TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 740/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai seguenti Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 740/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 25 novembre
2025 e promossa da:
– CF - nata in [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MAZZA ROSINA – CF - PEC: C.F._2
- che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
Email_1
-parte ricorrente- contro
– CF - nato a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in presso lo studio dell'Avv. IVAN CITTADINO – CF - PEC: C.F._4
- che lo rappresenta e difende congiuntamente all'avv. ROBERTO TOTINO Email_2
– CF - giusta procura alle liti in atti;
C.F._5
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 25/11/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 01/07/2025, la sig.ra esponeva che: Parte_1
- I signori e , in data 29.10.1995 in Platania, contraevano matrimonio concordatario, Pt_1 CP_1 così come risulta dal Registro di Stato Civile del Comune di Platania, estratto per riassunto dell'atto di matrimonio n° 6 P.
2. S. A. anno 1995.
- I coniugi hanno vissuto in regime di comunione dei beni. In seguito al matrimonio la coppia fissava quale casa familiare l'immobile di proprietà esclusiva del sig. RD sita in Curinga (fraz. Acconia)
1 c. da Torrevecchia n° 10.
- Dal matrimonio nascevano due figli: , nata a [...] il [...], Persona_1 maggiorenne ed indipendente economicamente, è residente in altra Regione. Controparte_2
, affetto sin dalla nascita da “epilessia criptogenetica e disabilità cognitiva;
ipoacusia
[...] bilaterale;
incontinenza bilaterale”. È stato riconosciuto portatore di handicap art. 3 comma 3 L.
104/92 ed è titolare di indennità di frequenza. Non presenta, proprio in conseguenza del suo quadro pluripatologico una capacità di discernimento adeguata alla sua età anagrafica.
- La ricorrente non ha mai avuto la collaborazione del marito, si è sempre occupata da sola dell'accudimento del figlio, delle frequenti visite sanitarie e di ogni sua necessità. È seguito dal reparto di neuropsichiatria infantile dell'Ospedale Civile di Lamezia Terme e dal reparto di Neurologia del
Policlinico Universitario di Germaneto. Il minore, per le gravi patologie che lo affliggono, è sottoposto a terapia farmacologica quotidiana. La somministrazione dei farmaci avviene a cura esclusiva della madre. Quest'ultima è anche in grado di sopperire alle crisi epilettiche che possono colpirlo in modo improvviso e non prevedibile. Per tale motivo è sempre insieme al figlio vegliandolo costantemente anche di notte. Porta sempre con sé il farmaco antiepilettico da somministrargli in via d'urgenza. Il minore ha frequentato nell'anno scolastico 2024/2025 la classe terza dell'Istituto di Scuola Media
Superiore EI (indirizzo cucina) in Lamezia Terme ed è stato promosso all'anno successivo. A scuola è seguito da insegnante di sostegno per 18 ore settimanali e da assistente igienico sanitario. La madre, in auto, lo accompagna e lo preleva da scuola. Ella rimane per tutto l'orario scolastico nei pressi dell'Istituto per essere pronta ad intervenire e a somministrare i farmaci laddove il minore dovesse manifestare improvvise crisi epilettiche o improvvisi stati di agitazione e frustrazione.
- L'intero nucleo familiare da circa un anno è monitorato dai Servizi Sociali di Lamezia Terme. La sig.ra effettua anche periodicamente dei colloqui con il personale del Servizio soprattutto per far Pt_1 fronte alle condizioni di salute alle esigenze di . Il sig. ha invece sospeso i Controparte_2 CP_1 colloqui con lo psicologo del suddetto servizio.
- ALLEGAZIONE DI FATTI DI VIOLENZA DOMESTICA A decorrere dall'anno 2020 tra i coniugi si verificava la compromissione del normale e sereno svolgimento della vita familiare in conseguenza dell'assunzione di comportamenti aggressivi da parte del sig. agiti anche alla presenza del CP_1 figlio minore. Dall'anno 2022 all'attualità – poi - il rapporto coniugale si incrinava fortemente. Il sig.
, quotidianamente, si rivolge alla ricorrente con un linguaggio scurrile, offensivo, denigrante CP_1
e annichilente, con frasi che per la loro volgarità e per rispetto dell'Ill.mo Tribunale non si ripetono in questa sede. Frequenti quindi le violenze verbali, le condotte mortificanti ed offensive da parte del sig. nei confronti della moglie. Purtroppo, sono anche numerosi gli episodi di violenza fisica CP_1 perpetrati nei confronti della ricorrente dai quali ella ha riportato lesioni personali. Si riassumono brevemente alcuni episodi di violenza fisica e verbale che sono stati oggetto di denuncia-querela da parte della ricorrente. Nei confronti del sig. nel procedimento penale n° 8/2023 Giudice di CP_1
Pace di Lamezia Terme dott. Caruso, è stata pronunciata Sentenza Penale n° 44/25 per il reato p. e p.
