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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 91000632/2013 R.G., avente ad oggetto
“indebito”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Liuzzi, Parte_1
Attrice contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni Tracquilio e MI Controparte_1
Gaudiomonte,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha citato in giudizio per l'udienza del Parte_1 Controparte_1
20.12.2013 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare unica ed esclusiva titolare delle somme depositate sul libretto postale contrassegnato al numero
31732382, acceso presso l'ufficio Postale di Gioia del Colle, la IG.ra
[...]
, avendo depositato questa tutte le somme sul detto libretto di deposto, sino Parte_1
alla data dei prelievi effettuati dalla IG.ra , avvenuti in data 8 Controparte_1
novembre 2012 e 12 novembre 2012 per un ammontare complessivo di €.9.622,00; 2) ordinare alla convenuta di restituire la complessiva somma di Controparte_1
€.9.622,00 prelevata dalla medesima in data 8 novembre 2012 e 12 novembre 2012, dal libretto di risparmio postale appartenentesi alla sola IG.ra , somma Parte_1
maggiorata di interessi e di svalutazione monetaria;
3) dichiararsi altresì la cointestazione del detto libretto, meramente finalizzata ad evitare alla IG.ra
[...]
di recarsi presso l'Ufficio Postale di Gioia del Colle per le operazioni che Parte_1
necessitavano, evitando di stare così innumerevoli ore di attesa presso il detto Ufficio
Postale; 4) con condanna delle spese del presente giudizio, di cui il sottoscritto procuratore se ne dichiara anticipatario e di cui ne chiede l'attribuzione diretta”.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che:
- per circa due anni (2011-2012) ella ha convissuto con le di lei figlie, CP
(odierna convenuta) e le quali insistettero affinché la
[...] Controparte_2 genitrice lasciasse l'immobile che conduceva in locazione e presso cui risiedeva (vivendo da sola), per poter vivere in loro compagnia;
- all'epoca in cui viveva da sola, l'attrice deteneva un libretto di deposito bancario presso il Banco di Napoli ed era invogliata, in particolare dalla figlia Controparte_1
ad aprire un libretto a risparmio postale contrassegnato con il n. 31732382 presso l'Ufficio postale di Gioia del Colle, sul quale far confluire tutti i risparmi depositati sul libretto bancario acceso presso il Banco di Napoli (filiale di Gioia del Colle), nonché la pensione che l'attrice percepiva mensilmente;
contestualmente la figlia CP
chiese ed ottenne la cointestazione del libretto postale;
- per motivi ignoti, agli inizi del mese di ottobre 2012, le figlie si rifiutarono di ospitare la loro madre, tanto che la stessa fu costretta a chiedere ospitalità all'unico figlio maschio;
- nonostante tale atteggiamento delle figlie, la IG.ra Controparte_1
(cointestataria del libretto di risparmio) ebbe a trattenere il libretto postale innanzi menzionato, tanto che si rese necessaria la formale diffida nei confronti delle sorelle
[...]
e ma ebbe a consegnare solo il 29.11.2012 il Controparte_1 CP_2 CP
libretto di risparmio postale, da cui in precedenza aveva prelevato l'8.11.2012 euro
4.900,00 ed il 12.11.2012 euro 4.722,00, per un importo complessivo di euro 9.622,00, di cui l'attrice chiede la restituzione, in quanto nessuna delle figlie (e, in particolare,
[...]
