TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11906/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata, promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Narducci ed C.F._1 elettivamente domiciliata eletto presso il suo Studio sito in Bologna, Piazza de' Celestini n.3, RICORRENTE contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna RESISTENTE
*** OGGETTO: richiesta per la rettificazione atti anagrafici
*** CONCLUSIONI La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo:
“Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis rejectis e premessa ogni più opportuna declatoria di legge e del caso, 1. in via principale: disporre la rettificazione del sesso anagrafico di Parte_1
da quello maschile a quello femminile, con modificazione del nome da “
[...] Parte_1
” a “FEDERICA” e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di
[...] Bologna (BO) la rettifica anagrafica dello stesso nei registri di stato civile e in tutti i documenti relativi al ricorrente, in modo che da essi risulti come genere quello femminile e il nuovo nome di
“ ”; Per_1 2. sempre in via principale: accertare e dichiarare che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata e, di conseguenza che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024, non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria affinché Parte_1
(alias ) si sottoponga ai trattamenti medico-chirurgici di
[...] Per_1 Pt_1 adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili;
pagina 1 di 7
3. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il percorso di transizione compiuto dal ricorrente attraverso trattamenti ormonali e sostegno psicologico non dovesse essere considerato
“sufficientemente avanzato”, autorizzare (alias ) a Parte_1 Per_1 Pt_1 sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili;
4. con vittoria di spese, anche tecniche, competenze ed onorari, da liquidarsi come da depositanda nota spese giudiziale ove il Pubblico Ministero, costituitosi, si opponga all'accoglimento delle formulate domande”.
Il P.M. ha concluso “Visto”
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto introduttivo depositato il 4 settembre 2025 Parte_1
ha domandato:
[...]
- in via principale che:
• sia disposta la rettificazione del suo sesso anagrafico da quello maschile a quello femminile, con modificazione del nome da “ ” a Parte_1
“ ” e, per l'effetto, sia ordinato all'Ufficiale di stato civile del Per_1
Comune di Bologna (BO) la rettifica anagrafica nei registri di stato civile e in tutti i propri documenti;
• sia dichiarato che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata e, di conseguenza che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024, non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria affinché egli si sottoponga ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui il percorso di transizione compiuto attraverso trattamenti ormonali e sostegno psicologico non sia considerato “sufficientemente avanzato”, sia autorizzato a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili. A sostegno delle proprie istanze ha allegato che:
- è nato di sesso maschile il 19 giugno 2002;
- fin dall'infanzia ha evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al sesso di elezione;
- nel marzo 2024 ha iniziato un percorso di transizione con la presa in carico da parte dapprima del di Bologna in persona della dott.ssa Psicologa e Controparte_1
Psicoterapeuta e poi dell'equipe multidisciplinare del Controparte_2
Consultorio MIT di Bologna con una serie di colloqui finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla richiesta di affermazione di genere e rilascio del nulla osta al Trattamento Ormonale Sostitutivo (TOS) cross-sex;
- nell'ottobre 2024 ha cominciato ad assumere il Trattamento Ormonale Sostitutivo (TOS) cross-sex sotto il controllo del dott. , specialista in Persona_2
pagina 2 di 7 Endocrinologia presso la Struttura complessa di Endocrinologia dell'Ospedale Civile di Baggiovara (MO);
- c.d. esperienza di vita reale, in corso spontaneamente da anni, ha avuto un esito assolutamente positivo su di lui, procurandogli un benessere sempre crescente nell'essere riconosciuto completamente al femminile nelle varie interazioni familiari e sociali;
- tale esito si è poi ancor di più implementato con il verificarsi delle prime modificazioni corporee determinate dalla terapia ormonale, con effetti sullo stato psicologico e con benefici riferiti a livello sia personale, sia relazionale. Nell'udienza dell'11 dicembre 2025 la Giudice delegata ha sentito la persona ricorrente, comparsa personalmente. All'esito dell'udienza, la difesa della stessa ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e la Giudice delegato si è riservata di riferire al Collegio.
2. La richiesta di rettificazione anagrafica deve essere accolta. 2a. Invero, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta. In particolare, la relazione datata 14 luglio 2025 redatta dalla dott.ssa Persona_3
del M.I.T. ha evidenziato che:
[...]