2 dall'art. 581 c.p. commesso in data 26.12.2022 allorquando la ricorrente veniva colpita con un pugno alla mascella lato sinistro in seguito ad una discussione per futili motivi (andare a pranzo dalla madre di lei). Il resistente è stato condannato alla pena pecuniaria della multa di € 258,00 e al pagamento delle spese processuali. Nell'ambito del procedimento penale n° 2025/478 noti RGNR e n° 2025/629 noti RGNR a carico del coniuge è stata fissata udienza in Camera di Consiglio Controparte_1 per il giorno 24.09.2025, in seguito a richiesta di archiviazione da parte del P.M. non accolta dal Gip
– sezione Giudice per le indagini preliminari – di Lamezia Terme (dott. ). In data Persona_2
12.02.2025, inoltre, per futili motivi e alla presenza del figlio il sig. colpiva la ricorrente con CP_1 una tenaglia provocandole una ferita lacero contusa sulla parte destra della fronte. Per le cure necessarie si recava al Pronto Soccorso di Lamezia Terme dove le veniva riscontrata “ferita lacero contusa, stato d'ansia reattivo” con prognosi di 10 giorni. In tale circostanza i sanitari le consigliavano altresì di consultare un centro antiviolenza per la presa in carico. In data 13.02.2025, la sig.ra presso il Comando stazione dei Carabinieri di Curinga sporgeva denuncia-querela Pt_1 nei confronti del marito per l'evento sopra descritto. A conclusione delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale n. 230/2025 - Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lamezia Terme - veniva emesso decreto di citazione del sig. per l'udienza predibattimentale CP_1 del 26.11.2025 sezione penale Giudice dott. Gian Marco Angelini. Il sig. è imputato “per il CP_1 reato di cui agli artt. 582 - 585 anche in relazione all'art. 577 co.1 n. 1) c.p. perché, colpendo la coniuge con una tenaglia, le provocava lesioni personali consistite in “ferita Parte_1 lacero-contusa fronte” giudicata guaribile in giorni dieci. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con uno strumento atto ad offendere e contro il coniuge”. La sig.ra , ancora convivente con il Pt_1 marito, vive costantemente con il timore e la paura che possa essere ancora vittima di atti violenti a cui di frequente ha assistito anche il figlio. Infatti, nonostante i provvedimenti sopra descritti emessi a suo carico - anche davanti al figlio minore - ancora oggi ingenerando discussioni per futili motivi, minaccia la moglie di male ingiusto, facendola sentire in costante pericolo. Si rappresenta - altresì – che la sig.ra è affetta da patologie altamente invalidanti e la propria condizione di salute è Pt_1 ulteriormente peggiorata proprio in conseguenza delle vicende sopra descritte.
- ORDINE DI PROTEZIONE
CONTRO
GLI ABUSI FAMILIARI: ART. 473 BIS 69 E SS. Si rende necessaria la richiesta di adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi dell'art. 473 bis 69 ss. c.p.c., in quanto la condotta tenuta dal sig. è causa di grave pregiudizio CP_1 all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà della ricorrente e del figlio minore affetto da gravi patologie invalidanti. Si chiede pertanto che il Giudice voglia ordinare al resistente: 1) la cessazione della condotta;
2) l'allontanamento dalla casa familiare;
3) il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dal figlio minore (quali il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d'origine e quello di altri prossimi congiunti, oltre che i luoghi di istruzione delle figlie). Si chiede - altresì - l'adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno.
- DISPONIBILITÀ REDDITUALI DELLE PARTI La ricorrente, è affetta da patologie invalidanti ed è
3 stata riconosciuta invalida al 75%. È titolare di pensione di invalidità civile con erogazione di € 346,00 CP_ mensili da parte dell' Percepisce una piccola somma per reddito di inclusione e l'assegno unico per il figlio minore, come da prospetti che si allegano. Inoltre, è titolare Controparte_2 di indennità di frequenza. È proprietaria di un'autovettura Fiat Panda. Non possiede beni immobili di proprietà. Il resistente svolge attività lavorativa dipendente ed è proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale. È proprietario di un'autovettura a suo uso personale. È ferma volontà della ricorrente di richiedere la separazione giudiziale con addebito al marito, essendo ormai impossibile recuperare la relazione affettiva e l'unità familiare proprio a causa della gravità della condotta contestatagli”
(vedi, pressoché integralmente, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. AUTORIZZARE I CONIUGI A VIVERE SEPARATAMENTE. In conseguenza della pronuncia giudiziaria i due coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE.
L'abitazione adibita a casa coniugale con annesso garage e cortile di pertinenza, sita in Curinga (fraz.
Acconia) C. da Torrevecchia n° 10, di proprietà del resistente, verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà Pt_1 con il figlio . La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2941/2025, stabilisce che il giudice Controparte_2 deve dare priorità all'interesse superiore del minore, garantendo la continuità abitativa e il mantenimento dei legami affettivi, tenendo conto dell'età e delle sue necessità. Nel caso di specie necessita Controparte_2 dell'assistenza continua anche notturna della madre che coadiuva ogni sua necessità (anche alimentazione e igiene personale) e provvede a somministrargli i farmaci sia quotidianamente che in casi di emergenza. Per tali circostanze il collocamento insieme alla madre nell'abitazione coniugale dovrà essere considerato esclusivo. Il minore presenta “…ritmo sonno veglia caratterizzato da frequenti risvegli notturni e scosse notturne” …scarsa tolleranza alle frustrazioni (la mamma afferma di riuscire a gestire il comportamento).
