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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/12/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4097/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice EM AN AR, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4097/2020, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SIMONA Parte_1 C.F._1
RI elettivamente domiciliato nel suo studio in Vittoria in via Castelfidardo n. 108;
ATTORE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, giusta Controparte_1 P.IVA_1 deliberazione della G.M. n. 24 del 26.01.2021, con il patrocinio dell'Avv. SERGIO BONCORAGLIO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura del di in CP_1 CP_1
P.zza San Giovanni;
CONVENUTO
Oggetto
Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7.12.2020, ha citato in giudizio Parte_1 il al fine di sentirne dichiarare la responsabilità ex art 2051 c.c. o, in Controparte_1 subordine, ex art. 2043 c.c. per il sinistro occorso in data 23.08.2019. pagina 1 di 6 Nello specifico, l'odierno attore ha dedotto che, in data 23.08.2019, si trovava a bordo del proprio motociclo, una vespa IO (targata RG41640), quando, mentre percorreva c.da Piombo nei pressi del Donnafugata Resort, rimaneva coinvolto in un sinistro causato dal dissesto e dalle disconnessioni del manto stradale, non evitabili e non visibili nonostante la dovuta cautela. A causa della suddetta caduta, perdeva il controllo del motociclo e Pt_1 andava a sbattere contro il guardrail, riportando gravi lesioni, tra cui anche l'amputazione traumatica e parziale dell'apice della falange ungueale del V dito della mano destra.
L'attore ha chiesto, perciò, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…ritenere e dichiarare che l'esclusiva responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, ex Controparte_1 art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., per il sinistro occorso al sig. Parte_1
e, per l'effetto, condannare il , in persona del suo Sindaco pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. da ritenersi Pt_1 conseguenza immediata e diretta della dedotta insidia stradale, per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in subordine dell'art. 2043 c.c., e quindi condannare l'Ente convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 13.931,90 per lesioni fisiche e per i danni materiali, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, anche all'esito di CTU tecnica e medico legale che sin d'ora si chiedono, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e comunque fino al saldo effettivo…”.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.11.2021 si è costituito in giudizio il CP_1
il quale ha eccepito che la condotta colposa dell'attore ha interrotto il nesso di
[...] causalità tra l'evento e il danno patito e, di conseguenza, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto. L'Ente convenuto ha così concluso: “in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. In subordine (…) ridurre la somma richiesta in quanto eccessiva rispetto al danno lamentato ed anche, in applicazione dell'art. 1227, 1 comma, c.c. dovendosi ravvisare quantomeno un concorso di colpa dell'odierna attrice”.
All'esito dell'udienza del 19.11.2025, a seguito della discussione della causa attraverso lo scambio di note a trattazione scritta, questo giudice decide la controversia con la presente sentenza.
***
Ciò posto, appare opportuno dare conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
Tale responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento. La suddetta responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa pagina 2 di 6 cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solamente dal caso fortuito che, incidendo sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, è comprensivo anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo, ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c. sulla base di un accertamento in ordine alla effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere parziale o anche esclusiva ( Cass. n. 27724/2018; Cass. 6034/2018; in senso conforme tra le tante Cass. n. 8229/2010; Cass.
4279/2008 e Cass. 28811/2008).
Inoltre, secondo il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non è automaticamente esclusa allorché il bene demaniale o patrimoniale da cui sia originato l'evento dannoso risulti adibito ad uso diretto della collettività e si tratti di bene di notevole estensione. Infatti, quando ricorrano congiuntamente, in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza, connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, tali caratteristiche devono comunque essere assoggettate a una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, anche ai fini dell'apprezzamento del caso fortuito, unica esimente invocabile dalla P.A. per ottenere un esonero, totale o parziale, di responsabilità.
Dunque, per la configurazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno verificatosi, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come quel fattore che abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia tale da escludere il nesso eziologico tra cosa e danno.
