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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1452/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ric._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5359/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 25/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160068106029 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170017119768 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019993771 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039237188 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001933659 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180015057373 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017667138 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180028033709 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190003677590 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190015684605 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190015684605 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190021359625 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190021359625 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200001143832 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018987656000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1651/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle indicate in oggetto.
Nessuno si è costituito per l'agente della riscossione entro la data dell'udienza tenutasi il 26 giugno 2023, alla quale, il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente, invero, non ha formulato una regolare vocatio in ius dell'effettivo legittimato passivo della controversia, ossia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania, chiamando in giudizio, in modo generico,
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'art. 18 del d.lgs. n. 546/1992, invero, al comma 2, prevede che il ricorso debba contenere l'indicazione “dell'ufficio nei cui confronti […] è proposto” la cui omissione, in forza del successivo comma 4, è sanzionata con l'inammissibilità. L'art. 10 del d.lgs. n. 546/1992, rubricato “parti”, prevede che “Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso”. Criterio territoriale che individua sia il giudice tributario territorialmente competente ex art. 4 del d.lgs. n. 546/1992 sia l'ufficio locale legittimato passivo della controversia ex art. 24 del d.P.R. n.
602/1973 (Cass. civ. n. 8049/2017). L'omessa indicazione dell'ufficio territoriale chiamato in giudizio incide sul diritto di difesa del concessionario che – vistosi notificato il ricorso nell'indirizzo PEC nazionale unico –
è costretto ad una complessa attività di ricerca al “buio” per predisporre la difesa con il conseguente rischio – concretizzatosi nel presente giudizio – di non potersi costituire in giudizio. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della controparte.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ric._1 s.r.l. in liquidazione con atto del 22 Marzo 2024 deducendo i seguenti motivi.
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di prime cure per non aver lo stesso indicato l'ufficio territoriale dell'agente della riscossione necessario ai fini della individuazione della competenza territoriale della Corte. I Giudici di prime cure, certamente non facendo buon governo dei principi sopra esposti in ordine alla sanzione di inammissibilità quale extrema ratio, affidano il primo motivo della detta inammissibilità al fatto che il ricorso di primo grado sia stato promosso – probabilmente questa difesa pensa sulla scorta di quanto indicato nell'epigrafe dello stesso atto (per come si legge “
Contro
: Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore”) - nei confronti dell'ADER senza indicazione dell'ufficio territoriale e ciò, sempre in ragione di quanto sorprendentemente ed incomprensibilmente sostenuto, avrebbe reso difficoltosa l'individuazione della Corte territorialmente competente. Orbene, appare fin troppo evidente a questa difesa che la sentenza per cui è causa sia stata fondata su argomentazioni totalmente irrilevanti ed infondate. Secondo i Giudici di primo grado la mancata indicazione “sul frontespizio del ricorso” della dicitura “catania” “incide sul diritto di difesa del concessionario che – vistosi notificato il ricorso nell'indirizzo PEC nazionale unico – è costretto ad una complessa attività di ricerca al “buio” per predisporre la difesa con il conseguente rischio – concretizzatosi nel presente giudizio – di non potersi costituire in giudizio”; orbene è del tutto evidente che la notifica non poteva che essere fatta all'unico indirizzo nazionale presente nei pubblici registri e soprattutto l'unico indirizzo al quale confluiscono i ricorsi. Del resto, nessun “ricerca al buio” doveva fare il concessionario il quale all'esito della notifica del ricorso ha evidenza dell'atto impugnato che con il solo numero dell'atto viene ricondotto e correttamente agganciato “all'ufficio locale”. Risulta, di contro, illogica e illegittima la motivazione posta in essere dai Giudici di primi grado. Inesistenza e/o nullità insanabile della notifica della intimazione di pagamento impugnata per violazione degli artt.
3-bis della L. 53/1994, 26 del DPR n. 602/73 e 16 ter del D.