Tanto si legge nella relazione rilasciata dal Reparto di neuropsichiatria infantile certificato del 15.01.2024 allegato in atti. Non si ravvisano le condizioni di sicurezza affinché il minore possa recarsi nella futura abitazione paterna per esservi ospitato e/o pernottarvi. Ciò in quanto è per lui necessaria l'assistenza H24 da parte della madre. È stata già rappresentata la mancata collaborazione del resistente all'accudimento e all'assistenza del figlio.
3) AFFIDAMENTO SUPERESCLUSIVO DEL FIGLIO MINORE. Per i fatti di violenza sopra esposti e per la condizione di salute del minore si chiede l'affidamento superesclusivo alla madre, unico genitore in grado di prendersene cura. In presenza di violenza domestica, il principio della bigenitorialità, che prevede la condivisione delle responsabilità genitoriali, può essere limitato o escluso se incompatibile con il benessere del minore. L'affidamento superesclusivo, pertanto, deve essere conseguenza diretta delle condotte di violenza domestica e di genere che implicano chiaramente un giudizio di inadeguatezza a carico del genitore macchiatosi di tali condotte violente (vd. Tribunale di Verona, con decreto del 24 aprile 2023, n. 2726). La giurisprudenza di legittimità ha statuito a riguardo che “Il genitore che con il suo comportamento costringe il
4 figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato;
(cfr. Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del
20/03/2025, n. 7409). La ricorrente chiede di essere autorizzata al rilascio del passaporto, del documento di riconoscimento e/o di tutti gli altri documenti equipollenti nell'interesse del minore, senza l'assenso da parte del resistente.
4) FREQUENTAZIONE DEL FIGLIO MINORE CON IL PADRE. Alla luce dei documentati episodi di violenza domestica, avvenuti anche alla presenza del minore, la ricorrente chiede che gli incontri padre-figlio si svolgano in ambiente neutro e con la supervisione ed il monitoraggio degli operatori dei Servizi Sociali di
Lamezia Terme che ha già in carico il nucleo familiare. Tale modalità di incontro padre-figlio dovrà comunque consentire un tempestivo e pronto intervento della madre laddove il minore dovesse avere crisi epilettiche improvvise e non prevedibili. Per tutto quanto sopra riportato, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, si richiede che l'Ill.mo Tribunale voglia promuovere nei confronti del sig. un percorso di sostegno CP_1 alla propria genitorialità e per l'affrancazione delle condotte violente con l'intervento e la supervisione dei
Servizi Sociali di Lamezia Terme competenti per territorio che ripetesi ha già in carico il nucleo familiare.
5) ASSEGNO DI MANTENIMENTO INDIRETTO E SPESE STRAORDINARIE. Il sig. dovrà CP_1 corrispondere alla sig.ra la somma di € 400,00 di cui € 250,00 per il minore ed € 150,00 per la Pt_1 ricorrente non avendo ella adeguati mezzi personali di sostentamento. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio, preventivamente concordate tra le parti, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori.
Per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie si fa rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del CNF e qui da intendersi richiamate espressamente.
Si chiede sin d'ora che la sig.ra venga autorizzata alla presentazione della domanda dell'assegno unico Pt_1 universale e ogni eventuale altra prestazione prevista dallo Stato a sostegno dei figli minori debba al 100% senza alcuna autorizzazione da parte del resistente. A tal proposito, la Suprema Corte di cassazione - sent. n°
4672 del 22.02.2025 - chiarisce che il Giudice può attribuire al genitore collocatario l'intero importo dell'assegno unico universale. Ciò in conseguenza delle specifiche finalità dell'assegno unico universale in quanto l'intera somma è destinata a spese effettuate nell'esclusivo interesse della prole (trattandosi del genitore che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate dei figli).
6) RICHIESTA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO AL RESISTENTE. La decisione di intraprendere la separazione giudiziale si è resa necessaria proprio in conseguenza del vissuto familiare. La violenza domestica sopra descritta, perpetrata anche alla presenza del figlio minore, ha reso la convivenza e la coabitazione intollerabile e pericolosa. È palese che causa della separazione personale dei coniugi è stata la condotta violenta e aggressiva tenuta dal sig. protrattasi nel tempo ai danni della moglie e della quale vi è CP_1 conferma dalla documentazione allegata in atti. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è emersa dal comportamento violento, destabilizzante e mortificante che il resistente ha posto in essere nei confronti della moglie durante il matrimonio. Vi è stato inoltre il rifiuto espresso ripetutamente da parte del sig. CP_1
5 di allontanarsi spontaneamente dall'abitazione familiare. Per i fatti sopra indicati, sussistono le condizioni per richiedere l'addebito della separazione al resistente con diritto al risarcimento del danno subìto e subendo dalla ricorrente ed ancora in via di quantificazione. Si rammenta la Sentenza Cassazione n. 817 del 14 gennaio
2011, con la quale la Corte ritiene che basti anche un solo episodio di violenza fisica affinché si possa pronunciare l'addebito. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 35249 depositata il 18 dicembre 2023, ha confermato il proprio costante orientamento secondo cui la separazione è addebitabile al coniuge che abbia inflitto violenze fisiche o morali all'altro.
7) RAPPORTI ECONOMICI PATRIMONIALI. La famiglia ha un piccolo gregge composto da venti pecore.