- la persona ha intrapreso presso il M.I.T. una serie di colloqui clinici Pt_1 finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere
- il percorso di affermazione di genere ha comportato la somministrazione di test proiettivi (test di Machover, test di e una serie di colloqui clinici volti alla Per_4 valutazione del contesto e delle motivazioni, del livello di identità di genere e di disforia/incongruenza, storia e sviluppo di sensazioni di disforia/incongruenza di genere e presenza di possibili disturbi della personalità;
- sulla base della storia clinica della persona è stato possibile formulare Pt_1 la diagnosi di disforia di genere “in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta, e tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico”;
- non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo e il funzionamento della personalità della paziente appare di buon livello, cosicchè “è possibile escludere la presenza di tratti patologici che, per numero ed entità, possano interferire con la valutazione del proprio percorso di affermazione di genere”;
- la persona “da diversi anni vive stabilmente nel genere di elezione, è Pt_1 conosciuta come tale e mostra, in questo ruolo, un ottimo adattamento psicologico e sociale”;
- nell'ottobre 2024 ha iniziato ad assumere terapia ormonale sostitutiva presso la Struttura Complessa di Endocrinologia dell'Ospedale di Baggiovara (MO) “con buoni risultati medici e psichici” e considera tale assunzione essenziale al suo benessere psico- fisico;
pagina 3 di 7 - più in generale “tutto il percorso di affermazione di genere medico, seguito dalla persona alias ha significativamente Parte_1 Per_1 migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica”;
- è necessario “poter accedere all'intervento chirurgico di affermazione di genere in tempi brevi, così da ridurre il disagio provato legato alla disforia di genere e poter in tal modo consolidare il benessere psico-fisico iniziato con l'avvio della terapia ormonale femminilizzante, che ha raggiunto gli effetti fenotipici attendibili”, e porre fine
“all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica e risulta pertanto funzionale al miglioramento delle condizioni psico-fisiche della persona”. La dott.ssa ha concluso affermando che “la richiesta di rettificazione di Per_3 attribuzione di sesso appare legittima, motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di Parte_1
alias e del suo diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di
[...] Per_1 evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta quotidianamente” (cfr. doc. 5 allegato al ricorso=. Il dott. , in servizio presso l'ospedale di Baggiovara (MO), nel Persona_2 certificato datato 8 luglio 2025 ha attestato che:
- la persona è seguita nel suo reparto dall'ottobre 2024 per Pt_1 incongruenza di genere e che da allora assume un trattamento ormonale sotto sotto controllo medico;
- il prolungato trattamento con estrogeni e anti-androgeni “ha permesso di raggiungere un buon livello di femminilizzazione (come riduzione dei peli e della barba, sviluppo di ghiandola mammaria aumento del tono della voce), tuttavia conservabile solo proseguendo il trattamento in oggetto”;
- la terapia assunta non ha provocato effetti collaterali;
- sulla base della terapia in atto e dei recenti esiti bioumorali “non sussistono controindicazioni di natura endocrinologica altrattamento chirurgico, in particolare non controindicazioni di natura endocrinologica per mastoplastica additiva e per riassegnazione chirurgica dei genitali” (cfr. doc. 6). L'audizione personale della persona ricorrente nell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha confermato l'elevato grado di maturità e consapevolezza sotteso alla richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso. La persona -la quale si presenta con un aspetto prettamente femminile- Pt_1 ha in particolare riferito che:
- fin dalla scuola materna giocava con le sue amichette alle winx ed era del tutto inserita nel gruppetto di bambine e da loro accettata;
- alle scuole elementari disegnava vestiti femminili, in gara con le amiche su chi aveva prodotto l'abito più bello;
pagina 4 di 7 - alle scuole medie ha capito di avere un'attrazione per i ragazzi, mentre alle superiori ha mostrato un atteggiamento femminile, sia nella camminata sensuale (che tutti le facevano notare), sia nel fatto che si faceva crescere le unghie e le smaltava;
nelle lezioni di danza le hanno sempre fatto notare che aveva movenze troppo femminili per il genere che rappresentava, che all'epoca era quello maschile;
aveva inoltre i fianchi molto larghi e un piccolo seno, dovuto alla ginecomastia;
- verso i 17 o 18 anni ha maturato la consapevolezza della sua disforia di genere: essendo venuta a conoscenza dai social dell'esistenza dei transessuali, si è identificata con loro;
