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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/06/2023 al n. 1205/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale in Thiene (VI), via Morosini n. Parte_1 P.IVA_1
3, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Andrea Benedetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, viale Crispi, Galleria Crispi n. 8,
come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), Galleria Porti n. 4, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 11 e difesa in causa dall'avv. Antonio Scaturchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Podgora n. 3, Castelfranco Veneto, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 6919/2020 R.G.
-appellata-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 12.12.2024, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione respinta o disattesa, in riforma totale della impugnata
sentenza n. 876/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 9.5.2023
nell'ambito del procedimento nr. 249/2021 RG, non notificata, accogliere i
motivi specifici di impugnazione formulati, e pronunciarsi nel modo seguente: In
via principale:
Dichiararsi la nullità ed erroneità in fatto ed in diritto della sentenza impugnata
anche per omessa pronuncia, mancanza di motivazione e per le violazioni di
legge di cui ai motivi in narrativa con ogni conseguente provvedimento di legge;
In totale riforma di quanto pronunciato dal Tribunale di Vicenza con sentenza n.
876/2023 pubblicata il 9.5.2023 accertarsi e dichiararsi:
1. Dichiararsi nullo o inammissibile e comunque revocare il decreto ingiuntivo
opposto in quanto emesso in mancanza dei presupposti di legge e comunque per
i motivi di cui in narrativa.
pagina 2 di 11
2. Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dalla società alla società Pt_1
per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente respingersi CP_1
ogni domanda proposta nei confronti di e in ogni caso accertarsi e Pt_1
dichiararsi la compensazione dell'eventuale e contestato credito di CP_1
[... con il controcredito vantato da a titolo di spese legali pari ad Euro Pt_1
7.254,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed Euro 545,00 per
anticipazioni oltre iva e cpa per complessivi Euro 9.192,58 ed il credito di Euro
16.666,00, o quelli diversi che risulteranno di giustizia, corrispondente al valore
del materiale di proprietà di per la lavorazione delle due teste non Pt_1
ultimate e non consegnate da di cui alla sentenza definitiva n. CP_1
1199/22 Sent emessa dal Tribunale di Vicenza in seno al procedimento n.
5984/2018 RG oltre che con quello chiesto in via riconvenzionale con
conseguente dichiarazione di estinzione del credito azionato da CP_1
In via riconvenzionale: Accertato il grave inadempimento della società
[...]
per i vizi e difetti riscontrati sulle di cui alla fattura azionata e per CP_1 Pt_2
ritardo nella loro consegna per i motivi di cui in narrativa dichiararsi tenuta e
condannarsi la società in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
a risarcire la società dei danni patiti per le causali e ragioni indicate in Pt_1
narrativa nella misura che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi
moratori ed al maggior danno ex art. 1224, comma 2 cod. civ. dal dovuto al
saldo da porsi in compensazione con l'eventuale credito dell'opposta se
accertato e dimostrato. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi
di giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria: occorrendo come da memoria
ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 cpc in atti.
pagina 3 di 11 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
In via principale: rigettare le domande tutte formulate dall'attrice appellante in
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare in ogni sua statuizione la sentenza n. 876/2023 emessa dal
Tribunale di Vicenza in data 9.05.2023.
In via istruttoria: in denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze, si
insiste per le istanze istruttorie di cui alla propria Memoria ex art. 183 c.p.c. n.
2 e per l'abilitazione a prova contraria come dedotto in Memoria ex art. 183
c.p.c. n.
3. In ogni caso: con rifusione del compenso e delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 31.7.2018 presentava opposizione Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo nr. 2720/2018 emesso dal Tribunale di Vicenza con cui le era stato intimato il pagamento in favore di di € Controparte_1
9.219,54 oltre interessi e spese quale prezzo convenuto per le lavorazioni eseguite dalla ricorrente su tre manufatti consegnati dall'ingiunta (c.d. slitte).
L'attrice chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1
in quanto le c.d. slitte, che rappresentavano una componente necessaria per la costruzione di presse industriali da parte della sua committente, NI Presse
s.r.l., erano risultate viziate come da comunicazione da quest'ultima inviata in data 21.9.2018. Instava altresì per il risarcimento dei danni subiti.