) aveva mai versato somme sul predetto libretto (cointestato alla figlia Controparte_1 solo per evitare che l'attrice si recasse all'ufficio postale, data l'età avanzata), CP
mentre sullo stesso erano confluiti il saldo del libretto bancario e le pensioni, tutte somme appartenenti all'attrice, onde era da ritenersi superata la presunzione di comproprietà. si è costituita alla I udienza del 9.1.2014, contestando le Controparte_1 avverse difese e pretese ed instando per il rigetto dell'avversa domanda. All'uopo, ha dedotto che:
- l'attrice non ha convissuto con le figlie e solo negli anni Controparte_1 CP_2
2011-2012, ma si è trasferita a casa della figlia già a partire da settembre CP
2009 e ciò perché, sentendosi sola e depressa nonché affetta da diabete, necessitava di assistenza;
l'attrice, di fatto, è rimasta a casa della convenuta per 15 mesi ossia sino a dicembre 2010, data a partire dalla quale ha convissuto un mese con la figlia ed un CP_2 mese con la figlia fino alla fine di settembre 2012, quando l'attrice, sua CP
sponte, ha deciso di trasferirsi presso il figlio MI;
- la convivenza tra l'attrice e le figlie era divenuta insostenibile a causa del peggioramento delle condizioni di salute della prima;
- il libretto postale cointestato alle parti in causa è stato aperto ad aprile 2009, ossia prima che l'attrice si trasferisse a casa della convenuta, di comune accordo;
al momento dell'apertura del detto libretto (23.4.2009) è stata proprio la convenuta a versare la somma iniziale di euro 1.400,00, come da distinta di versamento;
solo successivamente l'attrice ha deciso di farvi confluire il saldo del deposito bancario e le pensioni;
- durante i 15 mesi di convivenza tra l'attrice e la convenuta, quest'ultima di comune accordo con la madre ha anticipato di tasca propria tutti i costi relativi all'abitazione sita in Gioia del Colle alla via Calzolai n. 10 (affitti, bollette di acqua, luce e gas), condotta dall'attrice in locazione sino al mese di dicembre 2010; inoltre, alcuni ratei di pensione venivano prelevati dalla convenuta che li consegnava alla madre, la quale, a sua volta, li consegnava al figlio MI, disoccupato ed in crisi con la moglie, tanto che questi si era allontanato dalla casa coniugale ed abitava nella casa di via Calzolai, le cui pigioni erano pagate da Controparte_1
- inoltre, la convenuta non si limitava a pagare le pigioni della casa locata dall'attrice, ma anche tutte le sue spese, quali quelle per visite mediche, per medicine, per indumenti;
- solo alla fine di settembre 2012 - quando l'attrice comunicò di voler andare a vivere dal figlio - alla presenza della figlia le parti in causa hanno conteggiato le spese CP_2
sostenute fino ad allora dalla convenuta e stabilito, anche in base a tutte le ricevute e gli scontrini di pagamento consegnati alla madre, che alla spettasse la somma di CP
euro 9.622,00, legittimamente prelevata dalla stessa.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed esperita l'istruttoria ammessa
(conclusasi il 20.11.2024, giusta ordinanza di pari data, emessa all'esito del deposito della documentazione da parte di , la causa è stata rinviata per la Controparte_3
discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 171 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 19.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda avanzata per la prima volta dalla convenuta con le note conclusive autorizzate depositate il 26.2.2025 nei seguenti termini: “in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale, dell'avversa domanda, dichiarare che la IG.ra
[...]
è, tutt'al più, tenuta a restituire alla IG.ra la somma di € 4.811,00, pari CP Pt_1 al 50% di € 9.622,00 o quell'altra somma ritenuta di giustizia”.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Va premesso che in tema di cointestazione di rapporti bancari o postali la costante giurisprudenza di legittimità e di merito è nel senso che la cointestazione, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici
- purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. Cass. n. 11375/2019; n.
27069/2022; App. Bari n. 1620/2023).
Pertanto, la cointestazione di un rapporto bancario o postale se autorizza ciascuno degli intestatari, rispettivamente, al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri degli oggetti custoditi o delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario. Ed infatti, sebbene il conto corrente bancario (come un libretto postale) possa essere intestato a più contitolari, presumendosi che il danaro appartenga ai medesimi in parti uguali, detta presunzione comporta soltanto un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme da quella derivante dalla cointestazione del rapporto.
In definitiva, al dato (formale) della cointestazione del rapporto tra due o più soggetti è opponibile una prova contraria.
Nella specie, è documentato (nonché non contestato) che il libretto postale oggetto di causa - recante precisamente n. 31732782 (come risultante dalla documentazione allegata ai rispettivi atti difensivi e dalla documentazione depositata da in Controparte_3
luogo del numero erroneamente indicato dalle parti (31732382) - fosse cointestato all'attrice ed alla convenuta;
inoltre, è incontestato che la convenuta CP abbia prelevato la somma di euro 9.622,00 tra l'8 ed il 12 novembre 2012
[...]