- dalla quinta superiore/inizio dell'università ha cominciato a comprare abiti femminili, a farsi crescere i capelli e a truccarsi in maniera delicata;
- nel secondo anno dell'università ha riferito ai familiari di essere transessuale, ricevendo da loro comprensione e supporto;
- nel gruppo degli amici ha cominciato a vivere al femminile e a farsi chiamare già nel primo anno universitario, mentre durante il secondo anno, dopo essersi Per_1 confidata con i suoi familiari, ha attivato la carriera alias e nell'ateneo è identificata come;
Persona_5
- attualmente vive in tutti gli ambiti come donna: ha fatto un tirocinio come professoressa di francese all'Istituto tecnico Tanari e lì è nota a tutti come la professoressa;
allo stesso modo i familiari del ragazzo con cui da un anno Pt_1 ha una stabile relazione non sanno del suo percorso di transizione e la conoscono come;
Per_1
- nel 2024 ha incominciato a frequentare il MIT e da circa un anno segue la terapia endocrinologica;
- è assolutamente certa che la sua scelta di genere è irreversibile: si sta già avviando sulla strada dell'intervento di vaginoplastica, che se avesse il denaro avrebbe già fatto;
- l'avere un nome maschile sui documenti per lei è una grave fonte di imbarazzo e disagio, tanto che cerca di non fare le cose in cui le viene chiesto un documento (viaggi, sport);
- è molto contenta che la terapia ormonale abbia accentuato il suo seno, che ora è importante;
inoltre ha sempre avuto i fianchi ampi, pochissima barba, il pomo d'damo non pronunciato e per lei assumere un aspetto femminile è stato semplice, grazie alla terapia ormonale. 2b. Tanto premesso, debbono essere recepiti i principi sanciti nella materia in esame Cass. 15138/15, la quale, com'è noto, ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, ben potendo l'acquisizione di una nuova identità di genere essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
pagina 5 di 7 A completamento del quadro giurisprudenziale in materia, va altresì rammentato che con sentenza n. 221/15, la Corte costituzionale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Con la successiva sentenza n. 180/17, poi, la medesima Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Ebbene, nel caso de quo vi è piena prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, potendosi al riguardo riscontrare il crisma della irreversibilità nei termini intesi dalla Cassazione, e potendosi pertanto concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Sul punto, con riguardo a un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), seppure non sia stata disposta una C.T.U., la ricorrente ha depositato documentazione medica proveniente da strutture pubbliche di cura che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, senza necessità di ulteriori attività istruttorie: si tratta, per l'appunto, delle già richiamate relazioni psicologica ed endocrinologica a firma rispettivamente della dott.ssa e del dott. . Per_3 Per_2
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di rettificazione anagrafica formulata da parte ricorrente va integralmente accolta, con attribuzione alla medesima del sesso maschile e contestualmente del nome scelto (“ ”). Per_1
2c. La ricorrente ha domandato che venga dichiarato altresì che, in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale 143/04, non è necessaria l'autorizzazione del Tribunale per potersi sottoporre a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili, atteso che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata. In effetti, al riguardo va rammentato che la Corte Costituzionale, con la menzionata sentenza n. 143/24, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Con tale pronuncia, in particolare, la Consulta ha chiarito che, potendo il percorso di transizione “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. E così prosegue la sentenza in parola:
“Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al pagina 6 di 7 cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. A ben vedere, dunque, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11, allorquando il Tribunale -come nel caso di specie- ritenga sufficiente ai fini della rettificazione anagrafica il percorso di transizione realizzato attraverso metodi non chirurgici, la domanda attorea volta ad ottenere l'autorizzazione per l'intervento chirurgico “perde ogni ragion d'essere”, giacché una volta ottenuta la sentenza di rettificazione anagrafica, l'interessato/a può sottoporsi all'intervento chirurgico senza alcuna autorizzazione da parte del Tribunale. Conseguentemente -tenuto conto che fatto che il percorso di transizione avviato risulta già in fase avanzata- va accolta la richiesta della persona di Pt_1 dichiarare che non è necessaria l'autorizzazione giudiziaria perché la stessa si sottoponga ai trattamenti di adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili.
3. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal Pubblico ministero, a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) attribuisce a , nato a [...] il [...], il Parte_1 sesso femminile e il nome di “ ”, così rettificando l'atto di nascita Persona_5 nel quale è enunciato il sesso maschile e il nome “ ”; Parte_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna, ove l'atto di nascita è stato iscritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
3) dichiara che -in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 143/24- non è necessaria l'autorizzazione giudiziaria perché la persona si sottoponga ai Pt_1 trattamenti di adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili. Nulla da provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile in data 17 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata, promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Narducci ed C.F._1 elettivamente domiciliata eletto presso il suo Studio sito in Bologna, Piazza de' Celestini n.3, RICORRENTE contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna RESISTENTE
*** OGGETTO: richiesta per la rettificazione atti anagrafici
*** CONCLUSIONI La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo:
“Voglia il Tribunale di Bologna, contrariis rejectis e premessa ogni più opportuna declatoria di legge e del caso, 1. in via principale: disporre la rettificazione del sesso anagrafico di Parte_1
da quello maschile a quello femminile, con modificazione del nome da “
[...] Parte_1
” a “FEDERICA” e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di
[...] Bologna (BO) la rettifica anagrafica dello stesso nei registri di stato civile e in tutti i documenti relativi al ricorrente, in modo che da essi risulti come genere quello femminile e il nuovo nome di
“ ”; Per_1 2. sempre in via principale: accertare e dichiarare che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata e, di conseguenza che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024, non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria affinché Parte_1
(alias ) si sottoponga ai trattamenti medico-chirurgici di
[...] Per_1 Pt_1 adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili;
pagina 1 di 7
3. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il percorso di transizione compiuto dal ricorrente attraverso trattamenti ormonali e sostegno psicologico non dovesse essere considerato
“sufficientemente avanzato”, autorizzare (alias ) a Parte_1 Per_1 Pt_1 sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili;
4. con vittoria di spese, anche tecniche, competenze ed onorari, da liquidarsi come da depositanda nota spese giudiziale ove il Pubblico Ministero, costituitosi, si opponga all'accoglimento delle formulate domande”.
Il P.M. ha concluso “Visto”
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto introduttivo depositato il 4 settembre 2025 Parte_1
ha domandato:
[...]
- in via principale che:
• sia disposta la rettificazione del suo sesso anagrafico da quello maschile a quello femminile, con modificazione del nome da “ ” a Parte_1
“ ” e, per l'effetto, sia ordinato all'Ufficiale di stato civile del Per_1
Comune di Bologna (BO) la rettifica anagrafica nei registri di stato civile e in tutti i propri documenti;
• sia dichiarato che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata e, di conseguenza che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.143/2024, non è necessaria alcuna autorizzazione giudiziaria affinché egli si sottoponga ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui il percorso di transizione compiuto attraverso trattamenti ormonali e sostegno psicologico non sia considerato “sufficientemente avanzato”, sia autorizzato a sottoporsi ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali femminili. A sostegno delle proprie istanze ha allegato che:
- è nato di sesso maschile il 19 giugno 2002;
- fin dall'infanzia ha evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al sesso di elezione;
- nel marzo 2024 ha iniziato un percorso di transizione con la presa in carico da parte dapprima del di Bologna in persona della dott.ssa Psicologa e Controparte_1
Psicoterapeuta e poi dell'equipe multidisciplinare del Controparte_2
Consultorio MIT di Bologna con una serie di colloqui finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla richiesta di affermazione di genere e rilascio del nulla osta al Trattamento Ormonale Sostitutivo (TOS) cross-sex;
- nell'ottobre 2024 ha cominciato ad assumere il Trattamento Ormonale Sostitutivo (TOS) cross-sex sotto il controllo del dott. , specialista in Persona_2
pagina 2 di 7 Endocrinologia presso la Struttura complessa di Endocrinologia dell'Ospedale Civile di Baggiovara (MO);
- c.d. esperienza di vita reale, in corso spontaneamente da anni, ha avuto un esito assolutamente positivo su di lui, procurandogli un benessere sempre crescente nell'essere riconosciuto completamente al femminile nelle varie interazioni familiari e sociali;
- tale esito si è poi ancor di più implementato con il verificarsi delle prime modificazioni corporee determinate dalla terapia ormonale, con effetti sullo stato psicologico e con benefici riferiti a livello sia personale, sia relazionale. Nell'udienza dell'11 dicembre 2025 la Giudice delegata ha sentito la persona ricorrente, comparsa personalmente. All'esito dell'udienza, la difesa della stessa ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e la Giudice delegato si è riservata di riferire al Collegio.
2. La richiesta di rettificazione anagrafica deve essere accolta. 2a. Invero, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta. In particolare, la relazione datata 14 luglio 2025 redatta dalla dott.ssa Persona_3
del M.I.T. ha evidenziato che:
[...]