Ciò premesso, la possibilità di riscontrare nella condotta del danneggiato un tasso di imprudenza e disattenzione, tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito o comunque tale da prospettare un concorso colposo del danneggiato ai sensi dall'art. 1227, comma 1, c.c., andrà esaminata alla luce dei principi giurisprudenziali esposti, tenendo conto degli oneri probatori gravanti sulle parti, nonché del contesto spazio-temporale in cui ha avuto luogo l'evento lesivo.
Nel caso di specie, secondo quanto sostenuto da parte attrice, e non contestato dall'ente convenuto, la dinamica dell'evento può essere così ricostruita: in data 23/08/2016, intorno alle ore 9:00 circa, percorreva contrada Piombo Parte_1
(nel territorio di nei pressi del Donnafugata Resort) a bordo della sua Vespa IO PX CP_1 targata RG41640, quando rimaneva coinvolto in un sinistro causato dal dissesto e dalle disconnessioni presenti sul manto stradale. a causa della predetta insidia stradale, che Pt_1 si trovava proprio all'uscita di una curva, perdeva il controllo del motociclo e finiva contro il guardrail, riportando gravi lesioni – in specie l'amputazione traumatica e parziale dell'apice della falange ungueale del V dito della mano destra.
pagina 3 di 6 Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'attore è caduto a causa della disconnessione del manto stradale e della presenza di pietrisco sul manto stradale.
L'esistenza dell'insidia ha trovato conferma negli scritti difensivi del che Controparte_1 non l'ha mai contestata. Anzi, dalla nota prot. 106303 del 18.09.2019 e dalle foto ad essa allegate si evince che, nel tratto di strada in questione, vi era un'ampia disconnessione del manto stradale e dagli stessi tecnici che hanno effettuato il sopralluogo veniva appurata la presenza di pietrisco.
In particolare, nella nota su indicata si legge: “… nel tratto in questione risulta presegnalazione in entrambi i sensi di marcia con segnale di pericolo indicante strettoia e limite di velocità 50 km/h. E' stata riscontrata altresì la disconnessione del manto stradale causata probabilmente da fenomeni alluvionali antecedente la data del sinistro” (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta).
Il nella comparsa di risposta ha dunque confermato e non contestato la Controparte_1 sussistenza della disconnessione e del dissesto del manto stradale della zona teatro del sinistro in esame, ritenendo però che la stessa avrebbe potuto costituire insidia o trabocchetto, in quanto ben visibile al momento del sinistro (cfr. pag. 2 della comparsa di risposta).
Tale eccezione è invero infondata, tenuto conto che lo stesso ha confermato la sussistenza CP_2 del nesso di causalità tra il dissesto e le disconnessioni presenti sul manto stradale e l'evento dannoso patito dall'attore che, a causa delle stesse, ha perso il controllo del motociclo, finendo contro il guardrail.
Né può avere alcuna rilevanza la presenza sul luogo del sinistro del segnale di pericolo indicante “strettoia” e del limite di velocità di 50 km/h, in quanto, tali circostanze esulano dalla sussistenza dell'insidia, provata dall'attore e non contestata dall'odierno convenuto.
Né è pensabile che pur ponendo in essere una condotta diligente, avrebbe potuto Pt_1 evitare l'insidia, tenuto conto delle dimensioni della stessa (cfr. doc. doc. 10 allegato all'atto di citazione e doc. 4 allegato alla comparsa di risposta). Appare, perciò, verosimile che l'attore, alla guida di una vespa IO in un manto stradale ampiamente disconnesso e con la presenza di pietrisco, abbia perso il controllo del motociclo e abbia subito i danni descritti.
Dunque, mentre la domanda attorea risulta fondata, di contro, dall'applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, alla luce della documentazione versata in atti, può affermarsi che il non ha fornito alcuna prova sull'eventuale circostanza che il danno sia stato Controparte_1 causato in maniera improvvisa, da caso fortuito, ossia da una circostanza imprevedibile ed eccezionale avente efficacia determinante dell'evento dannoso, che sarebbe l'unico elemento scriminante della sua responsabilità.