(come dalla stessa ammesso a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Risulta, invece, contestata la provenienza delle somme sul libretto postale esclusivamente da parte dell'attrice.
Orbene, la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta ha dapprima ammesso che
“seppur vero che sul libretto postale n. 31732382, erano confluiti i suddetti risparmi e le pensioni della , poi ha giustificato i due prelievi oggetto di causa riferendo che Pt_1 quest'ultima avrebbe anticipato, di tasca propria, dei costi per l'attrice, rappresentando che a settembre 2012 le parti in causa hanno conteggiato le spese sostenute fino ad allora dalla convenuta e stabilito, anche in base a tutte le ricevute e gli scontrini di pagamento consegnati alla madre, che alla spettasse la somma di euro 9.622,00, poi CP
prelevata.
Sul punto va osservato che tale accordo non risulta dimostrato, essendo poi inverosimile che la convenuta non abbia conservato le ricevute e gli scontrini consegnati alla madre, per poi eventualmente provare la veridicità dei propri assunti.
Per quanto riguarda la somma iniziale versata sul libretto postale dalla convenuta – pari ad euro 1.400,00 (ed in ordine alla quale non risulta formulata dalla convenuta alcuna richiesta) – tale circostanza non è di per sé idonea a dimostrare che il resto degli importi confluiti sul libretto postale provenisse dalla sola in quanto, diversamente, la Pt_1
convenuta avrebbe dovuto produrre ulteriori distinte di versamento e tanto non risulta effettuato.
Per contro, sulla base delle produzioni documentali e della ammissione della convenuta contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, è possibile affermare che la quasi totalità degli importi confluiti nel libretto postale cointestato fosse di provenienza della sola derivante dal saldo del libretto bancario di cui ella era precedentemente Pt_1
titolare e dagli emolumenti pensionistici.
Pertanto, deve affermarsi che l'attrice ha assolto il proprio onere probatorio relativamente alla prova della titolarità in capo alla stessa della quasi totalità del denaro confluito sul libretto postale cointestato con la figlia mentre le eccezioni Controparte_1
formulate dalla convenuta sono rimaste sprovviste di prova.
Sul punto, va osservato che:
- la convenuta ha rappresentato di aver sostenuto di tasca propria tutti i costi relativi all'abitazione sita in Gioia del Colle condotta in locazione dall'attrice sino al mese di dicembre 2010 (pigioni, bollette, acqua e gas) e tutte le spese per le viste mediche, medicine, parrucchiera ed indumenti per la ma ciò è rimasta una mera Pt_1
asserzione, non avendo depositato alcuna documentazione da cui evincere una dazione di denaro da parte sua in favore della madre;
né tanto è dimostrato in base alla prova testimoniale, atteso che le dichiarazioni rese dalla di lei germana, non Controparte_2
sono di per sé sole idonee a provare il pagamento della convenuta di proprie somme di denaro in favore di sua madre: infatti, la predetta testimone ha dichiarato che era sempre presente ogni volta che sua sorella sosteneva una spesa per sua madre, ma tanto è inverosimile, posto che le due germane non vivevano insieme, e fermo restando che ciò non dimostra che le somme spese dalla convenuta erano sue personali risorse economiche o di sua madre;
- come sopra visto, la convenuta sostiene di aver conteggiato la somma alla stessa spettante in euro 9.622,00 dopo aver presentato scontrini e ricevute a sua madre: tanto, oltre a non essere stato dimostrato (non essendo stati depositati ricevute e scontrini pagati dalla per sua madre), non prova che il denaro lo abbia anticipato la convenuta;
CP
inoltre, gli asseriti conteggi sarebbero stati fatti alla fine di settembre 2012 mentre i prelievi oggetto di causa sono stati fatti quando la IG.ra non viveva più con sua Pt_1
figlia e poco prima la restituzione del libretto, non avvenuta in maniera spontanea ma a seguito di formale diffida nei confronti delle germane CP
