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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 9459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AR De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
DE Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 9459/2025 promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Curto Rosanna Controparte_1
e con il patrocinio dell'avvocato Curto Rosanna Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“
1. il figlio sarà affidato in via esclusiva alla madre con collocazione presso la casa Persona_1
familiare sita in Padova, Via Agrigento n. 6, di proprietà del Sig. CP_2
2. Il Sig. avrà diritto di incontrare il figlio , compatibilmente con gli orari CP_2 Persona_1
di lavoro della madre e con gli impegni del minore, concordando preventivamente con la Sig.ra CP_1
la programmazione di tali incontri, sia in merito ai giorni e agli orari, sia riguardo al luogo in cui gli stessi si svolgeranno. Considerata la tenera età del minore e le circostanze sopra evidenziate, le visite del padre avverranno esclusivamente in ambiente protetto, alla presenza della madre oppure di
pagina 1 di 4 persona di fiducia da lei incaricata, fino a quando non emergeranno condizioni tali da consentire modalità di frequentazione diverse, da concordare tra le parti o eventualmente stabilite dal Giudice.
3. Il Sig. quale contributo al mantenimento del figlio minore, verserà, anche con l'aiuto CP_2 della famiglia d'origine, alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, mediante CP_1
bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, la somma mensile, rivalutabile Istat, pari ad
€ 650,00. 4. Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova, ivi comprese le spese per la baby-sitter e il cambio armadi da effettuarsi due volte l'anno. Il Sig. inoltre, sosterrà CP_2
integralmente le spese per i centri estivi che il minore frequenterà in ragione del fatto che non trascorrerà con le due settimane di ferie estive;
Per_1
5. Il figlio trascorrerà le vacanze natalizie, pasquali ed estive con la madre. Durante questi periodi, il padre potrà trascorrere del tempo con il minore, alle condizioni stabilite al punto 2., previo accordo con la Sig.ra e compatibilmente all'organizzazione familiare. CP_1
6. Come già evidenziato nelle premesse, le parti danno atto che la procura speciale con cui la Sig.ra deteneva solo formalmente la titolarità dell'immobile sito in Battaglia Terme, via delle Terme n. CP_1
7, in qualità di fiduciaria per conto del Sig. il quale aveva integralmente fornito la provvista CP_2 economica per l'acquisto, viene meno. Le parti convengono espressamente che ogni vincolo fiduciario si intende cessato, e che la piena ed esclusiva titolarità dell'immobile viene riconosciuta alla Sig.ra
la quale ne diviene unica e piena proprietaria, a titolo definitivo, libera da ogni pretesa o CP_1
rivendicazione da parte del Sig. come da scrittura privata sottoscritta dalle parti, allegata al CP_2
presente ricorso, e da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta (doc. ). Il Sig. si CP_2
impegna inoltre, entro 6 mesi dal deposito del presente ricorso, a sostenere i costi necessari per la regolarizzazione dell'abuso edilizio presente nell'immobile de quo, il quale ne ostacolerebbe una futura vendita.
7. Il Sig. si obbliga a sostenere tutte le spese condominiali rimaste insolute della casa CP_2 familiare sita in Padova, in Via Agrigento n.6 e dell'immobile sito in Battaglia Terme (PD), in Via
Terme n.7, nonché tutte le imposte, comprese IMU, TARI e qualsiasi altro onere maturato sino alla data di deposito del presente ricorso.
8. Le parti si danno sin d'ora reciproca autorizzazione ad ottenere i documenti e permessi per
l'espatrio, nonché al rinnovo e/o al rilascio del passaporto per il figlio minore . Persona_1
pagina 2 di 4
9. Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto affettivo ed in ogni caso dai rapporti patrimoniali e personali intercorsi tra i ricorrenti fino ad oggi, oltre quanto previsto nel presente ricorso”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.6.2025, e premesso di Controparte_1 Controparte_2
aver intrattenuto una relazione affettiva con connivenza more uxorio sino al mese di maggio 2024, che la convivenza si è svolta presso l'immobile sito in Padova, Via Agrigento n. 6, inizialmente acquistato da con provvista fornita da e, da alcuni mesi, divenuto di Controparte_1 Controparte_2 esclusiva proprietà di quest'ultimo e che in data 16.12.2022 dalla loro unione è nato il figlio Per_1
, hanno chiesto che l'esercizio della responsabilità genitoriale e il mantenimento del minore
[...]
vengano regolamentati secondo le condizioni epigrafe, allegando che:
- il rapporto affettivo tra i genitori si è progressivamente deteriorato a causa di divergenze profonde, tali da rendere difficile la convivenza e portare le parti alla decisione di separarsi per cui
[...]
