Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 185
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73

    La Corte rigetta tale eccezione, ritenendo che la notifica delle cartelle di pagamento sia avvenuta entro i termini previsti e che, in ogni caso, le eccezioni relative a decadenza e prescrizione dovevano essere sollevate in sede di impugnazione delle cartelle stesse.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell'ufficio territoriale

    La Corte conferma la decisione di primo grado, ritenendo fondata l'eccezione di inammissibilità per mancata specifica individuazione dell'ufficio territoriale dell'Agente della Riscossione, come richiesto dall'art. 18, comma 2, D. Lgs. 546/92, al fine di garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.

  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte rigetta tale doglianza, richiamando l'orientamento della Cassazione (S. U. n.15979/2022) secondo cui la notifica a mezzo PEC da indirizzo istituzionale, anche se non nei pubblici registri, non è nulla se l'atto è pervenuto al destinatario, è stato conosciuto e non vi sono incertezze sulla provenienza e sull'oggetto. Le cartelle sono state effettivamente ricevute e conosciute dall'appellante, consentendo una difesa tempestiva.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La Corte rigetta tale eccezione, ritenendo che la notifica delle cartelle di pagamento sia avvenuta entro i termini previsti e che, in ogni caso, le eccezioni relative a decadenza e prescrizione dovevano essere sollevate in sede di impugnazione delle cartelle stesse.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione

    La Corte rigetta tale doglianza, ritenendo che la motivazione degli atti impugnati sia conforme ai modelli normativi ministeriali e non configuri un vizio tale da inficiare la legittimità dei titoli.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per omessa allegazione dell'atto richiamato

    La Corte rigetta tale eccezione, ritenendo che la motivazione degli atti impugnati sia conforme ai modelli normativi ministeriali e non configuri un vizio tale da inficiare la legittimità dei titoli.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni

    La Corte rigetta tale eccezione, ritenendo che la notifica delle cartelle di pagamento sia avvenuta entro i termini previsti e che, in ogni caso, le eccezioni relative a decadenza e prescrizione dovevano essere sollevate in sede di impugnazione delle cartelle stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 185
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 185
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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