato ex art. 5, co. 1 DM 2014/n. 55 non al disputatum, ma al decisum (vale a dire, al valore attribuito), rileva il Collegio che, dopo Cass. SS.UU. 2022/n. 32061 (conf. Cass. 2024/n. 13827), è ormai pacifico il principio secondo cui
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può soltanto giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2 c.p.c.”. pagina 3 di 7 In altri termini, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda (come quella di ripetizione di indebito in esame), deve trovare applicazione la regola generale la quale esige che a sopportare le spese del processo sia il soccombente;
che tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, benchè in misura ridotta, la domanda della controparte;
che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente (sic Cass. 2023/n. 23434; conf. Cass. 2015/n. 9587; Cass. 2017/n. 18125; Cass. 2020/n. 17854).
Nella fattispecie, esclusa la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza reciproca, la circostanza che la domanda sia stata accolta in misura ridotta poteva dunque giustificare la compensazione parziale delle spese solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c., vale a dire l'assoluta novità delle questioni trattate o il mutamento della giurisprudenza, che però non sono ravvisabili nel caso in esame, al pari di eventuali altre gravi ed eccezionali ragioni che, dopo Corte Cost. 2018/n. 78, pure avrebbero potuto legittimare la compensazione, ma che, nella fattispecie, non sono mai state esplicitate.
In parziale riforma della pronuncia impugnata, va dunque riconosciuto all'appellante il rimborso integrale delle spese di lite liquidate per il primo grado, senza la compensazione di 1/3.
Parimenti fondata è la censura attinente all'omessa pronuncia sul rimborso delle spese e competenze (pur indicate nella nota specifica allegata dall'avv. A. Ruocco alla memoria conclusiva del 3/11/2021) sostenute dall'attrice nella fase della mediazione obbligatoria cui era soggetto il giudizio, a pena di improcedibilità della domanda.
Come infatti precisato da Cass. 2023/n. 32306 e ribadito da Cass. 2024/n. 5389, anche le spese del procedimento di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate dal principio di soccombenza, soluzione che è peraltro in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva.
pagina 4 di 7 Tale principio trova conferma nell'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato
“spese processuali”, che, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, richiamando l'art. 92 c.p.c. e così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.
Vanno perciò riconosciuti all'appellante € 48,80 per spese di avvio del procedimento di mediazione documentati dal bonifico in atti del 12/07/2019 ed € 480 quale compenso per l'assistenza stragiudiziale prestata dall'avv. Ruocco, così decurtata della metà la richiesta somma di € 960 in considerazione del fatto che, come emerge dal verbale di mediazione prodotto in primo grado, la predetta assistenza si è esaurita in un unico incontro chiusosi immediatamente senza accordo tra le parti, stante l'assenza di (circostanza che legittima il riconoscimento del valore minimo CP_1 previsto dalla tariffa all'epoca vigente).
Non è invece fondata la doglianza afferente la liquidazione dei minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
Ed infatti, “in tema di liquidazione delle spese processuali successive al DM 2014/n. 55, non trova fondamento normativo un vincolo di determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinchè siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. 2021/n. 89; conf. Cass. 2021/n. 19989; Cass. 2019/n. 12537).
“L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere” (Cass. 2022/n. 14198; conf. Cass. 2021/n. 15443).
In altri termini, solo in quest'ultimo caso sussiste un obbligo specifico di motivazione che non è invece prospettabile laddove il giudice proceda alla liquidazione mantenendosi all'interno della forbice compresa tra i minimi e i massimi dello scaglione tariffario di riferimento;
deve inoltre escludersi la sussistenza di un obbligo normativo di attenersi ai medi che imponga una motivazione espressa in caso di scostamento dagli stessi, costituendo i pagina 5 di 7 medesimi solo criteri di orientamento che individuano la misura economica standard (ma non obbligatoria) del valore della prestazione professionale.
Parimenti infondata è la censura avente ad oggetto il mancato rimborso dei costi di ctp.
È ben vero che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Tuttavia, come precisato da Cass. 2006/n. 2605 e Cass. 2022/n. 21402,
“mentre la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al ctu integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza della prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrarne il pagamento”.
Nella fattispecie, l'appallante ha prodotto in primo grado solo una fattura dell'importo di € 5.440,54 emessa dal proprio ctp dott. Persona_2
, che non è sufficiente a provare l'effettivo pagamento della
[...] predetta somma.