L. 179 del 2012. Inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento n. 29320229018987656. Si eccepisce preliminarmente la inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento oggetto della presente impugnazione. Invero, la società ricorrente non ha mai ricevuto alcuna valida notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento, sicché quest'ultima costituisce il primo atto con il quale l'odierna ricorrente è stata messo a conoscenza del debito summenzionato. In tale ottica, pertanto, la cartella e la sua notifica si pongono come presupposto indefettibile per procedere alla riscossione delle somme ivi riportate, nell'ipotesi in cui il debitore non abbia assolto alla propria obbligazione. Mancata notifica degli atti prodromici sottesi alle cartelle di pagamento richiamate in seno alla intimazione di pagamento. Nullità della intimazione di pagamento opposta per difetto di motivazione
(apparente motivazione), violazione degli artt. 7, comma 1 e 17 dello Statuto dei diritti del contribuente, dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 41, co. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'art. 24 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, seconda parte, della L. 212/2000 per omessa allegazione dell'atto richiamato. La intimazione di pagamento è inoltre viziata per mancata allegazione dell'atto richiamato necessario per verificare la correttezza e/o legittimità della pretesa avanzata,
e ciò in palese violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, ultima parte “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Orbene, l'Agente della riscossione in seno alla cartella impugnata ha richiamato l'atto prodromico senza che lo stesso sia stato posto nella disposizione – con la dovuta e necessaria allegazione – del contribuente, soggetto a cui l'Erario intima oggi il pagamento, e che deve essere posto in condizione di valutare ed esaminare tutti gli atti cui la motivazione fa riferimento, per come espressamente previsto dall'art. 7 della L. 212 del 2000. Intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73. Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5359/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania sez. 1 e depositata il 25 Luglio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La sentenza con la quale i Giudici di primo grado hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di ADER genericamente individuata, senza l'indicazione specifica dell'ufficio territoriale, è legittima e va confermata. La mancata indicazione in ricorso dell'Ufficio territoriale di ADER, “Catania”, nei cui confronti
è stato notificato il ricorso, ha leso il diritto di difesa della convenuta che non ha potuto approntare idonea e tempestiva difesa. Quanto sopra, voglia codesto Collegio dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado, ex art. 18 comma 4 D.Lgs 546/1992, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. L'appellante ripropone i medesimi motivi di illegittimità formulati in primo grado che imponevano, già in quella fase, la declaratoria di inammissibilità per carenza d'interesse, ex art. 100 cpc, trattandosi di ricorso proposto impugnativamente avverso gli estratti ruolo. Già in sede di ricorso la Società ha manifestato la volontà di impugnare unicamente “12 cartelle di pagamento … conosciute … a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229018987656”, invitando il Giudice di primo grado ad “… annullare le cartelle di pagamento perché illegittime per tutti i motivi esposti…”.L'oggetto del giudizio, quindi, verte sulla legittimità dei ruoli conosciuti attraverso l'atto d'intimazione di pagamento, quest'ultimo non impugnato ed indicato dalla ricorrente solo ai fini della tempestiva notificazione del ricorso. La mancata indicazione, tra gli atti impugnati, dell'atto d'intimazione e l'assenza della domanda di annullamento e/o di illegittimità di tale atto nel ricorso introduttivo, impone a codesto Collegio di limitare l'oggetto della domanda esclusivamente ai ruoli indicati nel ricorso, ex art. 18, co 2 lett. d) e co 4 del D. Lgs. 546/92, che per l'effetto deve essere dichiarato, anche d'ufficio, inammissibile. Ai sensi dell'articolo 12 comma 4 bis del DPR 602/73, l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile ad eccezione delle ipotesi di impugnazione diretta nei casi previsti espressamente. L'appellante eccepisce l'illegittimità dei ruoli per omessa regolare notifica delle cartelle di pagamento. Tale motivo di impugnazione è illegittimo per regolare notifica delle cartelle di pagamento, divenute definitive per omessa impugnazione nel termine di sessanta giorni, ex art. 21 del D.
Lgs. 546/92. Invero, i ruoli sono stati portati a conoscenza della Società ricorrente attraverso la regolare notifica delle relative cartelle di pagamento e, precisamente: -n. 29320160068106029 – IRPEF e Rit. IRPEF anno 2013, notificata a mezzo pec il 29/11/2016; -n. 29320170017119768 IRES ed IVA anno 2013, notificata a mezzo pec il 05/04/2017; -n. 29320170019993771 Spese di liquidazione anno 2016, consegnata a mezzo pec il 16//06/2017; -n. 29320170039237188 IRAP e Rit. IRPEF anno 2014, notificata a mezzo pec il
20/12/2017; -n. 29320180001933659 IRES ed IVA anno 2014, notificata a mezzo pec il 12/03/2018; -n.
