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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/12/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 4493/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER ET Presidente dott. UC UT Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4493/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALABRÒ LUCA TOMMASO Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPINOLO ELENA che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in MONTEVERDE il Parte_1 Controparte_1 19/08/2017.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/01/2017 e il 09/04/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la signora si è già trasferita con le figlie in Pecetto, via Circonvallazione 53, Pt_1 nell'abitazione di proprietà della di lei madre e del di lei zio ed a lei concessa in uso, in forza di contratto di comodato d'uso gratuito.
DÀ ATTO che anche il Signor ha lasciato la casa già coniugale, sita in Torino via Lamarmora CP_1 77 e si è trasferito in Torino Strada Fenestrelle 123.
DISPONE l'affidamento congiunto delle figlie minori e , con esercizio anche disgiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, salvo quanto si dirà al punto seguente.
DISPONE che il padre, salve diverse intese con la madre, possa vedere e tenere con sé le figlie minori e secondo i seguenti termini e modalità: Per_1 Per_2
a) a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola – ovvero al termine delle attività extra-scolastiche
– sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
b) nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il fine settimana con la madre, le minori staranno con il padre dalle ore 16.00 del giovedì (con prelevamento dalla scuola a cura del Signor fino alle CP_1 ore 8.00 del venerdì (con accompagnamento a scuola a cure del Signor;
CP_1
c) nella settimana in cui le figlie trascorreranno il fine settimana con il padre, le minori staranno con quest'ultimo dalle ore 16.00 del martedì (con prelevamento dalla scuola a cura del Signor CP_1 fino alle ore 8.00 del mercoledì (con accompagnamento a scuola a cura del Signor;
CP_1
d) durante le vacanze natalizie, alternativamente, dalle ore 10.30 del 25 dicembre alle ore 12.00 del 31 dicembre e dalle ore 12.00 del 31 dicembre alle ore 19.00 del 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà la vigilia di Natale con le bambine non trascorrerà con loro il primo periodo. Dal 2025 la vigilia con il padre e poi, alternativamente, tra i genitori come sopra;
e) ad anni alterni ed alternativamente, le vacanze scolastiche pasquali;
f) nel mese di agosto, le figlie trascorreranno (alternando tra i genitori ogni anno i periodi in appresso indicati) dall'1 al 15 con un genitore e dal 16 al 31 con l'altro. I genitori si comunicheranno - entro il 30
pagina 2 di 3 Maggio antecedente di ciascun anno - il luogo ove essi condurranno in vacanza le figlie, assicurando - in tale periodo – contatti telefonici delle minori con l'altro genitore;
g) festività infrasettimanali e “ponti”, ad anni alterni e alternativamente, l'una con il padre e l'altra con la madre, a prescindere dal weekend di “competenza”;
h) il giorno del compleanno delle figlie ad anni alterni.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano reciprocamente a consentire i contatti telefonici con l'altro genitore quando hanno con sé le figlie.
DISPONE che il padre si impegni a corrispondere alla madre, a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle figlie, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
DISPONE che i coniugi si faranno inoltre carico, ciascuno nella misura del 50%, delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del 15 Marzo 2016, noto alle Parti ed alle medesime rimesso in copia;
il signor rimborserà inoltre alla signora il 50% delle spese di mensa CP_1 Pt_1 scolastica entro il termine di 5 giorni dalla relativa richiesta da parte della signora . Pt_1
DÀ ATTO che la signora percepirà l'assegno unico per entrambe le figlie in misura pari al Pt_1 100%.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi, di aver già risolto ogni questione economica e patrimoniale e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione, salvo quanto si dirà ai seguenti artt. 10 e 11.
DÀ ATTO che entro il 31.03.2025 il signor si obbliga ad acquistare, al prezzo di € 1.000,00, CP_1 con ogni ulteriore onere a carico del medesimo, le quote sociali della attualmente in Controparte_2 proprietà della signora , che si obbliga a venderle. Pt_1
DÀ ATTO che il signor si obbliga a corrispondere alla signora , entro il 30.06.2025, CP_1 Pt_1 la somma di € 4.000,00 a titolo di rimborso delle spese da questa sostenute in via esclusiva, sino alla data odierna, per l'educazione scolastica delle figlie.