Cinque pecore sono di proprietà esclusiva della sig.ra mentre tre pecore sono state regalate a Pt_1 CP_2
. Tutti gli animali domestici (cani, galline, galli ecc.) e le otto pecore sopra indicate resteranno alla
[...] sig.ra alla quale di conseguenza resteranno assegnati anche il capannone per il ricovero degli animali Pt_1 suddetti ed anche un garage di pertinenza dell'abitazione familiare. Il sig. dovrà trovare altra CP_1 sistemazione per le pecore di sua proprietà entro la data della prima udienza dinnanzi al Giudice Relatore. Le parti non hanno altri rapporti economici e patrimoniali pendenti tra loro.
- Adottare gli ordini di protezione sopra indicati ex art. 473 bis 69 c.p.c. ss. ordinare al resistente: 1) la cessazione della condotta;
2) l'allontanamento dalla casa familiare;
3) il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dalle figlie minori (quali il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d'origine e quello di altri prossimi congiunti oltre che i luoghi di istruzione delle figlie).
- Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Platania perché provveda alle annotazioni e alle incombenze di legge.
- Condannare il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio con distrazione a favore del sottoscritto procuratore oltre spese generali e CPA come per legge” (vedi ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva , il quale - pur associandosi alla domanda di separazione dei coniugi - Controparte_1 contestava tutto quanto ex adverso sostenuto.
In particolare, assumeva che: “1) In punto di fatti di violenza domestica, per come rubricato in ricorso per separazione giudiziale, si deduce, attenendoci meramente ai fatti, che il SI. NON è stato, Controparte_1 ad oggi, condannato ad alcuna pena detentiva, non è stata disposta alcuna misura di allontanamento dalla casa coniugale, ma è stato condannato, ad ora, al pagamento di una sola pena pecuniaria (minimo edittale) con riferimento al Proc. Pen. incardinato dinnanzi al GdP di Lamezia Terme Dott. Caruso Giuseppe, secondo la Sentenza resa in data 20/05/2025; - Resta poi in attesa di una pronuncia su una richiesta di archiviazione mossa dal P.M., in seno alla procedura R.G.N.R. n°478/2025, trattata dal Tribunale di Lamezia Terme – Sez.
Giudice per le indagini preliminari, nella persona del Dott. , la cui inerente udienza è stata Persona_2 celebrata, in camera di consiglio, giorno 24/09/2025; - E, nondimeno, per quanto attiene al Proc. n°230/2025
R.G.N.R. Mod. 21, vi è, ad ora, esclusivamente una citazione a giudizio davanti al Giudice Monocratico del
Tribunale di Lamezia Terme – Sez. Penale, per un'udienza di comparizione predibattimentale, fissata per giorno 26/11/2025; - Ergo, si deduce, molto seccamente, che dal ricorso promosso della SI.ra Parte_1
6 emerga un fervente, e ci permettiamo di affermare, fuori luogo ed evitabile giustizialismo nei confronti Pt_1 dell'odierno resistente;
2) In punto di allontanamento richiesto dalla ricorrente, lo stesso SI. CP_1 manifestava espressamente, di propria sponte, la volontà di allontanarsi dalla casa coniugale, anche in occasione dell'udienza tenutasi il 20/05/2025, innanzi al GdP Penale di Lamezia Terme Dott. Caruso
Giuseppe, in seno alla procedura n°08/2023, definita con la prefata Sentenza n°44/2025 (con condanna, si reitera, al solo pagamento di sanzione pecuniaria – minimo edittale) e di voler parimenti procedere alla separazione dalla SI.ra , riconoscendo un mantenimento alla stessa ed al figlio minore Pt_1 [...]
, avendo cura costantemente di badare a quest'ultimi, come del resto sinora compiuto, Controparte_2 trattandosi – infatti - di un nucleo familiare monoreddito, con reddito percepito dal solo SI. CP_1
che opera per la Società “ , in qualità di operaio agricolo, ancorché invalido civile,
[...] Parte_2 giacché affetto da serie e gravi patologie;
riservandosi confacente produzione documentale;
3) In ordine alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente e del figlio minore, va affermato che il SI.