1.2 Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
1.3 In corso di causa veniva definito altro giudizio pendente avanti il Tribunale
di Vicenza tra le medesime parti riguardante altro materiale lavorato dall'opposta
(denominato “teste”), conclusosi con la sentenza n. 1199/22, che aveva pagina 4 di 11 dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta e condannato quest'ultima alla restituzione del materiale consegnato da Parte_1
ed alla rifusione delle spese di lite. L'opponente chiedeva che il Tribunale, nel caso di rigetto dell'opposizione, dichiarasse la compensazione, fino alle rispettive concorrenze, dei crediti.
1.4 Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con sentenza n. 876/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.5.2023, che rigettava l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- le slitte erano state consegnate tra il 22 ed il 25 giugno 2018 e, quindi, in ritardo rispetto al termine pattuito (08.06.2018), ma si trattava di ritardo contenuto (16 giorni) e come tale non integrante un inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.d. e l'opponente non aveva spiegato in che modo esso aveva potuto determinare un pregiudizio nei rapporti con il cliente finale Presse
di NI GI & C. s.n.c;
- i vizi erano stati denunciati il 24.9.2018 e, quindi, oltre il termine di 60 giorni dalla loro scoperta;
- l'attrice non aveva provato, come sarebbe stato suo onere in ragione dell'accettazione delle opere, il momento in cui i vizi (mancanza di sovrametallo) si erano manifestati e la loro imputabilità, e comunque dalle allegazioni svolte non si riusciva a comprendere se si trattava di un difetto di conformità del prodotto ovvero derivante dall'uso del bene.
Le spese seguivano la soccombenza.
*****
pagina 5 di 11 2.1 Avverso la predetta sentenza proponeva appello che con il primo Parte_1
motivo riteneva erronea la declaratoria di decadenza dalla facoltà di denuncia dei vizi neppure eccepita dalla convenuta che comunque si era costituita in giudizio oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c.
2.2 Con il secondo motivo ribadiva l'ingiustizia della pronunciata decadenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
2.3 Con il terzo motivo criticava la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto non tempestiva la denuncia, in quanto essa appellante ne aveva avuto conoscenza solo in data 21.9.2018 a seguito della comunicazione della sua committente che aveva lamentato la mancanza di sovrametallo delle teste con conseguente ritiro/restringimento dei manufatti rispetto alle misure a disegno
53757A0.
2.4 Con il quarto motivo riteneva erronea la decisione di ritenere provata, senza fornire alcuna motivazione, l'accettazione dell'opera in ragione della mera consegna dei manufatti.
2.5 Con il quinto motivo ribadiva l'erroneità della medesima statuizione in quanto il Tribunale non aveva considerato la natura occulta del vizio.
2.6 Con il sesto motivo denunciava l'erroneo riparto dell'onere della prova in quanto, avendo essa appellante eccepito l'inadempimento dell'appaltatore, era onere, non assolto, di quest'ultimo provare di avere esattamente adempiuto la sua obbligazione, vale a dire avere eseguito le slitte conformemente al contratto
(disegno) ed alle regole dell'arte.
pagina 6 di 11 2.7 Con il settimo motivo lamentava il rigetto della domanda risarcitoria relativa ai costi sostenuti – Euro 4.392,00 - per sistemare le slitte e renderle così
utilizzabili dalla committente finale.
2.8 Con l'ottavo motivo lamentava il rigetto della domanda risarcitoria relativa al mancato guadagno in quanto la società NI non aveva corrisposto il compenso pattuito, opponendo il decreto ingiuntivo emesso su richiesta di essa appellante (con instaurazione della causa n. 1154/2019 R.G. avanti il Tribunale
di Vicenza).
2.9 Con il nono motivo lamentava l'omessa pronuncia sul contro credito eccepito in compensazione accertato dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 1199/2022,
passata in giudicato al momento della decisione impugnata, che aveva definito il parallelo giudizio n. 5984/14 avente ad oggetto le c.d. teste del medesimo macchinario.
3. Si costituiva anche nel presente grado che chiedeva Controparte_1
rigettarsi il gravame
4. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica avvenuto come da ordinanza del C.I. del
28.11.2023
*****
5.1 La trattazione dei motivi d'appello può, con l'eccezione dell'ultimo , essere svolta unitariamente.
Vale preliminarmente osservare che:
pagina 7 di 11 - l'appellata non aveva eccepito la decadenza dalla facoltà di denunciare i vizi e,
se anche lo avesse fatto, l'eccezione non avrebbe potuto essere esaminata nel merito in quanto tardivamente proposta ( si era costituita nel CP_1
giudizio di primo grado con comparsa depositata il 30.10.2021, mentre l'udienza di prima comparizione era fissata per il 2.11.2011, sicché non sarebbe stato rispettato il termine di cui all'art. 167 c.p.c.).