29320180015057373 IVA anno 2015, notificata a mezzo pec il 15/11/2018; -n. 29320180017667138 IRAP anno 2015, notificata a mezzo pec il 09/01/2019; -n. 29320180028033709 IVA anno 2017, notificata a mezzo pec il 09/01/2019; -n. 29320190003677590 IRES anno 2015, notificata a mezzo pec il 05/03/2019; -n.
29320190015684605 IVA anno 2017, notificata a mezzo pec il 02/09/2019; -n. 29320190021359625 IVA ed
IRAP anno 2016, notificata a mezzo pec il 12/12/2019; -n. 29320200001143832 IVA anno 2018, notificata a mezzo pec il 24/02/2020. In ordine, poi, alla eccepita nullità degli interessi e delle sanzioni iscritti a ruolo e alla eccepita decadenza del potere di iscrizione a ruolo dell'Ente impositore, si evidenzia che tali eccezioni andavano proposte in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento con la conseguente inammissibilità in tale sede.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
In data 16 Settembre 2025 parte appellante deposita memoria difensiva.
All'Udienza del 26 Settembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo (art.18 D. Lgs.546/1992), risulta accertato che il ricorso introduttivo è stato notificato genericamente contro la “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, senza specifica individuazione dell'ufficio territoriale competente, come imposto dall'art.18, comma 2, D.
Lgs.546/92, che prescrive l'indicazione dell'ufficio contro cui il ricorso è proposto a pena di inammissibilità
(comma 4). La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito la necessità di tale formalità per garantire la certezza del contraddittorio ed il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'azione processuale (cfr.
Cass. civ. n.8049/2017). È quindi fondata e va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ADER e già riconosciuta dal giudice di primo grado. Sulla doglianza relativa alla notifica a mezzo PEC si rileva che,
l'appellante ha eccepito la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento per la pretesa irregolarità degli indirizzi PEC utilizzati per la notificazione degli atti, sostenendo che gli stessi non risulterebbero iscritti nei pubblici registri ex art.16-ter D. L.179/2012. Tuttavia, è condivisibile il recente orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, secondo cui la notificazione a mezzo PEC proveniente da un indirizzo istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla qualora l'atto sia comunque pervenuto al destinatario, sia stato effettivamente conosciuto e non sussistano incertezze in ordine alla provenienza e all'oggetto
(Cass. S. U. n.15979/2022). Ai sensi dell' art.156 c. p. c. , la nullità della notifica è esclusa laddove l'atto abbia raggiunto lo scopo. Nel caso in esame, dalle produzioni documentali delle parti risulta che le cartelle di pagamento sono state effettivamente ricevute e risultano conosciute dall'appellante, il quale ha potuto predisporre tempestiva e compiuta difesa. Non appare quindi fondato il motivo di appello sul punto. Le eccezioni di decadenza e prescrizione risultano, anch'esse, infondate atteso che, dalle risultanze istruttorie, la notificazione delle cartelle di pagamento risulta eseguita entro i termini normativamente previsti e, comunque, anteriormente al decorso del termine prescrizionale ordinario decennale invocato per i tributi oggetto di causa. La nullità degli interessi e delle sanzioni iscritti a ruolo – per asserita carenza di motivazione e mancata dettagliata esposizione dei criteri di calcolo – non trova accoglimento alla luce della natura degli atti impugnati, conforme ai modelli normativi ministeriali e, comunque, non configurando un vizio di tale gravità da inficiare radicalmente la legittimità dei titoli oggetto di opposizione, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ric._1 S.r.l. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di Legge se dovuti, da distrarsi in favore del Professionista Avv. Difensore_3, Procuratore Antistatario di parte appellata. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia in data 26 Settembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1452/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ric._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5359/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
1 e pubblicata il 25/07/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160068106029 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170017119768 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170019993771 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039237188 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180001933659 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180015057373 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017667138 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180028033709 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190003677590 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190015684605 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190015684605 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190021359625 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190021359625 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200001143832 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018987656000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1651/2025 depositato il
03/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle indicate in oggetto.