- la persona ha intrapreso presso il M.I.T. una serie di colloqui clinici Pt_1 finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere
- il percorso di affermazione di genere ha comportato la somministrazione di test proiettivi (test di Machover, test di e una serie di colloqui clinici volti alla Per_4 valutazione del contesto e delle motivazioni, del livello di identità di genere e di disforia/incongruenza, storia e sviluppo di sensazioni di disforia/incongruenza di genere e presenza di possibili disturbi della personalità;
- sulla base della storia clinica della persona è stato possibile formulare Pt_1 la diagnosi di disforia di genere “in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta, e tale condizione si associa a un marcato disagio psicologico”;
- non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo e il funzionamento della personalità della paziente appare di buon livello, cosicchè “è possibile escludere la presenza di tratti patologici che, per numero ed entità, possano interferire con la valutazione del proprio percorso di affermazione di genere”;
- la persona “da diversi anni vive stabilmente nel genere di elezione, è Pt_1 conosciuta come tale e mostra, in questo ruolo, un ottimo adattamento psicologico e sociale”;
- nell'ottobre 2024 ha iniziato ad assumere terapia ormonale sostitutiva presso la Struttura Complessa di Endocrinologia dell'Ospedale di Baggiovara (MO) “con buoni risultati medici e psichici” e considera tale assunzione essenziale al suo benessere psico- fisico;
pagina 3 di 7 - più in generale “tutto il percorso di affermazione di genere medico, seguito dalla persona alias ha significativamente Parte_1 Per_1 migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica”;
- è necessario “poter accedere all'intervento chirurgico di affermazione di genere in tempi brevi, così da ridurre il disagio provato legato alla disforia di genere e poter in tal modo consolidare il benessere psico-fisico iniziato con l'avvio della terapia ormonale femminilizzante, che ha raggiunto gli effetti fenotipici attendibili”, e porre fine
“all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica e risulta pertanto funzionale al miglioramento delle condizioni psico-fisiche della persona”. La dott.ssa ha concluso affermando che “la richiesta di rettificazione di Per_3 attribuzione di sesso appare legittima, motivata, profondamente meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di Parte_1
alias e del suo diritto all'autodeterminazione, permetterebbe di
[...] Per_1 evitare i gravi disagi cui è potenzialmente esposta quotidianamente” (cfr. doc. 5 allegato al ricorso=. Il dott. , in servizio presso l'ospedale di Baggiovara (MO), nel Persona_2 certificato datato 8 luglio 2025 ha attestato che:
- la persona è seguita nel suo reparto dall'ottobre 2024 per Pt_1 incongruenza di genere e che da allora assume un trattamento ormonale sotto sotto controllo medico;
- il prolungato trattamento con estrogeni e anti-androgeni “ha permesso di raggiungere un buon livello di femminilizzazione (come riduzione dei peli e della barba, sviluppo di ghiandola mammaria aumento del tono della voce), tuttavia conservabile solo proseguendo il trattamento in oggetto”;
- la terapia assunta non ha provocato effetti collaterali;
- sulla base della terapia in atto e dei recenti esiti bioumorali “non sussistono controindicazioni di natura endocrinologica altrattamento chirurgico, in particolare non controindicazioni di natura endocrinologica per mastoplastica additiva e per riassegnazione chirurgica dei genitali” (cfr. doc. 6). L'audizione personale della persona ricorrente nell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha confermato l'elevato grado di maturità e consapevolezza sotteso alla richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso. La persona -la quale si presenta con un aspetto prettamente femminile- Pt_1 ha in particolare riferito che:
- fin dalla scuola materna giocava con le sue amichette alle winx ed era del tutto inserita nel gruppetto di bambine e da loro accettata;
- alle scuole elementari disegnava vestiti femminili, in gara con le amiche su chi aveva prodotto l'abito più bello;
pagina 4 di 7 - alle scuole medie ha capito di avere un'attrazione per i ragazzi, mentre alle superiori ha mostrato un atteggiamento femminile, sia nella camminata sensuale (che tutti le facevano notare), sia nel fatto che si faceva crescere le unghie e le smaltava;
nelle lezioni di danza le hanno sempre fatto notare che aveva movenze troppo femminili per il genere che rappresentava, che all'epoca era quello maschile;
aveva inoltre i fianchi molto larghi e un piccolo seno, dovuto alla ginecomastia;
- verso i 17 o 18 anni ha maturato la consapevolezza della sua disforia di genere: essendo venuta a conoscenza dai social dell'esistenza dei transessuali, si è identificata con loro;
- dalla quinta superiore/inizio dell'università ha cominciato a comprare abiti femminili, a farsi crescere i capelli e a truccarsi in maniera delicata;
- nel secondo anno dell'università ha riferito ai familiari di essere transessuale, ricevendo da loro comprensione e supporto;
- nel gruppo degli amici ha cominciato a vivere al femminile e a farsi chiamare già nel primo anno universitario, mentre durante il secondo anno, dopo essersi Per_1 confidata con i suoi familiari, ha attivato la carriera alias e nell'ateneo è identificata come;