- non vi sono prove di un'accettazione, neppure implicita, delle opere, pacifica essendo solo la consegna delle c.d. slitte alla quale non si è, però, accompagnata una positiva valutazione circa la conformità delle lavorazioni svolte da CP_1
agli accordi intercorsi.
[...]
- i vizi non possono essere ritenuti apparenti bensì occulti in quanto scoperti dall'appellante solo a seguito dell'invio da parte della committente principale
NI Presse della comunicazione del 21.9.2018.
5.2 Ciò premesso, la decisione del tribunale va confermata, in quanto parte opponente ha omesso di svolgere una specifica allegazione del vizio denunciato ed ha per converso rappresentato circostanze che sono semmai indicative della sua responsabilità in ordine alle riscontrate problematiche.
Infatti, come sopra ricordato, il vizio denunciato è rappresentato dalla mancanza di sovrametallo che ha causato il ritiro dei manufatti che avevano così presentato misure difformi da quelle “a disegno”. Come precisato dalla stessa appellante nella comparsa conclusionale, il ritiro va inteso come accorciamento e diminuzione di volume del manufatto rispetto alle misure a disegno per mancanza di sovrametallo.
pagina 8 di 11 Trattasi, pertanto, di vizio dipeso dall'inidoneità del materiale lavorato che è
stato pacificamente fornito da la quale non ha spiegato in alcun modo Parte_1
quale possa essere stata l'incidenza delle lavorazioni affidate a sulle CP_1
problematiche lamentate da NI Presse. La possibilità per l'appaltatrice di accorgersi di eventuali difetti del materiale (e, quindi, segnalarlo all'opponente –
odierna appellante al fine di evitare di incorrere in un inadempimento nei confronti della committente principale) va esclusa proprio in ragione della loro natura occulta (come detto sopra - v doc. 11 bis fascicolo appellante -
significativamente la committente principale li ha denunciati dopo quasi tre mesi dalla consegna dei manufatti, avvenuta il 28.6.2018).
Quanto al ritardo nella consegna delle opere, pure oggetto dei rilievi svolti con l'atto d'appello, va ribadito che esso, come correttamente osservato dal primo giudice, è stato assai contenuto (sedici giorni) e l'opponente non ha spiegato quali conseguenze ne sono derivate. Inoltre, il termine di consegna non è stato in alcun modo qualificato come essenziale nella conferma d'ordine né comunque sono stati dedotti elementi dai quali desumere che con il suo decorso la prestazione di avrebbe perso di utilità. CP_1
5.3 L'appellante è, infine, priva di interesse a sollevare la questione inerente l'omessa compensazione dei crediti giacché sin dalla comparsa di CP_1
costituzione in appello ha dedotto, senza contestazioni, che “nelle more, ha
provveduto al pagamento in favore di controparte sulla base della Sentenza
emessa nel separato giudizio n. 5984/2018 RG.”
Peraltro, qualora l'opposta avesse, invece, chiesto il pagamento integrale delle somme liquidate in suo favore dalla sentenza impugnata 2M senza pagare le pagina 9 di 11 somme riconosciute all'appellante all'esito della causa parallela, quest'ultima avrebbe potuto eccepire la compensazione, trattandosi di credito divenuto liquido ed esigibile.
In buona sostanza, dalla contestata dimenticanza del primo giudice non è
derivato alcun pregiudizio all'appellante.
*****
6.1 In conclusione l'appello è respinto.
6.2 Dalla soccombenza deriva l'obbligo per di rifondere le spese del Parte_1
presente grado, liquidate, esclusa la fase istruttoria, secondo valori medi in €
3.966,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6.3 Stante il rigetto dell'appello va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 876/2023 pronunciata ai sensi dell'art. Controparte_1
281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.5.2023 dal Tribunale di Vicenza, lo rigetta e :
- condanna a rifondere le spese del grado di Parte_1 Controparte_1
che liquida in Euro € 3.966,00 per compenso oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi Pt_1
dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 10 di 11 Venezia, 21 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 27/06/2023 al n. 1205/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale in Thiene (VI), via Morosini n. Parte_1 P.IVA_1
3, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Andrea Benedetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, viale Crispi, Galleria Crispi n. 8,
come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), Galleria Porti n. 4, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 11 e difesa in causa dall'avv. Antonio Scaturchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Podgora n. 3, Castelfranco Veneto, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 6919/2020 R.G.