Nessuno si è costituito per l'agente della riscossione entro la data dell'udienza tenutasi il 26 giugno 2023, alla quale, il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente, invero, non ha formulato una regolare vocatio in ius dell'effettivo legittimato passivo della controversia, ossia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania, chiamando in giudizio, in modo generico,
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'art. 18 del d.lgs. n. 546/1992, invero, al comma 2, prevede che il ricorso debba contenere l'indicazione “dell'ufficio nei cui confronti […] è proposto” la cui omissione, in forza del successivo comma 4, è sanzionata con l'inammissibilità. L'art. 10 del d.lgs. n. 546/1992, rubricato “parti”, prevede che “Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso”. Criterio territoriale che individua sia il giudice tributario territorialmente competente ex art. 4 del d.lgs. n. 546/1992 sia l'ufficio locale legittimato passivo della controversia ex art. 24 del d.P.R. n.
602/1973 (Cass. civ. n. 8049/2017). L'omessa indicazione dell'ufficio territoriale chiamato in giudizio incide sul diritto di difesa del concessionario che – vistosi notificato il ricorso nell'indirizzo PEC nazionale unico –
è costretto ad una complessa attività di ricerca al “buio” per predisporre la difesa con il conseguente rischio – concretizzatosi nel presente giudizio – di non potersi costituire in giudizio. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Nulla si dispone sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio della controparte.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ric._1 s.r.l. in liquidazione con atto del 22 Marzo 2024 deducendo i seguenti motivi.
Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di prime cure per non aver lo stesso indicato l'ufficio territoriale dell'agente della riscossione necessario ai fini della individuazione della competenza territoriale della Corte. I Giudici di prime cure, certamente non facendo buon governo dei principi sopra esposti in ordine alla sanzione di inammissibilità quale extrema ratio, affidano il primo motivo della detta inammissibilità al fatto che il ricorso di primo grado sia stato promosso – probabilmente questa difesa pensa sulla scorta di quanto indicato nell'epigrafe dello stesso atto (per come si legge “
Contro
: Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore”) - nei confronti dell'ADER senza indicazione dell'ufficio territoriale e ciò, sempre in ragione di quanto sorprendentemente ed incomprensibilmente sostenuto, avrebbe reso difficoltosa l'individuazione della Corte territorialmente competente. Orbene, appare fin troppo evidente a questa difesa che la sentenza per cui è causa sia stata fondata su argomentazioni totalmente irrilevanti ed infondate. Secondo i Giudici di primo grado la mancata indicazione “sul frontespizio del ricorso” della dicitura “catania” “incide sul diritto di difesa del concessionario che – vistosi notificato il ricorso nell'indirizzo PEC nazionale unico – è costretto ad una complessa attività di ricerca al “buio” per predisporre la difesa con il conseguente rischio – concretizzatosi nel presente giudizio – di non potersi costituire in giudizio”; orbene è del tutto evidente che la notifica non poteva che essere fatta all'unico indirizzo nazionale presente nei pubblici registri e soprattutto l'unico indirizzo al quale confluiscono i ricorsi. Del resto, nessun “ricerca al buio” doveva fare il concessionario il quale all'esito della notifica del ricorso ha evidenza dell'atto impugnato che con il solo numero dell'atto viene ricondotto e correttamente agganciato “all'ufficio locale”. Risulta, di contro, illogica e illegittima la motivazione posta in essere dai Giudici di primi grado. Inesistenza e/o nullità insanabile della notifica della intimazione di pagamento impugnata per violazione degli artt.
3-bis della L. 53/1994, 26 del DPR n. 602/73 e 16 ter del D.