Persona_5
- attualmente vive in tutti gli ambiti come donna: ha fatto un tirocinio come professoressa di francese all'Istituto tecnico Tanari e lì è nota a tutti come la professoressa;
allo stesso modo i familiari del ragazzo con cui da un anno Pt_1 ha una stabile relazione non sanno del suo percorso di transizione e la conoscono come;
Per_1
- nel 2024 ha incominciato a frequentare il MIT e da circa un anno segue la terapia endocrinologica;
- è assolutamente certa che la sua scelta di genere è irreversibile: si sta già avviando sulla strada dell'intervento di vaginoplastica, che se avesse il denaro avrebbe già fatto;
- l'avere un nome maschile sui documenti per lei è una grave fonte di imbarazzo e disagio, tanto che cerca di non fare le cose in cui le viene chiesto un documento (viaggi, sport);
- è molto contenta che la terapia ormonale abbia accentuato il suo seno, che ora è importante;
inoltre ha sempre avuto i fianchi ampi, pochissima barba, il pomo d'damo non pronunciato e per lei assumere un aspetto femminile è stato semplice, grazie alla terapia ormonale. 2b. Tanto premesso, debbono essere recepiti i principi sanciti nella materia in esame Cass. 15138/15, la quale, com'è noto, ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, ben potendo l'acquisizione di una nuova identità di genere essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
pagina 5 di 7 A completamento del quadro giurisprudenziale in materia, va altresì rammentato che con sentenza n. 221/15, la Corte costituzionale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Con la successiva sentenza n. 180/17, poi, la medesima Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Ebbene, nel caso de quo vi è piena prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, potendosi al riguardo riscontrare il crisma della irreversibilità nei termini intesi dalla Cassazione, e potendosi pertanto concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Sul punto, con riguardo a un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), seppure non sia stata disposta una C.T.U., la ricorrente ha depositato documentazione medica proveniente da strutture pubbliche di cura che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, senza necessità di ulteriori attività istruttorie: si tratta, per l'appunto, delle già richiamate relazioni psicologica ed endocrinologica a firma rispettivamente della dott.ssa e del dott. . Per_3 Per_2
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di rettificazione anagrafica formulata da parte ricorrente va integralmente accolta, con attribuzione alla medesima del sesso maschile e contestualmente del nome scelto (“ ”). Per_1
2c. La ricorrente ha domandato che venga dichiarato altresì che, in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale 143/04, non è necessaria l'autorizzazione del Tribunale per potersi sottoporre a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili, atteso che il percorso di transizione di parte ricorrente risulta già in fase avanzata. In effetti, al riguardo va rammentato che la Corte Costituzionale, con la menzionata sentenza n. 143/24, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Con tale pronuncia, in particolare, la Consulta ha chiarito che, potendo il percorso di transizione “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. E così prosegue la sentenza in parola:
“Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al pagina 6 di 7 cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024). Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. A ben vedere, dunque, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11, allorquando il Tribunale -come nel caso di specie- ritenga sufficiente ai fini della rettificazione anagrafica il percorso di transizione realizzato attraverso metodi non chirurgici, la domanda attorea volta ad ottenere l'autorizzazione per l'intervento chirurgico “perde ogni ragion d'essere”, giacché una volta ottenuta la sentenza di rettificazione anagrafica, l'interessato/a può sottoporsi all'intervento chirurgico senza alcuna autorizzazione da parte del Tribunale. Conseguentemente -tenuto conto che fatto che il percorso di transizione avviato risulta già in fase avanzata- va accolta la richiesta della persona di Pt_1 dichiarare che non è necessaria l'autorizzazione giudiziaria perché la stessa si sottoponga ai trattamenti di adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili.
3. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal Pubblico ministero, a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) attribuisce a , nato a [...] il [...], il Parte_1 sesso femminile e il nome di “ ”, così rettificando l'atto di nascita Persona_5 nel quale è enunciato il sesso maschile e il nome “ ”; Parte_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna, ove l'atto di nascita è stato iscritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro;
3) dichiara che -in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 143/24- non è necessaria l'autorizzazione giudiziaria perché la persona si sottoponga ai Pt_1 trattamenti di adeguamento dei propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da maschili a femminili. Nulla da provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile in data 17 dicembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7