è rimasta nella casa familiare insieme al figlio mentre Controparte_1 Per_1 Controparte_2
si è trasferito a Venezia;
- esercita la professione di insegnante di yoga, svolgendo occasionalmente Controparte_1
lezioni private e attualmente ha reperito un impiego a tempo determinato, della durata di quattro mesi, rinnovabile, presso la Cooperativa Giotto;
- ha svolto sino a pochi mesi fa la professione di cuoco presso la Birraria La Corte Controparte_2
di Venezia, cessando volontariamente il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni rassegnate circa due mesi fa;
- è proprietaria dell'immobile sito in Comune di Battaglia Terme (PD), via Controparte_1
Terme n. 7, acquistato con provvista economica fornita da sulla base di un accordo Controparte_2
fiduciario, che le parti intendono superato, per cui rimane a tutti gli effetti – Controparte_1
sia formali che sostanziali – unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile;
- le parti concordano sull'opportunità di attribuire l'affido esclusivo del figlio alla Persona_1 madre, in considerazione della impossibilità del padre di garantire una presenza costante e un'adeguata cura del figlio a causa di gravi problemi di salute di natura personale;
pagina 3 di 4 - gli orari di lavoro irregolari e particolarmente gravosi del pregresso lavoro di cuoco non hanno mai consentito a di assicurare al minore una continuità affettiva ed educativa stabile e Controparte_2
adeguata e tale situazione permane anche attualmente a causa dello stato di disoccupazione.
Con note depositate per l'udienza del 4.11.2025, le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore, anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Con particolare riferimento alle condizioni di affidamento del minore, infatti, le parti hanno ben circostanziato le ragioni della deroga alla regola dell'affidamento condiviso, in quanto soluzione più tutelante per il minore data l'impossibilità per il padre di garantire una presenza costante e, dunque, la possibilità per la madre di assumere le scelte per il figlio appare coerente con la situazione descritta.
Si precisa, inoltre, che le condizioni di cui ai punti 6, 7 e 9 delle rassegnate conclusioni costituiscono espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, pertanto, non necessitano di essere recepiti ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
DE Di PA
Il Presidente
AR De MU
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AR De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
DE Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 9459/2025 promossa con ricorso congiunto da:
, con il patrocinio dell'avvocato Curto Rosanna Controparte_1
e con il patrocinio dell'avvocato Curto Rosanna Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“
1. il figlio sarà affidato in via esclusiva alla madre con collocazione presso la casa Persona_1
familiare sita in Padova, Via Agrigento n. 6, di proprietà del Sig. CP_2
2. Il Sig. avrà diritto di incontrare il figlio , compatibilmente con gli orari CP_2 Persona_1
di lavoro della madre e con gli impegni del minore, concordando preventivamente con la Sig.ra CP_1
la programmazione di tali incontri, sia in merito ai giorni e agli orari, sia riguardo al luogo in cui gli stessi si svolgeranno. Considerata la tenera età del minore e le circostanze sopra evidenziate, le visite del padre avverranno esclusivamente in ambiente protetto, alla presenza della madre oppure di
pagina 1 di 4 persona di fiducia da lei incaricata, fino a quando non emergeranno condizioni tali da consentire modalità di frequentazione diverse, da concordare tra le parti o eventualmente stabilite dal Giudice.
3. Il Sig. quale contributo al mantenimento del figlio minore, verserà, anche con l'aiuto CP_2 della famiglia d'origine, alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, mediante CP_1
bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, la somma mensile, rivalutabile Istat, pari ad
€ 650,00. 4. Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova, ivi comprese le spese per la baby-sitter e il cambio armadi da effettuarsi due volte l'anno. Il Sig. inoltre, sosterrà CP_2
integralmente le spese per i centri estivi che il minore frequenterà in ragione del fatto che non trascorrerà con le due settimane di ferie estive;
Per_1
5. Il figlio trascorrerà le vacanze natalizie, pasquali ed estive con la madre. Durante questi periodi, il padre potrà trascorrere del tempo con il minore, alle condizioni stabilite al punto 2., previo accordo con la Sig.ra e compatibilmente all'organizzazione familiare. CP_1
6. Come già evidenziato nelle premesse, le parti danno atto che la procura speciale con cui la Sig.ra deteneva solo formalmente la titolarità dell'immobile sito in Battaglia Terme, via delle Terme n. CP_1
7, in qualità di fiduciaria per conto del Sig. il quale aveva integralmente fornito la provvista CP_2 economica per l'acquisto, viene meno. Le parti convengono espressamente che ogni vincolo fiduciario si intende cessato, e che la piena ed esclusiva titolarità dell'immobile viene riconosciuta alla Sig.ra
la quale ne diviene unica e piena proprietaria, a titolo definitivo, libera da ogni pretesa o CP_1
rivendicazione da parte del Sig. come da scrittura privata sottoscritta dalle parti, allegata al CP_2
presente ricorso, e da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta (doc. ). Il Sig. si CP_2
impegna inoltre, entro 6 mesi dal deposito del presente ricorso, a sostenere i costi necessari per la regolarizzazione dell'abuso edilizio presente nell'immobile de quo, il quale ne ostacolerebbe una futura vendita.