La parziale riforma della pronuncia impugnata, per i motivi dinanzi esposti, impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, devono seguire l'ordinario criterio della soccombenza e rimanere ad integrale carico dell'appellata, nelle misure liquidate come da dispositivo, per il primo grado ai sensi del DM 2014/n. 55 e in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 individuato sulla scorta del valore attribuito e, per questo grado d'appello avente un oggetto più limitato (dibattendosi del solo importo delle spese di lite del primo grado) ai sensi del DM 2022/n. 147 e sulla base dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000 corrispondente all'entità della somma liquidata a titolo di spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 3/02/2022 da nei Pt_1 Parte_2 pagina 6 di 7 confronti di avverso la sentenza n. 129/2022 emessa il Controparte_1
17/01/2022 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a rifondere Controparte_1 integralmente all'appellante le spese di lite del primo grado, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario, avv. A. Ruocco, liquidandole in € 48,80 per spese di avvio della fase di mediazione obbligatoria ed € 10.265 per onorari (di cui € 9.785 relativi all'attività giudiziale ed € 480 per l'assistenza prestata nella fase di mediazione), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario avv. A. Ruocco, liquidandole in € 382,50 per esborsi ed € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 7 di 7
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 159 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA domiciliata in Foggia Pt_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco che la rappresenta e difende per procura in calce all'originario ricorso ex art. 702bis c.p.c. ---------appellante E domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. prof. Controparte_1
Stefano D'Ercole che la rappresenta in giudizio in forza di procura generale alle liti rilasciata con atto per notar del 29/10/2010, Rep. Per_1
115840/33105---------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: rapporti bancari
Conclusioni: all'udienza cartolare del 21/03/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 129/2022 resa il 17/01/2022, il Tribunale di Trani, in accoglimento per quanto di ragione della domanda di ripetizione di indebito proposta da nei confronti di Pt_1 Parte_2
ha condannato quest'ultima a restituire all'attrice la Controparte_1 complessiva somma di € 82.925,47 quale saldo ricalcolato di due rapporti di pagina 1 di 7 c/c, nonché a rifondere all'istante le spese di lite per i 2/3 dell'intero, compensando il restante terzo;
ha altresì posto i costi della ctu contabile espletata ad integrale carico della banca convenuta e statuito che le spese di ctp restassero invece a carico delle rispettive parti, “non sussistendo i presupposti di diversa disposizione”.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata il 3/02/2022, la Pt_1 [...] ha proposto tempestivo appello limitato al solo Parte_2 profilo della regolazione delle spese di lite, chiedendo, in riforma del capo n. 2 del dispositivo della sentenza gravata, che fosse Controparte_1 condannata alla rifusione integrale delle spese del primo grado (senza alcuna compensazione parziale) in una misura pari ai medi tariffari per tutte le fasi, con riconoscimento anche del diritto al rimborso delle spese e compensi relativi alla fase di mediazione obbligatoria, nonché dei costi di ctp documentati dalla fattura in atti.
Si è costituita la banca appellata insistendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 21/03/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con un unico articolato motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe erroneamente compensato per 1/3 le spese di lite del primo grado, sul presupposto del parziale accoglimento della domanda attorea.
Sostiene, in particolare, l'appellante che, avendo formulato una domanda di restituzione per la somma di € 120.997,04 “ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia” (espressione che non costituiva mera clausola di stile a fronte dell'obiettiva iniziale incertezza della pretesa restitutoria fatta valere), la riduzione del quantum dovuto ad € 82.925,47 avrebbe imposto solo una liquidazione delle spese di lite sulla base del decisum, senza alcuna decurtazione per compensazione parziale.
pagina 2 di 7 L'impugnante assume altresì che il primo giudice avrebbe immotivatamente liquidato i minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, anziché i valori medi dello scaglione di riferimento;
avrebbe omesso di statuire sul rimborso delle spese e competenze relative alla fase di mediazione obbligatoria;
avrebbe ingiustamente negato il rimborso delle spese di ctp, nonostante la sua utilità ai fini della decisione.
Conclude quindi per la condanna dell'odierna appellata al pagamento della somma di € 13.430 a titolo di onorari del primo grado, oltre rimborso dei costi di ctp documentati dalla fattura in atti di € 5.440,54 e delle spese e competenze della fase di mediazione.
Le censure sono solo in parte accoglibili.
La sentenza appellata va riformata nel capo n. 2 del dispositivo entro i termini di seguito precisati.
Non sussistevano innanzitutto i presupposti per la disposta compensazione parziale delle spese di lite del primo grado.
Premesso che la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre espressioni consimili, che accompagnano le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” (cfr. Cass. 2022/n. 35302; conf. Cass. 2024/n. 29537) e che non è in contestazione che, ove il giudizio si concluda, come nella specie, con la condanna al pagamento di una somma individuata dal giudice all'esito dell'istruttoria, l'onorario deve essere commisurato ex art. 5, co. 1 DM 2014/n. 55 non al disputatum, ma al decisum (vale a dire, al valore attribuito), rileva il Collegio che, dopo Cass. SS.UU. 2022/n. 32061 (conf. Cass. 2024/n. 13827), è ormai pacifico il principio secondo cui
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che è configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può soltanto giustificarne la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2 c.p.c.”. pagina 3 di 7 In altri termini, in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda (come quella di ripetizione di indebito in esame), deve trovare applicazione la regola generale la quale esige che a sopportare le spese del processo sia il soccombente;
che tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, benchè in misura ridotta, la domanda della controparte;
che la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, anche se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può qualificarsi soccombente (sic Cass. 2023/n. 23434; conf. Cass. 2015/n. 9587; Cass. 2017/n. 18125; Cass. 2020/n. 17854).