Né le circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso (nel mese di agosto, alle ore 9:00 del mattino) inducono a ritenere che l'attore non abbia adottato tutte le cautele atte ad evitare la caduta. È evidente, infatti, essendosi il sinistro verificato nel periodo estivo, che non poteva pagina 4 di 6 ritenersi prevedibile il rinvenimento di pietrisco sul manto stradale (che invece è possibile trovare nel periodo autunnale e invernale, con l'arrivo delle piogge), non potendosi dunque rimproverare all'attore di aver tenuto una condotta non conforme alle circostanze e ai luoghi.
Tali considerazioni inducono a ritenere che l'attore ha adottato tutte le cautele idonee ad evitare la caduta secondo la diligenza ordinaria, adeguata e parametrata al caso di specie.
Tutto ciò premesso sull'an della responsabilità del custode, deve essere quantificato il danno risarcibile.
A fronte dell'assenza di contestazioni sul quantum da parte dell'ente convenuto, sono da ritenersi condivisibili le conclusioni rassegante dal C.T.P. dell'attore, dott. Persona_1 il quale sulla base degli accertamenti clinici effettuati ha affermato che: “…è palese come una buca sul manto stradale sia idonea a determinare la perdita di equilibrio e la conseguente caduta al suolo di un motociclista. Nel caso specifico le lesioni a carico della mano destra sono da ricondurre all'impatto con il guard rail mentre la dolenzia a carico del rachide lombare è da ascrivere all'impatto con il suolo…il danno biologico complessivo è stimabile ad oggi in misura non inferiore al 6% della validità complessiva (salute, integrità psicofisica). Ad integrazione del danno biologico va computata la durata della inabilità temporanea assoluta, quantificabile in giorni 20 (venti), ai quali vanno aggiunti ulteriori 30 (trenta) giorni al 50%.”
(cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione).
Venendo dapprima alla quantificazione del danno biologico permanente e avendo riguardo alla tabella del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, considerata la percentuale di invalidità indicata (6%) e l'età dell'attore al momento del sinistro (45 anni), il valore a punto da porre a base del calcolo è pari ad € 1.915,76, per un importo totale di €
11.494,56.
Considerato l'importo di € 115,00 per ogni giorno di I.T.T., si ottengono i seguenti valori per l'inabilità temporanea:
- Per I.T.T. di 20 giorni l'importo di € 2.300,00;
- Per I.T.P. di 30 giorni al 50% l'importo di € 1.725,00; per un totale di € 4.025,00. Vanno poi riconosciute le spese mediche di € 438,45 allegate dall'attore, tutte documentate e ritenute congrue (cfr. doc. 8,9,10 e 11 allegati all'atto di citazione).
Merita parimenti accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal motociclo, in quanto parte attrice ha versato in atti un preventivo di riparazione di € 613,45, iva inclusa, che non è stato in alcun modo contestato dalla parte convenuta.