DÀ ATTO che i coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti, anche con riferimento alle figlie minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC UT ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER ET Presidente dott. UC UT Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4493/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALABRÒ LUCA TOMMASO Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPINOLO ELENA che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in MONTEVERDE il Parte_1 Controparte_1 19/08/2017.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/01/2017 e il 09/04/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 28/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la signora si è già trasferita con le figlie in Pecetto, via Circonvallazione 53, Pt_1 nell'abitazione di proprietà della di lei madre e del di lei zio ed a lei concessa in uso, in forza di contratto di comodato d'uso gratuito.
DÀ ATTO che anche il Signor ha lasciato la casa già coniugale, sita in Torino via Lamarmora CP_1 77 e si è trasferito in Torino Strada Fenestrelle 123.
DISPONE l'affidamento congiunto delle figlie minori e , con esercizio anche disgiunto Per_1 Per_2 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, salvo quanto si dirà al punto seguente.
DISPONE che il padre, salve diverse intese con la madre, possa vedere e tenere con sé le figlie minori e secondo i seguenti termini e modalità: Per_1 Per_2
a) a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola – ovvero al termine delle attività extra-scolastiche
– sino al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
b) nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il fine settimana con la madre, le minori staranno con il padre dalle ore 16.00 del giovedì (con prelevamento dalla scuola a cura del Signor fino alle CP_1 ore 8.00 del venerdì (con accompagnamento a scuola a cure del Signor;
CP_1
c) nella settimana in cui le figlie trascorreranno il fine settimana con il padre, le minori staranno con quest'ultimo dalle ore 16.00 del martedì (con prelevamento dalla scuola a cura del Signor CP_1 fino alle ore 8.00 del mercoledì (con accompagnamento a scuola a cura del Signor;
CP_1
d) durante le vacanze natalizie, alternativamente, dalle ore 10.30 del 25 dicembre alle ore 12.00 del 31 dicembre e dalle ore 12.00 del 31 dicembre alle ore 19.00 del 6 gennaio. Il genitore che trascorrerà la vigilia di Natale con le bambine non trascorrerà con loro il primo periodo. Dal 2025 la vigilia con il padre e poi, alternativamente, tra i genitori come sopra;
e) ad anni alterni ed alternativamente, le vacanze scolastiche pasquali;
f) nel mese di agosto, le figlie trascorreranno (alternando tra i genitori ogni anno i periodi in appresso indicati) dall'1 al 15 con un genitore e dal 16 al 31 con l'altro. I genitori si comunicheranno - entro il 30
pagina 2 di 3 Maggio antecedente di ciascun anno - il luogo ove essi condurranno in vacanza le figlie, assicurando - in tale periodo – contatti telefonici delle minori con l'altro genitore;
g) festività infrasettimanali e “ponti”, ad anni alterni e alternativamente, l'una con il padre e l'altra con la madre, a prescindere dal weekend di “competenza”;
h) il giorno del compleanno delle figlie ad anni alterni.
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano reciprocamente a consentire i contatti telefonici con l'altro genitore quando hanno con sé le figlie.
DISPONE che il padre si impegni a corrispondere alla madre, a titolo di concorso al mantenimento ordinario delle figlie, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
DISPONE che i coniugi si faranno inoltre carico, ciascuno nella misura del 50%, delle spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa del 15 Marzo 2016, noto alle Parti ed alle medesime rimesso in copia;
il signor rimborserà inoltre alla signora il 50% delle spese di mensa CP_1 Pt_1 scolastica entro il termine di 5 giorni dalla relativa richiesta da parte della signora . Pt_1
DÀ ATTO che la signora percepirà l'assegno unico per entrambe le figlie in misura pari al Pt_1 100%.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autonomi, di aver già risolto ogni questione economica e patrimoniale e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione, salvo quanto si dirà ai seguenti artt. 10 e 11.
DÀ ATTO che entro il 31.03.2025 il signor si obbliga ad acquistare, al prezzo di € 1.000,00, CP_1 con ogni ulteriore onere a carico del medesimo, le quote sociali della attualmente in Controparte_2 proprietà della signora , che si obbliga a venderle. Pt_1
DÀ ATTO che il signor si obbliga a corrispondere alla signora , entro il 30.06.2025, CP_1 Pt_1 la somma di € 4.000,00 a titolo di rimborso delle spese da questa sostenute in via esclusiva, sino alla data odierna, per l'educazione scolastica delle figlie.
DÀ ATTO che i coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti, anche con riferimento alle figlie minori.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
UC UT ER ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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