Nella fattispecie, esclusa la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza reciproca, la circostanza che la domanda sia stata accolta in misura ridotta poteva dunque giustificare la compensazione parziale delle spese solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c., vale a dire l'assoluta novità delle questioni trattate o il mutamento della giurisprudenza, che però non sono ravvisabili nel caso in esame, al pari di eventuali altre gravi ed eccezionali ragioni che, dopo Corte Cost. 2018/n. 78, pure avrebbero potuto legittimare la compensazione, ma che, nella fattispecie, non sono mai state esplicitate.
In parziale riforma della pronuncia impugnata, va dunque riconosciuto all'appellante il rimborso integrale delle spese di lite liquidate per il primo grado, senza la compensazione di 1/3.
Parimenti fondata è la censura attinente all'omessa pronuncia sul rimborso delle spese e competenze (pur indicate nella nota specifica allegata dall'avv. A. Ruocco alla memoria conclusiva del 3/11/2021) sostenute dall'attrice nella fase della mediazione obbligatoria cui era soggetto il giudizio, a pena di improcedibilità della domanda.
Come infatti precisato da Cass. 2023/n. 32306 e ribadito da Cass. 2024/n. 5389, anche le spese del procedimento di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate dal principio di soccombenza, soluzione che è peraltro in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva.
pagina 4 di 7 Tale principio trova conferma nell'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato
“spese processuali”, che, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, richiamando l'art. 92 c.p.c. e così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.
Vanno perciò riconosciuti all'appellante € 48,80 per spese di avvio del procedimento di mediazione documentati dal bonifico in atti del 12/07/2019 ed € 480 quale compenso per l'assistenza stragiudiziale prestata dall'avv. Ruocco, così decurtata della metà la richiesta somma di € 960 in considerazione del fatto che, come emerge dal verbale di mediazione prodotto in primo grado, la predetta assistenza si è esaurita in un unico incontro chiusosi immediatamente senza accordo tra le parti, stante l'assenza di (circostanza che legittima il riconoscimento del valore minimo CP_1 previsto dalla tariffa all'epoca vigente).
Non è invece fondata la doglianza afferente la liquidazione dei minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
Ed infatti, “in tema di liquidazione delle spese processuali successive al DM 2014/n. 55, non trova fondamento normativo un vincolo di determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinchè siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo” (Cass. 2021/n. 89; conf. Cass. 2021/n. 19989; Cass. 2019/n. 12537).
“L'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere” (Cass. 2022/n. 14198; conf. Cass. 2021/n. 15443).
In altri termini, solo in quest'ultimo caso sussiste un obbligo specifico di motivazione che non è invece prospettabile laddove il giudice proceda alla liquidazione mantenendosi all'interno della forbice compresa tra i minimi e i massimi dello scaglione tariffario di riferimento;
deve inoltre escludersi la sussistenza di un obbligo normativo di attenersi ai medi che imponga una motivazione espressa in caso di scostamento dagli stessi, costituendo i pagina 5 di 7 medesimi solo criteri di orientamento che individuano la misura economica standard (ma non obbligatoria) del valore della prestazione professionale.
Parimenti infondata è la censura avente ad oggetto il mancato rimborso dei costi di ctp.
È ben vero che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Tuttavia, come precisato da Cass. 2006/n. 2605 e Cass. 2022/n. 21402,
“mentre la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al ctu integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza della prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrarne il pagamento”.
Nella fattispecie, l'appallante ha prodotto in primo grado solo una fattura dell'importo di € 5.440,54 emessa dal proprio ctp dott. Persona_2
, che non è sufficiente a provare l'effettivo pagamento della
[...] predetta somma.
La parziale riforma della pronuncia impugnata, per i motivi dinanzi esposti, impone una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, devono seguire l'ordinario criterio della soccombenza e rimanere ad integrale carico dell'appellata, nelle misure liquidate come da dispositivo, per il primo grado ai sensi del DM 2014/n. 55 e in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 individuato sulla scorta del valore attribuito e, per questo grado d'appello avente un oggetto più limitato (dibattendosi del solo importo delle spese di lite del primo grado) ai sensi del DM 2022/n. 147 e sulla base dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000 corrispondente all'entità della somma liquidata a titolo di spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 3/02/2022 da nei Pt_1 Parte_2 pagina 6 di 7 confronti di avverso la sentenza n. 129/2022 emessa il Controparte_1
17/01/2022 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a rifondere Controparte_1 integralmente all'appellante le spese di lite del primo grado, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario, avv. A. Ruocco, liquidandole in € 48,80 per spese di avvio della fase di mediazione obbligatoria ed € 10.265 per onorari (di cui € 9.785 relativi all'attività giudiziale ed € 480 per l'assistenza prestata nella fase di mediazione), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del suo procuratore antistatario avv. A. Ruocco, liquidandole in € 382,50 per esborsi ed € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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