7. Il Sig. si obbliga a sostenere tutte le spese condominiali rimaste insolute della casa CP_2 familiare sita in Padova, in Via Agrigento n.6 e dell'immobile sito in Battaglia Terme (PD), in Via
Terme n.7, nonché tutte le imposte, comprese IMU, TARI e qualsiasi altro onere maturato sino alla data di deposito del presente ricorso.
8. Le parti si danno sin d'ora reciproca autorizzazione ad ottenere i documenti e permessi per
l'espatrio, nonché al rinnovo e/o al rilascio del passaporto per il figlio minore . Persona_1
pagina 2 di 4
9. Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione o causa inerente e conseguente al rapporto affettivo ed in ogni caso dai rapporti patrimoniali e personali intercorsi tra i ricorrenti fino ad oggi, oltre quanto previsto nel presente ricorso”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.6.2025, e premesso di Controparte_1 Controparte_2
aver intrattenuto una relazione affettiva con connivenza more uxorio sino al mese di maggio 2024, che la convivenza si è svolta presso l'immobile sito in Padova, Via Agrigento n. 6, inizialmente acquistato da con provvista fornita da e, da alcuni mesi, divenuto di Controparte_1 Controparte_2 esclusiva proprietà di quest'ultimo e che in data 16.12.2022 dalla loro unione è nato il figlio Per_1
, hanno chiesto che l'esercizio della responsabilità genitoriale e il mantenimento del minore
[...]
vengano regolamentati secondo le condizioni epigrafe, allegando che:
- il rapporto affettivo tra i genitori si è progressivamente deteriorato a causa di divergenze profonde, tali da rendere difficile la convivenza e portare le parti alla decisione di separarsi per cui
[...]
è rimasta nella casa familiare insieme al figlio mentre Controparte_1 Per_1 Controparte_2
si è trasferito a Venezia;
- esercita la professione di insegnante di yoga, svolgendo occasionalmente Controparte_1
lezioni private e attualmente ha reperito un impiego a tempo determinato, della durata di quattro mesi, rinnovabile, presso la Cooperativa Giotto;
- ha svolto sino a pochi mesi fa la professione di cuoco presso la Birraria La Corte Controparte_2
di Venezia, cessando volontariamente il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni rassegnate circa due mesi fa;
- è proprietaria dell'immobile sito in Comune di Battaglia Terme (PD), via Controparte_1
Terme n. 7, acquistato con provvista economica fornita da sulla base di un accordo Controparte_2
fiduciario, che le parti intendono superato, per cui rimane a tutti gli effetti – Controparte_1
sia formali che sostanziali – unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile;
- le parti concordano sull'opportunità di attribuire l'affido esclusivo del figlio alla Persona_1 madre, in considerazione della impossibilità del padre di garantire una presenza costante e un'adeguata cura del figlio a causa di gravi problemi di salute di natura personale;
pagina 3 di 4 - gli orari di lavoro irregolari e particolarmente gravosi del pregresso lavoro di cuoco non hanno mai consentito a di assicurare al minore una continuità affettiva ed educativa stabile e Controparte_2
adeguata e tale situazione permane anche attualmente a causa dello stato di disoccupazione.
Con note depositate per l'udienza del 4.11.2025, le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore, anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto degli stessi.
Con particolare riferimento alle condizioni di affidamento del minore, infatti, le parti hanno ben circostanziato le ragioni della deroga alla regola dell'affidamento condiviso, in quanto soluzione più tutelante per il minore data l'impossibilità per il padre di garantire una presenza costante e, dunque, la possibilità per la madre di assumere le scelte per il figlio appare coerente con la situazione descritta.
Si precisa, inoltre, che le condizioni di cui ai punti 6, 7 e 9 delle rassegnate conclusioni costituiscono espressione dell'autonomia negoziale delle parti e, pertanto, non necessitano di essere recepiti ai fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
DE Di PA
Il Presidente
AR De MU
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