La somma complessiva su indicata (€ 16.571,46, ossia € 11.496,56+4.025,00+438,45+613,45) deve essere devalutata fino al momento del fatto (23/08/2019) e rivalutata anno per anno, su tale rivalutazione dovendosi poi calcolare gli interessi compensativi al tasso legale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, parametri tra minimi e medi, tenuto conto della natura e complessità della causa, nonché dell'attività processuale svolta e del valore della causa).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4097/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) Accoglie la domanda proposta da e di conseguenza condanna il Parte_1
a corrispondere in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
16.571,46, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
2) Condanna il al rimborso delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
264,00 per spese vive ed € 3.200,00, per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Simona Maugeri. Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Ragusa, 17.12.2025
Il giudice
EM AN AR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice EM AN AR, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4097/2020, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SIMONA Parte_1 C.F._1
RI elettivamente domiciliato nel suo studio in Vittoria in via Castelfidardo n. 108;
ATTORE
Contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, giusta Controparte_1 P.IVA_1 deliberazione della G.M. n. 24 del 26.01.2021, con il patrocinio dell'Avv. SERGIO BONCORAGLIO, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura del di in CP_1 CP_1
P.zza San Giovanni;
CONVENUTO
Oggetto
Responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7.12.2020, ha citato in giudizio Parte_1 il al fine di sentirne dichiarare la responsabilità ex art 2051 c.c. o, in Controparte_1 subordine, ex art. 2043 c.c. per il sinistro occorso in data 23.08.2019. pagina 1 di 6 Nello specifico, l'odierno attore ha dedotto che, in data 23.08.2019, si trovava a bordo del proprio motociclo, una vespa IO (targata RG41640), quando, mentre percorreva c.da Piombo nei pressi del Donnafugata Resort, rimaneva coinvolto in un sinistro causato dal dissesto e dalle disconnessioni del manto stradale, non evitabili e non visibili nonostante la dovuta cautela. A causa della suddetta caduta, perdeva il controllo del motociclo e Pt_1 andava a sbattere contro il guardrail, riportando gravi lesioni, tra cui anche l'amputazione traumatica e parziale dell'apice della falange ungueale del V dito della mano destra.
L'attore ha chiesto, perciò, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…ritenere e dichiarare che l'esclusiva responsabilità del , in persona del Sindaco pro tempore, ex Controparte_1 art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., per il sinistro occorso al sig. Parte_1
e, per l'effetto, condannare il , in persona del suo Sindaco pro tempore, al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. da ritenersi Pt_1 conseguenza immediata e diretta della dedotta insidia stradale, per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in subordine dell'art. 2043 c.c., e quindi condannare l'Ente convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 13.931,90 per lesioni fisiche e per i danni materiali, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, anche all'esito di CTU tecnica e medico legale che sin d'ora si chiedono, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e comunque fino al saldo effettivo…”.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.11.2021 si è costituito in giudizio il CP_1
il quale ha eccepito che la condotta colposa dell'attore ha interrotto il nesso di
[...] causalità tra l'evento e il danno patito e, di conseguenza, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto. L'Ente convenuto ha così concluso: “in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. In subordine (…) ridurre la somma richiesta in quanto eccessiva rispetto al danno lamentato ed anche, in applicazione dell'art. 1227, 1 comma, c.c. dovendosi ravvisare quantomeno un concorso di colpa dell'odierna attrice”.
All'esito dell'udienza del 19.11.2025, a seguito della discussione della causa attraverso lo scambio di note a trattazione scritta, questo giudice decide la controversia con la presente sentenza.
***
Ciò posto, appare opportuno dare conto degli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità per i danni cagionati da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c.
Tale responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra la cosa e l'evento. La suddetta responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa pagina 2 di 6 cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solamente dal caso fortuito che, incidendo sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, è comprensivo anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo, ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c. sulla base di un accertamento in ordine alla effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere parziale o anche esclusiva ( Cass. n. 27724/2018; Cass. 6034/2018; in senso conforme tra le tante Cass. n. 8229/2010; Cass.
4279/2008 e Cass. 28811/2008).
Inoltre, secondo il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non è automaticamente esclusa allorché il bene demaniale o patrimoniale da cui sia originato l'evento dannoso risulti adibito ad uso diretto della collettività e si tratti di bene di notevole estensione. Infatti, quando ricorrano congiuntamente, in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza, connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, tali caratteristiche devono comunque essere assoggettate a una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, anche ai fini dell'apprezzamento del caso fortuito, unica esimente invocabile dalla P.A. per ottenere un esonero, totale o parziale, di responsabilità.
Dunque, per la configurazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è sufficiente che l'attore dimostri la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno verificatosi, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come quel fattore che abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che sia tale da escludere il nesso eziologico tra cosa e danno.
Ciò premesso, la possibilità di riscontrare nella condotta del danneggiato un tasso di imprudenza e disattenzione, tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito o comunque tale da prospettare un concorso colposo del danneggiato ai sensi dall'art. 1227, comma 1, c.c., andrà esaminata alla luce dei principi giurisprudenziali esposti, tenendo conto degli oneri probatori gravanti sulle parti, nonché del contesto spazio-temporale in cui ha avuto luogo l'evento lesivo.
Nel caso di specie, secondo quanto sostenuto da parte attrice, e non contestato dall'ente convenuto, la dinamica dell'evento può essere così ricostruita: in data 23/08/2016, intorno alle ore 9:00 circa, percorreva contrada Piombo Parte_1
(nel territorio di nei pressi del Donnafugata Resort) a bordo della sua Vespa IO PX CP_1 targata RG41640, quando rimaneva coinvolto in un sinistro causato dal dissesto e dalle disconnessioni presenti sul manto stradale. a causa della predetta insidia stradale, che Pt_1 si trovava proprio all'uscita di una curva, perdeva il controllo del motociclo e finiva contro il guardrail, riportando gravi lesioni – in specie l'amputazione traumatica e parziale dell'apice della falange ungueale del V dito della mano destra.
pagina 3 di 6 Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'attore è caduto a causa della disconnessione del manto stradale e della presenza di pietrisco sul manto stradale.
L'esistenza dell'insidia ha trovato conferma negli scritti difensivi del che Controparte_1 non l'ha mai contestata. Anzi, dalla nota prot. 106303 del 18.09.2019 e dalle foto ad essa allegate si evince che, nel tratto di strada in questione, vi era un'ampia disconnessione del manto stradale e dagli stessi tecnici che hanno effettuato il sopralluogo veniva appurata la presenza di pietrisco.
In particolare, nella nota su indicata si legge: “… nel tratto in questione risulta presegnalazione in entrambi i sensi di marcia con segnale di pericolo indicante strettoia e limite di velocità 50 km/h. E' stata riscontrata altresì la disconnessione del manto stradale causata probabilmente da fenomeni alluvionali antecedente la data del sinistro” (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta).
Il nella comparsa di risposta ha dunque confermato e non contestato la Controparte_1 sussistenza della disconnessione e del dissesto del manto stradale della zona teatro del sinistro in esame, ritenendo però che la stessa avrebbe potuto costituire insidia o trabocchetto, in quanto ben visibile al momento del sinistro (cfr. pag. 2 della comparsa di risposta).
Tale eccezione è invero infondata, tenuto conto che lo stesso ha confermato la sussistenza CP_2 del nesso di causalità tra il dissesto e le disconnessioni presenti sul manto stradale e l'evento dannoso patito dall'attore che, a causa delle stesse, ha perso il controllo del motociclo, finendo contro il guardrail.
Né può avere alcuna rilevanza la presenza sul luogo del sinistro del segnale di pericolo indicante “strettoia” e del limite di velocità di 50 km/h, in quanto, tali circostanze esulano dalla sussistenza dell'insidia, provata dall'attore e non contestata dall'odierno convenuto.
Né è pensabile che pur ponendo in essere una condotta diligente, avrebbe potuto Pt_1 evitare l'insidia, tenuto conto delle dimensioni della stessa (cfr. doc. doc. 10 allegato all'atto di citazione e doc. 4 allegato alla comparsa di risposta). Appare, perciò, verosimile che l'attore, alla guida di una vespa IO in un manto stradale ampiamente disconnesso e con la presenza di pietrisco, abbia perso il controllo del motociclo e abbia subito i danni descritti.
Dunque, mentre la domanda attorea risulta fondata, di contro, dall'applicazione dei principi giurisprudenziali esposti, alla luce della documentazione versata in atti, può affermarsi che il non ha fornito alcuna prova sull'eventuale circostanza che il danno sia stato Controparte_1 causato in maniera improvvisa, da caso fortuito, ossia da una circostanza imprevedibile ed eccezionale avente efficacia determinante dell'evento dannoso, che sarebbe l'unico elemento scriminante della sua responsabilità.