-appellata-
avente per oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa
l'azione ex 1669cc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 12.12.2024, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione respinta o disattesa, in riforma totale della impugnata
sentenza n. 876/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 9.5.2023
nell'ambito del procedimento nr. 249/2021 RG, non notificata, accogliere i
motivi specifici di impugnazione formulati, e pronunciarsi nel modo seguente: In
via principale:
Dichiararsi la nullità ed erroneità in fatto ed in diritto della sentenza impugnata
anche per omessa pronuncia, mancanza di motivazione e per le violazioni di
legge di cui ai motivi in narrativa con ogni conseguente provvedimento di legge;
In totale riforma di quanto pronunciato dal Tribunale di Vicenza con sentenza n.
876/2023 pubblicata il 9.5.2023 accertarsi e dichiararsi:
1. Dichiararsi nullo o inammissibile e comunque revocare il decreto ingiuntivo
opposto in quanto emesso in mancanza dei presupposti di legge e comunque per
i motivi di cui in narrativa.
pagina 2 di 11
2. Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dalla società alla società Pt_1
per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente respingersi CP_1
ogni domanda proposta nei confronti di e in ogni caso accertarsi e Pt_1
dichiararsi la compensazione dell'eventuale e contestato credito di CP_1
[... con il controcredito vantato da a titolo di spese legali pari ad Euro Pt_1
7.254,00 per compensi oltre al 15% per spese generali ed Euro 545,00 per
anticipazioni oltre iva e cpa per complessivi Euro 9.192,58 ed il credito di Euro
16.666,00, o quelli diversi che risulteranno di giustizia, corrispondente al valore
del materiale di proprietà di per la lavorazione delle due teste non Pt_1
ultimate e non consegnate da di cui alla sentenza definitiva n. CP_1
1199/22 Sent emessa dal Tribunale di Vicenza in seno al procedimento n.
5984/2018 RG oltre che con quello chiesto in via riconvenzionale con
conseguente dichiarazione di estinzione del credito azionato da CP_1
In via riconvenzionale: Accertato il grave inadempimento della società
[...]
per i vizi e difetti riscontrati sulle di cui alla fattura azionata e per CP_1 Pt_2
ritardo nella loro consegna per i motivi di cui in narrativa dichiararsi tenuta e
condannarsi la società in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
a risarcire la società dei danni patiti per le causali e ragioni indicate in Pt_1
narrativa nella misura che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi
moratori ed al maggior danno ex art. 1224, comma 2 cod. civ. dal dovuto al
saldo da porsi in compensazione con l'eventuale credito dell'opposta se
accertato e dimostrato. In ogni caso: spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi
di giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria: occorrendo come da memoria
ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 cpc in atti.
pagina 3 di 11 CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
In via principale: rigettare le domande tutte formulate dall'attrice appellante in
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per
l'effetto, confermare in ogni sua statuizione la sentenza n. 876/2023 emessa dal
Tribunale di Vicenza in data 9.05.2023.
In via istruttoria: in denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze, si
insiste per le istanze istruttorie di cui alla propria Memoria ex art. 183 c.p.c. n.
2 e per l'abilitazione a prova contraria come dedotto in Memoria ex art. 183
c.p.c. n.
3. In ogni caso: con rifusione del compenso e delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 31.7.2018 presentava opposizione Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo nr. 2720/2018 emesso dal Tribunale di Vicenza con cui le era stato intimato il pagamento in favore di di € Controparte_1
9.219,54 oltre interessi e spese quale prezzo convenuto per le lavorazioni eseguite dalla ricorrente su tre manufatti consegnati dall'ingiunta (c.d. slitte).
L'attrice chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1
in quanto le c.d. slitte, che rappresentavano una componente necessaria per la costruzione di presse industriali da parte della sua committente, NI Presse
s.r.l., erano risultate viziate come da comunicazione da quest'ultima inviata in data 21.9.2018. Instava altresì per il risarcimento dei danni subiti.