- quanto poi al riferimento di parte convenuta (effettuato al fine di ritenere sussistente la presunzione di contitolarità delle somme) al versamento della somma di €.9.622,72 (cfr. le note conclusive autorizzate depositate il 26.2.2025), trattasi di somma dapprima prelevata in due soluzioni (primo prelievo di €.9.622,00 e secondo prelievo di €.0,72) e poi riversata per intero, per poi, infine, essere nuovamente prelevata in due soluzioni (un primo prelievo di €.4.900,00 ed un secondo prelievo di €.4.722,00); tanto è evincibile dall'estratto depositato in atti da onde non si tratta di differenti Controparte_3
somme ma è la medesima somma che dapprima veniva prelevata per intero, poi riversata ed infine prelevata in due soluzioni;
inoltre, anche il riferimento (contenuto nelle predette note conclusive autorizzate) di parte convenuta al versamento della somma di euro
10.511,07 non depone per la presunzione di contitolarità di tutte le somme presenti sul libretto postale, in quanto trattasi del versamento della somma che la IG.ra Pt_1
deteneva su un proprio libretto bancario, come anche ammesso dalla stessa convenuta a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea va accolta nel senso che deve ordinarsi alla convenuta la restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 9.622,00, oltre interessi legali dal dì della domanda giudiziale al soddisfo, escludendosi la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Vanno poi rigettate le richieste di cui ai punti
1 e 3 dell'atto di citazione, in quanto relativamente al punto n. 1 non è possibile dichiarare unica ed esclusiva titolare l'attrice di “tutte” le somme confluite sul libretto postale, sol se si consideri il versamento di euro 1.400,00 eseguito e dimostrato dalla convenuta in sede di apertura del conto (ed in ordine a cui l'attrice con la prima difesa utile successiva al deposito della comparsa di costituzione e risposta della convenuta non ha contestato la proprietà del denaro in capo alla convenuta), mentre relativamente al punto n. 3 trattasi di richiesta avulsa da ogni contenuto giuridico.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore del decisum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della vicinanza del decisum al valore minimo della finca di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna per le ragioni di parte motiva a restituire in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
9.622,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1
processuali, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali ed in euro 286,50 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 91000632/2013 R.G., avente ad oggetto
“indebito”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Liuzzi, Parte_1
Attrice contro
, con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni Tracquilio e MI Controparte_1
Gaudiomonte,
Convenuta
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 9.4.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue. ha citato in giudizio per l'udienza del Parte_1 Controparte_1
20.12.2013 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare unica ed esclusiva titolare delle somme depositate sul libretto postale contrassegnato al numero
31732382, acceso presso l'ufficio Postale di Gioia del Colle, la IG.ra
[...]
, avendo depositato questa tutte le somme sul detto libretto di deposto, sino Parte_1
alla data dei prelievi effettuati dalla IG.ra , avvenuti in data 8 Controparte_1
novembre 2012 e 12 novembre 2012 per un ammontare complessivo di €.9.622,00; 2) ordinare alla convenuta di restituire la complessiva somma di Controparte_1
€.9.622,00 prelevata dalla medesima in data 8 novembre 2012 e 12 novembre 2012, dal libretto di risparmio postale appartenentesi alla sola IG.ra , somma Parte_1
maggiorata di interessi e di svalutazione monetaria;
3) dichiararsi altresì la cointestazione del detto libretto, meramente finalizzata ad evitare alla IG.ra
[...]
di recarsi presso l'Ufficio Postale di Gioia del Colle per le operazioni che Parte_1
necessitavano, evitando di stare così innumerevoli ore di attesa presso il detto Ufficio
Postale; 4) con condanna delle spese del presente giudizio, di cui il sottoscritto procuratore se ne dichiara anticipatario e di cui ne chiede l'attribuzione diretta”.