Né le circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso (nel mese di agosto, alle ore 9:00 del mattino) inducono a ritenere che l'attore non abbia adottato tutte le cautele atte ad evitare la caduta. È evidente, infatti, essendosi il sinistro verificato nel periodo estivo, che non poteva pagina 4 di 6 ritenersi prevedibile il rinvenimento di pietrisco sul manto stradale (che invece è possibile trovare nel periodo autunnale e invernale, con l'arrivo delle piogge), non potendosi dunque rimproverare all'attore di aver tenuto una condotta non conforme alle circostanze e ai luoghi.
Tali considerazioni inducono a ritenere che l'attore ha adottato tutte le cautele idonee ad evitare la caduta secondo la diligenza ordinaria, adeguata e parametrata al caso di specie.
Tutto ciò premesso sull'an della responsabilità del custode, deve essere quantificato il danno risarcibile.
A fronte dell'assenza di contestazioni sul quantum da parte dell'ente convenuto, sono da ritenersi condivisibili le conclusioni rassegante dal C.T.P. dell'attore, dott. Persona_1 il quale sulla base degli accertamenti clinici effettuati ha affermato che: “…è palese come una buca sul manto stradale sia idonea a determinare la perdita di equilibrio e la conseguente caduta al suolo di un motociclista. Nel caso specifico le lesioni a carico della mano destra sono da ricondurre all'impatto con il guard rail mentre la dolenzia a carico del rachide lombare è da ascrivere all'impatto con il suolo…il danno biologico complessivo è stimabile ad oggi in misura non inferiore al 6% della validità complessiva (salute, integrità psicofisica). Ad integrazione del danno biologico va computata la durata della inabilità temporanea assoluta, quantificabile in giorni 20 (venti), ai quali vanno aggiunti ulteriori 30 (trenta) giorni al 50%.”
(cfr. doc. 7 allegato all'atto di citazione).
Venendo dapprima alla quantificazione del danno biologico permanente e avendo riguardo alla tabella del Tribunale di Milano, costantemente in uso presso questo Tribunale, considerata la percentuale di invalidità indicata (6%) e l'età dell'attore al momento del sinistro (45 anni), il valore a punto da porre a base del calcolo è pari ad € 1.915,76, per un importo totale di €
11.494,56.
Considerato l'importo di € 115,00 per ogni giorno di I.T.T., si ottengono i seguenti valori per l'inabilità temporanea:
- Per I.T.T. di 20 giorni l'importo di € 2.300,00;
- Per I.T.P. di 30 giorni al 50% l'importo di € 1.725,00; per un totale di € 4.025,00. Vanno poi riconosciute le spese mediche di € 438,45 allegate dall'attore, tutte documentate e ritenute congrue (cfr. doc. 8,9,10 e 11 allegati all'atto di citazione).
Merita parimenti accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal motociclo, in quanto parte attrice ha versato in atti un preventivo di riparazione di € 613,45, iva inclusa, che non è stato in alcun modo contestato dalla parte convenuta.
La somma complessiva su indicata (€ 16.571,46, ossia € 11.496,56+4.025,00+438,45+613,45) deve essere devalutata fino al momento del fatto (23/08/2019) e rivalutata anno per anno, su tale rivalutazione dovendosi poi calcolare gli interessi compensativi al tasso legale, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, parametri tra minimi e medi, tenuto conto della natura e complessità della causa, nonché dell'attività processuale svolta e del valore della causa).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4097/2020 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) Accoglie la domanda proposta da e di conseguenza condanna il Parte_1
a corrispondere in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
16.571,46, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
2) Condanna il al rimborso delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
264,00 per spese vive ed € 3.200,00, per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Simona Maugeri. Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Ragusa, 17.12.2025
Il giudice
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