L. 179 del 2012. Inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento n. 29320229018987656. Si eccepisce preliminarmente la inesistenza e/o nullità della notifica delle cartelle di pagamento oggetto della presente impugnazione. Invero, la società ricorrente non ha mai ricevuto alcuna valida notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento, sicché quest'ultima costituisce il primo atto con il quale l'odierna ricorrente è stata messo a conoscenza del debito summenzionato. In tale ottica, pertanto, la cartella e la sua notifica si pongono come presupposto indefettibile per procedere alla riscossione delle somme ivi riportate, nell'ipotesi in cui il debitore non abbia assolto alla propria obbligazione. Mancata notifica degli atti prodromici sottesi alle cartelle di pagamento richiamate in seno alla intimazione di pagamento. Nullità della intimazione di pagamento opposta per difetto di motivazione
(apparente motivazione), violazione degli artt. 7, comma 1 e 17 dello Statuto dei diritti del contribuente, dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 41, co. 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'art. 24 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, seconda parte, della L. 212/2000 per omessa allegazione dell'atto richiamato. La intimazione di pagamento è inoltre viziata per mancata allegazione dell'atto richiamato necessario per verificare la correttezza e/o legittimità della pretesa avanzata,
e ciò in palese violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, ultima parte “Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Orbene, l'Agente della riscossione in seno alla cartella impugnata ha richiamato l'atto prodromico senza che lo stesso sia stato posto nella disposizione – con la dovuta e necessaria allegazione – del contribuente, soggetto a cui l'Erario intima oggi il pagamento, e che deve essere posto in condizione di valutare ed esaminare tutti gli atti cui la motivazione fa riferimento, per come espressamente previsto dall'art. 7 della L. 212 del 2000. Intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73. Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5359/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania sez. 1 e depositata il 25 Luglio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La sentenza con la quale i Giudici di primo grado hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di ADER genericamente individuata, senza l'indicazione specifica dell'ufficio territoriale, è legittima e va confermata. La mancata indicazione in ricorso dell'Ufficio territoriale di ADER, “Catania”, nei cui confronti
è stato notificato il ricorso, ha leso il diritto di difesa della convenuta che non ha potuto approntare idonea e tempestiva difesa. Quanto sopra, voglia codesto Collegio dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado, ex art. 18 comma 4 D.Lgs 546/1992, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. L'appellante ripropone i medesimi motivi di illegittimità formulati in primo grado che imponevano, già in quella fase, la declaratoria di inammissibilità per carenza d'interesse, ex art. 100 cpc, trattandosi di ricorso proposto impugnativamente avverso gli estratti ruolo. Già in sede di ricorso la Società ha manifestato la volontà di impugnare unicamente “12 cartelle di pagamento … conosciute … a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229018987656”, invitando il Giudice di primo grado ad “… annullare le cartelle di pagamento perché illegittime per tutti i motivi esposti…”.L'oggetto del giudizio, quindi, verte sulla legittimità dei ruoli conosciuti attraverso l'atto d'intimazione di pagamento, quest'ultimo non impugnato ed indicato dalla ricorrente solo ai fini della tempestiva notificazione del ricorso. La mancata indicazione, tra gli atti impugnati, dell'atto d'intimazione e l'assenza della domanda di annullamento e/o di illegittimità di tale atto nel ricorso introduttivo, impone a codesto Collegio di limitare l'oggetto della domanda esclusivamente ai ruoli indicati nel ricorso, ex art. 18, co 2 lett. d) e co 4 del D. Lgs. 546/92, che per l'effetto deve essere dichiarato, anche d'ufficio, inammissibile. Ai sensi dell'articolo 12 comma 4 bis del DPR 602/73, l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile ad eccezione delle ipotesi di impugnazione diretta nei casi previsti espressamente. L'appellante eccepisce l'illegittimità dei ruoli per omessa regolare notifica delle cartelle di pagamento. Tale motivo di impugnazione è illegittimo per regolare notifica delle cartelle di pagamento, divenute definitive per omessa impugnazione nel termine di sessanta giorni, ex art. 21 del D.
Lgs. 546/92. Invero, i ruoli sono stati portati a conoscenza della Società ricorrente attraverso la regolare notifica delle relative cartelle di pagamento e, precisamente: -n. 29320160068106029 – IRPEF e Rit. IRPEF anno 2013, notificata a mezzo pec il 29/11/2016; -n. 29320170017119768 IRES ed IVA anno 2013, notificata a mezzo pec il 05/04/2017; -n. 29320170019993771 Spese di liquidazione anno 2016, consegnata a mezzo pec il 16//06/2017; -n. 29320170039237188 IRAP e Rit. IRPEF anno 2014, notificata a mezzo pec il
20/12/2017; -n. 29320180001933659 IRES ed IVA anno 2014, notificata a mezzo pec il 12/03/2018; -n.
29320180015057373 IVA anno 2015, notificata a mezzo pec il 15/11/2018; -n. 29320180017667138 IRAP anno 2015, notificata a mezzo pec il 09/01/2019; -n. 29320180028033709 IVA anno 2017, notificata a mezzo pec il 09/01/2019; -n. 29320190003677590 IRES anno 2015, notificata a mezzo pec il 05/03/2019; -n.
29320190015684605 IVA anno 2017, notificata a mezzo pec il 02/09/2019; -n. 29320190021359625 IVA ed
IRAP anno 2016, notificata a mezzo pec il 12/12/2019; -n. 29320200001143832 IVA anno 2018, notificata a mezzo pec il 24/02/2020. In ordine, poi, alla eccepita nullità degli interessi e delle sanzioni iscritti a ruolo e alla eccepita decadenza del potere di iscrizione a ruolo dell'Ente impositore, si evidenzia che tali eccezioni andavano proposte in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento con la conseguente inammissibilità in tale sede.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
In data 16 Settembre 2025 parte appellante deposita memoria difensiva.
All'Udienza del 26 Settembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo (art.18 D. Lgs.546/1992), risulta accertato che il ricorso introduttivo è stato notificato genericamente contro la “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, senza specifica individuazione dell'ufficio territoriale competente, come imposto dall'art.18, comma 2, D.
Lgs.546/92, che prescrive l'indicazione dell'ufficio contro cui il ricorso è proposto a pena di inammissibilità
(comma 4). La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito la necessità di tale formalità per garantire la certezza del contraddittorio ed il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'azione processuale (cfr.
Cass. civ. n.8049/2017). È quindi fondata e va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ADER e già riconosciuta dal giudice di primo grado. Sulla doglianza relativa alla notifica a mezzo PEC si rileva che,
l'appellante ha eccepito la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento per la pretesa irregolarità degli indirizzi PEC utilizzati per la notificazione degli atti, sostenendo che gli stessi non risulterebbero iscritti nei pubblici registri ex art.16-ter D. L.179/2012. Tuttavia, è condivisibile il recente orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, secondo cui la notificazione a mezzo PEC proveniente da un indirizzo istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla qualora l'atto sia comunque pervenuto al destinatario, sia stato effettivamente conosciuto e non sussistano incertezze in ordine alla provenienza e all'oggetto
(Cass. S. U. n.15979/2022). Ai sensi dell' art.156 c. p. c. , la nullità della notifica è esclusa laddove l'atto abbia raggiunto lo scopo. Nel caso in esame, dalle produzioni documentali delle parti risulta che le cartelle di pagamento sono state effettivamente ricevute e risultano conosciute dall'appellante, il quale ha potuto predisporre tempestiva e compiuta difesa. Non appare quindi fondato il motivo di appello sul punto. Le eccezioni di decadenza e prescrizione risultano, anch'esse, infondate atteso che, dalle risultanze istruttorie, la notificazione delle cartelle di pagamento risulta eseguita entro i termini normativamente previsti e, comunque, anteriormente al decorso del termine prescrizionale ordinario decennale invocato per i tributi oggetto di causa. La nullità degli interessi e delle sanzioni iscritti a ruolo – per asserita carenza di motivazione e mancata dettagliata esposizione dei criteri di calcolo – non trova accoglimento alla luce della natura degli atti impugnati, conforme ai modelli normativi ministeriali e, comunque, non configurando un vizio di tale gravità da inficiare radicalmente la legittimità dei titoli oggetto di opposizione, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ric._1 S.r.l. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di Legge se dovuti, da distrarsi in favore del Professionista Avv. Difensore_3, Procuratore Antistatario di parte appellata. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia in data 26 Settembre 2025. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)