1.2 Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
1.3 In corso di causa veniva definito altro giudizio pendente avanti il Tribunale
di Vicenza tra le medesime parti riguardante altro materiale lavorato dall'opposta
(denominato “teste”), conclusosi con la sentenza n. 1199/22, che aveva pagina 4 di 11 dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'opposta e condannato quest'ultima alla restituzione del materiale consegnato da Parte_1
ed alla rifusione delle spese di lite. L'opponente chiedeva che il Tribunale, nel caso di rigetto dell'opposizione, dichiarasse la compensazione, fino alle rispettive concorrenze, dei crediti.
1.4 Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con sentenza n. 876/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.5.2023, che rigettava l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- le slitte erano state consegnate tra il 22 ed il 25 giugno 2018 e, quindi, in ritardo rispetto al termine pattuito (08.06.2018), ma si trattava di ritardo contenuto (16 giorni) e come tale non integrante un inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1455 c.d. e l'opponente non aveva spiegato in che modo esso aveva potuto determinare un pregiudizio nei rapporti con il cliente finale Presse
di NI GI & C. s.n.c;
- i vizi erano stati denunciati il 24.9.2018 e, quindi, oltre il termine di 60 giorni dalla loro scoperta;
- l'attrice non aveva provato, come sarebbe stato suo onere in ragione dell'accettazione delle opere, il momento in cui i vizi (mancanza di sovrametallo) si erano manifestati e la loro imputabilità, e comunque dalle allegazioni svolte non si riusciva a comprendere se si trattava di un difetto di conformità del prodotto ovvero derivante dall'uso del bene.
Le spese seguivano la soccombenza.
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pagina 5 di 11 2.1 Avverso la predetta sentenza proponeva appello che con il primo Parte_1
motivo riteneva erronea la declaratoria di decadenza dalla facoltà di denuncia dei vizi neppure eccepita dalla convenuta che comunque si era costituita in giudizio oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c.
2.2 Con il secondo motivo ribadiva l'ingiustizia della pronunciata decadenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
2.3 Con il terzo motivo criticava la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto non tempestiva la denuncia, in quanto essa appellante ne aveva avuto conoscenza solo in data 21.9.2018 a seguito della comunicazione della sua committente che aveva lamentato la mancanza di sovrametallo delle teste con conseguente ritiro/restringimento dei manufatti rispetto alle misure a disegno
53757A0.
2.4 Con il quarto motivo riteneva erronea la decisione di ritenere provata, senza fornire alcuna motivazione, l'accettazione dell'opera in ragione della mera consegna dei manufatti.
2.5 Con il quinto motivo ribadiva l'erroneità della medesima statuizione in quanto il Tribunale non aveva considerato la natura occulta del vizio.
2.6 Con il sesto motivo denunciava l'erroneo riparto dell'onere della prova in quanto, avendo essa appellante eccepito l'inadempimento dell'appaltatore, era onere, non assolto, di quest'ultimo provare di avere esattamente adempiuto la sua obbligazione, vale a dire avere eseguito le slitte conformemente al contratto
(disegno) ed alle regole dell'arte.
pagina 6 di 11 2.7 Con il settimo motivo lamentava il rigetto della domanda risarcitoria relativa ai costi sostenuti – Euro 4.392,00 - per sistemare le slitte e renderle così
utilizzabili dalla committente finale.
2.8 Con l'ottavo motivo lamentava il rigetto della domanda risarcitoria relativa al mancato guadagno in quanto la società NI non aveva corrisposto il compenso pattuito, opponendo il decreto ingiuntivo emesso su richiesta di essa appellante (con instaurazione della causa n. 1154/2019 R.G. avanti il Tribunale
di Vicenza).
2.9 Con il nono motivo lamentava l'omessa pronuncia sul contro credito eccepito in compensazione accertato dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 1199/2022,
passata in giudicato al momento della decisione impugnata, che aveva definito il parallelo giudizio n. 5984/14 avente ad oggetto le c.d. teste del medesimo macchinario.
3. Si costituiva anche nel presente grado che chiedeva Controparte_1
rigettarsi il gravame
4. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica avvenuto come da ordinanza del C.I. del
28.11.2023
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5.1 La trattazione dei motivi d'appello può, con l'eccezione dell'ultimo , essere svolta unitariamente.