A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto che:
- per circa due anni (2011-2012) ella ha convissuto con le di lei figlie, CP
(odierna convenuta) e le quali insistettero affinché la
[...] Controparte_2 genitrice lasciasse l'immobile che conduceva in locazione e presso cui risiedeva (vivendo da sola), per poter vivere in loro compagnia;
- all'epoca in cui viveva da sola, l'attrice deteneva un libretto di deposito bancario presso il Banco di Napoli ed era invogliata, in particolare dalla figlia Controparte_1
ad aprire un libretto a risparmio postale contrassegnato con il n. 31732382 presso l'Ufficio postale di Gioia del Colle, sul quale far confluire tutti i risparmi depositati sul libretto bancario acceso presso il Banco di Napoli (filiale di Gioia del Colle), nonché la pensione che l'attrice percepiva mensilmente;
contestualmente la figlia CP
chiese ed ottenne la cointestazione del libretto postale;
- per motivi ignoti, agli inizi del mese di ottobre 2012, le figlie si rifiutarono di ospitare la loro madre, tanto che la stessa fu costretta a chiedere ospitalità all'unico figlio maschio;
- nonostante tale atteggiamento delle figlie, la IG.ra Controparte_1
(cointestataria del libretto di risparmio) ebbe a trattenere il libretto postale innanzi menzionato, tanto che si rese necessaria la formale diffida nei confronti delle sorelle
[...]
e ma ebbe a consegnare solo il 29.11.2012 il Controparte_1 CP_2 CP
libretto di risparmio postale, da cui in precedenza aveva prelevato l'8.11.2012 euro
4.900,00 ed il 12.11.2012 euro 4.722,00, per un importo complessivo di euro 9.622,00, di cui l'attrice chiede la restituzione, in quanto nessuna delle figlie (e, in particolare,
[...]
) aveva mai versato somme sul predetto libretto (cointestato alla figlia Controparte_1 solo per evitare che l'attrice si recasse all'ufficio postale, data l'età avanzata), CP
mentre sullo stesso erano confluiti il saldo del libretto bancario e le pensioni, tutte somme appartenenti all'attrice, onde era da ritenersi superata la presunzione di comproprietà. si è costituita alla I udienza del 9.1.2014, contestando le Controparte_1 avverse difese e pretese ed instando per il rigetto dell'avversa domanda. All'uopo, ha dedotto che:
- l'attrice non ha convissuto con le figlie e solo negli anni Controparte_1 CP_2
2011-2012, ma si è trasferita a casa della figlia già a partire da settembre CP
2009 e ciò perché, sentendosi sola e depressa nonché affetta da diabete, necessitava di assistenza;
l'attrice, di fatto, è rimasta a casa della convenuta per 15 mesi ossia sino a dicembre 2010, data a partire dalla quale ha convissuto un mese con la figlia ed un CP_2 mese con la figlia fino alla fine di settembre 2012, quando l'attrice, sua CP
sponte, ha deciso di trasferirsi presso il figlio MI;
- la convivenza tra l'attrice e le figlie era divenuta insostenibile a causa del peggioramento delle condizioni di salute della prima;
- il libretto postale cointestato alle parti in causa è stato aperto ad aprile 2009, ossia prima che l'attrice si trasferisse a casa della convenuta, di comune accordo;
al momento dell'apertura del detto libretto (23.4.2009) è stata proprio la convenuta a versare la somma iniziale di euro 1.400,00, come da distinta di versamento;
solo successivamente l'attrice ha deciso di farvi confluire il saldo del deposito bancario e le pensioni;
- durante i 15 mesi di convivenza tra l'attrice e la convenuta, quest'ultima di comune accordo con la madre ha anticipato di tasca propria tutti i costi relativi all'abitazione sita in Gioia del Colle alla via Calzolai n. 10 (affitti, bollette di acqua, luce e gas), condotta dall'attrice in locazione sino al mese di dicembre 2010; inoltre, alcuni ratei di pensione venivano prelevati dalla convenuta che li consegnava alla madre, la quale, a sua volta, li consegnava al figlio MI, disoccupato ed in crisi con la moglie, tanto che questi si era allontanato dalla casa coniugale ed abitava nella casa di via Calzolai, le cui pigioni erano pagate da Controparte_1
- inoltre, la convenuta non si limitava a pagare le pigioni della casa locata dall'attrice, ma anche tutte le sue spese, quali quelle per visite mediche, per medicine, per indumenti;
- solo alla fine di settembre 2012 - quando l'attrice comunicò di voler andare a vivere dal figlio - alla presenza della figlia le parti in causa hanno conteggiato le spese CP_2
sostenute fino ad allora dalla convenuta e stabilito, anche in base a tutte le ricevute e gli scontrini di pagamento consegnati alla madre, che alla spettasse la somma di CP
euro 9.622,00, legittimamente prelevata dalla stessa.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. ed esperita l'istruttoria ammessa
(conclusasi il 20.11.2024, giusta ordinanza di pari data, emessa all'esito del deposito della documentazione da parte di , la causa è stata rinviata per la Controparte_3
discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 9.4.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 171 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 19.3.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda avanzata per la prima volta dalla convenuta con le note conclusive autorizzate depositate il 26.2.2025 nei seguenti termini: “in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pur parziale, dell'avversa domanda, dichiarare che la IG.ra
[...]