, come testé dedotto, non ha mai, all'uopo, assunto condotte preclusive ed ostruzionistiche, Controparte_1 tuttavia, in considerazione del reddito percepito dal SI. pari ad € 11.803,66 annui (Cfr. Controparte_1 allegata Certificazione Unica 2025 relativa all'anno 2024) ed alla luce dell'assegnazione della casa coniugale, di proprietà dell'odierno resistente, alla separanda moglie, con la necessità di una nuova collocazione abitativa e conseguenti oneri/spese a carico del SI. (su tutti, canone di locazione abitativo), è di CP_1 tutta evidenza che sarebbe insostenibile corrispondere una somma mensile di € 400,00 a titolo di sostentamento della SI.ra e del figlio minore;
- Al riguardo, in considerazione della documentata, Pt_1 Controparte_2 deficitaria situazione economica del resistente, è da ritenersi congrua una cifra di € 300,00, di cui € 200,00 da corrispondere al figlio ed € 100,00 alla separanda moglie SI.ra ; 4) In merito alla Controparte_2 Pt_1 richiesta di separazione con addebito al resistente, è da desumersi che la decisione di intraprendere la via della separazione giudiziale sia stata più che “in conseguenza del vissuto familiare”, come asserito da parte ricorrente, bensì una libera scelta di quest'ultima, che tuttavia, pervicacemente, non ha in alcun modo anche solamente provato ad addivenire ad una separazione consensuale;
soluzione, come già chiarito, che Le era stata proposta e che era stata manifestata persino in aule di Giustizia, ma, in concreto, sempre rifiutata;
-
Come è assolutamente distante dal vero, naturaliter, secondo quanto sopra significato, che “Vi è stato inoltre il rifiuto espresso ripetutamente da parte del SI. di allontanarsi spontaneamente dall'abitazione CP_1 familiare”, perciocché il SI. , in attesa di trovare una dignitosa collocazione abitativa, Controparte_1 per la quale occorrono, ineludibilmente, tempo e risorse economiche compatibili alla propria (difficile) condizione economico-reddituale, questi era persino disposto, temporaneamente, nelle more, ad abitare in un immobile del tutto fatiscente, ma la ricorrente, di converso, ha ritenuto sempre esser una soluzione inaccettabile, in quanto il prefato immobile si trova nelle vicinanze della casa coniugale;
- Sul punto, in questa sede, nuovamente e fermamente, si ribadisce che non sussiste alcuna riserva circa l'opportunità della scelta di allontanamento dalla casa coniugale da parte del SI. ; - Né tantomeno, sempre in materia di addebito CP_1 della separazione de qua, si può ritenere condivisibile la tesi della ricorrente, secondo cui questo debba essere dichiarato per il “comportamento violento” del SI. , dal momento che, secondo quanto già CP_1
7 puntualizzato, ad oggi, è stato condannato semplicemente al pagamento di una multa di € 258,00 (minimo edittale previsto) e che, pertanto, quanto asserito nell'atto di controparte si appalesa quale una mera, imprudente fuga in avanti, id est, in concreto, una scorretta e non veritiera rappresentazione dei fatti, che si sostanzierebbe in condanne già definitive (non avvenute), emesse per penale responsabilità ascrivibile al SI.
; 5) In materia di frequentazione del figlio minore con il padre SI. , Controparte_1 Controparte_1 la scrivente difesa ritiene che, al di là della opportuna ripresa da parte di quest'ultimo di un percorso di supporto psicologico con i preposti Servizi e Centri, che questi ha sospeso, sia di buon senso consentire al padre di frequentare il proprio figlio, allorché quest'ultimo, che si invita ad ascoltare, laddove si deducesse essere opportuno e necessario farlo, contrariamente a quanto “ex adverso” asserito, ha costanti manifestazioni di sincero affetto e viva vicinanza, anche alla semplice vista del padre SI. , di ritorno Controparte_1 sovente dal lavoro;
6) In seno all'istanza di affidamento super esclusivo del figlio minore, preme affermare che l'esclusione/limitazione del principio di bigenitorialità, determinante la perdita della condivisione delle responsabilità genitoriali, laddove incompatibile con il benessere del minore, di certo, ad ora, non è dimostrato ovvero confacentemente provato, facendo riferimento, tout court, ad episodi di presunta violenza domestica, e né risulta essere presente, agli atti, opportuna documentazione suffragante la tesi di controparte, secondo cui il genitore, oggi resistente, mezzo il proprio “modus vivendi”, arreca pregiudizio al benessere del figlio minore, peraltro, e nondimeno, alla luce del fatto che la stessa SI.ra è affetta da patologie altamente Pt_1 invalidanti, effettua periodicamente colloqui con il personale dei Servizi Sociali di Lamezia Terme ed il nucleo familiare tutto è monitorato dai medesimi Servizi Sociali. E di talché, rispetto alla richiesta di affidamento super esclusivo del figlio minore a favore della SI.ra , si muove formale opposizione, allorché la Pt_1 richiesta di controparte si appalesa quale priva di fondamento giuridico e del tutto pretestuosa;
7) Per quanto concerne i rapporti economici patrimoniali, pendenti fra le parti, l'odierno resistente conviene, nell'ottica chiaramente di un proficuo spirito collaborativo, di dover trovare una sistemazione alla pecore di sua proprietà, di non aver nulla in contrario circa l'assegnazione del capannone alla SI.ra , per il ricovero Pt_1 degli animali domestici tutti, delle pecore di sua proprietà, nonché di quelle regalate al figlio
[...]
e parimenti nulla quaestio circa l'assegnazione del garage di pertinenza dell'abitazione Controparte_2 familiare all'anzidetta separanda moglie” (vedi comparsa costitutiva;
in atti).
Tutto quanto sopra esposto, concludeva chiedendo: “Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale Ordinario di
Lamezia Terme adito, contrariis reiectis, Voglia: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2) Accogliere le condizioni già rassegnate in premessa da 1) a 7), quivi da aversi in toto riportate e ritrascritte;
3) Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di lite della presente procedura, con distrazione in favore degli antistatari difensori e procuratori, oltre spese generali, IVA e CPA ex Art. 93
C.P.C.” (vedi in atti).
Con memoria ex art. 473-bis 17, depositata in data 10/10/2025, , Parte_1 preliminarmente, evidenziava la costituzione tardiva di controparte e - nel merito - ne contestava il contenuto;
in ordina alle allegazioni di fatti di violenza domestica, depositava fotogrammi di violenze fisiche subite negli anni 2021, 2022 e 2025, nonché relazione dei servizi sociali dalla quale si evince che l'unico genitore ad
8 occuparsi del figlio disabile è la madre stessa. Inoltre, rappresentava che, nel proc. penale n. 478/2025 RGNR
e 629/2025 RG GIP, il G.I.P. aveva disposto che il p.m. formulasse l'imputazione coatta nei confronti del resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p. (vedi in atti).
Con memorie ex art. 473-bis 17, depositate in vista delle successive udienze, le parti contestavano reciprocamente i contenuti degli scritti difensivi avversarsi, entrambi insistendo sulle conclusioni rassegnate nei propri atti principali.
All'udienza del 28/10/2025 – dopo vari rinvii d'ufficio ed altri richiesti da parte ricorrente - per effetto del provvedimento interlocutorio emesso dal Presidente del Tribunale - in qualità di giudice istruttore della controversia precedentemente nominato – in data 15 ottobre 2025, vertendosi in tema di ricorso avente ad oggetto - tra le altre cose - anche l'allegazione di fatti di violenza domestica, comparivano i soli procuratori delle parti, come già costituiti in atti.
A questo punto, le parti insistevano nelle rispettive richieste pe come già articolate in atti;
in particolare, la parte ricorrente oltre ad insistere - senza contestazione del resistente - su un'eventuale pronuncia immediata sullo status chiedeva che - sempre allo stato degli atti ed ove ritenuto dal Giudice - la causa possa eventualmente essere decisa anche nel merito;
in caso contrario, chiedeva comunque che venissero emessi i necessari provvedimenti provvisori e urgenti e venisse considerata anche la possibilità della pronuncia di un ordine di protezione ai sensi di legge.
Il Presidente – in qualità e preso atto di quanto sopra - si riservava di decidere sullo status o in relazione ad eventuali provvedimenti provvisori, con riserva di eventualmente adottare ogni più opportuno provvedimento anche interlocutorio sul merito della controversia o finalizzato alla prosecuzione della causa medesima dinanzi ad altro Giudice Istruttore.
Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il Presidente – sempre nella qualità sopra menzionata - esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa appariva comunque matura per la decisione, sull'intera controversia e non necessariamente - per come pure richiesto dalla parte ricorrente senza opposizione di controparte – sul mero status, essendo comunque possibile decidere compiutamente ed anche nel merito sulla base delle conclusioni già rassegnate dalle parti, senza necessità di alcuna diversa ed ulteriore attività di natura istruttoria, dato che le prove orali per come articolate apparivano superflue, in quanto superate dalle evenienze di causa, anche di natura documentale e dalle stesse parziali ammissioni del resistente (vedi in atti), rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sull'intera controversia all'udienza del 25 novembre 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare.
All'udienza sopra citata – come detto tenutasi in modalità cartolare - il Presidente - viste le note sintetiche conclusive di trattazione scritta, rispettivamente depositate in cancelleria dalle parti in data 14 e 20 novembre
2025, con le quali le stesse precisavano le conclusioni, riportandosi in toto a quelle di cui ai rispettivi atti introduttivi – tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di tardività della comparsa di costituzione e risposta avanzata dalla ricorrente.
9 La doglianza è fondata e, pertanto, può essere accolta.
Infatti, l'udienza di comparizione delle parti è avvenuta in data 28/10/2025, e la costituzione di parte resistente solo in data 02/10/2025, non rispettando, pertanto, il termine di comparizione di 30 giorni prima dell'udienza.
L'art. 171 c.p.c., al comma 2, stabilisce che: “Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167”.
Dunque, la comparsa di costituzione del convenuto è tardiva rispetto al termine di cui all'art. 166 c.p.c.; tuttavia, la parte si è limitata a svolgere mere difese, senza introdurre domande riconvenzionali né eccezioni non rilevabili d'ufficio, sicché la tardività non incide sulla validità della costituzione e non determina preclusioni ulteriori.
2. Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Quanto alla richiesta di addebito, come è noto, nel giudizio di separazione, il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge è gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È – invece - onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31765 del 10 dicembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di addebito della separazione coniugale: le violenze fisiche, anche quando si concretano in un unico episodio, costituiscono una grave violazione dei doveri matrimoniali e possono determinare l'addebito della separazione al coniuge autore della violenza.
Ad ogni modo, in ambito civile, è sufficiente dimostrare la violenza attraverso testimonianze, referti medici o altri elementi che provino l'esistenza di comportamenti aggressivi all'interno della relazione, a prescindere dell'eventuale giudizio penale che si muove su un piano distinto da quello civile.
La suprema Corte ha – inoltre - ribadito in più occasioni che le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera pertanto il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione - ai fini dell'adozione delle relative pronunce – con il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cassazione civile sez. I,
24/10/2022, n.31351).
10 Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che la sig.ra abbia dimostrato le condotte violente Pt_1 tenute dal sig. in costanza di matrimonio, il quale, dinnanzi al Giudice di Pace veniva condannato, CP_1 seppure al minimo edittale, per il reato di cui all'art. 582 c.p.; inoltre, da ultimo, il Gip di Lamezia Terme, nel proc. 478/25 RGNR, rigettava la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p., nei confronti di , con p.o. , e disponeva che Controparte_1 Parte_1 il p.m. formulasse l'imputazione nei confronti dell'indagato per il reato predetto, appunto quello a condotta abituale di maltrattamenti in famiglia (vedi in atti).
Pertanto, per i motivi su esposti, può essere addebitata la separazione dei coniugi al Parte_3 resistente.
3. La presente pronuncia concerne – altresì - l'affidamento del figlio minore , il regime di Controparte_2 visita padre-figlio, il collocamento ed il mantenimento dello stesso, nonché l'assegnazione della casa familiare e l'attribuzione dell'assegno unico universale.
L'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può – invero - derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento esclusivo, ci sono, inoltre, quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come nel caso in esame (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
La disciplina normativa, contenuta nell'art. 337 quater comma 3 c.c., attribuisce al genitore, in caso di affidamento super-esclusivo anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni di maggiore interesse per i figli.
11 Nel caso di specie, emerge dalla relazione dei servizi sociali che è la sig.ra ad occuparsi del figlio Pt_1
(“…frequenta la Terza classe dell'Istituto alberghiero di Lamezia Terme che raggiunge ogni mattina accompagnato dalla madre”), nonché essere l'unico genitore disposto alla collaborazione con i servizi sociali per il miglioramento della vita sociale e materiale di (“..riguardo al minore e la madre, Controparte_2 signora , molti sono stati i miglioramenti, soprattutto relativamente alle condizioni igienico Parte_1 sanitarie personali e abitative… Quest'ultima ha aderito pienamente al percorso di sostegno alla genitorialità effettuato con lo psicologo… Con riguardo al signor , dopo aver accettato di prendere Controparte_1 parte agli interventi proposti, sostegno alla genitorialità e mediazione familiare, ha effettuato solo due incontri con la scrivente e due con lo psicologo…adducendo quale motivazione di impedimento impegni di lavoro…”).
Orbene, data la poca residuale partecipazione del resistente alla crescita sociale del figlio, nonché la forte conflittualità tra i genitori e il comportamento violento del sig. , deve essere disposto l'affido CP_1 super-esclusivo di alla sig.ra , al fine di garantire alla stessa Controparte_2 Parte_1 di poter – nell'imminenza - prendere tutte le decisioni utili all'integrazione e alla crescita del figlio, senza comprometterne la serena ed equilibrata crescita.
Resta in ogni caso salvo per il genitore non affidatario il diritto-dovere di vigilare sulla condotta dell'altro genitore e di ricorrere al giudice ove ravvisi un pregiudizio per la figlia.
La concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non incide infatti sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modifica l'esercizio.
Il genitore non affidatario, in altri termini, dovrà comunque vigilare sulla istruzione ed educazione della prole e potrà far ricorso al giudice ove ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
È pacifico, peraltro, che anche in caso di affidamento monogenitoriale, il giudice dovrà stabilire modi e tempi di permanenza del minore presso il genitore non affidatario.
In ogni caso, la collocazione abitativa di sarà sempre presso il domicilio materno, così come Controparte_2 richiesto espressamente da entrambe le parti.
4. Con riferimento al regime degli incontri padre-figlio, occorre ricordare che l'art. 337 ter, cod. civ., sancisce il principio in base al quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Questo è il principio posto alla base di ogni provvedimento relativo ai figli minori ed è sulla scorta di detto principio che vi è stata un'evoluzione della giurisprudenza, che ha mostrato ampie aperture in tal senso, partendo dal presupposto che il padre è in grado, tanto quanto la madre, di accudire il figlio anche in tenera età, eliminando gradualmente quel pregiudizio secondo cui il padre non potesse prendersi cura del figlio troppo piccolo.
Deve, infatti - in via principale - essere salvaguardato il diritto alla bigenitorialità “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni
12 affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole” a tutela del minore.
Ebbene, deve senz'altro accogliersi la richiesta della ricorrente affinché gli incontri padre-figlio si svolgano in ambiente neutro e con la supervisione ed il monitoraggio degli operatori dei Servizi Sociali di Lamezia Terme che hanno già in carico il nucleo familiare, cosicché il sig. possa essere aiutato ed avviato alla CP_1 cura del minore disabile, in vista di futuri incontri liberalizzati allorquando la conflittualità tra i genitori sarà cessata.
Si rinvia, dunque, ai Servizi Sociali di Lamezia Terme la predisposizione di calendari di incontri padre-figlio nei modi e nei tempi ritenuti opportuni.
5. Con riguardo - poi - alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del ricorrente, quale genitore non collocatario, l'assegno di mantenimento mensile per il figlio minore
. Controparte_2
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento del figlio, minorenne o maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e dal tenore di vita avuto in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi
(Cass. civ. n. 4145/2023).
Ebbene, nel caso de quo, tenuto conto delle dichiarazioni reddituali depositate da entrambe le parti, appare equo porre a carico di un assegno pari ad € 200,00 (duecento,00) mensili per il Controparte_1 mantenimento del figlio minore, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, come da proposta avanzata dallo stesso resistente.
Inoltre, le spese straordinarie per il figlio minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di
13 antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. In merito al contributo di mantenimento dei coniugi, giova osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi, oltre che nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, consistono nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
Ciò posto, nel caso in esame, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della ricorrente pari ad € 100,00 mensili, accogliendo così – anche in tal modo - la richiesta di parte resistente che, proporzionata alla sua condizione economica, appare comunque adeguata ed è senza dubbio condivisa dal
Collegio.
7. Quanto all'abitazione familiare, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa
14 familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde – dunque - all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è - quindi - finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli ed il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
La formale assegnazione della casa familiare è, quindi, subordinata all'affidamento di figli minori o comunque alla convivenza con figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Pertanto, la casa familiare deve essere assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario del figlio Pt_1 minore , posto, peraltro, che non vi è contestazione delle parti sul punto;
la parte resistente – Controparte_2 inoltre – si è sempre dichiaratamente detta disponibile ad abbandonare il tetto domestico di modo da consentirne il pieno utilizzo da parte della famiglia.
8. Con riguardo all'assegno unico di cui la ricorrente ne chiede l'attribuzione, la Suprema Corte, recentemente, ha stabilito il principio secondo cui deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore - CP_3
Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672.
Pertanto, deve essere attribuito, nella misura del 100%, alla sig.ra , l'assegno unico universale del Pt_1 figlio minore . Controparte_2
9. Quanto alle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente relative alla divisione e alla collocazione degli animali, le stesse vanno dichiarate inammissibili.
Deve, infatti, rilevarsi come con riferimento alla materia della separazione personale dei coniugi (e del divorzio) l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, in tal modo escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 303 c.p.c. soggette a riti diversi, con l'effetto che deve ritenersi esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito dell'azione di separazione giudiziale, soggetta al rito bifasico con una prima fase in camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento delle somme, cause soggette invece al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. 22.10.2004, n. 20628; Cass. 30.10.2004, n. 17404; v. anche Trib.
Milano 26.07.2005: “Nel procedimento di separazione, caratterizzato da un rito speciale, è esclusa la possibilità di inserire domande riguardanti beni in comunione, ovvero la restituzione di somme, vale a dire domande soggetto al rito codicistico ordinario, in quanto si tratta di domande non legate da un vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte dalla causa di separazione”).
15 Dunque, le richieste della ricorrente devono dichiararsi inammissibili.
10. Va inoltre scrutinata la domanda avanzata dalla parte ricorrente di pronuncia – immediatamente ed inaudita altera parte o definitivamente con la pronuncia di merito – degli ordini di protezione di cui all'art. 473.bis.69 ss. c.p.c.
Si osserva allora che – ai sensi di legge – “con il decreto di cui all'articolo 473 bis 69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario”; inoltre: “con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario”.
Osserva il Tribunale che la stessa condotta della parte resistente, per come fondatamente provata e ritenuta dal
Collegio in relazione alla pronuncia di addebitabilità della separazione giudiziale, possa analogamente anche porsi a fondamento della pronuncia di un corrispondente ordine di protezione, senza che – pacificamente – la contemporanea sussistenza di misure di matrice penalistica possa inibire ed impedire l'attivazione di strumenti rimediali di natura civile;
infatti, Come ha chiarito la Corte costituzionale (sentenza 5 novembre 2020 n. 220),
«l'ordine di protezione è una misura civilistica contro la violenza delle relazioni familiari, che si affianca alla misura cautelare penale dell'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282-bis del codice di procedura penale».
Peraltro, ai fini di specie, giova osservare che il complessivo comportamento del resistente – risoltosi in episodi non univoci ma pur sempre sporadici – la sua disponibilità a cessare sua sponte la convivenza familiare,
l'assenza – nel tempo – di misura cautelari ostative, sia restrittive che anche solo fiduciarie, ostano alla pronuncia del chiesto ordine di protezione.
11. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) PRELIMINARMENTE, accoglie l'eccezione di tardività della costituzione proposta da parte ricorrente;
2) NEL MERITO:
16 a) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF Parte_1
- e – CF - C.F._1 Controparte_1 C.F._3
(matrimonio concordatario celebrato in data 29/10/1995, in Platania (CZ) – atto n. 6, parte II, serie
A, anno 1995, Comune di Platania) con della separazione al sig. CP_4 CP_1
;
[...]
b) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune competente per l'annotazione;
c) il figlio minore alla madre, sig.ra Parte_4 Controparte_2
, collocandolo presso il domicilio materno, e regola le frequentazioni Parte_1 padre-figlio come in parte motiva;
d) ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra ; Parte_1
e) PONE a carico di un assegno pari ad € 200,00 (duecento,00) mensili Controparte_1 per il mantenimento del figlio minore, da corrispondere alla sig.ra Parte_1 entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
f) PONE a carico di un assegno pari ad € 100,00 (cento,00) mensili per il Controparte_1 mantenimento del coniuge sig.ra ; Parte_1
g) ASSEGNA nella misura del 100% alla sig.ra l'assegno unico Parte_1 universale del figlio;
Controparte_2
h) DICHIARA inammissibili le domande avanzate dalla ricorrente relative alla divisione e al collocamento del bestiame;
i) RIGETTA la domanda di pronuncia di ordine di protezione;
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
4) MANDA alla cancelleria per l'inoltro della presente sentenza ai Servizi Sociali di Lamezia Terme.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 25/11/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
17