Vale preliminarmente osservare che:
pagina 7 di 11 - l'appellata non aveva eccepito la decadenza dalla facoltà di denunciare i vizi e,
se anche lo avesse fatto, l'eccezione non avrebbe potuto essere esaminata nel merito in quanto tardivamente proposta ( si era costituita nel CP_1
giudizio di primo grado con comparsa depositata il 30.10.2021, mentre l'udienza di prima comparizione era fissata per il 2.11.2011, sicché non sarebbe stato rispettato il termine di cui all'art. 167 c.p.c.).
- non vi sono prove di un'accettazione, neppure implicita, delle opere, pacifica essendo solo la consegna delle c.d. slitte alla quale non si è, però, accompagnata una positiva valutazione circa la conformità delle lavorazioni svolte da CP_1
agli accordi intercorsi.
[...]
- i vizi non possono essere ritenuti apparenti bensì occulti in quanto scoperti dall'appellante solo a seguito dell'invio da parte della committente principale
NI Presse della comunicazione del 21.9.2018.
5.2 Ciò premesso, la decisione del tribunale va confermata, in quanto parte opponente ha omesso di svolgere una specifica allegazione del vizio denunciato ed ha per converso rappresentato circostanze che sono semmai indicative della sua responsabilità in ordine alle riscontrate problematiche.
Infatti, come sopra ricordato, il vizio denunciato è rappresentato dalla mancanza di sovrametallo che ha causato il ritiro dei manufatti che avevano così presentato misure difformi da quelle “a disegno”. Come precisato dalla stessa appellante nella comparsa conclusionale, il ritiro va inteso come accorciamento e diminuzione di volume del manufatto rispetto alle misure a disegno per mancanza di sovrametallo.
pagina 8 di 11 Trattasi, pertanto, di vizio dipeso dall'inidoneità del materiale lavorato che è
stato pacificamente fornito da la quale non ha spiegato in alcun modo Parte_1
quale possa essere stata l'incidenza delle lavorazioni affidate a sulle CP_1
problematiche lamentate da NI Presse. La possibilità per l'appaltatrice di accorgersi di eventuali difetti del materiale (e, quindi, segnalarlo all'opponente –
odierna appellante al fine di evitare di incorrere in un inadempimento nei confronti della committente principale) va esclusa proprio in ragione della loro natura occulta (come detto sopra - v doc. 11 bis fascicolo appellante -
significativamente la committente principale li ha denunciati dopo quasi tre mesi dalla consegna dei manufatti, avvenuta il 28.6.2018).
Quanto al ritardo nella consegna delle opere, pure oggetto dei rilievi svolti con l'atto d'appello, va ribadito che esso, come correttamente osservato dal primo giudice, è stato assai contenuto (sedici giorni) e l'opponente non ha spiegato quali conseguenze ne sono derivate. Inoltre, il termine di consegna non è stato in alcun modo qualificato come essenziale nella conferma d'ordine né comunque sono stati dedotti elementi dai quali desumere che con il suo decorso la prestazione di avrebbe perso di utilità. CP_1
5.3 L'appellante è, infine, priva di interesse a sollevare la questione inerente l'omessa compensazione dei crediti giacché sin dalla comparsa di CP_1
costituzione in appello ha dedotto, senza contestazioni, che “nelle more, ha
provveduto al pagamento in favore di controparte sulla base della Sentenza
emessa nel separato giudizio n. 5984/2018 RG.”
Peraltro, qualora l'opposta avesse, invece, chiesto il pagamento integrale delle somme liquidate in suo favore dalla sentenza impugnata 2M senza pagare le pagina 9 di 11 somme riconosciute all'appellante all'esito della causa parallela, quest'ultima avrebbe potuto eccepire la compensazione, trattandosi di credito divenuto liquido ed esigibile.
In buona sostanza, dalla contestata dimenticanza del primo giudice non è
derivato alcun pregiudizio all'appellante.
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6.1 In conclusione l'appello è respinto.
6.2 Dalla soccombenza deriva l'obbligo per di rifondere le spese del Parte_1
presente grado, liquidate, esclusa la fase istruttoria, secondo valori medi in €
3.966,00 per compenso, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
6.3 Stante il rigetto dell'appello va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 876/2023 pronunciata ai sensi dell'art. Controparte_1
281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.5.2023 dal Tribunale di Vicenza, lo rigetta e :
- condanna a rifondere le spese del grado di Parte_1 Controparte_1
che liquida in Euro € 3.966,00 per compenso oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi Pt_1
dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
pagina 10 di 11 Venezia, 21 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Luca Marani
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Zanon
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