è, tutt'al più, tenuta a restituire alla IG.ra la somma di € 4.811,00, pari CP Pt_1 al 50% di € 9.622,00 o quell'altra somma ritenuta di giustizia”.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
Va premesso che in tema di cointestazione di rapporti bancari o postali la costante giurisprudenza di legittimità e di merito è nel senso che la cointestazione, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici
- purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (cfr. Cass. n. 11375/2019; n.
27069/2022; App. Bari n. 1620/2023).
Pertanto, la cointestazione di un rapporto bancario o postale se autorizza ciascuno degli intestatari, rispettivamente, al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri degli oggetti custoditi o delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario. Ed infatti, sebbene il conto corrente bancario (come un libretto postale) possa essere intestato a più contitolari, presumendosi che il danaro appartenga ai medesimi in parti uguali, detta presunzione comporta soltanto un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme da quella derivante dalla cointestazione del rapporto.
In definitiva, al dato (formale) della cointestazione del rapporto tra due o più soggetti è opponibile una prova contraria.
Nella specie, è documentato (nonché non contestato) che il libretto postale oggetto di causa - recante precisamente n. 31732782 (come risultante dalla documentazione allegata ai rispettivi atti difensivi e dalla documentazione depositata da in Controparte_3
luogo del numero erroneamente indicato dalle parti (31732382) - fosse cointestato all'attrice ed alla convenuta;
inoltre, è incontestato che la convenuta CP abbia prelevato la somma di euro 9.622,00 tra l'8 ed il 12 novembre 2012
[...]
(come dalla stessa ammesso a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Risulta, invece, contestata la provenienza delle somme sul libretto postale esclusivamente da parte dell'attrice.
Orbene, la convenuta nella comparsa di costituzione e risposta ha dapprima ammesso che
“seppur vero che sul libretto postale n. 31732382, erano confluiti i suddetti risparmi e le pensioni della , poi ha giustificato i due prelievi oggetto di causa riferendo che Pt_1 quest'ultima avrebbe anticipato, di tasca propria, dei costi per l'attrice, rappresentando che a settembre 2012 le parti in causa hanno conteggiato le spese sostenute fino ad allora dalla convenuta e stabilito, anche in base a tutte le ricevute e gli scontrini di pagamento consegnati alla madre, che alla spettasse la somma di euro 9.622,00, poi CP
prelevata.
Sul punto va osservato che tale accordo non risulta dimostrato, essendo poi inverosimile che la convenuta non abbia conservato le ricevute e gli scontrini consegnati alla madre, per poi eventualmente provare la veridicità dei propri assunti.
Per quanto riguarda la somma iniziale versata sul libretto postale dalla convenuta – pari ad euro 1.400,00 (ed in ordine alla quale non risulta formulata dalla convenuta alcuna richiesta) – tale circostanza non è di per sé idonea a dimostrare che il resto degli importi confluiti sul libretto postale provenisse dalla sola in quanto, diversamente, la Pt_1
convenuta avrebbe dovuto produrre ulteriori distinte di versamento e tanto non risulta effettuato.
Per contro, sulla base delle produzioni documentali e della ammissione della convenuta contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, è possibile affermare che la quasi totalità degli importi confluiti nel libretto postale cointestato fosse di provenienza della sola derivante dal saldo del libretto bancario di cui ella era precedentemente Pt_1
titolare e dagli emolumenti pensionistici.
Pertanto, deve affermarsi che l'attrice ha assolto il proprio onere probatorio relativamente alla prova della titolarità in capo alla stessa della quasi totalità del denaro confluito sul libretto postale cointestato con la figlia mentre le eccezioni Controparte_1
formulate dalla convenuta sono rimaste sprovviste di prova.
Sul punto, va osservato che:
- la convenuta ha rappresentato di aver sostenuto di tasca propria tutti i costi relativi all'abitazione sita in Gioia del Colle condotta in locazione dall'attrice sino al mese di dicembre 2010 (pigioni, bollette, acqua e gas) e tutte le spese per le viste mediche, medicine, parrucchiera ed indumenti per la ma ciò è rimasta una mera Pt_1
asserzione, non avendo depositato alcuna documentazione da cui evincere una dazione di denaro da parte sua in favore della madre;
né tanto è dimostrato in base alla prova testimoniale, atteso che le dichiarazioni rese dalla di lei germana, non Controparte_2
sono di per sé sole idonee a provare il pagamento della convenuta di proprie somme di denaro in favore di sua madre: infatti, la predetta testimone ha dichiarato che era sempre presente ogni volta che sua sorella sosteneva una spesa per sua madre, ma tanto è inverosimile, posto che le due germane non vivevano insieme, e fermo restando che ciò non dimostra che le somme spese dalla convenuta erano sue personali risorse economiche o di sua madre;
- come sopra visto, la convenuta sostiene di aver conteggiato la somma alla stessa spettante in euro 9.622,00 dopo aver presentato scontrini e ricevute a sua madre: tanto, oltre a non essere stato dimostrato (non essendo stati depositati ricevute e scontrini pagati dalla per sua madre), non prova che il denaro lo abbia anticipato la convenuta;
CP
inoltre, gli asseriti conteggi sarebbero stati fatti alla fine di settembre 2012 mentre i prelievi oggetto di causa sono stati fatti quando la IG.ra non viveva più con sua Pt_1
figlia e poco prima la restituzione del libretto, non avvenuta in maniera spontanea ma a seguito di formale diffida nei confronti delle germane CP
- quanto poi al riferimento di parte convenuta (effettuato al fine di ritenere sussistente la presunzione di contitolarità delle somme) al versamento della somma di €.9.622,72 (cfr. le note conclusive autorizzate depositate il 26.2.2025), trattasi di somma dapprima prelevata in due soluzioni (primo prelievo di €.9.622,00 e secondo prelievo di €.0,72) e poi riversata per intero, per poi, infine, essere nuovamente prelevata in due soluzioni (un primo prelievo di €.4.900,00 ed un secondo prelievo di €.4.722,00); tanto è evincibile dall'estratto depositato in atti da onde non si tratta di differenti Controparte_3
somme ma è la medesima somma che dapprima veniva prelevata per intero, poi riversata ed infine prelevata in due soluzioni;
inoltre, anche il riferimento (contenuto nelle predette note conclusive autorizzate) di parte convenuta al versamento della somma di euro
10.511,07 non depone per la presunzione di contitolarità di tutte le somme presenti sul libretto postale, in quanto trattasi del versamento della somma che la IG.ra Pt_1
deteneva su un proprio libretto bancario, come anche ammesso dalla stessa convenuta a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta.
Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea va accolta nel senso che deve ordinarsi alla convenuta la restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 9.622,00, oltre interessi legali dal dì della domanda giudiziale al soddisfo, escludendosi la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Vanno poi rigettate le richieste di cui ai punti
1 e 3 dell'atto di citazione, in quanto relativamente al punto n. 1 non è possibile dichiarare unica ed esclusiva titolare l'attrice di “tutte” le somme confluite sul libretto postale, sol se si consideri il versamento di euro 1.400,00 eseguito e dimostrato dalla convenuta in sede di apertura del conto (ed in ordine a cui l'attrice con la prima difesa utile successiva al deposito della comparsa di costituzione e risposta della convenuta non ha contestato la proprietà del denaro in capo alla convenuta), mentre relativamente al punto n. 3 trattasi di richiesta avulsa da ogni contenuto giuridico.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi della finca n. 3, in considerazione del valore del decisum; con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della vicinanza del decisum al valore minimo della finca di riferimento).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna per le ragioni di parte motiva a restituire in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
9.622,00, oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- rigetta nel resto le domande attoree;
- condanna a rifondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1
processuali, liquidate in euro 2.538,50 per compensi professionali ed in euro 286,50 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 9.4.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore